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D-2182/2025

D-2182/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 1.4 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata (cfr. ricorso, pag. 5). L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Nella decisione impugnata - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio - la SEM afferma sostanzialmente che, considerate le dichiarazioni concernenti il suo stato di salute e le vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, l'insorgente potrebbe farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, oppure un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e l'interessata non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, posto che le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, potrebbe rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 3.2 La ricorrente - patrocinata dalla sua rappresentanza legale - censura la violazione del diritto federale, sostenendo che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in considerazione di un insieme di fattori che la renderebbero particolarmente vulnerabile, quali la sua giovane età, la "marcata vulnerabilità psicologica", nonché "una salute mentale estremamente fragile" (cfr. ricorso, pag. 5). La sua fragilità psichica risulterebbe confermata dall'episodio verificatosi in occasione della comunicazione del progetto di decisione della SEM che l'avrebbe indotta, pur essendo astemia, ad abusare di alcol fino a perdere conoscenza ed essere visitata al pronto soccorso (idem pag. 6). Infine, l'insorgente denuncia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco, il quale non garantirebbe un accesso effettivo alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari della protezione internazionale.

E. 4.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 4.2.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 4.2.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).

E. 4.2.3 Nello specifico, l'insorgente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto, tanto più che non si è mai rivolta alle autorità locali per richiederle (cfr. atti SEM n. [...]-15/5 D10-15). Inoltre, con riferimento ai suoi problemi di salute (sindrome post-traumatica da stress in trattamento farmacologico, cefalea, mialgia e disturbo dell'ansia), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrirle eventuali trattamenti necessari al suo stato fisico e psicologico. L'interessata ha infatti accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato, benché fragile, non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, gli ultimi referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio, tale da porre l'interessata in una situazione d'emergenza esistenziale. Inoltre, essi non attestano la stretta necessità di svolgere i trattamenti psichiatrici in Svizzera poiché sarebbero impraticabili sul territorio greco (cfr. atti SEM n. 19/2, 22/2, 23/4, 24/4, 25/4, 26/4, 33/4, 35/2, 37/4, 38/4 e 39/4; atti TAF n. 3 e 5). Il fatto che la ricorrente sia recentemente incorsa in un abuso etilico (cfr. allegato n. 3 al ricorso) e che la psichiatra curante abbia attestato "un peggioramento del quadro clinico generale a seguito della decisione negativa a riguardo della propria domanda d'asilo" (cfr. atto TAF n. 3; atto SEM n. 37/4), non è sufficiente per ammettere un profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.2.2 supra). Invero, i colloqui psichiatrici e il trattamento farmaceutico avviati in Svizzera risultano accessibili anche in Grecia (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-4776/2024 del 28 agosto 2024 consid. 8.2.2). Il Tribunale non trascura le difficoltà che l'inserimento dell'interessata nelle strutture sociali greche potrebbe comportare. Nel caso concreto, tali ostacoli non risultano tuttavia insormontabili. È infatti ragionevole attendersi che, nonostante la presenza di una sindrome post-traumatica da stress, l'insorgente possa rivolgersi autonomamente alle autorità greche per ottenere i diritti che le spettano e, se del caso, per far valere i propri diritti attraverso le vie legali (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-7326/2024 del 12 febbraio 2025 pag. 7; D-4537/2024 del 27 settembre 2024 consid. 5.2 e 7.3). Ella può infine contare sul supporto dei suoi genitori, anch'essi allontanati verso la Grecia mediante sentenza del Tribunale D-2206/2025 del 23 maggio 2025.

E. 4.2.4 Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 4.3 Per il resto, segnatamente in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, si rinvia ai corretti accertamenti nonché alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).

E. 5 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.

E. 6.1 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 6.2 La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo.

E. 6.3 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2182/2025 Sentenza del 23 maggio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lukas Müller; cancelliere Matteo Piatti. Parti A.________, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 24 marzo 2025. Fatti: A. Il 26 novembre 2024, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera insieme alla sorella maggiorenne e ai suoi genitori - anch'essi oggetto di procedure d'asilo e ricorsuali analoghe, ma distinte (cfr. incarti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] N [...] e N [...]). Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, il 9 agosto 2024, la richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiata. Agli atti sono stati depositati il suo titolo di viaggio greco valido fino al 5 novembre 2029, nonché il permesso di soggiorno per rifugiata valido dal 27 settembre 2024 al 26 settembre 2027. Il 10 dicembre 2024, la SEM ha quindi effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Lo stesso giorno, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 16 dicembre 2024, la Grecia ha accettato la riammissione della richiedente, confermando che quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiata con un permesso di soggiorno valido fino al 26 settembre 2027. Con scritto del 21 marzo 2025, la rappresentanza legale si è infine pronunciata sul progetto di decisione della SEM. B. Con decisione del 24 marzo 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, incaricando il Canton B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. C.a Con ricorso del 31 marzo 2025, l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa, all'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame è stato accluso un referto medico del (...) 2025, attestante la visita presso il pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di C._______ avvenuto il giorno precedente a causa di un abuso alcolico. C.b Con scritti del 3 e 17 aprile 2025, la ricorrente ha versato agli atti due nuovi referti medici (cfr. atti TAF n. 3 e 5). C.c Con decisione del 15 aprile 2025, la SEM ha infine attribuito l'insorgente al Canton Ticino. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata (cfr. ricorso, pag. 5). L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio - la SEM afferma sostanzialmente che, considerate le dichiarazioni concernenti il suo stato di salute e le vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, l'insorgente potrebbe farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, oppure un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e l'interessata non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, posto che le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, potrebbe rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 La ricorrente - patrocinata dalla sua rappresentanza legale - censura la violazione del diritto federale, sostenendo che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in considerazione di un insieme di fattori che la renderebbero particolarmente vulnerabile, quali la sua giovane età, la "marcata vulnerabilità psicologica", nonché "una salute mentale estremamente fragile" (cfr. ricorso, pag. 5). La sua fragilità psichica risulterebbe confermata dall'episodio verificatosi in occasione della comunicazione del progetto di decisione della SEM che l'avrebbe indotta, pur essendo astemia, ad abusare di alcol fino a perdere conoscenza ed essere visitata al pronto soccorso (idem pag. 6). Infine, l'insorgente denuncia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco, il quale non garantirebbe un accesso effettivo alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari della protezione internazionale. 4. 4.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 4.2 4.2.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 4.2.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). 4.2.3 Nello specifico, l'insorgente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto, tanto più che non si è mai rivolta alle autorità locali per richiederle (cfr. atti SEM n. [...]-15/5 D10-15). Inoltre, con riferimento ai suoi problemi di salute (sindrome post-traumatica da stress in trattamento farmacologico, cefalea, mialgia e disturbo dell'ansia), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrirle eventuali trattamenti necessari al suo stato fisico e psicologico. L'interessata ha infatti accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato, benché fragile, non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, gli ultimi referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio, tale da porre l'interessata in una situazione d'emergenza esistenziale. Inoltre, essi non attestano la stretta necessità di svolgere i trattamenti psichiatrici in Svizzera poiché sarebbero impraticabili sul territorio greco (cfr. atti SEM n. 19/2, 22/2, 23/4, 24/4, 25/4, 26/4, 33/4, 35/2, 37/4, 38/4 e 39/4; atti TAF n. 3 e 5). Il fatto che la ricorrente sia recentemente incorsa in un abuso etilico (cfr. allegato n. 3 al ricorso) e che la psichiatra curante abbia attestato "un peggioramento del quadro clinico generale a seguito della decisione negativa a riguardo della propria domanda d'asilo" (cfr. atto TAF n. 3; atto SEM n. 37/4), non è sufficiente per ammettere un profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.2.2 supra). Invero, i colloqui psichiatrici e il trattamento farmaceutico avviati in Svizzera risultano accessibili anche in Grecia (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-4776/2024 del 28 agosto 2024 consid. 8.2.2). Il Tribunale non trascura le difficoltà che l'inserimento dell'interessata nelle strutture sociali greche potrebbe comportare. Nel caso concreto, tali ostacoli non risultano tuttavia insormontabili. È infatti ragionevole attendersi che, nonostante la presenza di una sindrome post-traumatica da stress, l'insorgente possa rivolgersi autonomamente alle autorità greche per ottenere i diritti che le spettano e, se del caso, per far valere i propri diritti attraverso le vie legali (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-7326/2024 del 12 febbraio 2025 pag. 7; D-4537/2024 del 27 settembre 2024 consid. 5.2 e 7.3). Ella può infine contare sul supporto dei suoi genitori, anch'essi allontanati verso la Grecia mediante sentenza del Tribunale D-2206/2025 del 23 maggio 2025. 4.2.4 Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 4.3 Per il resto, segnatamente in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, si rinvia ai corretti accertamenti nonché alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 5. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 6. 6.1 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 6.2 La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo. 6.3 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: