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D-3665/2022

D-3665/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-11 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) aprile 2022. A.b Il (…) maggio 2022, con il richiedente, si è tenuto il verbale relativo ai suoi dati personali, mentre che il (…) luglio 2022 il medesimo è stato sentito riguardo ai suoi motivi d’asilo. In tali contesti, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere originario e di aver sempre vissuto a B._______, nel vil- laggio di C._______, di essere di etnia curda e credo alevita. Dall’anno (…), allorché egli era studente liceale, avrebbe iniziato a frequentare la sede del partito provinciale HDP (Partito Democratico dei Popoli; in turco: Halklarin Demokratik Partisi). Avrebbe quindi svolto delle attività per quest’ultimo – in particolare distribuendo la rivista “(…)” e affiggendo dei manifesti per il partito – nonché partecipato alla festa del (…), a riunioni ed a celebrazioni, come la festa delle donne. Un giorno, nel (…) del (…), men- tre si stava recando a C._______, ad un posto di blocco, sarebbe stato fermato da (…) agenti di polizia. A seguito della perquisizione del veicolo nel quale viaggiava e della sua borsa, in quest’ultima avrebbero rinvenuto le riviste, i manifesti ed i documenti che l’interessato si apprestava a distri- buire e li avrebbero distrutti. In seguito, lo avrebbero condotto nei (…) che si trovavano al lato della strada e lo avrebbero picchiato. Dipoi, lo avreb- bero rilasciato, intimandogli però di fare attenzione, in quanto se fosse an- dato avanti così, sarebbe incorso in conseguenze. Nel mese di (…) del (…), mentre l’interessato stava facendo la spesa in un negozio, un uomo di mezza età gli si sarebbe avvicinato, dicendogli di fare il bravo, altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze. Dopo averne discusso – rispettiva- mente fatto delle ricerche – con appartenenti al partito HDP, sarebbero giunti alla conclusione che tale persona fosse un (…). Nel mese di (…) del (…), (…) agenti (…) sarebbero giunti nel suo villaggio, dove lo avrebbero prelevato con la loro vettura e condotto nel bosco. Ivi, lo avrebbero fatto inginocchiare e gli avrebbero mostrato delle fotografie di persone sue co- noscenze del partito HDP, intimandogli di rivelare chi fossero. Tuttavia, egli, temendo che tali persone potessero venire incarcerate o addirittura uccise, non avrebbe svelato le loro identità. Egli sarebbe stato quindi picchiato ma- lamente dagli agenti ed abbandonato nel bosco. In seguito, sarebbe riu- scito a fare ritorno al domicilio da solo. Inoltre, egli ha narrato, che quale alevita si sarebbe sentito discriminato nell’ambito scolastico. Ad esempio, avrebbe dovuto ottemperare anche lui al digiuno durante il Ramadan, per

D-3665/2022 Pagina 3 timore che i compagni scoprissero la sua fede, nonché in un’occasione de- gli agenti avrebbero fatto irruzione durante il rito nella casa “(…)” e avreb- bero disperso i presenti. Altresì, nel (…), dei sassi sarebbero stati lanciati da qualcuno contro casa sua, rompendo alcune finestre. Per questi motivi, egli il (…), sarebbe espatriato dalla Turchia illegalmente, con l’aiuto di un passatore. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme di essere arrestato immantinente in aeroporto dalle autorità, a causa dei suoi trascorsi, per i quali pensa che vi siano anche delle procedure giudiziarie pendenti a suo carico. A supporto della sua domanda d’asilo, il richiedente ha presentato, in copia: la sua tessera di appartenenza all’(…) (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1); tre fotografie che lo ritraggono mentre partecipava ad alcuni congressi o manifestazioni dell’HDP (cfr. MdP 2); e la licenza di con- durre turca (cfr. MdP 3). A.c Il 22 luglio 2022, l’interessato ha avuto modo di presentare il suo pa- rere al progetto di decisione negativo dell’autorità inferiore del 21 lu- glio 2022. B. Con decisione del 25 luglio 2022 – notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-24/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo. Ha altresì pronun- ciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato prov- vedimento. C. Tramite ricorso, inoltrato il 24 agosto 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione. Egli ha concluso, a titolo principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla con- cessione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine, ha postulato la conces- sione dell’ammissione provvisoria in Svizzera; mentre che in secondo su- bordine ha chiesto la restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché pro- ceda ad un nuovo esame delle allegazioni ed al completamento istruttorio. Ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso l’insorgente ha annesso, quale nuova documentazione, in copia: la procura da lui sottoscritta in data (…) per l’avv. turco D._______ in lingua straniera e con la relativa scheda descrittiva/di traduzione in italiano; un

D-3665/2022 Pagina 4 mandato di cattura del (…) con l’annessa scheda di traduzione (cfr. MdP 6); una dichiarazione dell’(…), sezione di B._______, con l’allegata tradu- zione in italiano (cfr. MdP 7); la dichiarazione dello psicologo turco datata 16 agosto 2022 con la relativa scheda di traduzione in italiano (cfr. MdP 8); nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) del 9 agosto 2022. D. Con missive del 7 settembre 2022 rispettivamente del 20 ottobre 2022, il ricorrente ha aggiornato il suo stato di salute, inoltrando dell’ulteriore docu- mentazione medica, di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi. E. Per mezzo dello scritto del 24 novembre 2022, concludendo per un aggra- vamento della sua situazione, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale dei nuovi documenti in copia, ovvero: l’ordine di cattura emesso dal giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______ del (…) (cfr. MdP 4), con la relativa scheda di traduzione riassuntiva; nonché l’atto di accusa datato (…) della (…) (cfr. MdP 5), con l’annessa scheda descrittiva/di traduzione riassun- tiva. F. Il giudice dell’istruzione incaricato, con decisione incidentale del 1° dicem- bre 2022, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a con- clusione della procedura, ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria for- mulata dall’insorgente nel gravame, parimenti invitando l’autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 10 gennaio 2023. G. La SEM, procedendo dapprima ad una traduzione dei MdP 4-6 (sulla quale ci si baserà nella presente) nonché ad un’analisi interna dei medesimi (cfr.

n. 39/5), ha inoltrato la sua risposta il 22 dicembre 2022. Essa, in partico- lare, dopo aver fornito una descrizione riassuntiva della perizia effettuata sui predetti documenti e degli indizi di contraffazione ivi osservati, ha con- cluso che i medesimi documenti giudiziari presentati dall’insorgente fos- sero falsi, nonché ha proposto il respingimento del ricorso. H. Il 16 gennaio 2023, il ricorrente ha avuto modo di presentare la sua replica, nella quale ha segnatamente avanzato una violazione del suo diritto di es- sere sentito da parte della SEM, che non gli avrebbe trasmesso il rapporto d’analisi effettuato per i documenti peritati, ciò che non gli permetterebbe

D-3665/2022 Pagina 5 di prendere puntualmente posizione sulle contestazioni mosse dall’autorità inferiore nella risposta al ricorso. Allo scritto egli ha accluso anche una chia- vetta USB, che tuttavia è risultata schiacciata ad un’estremità della mede- sima, in modo tale da non permettere la visualizzazione del suo contenuto da parte del Tribunale. I. Dopo la ricezione di un ulteriore scritto dell’insorgente datato 15 marzo 2023 – con allegati quali nuovi mezzi di prova copia di un verbale di notifica per l’annuncio di un edificio da demolire del (…) in lingua stra- niera, con la scheda riassuntiva di traduzione; nonché copie di due foto- grafie – il giudice dell’istruzione incaricato, con decisione incidentale del 28 giugno 2023, ha invitato il ricorrente a presentare, entro il 13 lu- glio 2023, il mezzo di prova citato nel suo scritto del 16 gennaio 2023 e pervenuto al Tribunale schiacciato con l’invio raccomandato del 16 gen- naio 2023. Il ricorrente si è eseguito, trasmettendo con lo scritto del 6 lu- glio 2023, una pennetta USB contenente un video registrato il 13 gen- naio 2023. J. Nella sua duplica del 10 agosto 2023, l’autorità inferiore si è essenzial- mente riconfermata nelle sue precedenti motivazioni e conclusioni. Ha tut- tavia aggiunto che i nuovi mezzi di prova trasmessi dall’insorgente non sa- rebbero sufficienti a ritenere l’esecuzione dell’allontanamento del mede- simo come inesigibile. Neppure si ravviserebbero degli ostacoli individuali

– segnatamente dal profilo medico – per ritenere che lui non possa essere rinviato in Turchia. Inoltre ha ribadito come, la perizia sull’autenticità dei documenti presentati, effettuata dalla SEM, non possa essere concessa in visione, in quanto ciò condurrebbe inevitabilmente ad un “Lerneffekt”. L’in- teresse pubblico a non divulgare le informazioni ivi presenti, sarebbe quindi superiore all’interesse privato del ricorrente, e ciò anche poiché la SEM avrebbe comunque riassunto le conclusioni alla quale è giunta. K. Con il suo memoriale di triplica del 25 agosto 2023, l’insorgente ha ribadito la sua posizione, segnatamente riguardo all’inesigibilità del suo allontana- mento verso la Turchia in quanto la sua famiglia, a causa delle conse- guenze del terremoto, risulterebbe sfollata e priva di sostentamento con- creto. A supporto dei suoi asserti, ha annesso quale nuova documenta- zione: copia di un rapporto della situazione d’emergenza del (…) redatto da (…); quattro stampe di fotografie a colori, che rappresenterebbero mem- bri famigliari del ricorrente; copia a colori della fotografia di una carta

D-3665/2022 Pagina 6 d’identità turca; copia a colori di una fotografia che raffigurerebbe membri famigliari dell’insorgente e quest’ultimo all’interno della loro abitazione; co- pie a colori di due fotografie che rappresenterebbero il padre del ricorrente vicino alle macerie della loro casa famigliare; e una pennetta USB originale contenente due video. L. Nella sua quadruplica del 12 settembre 2023, l’autorità inferiore ha reite- rato le sue conclusioni, anche alla luce dei nuovi documenti presentati dall’insorgente. La stessa è stata trasmessa dal giudice dell’istruzione al ricorrente per conoscenza con ordinanza del 21 settembre 2023, offrendo- gli la possibilità di presentare delle eventuali osservazioni. M. Queste ultime sono giunte al Tribunale datate 6 ottobre 2023, con allegate copia di una fotografia a colori ed una pennetta USB contenente tre video. Il medesimo scritto è stato inviato alla SEM dalla scrivente autorità con or- dinanza del 25 ottobre 2023, concedendo all’autorità sindacata la possibi- lità di presentare delle eventuali osservazioni entro il 9 novembre 2023. Termine, nel frattempo, scaduto infruttuoso. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

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E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Il ricorrente propone, quale conclusione in secondo subordine, la resti- tuzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione. A tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l’insorgente si lamenta dapprima di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore – e quindi anche di non aver ottemperato al suo obbligo inquisitorio – per non aver atteso la documentazione che egli inten- deva produrre quale mezzi di prova. In tal senso, ravvisa anche da parte dell’autorità sindacata, una violazione del suo diritto di essere sentito. Alla luce di una fattispecie piuttosto complessa e visto che lui si stava adope- rando per far pervenire della documentazione a sostegno delle sue allega- zioni, che in seguito sarebbe riuscito a far giungere producendo il mandato di cattura, egli ritiene che l’autorità inferiore avrebbe dovuto trattare la sua domanda d’asilo in procedura ampliata. Invece, applicando alla stessa la procedura celere, ciò avrebbe concorso allo stabilimento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure alla violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. p.to 21 segg., pag. 4 segg. del ricorso). Suc- cessivamente, egli ravvisa un incompleto accertamento dei fatti da parte della SEM anche dal profilo medico (cfr. p.to 37 segg., pag. 9 del ricorso). Difatti, malgrado egli avrebbe segnalato più volte alla SEM nel corso dell’audizione sui motivi di pressioni psicologiche, nonché la sua vulnera- bilità psicologica sottolineata in sede di parere, l’autorità resistente non avrebbe ottemperato a verificare d’ufficio, come invece avrebbe dovuto os- sequiare viste le circostanze, al suo obbligo inquisitorio. Invero, si sarebbe reso necessario da parte della SEM, sia valutare se i problemi psichici del ricorrente possano avere impattato sul tenore delle sue allegazioni rese in audizione, sia per esaminare le concrete possibilità che egli avrebbe di cu- rarsi in Turchia, nonché il rischio di aggravamento del suo stato di salute in caso di rimpatrio. Nella sua replica del 16 gennaio 2023, il ricorrente solleva una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto la SEM, non avendogli trasmesso

D-3665/2022 Pagina 8 il rapporto d’analisi dei mezzi di prova, non gli avrebbe permesso di pro- nunciarsi puntualmente sulle contestazioni avanzate nella sua risposta al ricorso.

E. 3.2.1 Nella procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 3.2.2 Se del caso, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare si- multaneamente la violazione del diritto di essere sentito (cfr. per il suo con- tenuto le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 con- sid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2), il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giu- gno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Esso comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della fa- coltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il con- cetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2). Se interessi pubblici o privati prevalgono, la visione dell’atto può essere negato in tutto o in parte (art. 27 PA). Dal principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) deriva invece che il diritto d’esame di un atto può essere ri- stretto soltanto per quanto necessario (cfr. DTAF 2015/44 consid. 5.1). L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie (art. 28 PA).

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E. 3.3.1 Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell’art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all’art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz’altro rinviare per ulteriori dettagli. Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha statuito come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 con- sid. 9.2). Tuttavia, la trattazione di un caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, può comportare, in alcuni casi, in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell’art. 29a Cost. (RS 101), nonché nello stesso tempo la violazione dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con l’art. 3 CEDU (cfr. ibidem consid. 9 e 10).

E. 3.3.2 Tornando alla presente disamina, seppure si dia atto al ricorrente, come argomentato nel suo gravame, che i tempi della procedura celere nel suo caso siano stati più lunghi dei termini previsti legalmente, tuttavia per le ragioni indicate dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to I/2, pag. 3), l’autorità inferiore ha ritenuto di trattare la medesima in procedura celere. Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere. Difatti, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, l’autorità inferiore non aveva alcun obbligo di attendere della presunta documentazione giudizia- ria nel contesto presentato dall’insorgente durante la sua audizione sui mo- tivi d’asilo. Invero, egli ha riferito soltanto delle sue supposizioni di avere dei documenti giudiziari nel suo Paese d’origine, senza però concretizzare meglio di cosa si trattasse, e ha affermato di non essere riuscito a mettersi in contatto con l’avvocato in Turchia – con il quale non avrebbe neppure sottoscritto alcun mandato – né avrebbe mai usato il (…) non vedendone la necessità (cfr. n. 18/17, D37 segg., pag. 5; D157 seg., pag. 16). Nel suo parere del 22 luglio 2022, egli non ha aggiunto nulla di più, unicamente riaffermando che intendesse informarsi presso il suo avvocato turco circa l’esistenza di atti d’indagine contro di lui (cfr. n. 22/2). Altresì, l’autorità in- feriore ha preso in considerazione tali asserti, non ritenendoli tuttavia né concreti, né giustificanti il passaggio del suo caso in procedura ampliata (cfr. p.to II/4, pag. 9). Visto quanto precede, la SEM non aveva quindi alcun obbligo di attendere oltre della documentazione di cui l’esistenza era sol- tanto supposta ed esposta troppo vagamente da parte dell’interessato, né di concedergli un termine per la produzione dei medesimi, come richiesto nel suo ricorso (cfr. decisione avversata, p.to 27, pag. 6), ma si denota mai in precedenza. Non v’è quindi stata, in tal senso, alcuna violazione del prin- cipio inquisitorio e di stabilimento dei fatti giuridicamente rilevanti per la

D-3665/2022 Pagina 10 causa in modo inesatto ed incompleto da parte dell’autorità inferiore, né men che meno si ravvisa in tale procedere una violazione del diritto di es- sere sentito dell’insorgente. Il ricorrente ha per il resto, avuto ampia possi- bilità di presentare tutta la sua documentazione, che gli sarebbe giunta dopo la decisione avversata, nonché le sue argomentazioni in merito, con il ricorso o successivamente in fase ricorsuale. L’autorità, in merito, ha pure potuto prendere posizione. In tal senso, anche se una violazione del diritto di essere sentito fosse stata osservata – ciò che non è il caso nella fatti- specie – la stessa sarebbe stata completamente sanata in fase ricorsuale. Altresì, seppure sia corretto che la SEM non abbia menzionato la copia della licenza di condurre quale documento presentato dall’insorgente nella decisione avversata, non si vede quale pregiudizio tale circostanza avrebbe comportato per l’insorgente, né quale nesso lo stesso avrebbe con i suoi asserti di poter entrare, forse, in possesso d’ipotetica documenta- zione giudiziaria a lui concernente. Visto quanto precede, non si ravvede dunque nella trattazione del suo caso in procedura celere invece che in quella ampliata, alcuna violazione dei disposti succitati al consid. 3.3.1.

E. 3.3.3 Per quanto poi attiene allo stabilimento incompleto, secondo l’insor- gente, del suo stato valetudinario da parte della SEM, si osserva quanto segue. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame e già prima nel suo parere (cfr. n. 22/2), anche il Tribunale alla stessa stregua della SEM, non ravvisa alcuna difficoltà espositiva da parte dell’insorgente nel corso dell’audizione sui suoi motivi d’asilo, dovuti al suo stato di salute. Invero, quest’ultimo, ha dichiarato all’inizio della predetta audizione di non soffrire di alcun problema di salute e di stare bene. Per quanto egli più volte abbia riferito di pressioni psicologiche o di paura (cfr. ad esempio n. 18/17, D44, pag. 5 seg.; D67, pag. 8; D129, pag. 13) queste ultime sono all’evi- denza legate ai suoi motivi d’asilo, e non al suo stato d’animo durante l’au- dizione che non gli avrebbe per questo permesso di esporre integralmente quanto vissuto e richiesto. Peraltro, egli, sempre nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, non ha mai riferito di essersi rivolto ad un medico per eventuali problematiche di salute nel suo Paese d’origine. Anzi, allorché gli è stato richiesto se si fosse indirizzato ad un medico dopo i due eventi nar- rati dove avrebbe subito delle percosse, egli ha negato tale fatto, in quanto a mente sua una visita non sarebbe servita a nulla (cfr. n. 18/17, D71 segg., pag. 9; D97 seg., pag. 11). Inoltre né egli né il suo rappresentante legale

– presente anche nel corso dell’audizione federale – ha sollevato alcunché circa delle difficoltà espositive in cui sarebbe incorso l’insorgente nell’am- bito del colloquio sui motivi a causa del suo stato psicologico, e ciò sino al parere al progetto di decisione della SEM. Peraltro, neppure con la presen- tazione del parere, egli ha riferito di necessitare di un consulto psicologico

D-3665/2022 Pagina 11 o di essersi rivolto (ancora) senza successo per poterne fissare uno con l’infermeria del Centro federale d’asilo dove alloggia. Ciò non risulta nep- pure dagli atti di causa fino all’emissione della decisione avversata, dai quali emerge soltanto un unico consulto medico per una lesione alla coscia sinistra in forma circolare con arrossamento (per probabile puntura di zecca), per il quale gli sono state fornite le cure ed i trattamenti del caso (cfr. n. 16/2). Sulla scorta degli elementi precitati, non si può quindi consta- tare alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità infe- riore, né di stabilimento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dal pro- filo medico dell’insorgente. Che poi, successivamente all’emissione della decisione avversata, il ricorrente si sia rivolto all’infermeria del Centro fe- derale d’asilo dove alloggia – non essendovi alcun indizio agli atti all’in- carto, come al contrario implicitamente lasciato intendere nel ricorso dall’in- sorgente che egli si sarebbe indirizzato già prima per richiedere un consulto dal profilo psicologico/psichiatrico (cfr. ricorso, p.to 39, pag. 9) – ed abbia effettuato delle visite mediche per il suo stato psicologico e psichiatrico (cfr.

n. 26/2, 27/2, 32/4 e 33/4), non risulta all’evidenza da parte della SEM come violante il suo obbligo inquisitorio.

E. 3.4 Non si ravvisa una violazione del diritto di esser sentito nemmeno do- vuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato dal ricorrente. In- vero, come rettamente osservato dall’autorità inferiore nella sua duplica, risulta d’un canto che l’analisi interna sui tre documenti effettuata dalla SEM (cfr. n. 39/5), fa parte degli atti che esigono l’osservanza del segreto ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Ciò in quanto, negare l’accesso a tale atto per evitare un effetto di apprendimento, costituisce un interesse pub- blico preponderante. D’altro canto la SEM, con il suo scritto del 22 dicem- bre 2022, ha messo a conoscenza il ricorrente degli elementi di falsifica- zione rilevati nella sua analisi interna, in maniera adeguata e sufficiente, ed egli ha ricevuto la possibilità, pure in fase ricorsuale, di prendere posi- zione in merito come previsto dall’art. 28 LAsi. Il fatto che per lui il riassunto adempiuto dall’autorità inferiore dei segni di falsificazione non siano d’“im- mediata intelligibilità” (cfr. replica del 16 gennaio 2023, pag. 2), non muta la predetta conclusione, rispetto al fatto che egli ne abbia potuto prendere conoscenza del contenuto ed avuto la possibilità di esprimersi in merito.

E. 3.5 Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedi- mento avversato, devono quindi essere respinte, e non esiste di conse- guenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM. Per il resto, le stesse, sono in realtà volte ad ottenere un apprez- zamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata deci- sione, e pertanto verranno trattate di seguito.

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E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ritiene dapprima che i tre episodi narrati dall’insorgente nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo per provare la persecuzione da parte delle autorità turche nei suoi confronti

– ovvero l’aggressione presso un posto di blocco da parte di agenti turchi, l’avvicinamento in un negozio di un (…) che lo avrebbe minacciato, nonché il prelevamento, l’interrogatorio ed il pestaggio nei suoi confronti da parte di (…) agenti dei (…) – non siano da ritenere verosimili. Invero, egli avrebbe reso in merito delle dichiarazioni vaghe, stereotipate ed in più punti con- traddittorie. Altresì, anche le discriminazioni che egli avrebbe subito a causa della sua fede alevita nell’ambito scolastico, non sarebbero credibili, per la mancanza di sostanza e l’incoerenza delle sue affermazioni. Anche i mezzi di prova, presentati nell’ambito della sua procedura d’asilo, non sa- rebbero atti a provare le persecuzioni subite o il timore di subirne in futuro a causa della sua fede. In seguito, la SEM considera che le allegate attività svolte per l’HDP da parte del ricorrente, in quanto egli non occupava alcuna

D-3665/2022 Pagina 13 posizione importante in seno al predetto partito, non lo porrebbero concre- tamente nel mirino delle autorità del suo Paese d’origine come da egli esposto, e quindi il timore da lui allegato di essere arrestato o addirittura ucciso non sarebbe rilevante ai fini dell’asilo. Anche le sue affermazioni in merito alla discriminazione quale alevita che avrebbe subito in Turchia, non risulterebbero rilevanti ex art. 3 LAsi.

E. 5.2 Dal canto suo il ricorrente, nel gravame avversa tali conclusioni della SEM, ritenendo le sue allegazioni verosimili e rilevanti ai sensi rispettiva- mente degli art. 7 LAsi e 3 LAsi. Invero, egli avrebbe reso una narrazione ricca di dettagli, coerente e plausibile, degli episodi che gli sarebbero suc- cessi in patria. Dalla complessità dei suoi asserti, risulterebbe chiaro che il suo attivismo politico in seno al partito HDP, assieme alla sua apparte- nenza al gruppo alevita, lo avrebbero posto nel mirino delle forze governa- tive, tant’è che in seguito sarebbe stato emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. Inoltre, alla luce della verosimiglianza dei suoi asserti e del mezzo di prova prodotto, egli avrebbe il timore fondato di subire delle per- secuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi qualora dovesse essere rinviato in Tur- chia, anche vista la situazione dei diritti umani ivi presenti e le pressioni effettuate dallo Stato turco nei confronti del partito HDP.

E. 5.3.1 Dopo esame degli atti all’incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia dapprima alle per- tinenti considerazioni dell’autorità inferiore nella decisione impugnata e al consid. 5.1 della presente.

E. 5.3.2 Nemmeno le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confu- tare quanto ivi rilevato. Difatti, il ricorrente, si limita per la maggior parte a criticare le considerazioni dell’autorità di prime cure, senza tuttavia presen- tare argomenti fondati in favore di un’interpretazione diversa della fattispe- cie. Invero, le allegazioni ricorsuali e quelle contenute negli scritti succes- sivi, per fondare la credibilità dei suoi asserti, si basano essenzialmente su delle copie di documenti giudiziari, che sono stati ritenuti da un esame degli stessi da parte della SEM dei falsi. Come rettamente già spiegato da quest’ultima nella sua risposta al ricorso – alla quale può senz’altro essere rinviato per evitare inutili ripetizioni per quanto non verrà esplicitato dap- presso – anche il Tribunale ritiene che la documentazione giudiziaria pre- sentata in fase ricorsuale dall’insorgente (MdP4-6) contenga diversi segni di falsificazione. In particolare, dapprima in modo generale, si denota come la documentazione, è sempre stata prodotta soltanto in copia, ciò che già

D-3665/2022 Pagina 14 di per sé non permette di appurarne l’autenticità tramite degli elementi par- ticolari e di escludere ogni manipolazione possibile della stessa. Inoltre, per quanto attiene al MdP 4, lo stesso riporta la data del (…) come emis- sione del documento, allorché l’inchiesta – secondo il medesimo contenuto

– sarebbe stata effettuata ben successivamente, ovvero il (…); ciò che non risulta essere possibile, in quanto del tutto incoerente. Peraltro il ricorrente, alla data d’emissione dell’ordine di cattura, sarebbe stato ancora al domi- cilio, in quanto il suo espatrio è avvenuto secondo i suoi asserti soltanto il (…) (cfr. n. 14/9, p.to 5.01, pag. 5; 18/17, D5 segg., pag. 2). Ciò non com- bacia però con le circostanze riferite nel medesimo mandato di accompa- gnamento coattivo emesso il (…) che avrebbero ricercato l’interessato senza trovarlo, allorché di fatto egli in quella data era ancora nel suo Paese d’origine. Il ricorrente non ha inoltre allegato, nel corso dell’audizione, che sarebbe già stato ricercato al domicilio in tale periodo, ma ha riportato nello scritto del 16 gennaio 2023, producendo un video a supporto, di fatto di un’unica visita domiciliare da parte delle autorità turche. Anche circa il MdP 6, datato (…), stupisce che il ricorrente malgrado per diversi mesi dopo l’emissione del mandato di cattura, vivesse al suo domicilio ufficiale e avesse continuato a svolgere le sue attività quotidiane, non sia stato arre- stato, né ricercato prima del suo espatrio. E ciò contrariamente al conte- nuto del medesimo mandato di cattura. Ancora più perplessità le solleva il MdP 5, in quanto secondo il tenore di quest’ultimo, l’inchiesta per i vari reati contestategli – con tanto di perquisizioni e di deposizioni dei sospettati come mezzi di prova nonché con un rappresentante legale – sarebbe ini- ziata ben prima del suo espatrio dal Paese d’origine, senza che quest’ul- timo riferisse in audizione di concrete procedure penali aperte contro di lui, ma soltanto ipotetiche. Inoltre, secondo il medesimo documento, il ricor- rente avrebbe già disposto di un rappresentante legale che lo seguiva in tale procedura, ovvero il supposto avv. E._______, ciò che non combacia in alcun modo con il nome dell’avvocato fornito nel corso della sua audi- zione, al quale ancora allora non avrebbe sottoscritto un mandato di rap- presentanza, e con la vaghezza dei suoi asserti resi rispetto alla sola even- tualità di avere avviate delle procedure penali in Turchia (cfr. n. 18/17, D37 segg., pag. 5; D157 seg., pag. 16). Peraltro l’insorgente – a parte fornire tale documentazione ed insistere sull’autenticità della medesima che si sa- rebbe procurata tramite il suo presunto avvocato – non ha fornito nel corso della procedura ricorsuale alcuna informazione supplementare per rendere credibile la stessa, ad esempio come egli ed il suo legale fossero venuti a conoscenza della medesima documentazione e come quest’ultimo se la sia procurata, o ancora alcun elemento concreto atto a dissipare gli ele- menti di falsità già sollevati dalla SEM nella sua risposta al ricorso. Consi- derato quanto precede, si può senz’altro concludere per la falsificazione

D-3665/2022 Pagina 15 e/o falsità dei medesimi documenti giudiziari (MdP4, MdP5 e MdP6) pre- sentati in fase ricorsuale dall’insorgente.

E. 5.3.3 Ne deriva quindi che vista l’inverosimiglianza delle allegazioni del ri- corrente e della falsità ritenuta dei documenti presentati per provare le stesse, segnatamente in merito al suo profilo politico e alle procedure pe- nali pendenti nei suoi confronti, nella fattispecie non v’è neppure alcun in- dizio di persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, passato o futuro, da parte delle autorità del suo Paese d’origine. Tale conclusione non viene neppure scalfita dal video da lui prodotto in fase ricorsuale (cfr. video nella chiavetta USB annessa allo scritto del 6 luglio 2023 [allegato all’atto 12] e descritto già nella replica del 16 gennaio 2023). Invero quest’ultimo, senza alcun suono o dialogo udibile, mostra l’arrivo di una vettura presso una casa ed in seguito (…) agenti, scesi dalla medesima, che si intrattengono dapprima con un uomo, poi con diversi uomini al di fuori dell’abitazione. Poi, dopo poco tempo, se ne vanno nuovamente con la loro vettura. Da tale dinamica, non soltanto non si può evincere in alcun modo come il ri- corrente fosse ricercato dalla polizia turca, ma neppure il motivo di tale comparsa degli agenti. Tale video, non è quindi in alcun modo atto a corro- borare i suoi asserti o i suoi timori espressi in audizione ed in fase ricor- suale.

E. 5.4 Neppure gli ulteriori documenti da lui prodotti (MdP1, MdP2, MdP3 e MdP7), che riguardano la sua appartenenza all’(…), il fatto che egli abbia partecipato ad alcuni congressi e manifestazioni dell’HDP – circostanze che il Tribunale non mette in dubbio – nonché la sua licenza di condurre, sono all’evidenza in grado di provare le sue allegazioni di persecuzioni su- bite in patria prima dell’espatrio ed il suo timore di poterne subire in futuro, nel caso di un suo ritorno in Turchia.

E. 5.5 Per il resto, viene rammentato che la sola appartenenza all’HDP – di cui comunque il ricorrente non ha provato di esserne membro ufficiale con alcun mezzo di prova, né l’ha del resto mai allegato (cfr. n. 18/17, D34 segg., pag. 4 segg.) – non è sufficiente per esporre i semplici membri del partito, molto numerosi, a dei rischi gravi, a meno che non si siano già fatti notare o siano già conosciuti dalla polizia per la loro attività militante (cfr. sentenze del Tribunale E-5916/2023 del 17 novembre 2023, E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 e rif. cit.). Ciò che non è il caso di specie, vista l’inverosimiglianza dei contatti che il ricorrente avrebbe avuto con le autorità turche e delle procedure pendenti a suo carico (cfr. supra con- sid. 5.3). Se è vero che molti quadri e deputati del partito HDP sono stati interpellati dopo il colpo di Stato avvenuto nel 2016 e la maggior parte degli

D-3665/2022 Pagina 16 eletti municipali che provenivano dal medesimo movimento sono stati di- messi, i militanti senza alcuna visibilità particolare non sono esposti ai me- desimi rischi. Inoltre, la procedura per vietare l’HDP, introdotta dal ministero pubblico della corte di cassazione, così come asserito nel ricorso (cfr. p.to 34, pag. 8), non ha fino ad ora avuto successo e si trova ancora in sospeso dinnanzi alla corte costituzionale turca (cfr. sentenza del Tribunale E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 con ulteriore rif. cit.).

E. 5.6 Infine, gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del Tribunale E-5916/2023 succitata con ulteriore rif. cit.). Per di più, seppure la minoranza etnica curda subisca notoriamente delle discriminazioni e vessazioni, tuttavia tali problemi non raggiungono in generale, come non è neppure il caso all’occorrenza anche ed in particolare per il suo credo alevita (cfr. supra consid. 5.3), l’intensità prevista all’art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1, D-3983/2020 del 22 agosto 2023 consid. 3.5, D-4745/2023 del 20 settem- bre 2023).

E. 5.7 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata.

E. 6 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.

E. 7 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione

D-3665/2022 Pagina 17 dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 8.1 Nella sua decisione, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situazione di sicurezza nel suo Paese d’origine sia dal profilo personale – nonché possibile. Anche nei successivi scritti ricorsuali, l’autorità inferiore si è ri- confermata nella predetta valutazione, segnatamente rilevando che né lo stato di salute dell’insorgente né il fatto da lui allegato – ma non reso vero- simile tramite i suoi asserti ed i mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale – che la sua famiglia sarebbe ora alloggiata in una tenda, senza più casa né mezzi di sostentamento sufficienti a causa del terremoto, risultano essere degli elementi ostativi all’esigibilità del suo rinvio.

E. 8.2 Nel suo ricorso e nelle memorie ricorsuali successive, l’insorgente ha avversato anche la predetta conclusione della SEM. Invero, egli ha soste- nuto che l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto il suo rimpatrio in Turchia lo esporrebbe a misure contrarie all’art. 3 CEDU (cfr. p.to 43 segg., pag. 10 del ricorso). Altresì, sia il suo stato di salute, sia la situazione attuale nella quale la sua famiglia verserebbe nel Paese d’origine a causa del sisma occorso ad inizio 2023 in Turchia – che egli avrebbe supportato con varia documentazione prodotta in fase ricor- suale – e la sua personale, sarebbero ostativi ad un suo rinvio in patria. Paese nel quale, se dovesse fare ritorno, si troverebbe a vivere in condi- zioni disumane e degradanti.

E. 9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della

D-3665/2022 Pagina 18 Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 con- sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 9.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente nelle allegazioni ri- corsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Ca- mera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Infine, le pro- blematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 10.5).

E. 9.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi.

E. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 10.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese (le province toccate sono in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van; differentemente dalle pro- vince di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento non sia ammissibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Pur tenendo conto di tale situazione sul piano politico e di sicurezza, come pure degli sviluppi dopo il tentativo del colpo

D-3665/2022 Pagina 19 di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurispru- denza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un conte- sto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori rif. cit.).

E. 10.3 Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d’emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osma- niye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig). A causa di ciò la SEM, attualmente, considera il ritorno in tali province, in generale come inesigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3721/2023 succitata consid. 9.4.2).

E. 10.4 Ora, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente è giovane, senza famiglia a carico, con una discreta formazione scolastica – avendo ottenuto il diploma liceale – non- ché ha già dell’esperienza professionale come (…), sia nella (…) sia nella (…), come pure nel (…) (cfr. n. 18/17, D14 segg., pag. 3). Inoltre, la sua rete famigliare, a parte un fratello che vive in Svizzera, si troverebbe in Turchia. Seppure si ritenga che, sulla base di quanto sopra (cfr. con- sid. 10.3), l’esecuzione del rinvio dell’insorgente verso la provincia di B._______, della quale il ricorrente è originario (cfr. n. 14/9, p.to 2.01 seg., pag. 4; n. 18/17, D5 seg., pag. 2), non sia ragionevolmente esigibile, tutta- via anche il Tribunale – come la SEM in fase ricorsuale – considera che all’insorgente sia possibile installarsi in un’altra regione della Turchia. In- vero, in più degli elementi personali favorevoli sopra citati, si ritiene che il ricorrente abbia una rete famigliare e sociale sufficiente nel suo Paese d’origine – in particolare un fratello maggiore dell’insorgente che si trove- rebbe pure in Turchia secondo i suoi stessi asserti (cfr. n. 18/17, D25, pag. 3) e che il ricorrente si è guardato bene dal nominare o fornire dettagli in merito a dove egli vivrebbe esattamente dopo il terremoto, così come della presumibile parentela più estesa – come pure un supporto dall’estero, di un altro fratello che vive in Svizzera (cfr. n. 18/17, D22 seg., pag. 3), sui quali potrà, nel caso di bisogno, contare per coprire i suoi bisogni primari. A tal proposito, gli asserti ricorsuali dell’insorgente e la documentazione – sia su supporto cartaceo che video – prodotta in fase ricorsuale, inerenti la pretesa demolizione della sua casa famigliare, come pure che i suoi geni- tori e la sorella si troverebbero sfollati e viventi attualmente in una tenda, senza mezzi di sostentamento personali sufficienti, a causa del terremoto

D-3665/2022 Pagina 20 avvenuto nella regione, anche si ritenessero verosimili, non permettono di far giungere il Tribunale ad una conclusione differente di quanto sopra esposto. Non risulta quindi necessario procedere oltre nell’esame delle di- verse allegazioni e dei mezzi di prova, presentati dall’insorgente in fase ricorsuale in merito. Inoltre, i suoi asserti inerenti al fatto che egli si trove- rebbe in seria difficoltà nel trovare un impiego, in quanto ricercato dalle autorità turche, risultano essere del tutto infondati, vista l’inverosimiglianza già appurata delle dichiarazioni da lui rilasciate in merito (cfr. supra con- sid. 5.3). Al contrario, vista la formazione e l’esperienza conseguite in pre- cedenza, si ritiene che egli potrà reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. A ciò si aggiunge che, in caso di biso- gno, egli potrà presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricor- suale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi, in partico- lare per facilitare la sua reintegrazione in Turchia (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [RS 142.312]).

E. 10.5.1 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento.

E. 10.5.2 A tal proposito, si rammenta innanzitutto come il respingimento for- zato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 10.5.3 Dalla documentazione medica agli atti, si evince che all’insorgente è stata inizialmente diagnosticata una lesione alla coscia sinistra di forma circolare con arrossamento, per la quale gli è stata fornita la terapia farma- cologica del caso (cfr. n. 16/2), che risulta essersi completamente risolta nel frattempo, non essendoci alcun elemento concreto contrario osserva- bile nella documentazione all’inserto. Per quanto poi attiene alle problema- tiche dello spettro psichiatrico, che si sono palesate soltanto a seguito dell’emissione della decisione avversata (cfr. n. 26/2, 27/2, 32/4 e 33/4; cfr. anche in merito supra consid. 3.3.3), si rileva quanto segue. A seguito dell’unica degenza presso la (…) del ricorrente, dal (…) al (…), è risultata la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress con terapia farmacologica impostata a base di Temesta 1 mg e Zyprexa 5 mg, con continuazione della presa in carico del richiedente soltanto da parte del medico generico, con consiglio di monitoraggio metabolico a causa dell’introduzione di

D-3665/2022 Pagina 21 farmacoterapia con Olanzapina (cfr. n. 32/4). Successivamente a tale rap- porto medico datato 17 ottobre 2022, non v’è alcuna altra documentazione medica agli atti o prodotta da parte dell’insorgente nel corso della proce- dura ricorsuale. Non sussiste quindi nessun indizio che la predetta proble- matica di salute permanga tutt’ora come allegato in fase ricorsuale (cfr. tri- plica del 25 agosto 2023) o che egli abbia la necessità di un seguito psico- logico (cfr. replica del 16 gennaio 2023), in mancanza di qualsivoglia docu- mentazione a supporto, malgrado ne avesse annunciato l’arrivo con scritto del 16 gennaio 2023. Nessun elemento all’incarto, lascia quindi trasparire delle problematiche mediche di una gravità tale da rientrare nella giurispru- denza summenzionata. In ogni caso si osserva che, anche se l’insorgente dovesse necessitare in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, egli potrà trovare le cure ed i tratta- menti di cui necessita pure in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.2 con rif. cit.), come d’al- tronde ha allegato di averne già beneficiato in passato nel suo Paese d’ori- gine, producendo in fase ricorsuale una dichiarazione datata 16 ago- sto 2022 di uno psicologo.

E. 10.5.4 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi).

E. 11 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 13 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la de- cisione impugnata confermata.

D-3665/2022 Pagina 22

E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria dell’insorgente, con decisione incidentale del 1° dicem- bre 2022, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal paga- mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3665/2022 Pagina 23

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3665/2022 Sentenza dell'11 gennaio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Thomas Segessenmann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dalla MLaw Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 25 luglio 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2022. A.b Il (...) maggio 2022, con il richiedente, si è tenuto il verbale relativo ai suoi dati personali, mentre che il (...) luglio 2022 il medesimo è stato sentito riguardo ai suoi motivi d'asilo. In tali contesti, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere originario e di aver sempre vissuto a B._______, nel villaggio di C._______, di essere di etnia curda e credo alevita. Dall'anno (...), allorché egli era studente liceale, avrebbe iniziato a frequentare la sede del partito provinciale HDP (Partito Democratico dei Popoli; in turco: Halklarin Demokratik Partisi). Avrebbe quindi svolto delle attività per quest'ultimo - in particolare distribuendo la rivista "(...)" e affiggendo dei manifesti per il partito - nonché partecipato alla festa del (...), a riunioni ed a celebrazioni, come la festa delle donne. Un giorno, nel (...) del (...), mentre si stava recando a C._______, ad un posto di blocco, sarebbe stato fermato da (...) agenti di polizia. A seguito della perquisizione del veicolo nel quale viaggiava e della sua borsa, in quest'ultima avrebbero rinvenuto le riviste, i manifesti ed i documenti che l'interessato si apprestava a distribuire e li avrebbero distrutti. In seguito, lo avrebbero condotto nei (...) che si trovavano al lato della strada e lo avrebbero picchiato. Dipoi, lo avrebbero rilasciato, intimandogli però di fare attenzione, in quanto se fosse andato avanti così, sarebbe incorso in conseguenze. Nel mese di (...) del (...), mentre l'interessato stava facendo la spesa in un negozio, un uomo di mezza età gli si sarebbe avvicinato, dicendogli di fare il bravo, altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze. Dopo averne discusso - rispettivamente fatto delle ricerche - con appartenenti al partito HDP, sarebbero giunti alla conclusione che tale persona fosse un (...). Nel mese di (...) del (...), (...) agenti (...) sarebbero giunti nel suo villaggio, dove lo avrebbero prelevato con la loro vettura e condotto nel bosco. Ivi, lo avrebbero fatto inginocchiare e gli avrebbero mostrato delle fotografie di persone sue conoscenze del partito HDP, intimandogli di rivelare chi fossero. Tuttavia, egli, temendo che tali persone potessero venire incarcerate o addirittura uccise, non avrebbe svelato le loro identità. Egli sarebbe stato quindi picchiato malamente dagli agenti ed abbandonato nel bosco. In seguito, sarebbe riuscito a fare ritorno al domicilio da solo. Inoltre, egli ha narrato, che quale alevita si sarebbe sentito discriminato nell'ambito scolastico. Ad esempio, avrebbe dovuto ottemperare anche lui al digiuno durante il Ramadan, per timore che i compagni scoprissero la sua fede, nonché in un'occasione degli agenti avrebbero fatto irruzione durante il rito nella casa "(...)" e avrebbero disperso i presenti. Altresì, nel (...), dei sassi sarebbero stati lanciati da qualcuno contro casa sua, rompendo alcune finestre. Per questi motivi, egli il (...), sarebbe espatriato dalla Turchia illegalmente, con l'aiuto di un passatore. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme di essere arrestato immantinente in aeroporto dalle autorità, a causa dei suoi trascorsi, per i quali pensa che vi siano anche delle procedure giudiziarie pendenti a suo carico. A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato, in copia: la sua tessera di appartenenza all'(...) (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1); tre fotografie che lo ritraggono mentre partecipava ad alcuni congressi o manifestazioni dell'HDP (cfr. MdP 2); e la licenza di condurre turca (cfr. MdP 3). A.c Il 22 luglio 2022, l'interessato ha avuto modo di presentare il suo parere al progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore del 21 luglio 2022. B. Con decisione del 25 luglio 2022 - notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-24/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento. C. Tramite ricorso, inoltrato il 24 agosto 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione. Egli ha concluso, a titolo principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; mentre che in secondo subordine ha chiesto la restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni ed al completamento istruttorio. Ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso l'insorgente ha annesso, quale nuova documentazione, in copia: la procura da lui sottoscritta in data (...) per l'avv. turco D._______ in lingua straniera e con la relativa scheda descrittiva/di traduzione in italiano; un mandato di cattura del (...) con l'annessa scheda di traduzione (cfr. MdP 6); una dichiarazione dell'(...), sezione di B._______, con l'allegata traduzione in italiano (cfr. MdP 7); la dichiarazione dello psicologo turco datata 16 agosto 2022 con la relativa scheda di traduzione in italiano (cfr. MdP 8); nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) del 9 agosto 2022. D. Con missive del 7 settembre 2022 rispettivamente del 20 ottobre 2022, il ricorrente ha aggiornato il suo stato di salute, inoltrando dell'ulteriore documentazione medica, di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi. E. Per mezzo dello scritto del 24 novembre 2022, concludendo per un aggravamento della sua situazione, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale dei nuovi documenti in copia, ovvero: l'ordine di cattura emesso dal giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______ del (...) (cfr. MdP 4), con la relativa scheda di traduzione riassuntiva; nonché l'atto di accusa datato (...) della (...) (cfr. MdP 5), con l'annessa scheda descrittiva/di traduzione riassuntiva. F. Il giudice dell'istruzione incaricato, con decisione incidentale del 1° dicembre 2022, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria formulata dall'insorgente nel gravame, parimenti invitando l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 10 gennaio 2023. G. La SEM, procedendo dapprima ad una traduzione dei MdP 4-6 (sulla quale ci si baserà nella presente) nonché ad un'analisi interna dei medesimi (cfr. n. 39/5), ha inoltrato la sua risposta il 22 dicembre 2022. Essa, in particolare, dopo aver fornito una descrizione riassuntiva della perizia effettuata sui predetti documenti e degli indizi di contraffazione ivi osservati, ha concluso che i medesimi documenti giudiziari presentati dall'insorgente fossero falsi, nonché ha proposto il respingimento del ricorso. H. Il 16 gennaio 2023, il ricorrente ha avuto modo di presentare la sua replica, nella quale ha segnatamente avanzato una violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM, che non gli avrebbe trasmesso il rapporto d'analisi effettuato per i documenti peritati, ciò che non gli permetterebbe di prendere puntualmente posizione sulle contestazioni mosse dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso. Allo scritto egli ha accluso anche una chiavetta USB, che tuttavia è risultata schiacciata ad un'estremità della medesima, in modo tale da non permettere la visualizzazione del suo contenuto da parte del Tribunale. I. Dopo la ricezione di un ulteriore scritto dell'insorgente datato 15 marzo 2023 - con allegati quali nuovi mezzi di prova copia di un verbale di notifica per l'annuncio di un edificio da demolire del (...) in lingua straniera, con la scheda riassuntiva di traduzione; nonché copie di due fotografie - il giudice dell'istruzione incaricato, con decisione incidentale del 28 giugno 2023, ha invitato il ricorrente a presentare, entro il 13 luglio 2023, il mezzo di prova citato nel suo scritto del 16 gennaio 2023 e pervenuto al Tribunale schiacciato con l'invio raccomandato del 16 gennaio 2023. Il ricorrente si è eseguito, trasmettendo con lo scritto del 6 luglio 2023, una pennetta USB contenente un video registrato il 13 gennaio 2023. J. Nella sua duplica del 10 agosto 2023, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle sue precedenti motivazioni e conclusioni. Ha tuttavia aggiunto che i nuovi mezzi di prova trasmessi dall'insorgente non sarebbero sufficienti a ritenere l'esecuzione dell'allontanamento del medesimo come inesigibile. Neppure si ravviserebbero degli ostacoli individuali - segnatamente dal profilo medico - per ritenere che lui non possa essere rinviato in Turchia. Inoltre ha ribadito come, la perizia sull'autenticità dei documenti presentati, effettuata dalla SEM, non possa essere concessa in visione, in quanto ciò condurrebbe inevitabilmente ad un "Lerneffekt". L'interesse pubblico a non divulgare le informazioni ivi presenti, sarebbe quindi superiore all'interesse privato del ricorrente, e ciò anche poiché la SEM avrebbe comunque riassunto le conclusioni alla quale è giunta. K. Con il suo memoriale di triplica del 25 agosto 2023, l'insorgente ha ribadito la sua posizione, segnatamente riguardo all'inesigibilità del suo allontanamento verso la Turchia in quanto la sua famiglia, a causa delle conseguenze del terremoto, risulterebbe sfollata e priva di sostentamento concreto. A supporto dei suoi asserti, ha annesso quale nuova documentazione: copia di un rapporto della situazione d'emergenza del (...) redatto da (...); quattro stampe di fotografie a colori, che rappresenterebbero membri famigliari del ricorrente; copia a colori della fotografia di una carta d'identità turca; copia a colori di una fotografia che raffigurerebbe membri famigliari dell'insorgente e quest'ultimo all'interno della loro abitazione; copie a colori di due fotografie che rappresenterebbero il padre del ricorrente vicino alle macerie della loro casa famigliare; e una pennetta USB originale contenente due video. L. Nella sua quadruplica del 12 settembre 2023, l'autorità inferiore ha reiterato le sue conclusioni, anche alla luce dei nuovi documenti presentati dall'insorgente. La stessa è stata trasmessa dal giudice dell'istruzione al ricorrente per conoscenza con ordinanza del 21 settembre 2023, offrendogli la possibilità di presentare delle eventuali osservazioni. M. Queste ultime sono giunte al Tribunale datate 6 ottobre 2023, con allegate copia di una fotografia a colori ed una pennetta USB contenente tre video. Il medesimo scritto è stato inviato alla SEM dalla scrivente autorità con ordinanza del 25 ottobre 2023, concedendo all'autorità sindacata la possibilità di presentare delle eventuali osservazioni entro il 9 novembre 2023. Termine, nel frattempo, scaduto infruttuoso. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Il ricorrente propone, quale conclusione in secondo subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. A tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente si lamenta dapprima di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore - e quindi anche di non aver ottemperato al suo obbligo inquisitorio - per non aver atteso la documentazione che egli intendeva produrre quale mezzi di prova. In tal senso, ravvisa anche da parte dell'autorità sindacata, una violazione del suo diritto di essere sentito. Alla luce di una fattispecie piuttosto complessa e visto che lui si stava adoperando per far pervenire della documentazione a sostegno delle sue allegazioni, che in seguito sarebbe riuscito a far giungere producendo il mandato di cattura, egli ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto trattare la sua domanda d'asilo in procedura ampliata. Invece, applicando alla stessa la procedura celere, ciò avrebbe concorso allo stabilimento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure alla violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. p.to 21 segg., pag. 4 segg. del ricorso). Successivamente, egli ravvisa un incompleto accertamento dei fatti da parte della SEM anche dal profilo medico (cfr. p.to 37 segg., pag. 9 del ricorso). Difatti, malgrado egli avrebbe segnalato più volte alla SEM nel corso dell'audizione sui motivi di pressioni psicologiche, nonché la sua vulnerabilità psicologica sottolineata in sede di parere, l'autorità resistente non avrebbe ottemperato a verificare d'ufficio, come invece avrebbe dovuto ossequiare viste le circostanze, al suo obbligo inquisitorio. Invero, si sarebbe reso necessario da parte della SEM, sia valutare se i problemi psichici del ricorrente possano avere impattato sul tenore delle sue allegazioni rese in audizione, sia per esaminare le concrete possibilità che egli avrebbe di curarsi in Turchia, nonché il rischio di aggravamento del suo stato di salute in caso di rimpatrio. Nella sua replica del 16 gennaio 2023, il ricorrente solleva una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto la SEM, non avendogli trasmesso il rapporto d'analisi dei mezzi di prova, non gli avrebbe permesso di pronunciarsi puntualmente sulle contestazioni avanzate nella sua risposta al ricorso. 3.2 3.2.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.2.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2), il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Esso comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). Se interessi pubblici o privati prevalgono, la visione dell'atto può essere negato in tutto o in parte (art. 27 PA). Dal principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) deriva invece che il diritto d'esame di un atto può essere ristretto soltanto per quanto necessario (cfr. DTAF 2015/44 consid. 5.1). L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie (art. 28 PA). 