Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 29 settembre 2022, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’ambito del procedimento SIEP n. 410/2022, finalizzato all’esecuzione di una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione a seguito della sentenza “n. 25/2020 – Reg. Gen. N. 01/2019 – R.G.N.R. n. 5707/2010, emessa in data 16-12-2020 dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro Sez. 1, in riforma della sentenza
n. 176/2018 in data 06-07-2018 Gip presso il Tribunale Ordinario Catanzaro – definitiva il 23-09-2022 (Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 43264/2021)”, per appartenenza a un’asso- ciazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis CP/I (in atto 1 incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG).
B. In data 23 novembre 2022, il Ministero della giustizia italiano, basandosi sull’or- dinanza di cui sopra, ha richiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A.
v. ibidem).
C. Dopo aver richiesto e ottenuto svariati complementi rogatoriali alle autorità ita- liane (v. atti 2, 3 e 5 incarto UFG), il 23 febbraio 2023, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Can- tone Basilea Città (v. atti 7 e 8 incarto UFG), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 7 marzo seguente (v. atto 10 incarto UFG). A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. atto 9 incarto UFG).
D. Mediante decisione del 24 aprile 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.1).
E. Il 25 maggio 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, presentando le seguenti conclusioni:
“1. Es sei in Gutheissung der vorliegenden Beschwerde der Antrag des italieni- schen Justizministeriums vom 21/23. November 2022 auf Auslieferung von A. abzuweisen und der Entscheid des Bundesamts für Justiz vom 24. April 2023 vollumfänglich aufzuheben.
2. Demgemäss sei der Beschwerdeführer nicht auszuliefern und die Ausliefe- rungshaft über den Beschwerdeführer unverzüglich aufzuheben und aus der Haft zu entlassen.
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3. Eventualiter sei in Gutheissung der vorliegenden Beschwerde der Entscheid des Bundesamtes für Justiz vom 24. April 2023 vollumfänglich aufzuheben und der Antrag des italienischen Justizministeriums vom 21/23 November 2022 auf Auslieferung zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen und zwi- schenzeitlich sei der Verfolgte, subsubevtl. unter Auflagen, aus der Haft zu ent- lassen.
4. Subeventualiter sei das vorliegende Verfahren bis zum rechtskräftigen Ent- scheid betreffend die Vollstreckung des Strafentscheids durch die Schweiz (Ge- such vom 28. April 2023) zu sistieren und jedenfalls die aufschiebende Wirkung zur Vollstreckung der Auslieferung zu gewähren und zwischenzeitlich sei der Ver- folgte, subsubevtl. unter Auflagen, aus der Haft zu entlassen.
5. Verfahrensantrag: Dem Beschwerdeführer sei ein Replikrecht zu allfälligen Be- schwerdeantworten und Stellungnahmen der Vorinstanz zur vorliegenden Be- schwerde einzuräumen.
6. Unter o/e Kostenfoige zu Lasten des Staates, wobei dem Verfolgten die un- entgeltliche Rechtspflege und unentgeltliche Verbeiständung mit dem Unter- zeichneten zu bewilligen sei. Es sei zudem dem Beschuldigten eine Entschädi- gung nach Art. 15 IRSG zu leisten” (act. 1, pag. 2).
F. In data 26 maggio 2023, questa Corte ha trasmesso al ricorrente l’apposito for- mulario concernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2023.21, act. 2).
G. Con risposta del 2 giugno 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, rinviando integralmente alla decisione impugnata (v. act. 4).
H. Il 9 giugno 2023, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte il formulario compi- lato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2023.21, act. 3.1).
I. Con replica del 7 luglio 2023, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 8), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 7).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda genera- zione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della
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Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposi- zioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1
n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di estradizione non ottempe- rerebbe alle condizioni formali applicabili in materia, nella misura in cui l’autorità rogante, da una parte, non avrebbe fornito un esemplare completo della sen- tenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 16 dicembre 2020, dall’altra, avrebbe trasmesso una copia illeggibile della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catanzaro del 6 luglio 2018.
E. 2.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradi- zione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una de- cisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali applicabili (lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in sostanza contenute negli art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.4) basta una "copia certificata conforme" della decisione penale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero
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ma non necessariamente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determi- nante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei documenti, validamente trasmessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permetta di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'estradando. L'esposto dei fatti litigioso, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e immediatamente rilevabili, è quindi vincolante (v. DTF 125 II 250 consid. 5b, 123 II 279 consid. 2b, 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003 consid. 2.3).
Le disposizioni dell’art. 12 n. 2 lett. a CEEstr mirano a permettere allo Stato richiesto di esaminare se le condizioni di fondo poste dalla CEEstr sono adem- piute (sentenza del Tribunale federale 1A.254/2006 del 4 aprile 2006 con- sid. 3.1). A tale proposito, non si giustifica di essere troppo esigenti in merito alla forma dei documenti elencati all’ art. 12 n. 2 lett. a CEEstr (v. ENGLER, Com- mentario basilese, 2015, n. 3 ad art. 41 AIMP). Non tocca inoltre al giudice sviz- zero dell’assistenza valutare se gli atti procedurali esteri rispettino il diritto dello Stato richiedente, a meno che non vi sia una violazione manifestamente rileva- bile che faccia apparire arbitraria la domanda di estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.296 del 21 aprile 2016 consid. 5.3).
E. 2.2 In concreto, questa Corte rileva che l’autorità rogante ha prodotto una sentenza del 6 luglio 2018, con la quale il Tribunale ordinario di Catanzaro ha condannato l’estradando a 6 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis CP/I, “dichiarandolo in stato di interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena detentiva, e applicando nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due” (sentenza, pag. 412, in atto 6 incarto UFG). La sentenza in questione, che consta di 415 pagine ed è stata trasmessa nella sua versione completa, pur non essendo riprodotta in qualità ottimale, risulta perfettamente leggibile. Le autorità italiane hanno parimenti inoltrato, in una versione non completa, ma esauriente per quanto concerne la posizione dell’estradando, una sentenza del 16 dicem- bre 2020, mediante la quale la Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha con- fermato la condanna a carico del ricorrente (v. sentenza, pag. 224 e seg., in atto 1 incarto UFG), la quale è divenuta definitiva il 23 settembre 2022, in seguito a una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione II penale, dello stesso giorno (in atto 1 incarto UFG). Ora, nella misura in cui la Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha confermato per il ricorrente la sentenza di primo grado e che questa è stata trasmessa in versione completa e leggibile, le cen- sure presentate in questo ambito vanno tutte disattese.
E. 3 Il ricorrente sostiene che l’estradizione sarebbe da rifiutare, nella misura in cui la condanna italiana a suo carico si baserebbe principalmente su dichiarazioni
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di un collaboratore di giustizia, mezzo di prova non previsto dalla legislazione svizzera.
E. 3.1 Il Tribunale federale si è già chinato sulla questione dei “testimoni della corona” dal punto di vista del diritto svizzero in una sentenza del 12 dicembre 2008 (v. sentenza 6B_360/2008 consid. 3.1). Esso ha stabilito che in un processo penale che si svolge in Svizzera nulla impedisce all’autorità giudiziaria di pren- dere in considerazione, nella formazione del suo giudizio, le dichiarazioni dei “testimoni della corona” (detti anche “pentiti”, come i pentiti della mafia), cioè di autori di reati che, dopo aver confessato i loro crimini ed essersi impegnati a collaborare con le autorità nell’accertamento dei fatti che possono coinvolgere altri autori, hanno ricevuto un trattamento favorevole da parte dell’autorità stra- niera in conseguenza di tale collaborazione (v. DTF 117 Ia 401 consid. 1c). L’utilizzo come prova delle dichiarazioni di un “testimone della corona”, a cui è stata garantita l’impunità, non è considerato contrario all’art. 6 CEDU (v. sen- tenza CommEDU nella causa Baragiola Alvaro c. Svizzera del 21 ottobre 1993, GAAC 106/1994 pag. 731; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.254 del 15 novembre 2011 consid. 8.2; MASTROIANNI/AEBERLI, Utiliz- zabilità di mezzi di prova nel processo penale – Il collaboratore di giustizia, in RtiD II-2015, pag. 329).
A questo proposito, il Tribunale federale ha precisato che, di norma, questi "pen- titi" non sono ascoltati come testimoni giurati, ma come persone informate sui fatti. A differenza dei testimoni, le persone informate sui fatti non sono tenute all'obbligo di verità e non possono essere perseguite per falsa testimonianza. Le loro dichiarazioni hanno comunque lo stesso valore probatorio della testimo- nianza (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_1039/2014 del 24 marzo 2015 consid. 2.3-2.4.1). Il giudice è libero di valutare le dichiarazioni delle persone informate sui fatti secondo la propria opinione personale e nulla gli impedisce di preferire una dichiarazione resa a titolo informativo alla testimonianza (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, § 100, n° 744; MASTROIANNI/AEBERLI, op. cit., pag. 329). Di conseguenza, impedire al giudice di prendere in considerazione le dichiarazioni di un "testimone della corona" sarebbe una violazione del principio del libero apprezzamento della prova da parte del giudice (v. ATF 117 Ia 401 consid. 1c/aa). Come nel caso in cui il giudice rinunci all'audizione di un testimone che l'imputato non ha potuto inter- rogare, la testimonianza contestata non può in ogni caso costituire l'unico ele- mento su cui si basa la condanna (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Mayali c. Francia del 14 giugno 2005, § 32).
E. 3.2 In concreto, visto quanto precede e constatato come la condanna dell’estra- dando non si basi solo sulle dichiarazioni di un pentito ma anche su altri ele- menti di prova, la censura non merita ulteriore disamina e va palesemente re- spinta.
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E. 4 Il ricorrente chiede di poter scontare la pena in Svizzera, precisando di aver presentato in data 3 maggio 2023, mediante il suo patrocinatore in Italia, una richiesta in tal senso alle autorità italiane a cui attende risposta e chiedendo una sospensione della procedura nel frattempo. Egli afferma di non avere più nes- sun legame con l’Italia, avendola lasciata da più di dieci anni. La moglie e la figlia di undici anni vivono a Basilea, dove il ricorrente vive e lavora da molti anni. La sua vita familiare, sociale e professionale sarebbe incentrata a Basilea. In Svizzera si troverebbero anche la sorella e la madre. Il reinserimento sociale dell’estradando in Italia sarebbe escluso, contrariamente alla situazione in Sviz- zera. Il ricorrente teme inoltre per la sua vita, essendo caduto in disgrazia agli occhi dei suoi coimputati, per cui la sua estradizione deve essere rifiutata anche per questo motivo.
E. 4.1.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
E. 4.1.2 L’art. 8 CEDU non costituisce di per sé un ostacolo all’estradizione (DTF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; TPF 2020 81 consid. 2.2.2). Qualsiasi pena detentiva da scontare compromette infatti le relazioni familiari e professio- nali, ma ciò non è sufficiente come argomento ostativo alla misura di assistenza internazionale (v. DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la giurisprudenza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2 di tale disposizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferi- menti). Tale disposizione può tuttavia essere eccezionalmente di ostacolo all'e- stradizione se quest'ultima appare come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interessato (DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha così rifiutato un'estradizione alla Germania richiesta per l'esecuzione di un saldo di pena di 473 giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'interessato aveva due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio-depressivo gene- ratore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha potuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena ancora da scontare (v. DTF 122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati). L'Alta Corte federale ha tutta- via avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di precisare che un tale rifiuto era
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del tutto eccezionale e non entrava in linea di conto in altre circostanze (sen- tenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001 consid. 3c).
E. 4.2.1 Va innanzitutto rilevato che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina e la domanda di sospensione della presente procedura, tenuto conto dell’obbligo di celerità vi- gente in ambito di assistenza (v. art. 17a AIMP), va disattesa.
E. 4.2.2 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 8 CEDU, non ci si trova certa- mente in un caso analogo a quello sopra descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non presenta criticità nemmeno lontanamente paragonabili a quelle di cui nella DTF 122 II 485. Le difficoltà alle quali il ricorrente e la sua famiglia sono esposti costituiscono i normali inconvenienti legati di per sé all'e- spiazione di qualsiasi pena detentiva. Su questo punto il ricorso deve ugual- mente essere respinto.
E. 4.2.3 Infine, premesso che l’art. 37 cpv. 3 AIMP, che prevede che l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica, ha come scopo quello di proteggere l'estradando da determinati atti commessi dallo Stato ri- chiedente e non da terze persone, si rileva che né la CEEstr né l'AIMP preve- dono il rischio di vendetta ad opera di privati cittadini quale motivo d'esclusione dell'estradizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sulla pro- blematica in un caso con la Francia, Paese che però ha formulato la seguente riserva all'art. 1 CEEstr: "l'extradition pourra être refusée si la remise est sus- ceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la per- sonne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". In quel caso, l'Alta Corte, pur constatando l'esistenza di un pericolo di vendetta decisamente concreto, ha affermato che tale pericolo non era sufficiente di per sé per non rispettare gli obblighi derivanti dalla CEEstr. Secondo il Tribunale federale, colui che teme una vendetta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Paese che chiede l'estradizione non è disposto a pren- dere tutte le misure necessarie per tutelarlo durante la procedura o l'esecuzione della pena (v. sentenza del Tribunale federale A.189/86 del 1° ottobre 1986 consid. 2b; implicitamente in questo senso anche nella sentenza 1C_22/2011 del 21 gennaio 2011 consid. 1.3; sentenza del Tribunale penale federale
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RR.2014.148 del 5 giugno 2014 consid. 6.2). In concreto, va constatato che, da una parte, l'Italia non ha formulato nessuna riserva all'art. 1 CEEstr, e dall'altra, il ricorrente non ha minimamente reso verosimile né l'esistenza effettiva di indizi concreti che evidenzierebbero il pericolo da lui paventato né il fatto che le auto- rità italiane non intenderebbero o non sarebbero in grado di proteggerlo da eventuali velleità vendicative delle persone già condannate. In definitiva, anche tale censura va disattesa.
E. 5 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione né, di con- seguenza, per scarcerare il ricorrente (v. art. 51 cpv. 1 AIMP). Il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto.
E. 6 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Alexander Sami (v. RP.2023.21, act. 1).
E. 6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Il Tribunale fe- derale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto
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possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la do- manda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’uf- ficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 con- sid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostan- ziato o dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
E. 6.2 In concreto, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2023.21, act. 3.1). Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha dichiarato di avere fr. 19.50 in contante, mentre la moglie dispone di fr. 238.91 sempre in contante (v. ibidem, pag. 3). Tra leasing dell’auto (situazione attuale del debito con FCA Capital: fr. 2'573.20), imposte (fr. 8'005.85 per il 2021 e fr. 10'000.– ca per il 2022) e altri debiti (fr. 30'000.– ca per “Betreibungen [Steuern, Kredit] e fr. 6'733.– per “Nebenkosten Whg””), egli espone un totale di debiti di fr. 57'000.– ca (v. RP.2023.21, act. 3.1, pag. 3). Le spese mensili complessive ammontano a fr. 3'890.60 così suddivise: fr. 1320.– per l’affitto, fr. 403.20 per premi dell’assicurazione malattie, fr. 381.52 per l’assicurazione economia do- mestica e responsabilità civile privata, fr. 167.70 per il dentista (fr. 2'012.10 / 12), fr. 250.55 per spese dell’automobile (fr. 2'375.80 + fr. 631.– / 12), fr. 1'000.– ca per imposte e fr. 367.60 per il leasing (v. RP.2023.21, act. 3.1, pag. 4). A ciò si aggiungono le spese mensili totali della moglie e del figlio di fr. 821.35 (fr. 495.70 e fr. 136.10 per assicurazione malattia della moglie risp. del figlio [oltre“Zusatz” di fr. 56.55]; fr. 80.– per la moglie e fr. 53.– per il figlio per i tra- sporti pubblici; v. RP.2023.21, act. 3.1, pag. 4). Il ricorrente non dispone di un reddito mensile, mentre l’indennità di disoccupazione della moglie ammonta a fr. 3'224.95 (v. ibidem, pag. 5).
Nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domi- cilio devono essere allegate alla presente. Tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte,
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rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2023.9, act. 3.1, pag. 2). Ora, pur avendo il ricorrente prodotto le pezze giustificative relative alle cifre esposte nel formulario, egli non ha prodotto né una dichiarazione delle imposte né l’ultima decisione di tassazione. Sebbene attualmente in detenzione, il ricor- rente avrebbe potuto fornire, con l'aiuto del suo patrocinatore e della moglie, tali documenti, essenziali per verificare la sua situazione finanziaria complessiva, tanto più che fra i debiti a suo carico ne figurano anche di natura fiscale, il che presuppone l’esistenza di un reddito imponibile. A prescindere da ciò, la sua domanda va respinta già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le nor- mative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradizio- nale. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di sospensione della procedura è respinta.
- La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 12 luglio 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresentato dall'avv. Alexander Sami, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.67 Procedura secondaria: RP.2023.21
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Fatti: A. Il 29 settembre 2022, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell’ambito del procedimento SIEP n. 410/2022, finalizzato all’esecuzione di una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione a seguito della sentenza “n. 25/2020 – Reg. Gen. N. 01/2019 – R.G.N.R. n. 5707/2010, emessa in data 16-12-2020 dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro Sez. 1, in riforma della sentenza
n. 176/2018 in data 06-07-2018 Gip presso il Tribunale Ordinario Catanzaro – definitiva il 23-09-2022 (Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 43264/2021)”, per appartenenza a un’asso- ciazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis CP/I (in atto 1 incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG).
B. In data 23 novembre 2022, il Ministero della giustizia italiano, basandosi sull’or- dinanza di cui sopra, ha richiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A.
v. ibidem).
C. Dopo aver richiesto e ottenuto svariati complementi rogatoriali alle autorità ita- liane (v. atti 2, 3 e 5 incarto UFG), il 23 febbraio 2023, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Can- tone Basilea Città (v. atti 7 e 8 incarto UFG), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 7 marzo seguente (v. atto 10 incarto UFG). A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. atto 9 incarto UFG).
D. Mediante decisione del 24 aprile 2023, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.1).
E. Il 25 maggio 2023, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, presentando le seguenti conclusioni:
“1. Es sei in Gutheissung der vorliegenden Beschwerde der Antrag des italieni- schen Justizministeriums vom 21/23. November 2022 auf Auslieferung von A. abzuweisen und der Entscheid des Bundesamts für Justiz vom 24. April 2023 vollumfänglich aufzuheben.
2. Demgemäss sei der Beschwerdeführer nicht auszuliefern und die Ausliefe- rungshaft über den Beschwerdeführer unverzüglich aufzuheben und aus der Haft zu entlassen.
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3. Eventualiter sei in Gutheissung der vorliegenden Beschwerde der Entscheid des Bundesamtes für Justiz vom 24. April 2023 vollumfänglich aufzuheben und der Antrag des italienischen Justizministeriums vom 21/23 November 2022 auf Auslieferung zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen und zwi- schenzeitlich sei der Verfolgte, subsubevtl. unter Auflagen, aus der Haft zu ent- lassen.
4. Subeventualiter sei das vorliegende Verfahren bis zum rechtskräftigen Ent- scheid betreffend die Vollstreckung des Strafentscheids durch die Schweiz (Ge- such vom 28. April 2023) zu sistieren und jedenfalls die aufschiebende Wirkung zur Vollstreckung der Auslieferung zu gewähren und zwischenzeitlich sei der Ver- folgte, subsubevtl. unter Auflagen, aus der Haft zu entlassen.
5. Verfahrensantrag: Dem Beschwerdeführer sei ein Replikrecht zu allfälligen Be- schwerdeantworten und Stellungnahmen der Vorinstanz zur vorliegenden Be- schwerde einzuräumen.
6. Unter o/e Kostenfoige zu Lasten des Staates, wobei dem Verfolgten die un- entgeltliche Rechtspflege und unentgeltliche Verbeiständung mit dem Unter- zeichneten zu bewilligen sei. Es sei zudem dem Beschuldigten eine Entschädi- gung nach Art. 15 IRSG zu leisten” (act. 1, pag. 2).
F. In data 26 maggio 2023, questa Corte ha trasmesso al ricorrente l’apposito for- mulario concernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2023.21, act. 2).
G. Con risposta del 2 giugno 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, rinviando integralmente alla decisione impugnata (v. act. 4).
H. Il 9 giugno 2023, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte il formulario compi- lato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2023.21, act. 3.1).
I. Con replica del 7 luglio 2023, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 8), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 7).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda genera- zione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della
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Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposi- zioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1
n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di estradizione non ottempe- rerebbe alle condizioni formali applicabili in materia, nella misura in cui l’autorità rogante, da una parte, non avrebbe fornito un esemplare completo della sen- tenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 16 dicembre 2020, dall’altra, avrebbe trasmesso una copia illeggibile della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catanzaro del 6 luglio 2018.
2.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradi- zione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una de- cisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali applicabili (lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in sostanza contenute negli art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.4) basta una "copia certificata conforme" della decisione penale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero
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ma non necessariamente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determi- nante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei documenti, validamente trasmessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permetta di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'estradando. L'esposto dei fatti litigioso, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e immediatamente rilevabili, è quindi vincolante (v. DTF 125 II 250 consid. 5b, 123 II 279 consid. 2b, 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003 consid. 2.3).
Le disposizioni dell’art. 12 n. 2 lett. a CEEstr mirano a permettere allo Stato richiesto di esaminare se le condizioni di fondo poste dalla CEEstr sono adem- piute (sentenza del Tribunale federale 1A.254/2006 del 4 aprile 2006 con- sid. 3.1). A tale proposito, non si giustifica di essere troppo esigenti in merito alla forma dei documenti elencati all’ art. 12 n. 2 lett. a CEEstr (v. ENGLER, Com- mentario basilese, 2015, n. 3 ad art. 41 AIMP). Non tocca inoltre al giudice sviz- zero dell’assistenza valutare se gli atti procedurali esteri rispettino il diritto dello Stato richiedente, a meno che non vi sia una violazione manifestamente rileva- bile che faccia apparire arbitraria la domanda di estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.296 del 21 aprile 2016 consid. 5.3).
2.2 In concreto, questa Corte rileva che l’autorità rogante ha prodotto una sentenza del 6 luglio 2018, con la quale il Tribunale ordinario di Catanzaro ha condannato l’estradando a 6 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis CP/I, “dichiarandolo in stato di interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena detentiva, e applicando nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due” (sentenza, pag. 412, in atto 6 incarto UFG). La sentenza in questione, che consta di 415 pagine ed è stata trasmessa nella sua versione completa, pur non essendo riprodotta in qualità ottimale, risulta perfettamente leggibile. Le autorità italiane hanno parimenti inoltrato, in una versione non completa, ma esauriente per quanto concerne la posizione dell’estradando, una sentenza del 16 dicem- bre 2020, mediante la quale la Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha con- fermato la condanna a carico del ricorrente (v. sentenza, pag. 224 e seg., in atto 1 incarto UFG), la quale è divenuta definitiva il 23 settembre 2022, in seguito a una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione II penale, dello stesso giorno (in atto 1 incarto UFG). Ora, nella misura in cui la Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha confermato per il ricorrente la sentenza di primo grado e che questa è stata trasmessa in versione completa e leggibile, le cen- sure presentate in questo ambito vanno tutte disattese.
3. Il ricorrente sostiene che l’estradizione sarebbe da rifiutare, nella misura in cui la condanna italiana a suo carico si baserebbe principalmente su dichiarazioni
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di un collaboratore di giustizia, mezzo di prova non previsto dalla legislazione svizzera.
3.1 Il Tribunale federale si è già chinato sulla questione dei “testimoni della corona” dal punto di vista del diritto svizzero in una sentenza del 12 dicembre 2008 (v. sentenza 6B_360/2008 consid. 3.1). Esso ha stabilito che in un processo penale che si svolge in Svizzera nulla impedisce all’autorità giudiziaria di pren- dere in considerazione, nella formazione del suo giudizio, le dichiarazioni dei “testimoni della corona” (detti anche “pentiti”, come i pentiti della mafia), cioè di autori di reati che, dopo aver confessato i loro crimini ed essersi impegnati a collaborare con le autorità nell’accertamento dei fatti che possono coinvolgere altri autori, hanno ricevuto un trattamento favorevole da parte dell’autorità stra- niera in conseguenza di tale collaborazione (v. DTF 117 Ia 401 consid. 1c). L’utilizzo come prova delle dichiarazioni di un “testimone della corona”, a cui è stata garantita l’impunità, non è considerato contrario all’art. 6 CEDU (v. sen- tenza CommEDU nella causa Baragiola Alvaro c. Svizzera del 21 ottobre 1993, GAAC 106/1994 pag. 731; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.254 del 15 novembre 2011 consid. 8.2; MASTROIANNI/AEBERLI, Utiliz- zabilità di mezzi di prova nel processo penale – Il collaboratore di giustizia, in RtiD II-2015, pag. 329).
A questo proposito, il Tribunale federale ha precisato che, di norma, questi "pen- titi" non sono ascoltati come testimoni giurati, ma come persone informate sui fatti. A differenza dei testimoni, le persone informate sui fatti non sono tenute all'obbligo di verità e non possono essere perseguite per falsa testimonianza. Le loro dichiarazioni hanno comunque lo stesso valore probatorio della testimo- nianza (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_1039/2014 del 24 marzo 2015 consid. 2.3-2.4.1). Il giudice è libero di valutare le dichiarazioni delle persone informate sui fatti secondo la propria opinione personale e nulla gli impedisce di preferire una dichiarazione resa a titolo informativo alla testimonianza (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, § 100, n° 744; MASTROIANNI/AEBERLI, op. cit., pag. 329). Di conseguenza, impedire al giudice di prendere in considerazione le dichiarazioni di un "testimone della corona" sarebbe una violazione del principio del libero apprezzamento della prova da parte del giudice (v. ATF 117 Ia 401 consid. 1c/aa). Come nel caso in cui il giudice rinunci all'audizione di un testimone che l'imputato non ha potuto inter- rogare, la testimonianza contestata non può in ogni caso costituire l'unico ele- mento su cui si basa la condanna (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Mayali c. Francia del 14 giugno 2005, § 32).
3.2 In concreto, visto quanto precede e constatato come la condanna dell’estra- dando non si basi solo sulle dichiarazioni di un pentito ma anche su altri ele- menti di prova, la censura non merita ulteriore disamina e va palesemente re- spinta.
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4. Il ricorrente chiede di poter scontare la pena in Svizzera, precisando di aver presentato in data 3 maggio 2023, mediante il suo patrocinatore in Italia, una richiesta in tal senso alle autorità italiane a cui attende risposta e chiedendo una sospensione della procedura nel frattempo. Egli afferma di non avere più nes- sun legame con l’Italia, avendola lasciata da più di dieci anni. La moglie e la figlia di undici anni vivono a Basilea, dove il ricorrente vive e lavora da molti anni. La sua vita familiare, sociale e professionale sarebbe incentrata a Basilea. In Svizzera si troverebbero anche la sorella e la madre. Il reinserimento sociale dell’estradando in Italia sarebbe escluso, contrariamente alla situazione in Sviz- zera. Il ricorrente teme inoltre per la sua vita, essendo caduto in disgrazia agli occhi dei suoi coimputati, per cui la sua estradizione deve essere rifiutata anche per questo motivo.
4.1
4.1.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
4.1.2 L’art. 8 CEDU non costituisce di per sé un ostacolo all’estradizione (DTF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; TPF 2020 81 consid. 2.2.2). Qualsiasi pena detentiva da scontare compromette infatti le relazioni familiari e professio- nali, ma ciò non è sufficiente come argomento ostativo alla misura di assistenza internazionale (v. DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la giurisprudenza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2 di tale disposizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferi- menti). Tale disposizione può tuttavia essere eccezionalmente di ostacolo all'e- stradizione se quest'ultima appare come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interessato (DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha così rifiutato un'estradizione alla Germania richiesta per l'esecuzione di un saldo di pena di 473 giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'interessato aveva due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio-depressivo gene- ratore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha potuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena ancora da scontare (v. DTF 122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati). L'Alta Corte federale ha tutta- via avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di precisare che un tale rifiuto era
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del tutto eccezionale e non entrava in linea di conto in altre circostanze (sen- tenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001 consid. 3c).
4.2
4.2.1 Va innanzitutto rilevato che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina e la domanda di sospensione della presente procedura, tenuto conto dell’obbligo di celerità vi- gente in ambito di assistenza (v. art. 17a AIMP), va disattesa.
4.2.2 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 8 CEDU, non ci si trova certa- mente in un caso analogo a quello sopra descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non presenta criticità nemmeno lontanamente paragonabili a quelle di cui nella DTF 122 II 485. Le difficoltà alle quali il ricorrente e la sua famiglia sono esposti costituiscono i normali inconvenienti legati di per sé all'e- spiazione di qualsiasi pena detentiva. Su questo punto il ricorso deve ugual- mente essere respinto.
4.2.3 Infine, premesso che l’art. 37 cpv. 3 AIMP, che prevede che l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica, ha come scopo quello di proteggere l'estradando da determinati atti commessi dallo Stato ri- chiedente e non da terze persone, si rileva che né la CEEstr né l'AIMP preve- dono il rischio di vendetta ad opera di privati cittadini quale motivo d'esclusione dell'estradizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sulla pro- blematica in un caso con la Francia, Paese che però ha formulato la seguente riserva all'art. 1 CEEstr: "l'extradition pourra être refusée si la remise est sus- ceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la per- sonne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". In quel caso, l'Alta Corte, pur constatando l'esistenza di un pericolo di vendetta decisamente concreto, ha affermato che tale pericolo non era sufficiente di per sé per non rispettare gli obblighi derivanti dalla CEEstr. Secondo il Tribunale federale, colui che teme una vendetta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Paese che chiede l'estradizione non è disposto a pren- dere tutte le misure necessarie per tutelarlo durante la procedura o l'esecuzione della pena (v. sentenza del Tribunale federale A.189/86 del 1° ottobre 1986 consid. 2b; implicitamente in questo senso anche nella sentenza 1C_22/2011 del 21 gennaio 2011 consid. 1.3; sentenza del Tribunale penale federale
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RR.2014.148 del 5 giugno 2014 consid. 6.2). In concreto, va constatato che, da una parte, l'Italia non ha formulato nessuna riserva all'art. 1 CEEstr, e dall'altra, il ricorrente non ha minimamente reso verosimile né l'esistenza effettiva di indizi concreti che evidenzierebbero il pericolo da lui paventato né il fatto che le auto- rità italiane non intenderebbero o non sarebbero in grado di proteggerlo da eventuali velleità vendicative delle persone già condannate. In definitiva, anche tale censura va disattesa.
5. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione né, di con- seguenza, per scarcerare il ricorrente (v. art. 51 cpv. 1 AIMP). Il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto.
6. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Alexander Sami (v. RP.2023.21, act. 1).
6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Il Tribunale fe- derale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto
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possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la do- manda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’uf- ficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 con- sid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostan- ziato o dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
6.2 In concreto, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2023.21, act. 3.1). Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha dichiarato di avere fr. 19.50 in contante, mentre la moglie dispone di fr. 238.91 sempre in contante (v. ibidem, pag. 3). Tra leasing dell’auto (situazione attuale del debito con FCA Capital: fr. 2'573.20), imposte (fr. 8'005.85 per il 2021 e fr. 10'000.– ca per il 2022) e altri debiti (fr. 30'000.– ca per “Betreibungen [Steuern, Kredit] e fr. 6'733.– per “Nebenkosten Whg””), egli espone un totale di debiti di fr. 57'000.– ca (v. RP.2023.21, act. 3.1, pag. 3). Le spese mensili complessive ammontano a fr. 3'890.60 così suddivise: fr. 1320.– per l’affitto, fr. 403.20 per premi dell’assicurazione malattie, fr. 381.52 per l’assicurazione economia do- mestica e responsabilità civile privata, fr. 167.70 per il dentista (fr. 2'012.10 / 12), fr. 250.55 per spese dell’automobile (fr. 2'375.80 + fr. 631.– / 12), fr. 1'000.– ca per imposte e fr. 367.60 per il leasing (v. RP.2023.21, act. 3.1, pag. 4). A ciò si aggiungono le spese mensili totali della moglie e del figlio di fr. 821.35 (fr. 495.70 e fr. 136.10 per assicurazione malattia della moglie risp. del figlio [oltre“Zusatz” di fr. 56.55]; fr. 80.– per la moglie e fr. 53.– per il figlio per i tra- sporti pubblici; v. RP.2023.21, act. 3.1, pag. 4). Il ricorrente non dispone di un reddito mensile, mentre l’indennità di disoccupazione della moglie ammonta a fr. 3'224.95 (v. ibidem, pag. 5).
Nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domi- cilio devono essere allegate alla presente. Tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte,
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rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2023.9, act. 3.1, pag. 2). Ora, pur avendo il ricorrente prodotto le pezze giustificative relative alle cifre esposte nel formulario, egli non ha prodotto né una dichiarazione delle imposte né l’ultima decisione di tassazione. Sebbene attualmente in detenzione, il ricor- rente avrebbe potuto fornire, con l'aiuto del suo patrocinatore e della moglie, tali documenti, essenziali per verificare la sua situazione finanziaria complessiva, tanto più che fra i debiti a suo carico ne figurano anche di natura fiscale, il che presuppone l’esistenza di un reddito imponibile. A prescindere da ciò, la sua domanda va respinta già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le nor- mative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradizio- nale. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di sospensione della procedura è respinta. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 13 luglio 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Alexander Sami - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).