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Staatsrecht.
2. Sentenm 25 febbraio It48nella causa Kraft contro Conslgllo dI Slato deI Cantone Demo. An. 46 cp. S OJ! ; art. 6S1 cp. 2 00. Contro i decreti d'un Cantoneche violano la. sovmnitA d'un altro Oantone iI eittadino leso ha veste per interporre un ricorso di diritto pubblico &l Tribunale federale, imche aU'infuori del caso ~eciaJe previsto daJI'art. 46 cp. 2 CF. E' Vletato coipire col diritto di bollo proporzionale al valore netto dell'asse ereditario l'atto di pubblicazione d'un testamento depositato presso un Iiotaio' d'un Cantone, ehe e .stata fatta contro la volontA degli eredi, quantunque iI de etdu8 abbia avuto l'ultimo domicilio in un &1tro Cantone. Questo divieto poggia sull'art. 46 cp. 2 CF (per quella parte deldiritto di bollo ehe rappresenta un'impost/:J,) e sul principio. che un Oantone non' pub' violai'e la sovranita d'un a.ltro Cantone (per quella parte deI diritto di bollo ehe rappresenta UIl& tassa). An. 46 Abs. 2 BV, Arl~ SSl Ab8. 2 ZGB. Gegen die Verfügungen eines Kantons, die in das Hoheitsgebiet eines andem Kantons übergreifen, kann der dadurch verletzte Bürger die staatsrechtliche Beschwerde erheben und zwar auch soweit, aJ,s es sich nicht um Doppelbesteuerung im Sinne des Art. 46 Abs. 2 BV handelt. Wenn ein bei einem Notar hinterlegtes Testament im Kanton der Hinterlegung ohne Zustimmung der Erben eröffnet wird, so darf dieser Kanton die Eröffnung nicht mit einer nach dem Wert des reinen, Nachlassvermögens berechneten Stempel- abgabe belegen, ·sofern der Erblasser seinen letzten Wohnsitz in einem andern Kanton gehabt hat. Das ergibt sich aUs Art. 46 Abs.2 BV (soweit die Stempela.bgabe eine Steuer bildet) und aus. dem Grundsatz, dass ein Kanton nicht in das Hoheitsgebiet eines andern übergreifen darf (soweit die StempeJabgabe eine Gebühr darstellt). Art. 46 al. 20otiBt. feil., SM al. 200. ' La citoyen lese par une dooision d'lltl . Canton qui viole· Ja' sou- . verainete d'un autre Canton est recevable 8. l'attaquer par la voie du recours de droit public m&ne an: dehors du cas special prevu par l'art. 46 at 2 Const. fM. . n est interdit de frapper d'un droit de timbre prop-0rtionnel calcule sur la. valeur nette d'une succession l'acte d ouvertU,re d'un testament depose chez un notaire d'un Canton, lorsque cette ouverture a eu .lieu contre la. volonte des h6ritiers et que le testateur svait son dernier domieiIe dans un sutre Canton. Cette interdietion decoule' de l'art. 46 a1; 2 Const~ fM., pour ce. qui est de la fraction du droit qui constitue un impOt, et du principe selon lequel les Cantons sont tenus de respecter 180 souverainete des autres Cantons, poitt ce qui est de lafraction du droit qui constitue une taxe. A.- Il primo giugno 194:2, Amalia. Tag1iani faceva un testamento olografo e 10 depositava presso il notaio van Doppelbesteuerung. N° '2. 7 Aken a Lugano; alla fine di giugno 1943, trasferiva il suo domieilio da Lugano a Basilea .. Con testamento pubblico rogato a Basilea il18 novembre .1943 Amalia Taglianidisponeva tra l"altro: « Das vor- liegende Testament ersetzt alle meine früheren letztwilligen Verfügungen, die hiemit au,sser Kraft treten. » I1 24 marzo 1945, Amalia Tagliani moriva a Basilea. L'Uffieio delle suecessioni di Basilea-eittapubblieava il testamento 18 novembre 194:3, riseotendo una tassa di 5 fr., e proeedeva alla confezione dell'inventario della successione, dal quale risulta una sostanza netta di fr. 337 981,18. B. - Il 28 marzo 1945, il notaio van Aken comunicava ad Ernesto Kraft, esecutore testamentario nominato dalla ae ooi'U8, il deposito deI suddetto testamento olografo, il quale doveva essere pubblicato, giusta le norme 1egali ticinesi, davanti alla Pretura. di Lugano-citta. TI 3 aprile 1945, l"eseeutore testamentario rispondeva ehe Amalia Tagliano, 'trasferitasi a Basilea, aveva fatto un testamento pubblieo ehe annullava tutte le sue precedenti disposizioni e ehe era stato pubblieato a Basilea, ove dovevano esSere ad ogni modo pubblieate eventuali altre disposizioni della ae ooi'U8. Il notaio van Aken ehiedeva istruzioni a1 Tribunale d'appello, il eui presidente gli rispondeva, il 27 aprile 1945, quanto segue : « Le comunico eh'Ella deve pllbblieare il testamento olografo a Lei consegnato dava~ti alla Pretura di Lugano-citta, senzapreoeeuparsi d'aItro.» Su domanda dell'eseeutore testamentario, l"Ufficio delle suecessioni di Basilea:'citta invitava, in data 30 aprile 1945, il notaio van Aken a trasmettergli il testamento olografo di Amalia. Tag1iani per 1a pubblicazione a Basilea. TI 4 maggio 1945, il notaio van Aken proeedeva, davanti a1 Pretore di Lugano-citta e a due testimoni, aHa pubbliea- zione di questo testamento.