3.3 3.3.1 Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell'art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz'altro rinviare per ulteriori dettagli. Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha statuito come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). Tuttavia, la trattazione di un caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, può comportare, in alcuni casi, in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell'art. 29a Cost. (RS 101), nonché nello stesso tempo la violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. ibidem consid. 9 e 10). 3.3.2 Tornando alla presente disamina, seppure si dia atto al ricorrente, come argomentato nel suo gravame, che i tempi della procedura celere nel suo caso siano stati più lunghi dei termini previsti legalmente, tuttavia per le ragioni indicate dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to I/2, pag. 3), l'autorità inferiore ha ritenuto di trattare la medesima in procedura celere. Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere. Difatti, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di attendere della presunta documentazione giudiziaria nel contesto presentato dall'insorgente durante la sua audizione sui motivi d'asilo. Invero, egli ha riferito soltanto delle sue supposizioni di avere dei documenti giudiziari nel suo Paese d'origine, senza però concretizzare meglio di cosa si trattasse, e ha affermato di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'avvocato in Turchia - con il quale non avrebbe neppure sottoscritto alcun mandato - né avrebbe mai usato il (...) non vedendone la necessità (cfr. n. 18/17, D37 segg., pag. 5; D157 seg., pag. 16). Nel suo parere del 22 luglio 2022, egli non ha aggiunto nulla di più, unicamente riaffermando che intendesse informarsi presso il suo avvocato turco circa l'esistenza di atti d'indagine contro di lui (cfr. n. 22/2). Altresì, l'autorità inferiore ha preso in considerazione tali asserti, non ritenendoli tuttavia né concreti, né giustificanti il passaggio del suo caso in procedura ampliata (cfr. p.to II/4, pag. 9). Visto quanto precede, la SEM non aveva quindi alcun obbligo di attendere oltre della documentazione di cui l'esistenza era soltanto supposta ed esposta troppo vagamente da parte dell'interessato, né di concedergli un termine per la produzione dei medesimi, come richiesto nel suo ricorso (cfr. decisione avversata, p.to 27, pag. 6), ma si denota mai in precedenza. Non v'è quindi stata, in tal senso, alcuna violazione del principio inquisitorio e di stabilimento dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa in modo inesatto ed incompleto da parte dell'autorità inferiore, né men che meno si ravvisa in tale procedere una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Il ricorrente ha per il resto, avuto ampia possibilità di presentare tutta la sua documentazione, che gli sarebbe giunta dopo la decisione avversata, nonché le sue argomentazioni in merito, con il ricorso o successivamente in fase ricorsuale. L'autorità, in merito, ha pure potuto prendere posizione. In tal senso, anche se una violazione del diritto di essere sentito fosse stata osservata - ciò che non è il caso nella fattispecie - la stessa sarebbe stata completamente sanata in fase ricorsuale. Altresì, seppure sia corretto che la SEM non abbia menzionato la copia della licenza di condurre quale documento presentato dall'insorgente nella decisione avversata, non si vede quale pregiudizio tale circostanza avrebbe comportato per l'insorgente, né quale nesso lo stesso avrebbe con i suoi asserti di poter entrare, forse, in possesso d'ipotetica documentazione giudiziaria a lui concernente. Visto quanto precede, non si ravvede dunque nella trattazione del suo caso in procedura celere invece che in quella ampliata, alcuna violazione dei disposti succitati al consid. 3.3.1. 3.3.3 Per quanto poi attiene allo stabilimento incompleto, secondo l'insorgente, del suo stato valetudinario da parte della SEM, si osserva quanto segue. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame e già prima nel suo parere (cfr. n. 22/2), anche il Tribunale alla stessa stregua della SEM, non ravvisa alcuna difficoltà espositiva da parte dell'insorgente nel corso dell'audizione sui suoi motivi d'asilo, dovuti al suo stato di salute. Invero, quest'ultimo, ha dichiarato all'inizio della predetta audizione di non soffrire di alcun problema di salute e di stare bene. Per quanto egli più volte abbia riferito di pressioni psicologiche o di paura (cfr. ad esempio n. 18/17, D44, pag. 5 seg.; D67, pag. 8; D129, pag. 13) queste ultime sono all'evidenza legate ai suoi motivi d'asilo, e non al suo stato d'animo durante l'audizione che non gli avrebbe per questo permesso di esporre integralmente quanto vissuto e richiesto. Peraltro, egli, sempre nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, non ha mai riferito di essersi rivolto ad un medico per eventuali problematiche di salute nel suo Paese d'origine. Anzi, allorché gli è stato richiesto se si fosse indirizzato ad un medico dopo i due eventi narrati dove avrebbe subito delle percosse, egli ha negato tale fatto, in quanto a mente sua una visita non sarebbe servita a nulla (cfr. n. 18/17, D71 segg., pag. 9; D97 seg., pag. 11). Inoltre né egli né il suo rappresentante legale - presente anche nel corso dell'audizione federale - ha sollevato alcunché circa delle difficoltà espositive in cui sarebbe incorso l'insorgente nell'ambito del colloquio sui motivi a causa del suo stato psicologico, e ciò sino al parere al progetto di decisione della SEM. Peraltro, neppure con la presentazione del parere, egli ha riferito di necessitare di un consulto psicologico o di essersi rivolto (ancora) senza successo per poterne fissare uno con l'infermeria del Centro federale d'asilo dove alloggia. Ciò non risulta neppure dagli atti di causa fino all'emissione della decisione avversata, dai quali emerge soltanto un unico consulto medico per una lesione alla coscia sinistra in forma circolare con arrossamento (per probabile puntura di zecca), per il quale gli sono state fornite le cure ed i trattamenti del caso (cfr. n. 16/2). Sulla scorta degli elementi precitati, non si può quindi constatare alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, né di stabilimento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico dell'insorgente. Che poi, successivamente all'emissione della decisione avversata, il ricorrente si sia rivolto all'infermeria del Centro federale d'asilo dove alloggia - non essendovi alcun indizio agli atti all'incarto, come al contrario implicitamente lasciato intendere nel ricorso dall'insorgente che egli si sarebbe indirizzato già prima per richiedere un consulto dal profilo psicologico/psichiatrico (cfr. ricorso, p.to 39, pag. 9) - ed abbia effettuato delle visite mediche per il suo stato psicologico e psichiatrico (cfr. n. 26/2, 27/2, 32/4 e 33/4), non risulta all'evidenza da parte della SEM come violante il suo obbligo inquisitorio. 3.4 Non si ravvisa una violazione del diritto di esser sentito nemmeno dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato dal ricorrente. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella sua duplica, risulta d'un canto che l'analisi interna sui tre documenti effettuata dalla SEM (cfr. n. 39/5), fa parte degli atti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Ciò in quanto, negare l'accesso a tale atto per evitare un effetto di apprendimento, costituisce un interesse pubblico preponderante. D'altro canto la SEM, con il suo scritto del 22 dicembre 2022, ha messo a conoscenza il ricorrente degli elementi di falsificazione rilevati nella sua analisi interna, in maniera adeguata e sufficiente, ed egli ha ricevuto la possibilità, pure in fase ricorsuale, di prendere posizione in merito come previsto dall'art. 28 LAsi. Il fatto che per lui il riassunto adempiuto dall'autorità inferiore dei segni di falsificazione non siano d'"immediata intelligibilità" (cfr. replica del 16 gennaio 2023, pag. 2), non muta la predetta conclusione, rispetto al fatto che egli ne abbia potuto prendere conoscenza del contenuto ed avuto la possibilità di esprimersi in merito. 3.5 Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento avversato, devono quindi essere respinte, e non esiste di conseguenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM. Per il resto, le stesse, sono in realtà volte ad ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione, e pertanto verranno trattate di seguito. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ritiene dapprima che i tre episodi narrati dall'insorgente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo per provare la persecuzione da parte delle autorità turche nei suoi confronti - ovvero l'aggressione presso un posto di blocco da parte di agenti turchi, l'avvicinamento in un negozio di un (...) che lo avrebbe minacciato, nonché il prelevamento, l'interrogatorio ed il pestaggio nei suoi confronti da parte di (...) agenti dei (...) - non siano da ritenere verosimili. Invero, egli avrebbe reso in merito delle dichiarazioni vaghe, stereotipate ed in più punti contraddittorie. Altresì, anche le discriminazioni che egli avrebbe subito a causa della sua fede alevita nell'ambito scolastico, non sarebbero credibili, per la mancanza di sostanza e l'incoerenza delle sue affermazioni. Anche i mezzi di prova, presentati nell'ambito della sua procedura d'asilo, non sarebbero atti a provare le persecuzioni subite o il timore di subirne in futuro a causa della sua fede. In seguito, la SEM considera che le allegate attività svolte per l'HDP da parte del ricorrente, in quanto egli non occupava alcuna posizione importante in seno al predetto partito, non lo porrebbero concretamente nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine come da egli esposto, e quindi il timore da lui allegato di essere arrestato o addirittura ucciso non sarebbe rilevante ai fini dell'asilo. Anche le sue affermazioni in merito alla discriminazione quale alevita che avrebbe subito in Turchia, non risulterebbero rilevanti ex art. 3 LAsi. 5.2 Dal canto suo il ricorrente, nel gravame avversa tali conclusioni della SEM, ritenendo le sue allegazioni verosimili e rilevanti ai sensi rispettivamente degli art. 7 LAsi e 3 LAsi. Invero, egli avrebbe reso una narrazione ricca di dettagli, coerente e plausibile, degli episodi che gli sarebbero successi in patria. Dalla complessità dei suoi asserti, risulterebbe chiaro che il suo attivismo politico in seno al partito HDP, assieme alla sua appartenenza al gruppo alevita, lo avrebbero posto nel mirino delle forze governative, tant'è che in seguito sarebbe stato emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. Inoltre, alla luce della verosimiglianza dei suoi asserti e del mezzo di prova prodotto, egli avrebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi qualora dovesse essere rinviato in Turchia, anche vista la situazione dei diritti umani ivi presenti e le pressioni effettuate dallo Stato turco nei confronti del partito HDP. 5.3 5.3.1 Dopo esame degli atti all'incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia dapprima alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore nella decisione impugnata e al consid. 5.1 della presente. 5.3.2 Nemmeno le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confutare quanto ivi rilevato. Difatti, il ricorrente, si limita per la maggior parte a criticare le considerazioni dell'autorità di prime cure, senza tuttavia presentare argomenti fondati in favore di un'interpretazione diversa della fattispecie. Invero, le allegazioni ricorsuali e quelle contenute negli scritti successivi, per fondare la credibilità dei suoi asserti, si basano essenzialmente su delle copie di documenti giudiziari, che sono stati ritenuti da un esame degli stessi da parte della SEM dei falsi. Come rettamente già spiegato da quest'ultima nella sua risposta al ricorso - alla quale può senz'altro essere rinviato per evitare inutili ripetizioni per quanto non verrà esplicitato dappresso - anche il Tribunale ritiene che la documentazione giudiziaria presentata in fase ricorsuale dall'insorgente (MdP4-6) contenga diversi segni di falsificazione. In particolare, dapprima in modo generale, si denota come la documentazione, è sempre stata prodotta soltanto in copia, ciò che già di per sé non permette di appurarne l'autenticità tramite degli elementi particolari e di escludere ogni manipolazione possibile della stessa. Inoltre, per quanto attiene al MdP 4, lo stesso riporta la data del (...) come emissione del documento, allorché l'inchiesta - secondo il medesimo contenuto - sarebbe stata effettuata ben successivamente, ovvero il (...); ciò che non risulta essere possibile, in quanto del tutto incoerente. Peraltro il ricorrente, alla data d'emissione dell'ordine di cattura, sarebbe stato ancora al domicilio, in quanto il suo espatrio è avvenuto secondo i suoi asserti soltanto il (...) (cfr. n. 14/9, p.to 5.01, pag. 5; 18/17, D5 segg., pag. 2). Ciò non combacia però con le circostanze riferite nel medesimo mandato di accompagnamento coattivo emesso il (...) che avrebbero ricercato l'interessato senza trovarlo, allorché di fatto egli in quella data era ancora nel suo Paese d'origine. Il ricorrente non ha inoltre allegato, nel corso dell'audizione, che sarebbe già stato ricercato al domicilio in tale periodo, ma ha riportato nello scritto del 16 gennaio 2023, producendo un video a supporto, di fatto di un'unica visita domiciliare da parte delle autorità turche. Anche circa il MdP 6, datato (...), stupisce che il ricorrente malgrado per diversi mesi dopo l'emissione del mandato di cattura, vivesse al suo domicilio ufficiale e avesse continuato a svolgere le sue attività quotidiane, non sia stato arrestato, né ricercato prima del suo espatrio. E ciò contrariamente al contenuto del medesimo mandato di cattura. Ancora più perplessità le solleva il MdP 5, in quanto secondo il tenore di quest'ultimo, l'inchiesta per i vari reati contestategli - con tanto di perquisizioni e di deposizioni dei sospettati come mezzi di prova nonché con un rappresentante legale - sarebbe iniziata ben prima del suo espatrio dal Paese d'origine, senza che quest'ultimo riferisse in audizione di concrete procedure penali aperte contro di lui, ma soltanto ipotetiche. Inoltre, secondo il medesimo documento, il ricorrente avrebbe già disposto di un rappresentante legale che lo seguiva in tale procedura, ovvero il supposto avv. E._______, ciò che non combacia in alcun modo con il nome dell'avvocato fornito nel corso della sua audizione, al quale ancora allora non avrebbe sottoscritto un mandato di rappresentanza, e con la vaghezza dei suoi asserti resi rispetto alla sola eventualità di avere avviate delle procedure penali in Turchia (cfr. n. 18/17, D37 segg., pag. 5; D157 seg., pag. 16). Peraltro l'insorgente - a parte fornire tale documentazione ed insistere sull'autenticità della medesima che si sarebbe procurata tramite il suo presunto avvocato - non ha fornito nel corso della procedura ricorsuale alcuna informazione supplementare per rendere credibile la stessa, ad esempio come egli ed il suo legale fossero venuti a conoscenza della medesima documentazione e come quest'ultimo se la sia procurata, o ancora alcun elemento concreto atto a dissipare gli elementi di falsità già sollevati dalla SEM nella sua risposta al ricorso. Considerato quanto precede, si può senz'altro concludere per la falsificazione e/o falsità dei medesimi documenti giudiziari (MdP4, MdP5 e MdP6) presentati in fase ricorsuale dall'insorgente. 5.3.3 Ne deriva quindi che vista l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente e della falsità ritenuta dei documenti presentati per provare le stesse, segnatamente in merito al suo profilo politico e alle procedure penali pendenti nei suoi confronti, nella fattispecie non v'è neppure alcun indizio di persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, passato o futuro, da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Tale conclusione non viene neppure scalfita dal video da lui prodotto in fase ricorsuale (cfr. video nella chiavetta USB annessa allo scritto del 6 luglio 2023 [allegato all'atto 12] e descritto già nella replica del 16 gennaio 2023). Invero quest'ultimo, senza alcun suono o dialogo udibile, mostra l'arrivo di una vettura presso una casa ed in seguito (...) agenti, scesi dalla medesima, che si intrattengono dapprima con un uomo, poi con diversi uomini al di fuori dell'abitazione. Poi, dopo poco tempo, se ne vanno nuovamente con la loro vettura. Da tale dinamica, non soltanto non si può evincere in alcun modo come il ricorrente fosse ricercato dalla polizia turca, ma neppure il motivo di tale comparsa degli agenti. Tale video, non è quindi in alcun modo atto a corroborare i suoi asserti o i suoi timori espressi in audizione ed in fase ricorsuale. 5.4 Neppure gli ulteriori documenti da lui prodotti (MdP1, MdP2, MdP3 e MdP7), che riguardano la sua appartenenza all'(...), il fatto che egli abbia partecipato ad alcuni congressi e manifestazioni dell'HDP - circostanze che il Tribunale non mette in dubbio - nonché la sua licenza di condurre, sono all'evidenza in grado di provare le sue allegazioni di persecuzioni subite in patria prima dell'espatrio ed il suo timore di poterne subire in futuro, nel caso di un suo ritorno in Turchia. 5.5 Per il resto, viene rammentato che la sola appartenenza all'HDP - di cui comunque il ricorrente non ha provato di esserne membro ufficiale con alcun mezzo di prova, né l'ha del resto mai allegato (cfr. n. 18/17, D34 segg., pag. 4 segg.) - non è sufficiente per esporre i semplici membri del partito, molto numerosi, a dei rischi gravi, a meno che non si siano già fatti notare o siano già conosciuti dalla polizia per la loro attività militante (cfr. sentenze del Tribunale E-5916/2023 del 17 novembre 2023, E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 e rif. cit.). Ciò che non è il caso di specie, vista l'inverosimiglianza dei contatti che il ricorrente avrebbe avuto con le autorità turche e delle procedure pendenti a suo carico (cfr. supra consid. 5.3). Se è vero che molti quadri e deputati del partito HDP sono stati interpellati dopo il colpo di Stato avvenuto nel 2016 e la maggior parte degli eletti municipali che provenivano dal medesimo movimento sono stati dimessi, i militanti senza alcuna visibilità particolare non sono esposti ai medesimi rischi. Inoltre, la procedura per vietare l'HDP, introdotta dal ministero pubblico della corte di cassazione, così come asserito nel ricorso (cfr. p.to 34, pag. 8), non ha fino ad ora avuto successo e si trova ancora in sospeso dinnanzi alla corte costituzionale turca (cfr. sentenza del Tribunale E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 con ulteriore rif. cit.). 5.6 Infine, gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del Tribunale E-5916/2023 succitata con ulteriore rif. cit.). Per di più, seppure la minoranza etnica curda subisca notoriamente delle discriminazioni e vessazioni, tuttavia tali problemi non raggiungono in generale, come non è neppure il caso all'occorrenza anche ed in particolare per il suo credo alevita (cfr. supra consid. 5.3), l'intensità prevista all'art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1, D-3983/2020 del 22 agosto 2023 consid. 3.5, D-4745/2023 del 20 settembre 2023). 5.7 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Nella sua decisione, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione di sicurezza nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. Anche nei successivi scritti ricorsuali, l'autorità inferiore si è riconfermata nella predetta valutazione, segnatamente rilevando che né lo stato di salute dell'insorgente né il fatto da lui allegato - ma non reso verosimile tramite i suoi asserti ed i mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale - che la sua famiglia sarebbe ora alloggiata in una tenda, senza più casa né mezzi di sostentamento sufficienti a causa del terremoto, risultano essere degli elementi ostativi all'esigibilità del suo rinvio. 8.2 Nel suo ricorso e nelle memorie ricorsuali successive, l'insorgente ha avversato anche la predetta conclusione della SEM. Invero, egli ha sostenuto che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto il suo rimpatrio in Turchia lo esporrebbe a misure contrarie all'art. 3 CEDU (cfr. p.to 43 segg., pag. 10 del ricorso). Altresì, sia il suo stato di salute, sia la situazione attuale nella quale la sua famiglia verserebbe nel Paese d'origine a causa del sisma occorso ad inizio 2023 in Turchia - che egli avrebbe supportato con varia documentazione prodotta in fase ricorsuale - e la sua personale, sarebbero ostativi ad un suo rinvio in patria. Paese nel quale, se dovesse fare ritorno, si troverebbe a vivere in condizioni disumane e degradanti. 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 9.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Infine, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 10.5). 9.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese (le province toccate sono in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van; differentemente dalle province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Pur tenendo conto di tale situazione sul piano politico e di sicurezza, come pure degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori rif. cit.). 10.3 Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig). A causa di ciò la SEM, attualmente, considera il ritorno in tali province, in generale come inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3721/2023 succitata consid. 9.4.2). 10.4 Ora, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente è giovane, senza famiglia a carico, con una discreta formazione scolastica - avendo ottenuto il diploma liceale - nonché ha già dell'esperienza professionale come (...), sia nella (...) sia nella (...), come pure nel (...) (cfr. n. 18/17, D14 segg., pag. 3). Inoltre, la sua rete famigliare, a parte un fratello che vive in Svizzera, si troverebbe in Turchia. Seppure si ritenga che, sulla base di quanto sopra (cfr. consid. 10.3), l'esecuzione del rinvio dell'insorgente verso la provincia di B._______, della quale il ricorrente è originario (cfr. n. 14/9, p.to 2.01 seg., pag. 4; n. 18/17, D5 seg., pag. 2), non sia ragionevolmente esigibile, tuttavia anche il Tribunale - come la SEM in fase ricorsuale - considera che all'insorgente sia possibile installarsi in un'altra regione della Turchia. Invero, in più degli elementi personali favorevoli sopra citati, si ritiene che il ricorrente abbia una rete famigliare e sociale sufficiente nel suo Paese d'origine - in particolare un fratello maggiore dell'insorgente che si troverebbe pure in Turchia secondo i suoi stessi asserti (cfr. n. 18/17, D25, pag. 3) e che il ricorrente si è guardato bene dal nominare o fornire dettagli in merito a dove egli vivrebbe esattamente dopo il terremoto, così come della presumibile parentela più estesa - come pure un supporto dall'estero, di un altro fratello che vive in Svizzera (cfr. n. 18/17, D22 seg., pag. 3), sui quali potrà, nel caso di bisogno, contare per coprire i suoi bisogni primari. A tal proposito, gli asserti ricorsuali dell'insorgente e la documentazione - sia su supporto cartaceo che video - prodotta in fase ricorsuale, inerenti la pretesa demolizione della sua casa famigliare, come pure che i suoi genitori e la sorella si troverebbero sfollati e viventi attualmente in una tenda, senza mezzi di sostentamento personali sufficienti, a causa del terremoto avvenuto nella regione, anche si ritenessero verosimili, non permettono di far giungere il Tribunale ad una conclusione differente di quanto sopra esposto. Non risulta quindi necessario procedere oltre nell'esame delle diverse allegazioni e dei mezzi di prova, presentati dall'insorgente in fase ricorsuale in merito. Inoltre, i suoi asserti inerenti al fatto che egli si troverebbe in seria difficoltà nel trovare un impiego, in quanto ricercato dalle autorità turche, risultano essere del tutto infondati, vista l'inverosimiglianza già appurata delle dichiarazioni da lui rilasciate in merito (cfr. supra consid. 5.3). Al contrario, vista la formazione e l'esperienza conseguite in precedenza, si ritiene che egli potrà reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. A ciò si aggiunge che, in caso di bisogno, egli potrà presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, in particolare per facilitare la sua reintegrazione in Turchia (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [RS 142.312]). 10.5 10.5.1 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. 10.5.2 A tal proposito, si rammenta innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.5.3 Dalla documentazione medica agli atti, si evince che all'insorgente è stata inizialmente diagnosticata una lesione alla coscia sinistra di forma circolare con arrossamento, per la quale gli è stata fornita la terapia farmacologica del caso (cfr. n. 16/2), che risulta essersi completamente risolta nel frattempo, non essendoci alcun elemento concreto contrario osservabile nella documentazione all'inserto. Per quanto poi attiene alle problematiche dello spettro psichiatrico, che si sono palesate soltanto a seguito dell'emissione della decisione avversata (cfr. n. 26/2, 27/2, 32/4 e 33/4; cfr. anche in merito supra consid. 3.3.3), si rileva quanto segue. A seguito dell'unica degenza presso la (...) del ricorrente, dal (...) al (...), è risultata la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress con terapia farmacologica impostata a base di Temesta 1 mg e Zyprexa 5 mg, con continuazione della presa in carico del richiedente soltanto da parte del medico generico, con consiglio di monitoraggio metabolico a causa dell'introduzione di farmacoterapia con Olanzapina (cfr. n. 32/4). Successivamente a tale rapporto medico datato 17 ottobre 2022, non v'è alcuna altra documentazione medica agli atti o prodotta da parte dell'insorgente nel corso della procedura ricorsuale. Non sussiste quindi nessun indizio che la predetta problematica di salute permanga tutt'ora come allegato in fase ricorsuale (cfr. triplica del 25 agosto 2023) o che egli abbia la necessità di un seguito psicologico (cfr. replica del 16 gennaio 2023), in mancanza di qualsivoglia documentazione a supporto, malgrado ne avesse annunciato l'arrivo con scritto del 16 gennaio 2023. Nessun elemento all'incarto, lascia quindi trasparire delle problematiche mediche di una gravità tale da rientrare nella giurisprudenza summenzionata. In ogni caso si osserva che, anche se l'insorgente dovesse necessitare in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, egli potrà trovare le cure ed i trattamenti di cui necessita pure in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.2 con rif. cit.), come d'altronde ha allegato di averne già beneficiato in passato nel suo Paese d'origine, producendo in fase ricorsuale una dichiarazione datata 16 agosto 2022 di uno psicologo. 10.5.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

12. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

13. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 1° dicembre 2022, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: