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RH.2024.14

Bundesstrafgericht · 2024-10-30 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 4 settembre 2024, le autorità rumene hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino rumeno, per l’esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni e sette mesi per limitazione illegale della libertà di movimento, danneggiamento e violazione della fiducia (v. act. 3.1, pag. 2).

B. Il 30 settembre 2024, A., a seguito di un controllo su suolo ticinese, è stato posto in arresto provvisorio ai fini di estradizione sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio del 30 settembre 2024 dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (v. act. 3.2). Interrogato l’indomani dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.3).

C. In data 3 ottobre 2024, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione, notificato ad A. il 7 ottobre 2024 (v. act. 3.5).

D. Il 17 ottobre 2024, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. Egli postula inoltre la con- cessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1, pag. 10).

E. Mediante osservazioni del 21 ottobre 2024, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 25 ottobre 2024, trasmesso all’UFG per co- noscenza (v. act. 5), il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4), trasmettendo inoltre il formulario compilato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 4.1).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di con- seguenza ricevibile in ordine.

E. 1.2 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vi- gore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12), nonché dal Terzo Protocollo addizionale del 10 no- vembre 2010, entrato in vigore il 1° novembre 2016 per la Svizzera e il 1° gen- naio 2018 per la Romania (RS 0.353.13). Di rilievo è inoltre il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'i- stituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel set- tore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consi- glio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26- 31 (n. CELEX 32018R1862; GU 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; testo consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen [www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8/8.4]), in relazione con la decisione 2010/365/UE del Consiglio del 29 giugno 2010 sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 del 1° luglio 2010, pag. 17-20).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134

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consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LUDWICZAK GLASSEY, Loi sur l’entraide pénale internationale, Petit commentaire, 2024, n. 14 ad art. 48 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostan- ziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono es- sere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, in ambito estradizionale la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordi- nata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia

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di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Con- venzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provviso- ria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii).

E. 3 Il reclamante sostiene innanzitutto che, non avendo l’autorità rogante trasmesso alle autorità elvetiche né la formale domanda di estradizione né una copia uffi- cialmente certificata conforme della decisione che conchiude il procedimento penale, la sua estradizione sarebbe da rifiutare già solo per questo motivo. A suo avviso, l’ordine di arresto ai fini di estradizione del 3 ottobre 2024 non adem- pirebbe i requisiti di cui all’art. 48 cpv. 1 AIMP. Inoltre, la sentenza di condanna estera, pronunciata in contumacia, costituirebbe un’inammissibile violazione dei diritti della difesa, essendo basata su una procedura caratterizzata da irregola- rità nella notifica sia della citazione a comparire che della sentenza, la quale non potrebbe essere posta a fondamento dell’ordine di arresto qui impugnato. Quanto precede lederebbe i più elementari diritti procedurali consacrati dall’or- dinamento giuridico svizzero. Non si potrebbe del resto escludere che la san- zione da scontare non sia già stata eseguita. Egli censura altresì le pessime condizioni carcerarie in Romania e la mancanza di garanzie diplomatiche da parte dello Stato estero, ciò che renderebbe la domanda di estradizione mani- festamente inammissibile.

E. 3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello

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di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inam- missibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall'insorgente permettano di con- cludere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifesta- mente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurispru- denza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° feb- braio 2007 consid. 4.5).

E. 3.2 In concreto, il reclamante si è limitato a contestare in maniera generica la pro- cedura estera (contumaciale) sfociata nella sentenza alla base della domanda di estradizione, formulando censure relative a ipotetiche violazioni dei diritti della difesa, ma senza indicare elementi concreti a sostegno. Premesso che nella segnalazione del SIS di SIRENE Romania del 4 settembre 2024 viene chiaramente indicata la possibilità per il predetto di richiedere un nuovo pro- cesso (v. act. 3.1, pag. 2) e che la documentazione completa alla base della rogatoria verrà trasmessa alle autorità elvetiche con la formale domanda di estradizione – precisato che in data 10 ottobre 2024 l’UFG ha concesso alle autorità rumene una proroga di 40 giorni per presentare quest’ultima, richie- dendo nel contempo la trasmissione delle garanzie concernenti la detenzione (v. act. 3.7, 3.8 e 4.2) –, occorre rilevare che le censure presentate non sostan- ziano motivi di manifesta inammissibilità dell’estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate nella procedura estradizionale in senso stretto, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ri- corso contro l'ordine di arresto.

E. 4 Il reclamante non si esprime sull’esistenza o meno del pericolo di fuga. L’UFG, dal canto suo, afferma che tale pericolo sarebbe presunto poiché il reclamante non avrebbe nessun legame con la Svizzera.

E. 4.1 Per costante giurisprudenza, in ambito estradizionale la carcerazione della per- sona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'ecce- zione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due con- dizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della

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realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla deten- zione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non era reso minore dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione

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(v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non avesse intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

E. 4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, celibe, è cittadino rumeno, ha 29 anni ed è domiciliato in Romania (v. act. 3.3, pag. 1), anche se in sede di reclamo ha dichiarato di essere attual- mente senza fissa dimora e senza attività lucrativa, se non quella di musicista itinerante da cui deriverebbero esigui introiti, non regolari e tanto meno docu- mentabili (v. act. 1, pag. 10). Egli avrebbe un figlio di 3 anni, il quale frequente- rebbe la scuola dell’infanzia in Romania (v. act. 4.1, pag. 1). La madre si trove- rebbe attualmente in una casa per anziani in Italia e il padre biologico vivrebbe in Romania (v. ibidem, pag. 4). Egli è stato arrestato a Lamone. Gli agenti della polizia comunale lo hanno trovato in un’auto a dormire, mentre aspettava il rien- tro a casa del suo padrino residente in detto comune (v. ibidem, pag. 2). Sui motivi della sua presenza in Ticino, egli ha affermato di essere giunto in treno da Como, dove ha risieduto da un amico. La sua intenzione sarebbe stata di chiedere aiuto al suo padrino (v. ibidem). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379) e la pressoché totale assenza di legami con la Svizzera, il pericolo di fuga è senz’altro da confermare; esso non potrebbe essere ovviato nemmeno con misure alternative alla deten- zione.

E. 5 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale

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pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può es- sere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione né di scarcerare l'estradando né di ordinare misure cautelari sostitutive.

E. 6 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

E. 7 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira (v. RP.2024.27, act. 1).

E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

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L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

E. 7.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di non avere né fortuna né debiti né spese (v. act. 4.1). In sede di replica, la sua patrocinatrice ha dichiarato che “il reclamante non ha fissa di- mora, è nullatenente e non percepisce alcun reddito. Situazione evincibile an- che dal verbale di sequestro agli atti (qui integralmente richiamati), in cui non viene elencato denaro contante (ad eccezione di qualche spicciolo), tanto meno carte bancarie, e corroborata dalle dichiarazioni rese dal reclamante all’occa- sioni degli interrogatori esperiti dalla polizia e dal magistrato” (ibidem, pag. 1). Ora, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di allegazione, nessuna voce è stata completata. Le informazioni fornite dal ricorrente appaiono a dir poco scarne. Non appare credibile che egli per il suo mantenimento non abbia alcuna spesa e che senza alcun introito ab- bia potuto acquistare il biglietto del treno per recarsi in Ticino dall’Italia (v. act. 3.3, pag. 2). Egli si trova certo in detenzione, ma con l'aiuto del suo difensore avrebbe potuto adoperarsi per raccogliere un minimo di dati o di documenta- zione per rendere possibile un esame serio della sua situazione finanziaria. Ad ogni modo, anche senza esaminare la situazione finanziaria del reclamante, la postulata assistenza giudiziaria deve comunque essere respinta a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, dagli atti è emersa l'esistenza di un concreto pericolo di fuga; inoltre, le censure sollevate dal reclamante, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizio- nale, erano manifestamente da respingere in quanto premature nell'ambito di un'impugnativa contro un ordine di arresto ai fini estradizionali (v. supra consid.

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2.1). Della sua presumibilmente difficile situazione finanziaria si terrà conto fis- sando una tassa di giustizia ridotta.

E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 500.–.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 30 ottobre 2024 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione estradizionale

rappresentato dall'avv. Beatriz Cardoso Teixeira,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2024.14 Procedura secondaria: RP.2024.27

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Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 4 settembre 2024, le autorità rumene hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino rumeno, per l’esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni e sette mesi per limitazione illegale della libertà di movimento, danneggiamento e violazione della fiducia (v. act. 3.1, pag. 2).

B. Il 30 settembre 2024, A., a seguito di un controllo su suolo ticinese, è stato posto in arresto provvisorio ai fini di estradizione sulla base di un’ordinanza di arresto provvisorio del 30 settembre 2024 dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (v. act. 3.2). Interrogato l’indomani dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 3.3).

C. In data 3 ottobre 2024, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione, notificato ad A. il 7 ottobre 2024 (v. act. 3.5).

D. Il 17 ottobre 2024, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. Egli postula inoltre la con- cessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1, pag. 10).

E. Mediante osservazioni del 21 ottobre 2024, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 25 ottobre 2024, trasmesso all’UFG per co- noscenza (v. act. 5), il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4), trasmettendo inoltre il formulario compilato relativo alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 4.1).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di con- seguenza ricevibile in ordine.

1.2 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vi- gore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12), nonché dal Terzo Protocollo addizionale del 10 no- vembre 2010, entrato in vigore il 1° novembre 2016 per la Svizzera e il 1° gen- naio 2018 per la Romania (RS 0.353.13). Di rilievo è inoltre il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'i- stituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel set- tore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consi- glio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26- 31 (n. CELEX 32018R1862; GU 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; testo consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen [www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8/8.4]), in relazione con la decisione 2010/365/UE del Consiglio del 29 giugno 2010 sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 del 1° luglio 2010, pag. 17-20).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134

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consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LUDWICZAK GLASSEY, Loi sur l’entraide pénale internationale, Petit commentaire, 2024, n. 14 ad art. 48 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostan- ziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono es- sere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, in ambito estradizionale la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordi- nata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia

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di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Con- venzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provviso- ria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii).

3. Il reclamante sostiene innanzitutto che, non avendo l’autorità rogante trasmesso alle autorità elvetiche né la formale domanda di estradizione né una copia uffi- cialmente certificata conforme della decisione che conchiude il procedimento penale, la sua estradizione sarebbe da rifiutare già solo per questo motivo. A suo avviso, l’ordine di arresto ai fini di estradizione del 3 ottobre 2024 non adem- pirebbe i requisiti di cui all’art. 48 cpv. 1 AIMP. Inoltre, la sentenza di condanna estera, pronunciata in contumacia, costituirebbe un’inammissibile violazione dei diritti della difesa, essendo basata su una procedura caratterizzata da irregola- rità nella notifica sia della citazione a comparire che della sentenza, la quale non potrebbe essere posta a fondamento dell’ordine di arresto qui impugnato. Quanto precede lederebbe i più elementari diritti procedurali consacrati dall’or- dinamento giuridico svizzero. Non si potrebbe del resto escludere che la san- zione da scontare non sia già stata eseguita. Egli censura altresì le pessime condizioni carcerarie in Romania e la mancanza di garanzie diplomatiche da parte dello Stato estero, ciò che renderebbe la domanda di estradizione mani- festamente inammissibile.

3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello

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di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inam- missibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall'insorgente permettano di con- cludere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifesta- mente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurispru- denza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° feb- braio 2007 consid. 4.5).

3.2 In concreto, il reclamante si è limitato a contestare in maniera generica la pro- cedura estera (contumaciale) sfociata nella sentenza alla base della domanda di estradizione, formulando censure relative a ipotetiche violazioni dei diritti della difesa, ma senza indicare elementi concreti a sostegno. Premesso che nella segnalazione del SIS di SIRENE Romania del 4 settembre 2024 viene chiaramente indicata la possibilità per il predetto di richiedere un nuovo pro- cesso (v. act. 3.1, pag. 2) e che la documentazione completa alla base della rogatoria verrà trasmessa alle autorità elvetiche con la formale domanda di estradizione – precisato che in data 10 ottobre 2024 l’UFG ha concesso alle autorità rumene una proroga di 40 giorni per presentare quest’ultima, richie- dendo nel contempo la trasmissione delle garanzie concernenti la detenzione (v. act. 3.7, 3.8 e 4.2) –, occorre rilevare che le censure presentate non sostan- ziano motivi di manifesta inammissibilità dell’estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate nella procedura estradizionale in senso stretto, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ri- corso contro l'ordine di arresto.

