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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
que l'administration fed6rale retienne le produit du
s6questre en vue d'une compensation et utilise des fonds
d6tenus sans droit afin -de recouvrer une creance.
La' meme solution s'impose, si l'on se fonde sur les
dispositions legales qui reglent le sequestre. Le sequestre
constitue une atteinte exceptionnelle au patrimoine d'un
particulier; la loi d6finit strictement quelle& sont les
creances de 1 'Etat dont le paiement est garanti par le
s6questre. En retenant le produit du sequestre pour
recouvrer une autre creance, l'administration federale a
en fait. 6tendu cette garantie au dela des regles legales.
Les dispositions concernant le s6questre ont ainsi ete
violees.
Au surplus le sequestre et le droit de gage frappent
les objets sequestres quel qu'en soit le proprietaire (comp.
en matiere d'economie de guerre art. 143 a1. 3 ACF du
17 octobre 1944, precite, et en matiere de douane, art.
122 a1. 2 LD). Si le sequestre est caduc, il serait inadmis-
sible qu'un tiers ait dans de teIles circonstances a subir
UD pr6judice.
Par ces motifs, le Triburwl feiUral :
Admet la reclamation formee par Menoud contre la
Confederation, en ce sens que la compensation operee
par la Direction generale des Douanes· est annulee et que
la Confederation est tenue de restituer a Menoud la somme
de 51.379 fr. 67, provenant du sequestre, avec interet
da 5 % des le 22 octobre 1945.
IV. BEFREDaNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES
67. Sentenza 6 dlcembre 1946 neUa causa Confederazione sviz-
zero contro il Consigllo dI Stato dei Cantone Tielno.
Art. 10 della 1egge federale 26 marzo 1934 BUlle garanzie politiche
e di polizia in fawre della Oonlederazione. In virttt di quest 'ar-
ticol0 1a Confederazione puo essere assoggettata, sa1vo disposto
Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 67.
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speciale, alle imposte indirette cantonali. In particola.re, essa
e tenuta a solvere per i contratti reJativi aUa loca.zione di
. edifici 0 locali destinati al servizio postale i diritti di bollo
. previsti dalla legge cantonale.
Art. 10 des Garantiegeaetze8 vom, 26. März 1934. Die Abgabefreiheit
des Bundes erstreckt sich nicht auf indirekte Steuern der
Kantone. Kantonale Stempela.bgaben auf Mietverträgen können
demnach erhoben werden, auch wenn die Miete Gebäude oder
Lokalitäten betrifft, die für Zwecke des Postdienstes in An-
spruch genommen we~en.
Art. 10 de la loi federale du 26 mar8 1934 BUr lea garantie8 politiquea
et de police en faveur de la Oonfederation. La. Conf&Ieration peut,
en vertu de cet article, etre assujettie, sauf disposition specia.le,
aux impöts indirects cantonaux. En particulier, eUe est tenue
de payer les droits de timbre prevus par la loi cantona.le pour les
contrats rela.tifs a. la location des edifices ou des locaux destines
au service postal.
Ritenuto in fatto :
A. -
Con contratto 29 gennaio 1946 i ooniugi Oscar e
Assunta Proamer-Gobbi davano in locazione all'Ammini-
strazione PTT aleuni vani d'una loro casa ad Orselina per
l'esercizio postale.
La 10cataria produceva il eontratto, affinehe fosse
annotato, all'Ufficio dei registri di Locarno, il quale,
rilevato eh'era stato steso su carta semplice, 10 trasmetteva
al Dipartimento eantonale. delle finanze per la sanatoria.
COn deereto 21 maggio 1946 il Dipartimento eantonale
delle finanze inßiggeva alla Direzione dell'undooimo eir-
condario postale a Bellinzona una sanatoria de 220 fr.
in virtu della l~gge tieinese. sul bollo del 9 ge.nnaio 1934
(LTB).
L'Amministraziolle PTT rioorreva al Consiglio di Stato
ehe, oon risoluzione. 30 luglio 1946, respingeva il rioorso.
B. -
Basandosi sull'art. 11llett. a OGF, la Confedera-
zione svizzera &diva, per mezzo dell'Amministrazione PTT,
il Tribunal~ federale, ehiedendo di « non essere. astretta,
dal Cantone Ticino, a pagare la tassa di bollo cantonale
per il cont:ratto di locazione. stipulato con i coniugi Proamer-
Gobbi in merito a locali 'postali in Orselina ».
A sostegno di questa domanda la Confederazione adduoe
80stanzialmente quanto segne:
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Verwaltungs-)JIld Disziplinarrecht.
TI 4 aprile 1916, il Consiglio federale ha deeiso ehe, per
quanto eonceme l'obbligo della Confederazione in materia
di bollo, le amministrazioni si attengano ai seguenti prin-
eipi:
1. La Confederazione non deve sottostare 801 bollo ean-
tonale quando agisca in qualita di stato.
2. Se agisee invece oome soggetto di diritto privato, e
assoggettata 801 bollo oonformemente aUa legislazione. ean-
tonale. L'Ammjnistrazione federale e tuttavia esonerata
nella misura in cui il legislatore eantonale ha previsto un
esonero 80 favore dell'Amministrazione cantonale.
Nel caso eonereto non e dubbio ehe 180 Confederazione
abbia coneluso il eontratto di loeazione nella sua qualita
di stato detentore della privativa postale. Per poter
adempiere le mansioni affidatele. in materia postale dalla
costituzione, 180 Confederazione deve disporre dei locali
necessari. Se si oonsidera ehe nel 1945 1& Confederazione
ha eoneluso 80 tale seopo 1778 oontratti oon una spesa di
oltre 4 milioni di franehi, appare evidente ehe questi
oontratti « oostituiscono una parte integrante dell'eser-
eizio postale statale ». In quest'ordine d'idee e irrilevante
ehe 180 Confederazione si valga, per assolvere i suoi compiti
costituzionali, delle forme d.el diritto privato: essa eser-
cita nondimeno una funzione di diritto pubblico. Giusta
rart. 36 CF, le poste sono deI dominio federaJe in tutto il
territorio deUa Confederazione, 180 qual~ e quindi respon-
sabile verso 180 collettivita d'un esercizio postale irrepren-
sibile. Ne segue ehe i. Cantoni non possono ostacolare
questo servizio mediante imposte. Cosi, per esempio,
l'art. 8 d.ella Iegge sul servizio delle poste .(LSP) esonera
dal bollo i doeumenti di qualsiasi natura emessi nel ser-
vizio postale; I eontratti di locazione, oome quello. oon-
cluso in oonoteto, sono pure indispensabili 801 funziona-
mento deI sehizio postaie. Finora, per quanto consta
all'attrice, nesirtili (J;mtone ha eolpito 001 diritto di bollo i
contratti di locaztöne oonclusi dall'Amministrazione Pl'T.
Questa prassi e eonforml &110 spirito della costituzione
Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 67.
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federale, il eui art. 36 ep. 3 prevede ehe le tarifie postali
debbono essere stabilite, in tutto il territorio della Confe-
derazione. su basi eguali eilphI possibilmente moderate.
Ogni imposizione di a~vi cantonali rende ·piu diffieile
l'applicazione di tariffe moderate. L'art. 23 LTB non
assoggetta all'obbligo deI·bollo i documenti ehe ne sono
esenti in virtU di leggi federaIi. TI termine «legge» non
dev'essere inteso puramente nel senso formale, ma dev'es-
sera applicato anehe alla risoluzione 4 aprile 1916 d.eI
Consiglio federaJe. DeI· resto, questa risoluzione non e 180
sola base legale delI' esonero rivendicato dall'Amministra-
zione Pl'T; esso poggia anehe sull'art.36 CF.
O. -
TI Cantone Tieino ha risposto dopo la seadenza
deI termine assegnatogli. La sua risposta essendo tardiva,
non puo essere presa in oonsiderazione.
Oonaiderando in diritto :
L'art. 10 d.ella legge federale 26 marzo 1934 sullegaran-
zie politiche e di polizia in favore d.ella Confed.erazione (LG)
prescrive:
«La Cassa federale e tutti i fondi amministrati da1la
Confederazione, come pure gli immobili, stabilimenti e
materiali d.estinati ~ uno soopo federaJe immediato, sono
esenti da ogni imposta diretta cantonale. »
Questa disposizione oorrispond.e all'art~ 7 della legge
23 dicembre 1851, sul quale il Consiglio federale cosi si
esprimeva nel suo messaggioI dicembre 1851 all'Assem-
blea federaJe (FF 00. fr. 1851 vol. 3 page 255):
«A l'art. 7 on propoSi:i que les fonds federaux et les
objets qui sont dire~:fu.bnt affeC.tes a des buts fed.eraux
ne doivent pas 6tre fra~ d'impöts directs par les Can-
tons. Nous croyons qUi m. Confederation, oomme personne
juridique, et ses bi8iiä he sauraient ~tre places sous 180
souverainete des CtiiiWns d.e maniere a ce que ces biens
oourent le risque de subir une diminution. oonsiderable,
par !es impöts, progressifs peut-Mre, qu'il leur plairait
d'litä.bllr. Cela doit s'appliquer a. toute la fortune en oapita!,
U
Aä 71 I -
.1i46
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
a 180 caisse et aux objets qui sont directement affectes a
des buts federaux. Dans cette categorie rentrimt par ex~m
pie tous les batiments et autres immeubles, a.insi que les
materiaux servant a 180 defense ou ades buts militaires, de
meme les batiments des postes, des peages et autres sem-
blables. En revanche, nous ne trouvons pas qu'il soit
necessaire ou convenable, et nous pensons m~me. qu'il est
en partie impossible d'etendre ce principe aux impöts
indirects, par exemple aux droits de timbre, de mutation
d'inscription, etc. Les immeubles ordinaires qui sont adju-
ges temporairement a 180 Confederation par suite de faillite
auraient aussi a acquitter l'impöt foneier la ou il existe;
de m~me tous les batiments seraient en general soumis aux
droits dits d'assurance, puisque ces droits portent le carac-
tere de prestation reciproque. »
La sentenza 25 settembre 1914 del Tribunale federale
nella causa Cantone di Soletta contro 180 Confederazione
svizzera (RU 40 1401 e seg.) riproduce il suddetto passo deI
messaggio Ei ne trae la seguente conclusione: « Danach
darf aber mit dem Bundesrate unbedenklich angenommen
werden, dass man unter den indirekten Steuern, deren Er-
hebung den Kantonen vorbehalten bleiben sollte,· nur die
sog. Reeht81Jerkekrsteuern im eigentlichen Sinne, bei denen
sich die Besteuerung unmittelbar an einen Akt des reehts-
geschäftlichen Verkehrs (Weehselziehung, Kaufabsehluss,
usw.) knüpft, verstand.»
La sentenza 28 novembre 1941 nella causa Confedera-
zione svizzera contro Comune di S. Maria (RU 67· I 309
e seg.), dichiara ehe un immobile adibito 801 servizio della
dogana e esente dalle imposte dirette in virtu dell'art. 10
LG e aggiunge con riferimento 801 messaggio I dicembre
1851 : « Indirekte Steuern sowie Abgaben. die nicht den
Charakter von Steuern haben, Gebühren und Vorzugs-
lasten dürfen erhoben werden », principio ehe il Tribunale
federale ha riehiamato, statuendo il 10 luglio 1944 nella
causa Citta di K Gallo contro Confederazione svizzera
(RU 70 I 126, consid. I).
La. sentenza 27 ottobre 1938 nella causa Confederazione
Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 67.
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svizzera contra Consiglio di Stato di Lucerna (RU 64 I
298/299, consid. I) oppone alla regola generale dell'art. 10
LG, secondo cui i beni deUa Confederazione sono esenti
dalle imposte cantonali dirette, le diverse leggi speciali che
derogano ad essa, estendendo il piu sovente 180 portata
dell'esenzione, e eita anche come esempio l'art. 8 LSP,
che esonera da tutti i diritti di bollo le quietanze, i conti,
gli cheques e i documenti emessi in servizio postale.
Dalla giurisprudenza dei Tribunale federale risulta
adunque che se l'art. 10 LG stabilisce l'esonero della Con-
federazione dalle imposte dirette, consacra implicitamente
il diritto dei Cantoni di assoggettarla alle imposte indirette.
Il Tribunale federale ha pertanto respinto l'opiniom~
ehe il Dipartimentofederale di giustizia e polizia esprime
neUa eonsultazione 9 febbraio 1916 versata in atti e secondo
180 quale 180 LG diseiplina soltanto la questione delle imposte
dirette, di modo ehe, in mancanza di disposizioni speeiali,
180 questione se 180 Confederazione sia tenuta 0 no 80 solvere
le imposte indirette dei Cantoni, dev'essere risolta alla
stregua dei prineipi generali ehe in uno· Stato federativo
regolano i rapporti tra 10 Stato federale e gli Stati parti:·
colari.
Quest'opinione e delresto insostenibile.
Il legislatore federale ha saneito in una legge destinata
80 regolare 180 situazione deI potere federale di fronte ai
Cantoni, una disposizione speciale di carattere fiscale ehe
si Iimita ad esonerare 180 Confederazione dalle imposte
dirette. Cosi facendo, il legislatore federale ha posto il
principio ehe 180 Confederazione gode l'esonero fiscale
soltanto nella misura in cui egli l'ha previsto (cfr. STADLIN,
Die Befreiung des Bundes von der kantonalen Steuerhoheit,
pag. 41-49, 111, 116). Il legislatore federale si e sempre
attenuto 80 questo principio : in tutti quei casi nei quali
ha voluto stabilire delle eccezioni piu ampie di quelle della
LG, l'ha specialmente previsto (cfr. RU 64 1299) e, d'altra
parte, ha puramente e semplicemente ripreso nella LG
001 1934 il sistema istituito dalla LG dei 1851.
Dei resto, data l'opposizione tra il concetto d'imposta
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
diretta e quelle d'imposta. indiretta, e evidente ehe, con-
sacmndo .10. norma dell'esonero dalle imposte dirette~ si
consacrava per cie) stesso la regola dell'eventuale assogget-
~ento alle imposte indirette previste daJIa legislazione
cantonale.
Nessun dubbio sull'intenzione deI legislatore sarebbe
quindi possibile, anehe se si preseindesse da! messaggio,
nel quale il Consiglio federale diehiara espressamente d'aver
rinuneiato ad estendere l'esonero alle imposte indirette e
cita come esempi di taU imposte i diritti di mutazione e
d'iscrizione.
Dovendosi ammettere indiseutibilmente ehe, in virtil
dell'art. 10 LG, la Confederazione pub essere assoggettata,
salvo disposto speeiale, alle imposte indirette cantonali, la
tesi sostenuta nella consultazione, secondo eui 10. Confe-
derazione non dovrebbe sottostare 0.1 bollo cantonale
quando agisce come stato, ma soltanto quando agisce
come soggetto di diritto privato, manca d'ogni base, poiehe
poggia interamente sull'idea ehe la LG non ha risolto la
questione dell'esonero dalle imposte indirette. Non si
pretende infatti e non si e mai preteso ehe 10. LG, se avesse
risolto siffatta questione, autorizzerebbe 10. distinzione tra
gli atti della Confederazione come stato e quelli come
persona privata. Appare del resto dal messaggio ehe,
pronunciandosi in favore dell'assoggettamento alle imposte
indirette, il Consiglio federale ha anzitutto in vista i casi
per i quali si prevedeva invece l'esonero dalle imposte
dirette. Ora quest'esonero e preeisamente limitato ai casi
in eui 10. Confederazione agisce come stato, adempiendo
una funzione pubblica, 0. differenza di quelli in eui persegue
soltanto un interesse detto fiscale. In questo senso si deve
infatti interpretare 10. nozione di scopo federale eui accenna
l'art. 10 LG (cfr. STADLIN, 10e. eit. pag. 165; Bulletin ste-
nographique 1934f Conseil des Etats, pag. 22-23). L'esem-
pio, eitato nel messaggio, d'immobili acquisiti temporanea-
mente dalla. Confederazione in seguito ad un fallimento
dimostra ehiaramente ehe si partiva dall'idea ehe, ova
Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 67.
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agisse in vista d'un interesse puramente fisca1e, 10. Confe-
derazione nonpotrebbe esigere alcun esonero, ne dalle
imposte dirette ne da quelle indirette. Ne segue ehe 10. diffe-
renza cosi fortemente rilevata dal messaggio tra 10.· solu-
zione dell'esonero adottata per le imposte dirette e quella
dell'assoggettamento ammessa per le imposte indirette
presentava un interesse soltanto . nei casi (deI resto' i piu
frequenti e importanti) in eui 10. Confederazione agisce
quale stato ehe persegue direttamente· scopi d'interesse
pubblico.
D'altra parte, non e dubbio ehe l'art. 10 LG regola la.
questione dell'esonero e a contrano quella dell'assoggetta-
mento della Confederazione in un modo generale e si
appliea quindi, salvo disposizioni eecezionali, 0. tutti i
casi in cui 10. Confederazione appare, di fronte 0.1 diritto
cantonale, nella posizione d'un contribuente.
Datoquanto si e venuti esponendo sul senso e sulla.
portata dell'art. 10 LG, non si vede come 10. Confederazione
potrebbe sottrarsi all'obbligo di solvere, in virtu della legge
cantonale, i diritti di bollo per i contratti relativi 0.110.
locazione di edifici 0 loca1i destinati 0.1 servizio postale.
Nel fattispecie si tratta <lei diritti di bollo proporzionali
ohe eolpiscono, 0. norma degli art. 2 e 6 LTB, i contratti
d'un valore eccedente i 1000' fr. La Confederazione non
pretende di essere esonerata dal pagamento di questi
diritti di bollo in virtu della legislazione cantonale. E non
e esonerata nemmeno in form dell'art. 10 LG. Questi
diritti di bollo rappresentano un'imposta, eome ha giB.
diehlarato il Tribunale federale (RU 71 I 324, consid. 2).
Si tratta d'un'imposta indiretta : se le opinioni divergono
quanto aJIa scelta del. criterio per distinguere'l'imposta
diretta da quella indiretta,si e sempre ammesso ehe i
diritti di bollo, quando non siano una semplice tassa, rap-
presentanoil prototipo dell'imposta indiretta (cfr. STADLIN,
Ioc.cit. pag. 133). DeI resto, come il Tribunale federale,ha
diehiarato, determinanti per l'applicazione della LG sono
Je concezioni cui si e ispirato i1 legislatore. Ora., 0. questo
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Verwa.ltungs. Uil.d Disziplinarrecht.
proposito, il messaggio menziona: espressamente tra le
imposte indirette, da eui la Confederazione non dev'essere
eso~erata, i diritti di bollo, di mutazione e d'iserizione.
Se ne deve d.edurre, oome il Tribunale federale ha dedotto
nella medesima sentenza, ehe l'esonero dalla LG non si
estende oomunque alle imposte ehe oolpiscono i negozi
giuridici. Questo esonero non puo quindi essere invocato
rispetto ai diritti istituiti dagli art. 2 e 6 della LTB ehe
hanno il earattere d'nna siffatta imposta.
Cosi stando le eose, e irrilevante di sapere se la Confede-
razione, stipulando il oontratto in parola,abbia agito
quale stato, pel fatto ehe mirava.ad assicurare il funziona-
mento d'un servizio postale, vale a dire d'un servizio
incontestabilmente pubblioo (BUSER, Die rechtliche Stel-
lung der Postanstalt, pag. 49-; Das schweizerische Post-
verkehrsgesetz, pag. 18); Come si e visto, il principio
dell'assoggettamento alle imposte indirette, implicita-
mente saneito dalla LG, non e limitato ai casi nei quall
10 stato peraegue soltanto uno soopo fiscale.
Per 10 stesso motivo, non si potrebbe dedurre l'esonero
dall'art. 36 CF. La prova ehe l'art. 36 CF non implica
l'esonero :fiscale a favore del·servizio delle poste, sta nel
fatto ehe l'art. 8 LSP ha dovuto prevedere specialmente
l'esenzione dai diritti di bollo laddove e apparsa neces-
saria. Questo disposto si applica benal tanto ai diritti di
bollo federali, quanto a quelli cantonali; ma esisteva in
tutte le leggi anteriori sulle poste, di cui la prima precede
la LG deI 1851, vale a dire risale ad un'epoea ove soltanto
i diritti eantonali entravano in llliea di oonto. L'introdu-
zione in queste leggi di un dispostospeciale relativo aU'eso-
nero da certi aggravi e oonforme al sistema ehe e prevalso
:fin dalla eostituzione deUa Svizzera in unostato federativo,
ossia il sistema seoondo eui la Confede:razione in tanto non
soggiace aUa sovranita fiscale dei Cantoni in quanto la
!egge 10 prevede speeialmente. Ora l'art. 8 LSP euniea-
mente applieabile ai doeumenti utilizzati nel servizio
postale, vale a dire nelle relazioni tra l'amministrazione e
Befreiung von kantoha.len Abgaben. N° 68.
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gli utenti (efr. BUSER, Schw. Postverkehrsgesetz pag. 57;
STADLIN, 10e. cit. pag. 216). Per gli atti ei doeumenti ehe
eseono da questo quadro, fa stato la LG.
Quanto alle istruzioni date il 4 aprile 1916 dal Consiglio
federali alle amministrazioni federali (efr. BURCKHARDT,
Droit faderal I, no. 269 VIII, pag. 546), e ovvio ehe non
possono avere il sopravvento sulla legge. Ora, come sopra
dimostrato, queste istruzioni edite dopo la oonsultazion~
6 febbraio 1916 deI Dipartimento di giustizia e polizia,
poggiano su un'interpretazione manifestamente erronea
della situazione legale derivante dalla W.
Il Tribunale federale pronuncia :
La domanda e respinta.
68. Sentenza 18 ottobre 1948 nella causa Confederazione svizzera
contro 10 Stato dei Cantone Tieino.
Art. 954 00 e art. 11 della tariga ticinese per le operazioni nel
registro fondiario. Delimitazione tra la tassa. e la cosiddetta
oontribuzione mista (tassa e imposta).
Art. 954 Z GB und Art. 11 des Tes8iner Grundbuchgebührentarifs.
Abgrenzung von Gebühr und Steuer bei Gemengsteuern.
Art. 954 00 et 11 du tarif tesBinois concernant le registre foncier.
Distinction des parts afferentes a l'emolument et a l'impöt
dans le cas de contributions -
dites «mixtes» -
qui cOmpren-
neut a. 1a fois ces deux espooes de redevances.
Ritenuto in fatto :
A. -
L'art. 121 della legge generale sul registro fondiario
(LGRF), promulgata dal Cantone Tioino il2 febbraio 1933,
dispone : « TI Gran Consiglio determina oon speciale rego-
lamento le tasse dovute dagli interessati per le iserizioni
nel registro fondiario, dopo ehe ne sia stata deeretata
l'entrava in vigore (art. 954 CCS) ».
In applicazione di questo disposto~ il Gran Consiglio
tieinese emanava, mediante decreto legislativo 9 settembre