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Staatsrecht.
IH. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
5~. Sentenza 15 gennaio 1945 neUa causa Zuger Kantonalbank
contro Consiglio di Stato deI Cantone Ticino.
TI divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF) e applicabile
anche ai diritti di bollo cantona1i ? Questione risolta afferroa-
tivamente per quanto concerne il bollo proporzionale al valore
previsto dalla. legge ticinese sul bollo.
Riconoscimento di debito steso dalla banca creditrice a Zugo e .
mandato da firmare al debitore a Lugano: il Cantone Ticino
non puo assoggettare alla sua sovranita fiscale la banc!!. credi·
trice, ma soltanto il debitore ehe ha firroato il riconoscimento
di debito a Lugano. L'art. 43 lett. adella legge ticinese sul
bollo non ha efficacia extracantonale.
Ist das Doppelbesteuerungsverbot (Art. 46 Abs. 2 BV) auch
anwendbar auf die kantonalen Stempelabgaben ? Bejahung
der Frage in Bezug auf die nach dem Wert erhobene Stempel-
abgabe im Sinne des tessinischen Stempelgesetzes.
Schuldanerkennung, die von einer Bank in Zug als Gläubigerin
aufgesetzt und dem Schuldner nach Lugano zur Unterschrift
zugesandt worden ist: Der Stempelsteuerhoheit des Kantons
Tessin unterliegt nicht die Bank (Gläubigerin), sondern nur der
Schuldner, der die Schuldanerkennung in Lugano unterzeichnet
hat. Art. 43 litt. ades tessinischen StempelgesetZ6s hat nur
Wirkung im Kanton.
L'interdiction de la double imposition (art. 46 aI. 2 CF) s'etend-elle
anx droits de timbre cantonaux ? Question tranchee affirroa·
tivement pour le droit de timbre proportionnel (ad valorem)
prevu par la. loi tessinoise sur le timbre.
Reconnaissance de dette redigee par une banque a. Zoug (cman-
ciere) et envoyOO par elle au debiteur a Lugano pour signature.
La. banqne. n'est pas soumise au pouvoir fiscal du Canton du
Tessin, mais bien le debiteur qui a signe le document a. Lugano.
L'art. 431ettre a de la.loi tessinoise n'est applicable qu'al'inM-
rieur du canton.
A. -
Riehard Gedeon, morto il15 maggio 1942, doveva
alla Banea cantonale di Zugo 180 somma di 9000 Ir. 80 dipen-
denza d'un rieonoseimento di debito 25 aprile 1939 e
180 somma di 7620 Ir. 80 dipendenza d'un rieonoseimento
di debito 20 maggio 1940.
A suo tempo, questi rieonoseimenti di debito erano
stati stesi e muniti deI bollo zughese dalla banea ehe
li aveva mandati 801 Gedeon, il quale, dopo averli firmati
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80 Lugano, Iuogo deI suo domieilio, glieli aveva rimandati,
ricevendone quindi l'ammontare.
B. -
Il 16 febbraio 1943, I'Uffioio di Lugano pubbli-
cava il fallimento dell'eredita relitta dal defunto Gedeon.
La Banca cantonale di Zugo notificava i suoi due erediti
suddetti.
Su riehiesta dell'Ufficio di Lugano, 180 Banca cantonale
di Zugo produceva, tra l'altro, anohe i due rieonoscimenti
di debito sopra menzionati.
Con decreti 27 settembre 1943 il Dipartimento delle
finanze deI Cantone Ticino applieava alla Banca cantonale
di Zugo due sanatorie, l'una di 99 fr., concernente il
rieonoseimento di debito 25 aprile 1939, e l'altra di 88 fr.,
concernente il riconoseimento di debito 19 maggio 1940.
La Banea eantonale di Zugo interponeva un rieorso,
ehe il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino respingeva
in data 28 agosto 1944, essenzialmente per i seguenti
motivi :
E pacifieo ehe il riconoscimento di debito di 7620 fr.
e stato firmato dal debitore 80 Lugano. Si tratta quindi
d'un atto eretto nel Cantone Ticino, ed avente il earattere
di scrittura privata. Esso ha acquistato 180 qualita di
riconoscimento di debito con l'apposizione della firma dei
contraenti (art. 13 CO). Un siffatto documento e soggetto
801 bollo in virtit deU'art. 6 deUa Iegge ticinese 9 gennaio
1934 (LTB). La sovranita fiseale ticinese non pu?> esser
messa in dubbio. E quindi irrilevante e non opponibile alle
Autorita fiscali ticinesi la eircostanza ehe il documento
sia stato bollato anche nel Cantone di Zugo. DeI resto,
180 ricorrente non ha fornito 180 prova eh~ il Cantone di
Zugo abbia effettivamente riscosso un diritto di bollo,
ma ha semplicemente affermato ehe l'atto porta impresso
« il ballo 80 stampa deI Cantone di Zugo ». Il documento
doveva oomunque esser presentato 801 fiseo ticinese per
Ia bollat11ra prima di farne uso davanti ad un'autorita
cantonale tieinese, eonformemente all'art. II Iett. b LTB.
1.;0 stesso vale pel rioonoscimento di debito di 9000 Ir.
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O. -
Con tempestivo rieorso di diritto pubblieo Ia
Banca. ca.ntona.Ie di Zugo ha ehiesto l'annullamento dei
due. suddetti deereti 28 agosto 1944, ehe violerebbero
rart. 46 CF ed eventualmente l'art. 4 CF per i seguenti
motivi :
Ta.nto il diritto di bollo tieinese, quanto qu,ello zughese
non eolpiseono il doeumento eome tale, ma il rapporto
giuridieo risultante dal doeumento. Determinante per
la delimitazione della sovranita fiseale e il luogo ove il
negozio giuridieo e stato eoneluso ed espliea i suoi effetti.
In eonereto i rieonoscimenti di debito si riferiseono a
contratti di mutuo conelusi nel Cantone di Zugo e destinati
a.d ivi esplieare i Ioro effetti. 11 debitore si e inoltre sotto-
P08to alle disposizioni Iegali e regolamentari della banca
mutuante, eome pure alle sue eventuali altre deeisioni
ed ha anehe rieonoseiuto il foro di Zugo. Si deve perta.nto
ammettere Ia sovranitä. fiseale deI Cantone di Zugo.
Seoondo l'art. 2 della LTB, sono soggetti al bollo gli
atti destinati « ad essere prodotti eome doeumento ed
a far fede in giudizio». Ambedue i rieonoseimenti di
debito non entravano pero, fino a tanto ohe erano in pos-
sesso deI debitore, nel novero di questi atti.
11 Consiglio di Stato, pur ammettendo ehe i riconosei-
menti di debito sono stati redatti dalla creditrice su propri
moduli, ritiene unica.mente rilevante il fatto ehe il Gedeon
ha firmato i rieonoseimenti di debito a Lugano. Cos1
faeendo, esso disattende ehe in eonereto si tratta d'un
rapporto giuridieo bilaterale. 11 rieonoseimento di debito
si riferisce soltanto all'obbligo deI mu,tuatario di pagare
gli interessi sul mutuo e di rimborsare aHa seadenza Ia
somma mutuata. E pero manifesto ehe quest'obbligo
diventa effieiente soltanto dopo il versamento della somma
mutuata e non gia all'atto della firma deI rieonoseimento
di debito. Anehe se si eonsiderasse il rieonoseimento
di debito eome un negozio giUrldieo unilaterale, si dovrebbe
ritenere eh'esso necessita d'una diehiarazione di rieevuta,
il ehe in fondo e ammeS80 dal fi8eo tieinese quando nei
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deereti impugnati parIa di rieonoseimenti di debito stipu-
lati tra il Gedeon e Ia Banea eantonale di Zugo. 11 Iuogo
della firma e fortuito. 11 centro deI negozio giuridieo e
Zugo.
La. tesi deI Consiglio<di Stato avrebbe eome ina.mmissibile
conseguenza ehe un doeumento sarebbe sottoposto alla
sovranitä. fisoale di piu eantoni, se piu persone l'hanno
firmato in diversi eantoni. A torto il Consiglio di Stato si
riferisce a.ll'art. 13 CO ehe concerne soltanto negozi
giuridiei pei quali (} preseritta Ia forma seritta. Con Ia
sentenza 16 maggio 1906 neUa causa A.-G. Börlin e. Basilea-
eitta (RU 32 I 283 e I;!eg.) il Tribunale federale ha ammesso
ehe un atto soggiaee aU'obbligo deI bollo soIta.nto apartire
dal momento in eu,i eoInineia ad adempiere la funzione
aHa quale e destinato e ehe l'erezione deI doeumento
non dev'esser ravvisata gia nel riempire e firmare u,n mo-
du,Io, ma soltanto neUa eonelusione deI eontratto.
Giusta la LTB, il diritto di bollo si ealcola seeondo
il valore dell'atto. 11 valore deI rieon08eimento di debito
di 7620 fr. ammontava in realta a soli 1500 fr. Infatti
soltanto per questa somma e stato effettivamente eretto
un nuovo rieonoseimento di debito. EventuaImente sol-
ta.nto questo ammontare potrebbe essere eolpito dal
diritto di bollo.
La. rieorrente ha munito deI bollo zughese i rieonosei-
menti di debito da essa stesi e firmati poi dal G6deon,
eome eonferma una diehiarazione, ehe si produce, della
Cancelleria deI Cantone di Zugo. E ovvio ehe l'obbligo
di pagare il diritto di bollo tieinese non possa essere fondato
sul fatto ehe i doeumenti in paroIa, inizialmente non
soggetti alla sovranitä. deI Cantone Tieino, siano stati
poi prodotti davanti ad un'autorita tieinese. DeI resto,
la loro produzione non soggiaee al diritto di bollo, giusta
l'art. 16 ep. 2 LEF (RU 42 III 90 e seg.).
In quanto il Tribunale federale ritenesse ehe l'art. 46
ep. 2 CF non e applieabile, si sarebbe pur sempre in pre-
senza d'una violazione dell'art. 4 CF. In partieolare e
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arbitrario sottOPOrrc al bollo e colpire, con una sanatoria
un documento, tenendo conto soltanto delluogo'in cui e
stato firmato.
D. - II Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha con-
clu,so pel rigetto deI ricorso 00 diritto pubblico, osservando
in sostanza :
La sanatoria e stata applicata non perche la ricorrente
ha prodotto i riconoscimenti 00 debito all'Ufficio d'esecu,-
zione e dei fallimenti di Lugano, ma percM essi erano
soggetti inizialmente all'obbligo deI bollo. Non si vuol
quindi OOscuterela censura di violazione dell'art. 4 CF solle-
vata dalla ricorrente; e certo ehe il Tribunale federale
ha interpretato I'art 16 LEF in modo assai estensivo
(RU 42 III p. 90 e seg.). Si contesta invece Ia censura
di violazione dell'art. 46 cp. 2- CF. Quali siano i documenti
destinati « a far fede in giuOOzio» e stabilito dall'art. 2
deI regolamento 00 applicazione 4 maggio 1934. Sono
tutti « gli atti scritti stesi sotto qualsiasi forma per
attestare l'esistenza 0 la consistenza d'un rapporto giuri-
OOco, 0 ehe vengono prodotti come documenti fedefacenti
innanzi le autorita ». La Iegge ticinese colpisce inizialmente
non solo i contratti veri e propri creatori di rapporti giuri-
dici, ma ogni e qualsiasi atto, il quale serva a documentare,
ad attestare (non acreare) l'esistenza 0 la consistenza
d'un rapporto giuriOOco. Ne segue che la tassa di bollo
e, secondo il diritto ticinese, una pura imposta sul « docu-
mento». Essa e dovuta soltanto a seguito dell'erezione
d'un documento. Non per altro motivo la giurisprudenza
deI Consiglio 00 Stato ha ritenuto ehe tutte le copie d'un
eontratto di Ioeazione, firmate dagli stipulanti e eonformi
all'originale, sono soggette inizialmente all'obbligo deI
bollo. in base al diritto tieinese non si puo revoeare in
dubbio ehe i riconoseimenti di debito siano soggetti
inizialmente all'obbligo deI bollo. Essi non sono dei
eontratti 00 mutuo giusta gli art. 312 e seg. deI CO, ma
semplicemente degli atti nel senso phI lato della parola, dei
documenti ehe servono cioe a provare e ad attestare
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l'esistenza e la eonsistenza di un rapporto giuriOOco 00
mutuo giB. stipulato ed avente pieno vigore tra le parti. E
quinOO -errata Ia tesi della ricorrente ehe in eoncreto i
contratti di mutuo siano sorti solo nel momento in cui
la banca ha ricevu,to a Zugo i relativi riconoseimenti
di debito. E vero invece ehe i contratti sono sorti nei
momenti in eui furono spedite Ie dichiarazioni 00 aecetta-
zione dell'offerta. La banca ha evidentemente dimentieato
che nel diritto svizzero il mutuo non e piu, come nel diritto
romano, un contratto consensua1e vero e proprio. Decisivo
per la sovranita fiscale deI Cantone Tieino e il fatto ehe
i riconoscimenti 00 debito sono stati firmati nel Cantone
Ticino. E invece irri1evante eh'essi si trovassero presso
la Banca eantonale di Zugo, allorquando il Gedeon ricevette
le somme mutuatee, 00 consegu,enza, naequ,e il suo obbligo
00 restituirle e 00 pagare gli interessi. E questa una cireo-
stanza ehe non puo essere invoeata per fondare e giustificare
una qualsiasi pretesa fiscale deI Cantone 00 Zu,go, il quale,
deI resto, non ha accampato nessun diritto e si e limitato
ad apporre il bollo sui documenti per volonta della rieor-
rente stessa e prima della 10ro firma.
E. -
La Banea eantonale di Zugo ha replicato in so-
stanza quanto segue :
Nella su,a risposta il Consiglio 00 Stato ammette ehe
in eoncreto l'obbligo deI bollo non si fbnda sullaprodu-
zione dei rieonoscimenti di- debito davanti aIl'Ufficio
d'eseO.u,zione e dei fallimenti di Lugano, contranamente
a quanto OOchiarato nelle impu,gnate decisioni. II Consiglio
00 Stato erra pero qu,ando ri,tiene che Ia. eensura di viola-
zione dell'art. 4 CF OOventa cos1 senz'oggetto. Infatti
questa censura e stata formulata anehe sotto un altro
rispetto : nessu.ua ragione esisteva per giustifieare la sovra-
nita fiscale deI Cantöhe Ticino che non OOpellde soltanto
dal diritto eantonale. Seeondo il Consigliö 00 Stato,
I 'obbligo deI bollo tieinese esiste se un atto e stato eretto
per provare l'esistenza d'u,n rapporto giuriOOco. Prima
che un docu,mento possegga questa qualita, deve esistere
21
AS 71 I -
1945
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il rapporto giuridieo. All'atto delIa firma, i due rieonosei-
menti di debito non avevano aneora tale qualita. ehe e
decjsiva seeondo il diritto tieinese. Nei rieonoseimenti
di debito il Gedeon attesta d'aver rieevuto una certa
somma a titolo di mutuo. In realta. questa somma gli
e stata versata soltanto dopo che i riconoseimenti di
debito, mu,niti deUa firma, erano pervenuti alla banea.
Non si puo ammettere l'esistenza di un diritto di bollo
~ul doeu,mento per du,e ragioni. Anzitutto il eontenuto
deI documento e preso in considerazione pel calcolo dell'am-
montare dei diritto di bollo e delIa sanatoria. Inoltre,
quale debitore dei diritto di bollo a. considerato non sola-
mente chi firma il doeu,mento, ma anche ehi ha eooperato
alla sua formazione. Colpito dal diritto di bollo non e il
doeumento in se, ma il rappotto giuridieo che ne sta alla
base. Che in conereto il rapparto giuridieo non sia soggetto
alla sovranita. fiscale tieinese, non appare dubbio ed e rico-
noseiuto in fondo dal Consiglio di Stato. Ma, anehe se si
trattasse d'un diritto di bollo sul doeu,mento, non si
potrebbe ammettere eome dimostrata la sovranita. fiscale
tieinese. Infatti, anehe in questo caso il diritto di bollo
potre b be essere riseosso unieamente dal Cantone in
eu,i il doeu,mento aequista in definitiva la qualita. di mezzo
probatorio. Soltanto nelle mani delIs rieorrente i rico-
noseimenti di debito diventarono idonei a servire quali
mezzi di prova. Se importasse eselusivamente illuogo della
firma, la sovranita fiscale dei Cantone Ticino sarebbe
applicabile solo al Gedeon, debitore e firmatario dei
riconoseimenti di debito. La ricorrente non ha mai ritenuto
ehe il eontratto di mu,tuo sia un contratto reale, ma e
invece d'avviso che i rieonoseimenti di debito sono diventati
effieienti soltanto dopa il pagamento delle somme mu,tuate.
Contrariamente al tenore dei riconoscimenti di debito,
il mutuo non era aneora effettuato alI'atto della 10ro
firma. E quindi erroneo pretendere ehe i riconoseimenti
di debito avrebbero dovuto provare l'esistenza deI con-
tratto di mutuo. E pure irrilevante la data, alla quale
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il eontratto di mutuo e stato concluso. Il divieto della
doppia imposta sarebbe violato anche se il Cantone di
Zugo non esigesse il pagamento deI diritto di bollo. Da
u,na dichiarazione deUa Direzione delle finanze di Zugo,
ehe si produee, risulta pero ehe il Cantone di Zugo esige
questo pagamento.
F. -
Duplieando, il Consiglio di Stato deI Cantone
Tieino ha addotto in sostanza:
La rieorrente eorre un po' troppo quando pretende nella
replica ehe il Consiglio di Stato abbia ammesso le argo-
mentazioni da essa svolte sotto i numeri 10, lett. f, e 13
deI ricorso. Il Consiglio di Stato ha soltanto preeisato che
il motivo della sanatoria non sta nella produzione dei
riconoscimenti di debito all'ufficio d'esecuzione, ma bensl.
nella mancata applicazione deI bollo ad atti soggetti
al bollo fin dall'inizio. Solo a titolo abbondanziale il
Consiglio di Stato ha diehiarato ehe il documento doveva
eomunque essere presentato al fiseo ticinese per la bolla-
tura, prima di farne uso davanti ad un'autorita cantonale
ticinese, conformemente alI'art. II lett. b LTB. E errata
la tesi della rieorrente, secondo cui il bollo colpisce il
rapporto giuridieo ehe sta alla base dell'atto. L'obbligo
deI bollo sussiste anehe per doeumenti ehe non concernono
. alcun rapporto giuridico, come, ad esempio, per le earte
da gioeo. I rieonoscimenti di debito sono atti da conl'\iderare
eome eretti nel Cantone Ticino perehe ivi firmati. Questo
e il fattore decisivo ed essenziale che milita in favore
della sovranita. fiseale deI Cantone Tieino. Ne davanti
alle autorita eantonali, ne nel rieorso di diritto pubblieo
la ricorrente ha sostenuto ehe solo il debitore e respon-
sabile pel pagamento dei bollo mancante edella relativa
multa. Il Consiglio di Stato ha invece espressamente
riehiamato l'art. 43 lett. adella LTB. In sede eantonale
la banea ha fatto soltanto valere ehe una violazione della
legge e a earieo anzitutto dei debitore. In realta. la rieor-
rente e responsabile a norma dell'art. 43 lett. adella LTB·
Alle citazioni delIa ricorrente si oppone la deeisione 22 set-
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tembre 1923 deI Tribunale federale neUa causa Rohner f
Cantone Ticino.
Oonsiderando in diritto:
1.
Giusta il § 2 della legge 5 settembre 1929, la
Banca cantonale di Zugo ha una propria personalita
giuridica: e un ente distinto dal Cantone di Zugo.
D'aUra parte, il presente ricorso non e diretto contro
il Cantone di Zugo, ma unicamente contro il Cantone
Ticino ehe pretende di colpire col proprio bollo un'opera-
zione di diritto private compiuta dalla ricorrente.
Si deve pertanto ammettere ehe in concreto la Banca
cantonale di Zugo ha veste per rieorrere.
2. -
I1 diritto di bollo proporzionale ehe, giusta gli art. 2
e 6 LTB, eolpisce tutti gli atti di valore superiore ai 1000 fr.
stesi in forma di scrittura privata e una vera e propria
imposta. Seeondo la giurisprudenza deI Tribunale federale,
il fatto ehe si tratti d'un'imposta non basta pero a giusti-
ficare l'applicazione dell'art. 46 ep. 2 CF (RU 34 I 685;
50 I 191; 53 I 377; 64 I 305). I1 Tribunale federale ha
dichiarato ehe in massima il divieto della doppia imposta
abbraceia le imposte generali sulla sostanza e sul reddito,
eome pure le imposte personali e le imposte sucoessorie,
e si estende anche a quelle eontribuzioni ehe sostituiseono
queste imposte oIe completano (RU 25 I 197; 26 I 277;
46 I 415; 50 I 91; 63 I 156 e seg.; 64 I 305). I1 Tribunale
federale ha tuttavia applieato anohe ad altre imposte
il divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF, cosl., ad esempio,
alla tassa di esenzione dal servizio dei pompieri pel mo-
tivo ch'essa e in relazione con la capacita finanziaria deI
eontribuente e puo raggiungere un notevole ammontare
(RU 53 I 378), come pure all'imposta sugli autoveicoli
(RU 44 I ll, 57 I 1); es so ha inoltre dichiarato ehe,
per quanto eoncerne le imposte speoiali, devesi ogni
volta indagare se esista il bisogno di sottoporle al di-
vieto sanoito dall'art. 46 cp. 2 CF (RU 64 I 305).
Se si eocettua la sentenza 16 maggio 1906 (RU 32 I
Doppelbesteuerung. N° 50.
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I 279 e seg.) ehe concerne la riscossione d'un diritto fisso
sulle lettere di vettura da parte del Cantone di Basilea-
eitta (diritto ehe attualmente lion puo piu essere risoosso
ostandovi gli art. 1 e 2 della legge federale sulle tasse di
bollo), il Tribunale federale non· si e ancora pronuneiato
espressamente sulla questione se il divieto sancito dal-
l'art. 46 ep. 2 CF sia applioabile anehe ai diritti di bollo
oantonali.
La questione dev'essere risolta affermativamente, almeno
per quanto eoneerne il bollo risoosso e la eouseguente
sanatoria applieata in eonereto. I1 bollo proporzionale
al valore previsto dalla LTB e infatti inconnessione eon
la capacita finanziaria deI eontribuente e la sanatoria
applicata. in easo di eontravvenzione puo raggiungere
importi molto eonsiderevoli (ofr. anehe RU 44 I 15).
3. -
I1 diritto di bollo proporzionale al valore ehe prevede
la LTB non e, eontrariamente all'opinione deI Consiglio
di Stato, un diritto di bollo sul doeumento come tale,
ma e un'imposta ehe eolpisce il rapporto giuridieo risul-
tante dal documento ehe 10 eontiene (efr. sentenze deI
Tribunale federale 14 settembre 1944 su rieorso Caprara
e 2 ottobre 1944 su rieorso Selcer).
I1 eontratto di mutuo e un eontratto eonsensuale, le
cui operazioni sono normalmente le seguenti : dapprima
viene concluso il contratto; indi viene versata, ' dietro
rilaseio della quietanza, la somma mutuata. Per quanta
coneerne la quietanza, il Cantone, nel quale essa viene
rilasciata, puo riscotere un diritto di bollo senza violare
i1 divieto della doppia imposta, anche se i1 contratto di
mutuo fu eretto altrove ed ivi era gia soggetto al diritto
di bollo. I1 diritto di bollo sulla quietanza pub anche
essere proporzionale.
In concreto esistono, rispetto al oaso normale deI
mutuo, delle particolarita.
La Banca eantonale di Zugo diede il proprio asseuso
alla domanda di mutuo prima della stesura deI rico-
noscimento di debito e con tale asseuso e sorto il contratto
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Staatsrecht.
(lettere 17 maggio 1940,21 e 24 aprile 1939 de11a ricorrente).
Le eondizioni particolareggiate sono bensl. eontenute nel
riconoscimento di debito. Siccome pero il contratto era
gia stato coneluso per iscritto sotto forma di domanda
e di risposta, l'art. 16 cp. 1 CO non e applicabile. Nei due
rieonoscimenti di debito 19 maggio 1940 e 25 aprile 1939
si debbono quindi ravvisare sostanzialmente delle ricevute
anche se completano, per certi riguardi, due eontratti di
mutuo sorti precedentemente.
Giusta l'art. 74, cifra 1, CO, i debiti pecuniari sono
pagabili nelluogo in cui e domiciliato il creditore all'epoca
de11a scadenza. Per quanto coneerne il versamento de11a
somma mutuata, Gedeon era creditore e la Banea eanto-
nale di Zugo era debitriee : il debito doveva essere soluto
a Lugano, domieilio deI Gedeon. A Lugano sono state
firmate le quietanze ehe .avevano per iseope di attestare
il rieevimento deI denaro. E ehiaro eh 'esse dovevano
spiegare i loro effetti apartire dal momento della firma.
La rieorrente osserva bensl ehe, seguendo un'usanza
banearia, la Banea eantonale di Zugo si feee firmare le
quietanze prima di versare il denaro al Gedeon ehe si
trovava a Lugano. La rieorrente vorrebbe fondarsi,su
questa usanza per sostenere ehe le quietanze non erano
aneora effieaei allorehe furono firmate, ma 10 divennero
soltanto piu tardi, allorehe fu versato il denaro. Quest'u-
sanza banearia dev'essere pero considerata eome irri-
levante per la delimitazione delle sovranita fiseali : si
deve ritenere ehe il denaro fosse gia stato versato 0 fosse
versato all'atto della firma deI riconoseimenti di debito,
conformemente al loro tenore.
Cosl stando le cose, si deve ammettere ehe i rieonosci-
menti di debito in questione soggiacevano alla sovranita
fiseale deI Cantone Tieino in quanta erano stati firmati
a Lugano (art. 2, 6, 11 LTB). Il diritto di bollo era quindi
dovuto da chi li aveva firmati, ossia dal Gedeon. Egli,
od i suoi suecessori, erano passibili di sanatoria.
Il Cantone Ticino non puo inveee eolpire con la sana-
Doppelbesteuerung. N° SI.
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toria la Banca eantonale di Zugo pel fatto eh'essa ha
steso a Zugo i rieonoscimenti di debito e li ha mandati
da firmare al Gedeon a Lugano. L'art. 43, lett. a, LTB
prevede bensl ehe pel pagamento della sanatoria sono
solidalIriente responsabili anehe coloro ehe hanno eooperato
alla formazione dell'atto. Ma questo. disposto non ha
efficaeiaextraeantonaie. In eonereto la Banea eantonale
di Zugo, ehe non e domiciliata nel Cantone Tieino, non
ha ivi. svolto un'attivita in rapporto eon la formazione
deI documento: non e quindi soddisfatto il requisito
neeessario per poter assoggettare la tieorrente aHa sovra-
nita fiseale tieinese e per poterIe infliggere una sanatoria
in virtu delI 'art. 43, lett. a, LTB. La eontraria decisione
deI Consiglio di Stato deI Cantone Tieino e in urto con
I'art. 46, cp. 2, CF in quanto diretta contro la Banca
cantonale di Zugo, e dev'essere quindi annullata.
In questo senso il Tribunale federale si'{~ gia pronunciato
(sia pure basandosi non sull'art. 46 cp. 2, ma sull'art. 3
CF) eon la sentenza 27 marzo 1933 ne11a eausa Grasso :
il fisco vodese aveva inflitto ad ambedue le parti contraenti
11,na multa per insuffieienza di bollo su :un titolo di eredito,
quantunque il debitore ed il fideiussore l'avessero ·firmato
non su territorio vodese, ma al luogo deI loro domieilio
nel Canton Vallese.
11 Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso e ammesso e le querelate risoluzioni 28 agosto
1944 dei Consiglio di Stato sono annullate.
51. Urteil vom 20. September 1945 i. S. Schweizerischer ßank-
verein gegen Kanton Zürich.
Doppelbesteuerung; Au/teilung des Gewinns bei interkantonalen
Unternehmungen:
1. Der GewiIm ist grundsätzlich als Einheit zu behandeln (Erw. 1).
2. Bei HandH.lsba.n.I.<:tln b'lrechnet sich die Quote jedes Kantons
auf Grund der buchmä8.rigen Gewinnsaldi der Niederlassungen.
Inwieweit sind Korrekturen an diesen zulässig 'I (Erw. 2, 3).