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RR.2021.222

Bundesstrafgericht · 2021-11-12 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Con sentenza del 1° febbraio 2019, la Corte d’Appello di Torino, in parziale ri- forma del giudizio di primo grado del 7 luglio 2017 emanato dal Tribunale di Alessandria, ha condannato A. a una pena detentiva di due anni e quindici giorni per ricettazione, reato commesso in seguito all’acquisto nel maggio 2015 di un’auto rubata nella quale i carabinieri italiani hanno trovato diversi strumenti atti ad aprire e/o forzare serrature. Con ordinanza dell’11 febbraio 2020, la Su- prema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A. avverso il suddetto giudizio (v. act. 5.1). Con sentenza del 23 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma del giudizio di primo grado del 21 maggio 2020 emesso dal Giudice per le Udienze preliminari del Tribunale di Alessandria, ha condannato il predetto a una pena detentiva di un anno e quat- tro mesi per aver sfruttato e favorito, nel periodo dal luglio 2019 al 9 dicembre 2019, la prostituzione della sua compagna B. (v. ibidem).

B. Basandosi sul provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 2 febbraio 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Ap- pello di Torino (n. SIEP 99/2021), il Ministero della giustizia italiano, con scritto del 17 agosto 2021, ha chiesto l’estradizione di A. per l’espiazione di una pena di tre anni e sette giorni di reclusione, quale residuo della pena complessiva di tre anni, quattro mesi e quindici giorni per i reati di ricettazione, possesso ingiu- stificato di chiavi alterate o grimaldelli nonché favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (v. act. 5.1).

C. Trovandosi il predetto in detenzione preventiva nel Cantone Ticino nell’ambito di un procedimento penale ivi condotto dal Ministero pubblico ticinese, in data 19 agosto 2021 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha incaricato l’au- torità inquirente ticinese di procedere all’audizione di A. giusta l’art. 52 AIMP, trasmettendogli nel contempo l’ordine di arresto ai fini di estradizione del mede- simo giorno da notificare all’estradando (v. act. 5.2 e 5.3).

D. Interrogato dall’autorità giudiziaria cantonale il 26 agosto 2021, A., che ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane e al quale è stato notificato lo stesso giorno l’ordine di arresto (v. act. 5.4), si è opposto alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 5.5).

E. Invitato dall’UFG all’uopo, il 2 settembre 2021, A. ha presentato le proprie os- servazioni riguardanti la domanda di estradizione italiana (v. act. 5.6).

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F. Mediante decisione del 16 settembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia per l’espiazione della pena inflitta dalla Corte d’Appello di Torino il 1° febbraio 2019 limitatamente al reato di ricettazione (escluso il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli) nonché per l’esecuzione della sen- tenza del 23 ottobre 2020 della Corte d’Appello di Torino per il reato di favoreg- giamento della prostituzione (v. act. 1.1).

G. Il 15 ottobre 2021, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando in sostanza l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di estradizione, nonché l’accoglimento della richiesta di espiare la pena in Svizzera (v. act. 1, pag. 7).

H. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 29 ottobre 2021, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare le spese all’estradando (v. act. 5).

I. Con scritto del 28 ottobre 2021, il ricorrente, che ha dichiarato di non essere in grado finanziariamente di versare l’anticipo delle spese richiesto per la presente procedura (v. act. 3), ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria (v. RP.2021.80, act. 1).

J. Invitato a replicare, il ricorrente è rimasto silente (v. act. 6).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP),

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il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza

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(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2 Il ricorrente si lamenta innanzitutto delle precarie condizioni detentive in Italia, sostenendo che le stesse sarebbero disumane e contrarie all’art. 3 CEDU, ciò che sarebbe segnatamente dimostrato dall’alto tasso di suicidi e dal sovraffol- lamento delle carceri. L’UFG non avrebbe del resto richiesto nessuna garanzia formale all’Italia circa il rispetto della summenzionata disposizione. Egli ritiene inoltre che i suoi diritti procedurali necessari alla sua difesa non sarebbero stati sufficientemente garantiti in Italia. L’autorità estera non avrebbe in particolare assunto le prove da lui richieste, ciò che avrebbe portato alla sua ingiusta con- danna.

E. 2.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 cosid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'in- dipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che esiste un ri- schio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato ri- chiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti,

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tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e rinvii).

E. 2.1.2 Le incertezze sulla situazione generale dei diritti umani nello Stato richiedente non giustificano ancora il rifiuto dell'assistenza, la quale può essere concessa richiedendo all’autorità estera di fornire delle garanzie (DTF 123 II 161 consid. 6; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Per sapere in quali casi si debbano ottenere garanzie dallo Stato richiedente, il Tribunale federale ha proceduto a una sud- divisione tripartita della casistica in relazione alle estradizioni (DTF 134 IV 156 consid. 6), la quale si applica anche nell'ambito della piccola assistenza (TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali – i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite. In questi casi l'assistenza viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perse- guita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'assistenza. In caso contrario, le misure di assistenza internazionale non sarebbero più possi- bili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innan- zitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in gene- rale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).

E. 2.2.1 In concreto, va rilevato che dopo la sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato nel 2013 l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Torreggiani e altri contro Italia dell’8 gennaio 2013, n. 43517/09), il Tri- bunale federale si è di nuovo chinato di recente sulla questione di sapere se le condizioni detentive nelle carceri italiane siano d’impedimento all’estradizione. L’Alta Corte è giunta alla conclusione che, tenuto conto delle numerose riforme adottate dall’Italia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, l’estradizione a tale Paese non è soggetta a garanzie (v. sentenze del Tribunale federale 1C_169/2021 del 6 maggio 2021 consid. 2.3; 1C_261/2019 del 21 maggio 2019

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consid. 1.2 con rinvii). Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con l’art. 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre anche tenere conto del fatto che tale Stato è parte alla CEDU e dispone delle relative vie ricorsuali (v. sen- tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Kaplan contro Ger- mania del 15 dicembre 2009, n. 43212/05). Il Tribunale federale ha concluso che, anche tenendo conto dell’attuale pandemia legata al Covid-19, non vi è motivo per modificare la giurisprudenza in vigore (v. sentenza 1C_169/2021 consid. 2.3 in fine). Visto quanto precede, la censura in questo ambito va disat- tesa.

E. 2.2.2 Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che il ricorrente, sempre difeso da un legale di fiducia, ha potuto far valere le proprie censure dinanzi a due istanze di ricorso per quanto riguarda la prima procedura e dinanzi a un’istanza di ricorso per quanto concerne la seconda procedura. La Corte d’appello di Torino ha in entrambi i casi parzialmente confermato le sentenze di primo grado, mentre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissi- bile il ricorso presentato dall’estradando in occasione della prima condanna (v. supra Fatti lett. A). Nessuna delle autorità adite ha ravvisato violazioni dei diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali (v. act. 5.1) e non vi è nessun motivo per scostarsi dalle predette constatazioni del giudice estero, contro le quali il ricorrente si limita a contestare il merito delle sentenze, senza allegare violazioni procedurali sindacabili da parte del giudice dell’assistenza.

E. 3 Ribadendo le censure sopra esposte, il ricorrente afferma che poter scontare la pena in Svizzera renderebbe meno pesante la condanna ingiustamente subita, permettendogli di effettuare il suo percorso di reinserimento sociale con mag- giore successo.

E. 3.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

E. 3.2 In concreto, occorre rilevare che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid.

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3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina.

E. 4 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere integralmente respinto.

E. 5 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Mattia Bordignon (v. act. 7, nonché RP.2021.80, act. 1).

E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di suc- cesso le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari af- fronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata somma- riamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 di- cembre 2011 consid. 3.1).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikos- ten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

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E. 5.2 Nella fattispecie, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso a questa Corte l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria nel quale il suo assistito ha barrato tutte le rubriche, indicando di non avere né fortuna né debiti né spese né redditi (v. RP.2021.80, act. 1.2). Egli ha dichiarato che “la situa- zione congiunturale e giudiziaria del ricorrente non gli ha permesso di trovare lavoro. Dal 2020 è quindi aiutato, per quanto nelle sue possibilità, dalla sorella che lavora in Germania. A tal fine vengono allegate le buste paga (maggio- settembre) e un estratto del contratto di lavoro della signora C., che come si vedrà, non è in grado di sobbarcarsi né l’ammontare dell’anticipo delle spese, né le spese di patrocinio. In generale, il signor A. in questi anni ha vissuto a carico delle persone a lui vicine, soggiornando presso la compagna o i parenti, e pagando le sue spese strettamente personali con l’aiuto degli stessi. Quanto a debiti il signor A. osserva di non essere a conoscenza di procedure esecutive nei suoi confronti, ma crede di avere degli scoperti nei confronti della Giustizia italiana” (RP.2021.80, act. 1, pag. 2).

Ora, nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim- borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2021.80, act. 1.2, pag. 2). In concreto, il ricorrente non ha indicato nessun dato nell’apposito formulario, nemmeno l’ammontare delle sue spese. Egli non ha prodotto nessun docu- mento personale, trasmettendo unicamente delle distinte di salario e un con- tratto di lavoro concernenti la sorella C. (v. RP.2021.80, act. 1.3 e 1.4). A pre- scindere da ciò, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta già per la pa- lese insussistenza delle sufficienti probabilità di successo cumulativamente ri- chieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA. Le censure sollevate dal ricorrente erano infatti palesemente infondate alla luce delle disposizioni nazionali e internazio- nali in vigore in materia estradizionale, nonché dei consolidati principi giurispru- denziali che si applicano in simili fattispecie. Si osserva altresì che la nomina a difensore d’ufficio dell’avv. Bordignan intervenuta il 26 agosto 2021 da parte del Ministero pubblico ticinese (v. act. 5.5, pag. 2) non ha nessun valore pregiudi- ziale per la procedura ricorsuale. In effetti, ciò è stato accordato da parte dell'au- torità d’esecuzione nell'ambito della procedura estradizionale di fronte all’auto- rità di prime cure, la quale va distinta dalla procedura ricorsuale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che valuta i re- quisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA, indipendentemente quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 21 cpv. 1 AIMP. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta.

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E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è ri- dotta nella fattispecie, tenuto conto delle presumibili difficoltà finanziarie del ri- corrente, a fr. 1'000.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell’11 novembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresen- tato dall’avv. Mattia Bordignon e Filippo Zanetti,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.222 Procedura secondaria: RP.2021.80

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Fatti:

A. Con sentenza del 1° febbraio 2019, la Corte d’Appello di Torino, in parziale ri- forma del giudizio di primo grado del 7 luglio 2017 emanato dal Tribunale di Alessandria, ha condannato A. a una pena detentiva di due anni e quindici giorni per ricettazione, reato commesso in seguito all’acquisto nel maggio 2015 di un’auto rubata nella quale i carabinieri italiani hanno trovato diversi strumenti atti ad aprire e/o forzare serrature. Con ordinanza dell’11 febbraio 2020, la Su- prema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A. avverso il suddetto giudizio (v. act. 5.1). Con sentenza del 23 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma del giudizio di primo grado del 21 maggio 2020 emesso dal Giudice per le Udienze preliminari del Tribunale di Alessandria, ha condannato il predetto a una pena detentiva di un anno e quat- tro mesi per aver sfruttato e favorito, nel periodo dal luglio 2019 al 9 dicembre 2019, la prostituzione della sua compagna B. (v. ibidem).

B. Basandosi sul provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 2 febbraio 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Ap- pello di Torino (n. SIEP 99/2021), il Ministero della giustizia italiano, con scritto del 17 agosto 2021, ha chiesto l’estradizione di A. per l’espiazione di una pena di tre anni e sette giorni di reclusione, quale residuo della pena complessiva di tre anni, quattro mesi e quindici giorni per i reati di ricettazione, possesso ingiu- stificato di chiavi alterate o grimaldelli nonché favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (v. act. 5.1).

C. Trovandosi il predetto in detenzione preventiva nel Cantone Ticino nell’ambito di un procedimento penale ivi condotto dal Ministero pubblico ticinese, in data 19 agosto 2021 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha incaricato l’au- torità inquirente ticinese di procedere all’audizione di A. giusta l’art. 52 AIMP, trasmettendogli nel contempo l’ordine di arresto ai fini di estradizione del mede- simo giorno da notificare all’estradando (v. act. 5.2 e 5.3).

D. Interrogato dall’autorità giudiziaria cantonale il 26 agosto 2021, A., che ha con- fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane e al quale è stato notificato lo stesso giorno l’ordine di arresto (v. act. 5.4), si è opposto alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 5.5).

E. Invitato dall’UFG all’uopo, il 2 settembre 2021, A. ha presentato le proprie os- servazioni riguardanti la domanda di estradizione italiana (v. act. 5.6).

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F. Mediante decisione del 16 settembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia per l’espiazione della pena inflitta dalla Corte d’Appello di Torino il 1° febbraio 2019 limitatamente al reato di ricettazione (escluso il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli) nonché per l’esecuzione della sen- tenza del 23 ottobre 2020 della Corte d’Appello di Torino per il reato di favoreg- giamento della prostituzione (v. act. 1.1).

G. Il 15 ottobre 2021, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando in sostanza l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di estradizione, nonché l’accoglimento della richiesta di espiare la pena in Svizzera (v. act. 1, pag. 7).

H. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 29 ottobre 2021, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare le spese all’estradando (v. act. 5).

I. Con scritto del 28 ottobre 2021, il ricorrente, che ha dichiarato di non essere in grado finanziariamente di versare l’anticipo delle spese richiesto per la presente procedura (v. act. 3), ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria (v. RP.2021.80, act. 1).

J. Invitato a replicare, il ricorrente è rimasto silente (v. act. 6).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP),

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il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza

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(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente si lamenta innanzitutto delle precarie condizioni detentive in Italia, sostenendo che le stesse sarebbero disumane e contrarie all’art. 3 CEDU, ciò che sarebbe segnatamente dimostrato dall’alto tasso di suicidi e dal sovraffol- lamento delle carceri. L’UFG non avrebbe del resto richiesto nessuna garanzia formale all’Italia circa il rispetto della summenzionata disposizione. Egli ritiene inoltre che i suoi diritti procedurali necessari alla sua difesa non sarebbero stati sufficientemente garantiti in Italia. L’autorità estera non avrebbe in particolare assunto le prove da lui richieste, ciò che avrebbe portato alla sua ingiusta con- danna.

2.1

2.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 cosid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'in- dipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che esiste un ri- schio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato ri- chiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti,

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tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e rinvii).

2.1.2 Le incertezze sulla situazione generale dei diritti umani nello Stato richiedente non giustificano ancora il rifiuto dell'assistenza, la quale può essere concessa richiedendo all’autorità estera di fornire delle garanzie (DTF 123 II 161 consid. 6; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Per sapere in quali casi si debbano ottenere garanzie dallo Stato richiedente, il Tribunale federale ha proceduto a una sud- divisione tripartita della casistica in relazione alle estradizioni (DTF 134 IV 156 consid. 6), la quale si applica anche nell'ambito della piccola assistenza (TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali – i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite. In questi casi l'assistenza viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perse- guita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'assistenza. In caso contrario, le misure di assistenza internazionale non sarebbero più possi- bili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innan- zitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in gene- rale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).

2.2

2.2.1 In concreto, va rilevato che dopo la sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato nel 2013 l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Torreggiani e altri contro Italia dell’8 gennaio 2013, n. 43517/09), il Tri- bunale federale si è di nuovo chinato di recente sulla questione di sapere se le condizioni detentive nelle carceri italiane siano d’impedimento all’estradizione. L’Alta Corte è giunta alla conclusione che, tenuto conto delle numerose riforme adottate dall’Italia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, l’estradizione a tale Paese non è soggetta a garanzie (v. sentenze del Tribunale federale 1C_169/2021 del 6 maggio 2021 consid. 2.3; 1C_261/2019 del 21 maggio 2019

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consid. 1.2 con rinvii). Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con l’art. 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre anche tenere conto del fatto che tale Stato è parte alla CEDU e dispone delle relative vie ricorsuali (v. sen- tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Kaplan contro Ger- mania del 15 dicembre 2009, n. 43212/05). Il Tribunale federale ha concluso che, anche tenendo conto dell’attuale pandemia legata al Covid-19, non vi è motivo per modificare la giurisprudenza in vigore (v. sentenza 1C_169/2021 consid. 2.3 in fine). Visto quanto precede, la censura in questo ambito va disat- tesa.

2.2.2 Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che il ricorrente, sempre difeso da un legale di fiducia, ha potuto far valere le proprie censure dinanzi a due istanze di ricorso per quanto riguarda la prima procedura e dinanzi a un’istanza di ricorso per quanto concerne la seconda procedura. La Corte d’appello di Torino ha in entrambi i casi parzialmente confermato le sentenze di primo grado, mentre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissi- bile il ricorso presentato dall’estradando in occasione della prima condanna (v. supra Fatti lett. A). Nessuna delle autorità adite ha ravvisato violazioni dei diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali (v. act. 5.1) e non vi è nessun motivo per scostarsi dalle predette constatazioni del giudice estero, contro le quali il ricorrente si limita a contestare il merito delle sentenze, senza allegare violazioni procedurali sindacabili da parte del giudice dell’assistenza.

3. Ribadendo le censure sopra esposte, il ricorrente afferma che poter scontare la pena in Svizzera renderebbe meno pesante la condanna ingiustamente subita, permettendogli di effettuare il suo percorso di reinserimento sociale con mag- giore successo.

3.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per- sona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

3.2 In concreto, occorre rilevare che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid.

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3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina.

4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere integralmente respinto.

5. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Mattia Bordignon (v. act. 7, nonché RP.2021.80, act. 1).

5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di suc- cesso le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari af- fronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata somma- riamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 di- cembre 2011 consid. 3.1).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikos- ten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

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5.2 Nella fattispecie, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso a questa Corte l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria nel quale il suo assistito ha barrato tutte le rubriche, indicando di non avere né fortuna né debiti né spese né redditi (v. RP.2021.80, act. 1.2). Egli ha dichiarato che “la situa- zione congiunturale e giudiziaria del ricorrente non gli ha permesso di trovare lavoro. Dal 2020 è quindi aiutato, per quanto nelle sue possibilità, dalla sorella che lavora in Germania. A tal fine vengono allegate le buste paga (maggio- settembre) e un estratto del contratto di lavoro della signora C., che come si vedrà, non è in grado di sobbarcarsi né l’ammontare dell’anticipo delle spese, né le spese di patrocinio. In generale, il signor A. in questi anni ha vissuto a carico delle persone a lui vicine, soggiornando presso la compagna o i parenti, e pagando le sue spese strettamente personali con l’aiuto degli stessi. Quanto a debiti il signor A. osserva di non essere a conoscenza di procedure esecutive nei suoi confronti, ma crede di avere degli scoperti nei confronti della Giustizia italiana” (RP.2021.80, act. 1, pag. 2).

Ora, nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim- borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2021.80, act. 1.2, pag. 2). In concreto, il ricorrente non ha indicato nessun dato nell’apposito formulario, nemmeno l’ammontare delle sue spese. Egli non ha prodotto nessun docu- mento personale, trasmettendo unicamente delle distinte di salario e un con- tratto di lavoro concernenti la sorella C. (v. RP.2021.80, act. 1.3 e 1.4). A pre- scindere da ciò, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta già per la pa- lese insussistenza delle sufficienti probabilità di successo cumulativamente ri- chieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA. Le censure sollevate dal ricorrente erano infatti palesemente infondate alla luce delle disposizioni nazionali e internazio- nali in vigore in materia estradizionale, nonché dei consolidati principi giurispru- denziali che si applicano in simili fattispecie. Si osserva altresì che la nomina a difensore d’ufficio dell’avv. Bordignan intervenuta il 26 agosto 2021 da parte del Ministero pubblico ticinese (v. act. 5.5, pag. 2) non ha nessun valore pregiudi- ziale per la procedura ricorsuale. In effetti, ciò è stato accordato da parte dell'au- torità d’esecuzione nell'ambito della procedura estradizionale di fronte all’auto- rità di prime cure, la quale va distinta dalla procedura ricorsuale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che valuta i re- quisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA, indipendentemente quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 21 cpv. 1 AIMP. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta.

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6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è ri- dotta nella fattispecie, tenuto conto delle presumibili difficoltà finanziarie del ri- corrente, a fr. 1'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 12 novembre 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mattia Bordignon e Filippo Zanetti - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).