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D-2206/2025

D-2206/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 1.4 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, gli insorgenti contestano unicamente l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante postulino l'annullamento integrale della decisione avversata (cfr. ricorso, pag. 5). L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Nella decisione impugnata - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio - la SEM afferma sostanzialmente che, considerate le dichiarazioni concernenti i loro stati di salute e le vicende occorse durante il loro precedente soggiorno in Grecia, i richiedenti potrebbero farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e gli interessati non apparterrebbero alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, posto che le loro affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, essi potrebbero rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal loro statuto di rifugiati al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 3.2 I ricorrenti - patrocinati dalla loro rappresentanza legale - censurano la violazione del diritto federale, sostenendo che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in considerazione di un insieme di fattori che li renderebbero particolarmente vulnerabili, quali l'età avanzata, le fragili condizioni di salute, nonché l'analfabetismo della ricorrente 2. In un contesto caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione, in Grecia si troverebbero nell'impossibilità di integrarsi professionalmente. Inoltre, essi denunciano le gravi carenze del sistema di accoglienza greco, il quale non garantirebbe un accesso effettivo alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari della protezione internazionale.

E. 4.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 4.2.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 4.2.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).

E. 4.2.3 Nello specifico, gli insorgenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto, tanto più che non si sono mai rivolti alle autorità locali per richiederle (cfr. atti SEM n. [...]-24/5 D9-15; n. 25/5 D8-9 e D14). Inoltre, con riferimento ai loro problemi di salute (per il ricorrente 1: sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva; per la ricorrente 2: lieve cardiopatia ipertensiva, insufficienza tricuspidale di gravo lieve, extrasistolia sopraventricolare, ipertensione arteriosa con normale funzione ventricolare sinistra, diabete di tipo 2 e sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire eventuali trattamenti necessari al loro stato valetudinario. Infatti, gli interessati hanno accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Le affezioni succitate non sono inoltre suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia. Del resto, gli ultimi referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio e neppure la stretta necessità di svolgere dei trattamenti medici in Svizzera poiché sarebbero impraticabili sul territorio greco (cfr. atti SEM n. 21/2, 30/1, 32/2, 37/2, 38/1, 48/4 e 49/4; atti TAF n. 5-6). Infatti, i medici hanno consigliato alla ricorrente 2 soltanto un monitoraggio della pressione arteriosa e impostato una terapia farmacologica con (...) (cfr. atto SEM n. 37/2). Tali cure, così come i controlli legati al diabete, risultano accessibili anche in Grecia. Per quanto riguarda il ricorrente 1 è stato invece consigliato - analogamente a quanto prescritto per la moglie - di effettuare una visita psichiatrica nel Cantone di attribuzione per valutare l'introduzione di una farmacoterapia a sostegno della sintomatologia ansioso-depressiva (cfr. atti TAF n. 5-6). Non sussistono quindi elementi sufficienti per considerare gli insorgenti come persone estremamente vulnerabili e incapaci d'integrarsi nel sistema sociale ed economico greco (cfr. consid. 4.2.2 supra). Il Tribunale non trascura le difficoltà che il loro reinserimento nelle strutture greche potrebbe comportare. Tuttavia, anche tenuto conto dello stato di analfabetismo della ricorrente 2, tali ostacoli non risultano insormontabili. È infatti ragionevole attendersi ch'essi si rivolgano autonomamente alle autorità greche per ottenere le prestazioni che spettano loro - tra cui il rilascio del numero AMKA necessario per l'accesso alle cure - e, se del caso, per far valere i propri diritti attraverso le vie legali (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-7313/2024 del 29 novembre 2024 consid. 8.2.2). Infine, l'età dei ricorrenti, anche se considerata congiuntamente agli altri fattori personali, non può giustificare uno stato di particolare vulnerabilità, tanto più che nessuno dei due ha superato i 62 anni.

E. 4.2.4 Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 4.3 Per il resto, in particolare per l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, conviene rinviare ai corretti accertamenti nonché alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).

E. 5 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.

E. 6.1 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 6.2 La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo.

E. 6.3 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2206/2025 Sentenza del 23 maggio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lukas Müller; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), ricorrente 1, B._______, nata il (...), ricorrente 2, Afghanistan, entrambi patrocinati da Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 24 marzo 2025. Fatti: A. Il 26 novembre 2024, gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera insieme alle loro due figlie maggiorenni - quest'ultime oggetto di procedure d'asilo e ricorsuali analoghe, ma distinte (cfr. incarti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] N [...] e N [...]). Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, in data 8 agosto 2024, i richiedenti avevano depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo la protezione internazionale quali rifugiati. Agli atti sono stati depositati i loro titoli di viaggio greci validi fino al 5 novembre 2029, nonché i permessi di soggiorno per rifugiati validi dal 25 settembre 2024 al 24 settembre 2027. Il 9 dicembre 2024, la SEM ha quindi effettuato con gli interessati due colloqui separati in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto dei quali è stato concesso il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Il giorno successivo, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 18 gennaio 2025, la Grecia ha accettato la riammissione degli interessati, confermando che quest'ultimi hanno ottenuto lo statuto di rifugiati con due permessi di soggiorno validi fino al 24 settembre 2027. Con scritto del 21 marzo 2025, la rappresentanza legale si è infine pronunciata sul progetto di decisione della SEM. B. Con decisione del 24 marzo 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, incaricando il Canton C._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. C.a Con ricorso del 31 marzo 2025, gli insorgenti avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa, all'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, essi postulano inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con scritto del 10 aprile 2025, i ricorrenti hanno versato agli atti due nuovi referti medici (cfr. atto TAF n. 5) e, il 19 aprile successivo, ulteriori mezzi di prova, tra cui l'originale della lettera redatta dal figlio maggiorenne dei ricorrenti (riconosciuto come rifugiato in Svizzera), delle fotografie che ritraggono la famiglia nonché la copia delle schede di uscita Medic-Help del 15 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 6). C.c Con decisione del 15 aprile 2025, la SEM ha poi attribuito i ricorrenti al Canton Ticino. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, gli insorgenti contestano unicamente l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante postulino l'annullamento integrale della decisione avversata (cfr. ricorso, pag. 5). L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio - la SEM afferma sostanzialmente che, considerate le dichiarazioni concernenti i loro stati di salute e le vicende occorse durante il loro precedente soggiorno in Grecia, i richiedenti potrebbero farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e gli interessati non apparterrebbero alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, posto che le loro affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, essi potrebbero rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal loro statuto di rifugiati al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 I ricorrenti - patrocinati dalla loro rappresentanza legale - censurano la violazione del diritto federale, sostenendo che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in considerazione di un insieme di fattori che li renderebbero particolarmente vulnerabili, quali l'età avanzata, le fragili condizioni di salute, nonché l'analfabetismo della ricorrente 2. In un contesto caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione, in Grecia si troverebbero nell'impossibilità di integrarsi professionalmente. Inoltre, essi denunciano le gravi carenze del sistema di accoglienza greco, il quale non garantirebbe un accesso effettivo alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari della protezione internazionale. 4. 4.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 4.2 4.2.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 4.2.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). 4.2.3 Nello specifico, gli insorgenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto, tanto più che non si sono mai rivolti alle autorità locali per richiederle (cfr. atti SEM n. [...]-24/5 D9-15; n. 25/5 D8-9 e D14). Inoltre, con riferimento ai loro problemi di salute (per il ricorrente 1: sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva; per la ricorrente 2: lieve cardiopatia ipertensiva, insufficienza tricuspidale di gravo lieve, extrasistolia sopraventricolare, ipertensione arteriosa con normale funzione ventricolare sinistra, diabete di tipo 2 e sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire eventuali trattamenti necessari al loro stato valetudinario. Infatti, gli interessati hanno accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Le affezioni succitate non sono inoltre suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia. Del resto, gli ultimi referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio e neppure la stretta necessità di svolgere dei trattamenti medici in Svizzera poiché sarebbero impraticabili sul territorio greco (cfr. atti SEM n. 21/2, 30/1, 32/2, 37/2, 38/1, 48/4 e 49/4; atti TAF n. 5-6). Infatti, i medici hanno consigliato alla ricorrente 2 soltanto un monitoraggio della pressione arteriosa e impostato una terapia farmacologica con (...) (cfr. atto SEM n. 37/2). Tali cure, così come i controlli legati al diabete, risultano accessibili anche in Grecia. Per quanto riguarda il ricorrente 1 è stato invece consigliato - analogamente a quanto prescritto per la moglie - di effettuare una visita psichiatrica nel Cantone di attribuzione per valutare l'introduzione di una farmacoterapia a sostegno della sintomatologia ansioso-depressiva (cfr. atti TAF n. 5-6). Non sussistono quindi elementi sufficienti per considerare gli insorgenti come persone estremamente vulnerabili e incapaci d'integrarsi nel sistema sociale ed economico greco (cfr. consid. 4.2.2 supra). Il Tribunale non trascura le difficoltà che il loro reinserimento nelle strutture greche potrebbe comportare. Tuttavia, anche tenuto conto dello stato di analfabetismo della ricorrente 2, tali ostacoli non risultano insormontabili. È infatti ragionevole attendersi ch'essi si rivolgano autonomamente alle autorità greche per ottenere le prestazioni che spettano loro - tra cui il rilascio del numero AMKA necessario per l'accesso alle cure - e, se del caso, per far valere i propri diritti attraverso le vie legali (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-7313/2024 del 29 novembre 2024 consid. 8.2.2). Infine, l'età dei ricorrenti, anche se considerata congiuntamente agli altri fattori personali, non può giustificare uno stato di particolare vulnerabilità, tanto più che nessuno dei due ha superato i 62 anni. 4.2.4 Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 4.3 Per il resto, in particolare per l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, conviene rinviare ai corretti accertamenti nonché alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 5. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 6. 6.1 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 6.2 La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo. 6.3 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: