Estradizione all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Il 22 novembre 2013, il Presidente della Corte d'assise d'appello di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 15270/06 R.G. Mod. Unico – n. 9181/07 R.G. G.I.P.) nei confronti di A. per i reati di triplice omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di armi (art. 110, 81, 61, 575 e 577 del Codice penale italiano e art. 2 dD.P.R. 2 ottobre 1967, n. 895 – Disposi- zioni per il controllo delle armi; act. 4.2). La stessa faceva seguito ad una sen- tenza del 18 ottobre 2013 della suddetta Corte che, in riforma della sentenza del GUP di Brescia (act 1.6), ha condannato A. a 20 anni di reclusione per il triplice omicidio avvenuto il 28 agosto 2006 in un'abitazione nei pressi di Bre- scia in danno alla famiglia B. nonché per porto e detenzione illegale di una pi- stola calibro 22 (act. 1.7).
Mediante segnalazione dell'11 dicembre 2013, SIRENE Italia ha richiesto l'ar- resto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 4.1). Il 12 dicembre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arre- sto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Ticino (act. 4.2) la quale è sfociata, lo stesso giorno, nel fermo dell'estradando. Interrogato in stessa data dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estra- dizione in via semplificata (act. 4.3). In data 13 dicembre 2013, l'UFG ha e- messo un ordine di arresto ai fini di estradizione (act. 4.5). Tramite sentenza del 15 gennaio 2014, questa Corte ha respinto il ricorso interposto avverso l'ordine di arresto in questione (act. 4.11).
B. Con telefax all'UFG del 13 dicembre 2013, il Ministero della Giustizia italiano ha confermato l'invio della domanda di estradizione entro il termine massimo di 40 giorni dalla data dell'arresto provvisorio previsto dalla Convenzione eu- ropea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1; act. 3.4). Tramite messaggio SIRENE del 30 dicembre 2013, l'UFG ha indicato conce- dere la suddetta proroga di 40 giorni (cfr. act. 4.6).
C. Con nota verbale del 30 dicembre 2013, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha tra- smesso all'UFG la formale domanda di estradizione di A. (act. 4.8).
D. Interrogato il 10 gennaio 2014, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto alla sua estradizione semplificata (act. 4.10). Il 23 gennaio 2014, egli ha presenta- to le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la domanda di estradizione (act. 4.12)
- 3 -
E. Mediante decisione del 28 marzo 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, negando peraltro all'interessato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (act. 4.13).
F. Il 5 maggio 2014, A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione, po- stulando, in via principale, l'annullamento della stessa e la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio e, in via subordinata, l'an- nullamento della decisione, l'adozione nei suoi confronti di misure di sicurezza alternative alla detenzione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (act. 1).
G. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo, di mantenere la carcerazione dell'estradando e di addossare a quest'ultimo le spese (act. 4).
H. Con replica del 2 giugno 2014 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale.
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verran- no riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è mani- festamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addi- zionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica ita- liana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal
- 4 -
12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti nor- me internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 con- sid. 1.1).
2. Il ricorrente afferma innanzitutto che la proroga a 40 giorni del termine per presentare la domanda di estradizione, concessa dall'UFG, sarebbe stata in- giustificata, non ottemperando essa né le condizioni formali né quelle materiali d'applicazione.
2.1 Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr, l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizio- ne e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto. Tuttavia, la liberazione provvisoria è sem- pre possibile, in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa rite- nute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto.
2.2 In concreto, avendo l'UFG concesso la proroga a 40 giorni – della quale l'e- stradando è venuto a conoscenza al più tardi ad inizio gennaio 2014, in occa- sione della procedura di ricorso contro la detenzione estradizionale (RH.2013.11) – a causa delle imminenti festività natalizie e di fine anno, ossia sulla base di una giustificazione plausibile e comprensibile, la censura del ri- corrente va respinta. Si rileva ad ogni modo che, avendo l'autorità rogante i- noltrato la formale domanda di estradizione il 30 dicembre 2013, il normale termine di 18 giorni è stato in definitiva comunque rispettato.
3. L'insorgente sostiene che l'estradizione è da rifiutare già solo per l'assenza di una decisione di condanna estera cresciuta in giudicato.
- 5 -
3.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradi- zione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della Parte richiedente.
3.2 Nella fattispecie, è d'uopo rilevare che l'autorità rogante ha prodotto un'ordi- nanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente emanata il 22 novembre 2013 dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, ciò che, assodato il rispetto, peraltro non contestato, di tutte le altre condizioni elencate all'art. 12 CEEstr, risulta conforme ai dettami di quest'ultima disposizione. La censura va dunque disattesa.
4. Nel suo ricorso l'estradando afferma che, essendo stato assolto in primo gra- do e non esistendo una sentenza di condanna cresciuta in giudicato, l'arresto del condannato in appello non sarebbe ammessa. Ciò costituirebbe una viola- zione dei più elementari principi di procedura penale italiana.
Orbene, sulla validità dell'arresto in vista d'estradizione questa Corte non può che rinviare alla propria sentenza RH.2013.11 del 15 gennaio 2014 riguardan- te il ricorrente, precisato che quest'ultimo potrà semmai contestare un'even- tuale detenzione, a suo dire, illegale nello Stato rogante – nell'ambito della presente procedura egli non ha portato il benché minimo elemento a suffragio delle sue affermazioni – davanti alle competenti autorità italiane.
E. 5 Il ricorrente dichiara che l'esame delle due decisioni, di primo e secondo gra- do, permetterebbe di dimostrare chiaramente che in sede d'appello non sa- rebbero risultate prove a suo carico. La Corte di appello avrebbe valutato in modo arbitrario gli aspetti generali della vicenda in violazione del principio fondamentale ed inviolabile in dubio pro reo e quindi in funzione condannato- ria.
E. 5.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispet- to effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza partico- lare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il
- 6 -
diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Ber- na 2009, pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 635 n. 684 e giurisprudenza citata).
E. 5.2 Nella fattispecie, occorre evidenziare che il ricorrente non spiega minimamen- te quali siano le valutazioni arbitrarie effettuate dalla Corte d'appello di Bre- scia, limitandosi a mere asserzioni di carattere generale che in nessuna ma- niera evidenziano concrete violazioni di suoi diritti procedurali. In queste con- dizioni non vi è spazio per l'accoglimento della censura proposta, la quale va dunque respinta.
E. 6 L'estradando afferma che se fosse estradato la sua vita sarebbe in pericolo, avendo egli collaborato con le autorità giudiziarie italiane – ottenendo per questo in passato anche misure di protezione – e facendo condannare gli au- tori dei crimini anche lui contestati, i quali potrebbero tramare vendetta.
E. 6.1 Giusta l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà con- dannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.
E. 6.2 Nella fattispecie, risulta evidente che la disposizione summenzionata ha come scopo quello di proteggere l'estradando da determinati atti commessi dallo Stato richiedente e non da terze persone. Né la CEEstr né l'AIMP prevedono del resto il rischio di vendetta ad opera di privati cittadini quale motivo d'esclu- sione dell'estradizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sul- la problematica in un caso con la Francia, Paese che però ha formulato la se- guente riserva all'art. 1 CEEstr: "l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de san- té". In quel caso, l'Alta Corte, pur constatando l'esistenza di un pericolo di vendetta decisamente concreto, ha affermato che tale pericolo non era suffi- ciente di per sé per non rispettare gli obblighi derivanti dalla CEEstr. Secondo il Tribunale federale, colui che teme una vendetta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Paese che chiede l'estradizione non è disposto a prendere tutte le misure necessarie per tutelarlo durante la proce- dura o l'esecuzione della pena (v. sentenza del Tribunale federale A.189/86 del 1° ottobre 1986, consid. 2b; implicitamente in questo senso anche nella sentenza 1C_22/2011 del 21 gennaio 2011, consid. 1.3). Nella fattispecie, va constatato che, da una parte, l'Italia non ha formulato nessuna riserva all'art. 1
- 7 -
CEEstr, dall'altra, il ricorrente non ha minimamente reso verosimile né l'esi- stenza effettiva di indizi concreti che evidenzierebbero il pericolo da lui paven- tato né il fatto che le autorità italiane non intenderebbero o non sarebbero in grado di proteggerlo da eventuali velleità vendicative delle persone già con- dannate. In definitiva, anche tale censura va disattesa.
E. 7 L'insorgente sostiene che la sua estradizione non potrebbe avere luogo poi- ché le carceri italiane non sarebbero conformi ai principi di salvaguardia della dignità dei carcerati.
E. 7.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere e- spulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza del- la Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assi- stenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'or- dine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del
E. 7.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tri- bunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie
- 8 -
diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisio- ne tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto
– in particolare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi de- vono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pre- tendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguar- danti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso ri- manga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti uma- ni, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impraticabile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminali- tà e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né es- sere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei ri- schi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona persegui- ta, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).
E. 7.3 Con sentenza dell'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato una violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 CEDU (v. cause con- giunte n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, Torreggiani ed altri contro Italia). La Corte ha ritenuto "che i ricor- renti non abbiano beneficiato di uno spazio vitale conforme ai criteri da essa ritenuti accettabili con la sua giurisprudenza. Essa desidera rammentare anco- ra una volta in questo contesto che la norma in materia di spazio abitabile nel- le celle collettive raccomandata dal CPT è di quattro metri quadrati" (v. n. 76). Essa ha anche osservato "che la grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi, co- stitutiva di per sé di un trattamento contrario alla Convenzione, sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno man- cato di causare nei ricorrenti un'ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante" (v. n. 77). La Corte ha ritenu-
- 9 -
to "che le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei ricorrenti, abbiano sottoposto gli interessati ad una pro- va d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente la detenzio- ne" (v. n. 78). Nel dispositivo della sentenza, la Corte ha dichiarato "che lo Stato convenuto dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva in virtù dell'articolo 44 § 2 della Convenzio- ne, istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giuri- sprudenza della Corte (v. punto 4). Essa ha anche dichiarato "che, in attesa che vengano adottate le misure di cui sopra, la Corte differirà, per la durata di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta defi- nitiva, la procedura in tutte le cause non ancora comunicate aventi unicamen- te ad oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia riservandosi la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una causa di questo tipo o di can- cellarla dal ruolo a seguito di composizione amichevole tra le parti o di defini- zione della lite con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Con- venzione" (v. punto 5).
E. 7.4 Entrando in materia su un ricorso interposto dall'UFG contro una decisione di questa Corte, mediante la quale l'autorità giudicante, alla luce della sentenza Torreggiani, aveva condizionato l'estradizione all'Italia all'ottenimento di ga- ranzie diplomatiche, il Tribunale federale ha avuto modo di esaminare la pro- blematica in questione (sentenza 1C_176/2014 del 12 maggio 2014). Dopo aver ricordato la propria giurisprudenza in ambito di garanzie diplomatiche (v. DTF 134 IV 156), l'Alta Corte ha evidenziato le numerose misure adottate dal- le autorità italiane per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri (v. sentenza 1C_176/2014, consid. 4.3). Essa ha in particolare affermato che "nei rapporti con Paesi con una provata cultura dello stato di diritto, tra i quali rientra l'Italia, di regola l'estradizione è concessa senza oneri. Certo, nella sen- tenza Torreggiani è stato rilevato che il sovraffollamento carcerario in Italia ha un carattere strutturale e sistemico. Ciò non toglie che notoriamente la vicina Penisola ha adottato e sta adottando numerose e incisive misure urgenti in ta- le ambito e riconosce l'inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, alle violazioni dell'art. 3 CEDU accertate nella sentenza appena citata. In seguito a tale sentenza, nell'ambito di una richiesta di estradizione presentata alla Sviz- zera, il Ministero della Giustizia italiano ha rilasciato spontaneamente garanzie formali relative all'impegno di assicurare condizioni di detenzione rispettose dell'art. 3 CEDU (…), dimostrando in tal modo di essere in grado di garantire condizioni di detenzione rispettose dell'art. 3 CEDU alle persone per le quali chiede l'estradizione alla Svizzera. Del resto una situazione ampiamente più che critica, riconosciuta come tale dallo Stato richiedente che si dimostra im- pegnato a porvi rimedio, non appare sufficiente per declassarlo senz'altro nel- la qualifica di Paese al quale non si può riconoscere una provata cultura di
- 10 -
stato di diritto, perlomeno fintanto che tale condizione non si imponga sulla base di una nuova valutazione, verosimilmente prossima, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo" (v. sentenza 1C_176/2014, consid. 4.4). Il Tribu- nale federale ha aggiunto che "l'8 aprile 2014, anche il Segretariato del Comi- tato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo un'esaustiva valutazione della si- tuazione carceraria in Italia in relazione alla sentenza Torreggiani, ha rilevato gli importanti progressi compiuti, considerando situazioni incompatibili con l'art. 3 CEDU limitate nel tempo e presenti in particolare in carceri metropolita- ne: è stata in particolare accertata una continua significata decrescenza del numero dei detenuti vittime di queste condizioni. Da quanto appena esposto non sussistono seri dubbi che l'Italia, oltre che procedere alle necessarie ri- forme, si adopererà, anche senza richiesta espressa di garanzie formali, ad assicurare alle persone perseguite, delle quali chiede l'estradizione dalla Sviz- zera, condizioni di detenzione rispettose della dignità umana" (v. sentenza 1C_176/2014 consid. 4.5)
E. 7.5 Alla luce di tali considerazioni, espresse peraltro in relazione ad una probabile incarcerazione presso la Casa circondariale di Brescia (v. sentenza 1C_176/2014, consid. 2.1), la censura del ricorrente va respinta.
8. Per quanto concerne le censure legate alla detenzione estradizionale, in parti- colare la richiesta di misure sostitutive della carcerazione, questa Corte, per economia processuale, rinvia il ricorrente alla sentenza RH.2013.11 del
E. 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
E. 15 gennaio 2014 a lui nota.
9. L'estradando censura infine la mancata concessione da parte dell'UFG dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
9.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un pa- trocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è ne- cessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono con- clusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisi- vo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie
- 11 -
spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
9.2 In concreto, il ricorrente è stato invitato a trasmettere all'UFG la documenta- zione attestante la sua asserita precarietà finanziaria. Non avendo egli ottem- perato a tale invito e non avendo quindi l'autorità le informazioni necessarie per valutare la richiesta in questione, l'UFG ha giustamente rifiutato di conce- dere all'estradando il gratuito patrocinio.
10. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto.
11. L'estradando ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per quanto riguarda la presente procedura (v. RP.2014.48). Orbene, in- vitato a compilare l'apposito formulario e a trasmettere la necessaria docu- mentazione a supporto (dichiarazioni dei redditi, decisioni di tassazione, con- tratti, ecc.), il medesimo, che al momento dell'arresto soggiornava da diversi anni in Svizzera e avrebbe potuto produrre, tramite il suo patrocinatore, do- cumentazione fiscale probante, non ha ottemperato a tale invito, limitandosi a rinviare l'autorità giudicante al formulario dell'UFG, allegato al ricorso. Orbene, premesso che il formulario relativo all'assistenza giudiziaria gratuita dell'UFG non è uguale al formulario utilizzato dal TPF, quest'ultimo, come l'UFG in pre- cedenza (v. supra consid. 8.2), si trova, vista la totale assenza di documenta- zione attestante la sua precaria situazione finanziaria, impossibilitato a valuta- re la richiesta presentata; questa va dunque respinta.
12. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 a- gosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--.
- 12 -
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 5 giugno 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione estradizionale presso il carcere giudi- ziario "La Farera", rappresentato dall'avv. Matteo Baggi,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Estradizione all'Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.148+RP.2014.48
- 2 -
Fatti:
A. Il 22 novembre 2013, il Presidente della Corte d'assise d'appello di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 15270/06 R.G. Mod. Unico – n. 9181/07 R.G. G.I.P.) nei confronti di A. per i reati di triplice omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di armi (art. 110, 81, 61, 575 e 577 del Codice penale italiano e art. 2 dD.P.R. 2 ottobre 1967, n. 895 – Disposi- zioni per il controllo delle armi; act. 4.2). La stessa faceva seguito ad una sen- tenza del 18 ottobre 2013 della suddetta Corte che, in riforma della sentenza del GUP di Brescia (act 1.6), ha condannato A. a 20 anni di reclusione per il triplice omicidio avvenuto il 28 agosto 2006 in un'abitazione nei pressi di Bre- scia in danno alla famiglia B. nonché per porto e detenzione illegale di una pi- stola calibro 22 (act. 1.7).
Mediante segnalazione dell'11 dicembre 2013, SIRENE Italia ha richiesto l'ar- resto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 4.1). Il 12 dicembre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arre- sto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Ticino (act. 4.2) la quale è sfociata, lo stesso giorno, nel fermo dell'estradando. Interrogato in stessa data dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estra- dizione in via semplificata (act. 4.3). In data 13 dicembre 2013, l'UFG ha e- messo un ordine di arresto ai fini di estradizione (act. 4.5). Tramite sentenza del 15 gennaio 2014, questa Corte ha respinto il ricorso interposto avverso l'ordine di arresto in questione (act. 4.11).
B. Con telefax all'UFG del 13 dicembre 2013, il Ministero della Giustizia italiano ha confermato l'invio della domanda di estradizione entro il termine massimo di 40 giorni dalla data dell'arresto provvisorio previsto dalla Convenzione eu- ropea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1; act. 3.4). Tramite messaggio SIRENE del 30 dicembre 2013, l'UFG ha indicato conce- dere la suddetta proroga di 40 giorni (cfr. act. 4.6).
C. Con nota verbale del 30 dicembre 2013, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha tra- smesso all'UFG la formale domanda di estradizione di A. (act. 4.8).
D. Interrogato il 10 gennaio 2014, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto alla sua estradizione semplificata (act. 4.10). Il 23 gennaio 2014, egli ha presenta- to le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la domanda di estradizione (act. 4.12)
- 3 -
E. Mediante decisione del 28 marzo 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, negando peraltro all'interessato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (act. 4.13).
F. Il 5 maggio 2014, A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione, po- stulando, in via principale, l'annullamento della stessa e la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio e, in via subordinata, l'an- nullamento della decisione, l'adozione nei suoi confronti di misure di sicurezza alternative alla detenzione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (act. 1).
G. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo, di mantenere la carcerazione dell'estradando e di addossare a quest'ultimo le spese (act. 4).
H. Con replica del 2 giugno 2014 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale.
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verran- no riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è mani- festamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addi- zionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica ita- liana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal
- 4 -
12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti nor- me internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 con- sid. 1.1).
2. Il ricorrente afferma innanzitutto che la proroga a 40 giorni del termine per presentare la domanda di estradizione, concessa dall'UFG, sarebbe stata in- giustificata, non ottemperando essa né le condizioni formali né quelle materiali d'applicazione.
2.1 Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr, l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizio- ne e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto. Tuttavia, la liberazione provvisoria è sem- pre possibile, in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa rite- nute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto.
2.2 In concreto, avendo l'UFG concesso la proroga a 40 giorni – della quale l'e- stradando è venuto a conoscenza al più tardi ad inizio gennaio 2014, in occa- sione della procedura di ricorso contro la detenzione estradizionale (RH.2013.11) – a causa delle imminenti festività natalizie e di fine anno, ossia sulla base di una giustificazione plausibile e comprensibile, la censura del ri- corrente va respinta. Si rileva ad ogni modo che, avendo l'autorità rogante i- noltrato la formale domanda di estradizione il 30 dicembre 2013, il normale termine di 18 giorni è stato in definitiva comunque rispettato.
3. L'insorgente sostiene che l'estradizione è da rifiutare già solo per l'assenza di una decisione di condanna estera cresciuta in giudicato.
- 5 -
3.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradi- zione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della Parte richiedente.
3.2 Nella fattispecie, è d'uopo rilevare che l'autorità rogante ha prodotto un'ordi- nanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente emanata il 22 novembre 2013 dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, ciò che, assodato il rispetto, peraltro non contestato, di tutte le altre condizioni elencate all'art. 12 CEEstr, risulta conforme ai dettami di quest'ultima disposizione. La censura va dunque disattesa.
4. Nel suo ricorso l'estradando afferma che, essendo stato assolto in primo gra- do e non esistendo una sentenza di condanna cresciuta in giudicato, l'arresto del condannato in appello non sarebbe ammessa. Ciò costituirebbe una viola- zione dei più elementari principi di procedura penale italiana.
Orbene, sulla validità dell'arresto in vista d'estradizione questa Corte non può che rinviare alla propria sentenza RH.2013.11 del 15 gennaio 2014 riguardan- te il ricorrente, precisato che quest'ultimo potrà semmai contestare un'even- tuale detenzione, a suo dire, illegale nello Stato rogante – nell'ambito della presente procedura egli non ha portato il benché minimo elemento a suffragio delle sue affermazioni – davanti alle competenti autorità italiane.
5. Il ricorrente dichiara che l'esame delle due decisioni, di primo e secondo gra- do, permetterebbe di dimostrare chiaramente che in sede d'appello non sa- rebbero risultate prove a suo carico. La Corte di appello avrebbe valutato in modo arbitrario gli aspetti generali della vicenda in violazione del principio fondamentale ed inviolabile in dubio pro reo e quindi in funzione condannato- ria.
5.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispet- to effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza partico- lare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il
- 6 -
diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Ber- na 2009, pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 635 n. 684 e giurisprudenza citata).
5.2 Nella fattispecie, occorre evidenziare che il ricorrente non spiega minimamen- te quali siano le valutazioni arbitrarie effettuate dalla Corte d'appello di Bre- scia, limitandosi a mere asserzioni di carattere generale che in nessuna ma- niera evidenziano concrete violazioni di suoi diritti procedurali. In queste con- dizioni non vi è spazio per l'accoglimento della censura proposta, la quale va dunque respinta.
6. L'estradando afferma che se fosse estradato la sua vita sarebbe in pericolo, avendo egli collaborato con le autorità giudiziarie italiane – ottenendo per questo in passato anche misure di protezione – e facendo condannare gli au- tori dei crimini anche lui contestati, i quali potrebbero tramare vendetta.
6.1 Giusta l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà con- dannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.
6.2 Nella fattispecie, risulta evidente che la disposizione summenzionata ha come scopo quello di proteggere l'estradando da determinati atti commessi dallo Stato richiedente e non da terze persone. Né la CEEstr né l'AIMP prevedono del resto il rischio di vendetta ad opera di privati cittadini quale motivo d'esclu- sione dell'estradizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sul- la problematica in un caso con la Francia, Paese che però ha formulato la se- guente riserva all'art. 1 CEEstr: "l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de san- té". In quel caso, l'Alta Corte, pur constatando l'esistenza di un pericolo di vendetta decisamente concreto, ha affermato che tale pericolo non era suffi- ciente di per sé per non rispettare gli obblighi derivanti dalla CEEstr. Secondo il Tribunale federale, colui che teme una vendetta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Paese che chiede l'estradizione non è disposto a prendere tutte le misure necessarie per tutelarlo durante la proce- dura o l'esecuzione della pena (v. sentenza del Tribunale federale A.189/86 del 1° ottobre 1986, consid. 2b; implicitamente in questo senso anche nella sentenza 1C_22/2011 del 21 gennaio 2011, consid. 1.3). Nella fattispecie, va constatato che, da una parte, l'Italia non ha formulato nessuna riserva all'art. 1
- 7 -
CEEstr, dall'altra, il ricorrente non ha minimamente reso verosimile né l'esi- stenza effettiva di indizi concreti che evidenzierebbero il pericolo da lui paven- tato né il fatto che le autorità italiane non intenderebbero o non sarebbero in grado di proteggerlo da eventuali velleità vendicative delle persone già con- dannate. In definitiva, anche tale censura va disattesa.
7. L'insorgente sostiene che la sua estradizione non potrebbe avere luogo poi- ché le carceri italiane non sarebbero conformi ai principi di salvaguardia della dignità dei carcerati.
7.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere e- spulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza del- la Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assi- stenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'or- dine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
7.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tri- bunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie
- 8 -
diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisio- ne tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto
– in particolare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi de- vono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pre- tendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguar- danti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso ri- manga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti uma- ni, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impraticabile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminali- tà e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né es- sere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei ri- schi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona persegui- ta, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).
7.3 Con sentenza dell'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato una violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 CEDU (v. cause con- giunte n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, Torreggiani ed altri contro Italia). La Corte ha ritenuto "che i ricor- renti non abbiano beneficiato di uno spazio vitale conforme ai criteri da essa ritenuti accettabili con la sua giurisprudenza. Essa desidera rammentare anco- ra una volta in questo contesto che la norma in materia di spazio abitabile nel- le celle collettive raccomandata dal CPT è di quattro metri quadrati" (v. n. 76). Essa ha anche osservato "che la grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi, co- stitutiva di per sé di un trattamento contrario alla Convenzione, sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno man- cato di causare nei ricorrenti un'ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante" (v. n. 77). La Corte ha ritenu-
- 9 -
to "che le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei ricorrenti, abbiano sottoposto gli interessati ad una pro- va d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente la detenzio- ne" (v. n. 78). Nel dispositivo della sentenza, la Corte ha dichiarato "che lo Stato convenuto dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva in virtù dell'articolo 44 § 2 della Convenzio- ne, istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giuri- sprudenza della Corte (v. punto 4). Essa ha anche dichiarato "che, in attesa che vengano adottate le misure di cui sopra, la Corte differirà, per la durata di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta defi- nitiva, la procedura in tutte le cause non ancora comunicate aventi unicamen- te ad oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia riservandosi la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una causa di questo tipo o di can- cellarla dal ruolo a seguito di composizione amichevole tra le parti o di defini- zione della lite con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Con- venzione" (v. punto 5).
7.4 Entrando in materia su un ricorso interposto dall'UFG contro una decisione di questa Corte, mediante la quale l'autorità giudicante, alla luce della sentenza Torreggiani, aveva condizionato l'estradizione all'Italia all'ottenimento di ga- ranzie diplomatiche, il Tribunale federale ha avuto modo di esaminare la pro- blematica in questione (sentenza 1C_176/2014 del 12 maggio 2014). Dopo aver ricordato la propria giurisprudenza in ambito di garanzie diplomatiche (v. DTF 134 IV 156), l'Alta Corte ha evidenziato le numerose misure adottate dal- le autorità italiane per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri (v. sentenza 1C_176/2014, consid. 4.3). Essa ha in particolare affermato che "nei rapporti con Paesi con una provata cultura dello stato di diritto, tra i quali rientra l'Italia, di regola l'estradizione è concessa senza oneri. Certo, nella sen- tenza Torreggiani è stato rilevato che il sovraffollamento carcerario in Italia ha un carattere strutturale e sistemico. Ciò non toglie che notoriamente la vicina Penisola ha adottato e sta adottando numerose e incisive misure urgenti in ta- le ambito e riconosce l'inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, alle violazioni dell'art. 3 CEDU accertate nella sentenza appena citata. In seguito a tale sentenza, nell'ambito di una richiesta di estradizione presentata alla Sviz- zera, il Ministero della Giustizia italiano ha rilasciato spontaneamente garanzie formali relative all'impegno di assicurare condizioni di detenzione rispettose dell'art. 3 CEDU (…), dimostrando in tal modo di essere in grado di garantire condizioni di detenzione rispettose dell'art. 3 CEDU alle persone per le quali chiede l'estradizione alla Svizzera. Del resto una situazione ampiamente più che critica, riconosciuta come tale dallo Stato richiedente che si dimostra im- pegnato a porvi rimedio, non appare sufficiente per declassarlo senz'altro nel- la qualifica di Paese al quale non si può riconoscere una provata cultura di
- 10 -
stato di diritto, perlomeno fintanto che tale condizione non si imponga sulla base di una nuova valutazione, verosimilmente prossima, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo" (v. sentenza 1C_176/2014, consid. 4.4). Il Tribu- nale federale ha aggiunto che "l'8 aprile 2014, anche il Segretariato del Comi- tato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo un'esaustiva valutazione della si- tuazione carceraria in Italia in relazione alla sentenza Torreggiani, ha rilevato gli importanti progressi compiuti, considerando situazioni incompatibili con l'art. 3 CEDU limitate nel tempo e presenti in particolare in carceri metropolita- ne: è stata in particolare accertata una continua significata decrescenza del numero dei detenuti vittime di queste condizioni. Da quanto appena esposto non sussistono seri dubbi che l'Italia, oltre che procedere alle necessarie ri- forme, si adopererà, anche senza richiesta espressa di garanzie formali, ad assicurare alle persone perseguite, delle quali chiede l'estradizione dalla Sviz- zera, condizioni di detenzione rispettose della dignità umana" (v. sentenza 1C_176/2014 consid. 4.5)
7.5 Alla luce di tali considerazioni, espresse peraltro in relazione ad una probabile incarcerazione presso la Casa circondariale di Brescia (v. sentenza 1C_176/2014, consid. 2.1), la censura del ricorrente va respinta.
8. Per quanto concerne le censure legate alla detenzione estradizionale, in parti- colare la richiesta di misure sostitutive della carcerazione, questa Corte, per economia processuale, rinvia il ricorrente alla sentenza RH.2013.11 del 15 gennaio 2014 a lui nota.
9. L'estradando censura infine la mancata concessione da parte dell'UFG dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
9.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un pa- trocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è ne- cessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono con- clusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisi- vo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie
- 11 -
spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
9.2 In concreto, il ricorrente è stato invitato a trasmettere all'UFG la documenta- zione attestante la sua asserita precarietà finanziaria. Non avendo egli ottem- perato a tale invito e non avendo quindi l'autorità le informazioni necessarie per valutare la richiesta in questione, l'UFG ha giustamente rifiutato di conce- dere all'estradando il gratuito patrocinio.
10. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto.
11. L'estradando ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per quanto riguarda la presente procedura (v. RP.2014.48). Orbene, in- vitato a compilare l'apposito formulario e a trasmettere la necessaria docu- mentazione a supporto (dichiarazioni dei redditi, decisioni di tassazione, con- tratti, ecc.), il medesimo, che al momento dell'arresto soggiornava da diversi anni in Svizzera e avrebbe potuto produrre, tramite il suo patrocinatore, do- cumentazione fiscale probante, non ha ottemperato a tale invito, limitandosi a rinviare l'autorità giudicante al formulario dell'UFG, allegato al ricorso. Orbene, premesso che il formulario relativo all'assistenza giudiziaria gratuita dell'UFG non è uguale al formulario utilizzato dal TPF, quest'ultimo, come l'UFG in pre- cedenza (v. supra consid. 8.2), si trova, vista la totale assenza di documenta- zione attestante la sua precaria situazione finanziaria, impossibilitato a valuta- re la richiesta presentata; questa va dunque respinta.
12. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 a- gosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 6 giugno 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Matteo Baggi - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).