Volltext (verifizierbarer Originaltext)
390
Verwaltungs- und Disziplinarreoht.
proposito, il messaggio menziona: espressamente tra le
imposte indirette, da eui la Confederazione non dev'essere
esonerata, i diritti di ballo, di mutazione e d'iserizione.
Se ~e deve dedurre, come il Tribunale federale ha dedotto
neUa medesima sentenza, ehe l'esonero dalla LG non si
estende comunque aUe imposte ehe colpiscono i negozi
giuridici. Questo esonero non puo quindi essere invocato
rispetto ai diritti istituiti dagli art. 2 e 6 della LTB ehe
hanno il carattere d'una siffatta imposta.
Cosi stando le cose, e irrilevante di sapere se la Confede-
razione, stipulando il contratto in parola,abbia agito
quale stato, pel fatto che mirava.ad assicurare il funziona-
mento d'un servizio postale, vale a dire d'un servizio
incontestabilmente pubblico (BUSER, Die rechtliche Stel-
lung der Postanstalt, pag. 49-; Das schweizerische Post-
verkehrsgesetz, pag. 18); Come si e visto, il principio
dell'assoggettamento alle imposte indirette, implicita-
mente sancito daUa LG, non e limitato ai casi nei quali
10 stato perSegue soltanto uno scopo :6.scale.
Per 10 stesso motivo, non si potrebbe dedurre l'esonero
dall'art. 36 CF. La prova che l'art. 36 CF non implica
l'esonero fiscale a favore del-servizio delle poste, sta nel
fatto che l'art. 8 LSP ha dovuto prevedere specialmente
l'esenzione dai diritti di bollo laddove e apparsa neces-
Saria. Questo disposto si applica bensl tanto ai diritti di
bollo federali, quanto a quelli cantonali; ma esisteva in
tutte le leggi anteriori sulle poste, di cui la prima precede
la LG dei 1851, vale a dire risale ad un'epoca ove soltanto
i diritti cantonali entravano in linea di conto. L'introdu-
zione in questeleggi di un dispostospeciale relativo aU'eso-
nero da certi aggravi e conforme al sistema che e prevalso
fin dalla costituzione della Svizzera in unostato federativo,
ossis. il sistema secondo cui la Confede:razione in tanto non
soggiace alla sovranita fiscale dei Cantoni in quanta la
legge 10 prevede specialmente. Ora I'art. 8 LSP e uniea-
mente applicabile ai documenti utilizzati nel servizio
postale, vale a dire nelle relazioni tra l'a,mministrazione e
Befreiung von kantoilalen Abgaben. N0 68.
391
gli utenti (efr. BUSER, Schw. Postverkehrsgesetz pag. 57;
STADLIN, loc. cit. pag. 216). Per gli atti ei documenti che
escono da questo quadro, fa stato la LG.
Quanto alle istruzioni date il 4 aprile 1916 dal Consiglio
federali alle amministrazioni federali (cft. BURCKHARDT,
Droit federal I, no. 269 VIII, pag. 546), e ovvio che non
possono avere il sopravvento sulla legge. üra, come sopra
dimostrato, queste istruzioni edite dopo la consultazion€.
6 febbraio 1916 deI Dipartimento di giustizia e polizia,
poggiano su un'interpretazione manifestamente erronea
della situazione legale derivante dalla LG.
11 Tribunale federale pronuncia :
La domanda erespinta.
68. Senwnza 18 ottobre 1946 nella causa Confederazione svizzera
contro 10 Stato deI Cantone Ticino.
Art. 954 00 e art. 11 della taNga ticin686 'Per le operazioni nel
regiBtro jondiaNo. Delimitazione tra Ja tassa e la cosiddetta
contribuzione mista (tassae imposta).
Art. 954 Z GB und Art. 11 des Tessiner GrundbuchgebührentaNts.
Abgrenzung von Gebühr und Steuer bei Gemengsteuem.
Art. 954 00 et 11 du taril te8sinois concernant le 'I'egistre joncier.
Distinction des parts afferent.es a l'emolument et a l'impöt
dans Ie cas de contributions -
dites «mixtes» -
qui compren-
neut 8. 180 fois ces deux especes de redevances.
Ritenuto in fatto :
A. -
L'art. 121 deUa legge generale sul registro fondiario
(LGRF), promulgata dal Cantone Ticino il2 febbraio 1933,
dispone : « TI Gran Consiglio determina con speciale rego-
lamento le tasse dovute dagli interessati per le iscrizioni
nel registro fondiario, dopo che ne sia stata decretata
l'entrava in vigore (art. 954 CeS) ».
ln applicazione di questo disposto, il Gran Consiglio
ticinese emanava, mediante decreto legislativo 9 settembre
392
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
1941, la tari1fa per le operazioni 001 registro fondiario
(TRF), il eui art. 11 e deI ~eguente tenore :
«Per l'iscrizione di un· trapasso di immobili a titolo oneroso,
di sUooessione ereditaria 0 di legato, la tassa. e di :
cent. 40 per cento franchi sino a fr.
2000 di valore
cent. 50
»
11
»
4 000 di valore
cent. 60»
»»
»
1 0 000 ·di valore
cent. 70
11
»»
»
50 000 di valore
cent.90
1I
»
1I 100 000 di valore
fr. 1.10»
»
1I
oltre» 100 000 di valore.
Per l'iscrizione delle permute, i valori dei fondi permutati
vengono addizionati. 11
B. -
Durante gli anni 1942, 1943 e 1944, Ja Confedera-
zione aequisto vari terreni nei dintorni di Lodrino per la
oostruzione d'un campo d'aviazione militare.
Gli uffici del registro fondiario chiesero il pagamento
delle tasse previste dall'art. 11 TRF; dei notai che ave-
vano rogato gli atti di oompravendita alcuni pagarono
queste «tasse », altri. invece si rifiutarono di solverle,
invocando l'art. 10 della legge federale sulle garanzie
politiche e di polizia in favore della Confederazione 0
l'art. 164 dell'Organizzazione milit8.re (OM).
Con lettera 29 settembre 1944 il Dipartimento di giu-
stizia deI Cantone Ticino segnalo al Dipartimento militare
federale (DMF) un° siffatto rifiuto, ehe a suo giudizio
appariva ingiustifieato, poiehe l'art. 10 della legge sulle
garanzie esooora la Confederazione soltanto daJIe imposte
dirette e l'art .. 164 OM non puo essere applicato alle tasse
risoosse dagli uffici del -registro fondiario pel trapasso
degli immobili, le quall non sono altro che il oorrispettivo
dovuto allo Stato per Ja responsabilita. inoombentegli a
dipendenza della conservazione e della regoJare tenuta
del regiStro fondiario.
n prima novembre 1944, il DMF rispose che Ja Confe-
derazione era effettivamente tenuta a pagare, oome aveva
pagato in altri cantoni, le tasse d'iseriziooo nel registro
fondiario: le obiezioni sollevate oontro un siffatto paga-
mento erano dovute ad un malinteso.
n DMF verso integraImente gli ammontari -ehiesti,. in
tutto 4384 fr. 10, oosi ripartiti :
Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 68.
a) tasse giusta Part. 11 TRF ..... ~ ...
b) tasse giusta altre disposizioni deUa TRF :
estratti, art. 35 ...... "
fr. 50.-
iscrizione di servitu. art. 17 ..
11 10.-
ca.ncellazioni, art. 18 b
. . •.
»
9.70
comunicazioni d'ufficio, art. 41 .
» 10.-
c) marche da bollo • . • . .
d,) tasse d'archivio J.
•
•
•
•
•
•
e) spese posta.Ii e telefoniche. . .
393
fr. 3863.90
II
»
79.70
83.-
354.-
3.50
fr. 4384.10
Con lettera 22 gennaio 1945 il DMF comunico al Dipar-
timento cantonale· di giustizia ehe, esaminata nuovamente
la pratica, era giunto alla conclusione ehe non si potevano
~nsiderare quall tasse le somme in parola, oome risultava
deI- resto dalla decisione oon cui il Consiglio federale
aveva approvata la TRF, ma erano effettivamente delle
imposte, aUe quall non sono soggetti i trapassi d'immobili
a soopi militari.
TI 28 febbraio 1945, la Direzione degli aerodromi militari
a Dübendorf ehiese il rimOOrso della somma pagata di
fr. 4384,10.
Avendo il Consiglio di Stato respinto una tale richiesta
oon decisione 20 aprile 1945, la Confederazione fece noti-
ficare un precetto esecutivo al Cantone Ticino ehe inter-
pose opposizione.
O. -
Con domanda 3 ottobre 19451a Confederaziooo
svizzera, rappresentata dal DMF, oonveniva, davanti al
Tribunale federale, 10 Stato' del Cantone Tieino a' sensi
dell'art. 111 lett. 8. OGF, chiedendo ehe le siano restituiti
i suddetti fr. 4384,10.
Rispondendo, il· Cantone/Ticino ha dichiarato di essere
disposto arestituire le tasse d'arehivio ammontanti a
fr. 354 ed i dirittidi OOllo elevantisi a fr. 83, ma ha invece
chiesto il rigetto della domanda pel rimanente.
OO'n8iderando in diritto :
1. -
. . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • •
2. -
n registro fondiario e un'istituzione di diritto--
civile federale. Ne segue ehe in massima il diritto federale
disciplina il funzionamento deI registro fondiario e segna.-
394
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
tamente le eondizioni, alle quali gli interessati,possono
ottenere le iserizioni. L'art. 954 00 laseia tuttavia ai
Cantoni il diritto di decidere se delle taSse debbano essere
riseoSse per queste iserizioni e, nell'affermativa, di fisaarne
l'ammontare. Gli importi ehe i Cantoni sono eosi, autoriz-
zati a riscotere sono delle tasse nel senso teenico del ter-
mine e piu speeialmente delle tasse dette amministrative
(RU 66 I 8; HOMBERG~, eommento, note 1 e 3 all'art. 954
oe). Si tratta della rimunerazione deI servizio reso dallo Stat
(BLUMENSTEIN, Sehw. Steuerrecht, pag. 5; HOMBERGER,
, note 1 e 3 ad art. 954 CC; RU 53 1482; 66 I 100). NeUa.
misura in eui non si tratta piu d'una siffatta ri~unerazione
a motivo delle aliquote stabilite dalla tariffa cantonale,
il diritto dei Cantoni non si basa piu sull'art. 954 00.
Ma, sieeome questo disposto non limita in aleun modo la
sovranita fiseale dei Cantoni, essi sono liberi di riscotere,
per l'iserizione d'un atto, diritti destinati ~mplieemen:te
ad alimentare la Cassa cantonale,e a procurarle delle
entrate per eoprire le spese generali dello Stato, diritti
che hanno quindi il carattere d'un'imposta (RU 38 I 534;
40 I 320; 48 I 542; 49 I 501; 53 I 191; HOMBERGER,
nota 3 all'art. 954 CC). In massima il Cantone ha il diritto
di fondere .Ia tassa d'iscrizione nel registro fondiario eon
l'imposta' indiretta sull'atto, eui quest'iserizione si rife-
risce. Si e allora di fronte ad una cosiddetta contribuzione
mista, ehe ha eontemporaneamente il el}l"attere d'una tassa
e quello d'un'imposta (RU 53 I 478; BLUMENSTEIN, loc~
cit., pag. 7 e 199; HOMBERGER, nota 3 all'art. 954 00).
Anche eantonalmente possono pero risultarne delle diffi-
eolta quando si debba applieare una disposizione ehe con-
cerne le imposte ad eselusione delle tasse, 0 vieeversa.
3. -
Contrariamente alla tesi prineipale dell'attriee,
non si puo condannare il Cantone Ticino arestituire inte-
gralmente gli ammontari risco!l.si perehe non si tratterebbe
affatto di tasse.
A torto l'attriee invoca a questo proposito, nel suo
reelamo 22 gennaio 1945 e neUa sua domanda .gilldiziale,
Belreiung von kantonalen Abgaben. N0 68.
