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390 Verwaltungs- und Disziplinarreoht. proposito, il messaggio menziona: espressamente tra le imposte indirette, da eui la Confederazione non dev'essere esonerata, i diritti di ballo, di mutazione e d'iserizione. Se ~e deve dedurre, come il Tribunale federale ha dedotto neUa medesima sentenza, ehe l' esonero dalla LG non si estende comunque aUe imposte ehe colpiscono i negozi giuridici. Questo esonero non puo quindi essere invocato rispetto ai diritti istituiti dagli art. 2 e 6 della LTB ehe hanno il carattere d'una siffatta imposta. Cosi stando le cose, e irrilevante di sapere se la Confede- razione, stipulando il contratto in parola,abbia agito quale stato, pel fatto che mirava.ad assicurare il funziona- mento d'un servizio postale, vale a dire d'un servizio incontestabilmente pubblico (BUSER, Die rechtliche Stel- lung der Postanstalt, pag. 49-; Das schweizerische Post- verkehrsgesetz, pag. 18); Come si e visto, il principio dell'assoggettamento alle imposte indirette, implicita- mente sancito daUa LG, non e limitato ai casi nei quali 10 stato perSegue soltanto uno scopo :6.scale. Per 10 stesso motivo, non si potrebbe dedurre l'esonero dall'art. 36 CF. La prova che l'art. 36 CF non implica l'esonero fiscale a favore del-servizio delle poste, sta nel fatto che l'art. 8 LSP ha dovuto prevedere specialmente l'esenzione dai diritti di bollo laddove e apparsa neces- Saria. Questo disposto si applica bensl tanto ai diritti di bollo federali, quanto a quelli cantonali; ma esisteva in tutte le leggi anteriori sulle poste, di cui la prima precede la LG dei 1851, vale a dire risale ad un'epoca ove soltanto i diritti cantonali entravano in linea di conto. L'introdu- zione in questeleggi di un dispostospeciale relativo aU'eso- nero da certi aggravi e conforme al sistema che e prevalso fin dalla costituzione della Svizzera in unostato federativo, ossis. il sistema secondo cui la Confede:razione in tanto non soggiace alla sovranita fiscale dei Cantoni in quanta la legge 10 prevede specialmente. Ora I'art. 8 LSP e uniea- mente applicabile ai documenti utilizzati nel servizio postale, vale a dire nelle relazioni tra l'a,mministrazione e Befreiung von kantoilalen Abgaben. N0 68. 391 gli utenti (efr. BUSER, Schw. Postverkehrsgesetz pag. 57; STADLIN, loc. cit. pag. 216). Per gli atti ei documenti che escono da questo quadro, fa stato la LG. Quanto alle istruzioni date il 4 aprile 1916 dal Consiglio federali alle amministrazioni federali (cft. BURCKHARDT, Droit federal I, no. 269 VIII, pag. 546), e ovvio che non possono avere il sopravvento sulla legge. üra, come sopra dimostrato, queste istruzioni edite dopo la consultazion€. 6 febbraio 1916 deI Dipartimento di giustizia e polizia, poggiano su un'interpretazione manifestamente erronea della situazione legale derivante dalla LG. 11 Tribunale federale pronuncia : La domanda erespinta.
68. Senwnza 18 ottobre 1946 nella causa Confederazione svizzera contro 10 Stato deI Cantone Ticino. Art. 954 00 e art. 11 della taNga ticin686 'Per le operazioni nel regiBtro jondiaNo. Delimitazione tra Ja tassa e la cosiddetta contribuzione mista (tassae imposta). Art. 954 Z GB und Art. 11 des Tessiner GrundbuchgebührentaNts. Abgrenzung von Gebühr und Steuer bei Gemengsteuem. Art. 954 00 et 11 du taril te8sinois concernant le 'I'egistre joncier. Distinction des parts afferent.es a l'emolument et a l'impöt dans Ie cas de contributions - dites «mixtes» - qui compren- neut 8. 180 fois ces deux especes de redevances. Ritenuto in fatto : A. - L'art. 121 deUa legge generale sul registro fondiario (LGRF), promulgata dal Cantone Ticino il2 febbraio 1933, dispone : « TI Gran Consiglio determina con speciale rego- lamento le tasse dovute dagli interessati per le iscrizioni nel registro fondiario, dopo che ne sia stata decretata l'entrava in vigore (art. 954 CeS) ». ln applicazione di questo disposto, il Gran Consiglio ticinese emanava, mediante decreto legislativo 9 settembre 392 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. 1941, la tari1fa per le operazioni 001 registro fondiario (TRF), il eui art. 11 e deI ~eguente tenore : «Per l'iscrizione di un· trapasso di immobili a titolo oneroso, di sUooessione ereditaria 0 di legato, la tassa. e di : cent. 40 per cento franchi sino a fr. 2000 di valore cent. 50 » 11 » 4 000 di valore cent. 60» »» » 1 0 000 ·di valore cent. 70 11 »» » 50 000 di valore cent.90 1I » 1I 100 000 di valore fr. 1.10» » 1I oltre» 100 000 di valore. Per l'iscrizione delle permute, i valori dei fondi permutati vengono addizionati. 11 B. - Durante gli anni 1942, 1943 e 1944, Ja Confedera- zione aequisto vari terreni nei dintorni di Lodrino per la oostruzione d'un campo d'aviazione militare. Gli uffici del registro fondiario chiesero il pagamento delle tasse previste dall'art. 11 TRF; dei notai che ave- vano rogato gli atti di oompravendita alcuni pagarono queste «tasse », altri. invece si rifiutarono di solverle, invocando l'art. 10 della legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione 0 l'art. 164 dell'Organizzazione milit8.re (OM). Con lettera 29 settembre 1944 il Dipartimento di giu- stizia deI Cantone Ticino segnalo al Dipartimento militare federale (DMF) un° siffatto rifiuto, ehe a suo giudizio appariva ingiustifieato, poiehe l'art. 10 della legge sulle garanzie esooora la Confederazione soltanto daJIe imposte dirette e l'art .. 164 OM non puo essere applicato alle tasse risoosse dagli uffici del -registro fondiario pel trapasso degli immobili, le quall non sono altro che il oorrispettivo dovuto allo Stato per Ja responsabilita. inoombentegli a dipendenza della conservazione e della regoJare tenuta del regiStro fondiario. n prima novembre 1944, il DMF rispose che Ja Confe- derazione era effettivamente tenuta a pagare, oome aveva pagato in altri cantoni, le tasse d'iseriziooo nel registro fondiario: le obiezioni sollevate oontro un siffatto paga- mento erano dovute ad un malinteso. n DMF verso integraImente gli ammontari -ehiesti,. in tutto 4384 fr. 10, oosi ripartiti : Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 68.
a) tasse giusta Part. 11 TRF ..... ~ ...
b) tasse giusta altre disposizioni deUa TRF : estratti, art. 35 ...... " fr. 50.- iscrizione di servitu. art. 17 .. 11 10.- ca.ncellazioni, art. 18 b . . •. » 9.70 comunicazioni d'ufficio, art. 41 . » 10.-
c) marche da bollo • . • . . d,) tasse d'archivio J. • • • • • •
e) spese posta.Ii e telefoniche. . . 393 fr. 3863.90 II » 79.70 83.- 354.- 3.50 fr. 4384.10 Con lettera 22 gennaio 1945 il DMF comunico al Dipar- timento cantonale· di giustizia ehe, esaminata nuovamente la pratica, era giunto alla conclusione ehe non si potevano ~nsiderare quall tasse le somme in parola, oome risultava deI- resto dalla decisione oon cui il Consiglio federale aveva approvata la TRF, ma erano effettivamente delle imposte, aUe quall non sono soggetti i trapassi d'immobili a soopi militari. TI 28 febbraio 1945, la Direzione degli aerodromi militari a Dübendorf ehiese il rimOOrso della somma pagata di fr. 4384,10. Avendo il Consiglio di Stato respinto una tale richiesta oon decisione 20 aprile 1945, la Confederazione fece noti- ficare un precetto esecutivo al Cantone Ticino ehe inter- pose opposizione. O. - Con domanda 3 ottobre 19451a Confederaziooo svizzera, rappresentata dal DMF, oonveniva, davanti al Tribunale federale, 10 Stato' del Cantone Tieino a' sensi dell'art. 111 lett. 8. OGF, chiedendo ehe le siano restituiti i suddetti fr. 4384,10. Rispondendo, il· Cantone/Ticino ha dichiarato di essere disposto arestituire le tasse d'arehivio ammontanti a fr. 354 ed i dirittidi OOllo elevantisi a fr. 83, ma ha invece chiesto il rigetto della domanda pel rimanente. OO'n8iderando in diritto :
1. - . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • •
2. - n registro fondiario e un'istituzione di diritto-- civile federale. Ne segue ehe in massima il diritto federale disciplina il funzionamento deI registro fondiario e segna.- 394 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. tamente le eondizioni, alle quali gli interessati ,possono ottenere le iserizioni. L'art. 954 00 laseia tuttavia ai Cantoni il diritto di decidere se delle taSse debbano essere riseoSse per queste iserizioni e, nell'affermativa, di fisaarne l'ammontare. Gli importi ehe i Cantoni sono eosi, autoriz- zati a riscotere sono delle tasse nel senso teenico del ter- mine e piu speeialmente delle tasse dette amministrative (RU 66 I 8 ; HOMBERG~, eommento, note 1 e 3 all'art. 954 oe). Si tratta della rimunerazione deI servizio reso dallo Stat (BLUMENSTEIN, Sehw. Steuerrecht, pag. 5; HOMBERGER, , note 1 e 3 ad art. 954 CC; RU 53 1482; 66 I 100). NeUa. misura in eui non si tratta piu d'una siffatta ri~unerazione a motivo delle aliquote stabilite dalla tariffa cantonale, il diritto dei Cantoni non si basa piu sull'art. 954 00. Ma, sieeome questo disposto non limita in aleun modo la sovranita fiseale dei Cantoni, essi sono liberi di riscotere, per l'iserizione d'un atto, diritti destinati ~mplieemen:te ad alimentare la Cassa cantonale ,e a procurarle delle entrate per eoprire le spese generali dello Stato, diritti che hanno quindi il carattere d'un'imposta (RU 38 I 534; 40 I 320; 48 I 542; 49 I 501; 53 I 191 ; HOMBERGER, nota 3 all'art. 954 CC). In massima il Cantone ha il diritto di fondere .Ia tassa d'iscrizione nel registro fondiario eon l'imposta' indiretta sull'atto, eui quest'iserizione si rife- risce. Si e allora di fronte ad una cosiddetta contribuzione mista, ehe ha eontemporaneamente il el}l"attere d'una tassa e quello d'un'imposta (RU 53 I 478; BLUMENSTEIN, loc~ cit., pag. 7 e 199; HOMBERGER, nota 3 all'art. 954 00). Anche eantonalmente possono pero risultarne delle diffi- eolta quando si debba applieare una disposizione ehe con- cerne le imposte ad eselusione delle tasse, 0 vieeversa.
3. - Contrariamente alla tesi prineipale dell'attriee, non si puo condannare il Cantone Ticino arestituire inte- gralmente gli ammontari risco!l.si perehe non si tratterebbe affatto di tasse. A torto l'attriee invoca a questo proposito, nel suo reelamo 22 gennaio 1945 e neUa sua domanda .gilldiziale, Belreiung von kantonalen Abgaben. N0 68. 395 la sentenza pronuneiata dal Tribunale federale il 27 ottobre 1938 su ricorso della Confederazione svizzera eontro il Cantone di Lucerna (RU 64 I 296). Se, in quella sentenza, il Tribunale federale ha ammesso integralmente l' esonero della Confederazione, gli e che il Cantone di Lucerna non contestava ne poteva dei resto contestare ehe i diritti ehiesti avessero eselusivamente il carattere d'un'imposta (RU 64 I 300, consid. 2). Non si era in presenza d'una eontribuzione mista, ma d'un puro diritto di mutazione. La lite era sorta perehe il Cantone di Lueerna sosteneva a torto che l'art. 164 ep. 20M non abbraeeiasse i diritti di mutazione e, subordinatamente, esonerasse soltanto gli immobHi della Confederazione gia acquistati e . adibiti a scopi militari. La lite e le questioni litigiose si presentavano quindi diversamente ehe in concreto, ove il CantOne Tieino riconosce ehe l'aequisto dei terreni di Lodrino da parte della Confederazione non potrebbe essere eolpito, ostando l'art. 164 ep. 20M, da un'imposta cantonale, ma sostiene ehe la TRF, e segnatamente il suo art. 11, non prevedono un diritto di mutazione. A torto l'attriee nega completamente il earattere di tassa agli ammontari previsti dall'art. 11 TRF pel motivo ehe la loro importanza varierebbe seeondo il valore dell'im- mobile eui l'iscrizione si riferisce e potrebbe quindi rag~ giungere un ammontare molto elevato. Una siffatta affermazione non tiene in alcun eonto i prineipi posti dalla ginrisprudenza dei Tribunale federale, ehe preeisa segnata- mente la sentenza 9 dieemhre 1927 su ricorso Lonza (RU 53 I 472 e seg.). Seeondo questa giurisprudenza, la tassa, puo essere fissata non soltanto eon riguardo alle spese oeeasionate dall'operazione riehiesta, ma anehe in eonsiderazione della spesa totale ehe causa allo Stato l'insieme deI servizio istituito per adempiere la funzione, a motivo della quale la prestazione ha potuto essergli domandata. E stato quindi ammesso ehe, per le tasse d'approvazione dei conti di tutela, potevasi tener eonto della spesa totale dell'or- 396 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. gano di eontrollo (RU 29 I 45) e, per i diritti di 00110 in materia giudiziaria, delle spese causate allo Stato dall'am- ministrazione della giustizia (RU 33 I 127 e 608/609). Cosi pure, per quanto conceme gli emolumenti delle iscri- zioni nel registro fondiario, la sentenza Lonza (RU 53 I 486) ammette ehe si puö prendere in considerazione l'insieme delle spese occasionate dall'istituzione deI registro fon- diario. D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si puo tenere calcolo, accanto all'elemento « spese », dell'interesse che rappresenta l'operazione pel richiedente. La tasse possono quindi variare, non soltanto secondo la misura dell'utiliz- zaz~one deI servizio pubblico, ma anehe secon~o l'entitA degli interessi in causa (ammontare della sostanza deI pupillo, valore dell'immobile trapassato, importo della garanzia ipotecaria,ecc.), e eiö anehe in modo ehe letasse pagate per le· operazioni importanti possano· eompensare eventualmente l'insufficienza delle tasse previste pel caso in eui l'interesse in causa e minimo. In altri termini, le tasse possono essere non soltanto proporzionali, ma, entro certi limiti, anehe progressive (RU 53 I 486/487 ; sentenza 10 dicembre 1926 sn ricorso Gurtner). Se, trattandosi di tasse d'utilizzazione, si e talora ammesso ehe potevano essere stabilite secondo il valore della prestazione per l'utente, anche quando illoro getliito dovesse snperare l'onere imposto a1l9 Stato e laseiare quindi un utile (RU 52 I 44), eos! non e per le tasse ammi- nistrative. E quanto diehiarano piu 0 meno esplicitamente le suddette sentenze Gurtner e Lonza. Quest'ultima sen- tenza riserva il easo in cui, a motivo dell'importo eccezio- nalmente elevato d'nna « tassa », le enlirate d'un esercizio eecedessero le useite. Ma e omo che non potrebbe piu trattarsi di tasse, quando, normalmente, il loro gettito, oltre che coprire il costo del servizio pubblico, lascia un utile notevole ehe va in aumento dei mezzi generali di cui dispone 10 Stato per sopperire alle spese pubbliche : allora, secondo la definizione stessa delle due nozioni, si Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 68. lascia il campo della tassa per entrare in quello dell'im- posta. Se si esamina la TRF ticinese alla luce di questi prineipi, si deve rilevare anzitutto ehe, nel easo della proeedura d'approvazione, le autorita. ticinesierano state invitate ad esaminare se il gettito delle tasse eecederebbe notevol- mente le spese eausate al Cantone dagli uffici deI registro fondiario, e avevano ammesso ehe cosi era. Ma, benche fossero state avvertite ehe, in queste condizioni,. non si sarebbe trattato di tasse propriamente dette, le autoritA tieinesi hanno tuttavia voluto mantenerle, data la situa- zione generale delloro Cantone e, a questo scopo, mettersi eventu~ente al beneficio del diritto rioonosciuto ai Cantoni di eumulare la tassa d'iscrizione nel registro fondiario oon un'imposta indiretlia di mutazione. Risulta bensl dalla duplica ehe l'aliquota massima, la qualeera nel progetto del quindiei per mille, e stata ridotta all'un- dici per mille. Tuttavia non risulta ehe oon tale riduzione s'intendesse contenere il gettito delle tasse nei limiti delle spese oeeasionate dalla tenuta . del registro fondiario. D'altra parte, oome rileva il Consiglio federale nella sua deeisione di approvazione, il fatto ehe,. contrariamente a quanto era avvenuto preeedentemente, le autoritA tieinesi hanno adottato per la tariffa la forma del decreto legisla- tivo indiea ehe esse intendevano entrare, ove oeeorresse, nel terreno fiseale.
4. - Per stabilire se e in quale misura le tasse litigiose siano delle imposte, occorre indagare, sulla soorlia dei prineipi posti dalla giurisprudenza, quale e la spesa totale ehe rappresenta pel Cantone Tieino il registro fondiario, poieheessa eil limite ehe il gettito delle tasse non puö eecedere normalmente. Sorge anzitutto la questione di sapere eiö ehe si debba ineludere nelle spese concementi il registro fondiario. NellÖo .lettera 9 inarzo 1939 all'Uffieio federa1e deI regisliro fondiäriöj il Dipartimento eantonale di giustizia prendeva 3&8 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. in considerazione soltanto le spese necessarie per assi- curare la tenuta regolare del registro, ossia essenziaImente il costo degli uffiei deI ;registro fondiario. Giusta i dati forniii dalla parte convenuta, pel<periodo diquattro anni ehe e trascorso dall'entrata in vigore della TRF, la spesa annua e stata in media di fr. 239762, ossia, in eifra tonda, di fr. 240000, mentre il gettito annuo medio delle « tasse}) si e elevato a fr. 457332, ossia, in ema 'tonda, a fr: 460000 Se ne eonchiude ehe le « tasse» previste dalla TRF sorio gr0880 modo troppo elevate di meta. Un sifiatto risultato e stato voluto, poiehe neUa Iettera summenzionata del Dipartimento cantonale di giustizia si dichiarava ehe, secondo i ealeoli fatti, « le entrate superano in modo piu ehe sensibile le spese e ehe quindi questo ramo dell'am- ministrazione statale e notevoImente attivo. » Ma si potrebbe ehiedersi se possano entrare in linea di eonto anehe le spese d'impianto deI registro fondiario. La risposta dev'essere negativa. In virtu della legge ticinese 2 febbraio 1933 sul registro fondiario, i proprietari,interes- sati debbono eontribuire sia alle spese delle misurazioni eatastali preliminari all'impianto propriamente detto deI registro (art. 80), sia alle spese di quest'impianto (art. 119). Se ne deve dedurre ehe solo in tale misura 10 Stato intende mettere queste spese a carico degli interessati. Gosl stando le eose, le « tasse» previste dall'art. 121 della legge e dalla TRF sono destinate a eoprire le sole .spese risultanti dal normale funzionamento dell'istituzione. La prova ehe cosi sia sta nel fatto ehe, quando dovette indieare se le « tasse » previste dal progetto della TRF rimarrebbero nei limiti delle tasse propriamente dette, il Dipartimento (Jani!onale di giustizia prese in considerazione le spese relative alla tenuta deI registro fondiario, escluse quelle d'impianto. Questo modo di vedere edel resto eonforme alla retta nozione della tassa amministrativa, ehe presuppone l'esi- steilza d'un apparato amministrativo messo, in virtu della" legge, alla disposizione deI pubblieo. Cio non e incontrasto eon la giurisprudenza ehe aecenna alla « Gesamtkosten der Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 68. 3&9 staatlichen Anstalt» (RU 53 I 485). Infattr la giurispru- denza fa capo a questa nozione unieamente· per opporre la spesa generale, ehe comporta per 10 Stato l'attivita del servizio in causa, alle spese speeiali eausate dalla presta- zione ehiesta, spese ehe talora si sono eonsiderate come sole entranti in linea di conto per determinare l'importanza della tassa. Giova infine osservare ehe il registro fondiario, se rende se;rvizio direttamente ai privati, presenta pure un grande interesse pubblico dal lato della sieurezza deI diritto e dei negozi, segnatamente in materia di eredito immobi- liare. Anehe questa eonsiderazione induee a non tenere conto delle spese d'impianto pel ealeol0 delle aliquote delle tasse.
5. - Da quanto si e andati esponendo Ja riduzione di meta. delle tasse dell'art. II TRF si giustifica eompleta- mente, anehe se, eome il Tribunale federale ha diehiarato neUa sentenza Lonza (RU 53 I 489), devesi considerare, fissando le tasse deI registro fondiario, 1a responsabilita.< dei Cantoni a dipendenza della tenuta di esso (art. 955 CO). Nonostante questa riduzione, l'aliquota massima della TRF tieinese supern la tassa massima deI 4 0/00 della tariffa vallesana ehe nel caso Lonza le autorita vallesane stesse non avevano ritenuto di poter applieare e ehe, a motivo dell'importanza deI valore in eausa (prestito ipoteeario di 25 milioni) avevano ridotta all'I,75 0/00, Come allora, eosi in eonereto il Tribunale federnie deve riservare il easo in cni la tassa ridotta di meta. della tariffa tieinese fosse applieata a trapassi d'immobili 0 a pegni immobiliari di valore particolarmente elevato.
6. - Nei precedenti considerandi si e trattato soltanto della « tassa» dell'art. II TRF. Quanto alle «tasse» pre- viste da altre disposizioni della tariffa, ossia dagli arl. 35 (estratti), 17 (iserizione di servitu), 18 b (cancellazioneLe 41 (eomunieazione d'uffieio), si deve rilevare eh 'esse non eecedono i limiti delle tasse vere e proprie, com~;Qella decisione d'approvazione il Consiglio federale ha espressa- Verwaltungs. und DiszipliDarreoht. mente rilevato per quanto eoncerne gli estratti conforme- mente all'art. 105 ep. 3 RRF. Non si potrebbe quindi ammettere ehe la Confed.erazione ne sia esoneratain con- ereto '; pure eseluso e l'esonero per i disborsi e le spese postali, al quale l'attrice ha 001 resto rinunciato nella sua replica. Siecome, d'altra parte, il COilvenuto ha ammesso, in ossequio alla ~urisprudenza, di restituire i diritti di bollo e le tasse d'arehivio, nesegue ehe dell'importo ver- gatogli di fr. 4384.10 il Cantone Ticino deve restituire :
a) Ja meta. delle «tasse» riscosse in virtit dell'art. ·11 TRF, ossia fr. 3863.90: 2 = . . . . fr. 1931.95
b) i diritti di bollo • » 83.-
c) le tasse d'archivio » 354.- e complessivamente. . . fr. 2368. 95 II Tribunale federale pronlu/Mia: La domanda e accolta parzialmente. Di conseguenza 10 Stato del Cantone Ticino OOve restituire alla Confederazione svizzera la somma di fr. 2368.95 con l'interesse deI 5 % a contare dal 28 maggio 1945. V.BEAMTENRECHT STATUT D~S .FONCTIONNAIRES 69.· Urteil vom 8. November 1946 i. S. Reieh gegen Pensions- kasse der S.B.B. Beamtenrecht :
1. Der direkte verwaltungsrechtliche . Prozess umfasst alle vermögensrechtlichen Ansprüche an die Pensions- kassen des Bundes, nicht nur die Ansprüche auf Ka.ssenleistun- gen im technischen Sinne.
2. Die BEliträge des Versicherten werden beim Zusammentreffen von Leist\Ul8SPßichten der Suva und der Bea.mtenpensionskas- sen des :Boodes nur zuruckbezahl.t, wenn die Pensionskaase zufolge der L@istungen der SuVa von eigenen Leistungen vollständig befreit wird. &amtenrecht. N° 69. 401 Statta des lonctionnaires: 1 •. On peut soumettre au juge par la voie du proces administratif direct toutes les pretentions de nature patrimoniale contre les caisses de pensions de la Confe- deration et non pas seulement les pretentions relatives a. des prestations de la caisse au sens technique du terme.
2. Lorsque la Caisse nationale suisse d'assurance et les ca.isses de pensions de 1a Confedera.tionsont tenues a. la fois de fournir des prestations, les contributions de l'assure ne lui sont resti- tuees que dans le cas ou, par les prestations de la Caisse nationale suisse d 'assurances, 180 ca.isse de pensions. est entierement liberee en ce qui concerne ses propres presw,tions. Statuto dei junzionari:. 1. Mediante processo amministrativo diretto si possono sottoporre 801 Tribunale federale tutte le pretese pecuni8rle contro le casse pensioni deUa Confederazione e non soltanto le pretese relative a prestazioni deDa. cassa nel senso tecruco deDa. parola..
2. Quando l'INSAI e le casse }Ä nsiöni deUa Confedera;zione sono obbligate simultanea.mente 80 deUe prestazioni, i contributi deU'assic\ll'8.to gli sono restituiti soltanto nel caso in cui, grazie alle preatazioni deU'INSAI, 180 cassa pensioni· e interamente liberata per qUanto concerne le sue proprie prestazioni. A . . - Der Ehemann der Klägerln, Rechnungsführer bei der Kreisdirektion III der SBB, war Mitglied der Pensions- und Hilfskasse der SBB und ausserdem bei der SUV A versichert. Am 19. Juli 1945 erlitt er in Un~r wasser, wo er sich als Kurgast aufhielt, einen Unfall, dessen Folgen er erlag. Die Klägerill bezieht von der SUV A eine 'Witwenrente von Fr. 195.- im Monat. Ihre Witwenpension bei der Pensions- und Hilfskasse beträgt Fr. 197.-; sie wird gemäss Art. 9, Ahs. 2 der Kassen- statuten um den Betrag der Suvarente gekürzt, sodass dje Pensionskasse nur den überschuss,. also Fr. 2.- im Monat, auszurichten hat. Die Kligerln möchte auf diese Auszahlung verzichten in der Meinung, dass sie dann gestützt auf Art. 19 der Kassenstatuten die Rückerstat- tung der Beiträge ihres Mannes in die Pensionskasse im Betrage von Fr. 11,176.85. beanspruchen könne. Die Generaldirektion der SBB hat die Rückerstattung abge- lehnt. B. - Mit Klageschrift vom 15. Mai 1946 beantragt die Klägerln, die Pensions- und Hilfskasse der SBB zu nrpflichten, ihr Fr. 11,176.85 samt Zins zu 5 % seit· dem 26 AS 72 I - 1946