opencaselaw.ch

D-6512/2023

D-6512/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-29 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino turco di etnia curda e fede alevita nato il (…) con ultimo domicilio nella provincia di Malatya, è espatriato il 15 novembre 2022 e giunto in Svizzera il 23 gennaio 2023, depositando, il medesimo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. (…)-3/2, 4/1 e 18/11). A.b Il 19 ottobre 2023, l’autorità inferiore ha provveduto all’audizione ap- profondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 18/11). Questi ha in sostanza riferito che il proprio Paese d’origine sarebbe governato da gruppi religiosi che discriminerebbero i curdi aleviti, esponendo parimenti cinque episodi topici per la propria decisione d’espatrio. - Il 28 luglio 2012, una ventina di persone si sarebbero radunate dinanzi all’abitazione famigliare insultandoli poiché aleviti e rompendo pure al- cune finestre, per poi andarsene in concomitanza con l’arrivo della gen- darmeria. - Nel 2015, durante i propri studi universitari, dei militari avrebbero con- dotto l’interessato e dei suoi amici all’interno di un mezzo militare co- razzato, alfine di chiedere loro se stessero partecipando alla guerriglia in atto in tale periodo e intimando loro di terminare la loro formazione ed andarsene. - Nel 2018, in occasione del matrimonio del cugino del ricorrente, quest’ultimo e lo zio avrebbero avuto un’altercazione con uno scono- sciuto, il quale avrebbe insultato l’interessato in ragione della propria fede alevita colpendolo al torace. A seguito dell’intervento della polizia, sarebbero stati tutti condotti alla centrale, dove l’insorgente sarebbe stato trattenuto diverse ore prima di essere rilasciato. - Nel 2020 la polizia avrebbe effettuato una perquisizione senza mandato nel negozio della famiglia dell’interessato cercando di sequestrare loro il (…) in ragione dell’asserita illegalità dell’attività. Quando egli si sa- rebbe opposto, il comandante della gendarmeria gli avrebbe torto il braccio spintonandolo e portandolo al posto di polizia per la redazione del verbale che avrebbe menzionato il suo intervento verbale e fisico contro gli agenti. - Infine, l’interessato ha dichiarato che all’età di circa 8 anni avrebbe su- bito delle violenze sessuali da parte di un vicino di casa e che, per tale motivo, non vorrebbe crescere dei figli in una simile realtà.

D-6512/2023 Pagina 3 B. Con decisione del 26 ottobre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 23/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifu- giato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 22/12). C. Con ricorso del 23 novembre 2023 (notificato il 27 novembre 2023, cfr. tim- bro del plico raccomandato) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente ed implicitamente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In su- bordine, egli chiede che gli sia concessa l’ammissione provvisoria in Sviz- zera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 13 dicembre 2023, l’autorità inferiore ha at- tribuito il richiedente l’asilo al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 29/2). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

D-6512/2023 Pagina 4 dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.

E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, come si dirà in appresso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, l’inadegua- tezza ai sensi dell’art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 con- sid. 2).

E. 4.1 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostenuto che l’autorità avrebbe do- vuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l’asilo, in quanto le proprie allegazioni sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In partico- lare, egli ha affermato che le discriminazioni subite negli anni a seguito della propria etnia sarebbero costitutive di una pressione psichica insop- portabile giusta l’art. 3 cpv. 2 LAsi. Lo stesso avrebbe infatti subìto negli anni varie molestie ed ingiustizie, che avrebbero reso la sua esistenza in

D-6512/2023 Pagina 5 Patria impossibile. Oltre a ciò, in sede di parere, egli ha menzionato, quale ulteriore motivo di asilo, una procedura penale pendente nei propri con- fronti. Inoltre, egli ha sostenuto che, qualora dovesse tornare nel proprio Paese d’origine, avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni fu- ture ai sensi dell’art. 3 LAsi poiché membro dell’etnia curda alevita.

E. 4.2.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di- sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo sta- tuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.2.1.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vit- tima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripe- tute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento og- gettivo raggiungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un es- sere umano nello Stato persecutore, tanto che l’unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

E. 4.2.1.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un

D-6512/2023 Pagina 6 timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esi- stere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo re- lativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere rico- nosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustifi- care una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale tempo- rale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di prote- zione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronun- cia della decisione, nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ra- gioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 4.2.2.1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere ve- rosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

D-6512/2023 Pagina 7

E. 4.2.2.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una per- sona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consape- volmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni ri- lasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la neces- saria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del ri- chiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è suffi- ciente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa al- cune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino pre- ponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferi- menti).

E. 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale, al pari della decisione avversata, ri- tiene che gli accadimenti subìti in passato in Turchia dall’insorgente, a suo dire in ragione della propria etnia, non raggiungono un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il rico- noscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Nello specifico, giova anzitutto rilevare che i quattro asseriti episodi esposti dall’interessato avvenuti tra il 2012 e il 2020 non sono rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudi- zio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi. In parti- colare, per quanto concerne l’evento del 2012, il fatto che la gendarmeria sarebbe volontariamente intervenuta in ritardo è una mera supposizione dell’insorgente. Ad ogni modo, tale evento ha implicato principalmente suo zio e non lo stesso ricorrente, mancando pertanto l’esistenza di una perse- cuzione mirata nei suoi confronti. In merito invece all’episodio del 2015, risulta che egli sarebbe stato immediatamente rilasciato dai militari senza subire ripercussioni alcune. Nel 2018, l’interessato sarebbe stato trattenuto in centrale per più ore del dovuto, ma sarebbe ad ogni modo stato rilasciato senza conseguenze. Allo stesso modo, nel 2020, le autorità lo avrebbero portato al posto di polizia e gli avrebbero chiesto di firmare un verbale men- zionante la sua aggressività verso gli agenti, tuttavia egli si sarebbe oppo- sto a tale sottoscrizione e sarebbe stato conseguentemente rilasciato. A

D-6512/2023 Pagina 8 seguito di tali accadimenti, l’insorgente sarebbe ancora vissuto in Patria per oltre due anni, senza avere qualsivoglia problema con le autorità turche o con persone terze. Occorre infatti precisare che tali avvenimenti non hanno impedito al ricorrente di condurre un’esistenza degna di un essere umano in Patria. Significativo in proposito che l’interessato abbia deciso di espatriare il 15 novembre 2022, dunque anni dopo la cessazione di tali episodi. Al riguardo va quindi parimente rilevata l’assenza del nesso diretto di causalità temporale tra essi e l’espatrio. Ne discende che tali motivi non risultano essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto attiene invece agli abusi sessuali subiti all’età di circa otto anni da parte di un vicino di casa, come rettamente indicato dallo stesso insor- gente in sede di ricorso, essi non risultano essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto non sussiste un nesso di causalità temporale tra essi e l’espatrio. Aggiungasi poi che l’argomento secondo cui tali accadi- menti abbiano causato all’interessato delle difficoltà di memoria e di pen- siero va anch’esso respinto, in quanto agli atti non risulta qualsivoglia mezzo probatorio atto a comprovare tali problematiche. A maggior ragione, se si considera il fatto che durante il verbale egli non ha menzionato pro- blemi di memoria o di pensiero, fornendo sempre una risposta alle do- mande dell’autorità inferiore. Se non avesse ricordato i dettagli di un evento, mal si comprende il motivo per il quale avrebbe dovuto dare una risposta precisa. Egli avrebbe potuto infatti semplicemente dire di non ri- cordare, rispettivamente di non ricordare con esattezza. Posto tutto quanto sopra, occorre infine precisare che, mancando dei mo- tivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una perse- cuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per l’insorgente un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall’ana- lizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l’elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all’art. 3 LAsi. Le censure relative ad un asserito timore fondato di subire delle persecuzioni future vanno pertanto respinte.

E. 4.3.2 Il ricorrente ha poi sostenuto, per la prima volta in sede di parere al progetto di decisione della SEM senza che vi fossero validi motivi, che esi- sterebbe un dossier aperto nei suoi confronti, ma che lo stesso sarebbe secretato, ragione per cui egli non riuscirebbe a vederne il contenuto sul suo profilo E-Devlet. Un conto E-Devlet non più accessibile sarebbe, a suo dire, un forte indizio di procedura penale in corso. Il Tribunale rileva

D-6512/2023 Pagina 9 anzitutto che, contrariamente a quanto indicato nell’atto ricorsuale, l’insor- gente non ha fatto pervenire alcun mezzo probatorio a sostegno della sua dichiarazione e che tale allegazione presenta vari indicatori d’inverosimi- glianza, non essendo infatti né concludente né plausibile. In particolare, in corso di audizione, l’interessato ha dichiarato di non aver intenzione di pre- sentare ulteriori mezzi di prova oltre a quelli già consegnati e, alle varie domande atte a chiarire i motivi della sua richiesta d’asilo, egli mai ha men- zionato l’esistenza di qualsivoglia procedura pendente nei suoi confronti, adducendo invece dei motivi d’espatrio che non si riferiscono in alcun modo alla sua situazione giudiziaria. A comprova dell’inverosimiglianza di tale al- legazione tardiva, occorre precisare che successivamente alla perquisi- zione del negozio famigliare avvenuta nel 2020, l’interessato ha affermato di non avere più avuto personalmente altri problemi con le autorità turche o con persone terze in Patria, espatriando ben due anni dopo tale accadi- mento. Posto tutto quanto sopra, risulta pertanto inverosimile che esista attualmente una procedura giudiziaria aperta nei confronti del ricorrente. Ne discende che l’esistenza di un dossier pendente e secretato nei con- fronti dell’insorgente al quale egli non avrebbe potuto accedere in tempo utile a causa di un blocco del suo conto E-Devlet non risulta essere una dichiarazione verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi.

E. 4.3.3 Da ultimo, si osserva che neppure i mezzi probatori presentati dell’in- sorgente sono atti a modificare le suddette considerazioni e conclusioni. In particolare, per quanto concerne le prove fornite in fase ricorsuale, la di- chiarazione del partito HDP ("Partito Democratico dei Popoli"; in turco: "Halklarin Demokratik Partisi"), secondo cui il ricorrente avrebbe fatto delle donazioni mensili al partito, non permette di provare le sue allegazioni di persecuzioni subìte in Patria prima dell’espatrio ed il suo timore di poterne subire in futuro, nel caso di un suo ritorno in Turchia. Del resto, viene ram- mentato che la sola appartenenza all’HDP – di cui comunque il ricorrente non è membro ufficiale – non è sufficiente per esporre i semplici membri del partito, molto numerosi, a dei rischi gravi, a meno che non si siano già fatti notare o siano già conosciuti dalla polizia per la loro attività militante (cfr. sentenze del TAF E-5916/2023 del 17 novembre 2023, E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 e rif. cit.). Ciò che non è il caso di specie. Concernente poi il rapporto dell’ospedale datato 27 luglio 2022, secondo cui l’interessato avrebbe subìto insulti e percosse da parte di un gruppo di islamisti radicali e dei gendarmi, sussiste anzitutto una mancanza di plau- sibilità dell’allegazione poiché tale importante accadimento è emerso uni- camente in fase ricorsuale. Significativo il fatto che il ricorrente ricordi vari eventi avvenuti negli anni, ma si sia dimenticato di menzionare l’episodio in questione in sede di audizione sui motivi d’asilo, a maggior ragione viste

D-6512/2023 Pagina 10 le varie sequele che avrebbe riportato elencate in suddetto rapporto. Par- rebbe pertanto che tali dichiarazioni siano state fornite in sede ricorsuale ai meri fini di causa. Ne discende che le allegazioni dell’interessato in me- rito a tale episodio risultano essere inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Ad ogni modo, giova parimenti rilevare che il documento non presenta delle caratteristiche formali che permettono di verificarne l’autenticità. Infine, il ricorrente ha addotto un’attestazione di un’associazione alevita che men- zionerebbe la sua partecipazione ai relativi eventi (cfr. atto TAF n. 5). Anche tale documento non risulta essere atto a comprovare le persecuzioni subite in Patria o il timore di subirne in futuro a causa della sua fede. Gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono infatti minac- ciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orienta- mento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023). In conclusione, tali mezzi di prova non sono atti da comprovare quanto riferito e a modificare le conclusioni sopraesposte a cui è giunto il Tribunale.

E. 4.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi subìti dal ricorrente non risultano, superare d’intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d’etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-6819/2019 dell’11 marzo 2020 con- sid. 6.3). Per quanto noto la minoranza curda subisca discriminazioni e altri abusi, tuttavia, in generale, tali problematiche non raggiungono – come neppure all’occorrenza anche in considerazione del suo credo alevita – l’in- tensità prevista all’art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). In queste circostanze, le discriminazioni ed i maltrattamenti subiti dal ricor- rente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insoppor- tabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso. Le allegazioni del ricorrente in merito alla procedura penale pendente nei suoi confronti non adempiono invece le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi. Ferme queste premesse, l’autorità resistente ha quindi, a giusto titolo, omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo al ricor- rente.

E. 5.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).

D-6512/2023 Pagina 11

E. 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa- mente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).

E. 5.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.

E. 6.1 Con l’impugnativa in esame, l’insorgente ha evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l’esecuzione dell’allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell’ammissione provvisoria. A suo dire infatti l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU in caso di rientro in Patria. Oltre a ciò, la situazione susseguente ai sismi renderebbe inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento.

E. 6.2 Ora, l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giu- sta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo stra- niero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’ese- cuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI).

D-6512/2023 Pagina 12

E. 6.3.1 Nello specifico, gli atti non contengono alcun indizio serio e convin- cente che renda verosimile l’esistenza di un probabile rischio che il ricor- rente possa subire, una volta rientrato in Patria, un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Po- sto tutto quanto sopra, ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 6.3.2 Va detto inoltre che in Turchia, nonostante il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio 2016, non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrl, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli apparte- nenti all’etnia curda (cfr. sentenze del TAF E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulte- riori rif. cit.). Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terre- moti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infra- strutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d’emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig). In seguito, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca. Posta l’attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allonta- namento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3). In tal senso, va tenuto adeguatamente conto della si- tuazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3). Ora, l’insorgente è nato nella provincia di Adiyaman e il suo ultimo domicilio era nella provincia di Malatya. Occorre quindi esaminare in modo indivi- duale se per l’interessato l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere ragionevolmente esigibile. Nello specifico, il ricorrente è giovane, celibe e in buona salute. Egli possiede inoltre un diploma di (…), ha frequentato la facoltà universitaria di (…) per due anni e vanta una considerevole

D-6512/2023 Pagina 13 esperienza professionale nell’ambito della (…) e del (…). Oltre a ciò, l’inte- ressato godeva di una buona situazione economica in Patria e ha vissuto negli anni in varie province turche, tra cui B._______, C._______, D._______ e E._______. In aggiunta, egli possiede in Turchia una solida rete famigliare, quali i suoi genitori e vari zii, i quali potranno sostenerlo in caso di necessità. In caso di ritorno in Turchia, il ricorrente potrà pertanto contare sulle sue capacità lavorative e sul sostegno della propria famiglia. Ciò posto, l’esecuzione dell’allontanamento è ritenuta ragionevolmente esi- gibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 6.3.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.4 Ferme queste premesse, l’esecuzione dell’allontanamento, essendo possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere confer- mata.

E. 7 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata della SEM, non es- sendo lesiva del diritto federale e avendo accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, va confermata e le censure solle- vate respinte (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che se- guono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga- mento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patrocinio.

D-6512/2023 Pagina 14

E. 10 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6512/2023 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6512/2023 Sentenza del 29 luglio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 26 ottobre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino turco di etnia curda e fede alevita nato il (...) con ultimo domicilio nella provincia di Malatya, è espatriato il 15 novembre 2022 e giunto in Svizzera il 23 gennaio 2023, depositando, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. (...)-3/2, 4/1 e 18/11). A.b Il 19 ottobre 2023, l'autorità inferiore ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 18/11). Questi ha in sostanza riferito che il proprio Paese d'origine sarebbe governato da gruppi religiosi che discriminerebbero i curdi aleviti, esponendo parimenti cinque episodi topici per la propria decisione d'espatrio.

- Il 28 luglio 2012, una ventina di persone si sarebbero radunate dinanzi all'abitazione famigliare insultandoli poiché aleviti e rompendo pure alcune finestre, per poi andarsene in concomitanza con l'arrivo della gendarmeria.

- Nel 2015, durante i propri studi universitari, dei militari avrebbero condotto l'interessato e dei suoi amici all'interno di un mezzo militare corazzato, alfine di chiedere loro se stessero partecipando alla guerriglia in atto in tale periodo e intimando loro di terminare la loro formazione ed andarsene.

- Nel 2018, in occasione del matrimonio del cugino del ricorrente, quest'ultimo e lo zio avrebbero avuto un'altercazione con uno sconosciuto, il quale avrebbe insultato l'interessato in ragione della propria fede alevita colpendolo al torace. A seguito dell'intervento della polizia, sarebbero stati tutti condotti alla centrale, dove l'insorgente sarebbe stato trattenuto diverse ore prima di essere rilasciato.

- Nel 2020 la polizia avrebbe effettuato una perquisizione senza mandato nel negozio della famiglia dell'interessato cercando di sequestrare loro il (...) in ragione dell'asserita illegalità dell'attività. Quando egli si sarebbe opposto, il comandante della gendarmeria gli avrebbe torto il braccio spintonandolo e portandolo al posto di polizia per la redazione del verbale che avrebbe menzionato il suo intervento verbale e fisico contro gli agenti.

- Infine, l'interessato ha dichiarato che all'età di circa 8 anni avrebbe subito delle violenze sessuali da parte di un vicino di casa e che, per tale motivo, non vorrebbe crescere dei figli in una simile realtà. B. Con decisione del 26 ottobre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 23/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 22/12). C. Con ricorso del 23 novembre 2023 (notificato il 27 novembre 2023, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente ed implicitamente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 13 dicembre 2023, l'autorità inferiore ha attribuito il richiedente l'asilo al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 29/2). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, come si dirà in appresso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostenuto che l'autorità avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l'asilo, in quanto le proprie allegazioni sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli ha affermato che le discriminazioni subite negli anni a seguito della propria etnia sarebbero costitutive di una pressione psichica insopportabile giusta l'art. 3 cpv. 2 LAsi. Lo stesso avrebbe infatti subìto negli anni varie molestie ed ingiustizie, che avrebbero reso la sua esistenza in Patria impossibile. Oltre a ciò, in sede di parere, egli ha menzionato, quale ulteriore motivo di asilo, una procedura penale pendente nei propri confronti. Inoltre, egli ha sostenuto che, qualora dovesse tornare nel proprio Paese d'origine, avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi poiché membro dell'etnia curda alevita. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.1.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.2.1.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 4.2.2 4.2.2.1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.2.2.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 4.3 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale, al pari della decisione avversata, ritiene che gli accadimenti subìti in passato in Turchia dall'insorgente, a suo dire in ragione della propria etnia, non raggiungono un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nello specifico, giova anzitutto rilevare che i quattro asseriti episodi esposti dall'interessato avvenuti tra il 2012 e il 2020 non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, per quanto concerne l'evento del 2012, il fatto che la gendarmeria sarebbe volontariamente intervenuta in ritardo è una mera supposizione dell'insorgente. Ad ogni modo, tale evento ha implicato principalmente suo zio e non lo stesso ricorrente, mancando pertanto l'esistenza di una persecuzione mirata nei suoi confronti. In merito invece all'episodio del 2015, risulta che egli sarebbe stato immediatamente rilasciato dai militari senza subire ripercussioni alcune. Nel 2018, l'interessato sarebbe stato trattenuto in centrale per più ore del dovuto, ma sarebbe ad ogni modo stato rilasciato senza conseguenze. Allo stesso modo, nel 2020, le autorità lo avrebbero portato al posto di polizia e gli avrebbero chiesto di firmare un verbale menzionante la sua aggressività verso gli agenti, tuttavia egli si sarebbe opposto a tale sottoscrizione e sarebbe stato conseguentemente rilasciato. A seguito di tali accadimenti, l'insorgente sarebbe ancora vissuto in Patria per oltre due anni, senza avere qualsivoglia problema con le autorità turche o con persone terze. Occorre infatti precisare che tali avvenimenti non hanno impedito al ricorrente di condurre un'esistenza degna di un essere umano in Patria. Significativo in proposito che l'interessato abbia deciso di espatriare il 15 novembre 2022, dunque anni dopo la cessazione di tali episodi. Al riguardo va quindi parimente rilevata l'assenza del nesso diretto di causalità temporale tra essi e l'espatrio. Ne discende che tali motivi non risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto attiene invece agli abusi sessuali subiti all'età di circa otto anni da parte di un vicino di casa, come rettamente indicato dallo stesso insorgente in sede di ricorso, essi non risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non sussiste un nesso di causalità temporale tra essi e l'espatrio. Aggiungasi poi che l'argomento secondo cui tali accadimenti abbiano causato all'interessato delle difficoltà di memoria e di pensiero va anch'esso respinto, in quanto agli atti non risulta qualsivoglia mezzo probatorio atto a comprovare tali problematiche. A maggior ragione, se si considera il fatto che durante il verbale egli non ha menzionato problemi di memoria o di pensiero, fornendo sempre una risposta alle domande dell'autorità inferiore. Se non avesse ricordato i dettagli di un evento, mal si comprende il motivo per il quale avrebbe dovuto dare una risposta precisa. Egli avrebbe potuto infatti semplicemente dire di non ricordare, rispettivamente di non ricordare con esattezza. Posto tutto quanto sopra, occorre infine precisare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per l'insorgente un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure relative ad un asserito timore fondato di subire delle persecuzioni future vanno pertanto respinte. 4.3.2 Il ricorrente ha poi sostenuto, per la prima volta in sede di parere al progetto di decisione della SEM senza che vi fossero validi motivi, che esisterebbe un dossier aperto nei suoi confronti, ma che lo stesso sarebbe secretato, ragione per cui egli non riuscirebbe a vederne il contenuto sul suo profilo E-Devlet. Un conto E-Devlet non più accessibile sarebbe, a suo dire, un forte indizio di procedura penale in corso. Il Tribunale rileva anzitutto che, contrariamente a quanto indicato nell'atto ricorsuale, l'insorgente non ha fatto pervenire alcun mezzo probatorio a sostegno della sua dichiarazione e che tale allegazione presenta vari indicatori d'inverosimiglianza, non essendo infatti né concludente né plausibile. In particolare, in corso di audizione, l'interessato ha dichiarato di non aver intenzione di presentare ulteriori mezzi di prova oltre a quelli già consegnati e, alle varie domande atte a chiarire i motivi della sua richiesta d'asilo, egli mai ha menzionato l'esistenza di qualsivoglia procedura pendente nei suoi confronti, adducendo invece dei motivi d'espatrio che non si riferiscono in alcun modo alla sua situazione giudiziaria. A comprova dell'inverosimiglianza di tale allegazione tardiva, occorre precisare che successivamente alla perquisizione del negozio famigliare avvenuta nel 2020, l'interessato ha affermato di non avere più avuto personalmente altri problemi con le autorità turche o con persone terze in Patria, espatriando ben due anni dopo tale accadimento. Posto tutto quanto sopra, risulta pertanto inverosimile che esista attualmente una procedura giudiziaria aperta nei confronti del ricorrente. Ne discende che l'esistenza di un dossier pendente e secretato nei confronti dell'insorgente al quale egli non avrebbe potuto accedere in tempo utile a causa di un blocco del suo conto E-Devlet non risulta essere una dichiarazione verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 4.3.3 Da ultimo, si osserva che neppure i mezzi probatori presentati dell'insorgente sono atti a modificare le suddette considerazioni e conclusioni. In particolare, per quanto concerne le prove fornite in fase ricorsuale, la dichiarazione del partito HDP ("Partito Democratico dei Popoli"; in turco: "Halklarin Demokratik Partisi"), secondo cui il ricorrente avrebbe fatto delle donazioni mensili al partito, non permette di provare le sue allegazioni di persecuzioni subìte in Patria prima dell'espatrio ed il suo timore di poterne subire in futuro, nel caso di un suo ritorno in Turchia. Del resto, viene rammentato che la sola appartenenza all'HDP - di cui comunque il ricorrente non è membro ufficiale - non è sufficiente per esporre i semplici membri del partito, molto numerosi, a dei rischi gravi, a meno che non si siano già fatti notare o siano già conosciuti dalla polizia per la loro attività militante (cfr. sentenze del TAF E-5916/2023 del 17 novembre 2023, E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 e rif. cit.). Ciò che non è il caso di specie. Concernente poi il rapporto dell'ospedale datato 27 luglio 2022, secondo cui l'interessato avrebbe subìto insulti e percosse da parte di un gruppo di islamisti radicali e dei gendarmi, sussiste anzitutto una mancanza di plausibilità dell'allegazione poiché tale importante accadimento è emerso unicamente in fase ricorsuale. Significativo il fatto che il ricorrente ricordi vari eventi avvenuti negli anni, ma si sia dimenticato di menzionare l'episodio in questione in sede di audizione sui motivi d'asilo, a maggior ragione viste le varie sequele che avrebbe riportato elencate in suddetto rapporto. Parrebbe pertanto che tali dichiarazioni siano state fornite in sede ricorsuale ai meri fini di causa. Ne discende che le allegazioni dell'interessato in merito a tale episodio risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ad ogni modo, giova parimenti rilevare che il documento non presenta delle caratteristiche formali che permettono di verificarne l'autenticità. Infine, il ricorrente ha addotto un'attestazione di un'associazione alevita che menzionerebbe la sua partecipazione ai relativi eventi (cfr. atto TAF n. 5). Anche tale documento non risulta essere atto a comprovare le persecuzioni subite in Patria o il timore di subirne in futuro a causa della sua fede. Gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono infatti minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023). In conclusione, tali mezzi di prova non sono atti da comprovare quanto riferito e a modificare le conclusioni sopraesposte a cui è giunto il Tribunale. 4.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi subìti dal ricorrente non risultano, superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3). Per quanto noto la minoranza curda subisca discriminazioni e altri abusi, tuttavia, in generale, tali problematiche non raggiungono - come neppure all'occorrenza anche in considerazione del suo credo alevita - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). In queste circostanze, le discriminazioni ed i maltrattamenti subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso. Le allegazioni del ricorrente in merito alla procedura penale pendente nei suoi confronti non adempiono invece le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ferme queste premesse, l'autorità resistente ha quindi, a giusto titolo, omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo al ricorrente. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 5.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 6. 6.1 Con l'impugnativa in esame, l'insorgente ha evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A suo dire infatti l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rientro in Patria. Oltre a ciò, la situazione susseguente ai sismi renderebbe inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 6.2 Ora, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.3 6.3.1 Nello specifico, gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire, una volta rientrato in Patria, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 6.3.2 Va detto inoltre che in Turchia, nonostante il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio 2016, non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del TAF E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori rif. cit.). Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig). In seguito, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca. Posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3). In tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3). Ora, l'insorgente è nato nella provincia di Adiyaman e il suo ultimo domicilio era nella provincia di Malatya. Occorre quindi esaminare in modo individuale se per l'interessato l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere ragionevolmente esigibile. Nello specifico, il ricorrente è giovane, celibe e in buona salute. Egli possiede inoltre un diploma di (...), ha frequentato la facoltà universitaria di (...) per due anni e vanta una considerevole esperienza professionale nell'ambito della (...) e del (...). Oltre a ciò, l'interessato godeva di una buona situazione economica in Patria e ha vissuto negli anni in varie province turche, tra cui B._______, C._______, D._______ e E._______. In aggiunta, egli possiede in Turchia una solida rete famigliare, quali i suoi genitori e vari zii, i quali potranno sostenerlo in caso di necessità. In caso di ritorno in Turchia, il ricorrente potrà pertanto contare sulle sue capacità lavorative e sul sostegno della propria famiglia. Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento è ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.3.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.4 Ferme queste premesse, l'esecuzione dell'allontanamento, essendo possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere confermata.

7. Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata della SEM, non essendo lesiva del diritto federale e avendo accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, va confermata e le censure sollevate respinte (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patrocinio.

10. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: