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D-3779/2023

D-3779/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-16 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l’anticipo versato.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l’anticipo versato.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3779/2023 Sentenza del 16 aprile 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 giugno 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda espatriato in data (...), ha presentato in Svizzera il 24 marzo 2022, la domanda d'asilo altresì depositata in Svizzera il 21 novembre 2023 dalla moglie e dai figli, espatriati il (...), respinta dalla SEM con decisione del 23 aprile 2024 e oggetto della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) n. D-2749/2024, i verbali delle audizioni rispettivamente del 3 e 25 agosto 2022, il diritto di essere sentito concesso al richiedente tramite gli scritti della SEM rispettivamente del 3 ottobre 2022 e del 19 ottobre 2022 in merito ai risultati dell'analisi svolta sui mezzi di prova da lui consegnati, le prese di posizione dell'interessato del 7 ottobre 2022 e del 24 ottobre 2024 in merito agli suddetti scritti, la decisione del 7 giugno 2023, notificata il medesimo giorno, con cui la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), gli ha negato la qualità di rifugiato e respinto la sua domanda d'asilo; essa ha inoltre pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso poiché ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso inoltrato il 5 luglio 2023 (data d'entrata: 6 luglio 2023) al Tribunale, con cui il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine l'ammissione provvisoria, in ulteriore subordine il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio; egli ha altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo / parziale; protestate tasse e spese, lo scritto del 27 maggio 2024 con cui l'insorgente ha trasmesso ulteriori documenti, la decisione incidentale del 16 luglio 2024 con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitando il ricorrente a pagare un anticipo spese, da questi in seguito tempestivamente versato, gli ulteriori fatti e atti di causa che, se necessari, verranno ripresi nel prosieguo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che preliminarmente, sotto il profilo formale si rileva che l'autorità inferiore non è incorsa in una lesione del diritto di essere sentiti, non avendo trasmesso al ricorrente il rapporto d'analisi dei documenti inoltrati (atto SEM n. [{...}-]38/8), in quanto, onde evitare un effetto di apprendimento ("Lerneffekt"), sussiste un interesse pubblico preponderante alla sua segretezza (art. 27 cpv. 1 lett. a PA; cfr. sentenze del TAF D-1967/2022 del 13 novembre 2024 consid. 3.1.3; D-3665/2022 dell'11 gennaio 2024 consid. 3.4); al ricorrente ne è nondimeno stato rivelato il contenuto essenziale nell'ambito del diritto di essere sentiti in conformità all'art. 28 PA (cfr. atti SEM n. 39/2, 41/2, 44/24, 46/8), che in punto ai motivi d'asilo, il ricorrente sostanzialmente adduce che, come i suoi fratelli, farebbe parte del Partito Democratico dei Popoli (HDP); a causa della sua etnia curda, della partecipazione alle attività di detto partito e delle sue condivisioni sui social media, avrebbe subìto sei o sette incursioni in casa da parte della polizia turca, di cui l'ultima quando si sarebbe già trovato in Svizzera; che ben quattro volte sarebbe stato arrestato e trattenuto alla centrale di polizia, in un'occasione subendo pure delle torture; che, inoltre, negli anni 2010 sarebbe stato in B._______ per alcuni anni per lavoro nonché una sola volta in C._______, per alcuni giorni, allo scopo di portare indumenti a bambini bisognosi, cosa che avrebbe infastidito le autorità turche; che, inoltre, in Turchia sarebbero in corso ingiustamente dei procedimenti penali a suo carico per partecipazione e propaganda di un'organizzazione terroristica nonché per insulto al Presidente, nel cui contesto sarebbero pure stati emanati dei mandati di cattura; che, in proposito, il ricorrente ha prodotto diversi documenti, che giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che come rilevato nelle valutazioni dell'autorità inferiore, a cui si rimanda per i dettagli (cfr. pag. 7-12 decisione impugnata), il racconto del ricorrente non è circostanziato, presenta contraddizioni ed è incompatibile con l'esperienza generale della vita, segnatamente riguardo alle presunte incursioni, agli arresti, alle torture e agli insulti subìti, nonché alle sue condivisioni sui social media, che a titolo esplicativo, in aggiunta a quanto illustrato dalla SEM, si osserva che riguardo al presunto arresto in seguito alla protesta per l'esplosione avvenuta durante il meeting del 2015 (l'insorgente intende molto verosimilmente far riferimento agli attentati al raduno dell'HDP di D._______ del [...]), nella prima audizione egli ha dichiarato di essere stato spogliato, insultato e torturato per mezzo di spintoni e schiaffi, prima di essere rilasciato (cfr. atto SEM n. 19/13, D65 segg., D69); che sollecitato - nell'ambito della seconda audizione - a spiegare ciò che gli era successo concretamente, relativamente al presunto arresto e alle torture, egli si è limitato a riaffermare di essere stato torturato e insultato (cfr. atto SEM n. 22/11, D4), mostrando incapacità di approfondire gli eventi, nonostante le ripetute richieste da parte dell'auditore, che in punto alle contraddizioni nelle dichiarazioni in merito alle presunte incursioni, si evidenzia come il ricorrente inizialmente abbia addotto di aver assistito a ben tre incursioni della polizia al proprio domicilio (cfr. atto SEM n. 19/13, D76-79), mentre nella seconda audizione egli ha affermato di aver assistito personalmente solo a una singola incursione (cfr. atto SEM n. 22/11, D11); che, inoltre, confrontato dall'auditore riguardo alle sue approssimazioni circa i riferimenti temporali delle irruzioni e degli arresti, egli si è giustificato dichiarando di non essere mai andato a scuola salvo il primo anno per alcuni mesi (cfr. atto SEM n. 22/11, D8), quando invece nella prima audizione ha affermato di aver ottenuto il diploma liceale a distanza (cfr. atto SEM n. 19/13, D25), che inoltre, stando agli atti inoltrati dal ricorrente le sue condivisioni sui social media risalgono al 2022, eccetto una del maggio 2021 (cfr. mezzi di prova [mdp] n. 8 e 16), contrariamente alle sue dichiarazioni secondo cui avrebbe effettuato tali condivisioni già nel 2015 rispettivamente prima dell'espatrio avvenuto il (...) (cfr. atto SEM n. 19/13, D83 segg.), che confrontato con le incongruenze rilevate nelle schermate delle sue condivisioni sui social media, il ricorrente ha risposto che le autorità turche avrebbero manipolato il contenuto del suo profilo, arrivando a ipotizzare che le condivisioni, precedentemente riconosciute come sue, sarebbero state falsificate dallo Stato turco per giungere a una condanna più pesante nei suoi confronti (cfr. atto SEM 22/11, D32-43, D49), dando così ulteriore prova di scarsa credibilità, che oltretutto, considerato come, a dire del ricorrente, egli sarebbe stato ricercato dalle autorità locali, temendo l'incarcerazione e la morte, pur tenendo conto della ruralità della regione risulta incomprensibile che si sia recato più volte dalla casa in campagna al distretto in cui abitava la sua famiglia (cfr. atto SEM n. 19/13, D8; 22/11, D44 seg., D68), che con il proprio ricorso (cfr. pag. 4 dello stesso), il ricorrente non è in grado di invalidare le suddette conclusioni di inverosimiglianza, che infine, dai risultati dell'analisi dei mezzi di prova esibiti dal ricorrente a dimostrazione del presunto procedimento penale in corso nei suoi confronti in Turchia, l'autorità inferiore ha concluso per l'inattendibilità degli stessi (cfr. pag. 10-11 decisione impugnata), che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto i seguenti nuovi documenti:

- Comunicazione del Comando della sezione contro il terrorismo al Procuratore della Repubblica di E._______ del (...),

- Richiesta di mandato di cattura per interrogatorio dell'Ufficio del Procuratore della Repubblica di E._______ al Giudice dei provvedimenti coercitivi del (...),

- Mandato di cattura del Giudice dei provvedimenti coercitivi di E._______ del (...),

- Comunicazione dell'Ufficio del Procuratore della Repubblica di E._______ al Procuratore della Repubblica di E._______ del (...),

- Rapporto di trasmissione dell'Ufficio del Procuratore della Repubblica di E._______ alla Procura di D._______, che il Tribunale può rinunciare all'esame (dell'autenticità) di questi nuovi documenti e delle conclusioni d'inautenticità dell'autorità inferiore relativamente ai documenti precedentemente prodotti, siccome, pur volendo ammetterne l'autenticità e di riflesso l'effettiva esistenza di un'autentica procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d'asilo rilevanti, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che per quanto concerne il reato di offesa al Presidente della Repubblica, di cui il ricorrente sarebbe - a suo dire - ingiustamente accusato, dagli atti prodotti emerge che il Tribunale penale di prima istanza turco, il 4 ottobre 2023 avrebbe ammesso l'atto d'accusa emesso dalla procura il 22 settembre 2023, aprendo così un procedimento penale (giudiziario) (cfr. atti TAF n. 3/2-3); che, mentre per il presunto reato di essere membro e fare propaganda in un'organizzazione terroristica, i documenti allegati attestano l'apertura di un'inchiesta rispettivamente di una procedura d'istruzione sfociata in due atti d'accusa rispettivamente del 22 maggio e 22 giugno 2022 (cfr. mdp n. 1-7, 15; atti TAF n. 1/4-8), che stando alle presunte indagini della procura, il ricorrente avrebbe fatto delle condivisioni e pubblicazioni sui social media in favore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK); che, inoltre, egli si sarebbe recato nel (...), secondo le presunzioni della procura, probabilmente per ricevere delle istruzioni in ambito politico/ideologico oppure per partecipare alle attività armate del PKK (cfr. mdp n. 2), che stando all'atto d'accusa della procura turca del 22 giugno 2022, relativamente alla visita in B._______, non vi era certezza di quanto imputato al ricorrente, ciò che ha portato ad ordinare alla Polizia distrettuale di effettuare ulteriori indagini (cfr. mdp n. 2), che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, essendo un semplice membro (attivo) dell'HDP (cfr. atto SEM n. 22/11, D22 seg.) apparentemente dal 18 giugno 2021 (cfr. mdp n. 9), e non si intravede dunque motivo per ritenere che lo Stato turco abbia interesse a condannarlo, che oltre a ciò, stando agli atti di causa egli è incensurato, che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024 pag. 5 e 6), che ferme queste premesse, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va pertanto confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che nello specifico, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, secondo l'insorgente, visti il suo particolare profilo di rischio e l'attuale situazione nel suo Paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); in caso di inadempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che inoltre, non vi è alcun indizio che un rinvio in Turchia sia contrario agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera e sia dunque inammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI); che, in particolare, avendo concluso all'inverosimiglianza delle allegazioni e all'assenza di un profilo di rischio rilevante, non vi sono motivi per ritenere che il rinvio dell'insorgente violi l'invocato art. 3 CEDU, che riguardo all'esigibilità del rinvio, va notato che in Turchia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenza del TAF D-6512/2023 del 29 luglio 2024 consid. 6.3.2 con riferimenti), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate - tra cui quella da cui proviene il ricorrente (D._______) -, poi revocato il 9 maggio 2023; posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]), che il ricorrente è un uomo giovane e in salute, con un diploma liceale, una vasta esperienza lavorativa e un'intatta rete sociale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 19/13, D4, D25-34, D38-40), per cui l'esecuzione dell'allontanamento va ritenuto ragionevolmente esigibile, che non risultano nemmeno impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che non risultano dunque impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, che alla luce di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono compensate con l'anticipo versato il 22 luglio 2024, che questa decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: