Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Il 15 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in car- cere nei confronti di A. e altri nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 6385/2019 – R.G.G.I.P. 2553/2020 per i reati di associazione a delinquere fina- lizzata all’importazione, al trasporto e alla successiva cessione di sostanze stu- pefacenti nonché per concorso nel reato aggravato di importazione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente. In sostanza, il predetto è sospettato, in- sieme ad altri, di aver gestito l’importazione in Italia dal Sudamerica di ingenti quantitativi di cocaina sulla scorta di propri contatti con i cartelli sudamericani e demandando a B. sia l’attività di coordinamento tra i vari sodali incaricati del recupero della sostanza stupefacente che, talvolta, il successivo trasporto della stessa ai diversi destinatari, anche mediante l’utilizzo di veicoli appositamente preparati con doppifondi, attività agevolata da diverse organizzazione criminali di stampo mafioso (v. act. 6.1).
B. In data 28 settembre 2021, il Ministero della giustizia italiano, basandosi sull’or- dinanza di cui sopra, ha richiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. (v. ibidem).
C. Il 28 ottobre 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 6.3), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 16 novembre seguente. A. ha confer- mato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 6.4).
D. Mediante decisione del 16 dicembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, respingendo nel contempo la richiesta di scarcerazione presentata dal medesimo (v. act. 6.9).
E. Il 19 gennaio 2022, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando l'annullamento della stessa, l’irricevibilità della domanda di estradizione nonché la sua scarcerazione (v. act. 1).
F. Invitato a versare un anticipo delle spese e a fornire la procura entro il 31 gen- naio 2022 (v. act. 3), il patrocinatore del ricorrente, con scritto del 26 gennaio 2022, ha invitato questa Corte “a revocare la vostra richiesta del 20 gennaio 2022, ed in particolare a prescindere dalla richiesta di versare un anticipo e di
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fornirvi la procura, nonché a deliberare affinché venga proseguita la difesa d’uf- ficio dello scrivente difensore d’ufficio avv. Giovanni Molo in favore di A. anche nella procedura ricorsuale davanti al Tribunale penale federale” (act. 5).
G. Con scritto del 27 gennaio 2022, questa Corte ha trasmesso al ricorrente l’ap- posito formulario concernente la domanda di assistenza giudiziaria (v. RP.2022.13, act. 2), il quale è stato compilato e rispedito dal predetto il 2 feb- braio seguente (v. RP.2022.13, act. 3).
H. Mediante osservazioni del 31 gennaio 2022, trasmesse al ricorrente per cono- scenza (v. act. 7), l'UFG ha rinviato integralmente alla decisione impugnata, chiedendone la conferma (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14),
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entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’UFG non si sarebbe confrontato con le motivazioni contenute nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2021. A suo avviso, “non una parola, in partico-
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lare, viene spesa sulla contestazione della ricostruzione, infondata, del collega- mento formulato tra l’estradando e tale “k” sulla base del testo sintesi contenuto a pag. 385 della domanda di estradizione italiana” (act. 1, pag. 6).
E. 2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
E. 2.2 In concreto, l’UFG ha sufficientemente spiegato i motivi legati all’estradizione del ricorrente. In generale, esso ha dichiarato che “la fattispecie descritta nella domanda di estradizione è sufficiente per esaminare le questioni in materia di estradizione. La domanda non contiene evidenti errori, lacune o contraddizioni e i reati contestati sono punibili secondo il diritto italiano. L’UFG costata che per i reati a lui ascritti l’interessato potrebbe essere perseguito in Svizzera per traf- fico illegale di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). Per questa infrazione il diritto svizzero prevede una pena detentiva non inferiore a un anno. Ne consegue che i fatti per i quali è richiesta l’estradizione del perseguito rispettano le condizioni poste dall’art. 2 CEEstr” (act. 6.9, pag. 5). Inoltre, “sia l’azione penale che l’esecuzione della pena non sono ancora prescritte secondo il diritto italiano. La prescrizione secondo il di- ritto svizzero non è da verificare (vedi art. 8 della Convezione di estradizione UE). Non possono parimenti essere considerati quali reati politici, militari o fi- scali. ll perseguito non è cittadino svizzero” (ibidem). Per quanto riguarda più in particolare il contenuto della domanda, l’UFG ha sufficientemente spiegato a pag. 6 e 7 della decisione impugnata i motivi che l’hanno condotto a ritenere soddisfatti i criteri legali in materia, concludendo che “i gravami sollevati in me- rito a lacune e scarsità dal profilo probatorio della domanda di estradizione ita- liana potranno essere fatte valere innanzi all’autorità estera del merito che con- duce la procedura penale nei confronti del perseguito” (act. 6.9, pag. 7). In de- finitiva, ossequiando la decisione impugnata le condizioni in materia di motiva- zione, la censura va respinta.
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E. 3 Il ricorrente sostiene che la domanda di estradizione sia lacunosa, sia sotto il profilo della descrizione dei fatti che della qualifica giuridica. Se la domanda fosse stata formulata in termini più precisi, egli sarebbe stato posto in condi- zione di meglio difendersi nel merito e di provare l’esistenza di un alibi in suo favore.
E. 3.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L’autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). L'eccezione a tale principio è data allor- quando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 con- sid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b).
E. 3.2 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). Una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invo- cato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di per- sone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenze del Tribunale federale 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994 consid. 3c;
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1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L’alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l’annuncio di prove future non sod- disfano tale condizione (v. DTF 109 IV 174 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).
E. 3.3 In concreto, l’UFG, basandosi sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 15 febbraio 2021, ha così ripreso e riassunto i fatti alla base della domanda di estradizione (v. act. 6.9, pag. 4 e segg.):
«L’organizzazione criminale oggetto di indagine sarebbe nata dal rapporto di stretta collaborazione nell’attività illecita di gestione del narcotraffico tra due im- portanti broker calabresi, segnatamente C. (attualmente latitante) e D. (attual- mente ristretto presso il carcere di Siracusa), ciascuno assistito da più complici, costituenti gruppi tendenzialmente stabili, in larga parte soggettivamente so- vrapponibili e comunque strettamente connessi tra loro in virtù del rapporto di società venuto a crearsi tra i capi, tanto da formare una struttura criminale so- stanzialmente unitaria. Quando D. è stato arrestato il perseguito (denominato “k“ o “capo”) avrebbe assunto il suo ruolo di vertice. L’organizzazione criminale diretta dal perseguito disporrebbe di ingenti risorse economiche, di apparecchi telefonici in grado di assicurare la segretezza delle comunicazioni e di veicoli modificati per il trasporto occulto di droga e denaro. Essa vanterebbe collega- menti diretti con i cartelli sudamericani della droga, garantiti da sodali stanziati in America Latina e sarebbe in grado di penetrare negli ambienti delle istituzioni per reperire i documenti di identità falsi di copertura o acquisire altri vantaggi strumentali alla realizzazione dei traffici di stupefacente. In particolare il perse- guito avrebbe gestito l’importazione di 430 kg di cocaina che veniva sequestrata nel porto di Livorno il 6 novembre 2019 (266 panetti) e 18 novembre 2019 (164 panetti), ritrovata occultata sulla nave porta container “E.” proveniente dal Bra- sile, battente bandiera liberiana, all’interno di un container contenente un carico di legname. Il perseguito e gli altri committenti avrebbero delegato a B. sia l’at- tività di coordinamento tra i vari sodali incaricati del recupero della sostanza stupefacente una volta giunta al porto di destinazione che il successivo tra- sporto ai diversi destinatari della sostanza stupefacente anche mediante l’uti- lizzo di veicoli appositamente preparati con doppifondi. La cocaina sarebbe stata importata per la cosca di Guardavalle e la cosca F. operante nella piana di Gioia Tauro. Inoltre il perseguito, unitamente a G. e B., avrebbe commissio- nato l’importo in Italia di complessivi 22.105 kg (19 panetti) di cocaina, seque- strati all’inizio di gennaio 2020 presso il porto di Genova. B. avrebbe ricevuto la notte del 3 gennaio 2020 presso il porto di Vado Ligure 12 di panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 13.890 kg da soggetti rimasti ignoti che ne avevano curato la importazione. Egli avrebbe portato la cocaina presso la propria abitazione ove veniva da lui detenuta con la collabo-
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razione attiva nella custodia del figlio G., in attesa di essere consegnata al per- seguito (fatta eccezione per 2 panetti che sarebbero rimasti nella disponibilità dei B./G.). B. avrebbe agito da intermediario per conto del perseguito. Infatti il perseguito riceveva da B. una foto della sostanza stupefacente a conferma della ricezione e della successiva consegna. La notte del 4 gennaio 2020, presso il porto di Vado Ligure, B. avrebbe ricevuto ulteriori 7 panetti di sostanza stupe- facente di tipo cocaina del peso lordo complessivo di 6.215 kg, che portava presso la propria abitazione per detenerli in attesa di consegnarli al perse- guito».
Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalle normative e dalla giurisprudenza sopra menzionate (v. supra consid. 3.1). I fatti contestati dall'estradando non soggiacciono a sindacato in questa sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'e- sposto dei fatti. Esso in concreto non presenta contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed as- sodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'estradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio. Non essen- dovi inoltre elementi che permettano di confermare in modo indubbio, senza dover procedere a ulteriori atti istruttori, la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
E. 4 Il ricorrente afferma che “la prosecuzione dell’arresto risulta in ogni caso con- traria al principio della proporzionalità posto dall’art. 5 della Costituzione fede- rale, posto come misure meno invasive, quali ad esempio l’obbligo di residenza o la consegna dei documenti personali possano essere attuate a garanzia della richiesta di estradizione italiana” (act. 1, pag. 7).
E. 4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione. Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnata- mente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la
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scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'e- ventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale
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penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).
E. 4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 42 anni ed è attivo, da aprile 2017, come cuoco/cameriere in un ristorante a Lugano (v. act. 1, pag. 3 e 5). In occasione del suo interrogatorio dinanzi alla Procura ticinese, egli ha affermato che la sua famiglia, ossia la moglie e la figlia, risiedono in Calabria, a Guardavalle, dove vive anche la madre. Egli ha pure dichiarato di avere una sorella che vive a Milano e che “in Svizzera risiedo a Lugano e ho un lavoro come aiuto cuoco presso il H. in centro a Lugano. Non ho altri legami con la Svizzera in quanto qui lavoro solamente e non ho nemmeno creato una rete di amicizie” (act. 6.4). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale fede- rale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 pag. 379), alla luce del grave reato che viene contestato in Italia all’estradando (v. art. 73 cpv. 2, 3 e 4, 80 cpv. 2 D.P.R. 309/90 nonché art. 416-bis.1 CP/I, in act. 6.1) e all’elevata comminatoria di pena prevista per lo stesso (da sei a ventidue anni di reclusione, senza tenere conto dell’aggravante di cui all’art. 80 cpv. 2 D.P.R. 309/90 riguardante l’ingente quantità di sostanza stupefacente), i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Tenuto conto dei de- boli legami con il territorio svizzero, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove rischia di scontare una lunga pena detentiva, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi all’estradizione, ad esempio rifugian- dosi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà, contando su ordinamenti giu- ridici meno favorevoli alla cooperazione internazionale in materia penale, sia per l’assenza di trattati con il Paese richiedente che per altri motivi. Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese, a prescindere dal fatto che vi sia o meno rischio di collusione, condizione comunque cumulativa ex art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP.
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Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, ritenuta in particolare la possi- bilità di condanna a una elevata pena detentiva, le misure alternative alla car- cerazione proposte non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati).
E. 5 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione né per scar- cerare il ricorrente. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente re- spinto.
E. 6 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Giovanni Molo (v. RP.2022.4, act. 1).
E. 6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1; sulla validità della domanda nella procedura amministrativa, v. DTF 134 I 166 consid. 2.2; WALDMANN, Commentario basilese, 2015, n. 66 ad art. 29 Cost.; STEINMANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 65 ad art. 29 Cost). Il Tribunale fe- derale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as-
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sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
E. 6.2 In concreto, si osserva innanzitutto che la nomina a difensore d’ufficio dell’avv. Molo intervenuta dinanzi al Ministero pubblico ticinese non ha nessun valore pregiudiziale per la procedura ricorsuale. In effetti, ciò è stato accordato da parte dell'autorità d’esecuzione nell'ambito della procedura estradizionale di fronte all’autorità di prime cure, la quale va distinta dalla procedura ricorsuale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che valuta i requisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA, indipenden- temente quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 21 cpv. 1 AIMP (v. sentenze del Tribunale penale federale RH.2021.6 dell’8 luglio 2021 consid. 9 con rinvii; RR.2021.222 dell’11 novembre 2021 consid. 5.2).
Il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2022.4, act. 3.1). Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha dichiarato di avere: fr. 1'500.– presso la banca I.; EUR 100.– presso la banca J., dove la moglie è pure titolare di un conto con EUR 4'000.–; EUR 400.– in contante (v. ibidem, pag. 3). Egli indica di essere debitore di due mensilità d’affitto per un importo totale di fr. 2'760.– (v. ibidem). Per quanto concerne le spese mensili, l’insor- gente ha dichiarato quanto segue: fr. 1'380.– per l’affitto; fr. 184.– per spese mediche non rimborsate; fr. 600.– per contributi per figli; fr. 100.– per utensili casalinghi; fr. 100.– per telefono e tv; fr. 60.– per ricariche telefoniche. Egli di- chiara, infine, un salario netto mensile di fr. 2'500.– (v. ibidem, pag. 5).
Nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le
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spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim- borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2022.4, act. 3.1, pag. 2). Ora, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indicate, vi è da rilevare che il ricorrente non ha fornito nessun documento probante in rela- zione agli importi indicati nel formulario. Nessuna delle informazioni ivi riportate è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Sebbene attualmente in detenzione, il ricorrente avrebbe potuto fornire, con l'aiuto della moglie o della sorella (quest’ultima vive a Milano, v. supra consid. 4.2) e del suo patrocinatore, un minimo di documentazione a sostegno delle cifre dichiarate. A prescindere da ciò, la sua domanda va respinta già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradizionale. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese pro- cessuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 9 febbraio 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., detenuto a titolo estradizionale, rappresentato dall'avv. Giovanni Molo,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.13 Procedura secondaria: RP.2022.4
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Fatti: A. Il 15 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in car- cere nei confronti di A. e altri nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 6385/2019 – R.G.G.I.P. 2553/2020 per i reati di associazione a delinquere fina- lizzata all’importazione, al trasporto e alla successiva cessione di sostanze stu- pefacenti nonché per concorso nel reato aggravato di importazione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente. In sostanza, il predetto è sospettato, in- sieme ad altri, di aver gestito l’importazione in Italia dal Sudamerica di ingenti quantitativi di cocaina sulla scorta di propri contatti con i cartelli sudamericani e demandando a B. sia l’attività di coordinamento tra i vari sodali incaricati del recupero della sostanza stupefacente che, talvolta, il successivo trasporto della stessa ai diversi destinatari, anche mediante l’utilizzo di veicoli appositamente preparati con doppifondi, attività agevolata da diverse organizzazione criminali di stampo mafioso (v. act. 6.1).
B. In data 28 settembre 2021, il Ministero della giustizia italiano, basandosi sull’or- dinanza di cui sopra, ha richiesto alla Svizzera l’arresto e l’estradizione di A. (v. ibidem).
C. Il 28 ottobre 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 6.3), il quale ha posto il predetto in detenzione estradizionale il 16 novembre seguente. A. ha confer- mato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 6.4).
D. Mediante decisione del 16 dicembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, respingendo nel contempo la richiesta di scarcerazione presentata dal medesimo (v. act. 6.9).
E. Il 19 gennaio 2022, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando l'annullamento della stessa, l’irricevibilità della domanda di estradizione nonché la sua scarcerazione (v. act. 1).
F. Invitato a versare un anticipo delle spese e a fornire la procura entro il 31 gen- naio 2022 (v. act. 3), il patrocinatore del ricorrente, con scritto del 26 gennaio 2022, ha invitato questa Corte “a revocare la vostra richiesta del 20 gennaio 2022, ed in particolare a prescindere dalla richiesta di versare un anticipo e di
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fornirvi la procura, nonché a deliberare affinché venga proseguita la difesa d’uf- ficio dello scrivente difensore d’ufficio avv. Giovanni Molo in favore di A. anche nella procedura ricorsuale davanti al Tribunale penale federale” (act. 5).
G. Con scritto del 27 gennaio 2022, questa Corte ha trasmesso al ricorrente l’ap- posito formulario concernente la domanda di assistenza giudiziaria (v. RP.2022.13, act. 2), il quale è stato compilato e rispedito dal predetto il 2 feb- braio seguente (v. RP.2022.13, act. 3).
H. Mediante osservazioni del 31 gennaio 2022, trasmesse al ricorrente per cono- scenza (v. act. 7), l'UFG ha rinviato integralmente alla decisione impugnata, chiedendone la conferma (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14),
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entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’UFG non si sarebbe confrontato con le motivazioni contenute nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2021. A suo avviso, “non una parola, in partico-
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lare, viene spesa sulla contestazione della ricostruzione, infondata, del collega- mento formulato tra l’estradando e tale “k” sulla base del testo sintesi contenuto a pag. 385 della domanda di estradizione italiana” (act. 1, pag. 6).
2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
2.2 In concreto, l’UFG ha sufficientemente spiegato i motivi legati all’estradizione del ricorrente. In generale, esso ha dichiarato che “la fattispecie descritta nella domanda di estradizione è sufficiente per esaminare le questioni in materia di estradizione. La domanda non contiene evidenti errori, lacune o contraddizioni e i reati contestati sono punibili secondo il diritto italiano. L’UFG costata che per i reati a lui ascritti l’interessato potrebbe essere perseguito in Svizzera per traf- fico illegale di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). Per questa infrazione il diritto svizzero prevede una pena detentiva non inferiore a un anno. Ne consegue che i fatti per i quali è richiesta l’estradizione del perseguito rispettano le condizioni poste dall’art. 2 CEEstr” (act. 6.9, pag. 5). Inoltre, “sia l’azione penale che l’esecuzione della pena non sono ancora prescritte secondo il diritto italiano. La prescrizione secondo il di- ritto svizzero non è da verificare (vedi art. 8 della Convezione di estradizione UE). Non possono parimenti essere considerati quali reati politici, militari o fi- scali. ll perseguito non è cittadino svizzero” (ibidem). Per quanto riguarda più in particolare il contenuto della domanda, l’UFG ha sufficientemente spiegato a pag. 6 e 7 della decisione impugnata i motivi che l’hanno condotto a ritenere soddisfatti i criteri legali in materia, concludendo che “i gravami sollevati in me- rito a lacune e scarsità dal profilo probatorio della domanda di estradizione ita- liana potranno essere fatte valere innanzi all’autorità estera del merito che con- duce la procedura penale nei confronti del perseguito” (act. 6.9, pag. 7). In de- finitiva, ossequiando la decisione impugnata le condizioni in materia di motiva- zione, la censura va respinta.
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3. Il ricorrente sostiene che la domanda di estradizione sia lacunosa, sia sotto il profilo della descrizione dei fatti che della qualifica giuridica. Se la domanda fosse stata formulata in termini più precisi, egli sarebbe stato posto in condi- zione di meglio difendersi nel merito e di provare l’esistenza di un alibi in suo favore.
3.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L’autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). L'eccezione a tale principio è data allor- quando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 con- sid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b).
3.2 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). Una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invo- cato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di per- sone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenze del Tribunale federale 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994 consid. 3c;
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1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L’alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l’annuncio di prove future non sod- disfano tale condizione (v. DTF 109 IV 174 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).
3.3 In concreto, l’UFG, basandosi sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 15 febbraio 2021, ha così ripreso e riassunto i fatti alla base della domanda di estradizione (v. act. 6.9, pag. 4 e segg.):
«L’organizzazione criminale oggetto di indagine sarebbe nata dal rapporto di stretta collaborazione nell’attività illecita di gestione del narcotraffico tra due im- portanti broker calabresi, segnatamente C. (attualmente latitante) e D. (attual- mente ristretto presso il carcere di Siracusa), ciascuno assistito da più complici, costituenti gruppi tendenzialmente stabili, in larga parte soggettivamente so- vrapponibili e comunque strettamente connessi tra loro in virtù del rapporto di società venuto a crearsi tra i capi, tanto da formare una struttura criminale so- stanzialmente unitaria. Quando D. è stato arrestato il perseguito (denominato “k“ o “capo”) avrebbe assunto il suo ruolo di vertice. L’organizzazione criminale diretta dal perseguito disporrebbe di ingenti risorse economiche, di apparecchi telefonici in grado di assicurare la segretezza delle comunicazioni e di veicoli modificati per il trasporto occulto di droga e denaro. Essa vanterebbe collega- menti diretti con i cartelli sudamericani della droga, garantiti da sodali stanziati in America Latina e sarebbe in grado di penetrare negli ambienti delle istituzioni per reperire i documenti di identità falsi di copertura o acquisire altri vantaggi strumentali alla realizzazione dei traffici di stupefacente. In particolare il perse- guito avrebbe gestito l’importazione di 430 kg di cocaina che veniva sequestrata nel porto di Livorno il 6 novembre 2019 (266 panetti) e 18 novembre 2019 (164 panetti), ritrovata occultata sulla nave porta container “E.” proveniente dal Bra- sile, battente bandiera liberiana, all’interno di un container contenente un carico di legname. Il perseguito e gli altri committenti avrebbero delegato a B. sia l’at- tività di coordinamento tra i vari sodali incaricati del recupero della sostanza stupefacente una volta giunta al porto di destinazione che il successivo tra- sporto ai diversi destinatari della sostanza stupefacente anche mediante l’uti- lizzo di veicoli appositamente preparati con doppifondi. La cocaina sarebbe stata importata per la cosca di Guardavalle e la cosca F. operante nella piana di Gioia Tauro. Inoltre il perseguito, unitamente a G. e B., avrebbe commissio- nato l’importo in Italia di complessivi 22.105 kg (19 panetti) di cocaina, seque- strati all’inizio di gennaio 2020 presso il porto di Genova. B. avrebbe ricevuto la notte del 3 gennaio 2020 presso il porto di Vado Ligure 12 di panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 13.890 kg da soggetti rimasti ignoti che ne avevano curato la importazione. Egli avrebbe portato la cocaina presso la propria abitazione ove veniva da lui detenuta con la collabo-
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razione attiva nella custodia del figlio G., in attesa di essere consegnata al per- seguito (fatta eccezione per 2 panetti che sarebbero rimasti nella disponibilità dei B./G.). B. avrebbe agito da intermediario per conto del perseguito. Infatti il perseguito riceveva da B. una foto della sostanza stupefacente a conferma della ricezione e della successiva consegna. La notte del 4 gennaio 2020, presso il porto di Vado Ligure, B. avrebbe ricevuto ulteriori 7 panetti di sostanza stupe- facente di tipo cocaina del peso lordo complessivo di 6.215 kg, che portava presso la propria abitazione per detenerli in attesa di consegnarli al perse- guito».
Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalle normative e dalla giurisprudenza sopra menzionate (v. supra consid. 3.1). I fatti contestati dall'estradando non soggiacciono a sindacato in questa sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'e- sposto dei fatti. Esso in concreto non presenta contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed as- sodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'estradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio. Non essen- dovi inoltre elementi che permettano di confermare in modo indubbio, senza dover procedere a ulteriori atti istruttori, la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
4. Il ricorrente afferma che “la prosecuzione dell’arresto risulta in ogni caso con- traria al principio della proporzionalità posto dall’art. 5 della Costituzione fede- rale, posto come misure meno invasive, quali ad esempio l’obbligo di residenza o la consegna dei documenti personali possano essere attuate a garanzia della richiesta di estradizione italiana” (act. 1, pag. 7).
4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione. Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnata- mente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la
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scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'e- ventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale
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penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).
4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 42 anni ed è attivo, da aprile 2017, come cuoco/cameriere in un ristorante a Lugano (v. act. 1, pag. 3 e 5). In occasione del suo interrogatorio dinanzi alla Procura ticinese, egli ha affermato che la sua famiglia, ossia la moglie e la figlia, risiedono in Calabria, a Guardavalle, dove vive anche la madre. Egli ha pure dichiarato di avere una sorella che vive a Milano e che “in Svizzera risiedo a Lugano e ho un lavoro come aiuto cuoco presso il H. in centro a Lugano. Non ho altri legami con la Svizzera in quanto qui lavoro solamente e non ho nemmeno creato una rete di amicizie” (act. 6.4). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale fede- rale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 pag. 379), alla luce del grave reato che viene contestato in Italia all’estradando (v. art. 73 cpv. 2, 3 e 4, 80 cpv. 2 D.P.R. 309/90 nonché art. 416-bis.1 CP/I, in act. 6.1) e all’elevata comminatoria di pena prevista per lo stesso (da sei a ventidue anni di reclusione, senza tenere conto dell’aggravante di cui all’art. 80 cpv. 2 D.P.R. 309/90 riguardante l’ingente quantità di sostanza stupefacente), i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Tenuto conto dei de- boli legami con il territorio svizzero, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove rischia di scontare una lunga pena detentiva, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi all’estradizione, ad esempio rifugian- dosi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà, contando su ordinamenti giu- ridici meno favorevoli alla cooperazione internazionale in materia penale, sia per l’assenza di trattati con il Paese richiedente che per altri motivi. Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese, a prescindere dal fatto che vi sia o meno rischio di collusione, condizione comunque cumulativa ex art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP.
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Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, ritenuta in particolare la possi- bilità di condanna a una elevata pena detentiva, le misure alternative alla car- cerazione proposte non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati).
5. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione né per scar- cerare il ricorrente. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente re- spinto.
6. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Giovanni Molo (v. RP.2022.4, act. 1).
6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1; sulla validità della domanda nella procedura amministrativa, v. DTF 134 I 166 consid. 2.2; WALDMANN, Commentario basilese, 2015, n. 66 ad art. 29 Cost.; STEINMANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 65 ad art. 29 Cost). Il Tribunale fe- derale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as-
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sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
6.2 In concreto, si osserva innanzitutto che la nomina a difensore d’ufficio dell’avv. Molo intervenuta dinanzi al Ministero pubblico ticinese non ha nessun valore pregiudiziale per la procedura ricorsuale. In effetti, ciò è stato accordato da parte dell'autorità d’esecuzione nell'ambito della procedura estradizionale di fronte all’autorità di prime cure, la quale va distinta dalla procedura ricorsuale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che valuta i requisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA, indipenden- temente quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 21 cpv. 1 AIMP (v. sentenze del Tribunale penale federale RH.2021.6 dell’8 luglio 2021 consid. 9 con rinvii; RR.2021.222 dell’11 novembre 2021 consid. 5.2).
Il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2022.4, act. 3.1). Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha dichiarato di avere: fr. 1'500.– presso la banca I.; EUR 100.– presso la banca J., dove la moglie è pure titolare di un conto con EUR 4'000.–; EUR 400.– in contante (v. ibidem, pag. 3). Egli indica di essere debitore di due mensilità d’affitto per un importo totale di fr. 2'760.– (v. ibidem). Per quanto concerne le spese mensili, l’insor- gente ha dichiarato quanto segue: fr. 1'380.– per l’affitto; fr. 184.– per spese mediche non rimborsate; fr. 600.– per contributi per figli; fr. 100.– per utensili casalinghi; fr. 100.– per telefono e tv; fr. 60.– per ricariche telefoniche. Egli di- chiara, infine, un salario netto mensile di fr. 2'500.– (v. ibidem, pag. 5).
Nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le
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spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim- borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2022.4, act. 3.1, pag. 2). Ora, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indicate, vi è da rilevare che il ricorrente non ha fornito nessun documento probante in rela- zione agli importi indicati nel formulario. Nessuna delle informazioni ivi riportate è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Sebbene attualmente in detenzione, il ricorrente avrebbe potuto fornire, con l'aiuto della moglie o della sorella (quest’ultima vive a Milano, v. supra consid. 4.2) e del suo patrocinatore, un minimo di documentazione a sostegno delle cifre dichiarate. A prescindere da ciò, la sua domanda va respinta già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradizionale. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese pro- cessuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 10 febbraio 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Giovanni Molo - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).