Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Il 12 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra altri, di A. per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e concorso in trasferimento fraudolento di valori con la finalità di agevolazione mafiosa. In sostanza, il predetto è sospettato di aver preso parte, con altre persone, all’associazione di stampo mafioso denominata ‘Ndrangheta, più precisamente al “Crimine di Polsi”, legato alla cosca Anello-Fruci. Il predetto avrebbe coadiuvato il fratello B., anch’egli residente in Svizzera e ivi oggetto di un procedimento penale, nelle attività di approvvigionamento di armi all’orga- nizzazione e di cura degli interessi economici della stessa in Svizzera, metten- dosi a disposizione del sodalizio criminale, segnatamente apparendo quale in- testatario fittizio di beni e attività riconducibili all’organizzazione (v. act. 5.1).
B. Il 2 gennaio 2021, il GIP ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti di A. (v. act. 5.3).
C. Con nota verbale del 2 febbraio 2021, completata il 12 febbraio seguente, l’Am- basciata d’Italia a Berna ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) la formale domanda di estradizione del predetto (v. act. 5.1 e 5.3).
D. Il 29 aprile 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 5.7 e 5.8), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 15 giugno seguente. A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 5.9).
E. Il 22 giugno 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto po- stulando, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo; in via prin- cipale, l’annullamento dell’ordine in questione e la sua scarcerazione; in via su- bordinata, l’annullamento dell’ordine di cui sopra, la sua scarcerazione e l’ado- zione di misure sostitutive, segnatamente il versamento di una cauzione, il blocco dei documenti d’identità e l’obbligo d’annuncio (v. act. 1).
F. Con scritto del 24 giugno 2021, il reclamante ha comunicato a questa Corte di aver cambiato patrocinatore e di aver conferito mandato agli avvocati di fiducia Maricia Dazzi e Stefano Pizzola (v. act. 3 e 3.1). La relativa procura è stata inoltrata il 28 giugno 2021 (v. act. 4).
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G. Tramite osservazioni del 28 giugno 2021, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 5). Con replica del 7 luglio 2021, il reclamante ha sostanzial- mente confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 7).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV
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250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2009, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, tesi 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1
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CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclu- sivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà ces- sare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richie- sta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della do- manda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato ri- chiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
E. 3 Il reclamante contesta l’esistenza del pericolo di fuga. A sostegno di tale cen- sura, egli afferma innanzitutto di avere problemi di salute, più precisamente alla schiena e a un ginocchio, e di necessitare di cure continuative di fisioterapia. Inoltre, sposato e con quattro figli tutti di nazionalità elvetica, i suoi legami fami- liari sarebbero in Svizzera, Paese in cui vive con la sua famiglia dal 1978 e ha esercitato diverse attività professionali, in diversi Cantoni, e nel quale si sarebbe assolutamente integrato. Parallelamente oggetto di un procedimento penale svizzero e già interrogato nel luglio 2020, egli non si sarebbe sottratto in nessun modo ad alcun genere di arresto, né avrebbe mai avuto la volontà di allontanarsi dalla Svizzera. Egli contesta parimenti l’esistenza del pericolo di collusione. In sostanza, premessa la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati, egli afferma che se semmai avesse voluto, egli avrebbe avuto tutto il tempo e le possibilità di prendere contatto con i soggetti coinvolti sia nel procedimento sviz- zero che in quello estero per eventualmente determinare una versione dei fatti, ciò che non è accaduto, dato che egli non conoscerebbe le persone in que- stione, a parte quelle con cui egli avrebbe frequentato la scuola dell’obbligo. Egli non avrebbe mai nascosto nulla agli inquirenti, rendendosi sempre dispo- nibile e collaborativo. Per tutti questi motivi, il mantenimento dell'arresto sa- rebbe pure in contrasto con il principio di proporzionalità.
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E. 3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale pe- nale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del
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24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la libera- zione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della deten- zione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna ameri- cana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e profes- sionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estrema- mente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la con- segna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c).
E. 3.2 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Il Tribunale fe- derale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo va- lido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provve- dimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 no- vembre 2000 consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affer- mava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine geeignete Ab-
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teilung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava pro- blemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto pre- cede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso spe- cifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esiste- vano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rimaneva dun- que che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. La giurisprudenza ha del resto affermato che l’età avanzata e un precario stato di salute non giustificano, da soli, una liberazione provvisoria (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 con- sid. 7.2-7.3; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379).
