opencaselaw.ch

72_I_382

BGE 72 I 382

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

382

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

que l'administration fed6rale retienne le produit du

s6questre en vue d'une compensation et utilise des fonds

d6tenus sans droit afin -de recouvrer une creance.

La' meme solution s'impose, si l'on se fonde sur les

dispositions legales qui reglent le sequestre. Le sequestre

constitue une atteinte exceptionnelle au patrimoine d'un

particulier; la loi d6finit strictement quelle& sont les

creances de 1 'Etat dont le paiement est garanti par le

s6questre. En retenant le produit du sequestre pour

recouvrer une autre creance, l'administration federale a

en fait. 6tendu cette garantie au dela des regles legales.

Les dispositions concernant le s6questre ont ainsi ete

violees.

Au surplus le sequestre et le droit de gage frappent

les objets sequestres quel qu'en soit le proprietaire (comp.

en matiere d'economie de guerre art. 143 a1. 3 ACF du

17 octobre 1944, precite, et en matiere de douane, art.

122 a1. 2 LD). Si le sequestre est caduc, il serait inadmis-

sible qu'un tiers ait dans de teIles circonstances a subir

UD pr6judice.

Par ces motifs, le Triburwl feiUral :

Admet la reclamation formee par Menoud contre la

Confederation, en ce sens que la compensation operee

par la Direction generale des Douanes· est annulee et que

la Confederation est tenue de restituer a Menoud la somme

de 51.379 fr. 67, provenant du sequestre, avec interet

da 5 % des le 22 octobre 1945.

IV. BEFREDaNG VON KANTONALEN ABGABEN

EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES

67. Sentenza 6 dlcembre 1946 neUa causa Confederazione sviz-

zero contro il Consigllo dI Stato dei Cantone Tielno.

Art. 10 della 1egge federale 26 marzo 1934 BUlle garanzie politiche

e di polizia in fawre della Oonlederazione. In virttt di quest 'ar-

ticol0 1a Confederazione puo essere assoggettata, sa1vo disposto

Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 67.

383

speciale, alle imposte indirette cantonali. In particola.re, essa

e tenuta a solvere per i contratti reJativi aUa loca.zione di

. edifici 0 locali destinati al servizio postale i diritti di bollo

. previsti dalla legge cantonale.

Art. 10 des Garantiegeaetze8 vom, 26. März 1934. Die Abgabefreiheit

des Bundes erstreckt sich nicht auf indirekte Steuern der

Kantone. Kantonale Stempela.bgaben auf Mietverträgen können

demnach erhoben werden, auch wenn die Miete Gebäude oder

Lokalitäten betrifft, die für Zwecke des Postdienstes in An-

spruch genommen we~en.

Art. 10 de la loi federale du 26 mar8 1934 BUr lea garantie8 politiquea

et de police en faveur de la Oonfederation. La. Conf&Ieration peut,

en vertu de cet article, etre assujettie, sauf disposition specia.le,

aux impöts indirects cantonaux. En particulier, eUe est tenue

de payer les droits de timbre prevus par la loi cantona.le pour les

contrats rela.tifs a. la location des edifices ou des locaux destines

au service postal.

Ritenuto in fatto :

A. -

Con contratto 29 gennaio 1946 i ooniugi Oscar e

Assunta Proamer-Gobbi davano in locazione all'Ammini-

strazione PTT aleuni vani d'una loro casa ad Orselina per

l'esercizio postale.

La 10cataria produceva il eontratto, affinehe fosse

annotato, all'Ufficio dei registri di Locarno, il quale,

rilevato eh'era stato steso su carta semplice, 10 trasmetteva

al Dipartimento eantonale. delle finanze per la sanatoria.

COn deereto 21 maggio 1946 il Dipartimento eantonale

delle finanze inßiggeva alla Direzione dell'undooimo eir-

condario postale a Bellinzona una sanatoria de 220 fr.

in virtu della l~gge tieinese. sul bollo del 9 ge.nnaio 1934

(LTB).

L'Amministraziolle PTT rioorreva al Consiglio di Stato

ehe, oon risoluzione. 30 luglio 1946, respingeva il rioorso.

B. -

Basandosi sull'art. 11llett. a OGF, la Confedera-

zione svizzera &diva, per mezzo dell'Amministrazione PTT,

il Tribunal~ federale, ehiedendo di « non essere. astretta,

dal Cantone Ticino, a pagare la tassa di bollo cantonale

per il cont:ratto di locazione. stipulato con i coniugi Proamer-

Gobbi in merito a locali 'postali in Orselina ».

A sostegno di questa domanda la Confederazione adduoe

80stanzialmente quanto segne:

384

Verwaltungs-)JIld Disziplinarrecht.

TI 4 aprile 1916, il Consiglio federale ha deeiso ehe, per

quanto eonceme l'obbligo della Confederazione in materia

di bollo, le amministrazioni si attengano ai seguenti prin-

eipi:

1. La Confederazione non deve sottostare 801 bollo ean-

tonale quando agisca in qualita di stato.

2. Se agisee invece oome soggetto di diritto privato, e

assoggettata 801 bollo oonformemente aUa legislazione. ean-

tonale. L'Ammjnistrazione federale e tuttavia esonerata

nella misura in cui il legislatore eantonale ha previsto un

esonero 80 favore dell'Amministrazione cantonale.

Nel caso eonereto non e dubbio ehe 180 Confederazione

abbia coneluso il eontratto di loeazione nella sua qualita

di stato detentore della privativa postale. Per poter

adempiere le mansioni affidatele. in materia postale dalla

costituzione, 180 Confederazione deve disporre dei locali

necessari. Se si oonsidera ehe nel 1945 1& Confederazione

ha eoneluso 80 tale seopo 1778 oontratti oon una spesa di

oltre 4 milioni di franehi, appare evidente ehe questi

oontratti « oostituiscono una parte integrante dell'eser-

eizio postale statale ». In quest'ordine d'idee e irrilevante

ehe 180 Confederazione si valga, per assolvere i suoi compiti

costituzionali, delle forme d.el diritto privato: essa eser-

cita nondimeno una funzione di diritto pubblico. Giusta

rart. 36 CF, le poste sono deI dominio federaJe in tutto il

territorio deUa Confederazione, 180 qual~ e quindi respon-

sabile verso 180 collettivita d'un esercizio postale irrepren-

sibile. Ne segue ehe i. Cantoni non possono ostacolare

questo servizio mediante imposte. Cosi, per esempio,

l'art. 8 d.ella Iegge sul servizio delle poste .(LSP) esonera

dal bollo i doeumenti di qualsiasi natura emessi nel ser-

vizio postale; I eontratti di locazione, oome quello. oon-

cluso in oonoteto, sono pure indispensabili 801 funziona-

mento deI sehizio postaie. Finora, per quanto consta

all'attrice, nesirtili (J;mtone ha eolpito 001 diritto di bollo i

contratti di locaztöne oonclusi dall'Amministrazione Pl'T.

Questa prassi e eonforml &110 spirito della costituzione

Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 67.

38i

federale, il eui art. 36 ep. 3 prevede ehe le tarifie postali

debbono essere stabilite, in tutto il territorio della Confe-

derazione. su basi eguali eilphI possibilmente moderate.

Ogni imposizione di a~vi cantonali rende ·piu diffieile

l'applicazione di tariffe moderate. L'art. 23 LTB non

assoggetta all'obbligo deI·bollo i documenti ehe ne sono

esenti in virtU di leggi federaIi. TI termine «legge» non

dev'essere inteso puramente nel senso formale, ma dev'es-

sera applicato anehe alla risoluzione 4 aprile 1916 d.eI

Consiglio federaJe. DeI· resto, questa risoluzione non e 180

sola base legale delI' esonero rivendicato dall'Amministra-

zione Pl'T; esso poggia anehe sull'art.36 CF.

O. -

TI Cantone Tieino ha risposto dopo la seadenza

deI termine assegnatogli. La sua risposta essendo tardiva,

non puo essere presa in oonsiderazione.

Oonaiderando in diritto :

L'art. 10 d.ella legge federale 26 marzo 1934 sullegaran-

zie politiche e di polizia in favore d.ella Confed.erazione (LG)

prescrive:

«La Cassa federale e tutti i fondi amministrati da1la

Confederazione, come pure gli immobili, stabilimenti e

materiali d.estinati ~ uno soopo federaJe immediato, sono

esenti da ogni imposta diretta cantonale. »

Questa disposizione oorrispond.e all'art~ 7 della legge

23 dicembre 1851, sul quale il Consiglio federale cosi si

esprimeva nel suo messaggioI dicembre 1851 all'Assem-

blea federaJe (FF 00. fr. 1851 vol. 3 page 255):

«A l'art. 7 on propoSi:i que les fonds federaux et les

objets qui sont dire~:fu.bnt affeC.tes a des buts fed.eraux

ne doivent pas 6tre fra~ d'impöts directs par les Can-

tons. Nous croyons qUi m. Confederation, oomme personne

juridique, et ses bi8iiä he sauraient ~tre places sous 180

souverainete des CtiiiWns d.e maniere a ce que ces biens

oourent le risque de subir une diminution. oonsiderable,

par !es impöts, progressifs peut-Mre, qu'il leur plairait

d'litä.bllr. Cela doit s'appliquer a. toute la fortune en oapita!,

U

Aä 71 I -

.1i46

386

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

a 180 caisse et aux objets qui sont directement affectes a

des buts federaux. Dans cette categorie rentrimt par ex~m­

pie tous les batiments et autres immeubles, a.insi que les

materiaux servant a 180 defense ou ades buts militaires, de

meme les batiments des postes, des peages et autres sem-

blables. En revanche, nous ne trouvons pas qu'il soit

necessaire ou convenable, et nous pensons m~me. qu'il est

en partie impossible d'etendre ce principe aux impöts

indirects, par exemple aux droits de timbre, de mutation

d'inscription, etc. Les immeubles ordinaires qui sont adju-

ges temporairement a 180 Confederation par suite de faillite

auraient aussi a acquitter l'impöt foneier la ou il existe;

de m~me tous les batiments seraient en general soumis aux

droits dits d'assurance, puisque ces droits portent le carac-

tere de prestation reciproque. »

La sentenza 25 settembre 1914 del Tribunale federale

nella causa Cantone di Soletta contro 180 Confederazione

svizzera (RU 40 1401 e seg.) riproduce il suddetto passo deI

messaggio Ei ne trae la seguente conclusione: « Danach

darf aber mit dem Bundesrate unbedenklich angenommen

werden, dass man unter den indirekten Steuern, deren Er-

hebung den Kantonen vorbehalten bleiben sollte,· nur die

sog. Reeht81Jerkekrsteuern im eigentlichen Sinne, bei denen

sich die Besteuerung unmittelbar an einen Akt des reehts-

geschäftlichen Verkehrs (Weehselziehung, Kaufabsehluss,

usw.) knüpft, verstand.»

La sentenza 28 novembre 1941 nella causa Confedera-

zione svizzera contro Comune di S. Maria (RU 67· I 309

e seg.), dichiara ehe un immobile adibito 801 servizio della

dogana e esente dalle imposte dirette in virtu dell'art. 10

LG e aggiunge con riferimento 801 messaggio I dicembre

1851 : « Indirekte Steuern sowie Abgaben. die nicht den

Charakter von Steuern haben, Gebühren und Vorzugs-

lasten dürfen erhoben werden », principio ehe il Tribunale

federale ha riehiamato, statuendo il 10 luglio 1944 nella

causa Citta di K Gallo contro Confederazione svizzera

(RU 70 I 126, consid. I).

La. sentenza 27 ottobre 1938 nella causa Confederazione

Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 67.

387

svizzera contra Consiglio di Stato di Lucerna (RU 64 I

298/299, consid. I) oppone alla regola generale dell'art. 10

LG, secondo cui i beni deUa Confederazione sono esenti

dalle imposte cantonali dirette, le diverse leggi speciali che

derogano ad essa, estendendo il piu sovente 180 portata

dell'esenzione, e eita anche come esempio l'art. 8 LSP,

che esonera da tutti i diritti di bollo le quietanze, i conti,

gli cheques e i documenti emessi in servizio postale.

Dalla giurisprudenza dei Tribunale federale risulta

adunque che se l'art. 10 LG stabilisce l'esonero della Con-

federazione dalle imposte dirette, consacra implicitamente

il diritto dei Cantoni di assoggettarla alle imposte indirette.

Il Tribunale federale ha pertanto respinto l'opiniom~

ehe il Dipartimentofederale di giustizia e polizia esprime

neUa eonsultazione 9 febbraio 1916 versata in atti e secondo

180 quale 180 LG diseiplina soltanto la questione delle imposte

dirette, di modo ehe, in mancanza di disposizioni speeiali,

180 questione se 180 Confederazione sia tenuta 0 no 80 solvere

le imposte indirette dei Cantoni, dev'essere risolta alla

stregua dei prineipi generali ehe in uno· Stato federativo

regolano i rapporti tra 10 Stato federale e gli Stati parti:·

colari.

Quest'opinione e delresto insostenibile.

Il legislatore federale ha saneito in una legge destinata

80 regolare 180 situazione deI potere federale di fronte ai

Cantoni, una disposizione speciale di carattere fiscale ehe

si Iimita ad esonerare 180 Confederazione dalle imposte

dirette. Cosi facendo, il legislatore federale ha posto il

principio ehe 180 Confederazione gode l'esonero fiscale

soltanto nella misura in cui egli l'ha previsto (cfr. STADLIN,

Die Befreiung des Bundes von der kantonalen Steuerhoheit,

pag. 41-49, 111, 116). Il legislatore federale si e sempre

attenuto 80 questo principio : in tutti quei casi nei quali

ha voluto stabilire delle eccezioni piu ampie di quelle della

LG, l'ha specialmente previsto (cfr. RU 64 1299) e, d'altra

parte, ha puramente e semplicemente ripreso nella LG

001 1934 il sistema istituito dalla LG dei 1851.

Dei resto, data l'opposizione tra il concetto d'imposta

388

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

diretta e quelle d'imposta. indiretta, e evidente ehe, con-

sacmndo .10. norma dell'esonero dalle imposte dirette~ si

consacrava per cie) stesso la regola dell'eventuale assogget-

~ento alle imposte indirette previste daJIa legislazione

cantonale.

Nessun dubbio sull'intenzione deI legislatore sarebbe

quindi possibile, anehe se si preseindesse da! messaggio,

nel quale il Consiglio federale diehiara espressamente d'aver

rinuneiato ad estendere l'esonero alle imposte indirette e

cita come esempi di taU imposte i diritti di mutazione e

d'iscrizione.

Dovendosi ammettere indiseutibilmente ehe, in virtil

dell'art. 10 LG, la Confederazione pub essere assoggettata,

salvo disposto speeiale, alle imposte indirette cantonali, la

tesi sostenuta nella consultazione, secondo eui 10. Confe-

derazione non dovrebbe sottostare 0.1 bollo cantonale

quando agisce come stato, ma soltanto quando agisce

come soggetto di diritto privato, manca d'ogni base, poiehe

poggia interamente sull'idea ehe la LG non ha risolto la

questione dell'esonero dalle imposte indirette. Non si

pretende infatti e non si e mai preteso ehe 10. LG, se avesse

risolto siffatta questione, autorizzerebbe 10. distinzione tra

gli atti della Confederazione come stato e quelli come

persona privata. Appare del resto dal messaggio ehe,

pronunciandosi in favore dell'assoggettamento alle imposte

indirette, il Consiglio federale ha anzitutto in vista i casi

per i quali si prevedeva invece l'esonero dalle imposte

dirette. Ora quest'esonero e preeisamente limitato ai casi

in eui 10. Confederazione agisce come stato, adempiendo

una funzione pubblica, 0. differenza di quelli in eui persegue

soltanto un interesse detto fiscale. In questo senso si deve

infatti interpretare 10. nozione di scopo federale eui accenna

l'art. 10 LG (cfr. STADLIN, 10e. eit. pag. 165; Bulletin ste-

nographique 1934f Conseil des Etats, pag. 22-23). L'esem-

pio, eitato nel messaggio, d'immobili acquisiti temporanea-

mente dalla. Confederazione in seguito ad un fallimento

dimostra ehiaramente ehe si partiva dall'idea ehe, ova

Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 67.

389

agisse in vista d'un interesse puramente fisca1e, 10. Confe-

derazione nonpotrebbe esigere alcun esonero, ne dalle

imposte dirette ne da quelle indirette. Ne segue ehe 10. diffe-

renza cosi fortemente rilevata dal messaggio tra 10.· solu-

zione dell'esonero adottata per le imposte dirette e quella

dell'assoggettamento ammessa per le imposte indirette

presentava un interesse soltanto . nei casi (deI resto' i piu

frequenti e importanti) in eui 10. Confederazione agisce

quale stato ehe persegue direttamente· scopi d'interesse

pubblico.

D'altra parte, non e dubbio ehe l'art. 10 LG regola la.

questione dell'esonero e a contrano quella dell'assoggetta-

mento della Confederazione in un modo generale e si

appliea quindi, salvo disposizioni eecezionali, 0. tutti i

casi in cui 10. Confederazione appare, di fronte 0.1 diritto

cantonale, nella posizione d'un contribuente.

Datoquanto si e venuti esponendo sul senso e sulla.

portata dell'art. 10 LG, non si vede come 10. Confederazione

potrebbe sottrarsi all'obbligo di solvere, in virtu della legge

cantonale, i diritti di bollo per i contratti relativi 0.110.

locazione di edifici 0 loca1i destinati 0.1 servizio postale.

Nel fattispecie si tratta <lei diritti di bollo proporzionali

ohe eolpiscono, 0. norma degli art. 2 e 6 LTB, i contratti

d'un valore eccedente i 1000' fr. La Confederazione non

pretende di essere esonerata dal pagamento di questi

diritti di bollo in virtu della legislazione cantonale. E non

e esonerata nemmeno in form dell'art. 10 LG. Questi

diritti di bollo rappresentano un'imposta, eome ha giB.

diehlarato il Tribunale federale (RU 71 I 324, consid. 2).

Si tratta d'un'imposta indiretta : se le opinioni divergono

quanto aJIa scelta del. criterio per distinguere'l'imposta

diretta da quella indiretta,si e sempre ammesso ehe i

diritti di bollo, quando non siano una semplice tassa, rap-

presentanoil prototipo dell'imposta indiretta (cfr. STADLIN,

Ioc.cit. pag. 133). DeI resto, come il Tribunale federale,ha

diehiarato, determinanti per l'applicazione della LG sono

Je concezioni cui si e ispirato i1 legislatore. Ora., 0. questo

390

Verwa.ltungs. Uil.d Disziplinarrecht.

proposito, il messaggio menziona: espressamente tra le

imposte indirette, da eui la Confederazione non dev'essere

eso~erata, i diritti di bollo, di mutazione e d'iserizione.

Se ne deve d.edurre, oome il Tribunale federale ha dedotto

nella medesima sentenza, ehe l'esonero dalla LG non si

estende oomunque alle imposte ehe oolpiscono i negozi

giuridici. Questo esonero non puo quindi essere invocato

rispetto ai diritti istituiti dagli art. 2 e 6 della LTB ehe

hanno il earattere d'nna siffatta imposta.

Cosi stando le eose, e irrilevante di sapere se la Confede-

razione, stipulando il oontratto in parola,abbia agito

quale stato, pel fatto ehe mirava.ad assicurare il funziona-

mento d'un servizio postale, vale a dire d'un servizio

incontestabilmente pubblioo (BUSER, Die rechtliche Stel-

lung der Postanstalt, pag. 49-; Das schweizerische Post-

verkehrsgesetz, pag. 18); Come si e visto, il principio

dell'assoggettamento alle imposte indirette, implicita-

mente saneito dalla LG, non e limitato ai casi nei quall

10 stato peraegue soltanto uno soopo fiscale.

Per 10 stesso motivo, non si potrebbe dedurre l'esonero

dall'art. 36 CF. La prova ehe l'art. 36 CF non implica

l'esonero :fiscale a favore del·servizio delle poste, sta nel

fatto ehe l'art. 8 LSP ha dovuto prevedere specialmente

l'esenzione dai diritti di bollo laddove e apparsa neces-

saria. Questo disposto si applica benal tanto ai diritti di

bollo federali, quanto a quelli cantonali; ma esisteva in

tutte le leggi anteriori sulle poste, di cui la prima precede

la LG deI 1851, vale a dire risale ad un'epoea ove soltanto

i diritti eantonali entravano in llliea di oonto. L'introdu-

zione in queste leggi di un dispostospeciale relativo aU'eso-

nero da certi aggravi e oonforme al sistema ehe e prevalso

:fin dalla eostituzione deUa Svizzera in unostato federativo,

ossia il sistema seoondo eui la Confede:razione in tanto non

soggiace aUa sovranita fiscale dei Cantoni in quanto la

!egge 10 prevede speeialmente. Ora l'art. 8 LSP euniea-

mente applieabile ai doeumenti utilizzati nel servizio

postale, vale a dire nelle relazioni tra l'amministrazione e

Befreiung von kantoha.len Abgaben. N° 68.

391

gli utenti (efr. BUSER, Schw. Postverkehrsgesetz pag. 57;

STADLIN, 10e. cit. pag. 216). Per gli atti ei doeumenti ehe

eseono da questo quadro, fa stato la LG.

Quanto alle istruzioni date il 4 aprile 1916 dal Consiglio

federali alle amministrazioni federali (efr. BURCKHARDT,

Droit faderal I, no. 269 VIII, pag. 546), e ovvio ehe non

possono avere il sopravvento sulla legge. Ora, come sopra

dimostrato, queste istruzioni edite dopo la oonsultazion~

6 febbraio 1916 deI Dipartimento di giustizia e polizia,

poggiano su un'interpretazione manifestamente erronea

della situazione legale derivante dalla W.

Il Tribunale federale pronuncia :

La domanda e respinta.

68. Sentenza 18 ottobre 1948 nella causa Confederazione svizzera

contro 10 Stato dei Cantone Tieino.

Art. 954 00 e art. 11 della tariga ticinese per le operazioni nel

registro fondiario. Delimitazione tra la tassa. e la cosiddetta

oontribuzione mista (tassa e imposta).

Art. 954 Z GB und Art. 11 des Tes8iner Grundbuchgebührentarifs.

Abgrenzung von Gebühr und Steuer bei Gemengsteuern.

Art. 954 00 et 11 du tarif tesBinois concernant le registre foncier.

Distinction des parts afferentes a l'emolument et a l'impöt

dans le cas de contributions -

dites «mixtes» -

qui cOmpren-

neut a. 1a fois ces deux espooes de redevances.

Ritenuto in fatto :

A. -

L'art. 121 della legge generale sul registro fondiario

(LGRF), promulgata dal Cantone Tioino il2 febbraio 1933,

dispone : « TI Gran Consiglio determina oon speciale rego-

lamento le tasse dovute dagli interessati per le iserizioni

nel registro fondiario, dopo ehe ne sia stata deeretata

l'entrava in vigore (art. 954 CCS) ».

In applicazione di questo disposto~ il Gran Consiglio

tieinese emanava, mediante decreto legislativo 9 settembre