opencaselaw.ch

64_I_303

BGE 64 I 303

Bundesgericht (BGE) · 1938-10-14 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

302

Verwaltungs. und Disziplinarrrechtspflege.

eher darin, dass die vollständige Befreiung des Militär-

wesens des Bundes von jeder kantonalen Besteuerung,

inbegriffen die : Handänderungssteuern, von jeher als

selbstverständlich und keiner Erläuterung bedürftig ge-

golten hat.

303

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

53. Sentenza. 14 ottobre 1938

neUa causa Schmid contro Cantone Ticino.

Soggiace all'art. 46 cp. 2 CF Ia cosiddetta ({ tassa di soggiorno

cantonale» istituita coi decreti legisiativi 15 gennaio 1935

e 30 giugno 1936 da! Gran Consiglio deI Cantone Ticino ?

A. -

Con decreto 1egislativo 15 gennaio 1935 i1 Gran

Consigliode1 Canton Ticino istituiva una tassa di soggiorno

cantonale. Secondo l'art. 1, essa e destinata a promuovere

l'industria turistica deI Cantone. In virtu dell'art. 2 sono

tenuti al pagamento di questa tassa tutti gli ospiti di

alberghi, pensioni, cliniche private, appartamenti 0 camere

ammobigliate. La tassa sara portata in eonto dall'alber-

gatore 0 datore di aUoggio all'ospite, e 1e somme ineassate

per questo tito10 saranno versate mensilmente all'ente

turistieo 10cale (art. 3). La tassa e di centesimi 25 per

pernottamento; e ridotta a centesimi 10 neUe 10calita di

poca importanza turistiea (art. 5). I proventi deUa tassa

di soggiorno dovranno essere destinati eselusivamente ad

opere concernenti 10 sviluppo turistico della localita

(art. 6). Le « Pro 1000 » verseranno il 20 % delle tasse di

soggiorno all'Associazione cantonale per il turismo, ehe,

a' sensi dei propri statuti, utilizzera detti importi pel

promuovimento deI turismo nel Cantone in generale

(art. 7).

AS 64 I -- 1938

20

:104

St.aatsrecht.

Un deereto l;egislativo 30 giugno 1936 aumentava 80

eentesimi 15180 tassapel pernottamento in loealita di poea

importanza turistiea.

B. -

Edgar Sehmid pernotto, dal 20 al 21 agosto 1938,

nell'Albergo Monte Prosa sul San Gottardo. Gli furono

eonteggiati 15 centesimi 80 titolo di tassa offieiale di sog-

giorno, eh'egli pago protestando.

In data 22 agosto si aggravava per doppia imposta 801

Dipartimento delle finanze deI Canton Tieino, il quaIe,

il 27 agosto, rispondeva ehe 180 tassa in questione ara

legale, poiehe regolarmente prevista dall'art. 5 dei suddetti

deereti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936.

O. -

Sehmid ha inoitrato tempestivamente al Tribunale

federale rieorso di diritto pubblieo, ehiedendo ehe gli

art. 1-5 deI deereto legisiativo 15 gennaio 1935 eoncer-

nente l'istituzione di una tassa di soggiorno eantonale,

eome pure il deereto legislativo 30 giugno 1936 modifi-

eante l'art. 5 suddetto, siano annullati sieeome eontrari

all'art. 46 ep. 2 CF, e ehe il Cantone Tieino sia pertanto

eondannato 80 restituire 180 tassa di soggiorno di eentesimi

15 riseossa 80 torto il 21 agosto 1938, oitre fr. 1,20 per

spese postaIi. Il rieorrente fa vaiere in sostanza quanto

segne : Come risulta dalIa dottrina e dalla giurisprudenza,

180 eontribuzione impugnata e un'imposta, alla quale torna

quindi applieabile il divieto saneito dall'art. 46 ep. 2 CF.

E' un'imposta ehe eolpisce 180 totalita delIa sostanza edel

reddito. E' bensi vero ehe il rieorrente e imposto 80 Zurigo

perche ivi ha il suo domieilio, mentre l'imposta percepita

in virtu deI decreto impugnato tien eonto di un soggiorno

provvisorio nel Canton Ticino. Ma le due imposte sono

eeonomieamente identiehe nel senso ehe ambedue debbono

essere pagate eol reddito, e cio basta per dar Iuogo ad una

doppia imposta (RO 49 I 533). Il prineipio deUa sovranita

fiscale esclusiva deI cantone, ove il eontribuente e domiei-

liato, vaIe anehe quando, come nel fattispeeie, I'imposta

e impiegata 80 seopi determinati (RO 63 1156). Se l'imposta

in questione e dichiarata ammissibile, anehe altri eantoni

Doppelbe8teuerung. N° 53.

305

cereheranno di porre rimedio alle loro difficolta finan-

ziarie istituendo un'imposta di soggiorno probabilmente

piu elevata.

Oon~ide:rando in diritto :

1. -

L'importo di centesimi 15 messo a earieo deI

ricorrente pel suo pernottamento neU'Albergo Monte

Prosa e una prestazione ehe in tedeseo si suole designare

col nome di « Kurtaxe». Essa e riscossa 80 favore delle

« Pro loeo», il eui compito e quello di promuovere 10

sviluppo turistico, ed e quindi adoperata in partieolare

per opere destinate 80 rendere gradevole il soggiorno ai

turisti. La « Pro loeo » sono raggruppate nell'Associazione

eantonale pel turismo ed hanno un earattere semiofficiaie.

2. -

Col rieorrente devesi ammettere ehe, secondo la

giurisprudenza di questa Corte (RO 47 1299; 63 I 152e

seg.), ci si trova in presenza non di una tassa na di un

cosiddetto eontributo (Vorzugslast), ma di un'imposta.

Cio ammesso, non ne segne pero ehe una tale imposta

sia impugnabile in virtu dell'art. 46 cp. 2 CF. Il divieto

saneito da questo articolo non si appliea atutte le imposte.

Esso abbraeeia le imposte generali sulla sostanza, sul

reddito, sul guadagno proveniente dallavoro, come pure

le imposte personali eie imposte di suecessione, e si estende

anehe 80 quelle contribuzioni ehe sostituiscono queste

imposte 0 le eompletano (RO 50 I 191/192; 25 I 197;

26 I 277; 46 I 415; 63 I 156 e seg.). Inveee, per quanto

rignarda le imposte speciali, devesi ogni volta indagare se

esista il bisogno di sottoporle al divieto sancito dall'art. 46

cp. 2 CF. Cosi 180 giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto

eontrario all'equita che, pel medesimo veieolo e pel mede-

simo tempo, si riscotesse in piu cantoni l'imposta sulle

automobili (RO 44 I 11 e seg.).

3. -

Nel easo eoncreto ci si trova in presenza di una

tipi Ca imposta speeiale riscossa ad uno scopo determinato

c@ e nell'interesse deI contribuente. L'importo a tenue.

Essa si basa sill provvisorio soggiorno di un turista. in un

:lOt;

Staat.srt>cht.

albergo, ed in particolare sul suo pernottamento, adunque

su una situazio~ di fatto che non pub verificarsi contem-

poraneamente in piu di un cantone. Non si vede pertanto

la necessita di stabilire una limitazione intercantonaie.

DeI resto, questa Corte, statuendo il 10 novembre 1933,

sul ricorso Arnet c. Spiez; ha prommciato che l'art. 46

cp. 2 CF non e applicabile a contribuzioni della natura

della « Kurtaxe ». Non vi e motivo di scostarsi in concreto

da questa giurisprudenza.

4. -

Quanto sopra si riferisoo all'imposta come fu

applicata nei confronti deI ricorrente quale ospite di un

albergo. Debbono inveoo essere riservati i casi in cui

l'imposta messa a carico di ospiti di alberghi, di pensioni

od appartamenti ammobiliati assumesse, secondo le cir-

costanze especialmente avuto riguardo all'importo, il

carattere di un'imposta di soggiorno, che e surrogato

dell'imposta ordinaria, alla quale possono essere soggetti

soitanto i domiciliati (RO 46 I 413 {414).

5. ~ Nel suo ricorso di diritto pubblico Schmid invoca

unicamente una violazione dell'art. 46 cp. 2 CF.

TI quesito di sapere se l'imposta in parola, pel fatto che

. oorte categorie di persone ne sono esonerate (v. an. 1 deI

Regolamento di esecuzione 8 settembre 1936 edel Decreto

esecutivo 23 settembre 1936 circa la tassa di soggiorno),

sia in urto con l'art. 4 CF, pUO quindi restare indeciso.

Il Tribunale tederale pronuncia :

TI ricorso e respinto.

Gewaltentrennnng. N° 54.

H. GEWALTENTRENNUNG

SEPARATION DES POUVOIRS

54. Auszug aus dem Urteil vom 18. November 1938

30i

i. S. Einwohnergemeinde Aarburg gegen Aa.rgau, Regierungsrat.

Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde im

Streit mit dem Staate darüber, ob eine bestimmte öffentliche

Last den Staat oder die Gemeinde treffe.

Verletzung der Garantie der Gewaltentrennung durch eine Ver-

ordnungsvorschrift zu einem neuen, die wobnörlliche Armen-

fürsorge einführenden Gesetz, weil jene Vorschrift· für einen

Sonderfall die gesetzlich vorgesehene Übernahme der Unter-

stützung durch den Staat an Stelle der Heimatgemeinde aus-

schliesst.

Nach Art. 82 der aargauischen Verfassung vom 23. April

1885 traf die Armenunterstützungspflicht die heimatlichen

Ortsbürgergemeinden unter Mitwirkung des Staates, der

ihnen an die betreffenden Lasten unter bestimmten

Voraussetzungen Beiträge (Zuschüsse) zu leisten hatte;

die nähere Regelung war der Gesetzgebung zugewiesen.

In der Volbabstimmung vom 5. Juli 1936 Wurde eine

abgeänderte . Fassung dieses Verfassungsartikels ange-

nommen, welche die Unterstützungslast für die im Kanton

wohnenden Armen den Einwohnergemeinden unter Mit-

wirkung· des Staates, für die ausserhalb des Kantons nie·

dergelassenen (armen) Kantonsbürger dagegen «dem

Staat)) auflegt und über die Durchführung dieser. Grund-

sätze, die Beitragsleistung des Staates an die Gemeinden

und die Finanzierung der staatlichen ArmenfÜl'sorge ein

Gesetz vorsieht (Absätze 2 und 7).

Dieses. Ausführungsgesetz (Gesetz über die· Armenfür·

sorge) ist vom Volk gleichzeitig mit dem neuen Art. 82 KV

angenommen worden. Es wiederholt im Abschnitt IV

{(Unterstützungspflicht » § 35 zunächst den Grundsatz,