Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata (cfr. ricorso, pagg. 6-12). L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.
E. 1.4 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 1.5 Il Tribunale ha esaminato in modo coordinato le procedure di ricorso dei genitori e della sorella maggiore dell'insorgente, già concluse con le separate sentenze D-2182/2025 e D-2206/2025 del 21 maggio 2025.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Esso non è poi vincolato né dai motivi addotti, né dalle valutazioni giuridiche della decisione impugnata o dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Nella decisione impugnata - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio - la SEM afferma sostanzialmente che, considerate le dichiarazioni concernenti il suo stato di salute e le vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, l'insorgente potrebbe farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli obblighi internazionali della Svizzera, oppure un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e l'interessata non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Inoltre, potrebbe rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dalla sua qualità di rifugiata al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica o per denunciare le infrazioni penali di cui ritiene di essere stata vittima. Per quanto riguarda i presunti maltrattamenti perpetrati dalla polizia greca nel 2022, la SEM sottolinea l'insufficienza di elementi probatori e ribadisce che in Grecia è possibile denunciare eventuali infrazioni penali, in quanto le autorità di polizia sarebbero disposte e in grado di offrire un'adeguata protezione. Infine, non sarebbe necessario procedere con un'ulteriore audizione da parte di un'auditrice dello stesso genere dell'interessata - così come postulato nel parere legale - poiché le molestie addotte non rientrerebbero nella definizione di persecuzione di natura sessuale di cui all'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In questo senso, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 4.1 La ricorrente censura anzitutto la violazione del diritto di essere sentito, poiché la SEM, sebbene informata dei maltrattamenti sessuali patiti nel 2022, avrebbe ignorato di convocarla a un secondo colloquio con un'auditrice del suo stesso sesso così come prescritto dall'art. 6 OAsi 1 (cfr. ricorso, pagg. 6-7).
E. 4.2.1 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, si rileva che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.2.2 Il diritto di essere sentito - garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) - comprende il diritto per la persona interessata di consultare l'incarto, offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne eventualmente l'assunzione, partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; art. 26 e segg. PA).
E. 4.2.3 Ai sensi dell'art. 6 OAsi 1, la persona richiedente d'asilo è udita da una persona del medesimo sesso se esistono indizi concreti di una persecuzione di natura sessuale. Quest'ultima consiste nel perpetrare sulla vittima una violenza sessuale o nell'arrecare un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. DTAF 2015/42 consid. 5.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 2 consid. 5a-b). La disposizione in oggetto ha quindi lo scopo di garantire che la persona richiedente d'asilo possa esporre, adeguatamente e senza timore, i fatti rilevanti nell'ambito di un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (art. 29 LAsi), assicurando così un accertamento corretto della fattispecie. In questo senso, essa tutela il corretto accertamento di fatti rilevanti per una persecuzione ("verfolgungsrelevanter Sachverhalt") subita nel Paese d'origine o di provenienza che potrebbero giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-638/2023 del 16 febbraio 2023 consid. 4.5.1; D-1689/2022 del 14 aprile 2022 consid. 6.1.1). La norma vuole dunque consentire alla persona interessata di esporre i motivi d'asilo davanti a un team composto esclusivamente da donne o da uomini (cfr. DTF 2015/42 consid. 5.2 segg.). Tale regolamentazione si differenzia, invece, dalla garanzia procedurale dell'art. 36 cpv. 1 prima frase LAsi, il quale dispone che, "[i]n caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito". In questo contesto, lo scopo dell'audizione non è quello di accertare o approfondire eventuali persecuzioni rilevanti ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato, bensì di permettere alla persona interessata di esprimersi sulla prospettata decisione di non entrata nel merito nonché di addurre eventuali ragioni contrarie all'esecuzione dell'allontanamento. Ciò detto e conformemente a quanto già riconosciuto in materia di procedure Dublino fondate sull'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. sentenze F-638/2023 consid. 4.5.1; D-1689/2022 consid. 6.1.2), l'obbligo previsto dall'art. 6 OAsi 1 non trova una diretta applicazione nella procedura di rinvio verso uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) nel quale la persona ha già ottenuto la protezione internazionale. Infatti, il motivo di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi concerne, analogamente alla procedura Dublino, un'ipotesi relativa a uno Stato terzo.
E. 4.3.1 Ora, la SEM, considerati adempiuti i presupposti per non entrare nel merito della domanda d'asilo, in ragione del permesso di soggiorno per rifugiata in Grecia, ha correttamente rinunciato a condurre la ripetizione dell'audizione. D'altro canto il diritto di essere sentito (art. 36 LAsi) è stato garantito mediante il colloquio del 10 dicembre 2024, nell'ambito del quale l'insorgente ha presentato le sue ragioni contrarie alla prospettata esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia. Inoltre, la ricorrente ha potuto esprimersi in maniera adeguata e conforme alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 4.2.2 supra) in merito ai presunti abusi subiti da parte della polizia greca nel 2022, in particolare tramite il parere legale del 21 marzo 2025. Gli eventi riportati in tale scritto sono stati inoltre esaminati con attenzione nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata, pagg. 7-8). In questo contesto, l'aver rinunciato ad una nuova audizione con un team di genere femminile non è quindi lesivo del diritto federale (cfr. consid. 4.2.3 supra).
E. 4.3.2 Sia come sia, il fatto che l'autorità inferiore sia giunta ad una conclusione diversa da quella attesa dall'insorgente rappresenta una questione di merito che sarà esaminata nei paragrafi seguenti. A tale riguardo, va comunque osservato che, anche ammettendone la verosimiglianza, i maltrattamenti addotti non ostano all'esecuzione dell'allontanamento poiché, in particolare, non configurano - assieme agli altri elementi dell'incarto - una condizione di estrema vulnerabilità tale da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia (cfr. consid. 5.3.3.3 e 5.4.3 infra). Il Tribunale non ravvisa quindi la necessità di procedere a un'ulteriore audizione dell'interessata per chiarire gli episodi già dettagliatamente esposti nel parere del 21 marzo 2025 - il cui approfondimento non è stato adeguatamente motivato nel ricorso. Come verrà illustrato nei paragrafi seguenti, la Grecia è uno Stato di diritto e, pertanto, spetta alla ricorrente rivolgersi alle competenti autorità per denunciare eventuali infrazioni penali delle quali ritiene di essere stata vittima (cfr. consid. 5.4.3. infra). Per questi motivi, la retrocessione degli atti alla SEM costituirebbe una mera formalità che provocherebbe un ulteriore ritardo nella procedura, incompatibile con l'interesse della ricorrente ad ottenere quanto prima un giudizio definitivo in merito all'esecuzione del suo allontanamento.
E. 4.4 Per questi motivi, la censura formale proposta nel ricorso si rivela infondata.
E. 5.1 Nel merito, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia alla luce delle sue condizioni di particolare vulnerabilità. In particolare, sostiene che le autorità greche adottino una prassi sistematica di respingimenti illegali e, richiamando diversi rapporti di organizzazioni internazionali, evidenzia come migliaia di persone sarebbero già state espulse forzatamente verso la Turchia. A tale riguardo, ribadisce di essere stata personalmente vittima di tali respingimenti, subendo maltrattamenti e vessazioni da parte delle forze di polizia, circostanza che la SEM avrebbe omesso di considerare (cfr. ricorso, pagg. 8-9). Inoltre, denuncia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco, il quale non garantirebbe un accesso effettivo all'alloggio, alle cure mediche e all'assistenza sociale. Pertanto, in assenza di cure adeguate, il suo fragile stato di salute la esporrebbe a una condizione di estrema vulnerabilità, tale da non poter reclamare autonomamente i suoi diritti (idem pagg. 10-12).
E. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).
E. 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. Tortura.
E. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Inoltre, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere le prestazioni alle quali ha diritto. In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 5.3.3.3 Il Tribunale rileva altresì che la sentenza della CorteEDU A.R.E. contro Grecia (richiesta n. 15783/21) del 7 gennaio 2025 - citata nel ricorso - riguarda una fattispecie non apparentabile a quella in esame e, benché riconosca una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso specifico, non è suscettibile di modificare l'attuale valutazione del Tribunale sulla situazione generale dei beneficiari della protezione internazionale in Grecia. Quanto ai presunti maltrattamenti subiti per mano della polizia, si rileva comunque che gli eventi narrati dalla ricorrente risalirebbero al 2022, ovvero a circa un anno prima della presentazione della sua domanda d'asilo in Grecia. Quest'ultima ha portato al riconoscimento della qualità di rifugiata unitamente al rilascio di un permesso di soggiorno, circostanza che conferma l'effettiva protezione offerta da tale Paese. Inoltre, come correttamente osservato dalla SEM, i fatti addotti non risultano sufficientemente concludenti, basandosi unicamente sulle dichiarazioni dell'insorgente senza alcun supporto probatorio. Ad ogni buon conto, anche se ritenuti verosimili, essi non permettono ragionevolmente di concludere che, in caso di ritorno in Grecia, l'interessata sarebbe nuovamente esposta a vessazioni da parte della polizia simili a quelle vissute alla frontiera, rispettivamente a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Del resto, l'insorgente non ha fornito motivazioni specifiche per cui le verrebbe negata la protezione necessaria o impedita la possibilità di presentare una denuncia per i fatti addotti. A ciò si aggiunge il fatto che non si è mai rivolta alle autorità greche - neppure dopo il rilascio del permesso di soggiorno - per segnalare i maltrattamenti subiti o per far valere i propri diritti di rifugiata al beneficio della protezione internazionale (cfr. atto SEM n. [...]-15/16 D10-17).
E. 5.3.3.4 Infine, con separate sentenze D-2182/2025 e D-2206/2025 del 21 maggio 2025, il Tribunale ha respinto anche i ricorsi presentati dalla sorella e dai genitori dell'interessata, sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dalla sua famiglia nucleare.
E. 5.3.3.5 In esito, non si può ammettere che l'interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).
E. 5.4.3 Nello specifico, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto (cfr. atto SEM n. 15/16 D10-17). Inoltre, con riferimento ai suoi problemi di salute (sintomatologia depressiva e sindrome post-traumatica da stress [in trattamento farmacologico con {...}], carenza di ferro, lombalgia, gonalgia bilaterale, sindrome lombovertebrale cronica aspecifica e condropatia femoro-rotulea bilaterale), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire i trattamenti necessari al suo stato fisico e psicologico. L'interessata ha infatti accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, i referti medici agli atti attestano anche delle buone capacità di resilienza (cfr. atto SEM n. 40/4) e, contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, non indicano un rischio concreto di re-traumatizzazione in caso di rinvio (cfr. atti SEM n. 25/4, 26/4, 28/4, 29/4, 30/4, 31/3, 40/4, 41/4; atti TAF n. 4-7). Il Tribunale non trascura le difficoltà che l'inserimento dell'interessata nelle strutture greche potrebbe comportare. Dagli atti di causa non risulta, tuttavia, che sia così indifesa da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che le spettano, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema, considerato peraltro che sarà accompagnata dai suoi genitori e da sua sorella (cfr. consid. 5.3.3.4 supra). La presenza di una sindrome post-traumatica da stress, unitamente alla circostanza di essere stata vittima di maltrattamenti da parte della polizia greca nel 2022, non è sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-7326/2024 del 12 febbraio 2025 pag. 7; D-4537/2024 del 27 settembre 2024 consid. 5.2 e 7.3). Per denunciare le molestie subite, o qualora dovesse sentirsi minacciata da terzi, potrà infine rivolgersi alle autorità greche competenti, in quanto ritenute in grado e disposte a offrire un'adeguata protezione (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7).
E. 5.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
E. 5.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI.
E. 6 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.
E. 7 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 8 Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria. Le spese giudiziarie non vengono quindi prelevate (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2187/2025 Sentenza del 15 settembre 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio) Lukas Müller, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 24 marzo 2025. Fatti: A. Il 26 novembre 2024, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera insieme ai genitori e alla sorella maggiorenne - anch'essi oggetto di procedure d'asilo e ricorsuali analoghe, ma distinte (cfr. incarti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] N [...] e N [...]). Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, il (...) 2024, la richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiata. Agli atti sono stati depositati il suo titolo di viaggio greco valido fino al 31 ottobre 2029 nonché il permesso di soggiorno per rifugiati valido dal 23 settembre 2024 al 22 settembre 2027. Il 10 dicembre 2024, la SEM ha quindi effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Lo stesso giorno, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 16 dicembre 2024, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata, confermando che quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiata, unitamente a un permesso di soggiorno valido fino al 22 settembre 2027. Infine, con scritto del 21 marzo 2025, la rappresentanza legale si è pronunciata sul progetto di decisione della SEM sostenendo, per la prima volta, che la richiedente sarebbe stata maltrattata dalla polizia greca nel 2022 dopo aver varcato la frontiera turca. A bordo di un autobus, le sarebbe stato imposto di spogliarsi (restando in biancheria intima) e sarebbe stata toccata nelle parti intime, per poi essere respinta in Turchia su un'imbarcazione. Inoltre, avrebbe assistito alla violenza sessuale subita da una giovane donna somala, nonché al pestaggio di un'altra signora che avrebbe cercato di aiutarla. La richiedente non avrebbe menzionato questo episodio durante il primo colloquio con la protezione giuridica né in sede di audizione poiché, in entrambe le occasioni, l'auditore era un uomo. B. Con decisione del 24 marzo 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, incaricando il Canton B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. C.a Con ricorso 31 marzo 2025, l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa, all'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con scritti del 10 e 17 aprile 2025 la ricorrente ha depositato agli atti dei nuovi referti medici (cfr. atti TAF n. 4-5). Il 2 maggio successivo, ha presentato ulteriori mezzi di prova, tra cui l'originale di una lettera redatta dal fratello maggiorenne (riconosciuto come rifugiato in Svizzera), delle fotografie che ritraggono la famiglia, un referto medico del (...) 2025, nonché la copia della scheda di uscita Medic-Help del (...) 2025 (cfr. atto TAF n. 6). Infine, con scritto del 4 agosto 2025 sono stati presentati un attestato medico del 15 luglio 2025 e un certificato della Croce Rossa Svizzera attestante la frequenza a un corso di italiano (cfr. atto TAF n. 7). C.c Con decisione del 15 aprile 2025, la SEM ha ripartito l'interessata al Cantone Ticino. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata (cfr. ricorso, pagg. 6-12). L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica. 1.4 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.5 Il Tribunale ha esaminato in modo coordinato le procedure di ricorso dei genitori e della sorella maggiore dell'insorgente, già concluse con le separate sentenze D-2182/2025 e D-2206/2025 del 21 maggio 2025. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Esso non è poi vincolato né dai motivi addotti, né dalle valutazioni giuridiche della decisione impugnata o dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Nella decisione impugnata - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio - la SEM afferma sostanzialmente che, considerate le dichiarazioni concernenti il suo stato di salute e le vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, l'insorgente potrebbe farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli obblighi internazionali della Svizzera, oppure un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e l'interessata non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Inoltre, potrebbe rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dalla sua qualità di rifugiata al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica o per denunciare le infrazioni penali di cui ritiene di essere stata vittima. Per quanto riguarda i presunti maltrattamenti perpetrati dalla polizia greca nel 2022, la SEM sottolinea l'insufficienza di elementi probatori e ribadisce che in Grecia è possibile denunciare eventuali infrazioni penali, in quanto le autorità di polizia sarebbero disposte e in grado di offrire un'adeguata protezione. Infine, non sarebbe necessario procedere con un'ulteriore audizione da parte di un'auditrice dello stesso genere dell'interessata - così come postulato nel parere legale - poiché le molestie addotte non rientrerebbero nella definizione di persecuzione di natura sessuale di cui all'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In questo senso, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4. 4.1 La ricorrente censura anzitutto la violazione del diritto di essere sentito, poiché la SEM, sebbene informata dei maltrattamenti sessuali patiti nel 2022, avrebbe ignorato di convocarla a un secondo colloquio con un'auditrice del suo stesso sesso così come prescritto dall'art. 6 OAsi 1 (cfr. ricorso, pagg. 6-7). 4.2 4.2.1 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, si rileva che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.2 Il diritto di essere sentito - garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) - comprende il diritto per la persona interessata di consultare l'incarto, offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne eventualmente l'assunzione, partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; art. 26 e segg. PA). 4.2.3 Ai sensi dell'art. 6 OAsi 1, la persona richiedente d'asilo è udita da una persona del medesimo sesso se esistono indizi concreti di una persecuzione di natura sessuale. Quest'ultima consiste nel perpetrare sulla vittima una violenza sessuale o nell'arrecare un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. DTAF 2015/42 consid. 5.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 2 consid. 5a-b). La disposizione in oggetto ha quindi lo scopo di garantire che la persona richiedente d'asilo possa esporre, adeguatamente e senza timore, i fatti rilevanti nell'ambito di un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (art. 29 LAsi), assicurando così un accertamento corretto della fattispecie. In questo senso, essa tutela il corretto accertamento di fatti rilevanti per una persecuzione ("verfolgungsrelevanter Sachverhalt") subita nel Paese d'origine o di provenienza che potrebbero giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-638/2023 del 16 febbraio 2023 consid. 4.5.1; D-1689/2022 del 14 aprile 2022 consid. 6.1.1). La norma vuole dunque consentire alla persona interessata di esporre i motivi d'asilo davanti a un team composto esclusivamente da donne o da uomini (cfr. DTF 2015/42 consid. 5.2 segg.). Tale regolamentazione si differenzia, invece, dalla garanzia procedurale dell'art. 36 cpv. 1 prima frase LAsi, il quale dispone che, "[i]n caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito". In questo contesto, lo scopo dell'audizione non è quello di accertare o approfondire eventuali persecuzioni rilevanti ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato, bensì di permettere alla persona interessata di esprimersi sulla prospettata decisione di non entrata nel merito nonché di addurre eventuali ragioni contrarie all'esecuzione dell'allontanamento. Ciò detto e conformemente a quanto già riconosciuto in materia di procedure Dublino fondate sull'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. sentenze F-638/2023 consid. 4.5.1; D-1689/2022 consid. 6.1.2), l'obbligo previsto dall'art. 6 OAsi 1 non trova una diretta applicazione nella procedura di rinvio verso uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) nel quale la persona ha già ottenuto la protezione internazionale. Infatti, il motivo di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi concerne, analogamente alla procedura Dublino, un'ipotesi relativa a uno Stato terzo. 4.3 4.3.1 Ora, la SEM, considerati adempiuti i presupposti per non entrare nel merito della domanda d'asilo, in ragione del permesso di soggiorno per rifugiata in Grecia, ha correttamente rinunciato a condurre la ripetizione dell'audizione. D'altro canto il diritto di essere sentito (art. 36 LAsi) è stato garantito mediante il colloquio del 10 dicembre 2024, nell'ambito del quale l'insorgente ha presentato le sue ragioni contrarie alla prospettata esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia. Inoltre, la ricorrente ha potuto esprimersi in maniera adeguata e conforme alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 4.2.2 supra) in merito ai presunti abusi subiti da parte della polizia greca nel 2022, in particolare tramite il parere legale del 21 marzo 2025. Gli eventi riportati in tale scritto sono stati inoltre esaminati con attenzione nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata, pagg. 7-8). In questo contesto, l'aver rinunciato ad una nuova audizione con un team di genere femminile non è quindi lesivo del diritto federale (cfr. consid. 4.2.3 supra). 4.3.2 Sia come sia, il fatto che l'autorità inferiore sia giunta ad una conclusione diversa da quella attesa dall'insorgente rappresenta una questione di merito che sarà esaminata nei paragrafi seguenti. A tale riguardo, va comunque osservato che, anche ammettendone la verosimiglianza, i maltrattamenti addotti non ostano all'esecuzione dell'allontanamento poiché, in particolare, non configurano - assieme agli altri elementi dell'incarto - una condizione di estrema vulnerabilità tale da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia (cfr. consid. 5.3.3.3 e 5.4.3 infra). Il Tribunale non ravvisa quindi la necessità di procedere a un'ulteriore audizione dell'interessata per chiarire gli episodi già dettagliatamente esposti nel parere del 21 marzo 2025 - il cui approfondimento non è stato adeguatamente motivato nel ricorso. Come verrà illustrato nei paragrafi seguenti, la Grecia è uno Stato di diritto e, pertanto, spetta alla ricorrente rivolgersi alle competenti autorità per denunciare eventuali infrazioni penali delle quali ritiene di essere stata vittima (cfr. consid. 5.4.3. infra). Per questi motivi, la retrocessione degli atti alla SEM costituirebbe una mera formalità che provocherebbe un ulteriore ritardo nella procedura, incompatibile con l'interesse della ricorrente ad ottenere quanto prima un giudizio definitivo in merito all'esecuzione del suo allontanamento. 4.4 Per questi motivi, la censura formale proposta nel ricorso si rivela infondata. 5. 5.1 Nel merito, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia alla luce delle sue condizioni di particolare vulnerabilità. In particolare, sostiene che le autorità greche adottino una prassi sistematica di respingimenti illegali e, richiamando diversi rapporti di organizzazioni internazionali, evidenzia come migliaia di persone sarebbero già state espulse forzatamente verso la Turchia. A tale riguardo, ribadisce di essere stata personalmente vittima di tali respingimenti, subendo maltrattamenti e vessazioni da parte delle forze di polizia, circostanza che la SEM avrebbe omesso di considerare (cfr. ricorso, pagg. 8-9). Inoltre, denuncia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco, il quale non garantirebbe un accesso effettivo all'alloggio, alle cure mediche e all'assistenza sociale. Pertanto, in assenza di cure adeguate, il suo fragile stato di salute la esporrebbe a una condizione di estrema vulnerabilità, tale da non poter reclamare autonomamente i suoi diritti (idem pagg. 10-12). 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). 5.3.3 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. Tortura. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Inoltre, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere le prestazioni alle quali ha diritto. In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 5.3.3.3 Il Tribunale rileva altresì che la sentenza della CorteEDU A.R.E. contro Grecia (richiesta n. 15783/21) del 7 gennaio 2025 - citata nel ricorso - riguarda una fattispecie non apparentabile a quella in esame e, benché riconosca una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso specifico, non è suscettibile di modificare l'attuale valutazione del Tribunale sulla situazione generale dei beneficiari della protezione internazionale in Grecia. Quanto ai presunti maltrattamenti subiti per mano della polizia, si rileva comunque che gli eventi narrati dalla ricorrente risalirebbero al 2022, ovvero a circa un anno prima della presentazione della sua domanda d'asilo in Grecia. Quest'ultima ha portato al riconoscimento della qualità di rifugiata unitamente al rilascio di un permesso di soggiorno, circostanza che conferma l'effettiva protezione offerta da tale Paese. Inoltre, come correttamente osservato dalla SEM, i fatti addotti non risultano sufficientemente concludenti, basandosi unicamente sulle dichiarazioni dell'insorgente senza alcun supporto probatorio. Ad ogni buon conto, anche se ritenuti verosimili, essi non permettono ragionevolmente di concludere che, in caso di ritorno in Grecia, l'interessata sarebbe nuovamente esposta a vessazioni da parte della polizia simili a quelle vissute alla frontiera, rispettivamente a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Del resto, l'insorgente non ha fornito motivazioni specifiche per cui le verrebbe negata la protezione necessaria o impedita la possibilità di presentare una denuncia per i fatti addotti. A ciò si aggiunge il fatto che non si è mai rivolta alle autorità greche - neppure dopo il rilascio del permesso di soggiorno - per segnalare i maltrattamenti subiti o per far valere i propri diritti di rifugiata al beneficio della protezione internazionale (cfr. atto SEM n. [...]-15/16 D10-17). 5.3.3.4 Infine, con separate sentenze D-2182/2025 e D-2206/2025 del 21 maggio 2025, il Tribunale ha respinto anche i ricorsi presentati dalla sorella e dai genitori dell'interessata, sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dalla sua famiglia nucleare. 5.3.3.5 In esito, non si può ammettere che l'interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.4 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). 5.4.3 Nello specifico, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto (cfr. atto SEM n. 15/16 D10-17). Inoltre, con riferimento ai suoi problemi di salute (sintomatologia depressiva e sindrome post-traumatica da stress [in trattamento farmacologico con {...}], carenza di ferro, lombalgia, gonalgia bilaterale, sindrome lombovertebrale cronica aspecifica e condropatia femoro-rotulea bilaterale), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire i trattamenti necessari al suo stato fisico e psicologico. L'interessata ha infatti accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, i referti medici agli atti attestano anche delle buone capacità di resilienza (cfr. atto SEM n. 40/4) e, contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, non indicano un rischio concreto di re-traumatizzazione in caso di rinvio (cfr. atti SEM n. 25/4, 26/4, 28/4, 29/4, 30/4, 31/3, 40/4, 41/4; atti TAF n. 4-7). Il Tribunale non trascura le difficoltà che l'inserimento dell'interessata nelle strutture greche potrebbe comportare. Dagli atti di causa non risulta, tuttavia, che sia così indifesa da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che le spettano, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema, considerato peraltro che sarà accompagnata dai suoi genitori e da sua sorella (cfr. consid. 5.3.3.4 supra). La presenza di una sindrome post-traumatica da stress, unitamente alla circostanza di essere stata vittima di maltrattamenti da parte della polizia greca nel 2022, non è sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-7326/2024 del 12 febbraio 2025 pag. 7; D-4537/2024 del 27 settembre 2024 consid. 5.2 e 7.3). Per denunciare le molestie subite, o qualora dovesse sentirsi minacciata da terzi, potrà infine rivolgersi alle autorità greche competenti, in quanto ritenute in grado e disposte a offrire un'adeguata protezione (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7). 5.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 5.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. 6. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto. 7. Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 8. Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria. Le spese giudiziarie non vengono quindi prelevate (art. 65 cpv. 1 PA). 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: