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71_I_316

BGE 71 I 316

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-15 · Italiano CH
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316

Staatsrecht.

IH. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

5~. Sentenza 15 gennaio 1945 neUa causa Zuger Kantonalbank

contro Consiglio di Stato deI Cantone Ticino.

TI divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF) e applicabile

anche ai diritti di bollo cantona1i ? Questione risolta afferroa-

tivamente per quanto concerne il bollo proporzionale al valore

previsto dalla. legge ticinese sul bollo.

Riconoscimento di debito steso dalla banca creditrice a Zugo e .

mandato da firmare al debitore a Lugano: il Cantone Ticino

non puo assoggettare alla sua sovranita fiscale la banc!!. credi·

trice, ma soltanto il debitore ehe ha firroato il riconoscimento

di debito a Lugano. L'art. 43 lett. adella legge ticinese sul

bollo non ha efficacia extracantonale.

Ist das Doppelbesteuerungsverbot (Art. 46 Abs. 2 BV) auch

anwendbar auf die kantonalen Stempelabgaben ? Bejahung

der Frage in Bezug auf die nach dem Wert erhobene Stempel-

abgabe im Sinne des tessinischen Stempelgesetzes.

Schuldanerkennung, die von einer Bank in Zug als Gläubigerin

aufgesetzt und dem Schuldner nach Lugano zur Unterschrift

zugesandt worden ist: Der Stempelsteuerhoheit des Kantons

Tessin unterliegt nicht die Bank (Gläubigerin), sondern nur der

Schuldner, der die Schuldanerkennung in Lugano unterzeichnet

hat. Art. 43 litt. ades tessinischen StempelgesetZ6s hat nur

Wirkung im Kanton.

L'interdiction de la double imposition (art. 46 aI. 2 CF) s'etend-elle

anx droits de timbre cantonaux ? Question tranchee affirroa·

tivement pour le droit de timbre proportionnel (ad valorem)

prevu par la. loi tessinoise sur le timbre.

Reconnaissance de dette redigee par une banque a. Zoug (cman-

ciere) et envoyOO par elle au debiteur a Lugano pour signature.

La. banqne. n'est pas soumise au pouvoir fiscal du Canton du

Tessin, mais bien le debiteur qui a signe le document a. Lugano.

L'art. 431ettre a de la.loi tessinoise n'est applicable qu'al'inM-

rieur du canton.

A. -

Riehard Gedeon, morto il15 maggio 1942, doveva

alla Banea cantonale di Zugo 180 somma di 9000 Ir. 80 dipen-

denza d'un rieonoseimento di debito 25 aprile 1939 e

180 somma di 7620 Ir. 80 dipendenza d'un rieonoseimento

di debito 20 maggio 1940.

A suo tempo, questi rieonoseimenti di debito erano

stati stesi e muniti deI bollo zughese dalla banea ehe

li aveva mandati 801 Gedeon, il quale, dopo averli firmati

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80 Lugano, Iuogo deI suo domieilio, glieli aveva rimandati,

ricevendone quindi l'ammontare.

B. -

Il 16 febbraio 1943, I'Uffioio di Lugano pubbli-

cava il fallimento dell'eredita relitta dal defunto Gedeon.

La Banca cantonale di Zugo notificava i suoi due erediti

suddetti.

Su riehiesta dell'Ufficio di Lugano, 180 Banca cantonale

di Zugo produceva, tra l'altro, anohe i due rieonoscimenti

di debito sopra menzionati.

Con decreti 27 settembre 1943 il Dipartimento delle

finanze deI Cantone Ticino applieava alla Banca cantonale

di Zugo due sanatorie, l'una di 99 fr., concernente il

rieonoseimento di debito 25 aprile 1939, e l'altra di 88 fr.,

concernente il riconoseimento di debito 19 maggio 1940.

