Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale agli Stati Uniti d'America; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)
Sachverhalt
A. Con domanda di arresto provvisorio del 15 aprile 2025, il Ministero della giusti- zia degli Stati Uniti d’America ha richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino lussemburghese e americano, per un procedimento penale a suo ca- rico per reati di cospirazione e corruzione di fondi federali (v. act. 3.1).
B. Il 13 maggio 2025, A. è stato posto in arresto in Ticino sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio dell’8 maggio 2025 dell’Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) (v. act. 3.2). Interrogato il 13 maggio 2025 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità americane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.3). Lo stesso giorno, l’UFG ha trasmesso al MP-TI l’ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 3.4-3.5), notificato ad A. il giorno se- guente (v. act. 3.6).
C. Il 23 maggio 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone, in via principale, l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via su- bordinata, egli chiede che tale ordine sia revocato e che vengano adottate le seguenti misure sostitutive: l’impiego del braccialetto elettronico; il versamento di una cauzione di fr. 50'000.–; il blocco dei documenti d’identità e di legittima- zione; l’obbligo di rimanere al domicilio; l’obbligo di presentarsi regolarmente dinanzi all’autorità di polizia; qualsiasi altra misura che verrà valutata essere la più adeguata, in via aggiuntiva e/o alternativa a quelle proposte (v. act. 1, pag. 13).
D. Mediante osservazioni del 28 maggio 2025, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 5 giugno 2025, trasmesso all’UFG per cono- scenza (v. act. 5), il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali, au- mentando a fr. 70'000.– l’importo della cauzione proposta (v. act. 4).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di con- seguenza ricevibile in ordine.
E. 1.2 L'estradizione fra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dal Trattato di estradizione del 14 novembre 1990 (in seguito: Trattato bilaterale) concluso dai due Paesi, entrato in vigore il 10 settembre 1997 (RS 0.353.933.6). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzio- nale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2.1 Secondo l'art. 13 n. 1 Trattato bilaterale, in caso d'urgenza, ciascuna Parte con- traente può domandare la carcerazione provvisoria dell’individuo perseguito. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'e- stradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della car- cerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LUDWICZAK GLASSEY, Loi sur l’entraide pénale internationale, Petit commentaire, 2024, n. 14 ad art. 48 AIMP). Le censure re- lative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 con- sid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, in
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ambito estradizionale la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue con- dizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo soste- gno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estra- dizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussi- stenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, ri- spettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 Trattato bilaterale). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 2.2 Il Trattato bilaterale fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale do- manda, informando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla do- manda (art. 13 n. 1). La carcerazione provvisoria termina se, entro 40 giorni dall’arresto dell’individuo perseguito, l’autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti non hanno ricevuto la domanda formale d’estra- dizione e gli atti a sostegno della domanda. Su richiesta, questo termine può essere eccezionalmente prorogato di 20 giorni (art. 13 n. 4). Nessuna disposi- zione contiene il Trattato bilaterale circa la carcerazione estradizionale tra il mo- mento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii).
E. 3 Il reclamante sostiene innanzitutto che a tutela della libertà di circolazione e in virtù del principio di uguaglianza e parità di trattamento, egli dovrebbe poter beneficiare dello stesso status del cittadino svizzero, per il quale non esiste- rebbe un obbligo di estradizione. Egli lamenta inoltre una violazione dei suoi
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diritti di difesa, del suo diritto di essere sentito, della libertà personale, del diritto all’uguaglianza delle armi e a un equo processo, nella misura in cui egli sarebbe stato all’oscuro del procedimento penale statunitense a suo carico, di cui non conoscerebbe nulla, sino al momento del suo fermo avvenuto il 13 maggio
2025. Censurando la violazione degli art. 6 CEDU e 29 Cost., egli contesta tutte le accuse mosse nei suoi confronti, affermando che le misure nei suoi confronti sarebbero ingiustificate e sproporzionate. Egli lamenta inoltre una carente mo- tivazione dell’ordine di arresto impugnato, il quale non descriverebbe in maniera chiara i reati contestatigli e non permetterebbe una verifica del rispetto del prin- cipio della doppia punibilità. Egli teme che il procedimento penale a suo carico si ponga in stretta correlazione con i recenti noti cambiamenti avvenuti nello scenario politico americano. La detenzione e la procedura penale pendente gli starebbe causando un irreparabile pregiudizio economico. Non avendo nessun interesse a lasciare la Svizzera, egli postula quindi la sua immediata scarcera- zione. In via subordinata, egli chiede che vengano adottate delle misure sosti- tutive atte a scongiurare un eventuale pericolo di fuga temuto dalle autorità.
E. 3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inam- missibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall'insorgente permettano di con- cludere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifesta- mente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurispru- denza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° feb- braio 2007 consid. 4.5).
E. 3.2 In concreto, il reclamante si è limitato a contestare in maniera generica la pro- cedura estera di cui non sarebbe stato cognito sino al suo fermo in Svizzera, formulando censure relative a ipotetiche violazioni dei diritti della difesa, ma senza sostanziare elementi concreti a sostegno. L’ordine di arresto, ossequioso dell’art. 48 AIMP, risulta sufficientemente motivato e ha senz’altro permesso al reclamante di comprendere i fatti e i reati di natura corruttiva contestatigli all’estero e d’impugnarlo con cognizione di causa, ciò che è peraltro dimostrato anche dal suo articolato gravame di 13 pagine. Ciò premesso, occorre rilevare
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che le censure presentate non sostanziano motivi di manifesta inammissibilità dell’estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate nella procedura estra- dizionale in senso stretto, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto.
E. 4 Il reclamante sostiene di avere il centro dei suoi interessi familiari e professionali in Svizzera, luogo dove si è trasferito e vive con la moglie e due figli, tutti per- fettamente integrati. Egli non avrebbe alcun interesse a lasciare il nostro Paese. L’UFG, dal canto suo, afferma che tale pericolo sarebbe presunto poiché il re- clamante non avrebbe nessun legame con la Svizzera.
E. 4.1 Per costante giurisprudenza, in ambito estradizionale la carcerazione della per- sona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'ecce- zione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due con- dizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizza- zione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non era reso minore dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto
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con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita coniugata, genitore di due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 con- sid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del
E. 4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, giunto con la famiglia in Svizzera nel 2016, dopo aver vissuto prima negli Stati Uniti fino al 1995 ed essersi stabilito in Lussemburgo nel 2001, dove ha vissuto per 15 anni, ha ottenuto nel frattempo il passaporto lussemburghese.
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Al beneficio di un permesso B, egli esercita l’attività d’imprenditore. Tali consta- tazioni non possono tuttavia essere considerate sufficienti e idonee a dimo- strare legami od ostacoli tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che i reati corruttivi contestatigli potrebbero sfociare in una condanna importante. Non è quindi da escludere che, di fronte alla possibilità di un'estradizione agli Stati Uniti e alla possibilità di scontare una lunga condanna, l'estradando tenti di rifugiarsi in altri Paesi che non concedono l'estradizione qualora fosse messo in libertà.
E. 4.3 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con le seguenti misure sosti- tutive: l’impiego del braccialetto elettronico; il versamento di una cauzione di fr. 50'000.–, importo aumentato a fr. 70'000.– o altro importo in sede di replica; il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione; l’obbligo di rimanere al do- micilio; l’obbligo di presentarsi regolarmente dinanzi all’autorità di polizia; qual- siasi altra misura che verrà valutata essere la più adeguata, in via aggiuntiva e/o alternativa a quelle proposte.
Orbene, la sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione, seppur com- binato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di con- danna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fis- sare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, an- che una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 con- sid. 5; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.158 del 24 no- vembre 2023 consid. 6.5; RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3).
In concreto, nella misura in cui la questione della cauzione non sembra essere stata concretamente avanzata dinanzi all’UFG e che l’estradando non ha quindi né invocato tale possibilità né quantificato un possibile importo con detta auto- rità prima del deposito del presente gravame, la richiesta formulata solo in que- sta sede non risulta liquida, per cui la relativa censura non merita ulteriore disa- mina (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2023.15 del 6 settembre 2023 consid. 4). Fosse la stessa già stata avanzata dinanzi all’UFG, si rileva che dall’incarto non emergono indicazioni concrete né in merito al suo reddito né relativamente alla sua fortuna. La produzione in sede di replica di estratti conto bancari non permette di certo di avere un quadro chiaro ed esauriente delle condizioni finanziarie del reclamante. In assenza delle necessarie
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indicazioni che possano permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del predetto, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.
5. Il reclamante sostiene infine di non avere avuto sino ad ora la possibilità di col- loquiare liberamente con il proprio difensore di fiducia nominato nel frattempo negli Stati Uniti. Contatti telefonici della durata di soli dieci minuti sarebbero in- sufficienti per garantire una difesa efficace.
5.1 Giusta l'art. 20 cpv. 1 OAIMP, di regola, la carcerazione è eseguita secondo le prescrizioni del Cantone. Se le circostanze lo esigono, l'Ufficio federale può, dopo aver conferito con il Cantone, ordinare che si proceda in altro modo. Age- volazioni nella carcerazione possono essere concesse soltanto previo con- senso dell'Ufficio federale.
5.2 Ora, nella sua risposta, l’UFG ha dichiarato di aver provveduto “in data 14 mag- gio 2025, su richiesta del ricorrente, ad autorizzare colloqui liberi con il suo di- fensore negli Stati Uniti d’America, informandolo nel contempo che tale autoriz- zazione si sarebbe tenuta in conformità al regolamento e alle disposizioni delle Strutture carcerarie cantonali. A seguito dell’insistenza del ricorrente l’UFG ha contattato telefonicamente il carcere nel quale il ricorrente è ristretto per cono- scere le regole vigenti per le persone in detenzione in vista di estradizione, di regola in regime di carcerazione preventiva. L’UFG è stato informato che le te- lefonate verso l’esterno possono durare circa dieci minuti per ogni detenuto. Deroghe da tale regolamento non sono previste. Eccezionalmente al ricorrente sarebbero state accordate telefonate un po’ più lunghe, ma sicuramente non di durata indeterminata, come da lui richiesto. Un trattamento diverso da quello ricevuto dagli altri detenuti non è previsto dal regolamento carcerario applicabile e l’UFG non ha la competenza per ordinare una deroga in tal senso” (act. 3, pag. 4 e seg.). Preso atto di quanto previsto dal regolamento carcerario, del cui corretto contenuto riportato dall’UFG questa Corte non ha motivo di dubitare, del fatto che il reclamante ha comunque potuto beneficiare, eccezionalmente, di colloqui telefonici di durata superiore, anche se non illimitata, a quanto nor- malmente consentito con il suo legale americano, nonché dei regolari contatti con il suo patrocinatore in Svizzera, occorre concludere che il reclamante ha senz’altro potuto organizzare adeguatamente la sua difesa, per cui la censura in questo ambito va disattesa.
6. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può
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essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione né di scarcerare l'estradando né di ordinare misure cautelari sostitutive.
E. 7 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3’000.–.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 10 giugno 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Vicepresidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione estradizionale,
rappresentato dall'avv. Pascal Frischkopf, Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale agli Stati Uniti d’America
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2025.11
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Fatti: A. Con domanda di arresto provvisorio del 15 aprile 2025, il Ministero della giusti- zia degli Stati Uniti d’America ha richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino lussemburghese e americano, per un procedimento penale a suo ca- rico per reati di cospirazione e corruzione di fondi federali (v. act. 3.1).
B. Il 13 maggio 2025, A. è stato posto in arresto in Ticino sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio dell’8 maggio 2025 dell’Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) (v. act. 3.2). Interrogato il 13 maggio 2025 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità americane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.3). Lo stesso giorno, l’UFG ha trasmesso al MP-TI l’ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 3.4-3.5), notificato ad A. il giorno se- guente (v. act. 3.6).
C. Il 23 maggio 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone, in via principale, l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via su- bordinata, egli chiede che tale ordine sia revocato e che vengano adottate le seguenti misure sostitutive: l’impiego del braccialetto elettronico; il versamento di una cauzione di fr. 50'000.–; il blocco dei documenti d’identità e di legittima- zione; l’obbligo di rimanere al domicilio; l’obbligo di presentarsi regolarmente dinanzi all’autorità di polizia; qualsiasi altra misura che verrà valutata essere la più adeguata, in via aggiuntiva e/o alternativa a quelle proposte (v. act. 1, pag. 13).
D. Mediante osservazioni del 28 maggio 2025, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 5 giugno 2025, trasmesso all’UFG per cono- scenza (v. act. 5), il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali, au- mentando a fr. 70'000.– l’importo della cauzione proposta (v. act. 4).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di con- seguenza ricevibile in ordine.
1.2 L'estradizione fra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dal Trattato di estradizione del 14 novembre 1990 (in seguito: Trattato bilaterale) concluso dai due Paesi, entrato in vigore il 10 settembre 1997 (RS 0.353.933.6). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzio- nale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. 2.1 Secondo l'art. 13 n. 1 Trattato bilaterale, in caso d'urgenza, ciascuna Parte con- traente può domandare la carcerazione provvisoria dell’individuo perseguito. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'e- stradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della car- cerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LUDWICZAK GLASSEY, Loi sur l’entraide pénale internationale, Petit commentaire, 2024, n. 14 ad art. 48 AIMP). Le censure re- lative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 con- sid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, in
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ambito estradizionale la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue con- dizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo soste- gno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estra- dizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussi- stenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, ri- spettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 Trattato bilaterale). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 Il Trattato bilaterale fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale do- manda, informando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla do- manda (art. 13 n. 1). La carcerazione provvisoria termina se, entro 40 giorni dall’arresto dell’individuo perseguito, l’autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti non hanno ricevuto la domanda formale d’estra- dizione e gli atti a sostegno della domanda. Su richiesta, questo termine può essere eccezionalmente prorogato di 20 giorni (art. 13 n. 4). Nessuna disposi- zione contiene il Trattato bilaterale circa la carcerazione estradizionale tra il mo- mento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii).
3. Il reclamante sostiene innanzitutto che a tutela della libertà di circolazione e in virtù del principio di uguaglianza e parità di trattamento, egli dovrebbe poter beneficiare dello stesso status del cittadino svizzero, per il quale non esiste- rebbe un obbligo di estradizione. Egli lamenta inoltre una violazione dei suoi
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diritti di difesa, del suo diritto di essere sentito, della libertà personale, del diritto all’uguaglianza delle armi e a un equo processo, nella misura in cui egli sarebbe stato all’oscuro del procedimento penale statunitense a suo carico, di cui non conoscerebbe nulla, sino al momento del suo fermo avvenuto il 13 maggio
2025. Censurando la violazione degli art. 6 CEDU e 29 Cost., egli contesta tutte le accuse mosse nei suoi confronti, affermando che le misure nei suoi confronti sarebbero ingiustificate e sproporzionate. Egli lamenta inoltre una carente mo- tivazione dell’ordine di arresto impugnato, il quale non descriverebbe in maniera chiara i reati contestatigli e non permetterebbe una verifica del rispetto del prin- cipio della doppia punibilità. Egli teme che il procedimento penale a suo carico si ponga in stretta correlazione con i recenti noti cambiamenti avvenuti nello scenario politico americano. La detenzione e la procedura penale pendente gli starebbe causando un irreparabile pregiudizio economico. Non avendo nessun interesse a lasciare la Svizzera, egli postula quindi la sua immediata scarcera- zione. In via subordinata, egli chiede che vengano adottate delle misure sosti- tutive atte a scongiurare un eventuale pericolo di fuga temuto dalle autorità.
3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inam- missibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall'insorgente permettano di con- cludere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifesta- mente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurispru- denza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° feb- braio 2007 consid. 4.5).
3.2 In concreto, il reclamante si è limitato a contestare in maniera generica la pro- cedura estera di cui non sarebbe stato cognito sino al suo fermo in Svizzera, formulando censure relative a ipotetiche violazioni dei diritti della difesa, ma senza sostanziare elementi concreti a sostegno. L’ordine di arresto, ossequioso dell’art. 48 AIMP, risulta sufficientemente motivato e ha senz’altro permesso al reclamante di comprendere i fatti e i reati di natura corruttiva contestatigli all’estero e d’impugnarlo con cognizione di causa, ciò che è peraltro dimostrato anche dal suo articolato gravame di 13 pagine. Ciò premesso, occorre rilevare
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che le censure presentate non sostanziano motivi di manifesta inammissibilità dell’estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate nella procedura estra- dizionale in senso stretto, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto.
4. Il reclamante sostiene di avere il centro dei suoi interessi familiari e professionali in Svizzera, luogo dove si è trasferito e vive con la moglie e due figli, tutti per- fettamente integrati. Egli non avrebbe alcun interesse a lasciare il nostro Paese. L’UFG, dal canto suo, afferma che tale pericolo sarebbe presunto poiché il re- clamante non avrebbe nessun legame con la Svizzera.
4.1 Per costante giurisprudenza, in ambito estradizionale la carcerazione della per- sona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'ecce- zione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due con- dizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizza- zione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non era reso minore dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto
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con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita coniugata, genitore di due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 con- sid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Sviz- zera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro or- dinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una mi- norenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima commi- nata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pa- gamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna ameri- cana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e profes- sionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di sa- lute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'in- chiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non avesse intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estrema- mente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la con- segna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c).
4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, giunto con la famiglia in Svizzera nel 2016, dopo aver vissuto prima negli Stati Uniti fino al 1995 ed essersi stabilito in Lussemburgo nel 2001, dove ha vissuto per 15 anni, ha ottenuto nel frattempo il passaporto lussemburghese.