395
la sentenza pronuneiata dal Tribunale federale il 27 ottobre
1938 su ricorso della Confederazione svizzera eontro il
Cantone di Lucerna (RU 64 I 296). Se, in quella sentenza,
il Tribunale federale ha ammesso integralmente l'esonero
della Confederazione, gli e che il Cantone di Lucerna non
contestava ne poteva dei resto contestare ehe i diritti
ehiesti avessero eselusivamente il carattere d'un'imposta
(RU 64 I 300, consid. 2). Non si era in presenza d'una
eontribuzione mista, ma d'un puro diritto di mutazione.
La lite era sorta perehe il Cantone di Lueerna sosteneva
a torto che l'art. 164 ep. 20M non abbraeeiasse i diritti di
mutazione e, subordinatamente, esonerasse soltanto gli
immobHi della Confederazione gia acquistati e . adibiti a
scopi militari. La lite e le questioni litigiose si presentavano
quindi diversamente ehe in concreto, ove il CantOne Tieino
riconosce ehe l'aequisto dei terreni di Lodrino da parte
della Confederazione non potrebbe essere eolpito, ostando
l'art. 164 ep. 20M, da un'imposta cantonale, ma sostiene
ehe la TRF, e segnatamente il suo art. 11, non prevedono
un diritto di mutazione.
A torto l'attriee nega completamente il earattere di
tassa agli ammontari previsti dall'art. 11 TRF pel motivo
ehe la loro importanza varierebbe seeondo il valore dell'im-
mobile eui l'iscrizione si riferisce e potrebbe quindi rag~
giungere un ammontare molto elevato. Una siffatta
affermazione non tiene in alcun eonto i prineipi posti dalla
ginrisprudenza dei Tribunale federale, ehe preeisa segnata-
mente la sentenza 9 dieemhre 1927 su ricorso Lonza
(RU 53 I 472 e seg.).
Seeondo questa giurisprudenza, la tassa, puo essere
fissata non soltanto eon riguardo alle spese oeeasionate
dall'operazione riehiesta, ma anehe in eonsiderazione della
spesa totale ehe causa allo Stato l'insieme deI servizio
istituito per adempiere la funzione, a motivo della quale
la prestazione ha potuto essergli domandata. E stato
quindi ammesso ehe, per le tasse d'approvazione dei conti
di tutela, potevasi tener eonto della spesa totale dell'or-
396
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
gano di eontrollo (RU 29 I 45) e, per i diritti di 00110 in
materia giudiziaria, delle spese causate allo Stato dall'am-
ministrazione della giustizia (RU 33 I 127 e 608/609).
Cosi pure, per quanto conceme gli emolumenti delle iscri-
zioni nel registro fondiario, la sentenza Lonza (RU 53 I 486)
ammette ehe si puö prendere in considerazione l'insieme
delle spese occasionate dall'istituzione deI registro fon-
diario.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si puo tenere
calcolo, accanto all'elemento « spese », dell'interesse che
rappresenta l'operazione pel richiedente. La tasse possono
quindi variare, non soltanto secondo la misura dell'utiliz-
zaz~one deI servizio pubblico, ma anehe secon~o l'entitA
degli interessi in causa (ammontare della sostanza deI
pupillo, valore dell'immobile trapassato, importo della
garanzia ipotecaria,ecc.), e eiö anehe in modo ehe letasse
pagate per le· operazioni importanti possano· eompensare
eventualmente l'insufficienza delle tasse previste pel caso
in eui l'interesse in causa e minimo. In altri termini, le
tasse possono essere non soltanto proporzionali, ma, entro
certi limiti, anehe progressive (RU 53 I 486/487; sentenza
10 dicembre 1926 sn ricorso Gurtner).
Se, trattandosi di tasse d'utilizzazione, si e talora
ammesso ehe potevano essere stabilite secondo il valore
della prestazione per l'utente, anche quando illoro getliito
dovesse snperare l'onere imposto a1l9 Stato e laseiare
quindi un utile (RU 52 I 44), eos! non e per le tasse ammi-
nistrative. E quanto diehiarano piu 0 meno esplicitamente
le suddette sentenze Gurtner e Lonza. Quest'ultima sen-
tenza riserva il easo in cui, a motivo dell'importo eccezio-
nalmente elevato d'nna « tassa », le enlirate d'un esercizio
eecedessero le useite. Ma e omo che non potrebbe piu
trattarsi di tasse, quando, normalmente, il loro gettito,
oltre che coprire il costo del servizio pubblico, lascia un
utile notevole ehe va in aumento dei mezzi generali di
cui dispone 10 Stato per sopperire alle spese pubbliche :
allora, secondo la definizione stessa delle due nozioni, si
Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 68.
lascia il campo della tassa per entrare in quello dell'im-
posta.
Se si esamina la TRF ticinese alla luce di questi prineipi,
si deve rilevare anzitutto ehe, nel easo della proeedura
d'approvazione, le autorita. ticinesierano state invitate
ad esaminare se il gettito delle tasse eecederebbe notevol-
mente le spese eausate al Cantone dagli uffici deI registro
fondiario, e avevano ammesso ehe cosi era. Ma, benche
fossero state avvertite ehe, in queste condizioni,. non si
sarebbe trattato di tasse propriamente dette, le autoritA
tieinesi hanno tuttavia voluto mantenerle, data la situa-
zione generale delloro Cantone e, a questo scopo, mettersi
eventu~ente al beneficio del diritto rioonosciuto ai
Cantoni di eumulare la tassa d'iscrizione nel registro
fondiario oon un'imposta indiretlia di mutazione. Risulta
bensl dalla duplica ehe l'aliquota massima, la qualeera
nel progetto del quindiei per mille, e stata ridotta all'un-
dici per mille. Tuttavia non risulta ehe oon tale riduzione
s'intendesse contenere il gettito delle tasse nei limiti delle
spese oeeasionate dalla tenuta . del registro fondiario.
D'altra parte, oome rileva il Consiglio federale nella sua
deeisione di approvazione, il fatto ehe,. contrariamente a
quanto era avvenuto preeedentemente, le autoritA tieinesi
hanno adottato per la tariffa la forma del decreto legisla-
tivo indiea ehe esse intendevano entrare, ove oeeorresse,
nel terreno fiseale.
4. -
Per stabilire se e in quale misura le tasse litigiose
siano delle imposte, occorre indagare, sulla soorlia dei
prineipi posti dalla giurisprudenza, quale e la spesa totale
ehe rappresenta pel Cantone Tieino il registro fondiario,
poieheessa eil limite ehe il gettito delle tasse non puö
eecedere normalmente.
Sorge anzitutto la questione di sapere eiö ehe si debba
ineludere nelle spese concementi il registro fondiario.
NellÖo .lettera 9 inarzo 1939 all'Uffieio federa1e deI regisliro
fondiäriöj il Dipartimento eantonale di giustizia prendeva
3&8
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
in considerazione soltanto le spese necessarie per assi-
curare la tenuta regolare del registro, ossia essenziaImente
il costo degli uffiei deI;registro fondiario. Giusta i dati
forniii dalla parte convenuta, pel<periodo diquattro anni
ehe e trascorso dall'entrata in vigore della TRF, la spesa
annua e stata in media di fr. 239762, ossia, in eifra tonda,
di fr. 240000, mentre il gettito annuo medio delle « tasse})
si e elevato a fr. 457332, ossia, in ema 'tonda, a fr: 460000
Se ne eonchiude ehe le « tasse» previste dalla TRF sorio
gr0880 modo troppo elevate di meta. Un sifiatto risultato
e stato voluto, poiehe neUa Iettera summenzionata del
Dipartimento cantonale di giustizia si dichiarava ehe,
secondo i ealeoli fatti, « le entrate superano in modo piu
ehe sensibile le spese e ehe quindi questo ramo dell'am-
ministrazione statale e notevoImente attivo. »
Ma si potrebbe ehiedersi se possano entrare in linea di
eonto anehe le spese d'impianto deI registro fondiario. La
risposta dev'essere negativa. In virtu della legge ticinese
2 febbraio 1933 sul registro fondiario, i proprietari,interes-
sati debbono eontribuire sia alle spese delle misurazioni
eatastali preliminari all'impianto propriamente detto deI
registro (art. 80), sia alle spese di quest'impianto (art. 119).
Se ne deve dedurre ehe solo in tale misura 10 Stato intende
mettere queste spese a carico degli interessati. Gosl stando
le eose, le « tasse» previste dall'art. 121 della legge e dalla
TRF sono destinate a eoprire le sole .spese risultanti dal
normale funzionamento dell'istituzione. La prova ehe cosi
sia sta nel fatto ehe, quando dovette indieare se le « tasse »
previste dal progetto della TRF rimarrebbero nei limiti
delle tasse propriamente dette, il Dipartimento (Jani!onale
di giustizia prese in considerazione le spese relative alla
tenuta deI registro fondiario, escluse quelle d'impianto.
Questo modo di vedere edel resto eonforme alla retta
nozione della tassa amministrativa, ehe presuppone l'esi-
steilza d'un apparato amministrativo messo, in virtu della"
legge, alla disposizione deI pubblieo. Cio non e incontrasto
eon la giurisprudenza ehe aecenna alla « Gesamtkosten der
Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 68.
3&9
staatlichen Anstalt» (RU 53 I 485). Infattr la giurispru-
denza fa capo a questa nozione unieamente· per opporre
la spesa generale, ehe comporta per 10 Stato l'attivita del
servizio in causa, alle spese speeiali eausate dalla presta-
zione ehiesta, spese ehe talora si sono eonsiderate come
sole entranti in linea di conto per determinare l'importanza
della tassa.
Giova infine osservare ehe il registro fondiario, se rende
se;rvizio direttamente ai privati, presenta pure un grande
interesse pubblico dal lato della sieurezza deI diritto e
dei negozi, segnatamente in materia di eredito immobi-
liare. Anehe questa eonsiderazione induee a non tenere
conto delle spese d'impianto pel ealeol0 delle aliquote
delle tasse.
5. -
Da quanto si e andati esponendo Ja riduzione di
meta. delle tasse dell'art. II TRF si giustifica eompleta-
mente, anehe se, eome il Tribunale federale ha diehiarato
neUa sentenza Lonza (RU 53 I 489), devesi considerare,
fissando le tasse deI registro fondiario, 1a responsabilita.<
dei Cantoni a dipendenza della tenuta di esso (art. 955 CO).
Nonostante questa riduzione, l'aliquota massima della
TRF tieinese supern la tassa massima deI 4 0/00 della tariffa
vallesana ehe nel caso Lonza le autorita vallesane stesse
non avevano ritenuto di poter applieare e ehe, a motivo
dell'importanza deI valore in eausa (prestito ipoteeario di
25 milioni) avevano ridotta all'I,75 0/00, Come allora,
eosi in eonereto il Tribunale federnie deve riservare il easo
in cni la tassa ridotta di meta. della tariffa tieinese fosse
applieata a trapassi d'immobili 0 a pegni immobiliari di
valore particolarmente elevato.
6. -
Nei precedenti considerandi si e trattato soltanto
della « tassa» dell'art. II TRF. Quanto alle «tasse» pre-
viste da altre disposizioni della tariffa, ossia dagli arl. 35
(estratti), 17 (iserizione di servitu), 18 b (cancellazioneLe
41 (eomunieazione d'uffieio), si deve rilevare eh 'esse non
eecedono i limiti delle tasse vere e proprie, com~;Qella
decisione d'approvazione il Consiglio federale ha espressa-
Verwaltungs. und DiszipliDarreoht.
mente rilevato per quanto eoncerne gli estratti conforme-
mente all'art. 105 ep. 3 RRF. Non si potrebbe quindi
ammettere ehe la Confed.erazione ne sia esoneratain con-
ereto '; pure eseluso e l'esonero per i disborsi e le spese
postali, al quale l'attrice ha 001 resto rinunciato nella sua
replica. Siecome, d'altra parte, il COilvenuto ha ammesso,
in ossequio alla ~urisprudenza, di restituire i diritti di
bollo e le tasse d'arehivio, nesegue ehe dell'importo ver-
gatogli di fr. 4384.10 il Cantone Ticino deve restituire :
a) Ja meta. delle «tasse» riscosse in virtit dell'art. ·11
TRF, ossia fr. 3863.90: 2 = . . . . fr. 1931.95
b) i diritti di bollo •
»
83.-
c) le tasse d'archivio
»
354.-
e complessivamente. . .
fr. 2368. 95
II Tribunale federale pronlu/Mia:
La domanda e accolta parzialmente. Di conseguenza 10
Stato del Cantone Ticino OOve restituire alla Confederazione
svizzera la somma di fr. 2368.95 con l'interesse deI 5 % a
contare dal 28 maggio 1945.
V.BEAMTENRECHT
STATUT D~S .FONCTIONNAIRES
69.· Urteil vom 8. November 1946 i. S. Reieh gegen Pensions-
kasse der S.B.B.
Beamtenrecht :
1. Der direkte verwaltungsrechtliche . Prozess
umfasst alle vermögensrechtlichen Ansprüche an die Pensions-
kassen des Bundes, nicht nur die Ansprüche auf Ka.ssenleistun-
gen im technischen Sinne.
2. Die BEliträge des Versicherten werden beim Zusammentreffen
von Leist\Ul8SPßichten der Suva und der Bea.mtenpensionskas-
sen des :Boodes nur zuruckbezahl.t, wenn die Pensionskaase
zufolge der L@istungen der SuVa von eigenen Leistungen
vollständig befreit wird.
&amtenrecht. N° 69.
401
Statta des lonctionnaires: 1 •. On peut soumettre au juge par la
voie du proces administratif direct toutes les pretentions de
nature patrimoniale contre les caisses de pensions de la Confe-
deration et non pas seulement les pretentions relatives a. des
prestations de la caisse au sens technique du terme.
2. Lorsque la Caisse nationale suisse d'assurance et les ca.isses de
pensions de 1a Confedera.tionsont tenues a. la fois de fournir
des prestations, les contributions de l'assure ne lui sont resti-
tuees que dans le cas ou, par les prestations de la Caisse nationale
suisse d 'assurances, 180 ca.isse de pensions. est entierement
liberee en ce qui concerne ses propres presw,tions.
Statuto dei junzionari:. 1. Mediante processo amministrativo
diretto si possono sottoporre 801 Tribunale federale tutte le
pretese pecuni8rle contro le casse pensioni deUa Confederazione
e non soltanto le pretese relative a prestazioni deDa. cassa nel
senso tecruco deDa. parola..
2. Quando l'INSAI e le casse }Ä nsiöni deUa Confedera;zione sono
obbligate simultanea.mente 80 deUe prestazioni, i contributi
deU'assic\ll'8.to gli sono restituiti soltanto nel caso in cui, grazie
alle preatazioni deU'INSAI, 180 cassa pensioni· e interamente
liberata per qUanto concerne le sue proprie prestazioni.
A . . -
Der Ehemann der Klägerln, Rechnungsführer
bei der Kreisdirektion III der SBB, war Mitglied der
Pensions- und Hilfskasse der SBB und ausserdem bei der
SUV A versichert. Am 19. Juli 1945 erlitt er in Un~r
wasser, wo er sich als Kurgast aufhielt, einen Unfall,
dessen Folgen er erlag. Die Klägerill bezieht von der
SUV A eine 'Witwenrente von Fr. 195.- im Monat. Ihre
Witwenpension bei der Pensions- und Hilfskasse beträgt
Fr. 197.-; sie wird gemäss Art. 9, Ahs. 2 der Kassen-
statuten um den Betrag der Suvarente gekürzt, sodass
dje Pensionskasse nur den überschuss,. also Fr. 2.- im
Monat, auszurichten hat. Die Kligerln möchte auf diese
Auszahlung verzichten in der Meinung, dass sie dann
gestützt auf Art. 19 der Kassenstatuten die Rückerstat-
tung der Beiträge ihres Mannes in die Pensionskasse im
Betrage von Fr. 11,176.85. beanspruchen könne. Die
Generaldirektion der SBB hat die Rückerstattung abge-
lehnt.
B. -
Mit Klageschrift vom 15. Mai 1946 beantragt
die Klägerln, die Pensions- und Hilfskasse der SBB zu
nrpflichten, ihr Fr. 11,176.85 samt Zins zu 5 % seit· dem
26
AS 72 I -
1946