E. 3.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, al beneficio di un permesso C, è cittadino italiano e risiede in Sviz- zera dal 1978, dove vive da tanti anni con la moglie e quattro figli di nazionalità svizzera. Prima di essere arrestato, egli svolgeva un’attività lavorativa ridotta a causa dei suoi problemi di salute. Come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379), tali con- statazioni non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a dimo- strare legami o ostacoli tali da scongiurare il pericolo di fuga, ciò soprattutto alla luce dei gravi reati che gli vengono contestati in Italia (v. act. 5.1), i quali, se dovessero essere confermati, potrebbero sfociare in una pena importante. Non è quindi da escludere che, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia ed alla possibilità di scontare una lunga condanna, l'estradando tenti di rifugiarsi in altri Paesi che non concedono l'estradizione qualora fosse messo in libertà. Premesso che il medesimo si è proposto di versare una cauzione quale misura sostitutiva alla privazione della libertà (v. infra consid. 5), gli asseriti problemi economici derivanti dalla sua detenzione, ancorché dimostrati, non possono co- stituire un motivo per rinunciarvi. Per quanto riguarda gli asseriti problemi di salute, il reclamante ha prodotto due documenti: il primo, datato 18 marzo 2021, redatto dal Dr. med. C. susseguentemente a un periodo di convalescenza tra- scorso dal reclamante presso la Clinica di Riabilitazione di Z./TI, che attesta in sostanza la presenza di problemi di “disfunzione del rachide”, che determina il
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prosieguo dei trattamenti ambulatoriali e farmacologici e che fissa un’incapacità lavorativa al 100% dal 1° marzo 2021 al 10 marzo 2021 (v. act. 7.3); il secondo, datato 13 aprile 2021, redatto dal Dr. med. D. e indirizzato al Dr. med. E., che attesta l’esistenza di problemi alla schiena e alle ginocchia del reclamante, in cura da anni, e per i quali si prospetta una soluzione duratura mediante protesi parziale (v. act. 7.2). Ora, vista la natura delle patologie, che le cure (ambulato- riali e farmacologiche) possono continuare ad essere somministrate anche in regime di detenzione e che i medici che si sono occupati del reclamante non hanno attestato una sua non carcerabilità, occorre concludere che i problemi di salute del predetto non costituiscono né un ostacolo alla detenzione estradizio- nale né annullano il pericolo di fuga. Si rileva del resto che, seppure a un tasso ridotto, egli svolgeva un’attività lavorativa prima di essere arrestato, per cui la sua situazione non può essere considerata ossequiosa delle condizioni fissate dalla giurisprudenza per una liberazione. In definitiva, le censure vanno tutte disattese.
E. 4 L’insorgente censura inoltre la violazione del principio ne bis in idem, nella mi- sura in cui il procedimento estero e quello svizzero riguarderebbero i medesimi fatti.
E. 4.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inam- missibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di concludere, già a questo stadio della procedura, che l'estradi- zione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Se- condo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allor- quando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dub- bio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).
E. 4.2 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato ad affermare generica- mente che i fatti oggetto del procedimento estero e svizzero sono gli stessi, senza precisazione alcuna, occorre rilevare che in Svizzera al momento non è stato emanato nessun giudizio (definitivo) a carico del predetto riguardante i fatti
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in questione (v. art. 9 CEEstr). Ad ogni modo, non costituendo la censura dell’in- sorgente uno dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifesta- mente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, essa è a questo stadio prematura. Essa andrà semmai sollevata nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione.
E. 5 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con il versamento di una cau- zione, il deposito del passaporto e l’obbligo di annuncio. Orbene, ritenuta in particolare la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata, le misure in questione non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sor- veglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finan- ziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). Nel caso concreto, i dati relativi alla situazione finanziaria del reclamante, deri- vanti dal formulario relativo alla richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2021.39, act. 4.1), sono poco trasparenti e non permettono di disporre di una situazione chiara ed esaustiva, così come richiesto dalla giurisprudenza (v. infra consid. 9.3). In assenza di un quadro completo e inequivocabile che possa permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del reclamante, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concreta- mente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.
E. 6 Sulla base dell'incarto, non sono dunque ravvisabili altri motivi che permette- rebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impu- gnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sosti- tutive.
E. 7 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
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E. 8 Visto l’esito del reclamo, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto.
E. 9 Avendo l’avv. I. indicato nel ricorso essere il difensore d’ufficio del reclamante, nomina effettuata dall’UFG nell’ambito della procedura da esso condotta (v. act. 1.1 e 5.11), questa Corte, conformemente alla giurisprudenza in vigore (v. DTF 109 Ib 174 consid. 1b/cc; sentenze del Tribunale federale 1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2 con riferimenti; 1B_705/2011 del 9 maggio 2012 consid. 2.3.2 con rinvii; TPF 2014 57 consid. 6.1; decisione del Tribunale penale federale RP.2020.58 del 2 dicembre 2020 consid. 1.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.27 del 10 aprile 2007 consid. 8.2), ha trasmesso al reclamante l’apposito formulario per la richiesta del gratuito patrocinio relativa- mente alla procedura dinanzi alla presente autorità (v. RP.2021.39, act. 2). Pur decidendo, con scritto del 24 giugno 2021, di nominare gli avv. Maricia Dazzi e Stefano Pizzola suoi patrocinatori di fiducia (v. act. 3.1), il reclamante, in data 2 luglio 2021, ha comunque trasmesso a questa Corte il formulario di cui sopra, ribadendo quindi la sua richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2021.39, act. 4).
E. 9.1 Giusta l’art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di suc- cesso sono conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di suffi- cienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condi- zioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 con- sid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, con- sid. 3.1).
E. 9.2 Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri
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oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, con- sid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1).
E. 9.3 Nella fattispecie, il reclamante ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2021.39, act. 4.1). Per quanto riguarda la fortuna, egli ha indicato di avere, oltre un’automobile del valore di fr. 3'500.–, un conto bancario presso la banca F. con fr. 65'000.– (v. RP.2021.39, act. 4.4) e una polizza vita presso l'assicurazione del valore di fr. 100'000.– entrambi bloccati dall’autorità penale. La moglie disporrebbe di un importo di fr. 12'000.– presso la banca H. (v. RP.2021.39, act. 4.1, pag. 3). Per quanto attiene ai debiti, egli menziona degli acconti da versare di fr. 3'904.– per l’imposta cantonale 2021 e fr. 2'982.– per l’imposta comunale (v. ibidem). Il suo reddito mensile ammonta a fr. 4'868.– (v. RP.2021.39, act. 4.2 e 4.3), quello della moglie a fr. 2'200.– (v. RP.2021.39, act. 4.1, pag. 5). Le spese mensili indicate sono di fr. 5'684.80, così composte: fr. 761.80 per l’assicurazione malattia (v. RP.2021.39, act. 4.6), fr. 672.– (annui) per l’assicurazione economia domestica (v. RP.2021.39, act. 4.5), fr. 100.– per i trasporti pubblici, fr. 1'700.– per le imposte, fr. 350.– per il telefono e fr. 2'100.– per l’affitto (v. ibidem, pag. 4).
Ora, premesso che, in particolare, per la fortuna di fr. 12'000.– della moglie del reclamante e per le spese d’affitto di fr. 2'100.– non sono stati forniti documenti, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di comple- tezza e di allegazione, occorre rilevare che la decisione di tassazione per l’anno 2019 attesta un reddito imponibile di fr. 97'000.– (v. RP.2021.39, act. 4.8), ciò che non permette di certo di affermare che il reclamante sia indigente. Per ta- cere del fatto che questa Corte ha già avuto modo di rilevare, nell’ambito di una procedura ricorsuale riguardante l’inchiesta svizzera a carico del predetto, come lo stesso sia proprietario in Italia di una casa a Y., vicino a X., nonché di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile a X., beni che non figurano nella documentazione fiscale presentata (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2020.225 del 12 novembre 2020 consid. 2.3.2).
Ad ogni modo, a prescindere dalla situazione finanziaria del reclamante, per l’analisi della quale non sono comunque stati forniti tutti i documenti necessari, nella fattispecie la postulata assistenza giudiziaria deve parimenti essere re- spinta a causa dell’assenza di probabilità di successo. In effetti, dagli atti è emersa l’esistenza di un concreto pericolo di fuga. Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, il reclamante non ha dimostrato che gli stessi si opporreb- bero alla sua carcerabilità. Inoltre, la censura inerente all’asserita violazione del
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principio ne bis in idem, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in am- bito di detenzione estradizionale, era manifestamente da respingere in quanto prematura nell’ambito di un’impugnativa contro un ordine di arresto ai fini estra- dizionali (v. supra consid. 2.1).
E. 10 In conclusione, il reclamo va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
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Dispositiv
- Il reclamo è integralmente respinto.