La Banea eantonale di Zugo interponeva un rieorso,

ehe il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino respingeva

in data 28 agosto 1944, essenzialmente per i seguenti

motivi :

E pacifieo ehe il riconoscimento di debito di 7620 fr.

e stato firmato dal debitore 80 Lugano. Si tratta quindi

d'un atto eretto nel Cantone Ticino, ed avente il earattere

di scrittura privata. Esso ha acquistato 180 qualita di

riconoscimento di debito con l'apposizione della firma dei

contraenti (art. 13 CO). Un siffatto documento e soggetto

801 bollo in virtit deU'art. 6 deUa Iegge ticinese 9 gennaio

1934 (LTB). La sovranita fiseale ticinese non pu?> esser

messa in dubbio. E quindi irrilevante e non opponibile alle

Autorita fiscali ticinesi la eircostanza ehe il documento

sia stato bollato anche nel Cantone di Zugo. DeI resto,

180 ricorrente non ha fornito 180 prova eh~ il Cantone di

Zugo abbia effettivamente riscosso un diritto di bollo,

ma ha semplicemente affermato ehe l'atto porta impresso

« il ballo 80 stampa deI Cantone di Zugo ». Il documento

doveva oomunque esser presentato 801 fiseo ticinese per

Ia bollat11ra prima di farne uso davanti ad un'autorita

cantonale tieinese, eonformemente all'art. II Iett. b LTB.

1.;0 stesso vale pel rioonoscimento di debito di 9000 Ir.

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Staatsrecht.

O. -

Con tempestivo rieorso di diritto pubblieo Ia

Banca. ca.ntona.Ie di Zugo ha ehiesto l'annullamento dei

due. suddetti deereti 28 agosto 1944, ehe violerebbero

rart. 46 CF ed eventualmente l'art. 4 CF per i seguenti

motivi :

Ta.nto il diritto di bollo tieinese, quanto qu,ello zughese

non eolpiseono il doeumento eome tale, ma il rapporto

giuridieo risultante dal doeumento. Determinante per

la delimitazione della sovranita fiseale e il luogo ove il

negozio giuridieo e stato eoneluso ed espliea i suoi effetti.

In eonereto i rieonoscimenti di debito si riferiseono a

contratti di mutuo conelusi nel Cantone di Zugo e destinati

a.d ivi esplieare i Ioro effetti. 11 debitore si e inoltre sotto-

P08to alle disposizioni Iegali e regolamentari della banca

mutuante, eome pure alle sue eventuali altre deeisioni

ed ha anehe rieonoseiuto il foro di Zugo. Si deve perta.nto

ammettere Ia sovranitä. fiseale deI Cantone di Zugo.

Seoondo l'art. 2 della LTB, sono soggetti al bollo gli

atti destinati « ad essere prodotti eome doeumento ed

a far fede in giudizio». Ambedue i rieonoseimenti di

debito non entravano pero, fino a tanto ohe erano in pos-

sesso deI debitore, nel novero di questi atti.

11 Consiglio di Stato, pur ammettendo ehe i riconosei-

menti di debito sono stati redatti dalla creditrice su propri

moduli, ritiene unica.mente rilevante il fatto ehe il Gedeon

ha firmato i rieonoseimenti di debito a Lugano. Cos1

faeendo, esso disattende ehe in eonereto si tratta d'un

rapporto giuridieo bilaterale. 11 rieonoseimento di debito

si riferisce soltanto all'obbligo deI mu,tuatario di pagare

gli interessi sul mutuo e di rimborsare aHa seadenza Ia

somma mutuata. E pero manifesto ehe quest'obbligo

diventa effieiente soltanto dopo il versamento della somma

mutuata e non gia all'atto della firma deI rieonoseimento

di debito. Anehe se si eonsiderasse il rieonoseimento

di debito eome un negozio giUrldieo unilaterale, si dovrebbe

ritenere eh'esso necessita d'una diehiarazione di rieevuta,

il ehe in fondo e ammeS80 dal fi8eo tieinese quando nei

Doppelbesteuerung. N° 50.

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deereti impugnati parIa di rieonoseimenti di debito stipu-

lati tra il Gedeon e Ia Banea eantonale di Zugo. 11 Iuogo

della firma e fortuito. 11 centro deI negozio giuridieo e

Zugo.

La. tesi deI Consiglio<di Stato avrebbe eome ina.mmissibile

conseguenza ehe un doeumento sarebbe sottoposto alla

sovranitä. fisoale di piu eantoni, se piu persone l'hanno

firmato in diversi eantoni. A torto il Consiglio di Stato si

riferisce a.ll'art. 13 CO ehe concerne soltanto negozi

giuridiei pei quali (} preseritta Ia forma seritta. Con Ia

sentenza 16 maggio 1906 neUa causa A.-G. Börlin e. Basilea-

eitta (RU 32 I 283 e I;!eg.) il Tribunale federale ha ammesso

ehe un atto soggiaee aU'obbligo deI bollo soIta.nto apartire

dal momento in eu,i eoInineia ad adempiere la funzione

aHa quale e destinato e ehe l'erezione deI doeumento

non dev'esser ravvisata gia nel riempire e firmare u,n mo-

du,Io, ma soltanto neUa eonelusione deI eontratto.

Giusta la LTB, il diritto di bollo si ealcola seeondo

il valore dell'atto. 11 valore deI rieon08eimento di debito

di 7620 fr. ammontava in realta a soli 1500 fr. Infatti

soltanto per questa somma e stato effettivamente eretto

un nuovo rieonoseimento di debito. EventuaImente sol-

ta.nto questo ammontare potrebbe essere eolpito dal

diritto di bollo.

La. rieorrente ha munito deI bollo zughese i rieonosei-

menti di debito da essa stesi e firmati poi dal G6deon,

eome eonferma una diehiarazione, ehe si produce, della

Cancelleria deI Cantone di Zugo. E ovvio ehe l'obbligo

di pagare il diritto di bollo tieinese non possa essere fondato

sul fatto ehe i doeumenti in paroIa, inizialmente non

soggetti alla sovranitä. deI Cantone Tieino, siano stati

poi prodotti davanti ad un'autorita tieinese. DeI resto,

la loro produzione non soggiaee al diritto di bollo, giusta

l'art. 16 ep. 2 LEF (RU 42 III 90 e seg.).

In quanto il Tribunale federale ritenesse ehe l'art. 46

ep. 2 CF non e applieabile, si sarebbe pur sempre in pre-

senza d'una violazione dell'art. 4 CF. In partieolare e

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Staatsrecht.

arbitrario sottOPOrrc al bollo e colpire, con una sanatoria

un documento, tenendo conto soltanto delluogo'in cui e

stato firmato.

D. - II Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha con-

clu,so pel rigetto deI ricorso 00 diritto pubblico, osservando

in sostanza :

La sanatoria e stata applicata non perche la ricorrente

ha prodotto i riconoscimenti 00 debito all'Ufficio d'esecu,-

zione e dei fallimenti di Lugano, ma percM essi erano

soggetti inizialmente all'obbligo deI bollo. Non si vuol

quindi OOscuterela censura di violazione dell'art. 4 CF solle-

vata dalla ricorrente; e certo ehe il Tribunale federale

ha interpretato I'art 16 LEF in modo assai estensivo

(RU 42 III p. 90 e seg.). Si contesta invece Ia censura

di violazione dell'art. 46 cp. 2- CF. Quali siano i documenti

destinati « a far fede in giuOOzio» e stabilito dall'art. 2

deI regolamento 00 applicazione 4 maggio 1934. Sono

tutti « gli atti scritti stesi sotto qualsiasi forma per

attestare l'esistenza 0 la consistenza d'un rapporto giuri-

OOco, 0 ehe vengono prodotti come documenti fedefacenti

innanzi le autorita ». La Iegge ticinese colpisce inizialmente

non solo i contratti veri e propri creatori di rapporti giuri-

dici, ma ogni e qualsiasi atto, il quale serva a documentare,

ad attestare (non acreare) l'esistenza 0 la consistenza

d'un rapporto giuriOOco. Ne segue che la tassa di bollo

e, secondo il diritto ticinese, una pura imposta sul « docu-

mento». Essa e dovuta soltanto a seguito dell'erezione

d'un documento. Non per altro motivo la giurisprudenza

deI Consiglio 00 Stato ha ritenuto ehe tutte le copie d'un

eontratto di Ioeazione, firmate dagli stipulanti e eonformi

all'originale, sono soggette inizialmente all'obbligo deI

bollo. in base al diritto tieinese non si puo revoeare in

dubbio ehe i riconoseimenti di debito siano soggetti

inizialmente all'obbligo deI bollo. Essi non sono dei

eontratti 00 mutuo giusta gli art. 312 e seg. deI CO, ma

semplicemente degli atti nel senso phI lato della parola, dei

documenti ehe servono cioe a provare e ad attestare

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l'esistenza e la eonsistenza di un rapporto giuriOOco 00

mutuo giB. stipulato ed avente pieno vigore tra le parti. E

quinOO -errata Ia tesi della ricorrente ehe in eoncreto i

contratti di mutuo siano sorti solo nel momento in cui

la banca ha ricevu,to a Zugo i relativi riconoseimenti

di debito. E vero invece ehe i contratti sono sorti nei

momenti in eui furono spedite Ie dichiarazioni 00 aecetta-

zione dell'offerta. La banca ha evidentemente dimentieato

che nel diritto svizzero il mutuo non e piu, come nel diritto

romano, un contratto consensua1e vero e proprio. Decisivo

per la sovranita fiscale deI Cantone Tieino e il fatto ehe

i riconoscimenti 00 debito sono stati firmati nel Cantone

Ticino. E invece irri1evante eh'essi si trovassero presso

la Banca eantonale di Zugo, allorquando il Gedeon ricevette

le somme mutuatee, 00 consegu,enza, naequ,e il suo obbligo

00 restituirle e 00 pagare gli interessi. E questa una cireo-

stanza ehe non puo essere invoeata per fondare e giustificare

una qualsiasi pretesa fiscale deI Cantone 00 Zu,go, il quale,

deI resto, non ha accampato nessun diritto e si e limitato

ad apporre il bollo sui documenti per volonta della rieor-

rente stessa e prima della 10ro firma.

E. -

La Banea eantonale di Zugo ha replicato in so-

stanza quanto segue :

Nella su,a risposta il Consiglio 00 Stato ammette ehe

in eoncreto l'obbligo deI bollo non si fbnda sullaprodu-

zione dei rieonoscimenti di- debito davanti aIl'Ufficio

d'eseO.u,zione e dei fallimenti di Lugano, contranamente

a quanto OOchiarato nelle impu,gnate decisioni. II Consiglio

00 Stato erra pero qu,ando ri,tiene che Ia. eensura di viola-

zione dell'art. 4 CF OOventa cos1 senz'oggetto. Infatti

questa censura e stata formulata anehe sotto un altro

rispetto : nessu.ua ragione esisteva per giustifieare la sovra-

nita fiscale deI Cantöhe Ticino che non OOpellde soltanto

dal diritto eantonale. Seeondo il Consigliö 00 Stato,

I 'obbligo deI bollo tieinese esiste se un atto e stato eretto

per provare l'esistenza d'u,n rapporto giuriOOco. Prima

che un docu,mento possegga questa qualita, deve esistere

21

AS 71 I -

1945

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Staatsreoht.

il rapporto giuridieo. All'atto delIa firma, i due rieonosei-

menti di debito non avevano aneora tale qualita. ehe e

decjsiva seeondo il diritto tieinese. Nei rieonoseimenti

di debito il Gedeon attesta d'aver rieevuto una certa

somma a titolo di mutuo. In realta. questa somma gli

e stata versata soltanto dopo che i riconoseimenti di

debito, mu,niti deUa firma, erano pervenuti alla banea.

Non si puo ammettere l'esistenza di un diritto di bollo

~ul doeu,mento per du,e ragioni. Anzitutto il eontenuto

deI documento e preso in considerazione pel calcolo dell'am-

montare dei diritto di bollo e delIa sanatoria. Inoltre,

quale debitore dei diritto di bollo a. considerato non sola-

mente chi firma il doeu,mento, ma anche ehi ha eooperato

alla sua formazione. Colpito dal diritto di bollo non e il

doeumento in se, ma il rappotto giuridieo che ne sta alla

base. Che in conereto il rapparto giuridieo non sia soggetto

alla sovranita. fiscale tieinese, non appare dubbio ed e rico-

noseiuto in fondo dal Consiglio di Stato. Ma, anehe se si

trattasse d'un diritto di bollo sul doeu,mento, non si

potrebbe ammettere eome dimostrata la sovranita. fiscale

tieinese. Infatti, anehe in questo caso il diritto di bollo

potre b be essere riseosso unieamente dal Cantone in

eu,i il doeu,mento aequista in definitiva la qualita. di mezzo

probatorio. Soltanto nelle mani delIs rieorrente i rico-

noseimenti di debito diventarono idonei a servire quali

mezzi di prova. Se importasse eselusivamente illuogo della

firma, la sovranita fiscale dei Cantone Ticino sarebbe

applicabile solo al Gedeon, debitore e firmatario dei

riconoseimenti di debito. La ricorrente non ha mai ritenuto

ehe il eontratto di mu,tuo sia un contratto reale, ma e

invece d'avviso che i rieonoseimenti di debito sono diventati

effieienti soltanto dopa il pagamento delle somme mu,tuate.

Contrariamente al tenore dei riconoscimenti di debito,

il mutuo non era aneora effettuato alI'atto della 10ro

firma. E quindi erroneo pretendere ehe i riconoseimenti

di debito avrebbero dovuto provare l'esistenza deI con-

tratto di mutuo. E pure irrilevante la data, alla quale

Doppelbesteuerung. N° 50.

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il eontratto di mutuo e stato concluso. Il divieto della

doppia imposta sarebbe violato anche se il Cantone di

Zugo non esigesse il pagamento deI diritto di bollo. Da

u,na dichiarazione deUa Direzione delle finanze di Zugo,

ehe si produee, risulta pero ehe il Cantone di Zugo esige

questo pagamento.

F. -

Duplieando, il Consiglio di Stato deI Cantone

Tieino ha addotto in sostanza:

La rieorrente eorre un po' troppo quando pretende nella

replica ehe il Consiglio di Stato abbia ammesso le argo-

mentazioni da essa svolte sotto i numeri 10, lett. f, e 13

deI ricorso. Il Consiglio di Stato ha soltanto preeisato che

il motivo della sanatoria non sta nella produzione dei

riconoscimenti di debito all'ufficio d'esecuzione, ma bensl.

nella mancata applicazione deI bollo ad atti soggetti

al bollo fin dall'inizio. Solo a titolo abbondanziale il

Consiglio di Stato ha diehiarato ehe il documento doveva

eomunque essere presentato al fiseo ticinese per la bolla-

tura, prima di farne uso davanti ad un'autorita cantonale

ticinese, conformemente alI'art. II lett. b LTB. E errata

la tesi della rieorrente, secondo cui il bollo colpisce il

rapporto giuridieo ehe sta alla base dell'atto. L'obbligo

deI bollo sussiste anehe per doeumenti ehe non concernono

. alcun rapporto giuridico, come, ad esempio, per le earte

da gioeo. I rieonoscimenti di debito sono atti da conl'\iderare

eome eretti nel Cantone Ticino perehe ivi firmati. Questo

e il fattore decisivo ed essenziale che milita in favore

della sovranita. fiseale deI Cantone Tieino. Ne davanti

alle autorita eantonali, ne nel rieorso di diritto pubblieo

la ricorrente ha sostenuto ehe solo il debitore e respon-

sabile pel pagamento dei bollo mancante edella relativa

multa. Il Consiglio di Stato ha invece espressamente

riehiamato l'art. 43 lett. adella LTB. In sede eantonale

la banea ha fatto soltanto valere ehe una violazione della

legge e a earieo anzitutto dei debitore. In realta. la rieor-

rente e responsabile a norma dell'art. 43 lett. adella LTB·

Alle citazioni delIa ricorrente si oppone la deeisione 22 set-

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Staatsrecht.

tembre 1923 deI Tribunale federale neUa causa Rohner f

Cantone Ticino.

Oonsiderando in diritto:

1.

Giusta il § 2 della legge 5 settembre 1929, la

Banca cantonale di Zugo ha una propria personalita

giuridica: e un ente distinto dal Cantone di Zugo.

D'aUra parte, il presente ricorso non e diretto contro

il Cantone di Zugo, ma unicamente contro il Cantone

Ticino ehe pretende di colpire col proprio bollo un'opera-

zione di diritto private compiuta dalla ricorrente.

Si deve pertanto ammettere ehe in concreto la Banca

cantonale di Zugo ha veste per rieorrere.

2. -

I1 diritto di bollo proporzionale ehe, giusta gli art. 2

e 6 LTB, eolpisce tutti gli atti di valore superiore ai 1000 fr.

stesi in forma di scrittura privata e una vera e propria

imposta. Seeondo la giurisprudenza deI Tribunale federale,

il fatto ehe si tratti d'un'imposta non basta pero a giusti-

ficare l'applicazione dell'art. 46 ep. 2 CF (RU 34 I 685;

50 I 191; 53 I 377; 64 I 305). I1 Tribunale federale ha

dichiarato ehe in massima il divieto della doppia imposta

abbraceia le imposte generali sulla sostanza e sul reddito,

eome pure le imposte personali e le imposte sucoessorie,

e si estende anche a quelle eontribuzioni ehe sostituiseono

queste imposte oIe completano (RU 25 I 197; 26 I 277;

46 I 415; 50 I 91; 63 I 156 e seg.; 64 I 305). I1 Tribunale

federale ha tuttavia applieato anohe ad altre imposte

il divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF, cosl., ad esempio,

alla tassa di esenzione dal servizio dei pompieri pel mo-

tivo ch'essa e in relazione con la capacita finanziaria deI

eontribuente e puo raggiungere un notevole ammontare

(RU 53 I 378), come pure all'imposta sugli autoveicoli

(RU 44 I ll, 57 I 1); es so ha inoltre dichiarato ehe,

per quanto eoncerne le imposte speoiali, devesi ogni

volta indagare se esista il bisogno di sottoporle al di-

vieto sanoito dall'art. 46 cp. 2 CF (RU 64 I 305).

Se si eocettua la sentenza 16 maggio 1906 (RU 32 I

Doppelbesteuerung. N° 50.

325

I 279 e seg.) ehe concerne la riscossione d'un diritto fisso

sulle lettere di vettura da parte del Cantone di Basilea-

eitta (diritto ehe attualmente lion puo piu essere risoosso

ostandovi gli art. 1 e 2 della legge federale sulle tasse di

bollo), il Tribunale federale non· si e ancora pronuneiato

espressamente sulla questione se il divieto sancito dal-

l'art. 46 ep. 2 CF sia applioabile anehe ai diritti di bollo

oantonali.

La questione dev'essere risolta affermativamente, almeno

per quanto eoneerne il bollo risoosso e la eouseguente

sanatoria applieata in eonereto. I1 bollo proporzionale

al valore previsto dalla LTB e infatti inconnessione eon

la capacita finanziaria deI eontribuente e la sanatoria

applicata. in easo di eontravvenzione puo raggiungere

importi molto eonsiderevoli (ofr. anehe RU 44 I 15).

3. -

I1 diritto di bollo proporzionale al valore ehe prevede

la LTB non e, eontrariamente all'opinione deI Consiglio

di Stato, un diritto di bollo sul doeumento come tale,

ma e un'imposta ehe eolpisce il rapporto giuridieo risul-

tante dal documento ehe 10 eontiene (efr. sentenze deI

Tribunale federale 14 settembre 1944 su rieorso Caprara

e 2 ottobre 1944 su rieorso Selcer).

I1 eontratto di mutuo e un eontratto eonsensuale, le

cui operazioni sono normalmente le seguenti : dapprima

viene concluso il contratto; indi viene versata, ' dietro

rilaseio della quietanza, la somma mutuata. Per quanta

coneerne la quietanza, il Cantone, nel quale essa viene

rilasciata, puo riscotere un diritto di bollo senza violare

i1 divieto della doppia imposta, anche se i1 contratto di

mutuo fu eretto altrove ed ivi era gia soggetto al diritto

di bollo. I1 diritto di bollo sulla quietanza pub anche

essere proporzionale.

In concreto esistono, rispetto al oaso normale deI

mutuo, delle particolarita.

La Banca eantonale di Zugo diede il proprio asseuso

alla domanda di mutuo prima della stesura deI rico-

noscimento di debito e con tale asseuso e sorto il contratto

326

Staatsrecht.

(lettere 17 maggio 1940,21 e 24 aprile 1939 de11a ricorrente).

Le eondizioni particolareggiate sono bensl. eontenute nel

riconoscimento di debito. Siccome pero il contratto era

gia stato coneluso per iscritto sotto forma di domanda

e di risposta, l'art. 16 cp. 1 CO non e applicabile. Nei due

rieonoscimenti di debito 19 maggio 1940 e 25 aprile 1939

si debbono quindi ravvisare sostanzialmente delle ricevute

anche se completano, per certi riguardi, due eontratti di

mutuo sorti precedentemente.

Giusta l'art. 74, cifra 1, CO, i debiti pecuniari sono

pagabili nelluogo in cui e domiciliato il creditore all'epoca

de11a scadenza. Per quanto coneerne il versamento de11a

somma mutuata, Gedeon era creditore e la Banea eanto-

nale di Zugo era debitriee : il debito doveva essere soluto

a Lugano, domieilio deI Gedeon. A Lugano sono state

firmate le quietanze ehe .avevano per iseope di attestare

il rieevimento deI denaro. E ehiaro eh 'esse dovevano

spiegare i loro effetti apartire dal momento della firma.

La rieorrente osserva bensl ehe, seguendo un'usanza

banearia, la Banea eantonale di Zugo si feee firmare le

quietanze prima di versare il denaro al Gedeon ehe si

trovava a Lugano. La rieorrente vorrebbe fondarsi,su

questa usanza per sostenere ehe le quietanze non erano

aneora effieaei allorehe furono firmate, ma 10 divennero

soltanto piu tardi, allorehe fu versato il denaro. Quest'u-

sanza banearia dev'essere pero considerata eome irri-

levante per la delimitazione delle sovranita fiseali : si

deve ritenere ehe il denaro fosse gia stato versato 0 fosse

versato all'atto della firma deI riconoseimenti di debito,

conformemente al loro tenore.

Cosl stando le cose, si deve ammettere ehe i rieonosci-

menti di debito in questione soggiacevano alla sovranita

fiseale deI Cantone Tieino in quanta erano stati firmati

a Lugano (art. 2, 6, 11 LTB). Il diritto di bollo era quindi

dovuto da chi li aveva firmati, ossia dal Gedeon. Egli,

od i suoi suecessori, erano passibili di sanatoria.

Il Cantone Ticino non puo inveee eolpire con la sana-

Doppelbesteuerung. N° SI.

327

toria la Banca eantonale di Zugo pel fatto eh'essa ha

steso a Zugo i rieonoscimenti di debito e li ha mandati

da firmare al Gedeon a Lugano. L'art. 43, lett. a, LTB

prevede bensl ehe pel pagamento della sanatoria sono

solidalIriente responsabili anehe coloro ehe hanno eooperato

alla formazione dell'atto. Ma questo. disposto non ha

efficaeiaextraeantonaie. In eonereto la Banea eantonale

di Zugo, ehe non e domiciliata nel Cantone Tieino, non

ha ivi. svolto un'attivita in rapporto eon la formazione

deI documento: non e quindi soddisfatto il requisito

neeessario per poter assoggettare la tieorrente aHa sovra-

nita fiseale tieinese e per poterIe infliggere una sanatoria

in virtu delI 'art. 43, lett. a, LTB. La eontraria decisione

deI Consiglio di Stato deI Cantone Tieino e in urto con

I'art. 46, cp. 2, CF in quanto diretta contro la Banca

cantonale di Zugo, e dev'essere quindi annullata.

In questo senso il Tribunale federale si'{~ gia pronunciato

(sia pure basandosi non sull'art. 46 cp. 2, ma sull'art. 3

CF) eon la sentenza 27 marzo 1933 ne11a eausa Grasso :

il fisco vodese aveva inflitto ad ambedue le parti contraenti

11,na multa per insuffieienza di bollo su :un titolo di eredito,

quantunque il debitore ed il fideiussore l'avessero ·firmato

non su territorio vodese, ma al luogo deI loro domieilio

nel Canton Vallese.

11 Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso e ammesso e le querelate risoluzioni 28 agosto

1944 dei Consiglio di Stato sono annullate.

51. Urteil vom 20. September 1945 i. S. Schweizerischer ßank-

verein gegen Kanton Zürich.

Doppelbesteuerung; Au/teilung des Gewinns bei interkantonalen

Unternehmungen:

1. Der GewiIm ist grundsätzlich als Einheit zu behandeln (Erw. 1).

2. Bei HandH.lsba.n.I.<:tln b'lrechnet sich die Quote jedes Kantons

auf Grund der buchmä8.rigen Gewinnsaldi der Niederlassungen.

Inwieweit sind Korrekturen an diesen zulässig 'I (Erw. 2, 3).