Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Il 25 febbraio 2025, il Ministero della giustizia italiano ha presentato alla Sviz- zera una domanda formale di arresto ed estradizione riguardante il cittadino moldavo A. finalizzata all’esecuzione di una pena di 2 anni, 11 mesi e 25 giorni di reclusione, residuo di una pena di 3 anni di reclusione inflitta con sentenza del 7 giugno 2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, confermata il 13 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Trieste e divenuta defi- nitiva il 24 ottobre 2024 a seguito della sentenza di inammissibilità pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione italiana, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commesso in Italia il 30 dicembre 2022 (v. act. 5.1C). Tale domanda si basa su un ordine di esecuzione per la carcerazione del 6 novembre 2024 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nell’ambito del procedimento n. 661/2024 SIEP (v. ibidem).
B. A. è stato arrestato il 25 giugno 2025 nel Canton Argovia sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emanato dall’Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) in data 5 giugno 2025 (v. act. 5.2-5.3). Interrogato lo stesso giorno dal Ministero pubblico del Canton Argovia (in seguito: MP-AG), egli si è opposto alla sua consegna alle autorità italiane (v. act. 5.4).
C. Con sentenza del 23 luglio 2025, questa Corte ha respinto il suo ricorso del 4 luglio 2025 avverso l’ordine di arresto ai fini di estradizione notificatogli il giorno del suo arresto (v. RH.2025.14).
D. Nel frattempo, mediante decisione del 17 luglio 2025, l'UFG ha concesso l'e- stradizione di A. all’Italia per i fatti oggetto della domanda di estradizione del 25 febbraio 2025 (v. act. 2.1).
E. Il 14 agosto 2025, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, domandandone in sostanza l’annullamento (v. act. 1).
F. Con osservazioni del 28 agosto 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 5).
G. Invitato a replicare entro il termine (prorogato due volte) del 2 ottobre 2025 (v. act. 9 e 11), il patrocinatore del ricorrente è rimasto silente.
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Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX
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41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente sostiene innanzitutto che, nonostante le rassicurazioni fornitegli dall’UFG, quest’ultimo non gli avrebbe nominato un avvocato per assisterlo nella presente procedura, ciò che non gli avrebbe permesso di difendersi ade- guatamente.
E. 2.1 Giusta l’art. 21 cpv. 1 AIMP, la persona perseguita può designare un patrocina- tore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio. I requisiti non devono essere eccessivi, in particolare in caso di detenzione in vista d'estradizione (GLESS/SCHAFFNER, Commentario basilese, 2015, n. 34-47 ad art. 21 AIMP).
E. 2.2 In concreto, nelle sue osservazioni del 28 agosto 2025, l’UFG ha spiegato di essersi mosso, contattando il MP-AG all’uopo in data 7 luglio 2025 (v. act. 5.6), affinché il ricorrente potesse essere assistito da un difensore. Esso afferma che “il ricorrente è in grado di esprimersi in una lingua nazionale, segnatamente l’italiano, lingua nella quale è stata redatta la decisione di estradizione impu- gnata. Inoltre, egli sarebbe in grado di esprimersi, almeno in maniera rudimen- tale, in lingua tedesca, avendo dapprima vissuto in Germania e poi in Svizzera tedesca. Egli era quindi in grado di cercare un avvocato che potesse rappre- sentarlo” (act. 5, pag. 4) e inoltre “quando il Ministero Pubblico del Canton Ar- govia ha informato I’UFG che il ricorrente non avrebbe firmato la procura a fa- vore delI’avv. B., senza prima conoscerla di persona, I’UFG ha accordato una
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premesso di visita. Nell’ambito della visita in carcere dell’avvocato, il ricorrente rifiutava di firmare la procura. Con email deI 14 luglio 2025 l’avvocato informava I’UFG che non avrebbe rappresentato il ricorrente nella procedura di estradi- zione, in particolare poiché il ricorrente si sarebbe dimostrato molto esigente nella comunicazione e avrebbe posto aspettative specifiche alla rappresen- tanza legale, che l’avvocato B. non sarebbe stata in grado di soddisfare. Per correttezza e completezza I’UFG aggiunge che nell’ambito del colloquio telefo- nico avuto il 15 luglio 2025 con il ricorrente, questo ha sostenuto che la colla- borazione con l’avvocato B. non sarebbe stata possibile a causa di una sua assenza nelle seguenti due settimane. A seguito del già menzionato colloquio telefonico con il ricorrente l’UFG ha richiesto all’autorità giudiziaria cantonale la trasmissione della lista degli avvocati di picchetto e ne ha contattati telefonica- mente alcuni, segnatamente i seguenti studi legali del Canton Argovia: penalisti, C., D., E. AG, F. Tutti gli studi legali contattati dall’UFG hanno rifiutato il man- dato sia per assenze a causa delle ferie estive, sia per mancanza di sufficienti conoscenze della lingua italiana, che il loro obbligo di diligenza nei confronti del cliente non gli permetteva di accettare. In data 27 agosto 2025 I’UFG riceveva copia elettronica della procura firmata dal ricorrente a favore degli avvocati dello studio legale penalisti. Il ricorrente non ha effettivamente studiato legge, ciò no- nostante, ha interposto ricorso dapprima contro l’ordine di arresto dell’UFG del
E. 5 Il ricorrente sostiene che una sua estradizione all’Italia metterebbe in pericolo la sua vita, viste le minacce ricevute. Le carceri italiane sarebbero sovraffollate e non permetterebbero di garantirgli la sua sicurezza. Per questo motivo, egli chiede di poter scontare la sua pena in Svizzera.
E. 5.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
E. 5.2 Va innanzitutto rilevato che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente
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all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile a uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004 consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Inoltre, premesso che l’art. 37 cpv. 3 AIMP, che prevede che l'e- stradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica, ha come scopo quello di proteggere l'estradando da determinati atti commessi dallo Stato richiedente e non da terze persone, si rileva che né la CEEstr né l'AIMP preve- dono il rischio di vendetta ad opera di privati cittadini quale motivo d'esclusione dell'estradizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sulla pro- blematica in un caso con la Francia, Paese che però ha formulato la seguente riserva all'art. 1 CEEstr: "l'extradition pourra être refusée si la remise est sus- ceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la per- sonne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". In quel caso, l'Alta Corte, pur constatando l'esistenza di un pericolo di vendetta decisamente concreto, ha affermato che tale pericolo non era sufficiente di per sé per non rispettare gli obblighi derivanti dalla CEEstr. Secondo il Tribunale federale, colui che teme una vendetta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Paese che chiede l'estradizione non è disposto a pren- dere tutte le misure necessarie per tutelarlo durante la procedura o l'esecuzione della pena (v. sentenza del Tribunale federale A.189/86 del 1° ottobre 1986 consid. 2b; implicitamente in questo senso anche nella sentenza 1C_22/2011 del 21 gennaio 2011 consid. 1.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.67 del 12 luglio 2023 consid. 4.2; RR.2014.148 del 5 giugno 2014 consid. 6.2). In concreto, va constatato che, da una parte, l'Italia non ha formu- lato nessuna riserva all'art. 1 CEEstr e, dall'altra, il ricorrente non ha minima- mente reso verosimile né l'esistenza effettiva di indizi concreti che evidenzie- rebbero il pericolo da lui paventato né il fatto che le autorità italiane non inten- derebbero o non sarebbero in grado di proteggerlo da eventuali velleità vendi- cative da parte di terzi. Per quanto riguarda la questione del sovraffollamento in ambito carcerario, evocata solo di transenna dal ricorrente, si può rinviare alla recente sentenza del Tribunale federale 1C_445/2025 del 6 ottobre 2025. In definitiva, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.
E. 6 In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere respinto.
E. 7 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (v. RP.2025.49, act. 1).
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E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze
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5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
E. 7.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di non avere redditi, di sostenere spese di fr. 1'350.– (fr. 1'000.– d’af- fitto e fr. 350.– per l’assicurazione malattia) e di non possedere fortuna (v. act. 5). Egli ha dichiarato di essere padre di sei figli (di età tra 8 e 21 anni) e la moglie, ingegnere di professione, residente in Germania, disporrebbe di un sa- lario mensile di EUR 520.– e percepirebbe EUR 250.– di premi per ogni figlio, a fronte di spese mensili di EUR 2'700.– (EUR 2'000.– per l’affitto e EUR 700.– per premi di assicurazione. La medesima disporrebbe di una fortuna di EUR 1'000.–. Né il ricorrente né la moglie avrebbero debiti (v. act. 5). Egli ha dichiarato di disporre di una protezione giuridica completa presso G. Versiche- rungen, Aarau (v. ibidem, pag. 2).
Ora, quanto indicato nel formulario, vista la totale assenza di documentazione a sostegno – nello stesso viene chiaramente indicata la necessità di fornire tale documentazione (v. act. 2, pag. 2) –, non permette una minimale verifica della situazione finanziaria del ricorrente, condicio sine qua non per ammettere la domanda di assistenza giudiziaria gratuita. Questa sarebbe del resto da respin- gere anche a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, le censure sollevate dal ricorrente, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurispru- denziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respin- gere. Per questi motivi, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del ricorrente.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- Le spese giudiziarie di fr. 2'000.– sono poste a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 17 ottobre 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall’avv. Kenad Melunovic Marini, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.126 Procedura secondaria: RP.2025.49
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Fatti: A. Il 25 febbraio 2025, il Ministero della giustizia italiano ha presentato alla Sviz- zera una domanda formale di arresto ed estradizione riguardante il cittadino moldavo A. finalizzata all’esecuzione di una pena di 2 anni, 11 mesi e 25 giorni di reclusione, residuo di una pena di 3 anni di reclusione inflitta con sentenza del 7 giugno 2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, confermata il 13 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Trieste e divenuta defi- nitiva il 24 ottobre 2024 a seguito della sentenza di inammissibilità pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione italiana, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commesso in Italia il 30 dicembre 2022 (v. act. 5.1C). Tale domanda si basa su un ordine di esecuzione per la carcerazione del 6 novembre 2024 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nell’ambito del procedimento n. 661/2024 SIEP (v. ibidem).
B. A. è stato arrestato il 25 giugno 2025 nel Canton Argovia sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emanato dall’Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) in data 5 giugno 2025 (v. act. 5.2-5.3). Interrogato lo stesso giorno dal Ministero pubblico del Canton Argovia (in seguito: MP-AG), egli si è opposto alla sua consegna alle autorità italiane (v. act. 5.4).
C. Con sentenza del 23 luglio 2025, questa Corte ha respinto il suo ricorso del 4 luglio 2025 avverso l’ordine di arresto ai fini di estradizione notificatogli il giorno del suo arresto (v. RH.2025.14).
D. Nel frattempo, mediante decisione del 17 luglio 2025, l'UFG ha concesso l'e- stradizione di A. all’Italia per i fatti oggetto della domanda di estradizione del 25 febbraio 2025 (v. act. 2.1).
E. Il 14 agosto 2025, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, domandandone in sostanza l’annullamento (v. act. 1).
F. Con osservazioni del 28 agosto 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 5).
G. Invitato a replicare entro il termine (prorogato due volte) del 2 ottobre 2025 (v. act. 9 e 11), il patrocinatore del ricorrente è rimasto silente.
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Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX
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41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che, nonostante le rassicurazioni fornitegli dall’UFG, quest’ultimo non gli avrebbe nominato un avvocato per assisterlo nella presente procedura, ciò che non gli avrebbe permesso di difendersi ade- guatamente.
2.1 Giusta l’art. 21 cpv. 1 AIMP, la persona perseguita può designare un patrocina- tore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio. I requisiti non devono essere eccessivi, in particolare in caso di detenzione in vista d'estradizione (GLESS/SCHAFFNER, Commentario basilese, 2015, n. 34-47 ad art. 21 AIMP).
2.2 In concreto, nelle sue osservazioni del 28 agosto 2025, l’UFG ha spiegato di essersi mosso, contattando il MP-AG all’uopo in data 7 luglio 2025 (v. act. 5.6), affinché il ricorrente potesse essere assistito da un difensore. Esso afferma che “il ricorrente è in grado di esprimersi in una lingua nazionale, segnatamente l’italiano, lingua nella quale è stata redatta la decisione di estradizione impu- gnata. Inoltre, egli sarebbe in grado di esprimersi, almeno in maniera rudimen- tale, in lingua tedesca, avendo dapprima vissuto in Germania e poi in Svizzera tedesca. Egli era quindi in grado di cercare un avvocato che potesse rappre- sentarlo” (act. 5, pag. 4) e inoltre “quando il Ministero Pubblico del Canton Ar- govia ha informato I’UFG che il ricorrente non avrebbe firmato la procura a fa- vore delI’avv. B., senza prima conoscerla di persona, I’UFG ha accordato una
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premesso di visita. Nell’ambito della visita in carcere dell’avvocato, il ricorrente rifiutava di firmare la procura. Con email deI 14 luglio 2025 l’avvocato informava I’UFG che non avrebbe rappresentato il ricorrente nella procedura di estradi- zione, in particolare poiché il ricorrente si sarebbe dimostrato molto esigente nella comunicazione e avrebbe posto aspettative specifiche alla rappresen- tanza legale, che l’avvocato B. non sarebbe stata in grado di soddisfare. Per correttezza e completezza I’UFG aggiunge che nell’ambito del colloquio telefo- nico avuto il 15 luglio 2025 con il ricorrente, questo ha sostenuto che la colla- borazione con l’avvocato B. non sarebbe stata possibile a causa di una sua assenza nelle seguenti due settimane. A seguito del già menzionato colloquio telefonico con il ricorrente l’UFG ha richiesto all’autorità giudiziaria cantonale la trasmissione della lista degli avvocati di picchetto e ne ha contattati telefonica- mente alcuni, segnatamente i seguenti studi legali del Canton Argovia: penalisti, C., D., E. AG, F. Tutti gli studi legali contattati dall’UFG hanno rifiutato il man- dato sia per assenze a causa delle ferie estive, sia per mancanza di sufficienti conoscenze della lingua italiana, che il loro obbligo di diligenza nei confronti del cliente non gli permetteva di accettare. In data 27 agosto 2025 I’UFG riceveva copia elettronica della procura firmata dal ricorrente a favore degli avvocati dello studio legale penalisti. Il ricorrente non ha effettivamente studiato legge, ciò no- nostante, ha interposto ricorso dapprima contro l’ordine di arresto dell’UFG del 5 giugno 2025 e ora contro la decisione di estradizione, sollevando gravami pertinenti” (ibidem, pag. 4 e seg.). In definitiva, l’UFG ritiene che “il ricorrente abbia potuto esercitare i propri diritti nella presente procedura di estradizione e i suoi diritti alla difesa non siano stati lesi, anche in assenza di un patrocinatore legale. La procedura di ricorso continuerà con un legale che rappresenta gli interessi del ricorrente” (ibidem, pag. 5).
Orbene, sulla base di quanto precede, questa Corte ritiene che l’iniziale as- senza di un difensore d’ufficio, oltre a non essere imputabile all’UFG, il quale si è certamente adoperato affinché ne fosse nominato uno (v. act. 5.6-5.9, 5.13, 5.14, 5.20 e 5.22), non abbia precluso al ricorrente una difesa efficace. Infatti, tenuto conto del contenuto del gravame, con quale il predetto ha potuto espri- mere in maniera sufficientemente chiara le sue censure, e del fatto che un di- fensore d’ufficio è stato infine nominato nella persona dell’avv. Kenad Melunovic (v. act. 5.25 e 5.25A), al quale è stata data ampia possibilità di intervenire in sede di replica (v. act. 9 e 11), la censura in questo ambito va disattesa.
3. L’insorgente contesta alcune considerazioni riportate dall’UFG nella decisione impugnata riprese dalla sentenza di condanna estera.
3.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi
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deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 cosid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'in- dipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che esiste un ri- schio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato ri- chiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2024, n. 846 e rinvii).
3.2 Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che il ricorrente, sempre difeso da legali di fiducia, ha potuto far valere le proprie censure dinanzi a due istanze di ricorso. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado, mentre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammis- sibile il ricorso presentato dall'estradando (v. supra lett. A). Nessuna delle au- torità adite ha ravvisato violazioni dei diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali (v. act. 5.1C) e non vi è nessun motivo per scostarsi dalle predette constatazioni del giudice estero, contro le quali il ricorrente si limita a contestare il merito delle sentenze, senza allegare violazioni procedurali sindacabili da parte del giudice dell'assistenza.
4. L’estradando chiede di potersi esprimere oralmente dinanzi a un giudice.
4.1 Nell'ambito del ricorso in materia di estradizione, ma anche di piccola assi- stenza, presso il Tribunale penale federale, né la PA, né l'AIMP medesima pre- vedono un pubblico dibattimento. La procedura è di principio scritta. La
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possibilità di ordinare il dibattimento è comunque data in virtù dell’art. 57 cpv. 2 PA, ma solo in circostanze particolari, segnatamente quando sia indispensabile che prove vengano assunte direttamente dal Tribunale, oppure quando lo im- pone l’art. 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.3 del 5 marzo 2014 consid. 7.3). In virtù di quest’ultima disposizione è prescritta un'u- dienza pubblica nell'ambito di procedimenti concernenti la determinazione di diritti e doveri di carattere civile, come pure la fondatezza di accuse penali. L'e- same di domande di estradizione e di altra assistenza non concerne né diritti o doveri di carattere civile né la fondatezza in quanto tale di un'accusa penale. La procedura di assistenza giudiziaria non è un procedimento penale, visto che in questo contesto l’autorità giudiziaria non si determina né sull'eventuale colpe- volezza né sulla pena (v. sentenze del Tribunale federale 1A.247/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 2.2; 1A.225/2003 del 25 novembre 2003 consid. 1.5, con riferimenti; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2019.116 del 22 agosto 2019 consid. 8.3.5; RR.2011.91 del 4 luglio 2011 consid. 6; RR.2009.76 del 9 luglio 2009 consid. 2.2; RR.2008.283-284 del 24 marzo 2009 consid. 15).
4.2 Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché la prospettata audizione dovrebbe apportare ulteriori elementi utili al presente giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura di ricorso in am- bito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 2 e riferimenti citati). Ne consegue che la richiesta di un'udienza pubblica presentata dal ricor- rente deve essere respinta.
5. Il ricorrente sostiene che una sua estradizione all’Italia metterebbe in pericolo la sua vita, viste le minacce ricevute. Le carceri italiane sarebbero sovraffollate e non permetterebbero di garantirgli la sua sicurezza. Per questo motivo, egli chiede di poter scontare la sua pena in Svizzera.
5.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
5.2 Va innanzitutto rilevato che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente
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all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile a uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004 consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Inoltre, premesso che l’art. 37 cpv. 3 AIMP, che prevede che l'e- stradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica, ha come scopo quello di proteggere l'estradando da determinati atti commessi dallo Stato richiedente e non da terze persone, si rileva che né la CEEstr né l'AIMP preve- dono il rischio di vendetta ad opera di privati cittadini quale motivo d'esclusione dell'estradizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sulla pro- blematica in un caso con la Francia, Paese che però ha formulato la seguente riserva all'art. 1 CEEstr: "l'extradition pourra être refusée si la remise est sus- ceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la per- sonne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". In quel caso, l'Alta Corte, pur constatando l'esistenza di un pericolo di vendetta decisamente concreto, ha affermato che tale pericolo non era sufficiente di per sé per non rispettare gli obblighi derivanti dalla CEEstr. Secondo il Tribunale federale, colui che teme una vendetta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Paese che chiede l'estradizione non è disposto a pren- dere tutte le misure necessarie per tutelarlo durante la procedura o l'esecuzione della pena (v. sentenza del Tribunale federale A.189/86 del 1° ottobre 1986 consid. 2b; implicitamente in questo senso anche nella sentenza 1C_22/2011 del 21 gennaio 2011 consid. 1.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.67 del 12 luglio 2023 consid. 4.2; RR.2014.148 del 5 giugno 2014 consid. 6.2). In concreto, va constatato che, da una parte, l'Italia non ha formu- lato nessuna riserva all'art. 1 CEEstr e, dall'altra, il ricorrente non ha minima- mente reso verosimile né l'esistenza effettiva di indizi concreti che evidenzie- rebbero il pericolo da lui paventato né il fatto che le autorità italiane non inten- derebbero o non sarebbero in grado di proteggerlo da eventuali velleità vendi- cative da parte di terzi. Per quanto riguarda la questione del sovraffollamento in ambito carcerario, evocata solo di transenna dal ricorrente, si può rinviare alla recente sentenza del Tribunale federale 1C_445/2025 del 6 ottobre 2025. In definitiva, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.
6. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere respinto.
7. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (v. RP.2025.49, act. 1).
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7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze
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5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
7.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di non avere redditi, di sostenere spese di fr. 1'350.– (fr. 1'000.– d’af- fitto e fr. 350.– per l’assicurazione malattia) e di non possedere fortuna (v. act. 5). Egli ha dichiarato di essere padre di sei figli (di età tra 8 e 21 anni) e la moglie, ingegnere di professione, residente in Germania, disporrebbe di un sa- lario mensile di EUR 520.– e percepirebbe EUR 250.– di premi per ogni figlio, a fronte di spese mensili di EUR 2'700.– (EUR 2'000.– per l’affitto e EUR 700.– per premi di assicurazione. La medesima disporrebbe di una fortuna di EUR 1'000.–. Né il ricorrente né la moglie avrebbero debiti (v. act. 5). Egli ha dichiarato di disporre di una protezione giuridica completa presso G. Versiche- rungen, Aarau (v. ibidem, pag. 2).
Ora, quanto indicato nel formulario, vista la totale assenza di documentazione a sostegno – nello stesso viene chiaramente indicata la necessità di fornire tale documentazione (v. act. 2, pag. 2) –, non permette una minimale verifica della situazione finanziaria del ricorrente, condicio sine qua non per ammettere la domanda di assistenza giudiziaria gratuita. Questa sarebbe del resto da respin- gere anche a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, le censure sollevate dal ricorrente, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurispru- denziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respin- gere. Per questi motivi, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 2'000.– a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.– sono poste a carico del ricorrente.
Bellinzona, 17 ottobre 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Kenad Melunovic Marini - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).