- La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’8 luglio 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente del Collegio giudicante, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Stefano Pizzola,
Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2021.6 Procedura secondaria: RP.2021.38 e RP.2021.39
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Fatti: A. Il 12 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra altri, di A. per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e concorso in trasferimento fraudolento di valori con la finalità di agevolazione mafiosa. In sostanza, il predetto è sospettato di aver preso parte, con altre persone, all’associazione di stampo mafioso denominata ‘Ndrangheta, più precisamente al “Crimine di Polsi”, legato alla cosca Anello-Fruci. Il predetto avrebbe coadiuvato il fratello B., anch’egli residente in Svizzera e ivi oggetto di un procedimento penale, nelle attività di approvvigionamento di armi all’orga- nizzazione e di cura degli interessi economici della stessa in Svizzera, metten- dosi a disposizione del sodalizio criminale, segnatamente apparendo quale in- testatario fittizio di beni e attività riconducibili all’organizzazione (v. act. 5.1).
B. Il 2 gennaio 2021, il GIP ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti di A. (v. act. 5.3).
C. Con nota verbale del 2 febbraio 2021, completata il 12 febbraio seguente, l’Am- basciata d’Italia a Berna ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) la formale domanda di estradizione del predetto (v. act. 5.1 e 5.3).
D. Il 29 aprile 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 5.7 e 5.8), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 15 giugno seguente. A. ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tut- tavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 5.9).
E. Il 22 giugno 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto po- stulando, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo; in via prin- cipale, l’annullamento dell’ordine in questione e la sua scarcerazione; in via su- bordinata, l’annullamento dell’ordine di cui sopra, la sua scarcerazione e l’ado- zione di misure sostitutive, segnatamente il versamento di una cauzione, il blocco dei documenti d’identità e l’obbligo d’annuncio (v. act. 1).
F. Con scritto del 24 giugno 2021, il reclamante ha comunicato a questa Corte di aver cambiato patrocinatore e di aver conferito mandato agli avvocati di fiducia Maricia Dazzi e Stefano Pizzola (v. act. 3 e 3.1). La relativa procura è stata inoltrata il 28 giugno 2021 (v. act. 4).
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G. Tramite osservazioni del 28 giugno 2021, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 5). Con replica del 7 luglio 2021, il reclamante ha sostanzial- mente confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 7).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV
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250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2009, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, tesi 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1
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CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclu- sivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà ces- sare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richie- sta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della do- manda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato ri- chiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
3. Il reclamante contesta l’esistenza del pericolo di fuga. A sostegno di tale cen- sura, egli afferma innanzitutto di avere problemi di salute, più precisamente alla schiena e a un ginocchio, e di necessitare di cure continuative di fisioterapia. Inoltre, sposato e con quattro figli tutti di nazionalità elvetica, i suoi legami fami- liari sarebbero in Svizzera, Paese in cui vive con la sua famiglia dal 1978 e ha esercitato diverse attività professionali, in diversi Cantoni, e nel quale si sarebbe assolutamente integrato. Parallelamente oggetto di un procedimento penale svizzero e già interrogato nel luglio 2020, egli non si sarebbe sottratto in nessun modo ad alcun genere di arresto, né avrebbe mai avuto la volontà di allontanarsi dalla Svizzera. Egli contesta parimenti l’esistenza del pericolo di collusione. In sostanza, premessa la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati, egli afferma che se semmai avesse voluto, egli avrebbe avuto tutto il tempo e le possibilità di prendere contatto con i soggetti coinvolti sia nel procedimento sviz- zero che in quello estero per eventualmente determinare una versione dei fatti, ciò che non è accaduto, dato che egli non conoscerebbe le persone in que- stione, a parte quelle con cui egli avrebbe frequentato la scuola dell’obbligo. Egli non avrebbe mai nascosto nulla agli inquirenti, rendendosi sempre dispo- nibile e collaborativo. Per tutti questi motivi, il mantenimento dell'arresto sa- rebbe pure in contrasto con il principio di proporzionalità.
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3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale pe- nale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del
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24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la libera- zione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della deten- zione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna ameri- cana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e profes- sionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estrema- mente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la con- segna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c).
3.2 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Il Tribunale fe- derale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo va- lido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provve- dimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 no- vembre 2000 consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affer- mava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine geeignete Ab-
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teilung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava pro- blemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto pre- cede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso spe- cifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esiste- vano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rimaneva dun- que che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. La giurisprudenza ha del resto affermato che l’età avanzata e un precario stato di salute non giustificano, da soli, una liberazione provvisoria (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 con- sid. 7.2-7.3; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379).
3.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, al beneficio di un permesso C, è cittadino italiano e risiede in Sviz- zera dal 1978, dove vive da tanti anni con la moglie e quattro figli di nazionalità svizzera. Prima di essere arrestato, egli svolgeva un’attività lavorativa ridotta a causa dei suoi problemi di salute. Come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379), tali con- statazioni non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a dimo- strare legami o ostacoli tali da scongiurare il pericolo di fuga, ciò soprattutto alla luce dei gravi reati che gli vengono contestati in Italia (v. act. 5.1), i quali, se dovessero essere confermati, potrebbero sfociare in una pena importante. Non è quindi da escludere che, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia ed alla possibilità di scontare una lunga condanna, l'estradando tenti di rifugiarsi in altri Paesi che non concedono l'estradizione qualora fosse messo in libertà. Premesso che il medesimo si è proposto di versare una cauzione quale misura sostitutiva alla privazione della libertà (v. infra consid. 5), gli asseriti problemi economici derivanti dalla sua detenzione, ancorché dimostrati, non possono co- stituire un motivo per rinunciarvi. Per quanto riguarda gli asseriti problemi di salute, il reclamante ha prodotto due documenti: il primo, datato 18 marzo 2021, redatto dal Dr. med. C. susseguentemente a un periodo di convalescenza tra- scorso dal reclamante presso la Clinica di Riabilitazione di Z./TI, che attesta in sostanza la presenza di problemi di “disfunzione del rachide”, che determina il
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prosieguo dei trattamenti ambulatoriali e farmacologici e che fissa un’incapacità lavorativa al 100% dal 1° marzo 2021 al 10 marzo 2021 (v. act. 7.3); il secondo, datato 13 aprile 2021, redatto dal Dr. med. D. e indirizzato al Dr. med. E., che attesta l’esistenza di problemi alla schiena e alle ginocchia del reclamante, in cura da anni, e per i quali si prospetta una soluzione duratura mediante protesi parziale (v. act. 7.2). Ora, vista la natura delle patologie, che le cure (ambulato- riali e farmacologiche) possono continuare ad essere somministrate anche in regime di detenzione e che i medici che si sono occupati del reclamante non hanno attestato una sua non carcerabilità, occorre concludere che i problemi di salute del predetto non costituiscono né un ostacolo alla detenzione estradizio- nale né annullano il pericolo di fuga. Si rileva del resto che, seppure a un tasso ridotto, egli svolgeva un’attività lavorativa prima di essere arrestato, per cui la sua situazione non può essere considerata ossequiosa delle condizioni fissate dalla giurisprudenza per una liberazione. In definitiva, le censure vanno tutte disattese.
4. L’insorgente censura inoltre la violazione del principio ne bis in idem, nella mi- sura in cui il procedimento estero e quello svizzero riguarderebbero i medesimi fatti.
4.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inam- missibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di concludere, già a questo stadio della procedura, che l'estradi- zione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Se- condo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allor- quando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dub- bio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).
4.2 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato ad affermare generica- mente che i fatti oggetto del procedimento estero e svizzero sono gli stessi, senza precisazione alcuna, occorre rilevare che in Svizzera al momento non è stato emanato nessun giudizio (definitivo) a carico del predetto riguardante i fatti
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in questione (v. art. 9 CEEstr). Ad ogni modo, non costituendo la censura dell’in- sorgente uno dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifesta- mente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, essa è a questo stadio prematura. Essa andrà semmai sollevata nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione.
5. Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con il versamento di una cau- zione, il deposito del passaporto e l’obbligo di annuncio. Orbene, ritenuta in particolare la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata, le misure in questione non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sor- veglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finan- ziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). Nel caso concreto, i dati relativi alla situazione finanziaria del reclamante, deri- vanti dal formulario relativo alla richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2021.39, act. 4.1), sono poco trasparenti e non permettono di disporre di una situazione chiara ed esaustiva, così come richiesto dalla giurisprudenza (v. infra consid. 9.3). In assenza di un quadro completo e inequivocabile che possa permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del reclamante, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concreta- mente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.
6. Sulla base dell'incarto, non sono dunque ravvisabili altri motivi che permette- rebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impu- gnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sosti- tutive.
7. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
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8. Visto l’esito del reclamo, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto.
9. Avendo l’avv. I. indicato nel ricorso essere il difensore d’ufficio del reclamante, nomina effettuata dall’UFG nell’ambito della procedura da esso condotta (v. act. 1.1 e 5.11), questa Corte, conformemente alla giurisprudenza in vigore (v. DTF 109 Ib 174 consid. 1b/cc; sentenze del Tribunale federale 1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2 con riferimenti; 1B_705/2011 del 9 maggio 2012 consid. 2.3.2 con rinvii; TPF 2014 57 consid. 6.1; decisione del Tribunale penale federale RP.2020.58 del 2 dicembre 2020 consid. 1.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.27 del 10 aprile 2007 consid. 8.2), ha trasmesso al reclamante l’apposito formulario per la richiesta del gratuito patrocinio relativa- mente alla procedura dinanzi alla presente autorità (v. RP.2021.39, act. 2). Pur decidendo, con scritto del 24 giugno 2021, di nominare gli avv. Maricia Dazzi e Stefano Pizzola suoi patrocinatori di fiducia (v. act. 3.1), il reclamante, in data 2 luglio 2021, ha comunque trasmesso a questa Corte il formulario di cui sopra, ribadendo quindi la sua richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2021.39, act. 4).
9.1 Giusta l’art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di suc- cesso sono conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di suffi- cienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condi- zioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 con- sid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, con- sid. 3.1).
9.2 Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri
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oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, con- sid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1).
9.3 Nella fattispecie, il reclamante ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2021.39, act. 4.1). Per quanto riguarda la fortuna, egli ha indicato di avere, oltre un’automobile del valore di fr. 3'500.–, un conto bancario presso la banca F. con fr. 65'000.– (v. RP.2021.39, act. 4.4) e una polizza vita presso l'assicurazione del valore di fr. 100'000.– entrambi bloccati dall’autorità penale. La moglie disporrebbe di un importo di fr. 12'000.– presso la banca H. (v. RP.2021.39, act. 4.1, pag. 3). Per quanto attiene ai debiti, egli menziona degli acconti da versare di fr. 3'904.– per l’imposta cantonale 2021 e fr. 2'982.– per l’imposta comunale (v. ibidem). Il suo reddito mensile ammonta a fr. 4'868.– (v. RP.2021.39, act. 4.2 e 4.3), quello della moglie a fr. 2'200.– (v. RP.2021.39, act. 4.1, pag. 5). Le spese mensili indicate sono di fr. 5'684.80, così composte: fr. 761.80 per l’assicurazione malattia (v. RP.2021.39, act. 4.6), fr. 672.– (annui) per l’assicurazione economia domestica (v. RP.2021.39, act. 4.5), fr. 100.– per i trasporti pubblici, fr. 1'700.– per le imposte, fr. 350.– per il telefono e fr. 2'100.– per l’affitto (v. ibidem, pag. 4).
Ora, premesso che, in particolare, per la fortuna di fr. 12'000.– della moglie del reclamante e per le spese d’affitto di fr. 2'100.– non sono stati forniti documenti, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di comple- tezza e di allegazione, occorre rilevare che la decisione di tassazione per l’anno 2019 attesta un reddito imponibile di fr. 97'000.– (v. RP.2021.39, act. 4.8), ciò che non permette di certo di affermare che il reclamante sia indigente. Per ta- cere del fatto che questa Corte ha già avuto modo di rilevare, nell’ambito di una procedura ricorsuale riguardante l’inchiesta svizzera a carico del predetto, come lo stesso sia proprietario in Italia di una casa a Y., vicino a X., nonché di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile a X., beni che non figurano nella documentazione fiscale presentata (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2020.225 del 12 novembre 2020 consid. 2.3.2).
Ad ogni modo, a prescindere dalla situazione finanziaria del reclamante, per l’analisi della quale non sono comunque stati forniti tutti i documenti necessari, nella fattispecie la postulata assistenza giudiziaria deve parimenti essere re- spinta a causa dell’assenza di probabilità di successo. In effetti, dagli atti è emersa l’esistenza di un concreto pericolo di fuga. Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, il reclamante non ha dimostrato che gli stessi si opporreb- bero alla sua carcerabilità. Inoltre, la censura inerente all’asserita violazione del
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principio ne bis in idem, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in am- bito di detenzione estradizionale, era manifestamente da respingere in quanto prematura nell’ambito di un’impugnativa contro un ordine di arresto ai fini estra- dizionali (v. supra consid. 2.1).
10. In conclusione, il reclamo va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è integralmente respinto. 2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 9 luglio 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefano Pizzola - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).