Asilo e allontanamento (procedura celere)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2749/2024 Sentenza del 16 aprile 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), Turchia, tutte patrocinate da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 23 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che le interessate, madre e figli di cittadinanza turca ed etnia curda espatriati il (...), hanno presentato in Svizzera il 21 novembre 2023, la domanda d'asilo altresì depositata in Svizzera il 24 marzo 2022 dal padre, espatriato in data (...), respinta dalla SEM con decisione del 7 giugno 2023 e confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale o TAF) con decisione odierna D-3779/2023, il verbale dell'audizione del 10 aprile 2024, il parere del 22 aprile 2024 sulla bozza della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) trasmessa alla madre il 19 aprile 2024, la decisione del 23 aprile 2024, notificata lo stesso giorno, con cui la SEM ha negato la qualità di rifugiati ai richiedenti, ha respinto le loro domande d'asilo e pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso, sospendendolo tuttavia fino, al più tardi, alla crescita in giudicato della decisione negativa inerente al marito, il ricorso inoltrato il 2 maggio 2024 al Tribunale (data d'entrata: 3 maggio 2024), con cui i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine, al rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio nell'ambito della procedura ampliata e alla luce dell'esito della procedura ricorsuale del padre; essi hanno presentato altresì domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo / parziale; protestate tasse e spese, gli ulteriori fatti e atti di causa che, se necessari, verranno ripresi nel prosieguo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); il Tribunale non è vincolato dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2), che sotto il profilo formale, gli insorgenti fanno anzitutto valere un vizio di motivazione nella decisione impugnata, siccome l'autorità inferiore avrebbe formato il proprio convincimento dell'inverosimiglianza delle allegazioni secondo la "psicologia della testimonianza", valida in ambito penale ma non in materia d'asilo, che a prescindere dai riferimenti alla succitata teoria (cfr. pag. 4 decisione impugnata), la valutazione della SEM si è basata sull'art. 7 LAsi e i criteri applicabili in materia, per cui questa censura si rivela infondata, che inoltre, la decisione della SEM - eccepita con il ricorso - di non smistare la pratica degli insorgenti alla procedura ampliata appare condivisibile, vista la semplicità del caso, le conclusioni d'inverosimiglianza delle allegazioni degli insorgenti e la rinuncia - approvabile per i motivi di cui sotto - a effettuare ulteriori chiarimenti della fattispecie, che l'assegnazione alla procedura ampliata non era nemmeno giustificata dalla procedura d'asilo del marito, avendo la SEM infatti sospeso l'allontanamento degli interessati fino alla crescita in giudicato della decisione negativa inerente al marito, che frattanto i ricorrenti hanno inoltre potuto alloggiare presso il marito rispettivamente padre, in rispetto al principio dell'unità della famiglia e degli interessi dei fanciulli, inizialmente in virtù dell'autorizzazione temporanea giusta la decisione del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-24/2) - autorizzazione peraltro in seguito rifiutata dalla madre, che già il (...) era ritornata al Centro federale d'asilo (CFA) di E._______ (cfr. atto SEM n. 25/1) - e successivamente, una volta trascorso il tempo massimo di soggiorno al CFA, in base alla decisione di ripartizione al Cantone del (...) (cfr. atto SEM n. 37/2), che, posto quanto sopra e contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti, dal trattamento della loro pratica in procedura celere non è riscontrabile un accertamento inesatto o incompleto dei fatti e non s'impone dunque un rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo esame e complemento istruttorio nell'ambito della procedura ampliata e alla luce dell'esito della procedura ricorsuale del marito, come da loro richiesto in via subordinata, che, per quanto concerne il merito del ricorso, va anzitutto delimitato l'oggetto del litigio, che, secondo giurisprudenza e dottrina, l'oggetto del litigio nei procedimenti ricorsuali è determinato esclusivamente dalle parti in ragione del principio dispositivo (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 1620; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ed. 2009, § 30 n. 19; sentenza del TAF E-3996/2024 del 29 agosto 2024 consid. 3); che tale principio prevede che le autorità di giustizia amministrativa non possano aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte (cfr. sentenza del Tribunale federale [TF] 2C_124/2013 del 25 novembre 2013 consid. 2.2.4); che l'oggetto del litigio è determinato dalle domande di giudizio e dai motivi di ricorso (cfr. ATF 136 V 268 consid. 4.5); che, qualora la formulazione delle domande di giudizio non fornisca una certezza conclusiva sull'entità dei punti controversi, la presunta intenzione del ricorrente va dedotta dai motivi di ricorso (cfr. ATF 137 II 313 consid. 1.3); che, al fine di determinare l'oggetto del litigio, le rilevanti richieste di giudizio non devono essere interpretate secondo la loro formulazione eventualmente imprecisa o non tecnica, ma secondo il loro significato effettivo riconoscibile (cfr. Thomas Flückiger in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG] Waldmann/Krauskopf [ed.], 3a ed., 2023, ad art. 7, n. 19), che il ricorso, inoltrato dal rappresentante legale, non contiene un'esplicita domanda di giudizio volta alla concessione dell'asilo e al riconoscimento della qualità di rifugiato, come neppure alcuna motivazione in tal senso (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-6380/2023 del 21 marzo 2024 consid. 6); che il Tribunale si esime pertanto dall'analizzare tali elementi e si limita unicamente a determinarsi in merito alla conclusione ricorsuale volta alla concessione dell'ammissione provvisoria, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che secondo gli insorgenti, visto il loro particolare profilo di rischio, al pari del marito e padre, come pure dell'attuale situazione nel loro Paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi); che il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato; che il Tribunale deve pertanto esaminare se i ricorrenti possiedono la qualità di rifugiati, che la ricorrente principale ha dichiarato di essere espatriata a causa di motivi politici inerenti suo marito; infatti, dopo l'espatrio di quest'ultimo avrebbe subìto anch'ella minacce, violenza psicologica e pressioni da parte dello Stato turco, e, come già avvenuto in precedenza, avrebbe subìto delle incursioni al proprio domicilio da parte delle autorità di polizia che cercavano il marito; ciò detto, in caso di rinvio, teme per la propria salute psichica e quella dei figli (cfr. atto SEM n. 28/17, D83 seg., D88 segg., D134 seg.), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato, la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nel caso connesso D-3779/2023 inerente al marito rispettivamente padre dei ricorrenti, il Tribunale ha concluso all'inverosimiglianza e all'irrilevanza delle sue allegazioni in termini d'asilo, che riguardo alle dichiarazioni della ricorrente afferenti alle asserite incursioni e alle presunte pressioni psicologiche, rinviando alle considerazioni nella decisione impugnata (cfr. pag. 4-6 della stessa) va ritenuto che queste difettano parimenti di una sufficiente motivazione e non possono dunque essere ritenute verosimili, che le argomentazioni nel ricorso a dimostrazione che l'insorgente avrebbe dettagliatamente descritto gli eventi vissuti (cfr. pag. 4 seg. dello stesso), non sono in grado di mettere in discussione la conclusione d'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, che inoltre, nella sentenza odierna D-3779/2023 concernente il marito rispettivamente padre sono state evidenziate delle contraddizioni tra il racconto di quest'ultimo e quello della qui moglie ricorrente (cfr. anche pag. 5 della decisione impugnata), che l'agire della ricorrente risulta oltretutto incompatibile con l'esperienza generale della vita e della logica, essendo ella espatriata per i motivi politici del marito senza tuttavia sapere nulla circa le presunte procedure penali in corso nei confronti dello stesso, pur considerato che sia asseritamente l'avvocato di quest'ultimo a occuparsi di esse (cfr. atto SEM n. 28/17, D109 segg.), che nemmeno il fatto di essere immigrata illegalmente in Svizzera con le sue due bambine (cfr. atto SEM n. 28/17, D70 segg.) è atto a dimostrare un pericolo incombente in patria, che pertanto, non vi sono elementi a corroborazione del timore di una persecuzione originaria o riflessa nei confronti della ricorrente, che ferme queste premesse, ai ricorrenti non può essere riconosciuta la qualità di rifugiati; che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere conforme all'art. 5 LAsi, che non vi sono inoltre motivi per ritenere che il rinvio degli insorgenti vìoli l'invocato art. 3 CEDU, che inoltre, vista l'inverosimiglianza delle allegazioni, contrariamente alle argomentazioni nel ricorso, la sola appartenenza al Partito Democratico dei Popoli (HDP) del marito rispettivamente padre degli insorgenti non giustifica l'esame di un'alternativa di protezione interna (cfr. ricorso, pag. 9), che riguardo all'esigibilità del rinvio, va notato che in Turchia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenza del TAF D-6512/2023 del 29 luglio 2024 consid. 6.3.2 con riferimenti), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate - tra cui quella da cui provengono i ricorrenti (F._______) -, poi revocato il 9 maggio 2023; che, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]), che i ricorrenti sono in buona salute (cfr. atto SEM n. 28/17, D7; rapporti medici F2 del 19 dicembre 2023, 8 e 15 gennaio 2024, 25 marzo 2024, 16, 22 e 23 aprile 2024 [atti SEM n. 20/2; 21/2; 22/2 risp. 23/2; 26/2, 29/2, 35/2 e 36/2]) e possono contare sul loro marito rispettivamente padre (anch'egli soggetto a rinvio in Turchia), che prima del suo espatrio aveva già provveduto al loro sostentamento, nonché su una vasta rete familiare con cui hanno buoni contatti (cfr. atto SEM n. 28/17, D42, D47, D50, D62 segg.); che un rinvio appare pertanto ragionevolmente esigibile, che contrariamente all'argomentazione ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 9) e come rettamente constatato anche dalla SEM, alla luce della libertà di domicilio presente in Turchia, sussiste inoltre la possibilità di un'alternativa interna di domicilio di loro scelta, che nello specifico, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che non risultano dunque impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, che alla luce di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che visto che le richieste di giudizio risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, non v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, che questa decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: