Estradizione al Montenegro. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 5 dicembre 2013, il Tribunale di prima istanza di Kotor (Montenegro) ha emesso un ordine di arresto nei confronti di A., in seguito alla condanna al- la pena di sei mesi di carcere pronunciata il 7 giugno 2013 dallo stesso Tri- bunale per i reati di aggressione e lesioni personali (art. 399 e 151 cpv. 1 CP montenegrino), in relazione a fatti avvenuti il 16 agosto 2012 e relativi ad una lite tra il predetto e B. (v. act. 7.6 pag. 4). Mediante segnalazione dell'11 aprile 2014, Interpol Podgorica ha richiesto l'arresto provvisorio ai fi- ni di estradizione di A. (v. act. 7.1). Il 13 maggio 2014 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio, trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Ticino (v. act. 7.2) la quale è sfociata, lo stesso giorno, nel fermo dell'estradando (v. act. 7.3 p. 13). Inter- rogato il 14 maggio 2014 dal Procuratore pubblico ticinese, l'interessato ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità montenegrine, op- ponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 7.3 pag. 2-7). In data 16 maggio 2014, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 7.4 pag. 4-5).
B. Con telefax del 28 maggio 2014, il Ministero della Giustizia montenegrino ha presentato all'UFG la richiesta formale di estradizione nei confronti di A. datata 27 maggio 2014 (v. act. 7.6 pag. 3-4).
C. Con sentenza del 13 giugno 2014 questa Corte ha respinto il ricorso del 30 maggio 2014 presentato dall'interessato contro l'ordine di arresto ai fini estradizionali (v. sentenza RH.2014.9).
D. Il 27 giugno 2014 l'UFG, accogliendo una richiesta in tal senso presentata dall'interessato il 20 giugno 2014, ha ordinato la scarcerazione immediata di A. subordinatamente al versamento di una cauzione di fr. 20'000.-- e al deposito dei documenti di legittimazione (v. act. 7.11 e 1.1 pag. 2).
E. Con decisione del 31 ottobre 2014 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. (v. act. 1.1).
F. Il 24 novembre 2014 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa (v. act. 2).
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G. Mediante osservazioni del 9 dicembre 2014 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
H. Con replica del 17 dicembre 2014 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale.
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
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E. 1.1 L'estradizione fra il Montenegro e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro (RS 0.353.11 e 0.353.12).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trat- tato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione ri- spetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv.
E. 2 L'insorgente sostiene che l'estradizione è da rifiutare già solo per il fatto che la decisione di condanna fornita dalle autorità estere "non riveste alcu- na validità formale, non è autentica e non costituisce un atto giudiziario". Egli afferma in particolare che la copia del documento trasmessa per tele- fax in lingua presumibilmente serba, sia priva di autenticità e quindi non su- scettibile di costituire un atto giudiziario sulla base del quale poter confer- mare la carcerazione di A.
E. 2.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradizione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della Parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali applicabili (lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in so- stanza contenute negli art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.2) basta una "copia certificata conforme" della decisione penale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero ma non necessaria- mente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determinante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei documenti, validamente tra- smessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permette di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'estradando. L'esposto dei fatti litigio- so, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e immediatamente ri- levabili, è quindi vincolante (DTF 125 II 250 consid. 5b, 123 II 279 consid. 2b, 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003, consid. 2.3).
E. 2.2 Nel caso concreto, l'autorità rogante ha prodotto una copia (con relativa traduzione in italiano) sia dell'ordine di arresto del 5 dicembre 2013 (br.Iks. 155/2013), sia della sentenza del Tribunale di Kotor (br.K. 369/12/12) del
E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del rego- lamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le in- dennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spe- se già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 30 dicembre 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Estradizione al Montenegro
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.308
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Fatti: A. Il 5 dicembre 2013, il Tribunale di prima istanza di Kotor (Montenegro) ha emesso un ordine di arresto nei confronti di A., in seguito alla condanna al- la pena di sei mesi di carcere pronunciata il 7 giugno 2013 dallo stesso Tri- bunale per i reati di aggressione e lesioni personali (art. 399 e 151 cpv. 1 CP montenegrino), in relazione a fatti avvenuti il 16 agosto 2012 e relativi ad una lite tra il predetto e B. (v. act. 7.6 pag. 4). Mediante segnalazione dell'11 aprile 2014, Interpol Podgorica ha richiesto l'arresto provvisorio ai fi- ni di estradizione di A. (v. act. 7.1). Il 13 maggio 2014 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio, trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Ticino (v. act. 7.2) la quale è sfociata, lo stesso giorno, nel fermo dell'estradando (v. act. 7.3 p. 13). Inter- rogato il 14 maggio 2014 dal Procuratore pubblico ticinese, l'interessato ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità montenegrine, op- ponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 7.3 pag. 2-7). In data 16 maggio 2014, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 7.4 pag. 4-5).
B. Con telefax del 28 maggio 2014, il Ministero della Giustizia montenegrino ha presentato all'UFG la richiesta formale di estradizione nei confronti di A. datata 27 maggio 2014 (v. act. 7.6 pag. 3-4).
C. Con sentenza del 13 giugno 2014 questa Corte ha respinto il ricorso del 30 maggio 2014 presentato dall'interessato contro l'ordine di arresto ai fini estradizionali (v. sentenza RH.2014.9).
D. Il 27 giugno 2014 l'UFG, accogliendo una richiesta in tal senso presentata dall'interessato il 20 giugno 2014, ha ordinato la scarcerazione immediata di A. subordinatamente al versamento di una cauzione di fr. 20'000.-- e al deposito dei documenti di legittimazione (v. act. 7.11 e 1.1 pag. 2).
E. Con decisione del 31 ottobre 2014 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. (v. act. 1.1).
F. Il 24 novembre 2014 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando l'annullamento della stessa (v. act. 2).
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G. Mediante osservazioni del 9 dicembre 2014 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
H. Con replica del 17 dicembre 2014 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale.
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confe- derazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è mani- festamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra il Montenegro e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro (RS 0.353.11 e 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trat- tato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione ri- spetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
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2. L'insorgente sostiene che l'estradizione è da rifiutare già solo per il fatto che la decisione di condanna fornita dalle autorità estere "non riveste alcu- na validità formale, non è autentica e non costituisce un atto giudiziario". Egli afferma in particolare che la copia del documento trasmessa per tele- fax in lingua presumibilmente serba, sia priva di autenticità e quindi non su- scettibile di costituire un atto giudiziario sulla base del quale poter confer- mare la carcerazione di A.
2.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradizione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della Parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali applicabili (lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in so- stanza contenute negli art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.2) basta una "copia certificata conforme" della decisione penale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero ma non necessaria- mente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determinante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei documenti, validamente tra- smessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permette di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'estradando. L'esposto dei fatti litigio- so, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e immediatamente ri- levabili, è quindi vincolante (DTF 125 II 250 consid. 5b, 123 II 279 consid. 2b, 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003, consid. 2.3).
2.2 Nel caso concreto, l'autorità rogante ha prodotto una copia (con relativa traduzione in italiano) sia dell'ordine di arresto del 5 dicembre 2013 (br.Iks. 155/2013), sia della sentenza del Tribunale di Kotor (br.K. 369/12/12) del 7 giugno 2013 (v. act. 7.6 pag. 4). Essa ha inoltre allegato la trascrizione delle pertinenti disposizioni del Codice penale montenegrino, nonché la loro traduzione in italiano (v. act. 7.6 pag. 17 e segg.). I documenti sono stati ri- cevuti dall'UFG mediante fax in data 30 maggio 2014 e per posta il 2 giu- gno 2014. Sia la domanda di estradizione che i documenti a sostegno sono stati validamente trasmessi all'UFG dal Ministero di giustizia montenegrino, che come tale è abilitato ad attestarne l'autenticità in maniera conforme all'art. 41 AIMP (sulle attenuate esigenze di forma richieste in ambito estra- dizionale v. già HANS SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Basilea 1953, pag. 192 e CURT MARKEES, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Das Bundesgesetz vom 20. März 1981, II, Zweiter Teil: Auslieferung, SJK 422a, 1982, pag. 5), senza che vi sia necessità da parte
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dell'UFG di verificare chi sia competente nello Stato richiedente per apporre dei timbri sui documenti ufficiali. Tanto meno è necessario che tali docu- menti vengano firmati dallo stesso magistrato che ha emanato la sentenza (v. supra consid. 2.1). Ciò che conta è che gli atti in questione siano stati ri- lasciati nelle forme prescritte nella legge dello Stato richiedente (v. art. 12
n. 2 lett. a CEEstr), fatto questo di cui non vi è nessuna ragione di dubitare, e che provengano da un'autorità estera abilitata agli scambi estradizionali giusta l'art. 12 n. 1 CEEstr. Tutti questi requisiti di forma sono chiaramente adempiuti nella fattispecie, per cui le relative censure del ricorrente non meritano ulteriore disamina.
3. L'insorgente ritiene inoltre di essere estraneo ai fatti addebitatigli nell'ambi- to del procedimento penale montenegrino, sostenendo che le circostanze in relazione agli avvenimenti del 16 agosto 2012 sarebbero diametralmente opposte a quelle alla base della richiesta di Interpol Podgorica.
3.1 Secondo l'art. 53 AIMP se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi ed univoci, l'estra- dizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pro- nunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'e- stradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data, secondo costante giurisprudenza, allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera di arresto in vista di estradizione o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è ne- cessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribu- nale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e com- plessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone re- sidenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006,
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consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c).
3.2 Come in precedenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.9), il ricorrente si limita a negare i fatti che gli sono contestati sen- za tuttavia allegare elementi concreti che possano sostanziare l'esistenza di un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP. Egli stesso ammette di essersi trovato in vacanza nella località dove si sono svolti i fatti oggetto della sentenza montenegrina del 25 ottobre 2013, in compagnia della moglie, dei due figli nonché di una coppia di amici con i rispettivi figli, adducendo semmai la le- gittima difesa o comunque una diversa versione dei fatti (v. act. 7.3 pag. 2 e segg.). Inoltre, per quanto attiene alla veridicità dei fatti contenuti nella domanda di estradizione che secondo il ricorrente sarebbero diametral- mente opposti alla versione da lui data nel suo interrogatorio del 14 maggio 2014, è opportuno sottolineare che questo tipo di argomentazioni sono tipi- che della procedura penale in quanto tale, ma esse esulano dalla compe- tenza del giudice dell'estradizione. Di conseguenza, senza ulteriore disami- na, sulla scorta della giurisprudenza e dei principi menzionati al conside- rando precedente, la censura del ricorrente va disattesa.
4. Nel proseguo della sua impugnativa, l'estradando sostiene che la procedu- ra sfociata nella sentenza contumaciale di condanna a sei mesi di reclusio- ne sia inficiata da gravi deficienze procedurali. Egli afferma che il processo a suo carico in Montenegro si sia svolto in dispregio dei diritti della difesa nonché in violazione della garanzia di un equo processo: a A. non sarebbe- ro infatti mai stati notificati ordini di comparizione alle udienze, nonché atti d'accusa, inoltre, egli non sarebbe stato informato dell'esistenza della sen- tenza contro di lui e non ne avrebbe mai ricevuto copia.
4.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Se- condo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Par- te Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una per- sona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronuncia- ta nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiu- tare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richieden- te offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012
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23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a ese- guire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a processare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011, consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).
4.2 Nel caso concreto il ricorrente, non citato a causa del fatto che le autorità estere non conoscevano il suo domicilio (v. act. 7.6 pag. 4), non era a co- noscenza della procedura in atto contro di lui e non vi ha quindi preso par- te. La sentenza del 7 giugno 2013 sfociata nella sua condanna, è quindi stata resa in sua assenza e in modo contrario alla procedura contumaciale prevista dal codice di procedura penale montenegrino. L'art. 457 di detto codice prevede infatti espressamente la possibilità di un giudizio in contu- macia unicamente nel caso in cui il prevenuto sia stato regolarmente citato al processo, condizione non adempiuta nella fattispecie. Già per questo motivo l'estradizione può essere concessa soltanto se le autorità montene- grine forniscono garanzie ai sensi del precedente considerando.
4.3 In data 27 maggio 2014, il Ministro della giustizia del Montenegro Dusko Markovic, ha assicurato, su richiesta dell'UFG (v. act. 7.6), lo svolgimento di un nuovo processo che tuteli i diritti della difesa del ricorrente (v. act. 7.6 pag.3-4). Alla luce di tale dichiarazione, da cui emerge un preciso impegno da parte dell'autorità montenegrina, le garanzie offerte all'estradando in re- lazione al rifacimento del processo sono da considerarsi sufficienti e con- formi ai dettami posti dall'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr. Inoltre, il Ministro della Giustizia ha espressamente garantito la piena osservanza del principio della specialità conformemente all'art. 14 CEEstr. In conclusione, viste le formali garanzie offerte, non vi è ragione di dubitare che una volta estradato A. avrà la possibilità di esprimersi in un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.
5. L'estradando osserva infine, citando un rapporto del Dipartimento di Stato americano, che il sistema detentivo del Montenegro non offrirebbe suffi- cienti garanzie di tutela dei suoi diritti e che quindi un suo espatrio lo por- rebbe in una situazione di grave pericolo. In particolare, egli ritiene che in Montenegro, qualora arrestato, sarebbe concretamente esposto al rischio di trattamenti degradanti e lesivi dei diritti dell'uomo.
5.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de-
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gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra- danti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una deci- sione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradi- zione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non ga- rantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contra- sto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico interna- zionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 con- sid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
5.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritti – in particolare i Paesi occidentali – i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'e- stradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda ca- tegoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dal- lo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale ri- schio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre pre-
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sente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto imprati- cabile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminalità e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza catego- ria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'ana- lisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante – occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particola- ri e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 con- sid. 6.8).
5.3 Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di esprimersi sulle condizio- ni detentive vigenti in Montenegro, rilevando l'assenza di problemi genera- lizzati a livello di rispetto dei diritti dell'uomo (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2009.169+135 del 22 gennaio 2010, consid. 8). Questa Corte ha in detta occasione inserito tale Paese nella prima delle categorie esposte al considerando precedente. Da allora non sono emersi mutamenti rilevanti della situazione in Montenegro, tali da giustificare un riesame della citata giurisprudenza. Il Montenegro ha ratificato la CEDU, il Patto ONU II così come le convenzioni contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottate dall'ONU (RS 0.105) e dal Consiglio d'Euro- pa (RS 0.106), accettando quindi i meccanismi di ispezione regolari e si- stematici messi in atto dai competenti organi di controllo. Secondo giuri- sprudenza vi è la presunzione del rispetto della CEDU da parte degli Stati membri (v. sentenza del Tribunale federale 1A.30/2001 del 2 aprile 2001, consid. 5b e sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.271 del 29 dicembre 2010, consid. 2.1). È pur vero che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo organismo v. D. BERTRAND/M. UMMEL/T. HARDING, Normes générales établies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux visites de lieux de détention, in D. Bertrand/G. Niveau, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 45 e segg.) – alla stregua del rapporto del Dipartimento di Stato statunitense allegato dal ricorrente – nel rapporto concernente la sua ultima visita in Montenegro nel febbraio 2013 (rapporto disponibile su internet al sito http://www.cpt.coe.int/documents/mne/2014-16-inf-eng.htm), evidenzia al- cuni problemi: in particolare, vengono segnalati maltrattamenti inflitti nei commissariati di polizia; trattasi soprattutto di schiaffi, pugni, calci e colpi in- flitti, anche con l'aiuto di oggetti, in occasione degli interrogatori da parte di
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poliziotti e ispettori. In queste circostanze si è segnalato anche l'utilizzo di taser e di mazze da baseball allo scopo di ottenere una confessione o delle informazioni (v. Report to the Government of Montenegro on the visit to Montenegro carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [CPT] from 13 to 20 February 2013, consid. 41 e segg.). In merito a questi trattamenti illegali, il Comitato ha formulato delle raccomandazioni alle autorità monte- negrine le quali, nella loro risposta, hanno riferito di aver preso delle misure per introdurre moduli di formazione specifici per il personale di polizia, in re- lazione ai diritti fondamentali delle persone detenute, nonché ispezioni per permettere un controllo degli stabilimenti penitenziari da parte delle ONG (v. la sintesi in Conseil de l'Europe, Le Comité anti-torture du Conseil de l’Europe publie un rapport sur le Monténégro, Strasburgo 2014; http://www.cpt.coe.int/documents/mne/2014-05-22-fra.htm). Nel caso con- creto l'estradizione del ricorrente è richiesta per il rifacimento del processo e per un'eventuale espiazione di pena. Più che la situazione nei commissa- riati di polizia contano quindi i rapporti sulle condizioni di detenzione in ge- nerale. A tal proposito il rapporto del Comitato anti-tortura evidenzia gli sforzi messi in atto dalle autorità per il rinnovamento di diverse sezioni della prigione di Podgorica e dell'annessa Institution for Sentencend Prisoners (KPD). Allo stesso modo, nella relazione del Dipartimento di Stato ameri- cano citata dal ricorrente, si constatata un generale miglioramento della si- tuazione nelle carceri montenegrine (v. Country Reports on Human Rights Practices for 2013, United States Department of State, pag. 6 e seg.). Il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite inoltre, nelle sue osservazioni del 21 novembre 2014, ha lodato gli sforzi intrapresi dal Montenegro per prevenire e reprimere gli atti di tortura e di maltrattamenti commessi da par- te di agenti delle forze pubbliche, pur rammaricandosi della sproporzione fra casi segnalati ed inchieste avviate. Il Montenegro non è comunque mai stato condannato per violazione dell'art. 3 CEDU (v. Cour européenne des droits de l'homme, Fiche pays pour la presse, Monténégro, luglio 2013) e Amnesty International nel suo rapporto 2013 non evidenzia maltrattamenti avvenuti all'interno degli istituti di pena montenegrini. Del resto il ricorrente non ha allegato alcun elemento per ritenere che sussista un rischio serio e concreto di trattamenti vietati nei suoi confronti, limitandosi a sostenere senza alcuna prova a sostegno, che la stampa locale avrebbe enfatizzato i fatti che lo hanno coinvolto e che sarebbe minacciato dalla supposta vittima e dai suoi familiari. Tuttavia non vi è nessun indizio per concludere che le autorità montenegrine non siano in grado di difenderlo da simili rischi, ri- spettivamente che le autorità giudiziarie possano essere concretamente in- fluenzate da eventuali articoli di stampa di questo tipo.
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Da quanto sopra discende che l'estradizione dell'interessato va confermata senza che sia necessario domandare garanzie supplementari al Montene- gro.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del rego- lamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le in- dennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spe- se già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 5 gennaio 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).