4. Il reclamante non si esprime sull’esistenza o meno del pericolo di fuga. L’UFG, dal canto suo, afferma che tale pericolo sarebbe presunto poiché il reclamante non avrebbe nessun legame con la Svizzera.

4.1 Per costante giurisprudenza, in ambito estradizionale la carcerazione della per- sona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'ecce- zione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due con- dizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della

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realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla deten- zione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non era reso minore dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione

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(v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non avesse intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, celibe, è cittadino rumeno, ha 29 anni ed è domiciliato in Romania (v. act. 3.3, pag. 1), anche se in sede di reclamo ha dichiarato di essere attual- mente senza fissa dimora e senza attività lucrativa, se non quella di musicista itinerante da cui deriverebbero esigui introiti, non regolari e tanto meno docu- mentabili (v. act. 1, pag. 10). Egli avrebbe un figlio di 3 anni, il quale frequente- rebbe la scuola dell’infanzia in Romania (v. act. 4.1, pag. 1). La madre si trove- rebbe attualmente in una casa per anziani in Italia e il padre biologico vivrebbe in Romania (v. ibidem, pag. 4). Egli è stato arrestato a Lamone. Gli agenti della polizia comunale lo hanno trovato in un’auto a dormire, mentre aspettava il rien- tro a casa del suo padrino residente in detto comune (v. ibidem, pag. 2). Sui motivi della sua presenza in Ticino, egli ha affermato di essere giunto in treno da Como, dove ha risieduto da un amico. La sua intenzione sarebbe stata di chiedere aiuto al suo padrino (v. ibidem). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379) e la pressoché totale assenza di legami con la Svizzera, il pericolo di fuga è senz’altro da confermare; esso non potrebbe essere ovviato nemmeno con misure alternative alla deten- zione.

5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale

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pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può es- sere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione né di scarcerare l'estradando né di ordinare misure cautelari sostitutive.

6. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

7. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira (v. RP.2024.27, act. 1).

7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

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L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

7.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di non avere né fortuna né debiti né spese (v. act. 4.1). In sede di replica, la sua patrocinatrice ha dichiarato che “il reclamante non ha fissa di- mora, è nullatenente e non percepisce alcun reddito. Situazione evincibile an- che dal verbale di sequestro agli atti (qui integralmente richiamati), in cui non viene elencato denaro contante (ad eccezione di qualche spicciolo), tanto meno carte bancarie, e corroborata dalle dichiarazioni rese dal reclamante all’occa- sioni degli interrogatori esperiti dalla polizia e dal magistrato” (ibidem, pag. 1). Ora, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di allegazione, nessuna voce è stata completata. Le informazioni fornite dal ricorrente appaiono a dir poco scarne. Non appare credibile che egli per il suo mantenimento non abbia alcuna spesa e che senza alcun introito ab- bia potuto acquistare il biglietto del treno per recarsi in Ticino dall’Italia (v. act. 3.3, pag. 2). Egli si trova certo in detenzione, ma con l'aiuto del suo difensore avrebbe potuto adoperarsi per raccogliere un minimo di dati o di documenta- zione per rendere possibile un esame serio della sua situazione finanziaria. Ad ogni modo, anche senza esaminare la situazione finanziaria del reclamante, la postulata assistenza giudiziaria deve comunque essere respinta a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, dagli atti è emersa l'esistenza di un concreto pericolo di fuga; inoltre, le censure sollevate dal reclamante, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizio- nale, erano manifestamente da respingere in quanto premature nell'ambito di un'impugnativa contro un ordine di arresto ai fini estradizionali (v. supra consid.

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2.1). Della sua presumibilmente difficile situazione finanziaria si terrà conto fis- sando una tassa di giustizia ridotta.

8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 31 ottobre 2024

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Beatriz Cardoso Teixeira - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).