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Al beneficio di un permesso B, egli esercita l’attività d’imprenditore. Tali consta- tazioni non possono tuttavia essere considerate sufficienti e idonee a dimo- strare legami od ostacoli tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che i reati corruttivi contestatigli potrebbero sfociare in una condanna importante. Non è quindi da escludere che, di fronte alla possibilità di un'estradizione agli Stati Uniti e alla possibilità di scontare una lunga condanna, l'estradando tenti di rifugiarsi in altri Paesi che non concedono l'estradizione qualora fosse messo in libertà.
4.3 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con le seguenti misure sosti- tutive: l’impiego del braccialetto elettronico; il versamento di una cauzione di fr. 50'000.–, importo aumentato a fr. 70'000.– o altro importo in sede di replica; il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione; l’obbligo di rimanere al do- micilio; l’obbligo di presentarsi regolarmente dinanzi all’autorità di polizia; qual- siasi altra misura che verrà valutata essere la più adeguata, in via aggiuntiva e/o alternativa a quelle proposte.
Orbene, la sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione, seppur com- binato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di con- danna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fis- sare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, an- che una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 con- sid. 5; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.158 del 24 no- vembre 2023 consid. 6.5; RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3).
In concreto, nella misura in cui la questione della cauzione non sembra essere stata concretamente avanzata dinanzi all’UFG e che l’estradando non ha quindi né invocato tale possibilità né quantificato un possibile importo con detta auto- rità prima del deposito del presente gravame, la richiesta formulata solo in que- sta sede non risulta liquida, per cui la relativa censura non merita ulteriore disa- mina (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2023.15 del 6 settembre 2023 consid. 4). Fosse la stessa già stata avanzata dinanzi all’UFG, si rileva che dall’incarto non emergono indicazioni concrete né in merito al suo reddito né relativamente alla sua fortuna. La produzione in sede di replica di estratti conto bancari non permette di certo di avere un quadro chiaro ed esauriente delle condizioni finanziarie del reclamante. In assenza delle necessarie
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indicazioni che possano permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del predetto, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.
5. Il reclamante sostiene infine di non avere avuto sino ad ora la possibilità di col- loquiare liberamente con il proprio difensore di fiducia nominato nel frattempo negli Stati Uniti. Contatti telefonici della durata di soli dieci minuti sarebbero in- sufficienti per garantire una difesa efficace.
5.1 Giusta l'art. 20 cpv. 1 OAIMP, di regola, la carcerazione è eseguita secondo le prescrizioni del Cantone. Se le circostanze lo esigono, l'Ufficio federale può, dopo aver conferito con il Cantone, ordinare che si proceda in altro modo. Age- volazioni nella carcerazione possono essere concesse soltanto previo con- senso dell'Ufficio federale.
5.2 Ora, nella sua risposta, l’UFG ha dichiarato di aver provveduto “in data 14 mag- gio 2025, su richiesta del ricorrente, ad autorizzare colloqui liberi con il suo di- fensore negli Stati Uniti d’America, informandolo nel contempo che tale autoriz- zazione si sarebbe tenuta in conformità al regolamento e alle disposizioni delle Strutture carcerarie cantonali. A seguito dell’insistenza del ricorrente l’UFG ha contattato telefonicamente il carcere nel quale il ricorrente è ristretto per cono- scere le regole vigenti per le persone in detenzione in vista di estradizione, di regola in regime di carcerazione preventiva. L’UFG è stato informato che le te- lefonate verso l’esterno possono durare circa dieci minuti per ogni detenuto. Deroghe da tale regolamento non sono previste. Eccezionalmente al ricorrente sarebbero state accordate telefonate un po’ più lunghe, ma sicuramente non di durata indeterminata, come da lui richiesto. Un trattamento diverso da quello ricevuto dagli altri detenuti non è previsto dal regolamento carcerario applicabile e l’UFG non ha la competenza per ordinare una deroga in tal senso” (act. 3, pag. 4 e seg.). Preso atto di quanto previsto dal regolamento carcerario, del cui corretto contenuto riportato dall’UFG questa Corte non ha motivo di dubitare, del fatto che il reclamante ha comunque potuto beneficiare, eccezionalmente, di colloqui telefonici di durata superiore, anche se non illimitata, a quanto nor- malmente consentito con il suo legale americano, nonché dei regolari contatti con il suo patrocinatore in Svizzera, occorre concludere che il reclamante ha senz’altro potuto organizzare adeguatamente la sua difesa, per cui la censura in questo ambito va disattesa.
6. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può
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essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione né di scarcerare l'estradando né di ordinare misure cautelari sostitutive.
7. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3’000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 10 giugno 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Vicepresidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Pascal Frischkopf - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).