a. -'- Insinuata all'archivio notarile deI distretto di Lugano la copia autentica dell'istrumento di pubblieazione
8 Staatsrecht. deI testamento olografo, il notaio van Aken riceveva la diffida di versare una tassa supplementare di bollo di 1047 fr. Con rieorso 3 agosto 1945 il notaio van Aken, per oonto degli eredi di Amalia Tagliani, ehiedeva al Consiglio di Stato deI Cantone Tieino l'annullamento della tassa di bolIo supplementare. Con risoluzione 18 settembre 1945 il Consiglio di Stato riduceva questa tassa a fr. 1011. D. - Con tempestivo rioorso di diritto . pubblieo al Tribunale federale l' esecutore testamentario di Amalia Tagliani ha chiesto l'annullamento delIa risoluzione 18 settembre 1945 deI Consiglio di Stato. GQnsiderando in diritto : 1.- .,.
2. - Ernesto Kraft, quale esecutore testamentario nominato da Amalia Tagliani, ha veste per interporre il presente rioorso di diritto pubblico. Infatti l'esecutore testamentario e temito a salvaguardare gli interessi patri- moniali della successione, e quindi a rioorrere contro le pretese ingiustificate deI fisoo(cfr. sentenza 16 febbraio 1934 deI Tribunale federale su ricorso deiCredito svizzero).
3. - Seoondo 'la legisiazione ticinese, la pubblicazione d'un testamento avviene alla presenza deI pretore, di un notaio e di due testimoni.: il· pretore legge il testamento o 10 fa leggere dal notaio, il quale r~dige l'istrumento di pubblicazione ehe dev'essere firmato da tutti i presenti edel quale il notaio deve rilasciare una oopia all'arehivio notarilEl affinehe la custodisca (art.81-83 della legge d'introduzione deI CC). Giusta gli art. 5 e 6 della Iegge 26 novembre 1934 sulla nuova tariffa notarile, il notaio puo ehiedere a titolo d'onorario per la pubblicazione d'un testamento olografo fr. 10 per i primi fr. 200 deI valore netto dell'asse ereditario, fr. 1 per ogni cento franehi da fr. 200 a fr. 5000 e fr. 0,75 per ognicento franchi oitre i fr. 5000. Per i suoi ineombenti il pretore riseuote, con- formemente all'art. 31 della Iegge sulla tariffa giudiziaria Doppelbesteuerung. N° 2. 9 riveduta dal decreto 14 settembre 1938, una tassa dell'uno per mille deI valore netto dell'asse ereditario (al minimo fr. 5). Inoltre l'arehivista notarile esige in virtu dell'art. 7 LB, un diritto de13 0/00 deI valore netto dell'asse ereditario. Solo questo diritto e impugnato 001 presente neorso.
4. - Ildlritto di bollo, ehe l'archivista notarile ha chiesto nel fattispeeie in virtu dell'art.7 LB, e una co- siddetta oontribuzione mista : oomprende in massima parte un 'imposta (ossia una eontribuzione agli oneri generali delle funzioni statali) e solo in minima parte una tassa (ossia il compenso dovuto dal eittadino per una deter- minata prestazione statale ehe in ooncreto con,siste nella custodia d'un atto pubblioopresso l'archivio notarile). In questo senso si e gia pronunciato il Tribunale federale oon la sentenza 10 febbraio 1923 nella causa Polus eontro Tieino (RU 49 I 51 e seg.), diehiarando ehe la (( tassa» paria custodia d'un atto presso l'Arehivio notarile puo essere al massimo di fr. 10. Questa sentenza merita con- ferma, tanto piu ehe il legislatore ticinese ne ha tenuto oonto, prevedendo nell'art.7 ep.2 § della vigente LB ehe l'arehivista notarile riseuotera per la custodia di un atto soggetto al bolIo federale ed esonerato dal bollo cantonale a' sensi dell'art.2 della legge federale 22 di- cembre 1937 una tassa da fr. I a fr. 10.
5. - L'impugnata. risoluzione osserva ehe il Consiglio di Stato, giudieando il 31 gennaio 1939 nella caUsa Ma- sarey, ha dichiarato ammissibile, in cireostanze analoghe a quelle deI caso pre~nte, la riseossione d'un diritto di bollo per la custodia dell'atto di pubblieazione d'un testa- mento. Il Consiglio di Stato dimentica per ehe il suo giudizio nella causa Masarey e stato cassato per ineostitu- zionalita dal Tribunale federale oon sentenza 5 maggio
1939. In questa sentenza il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione se il diritto di bollo supplementare risoosso in virtA· delI'art. 7 LB sm in tutto od in parte un'imposta, cui torni applicabile l'art. 46 cp.2 CF, ed ha dichiarato inammissibile, in virtu delI 'art. 3 CF, la risoos-
10 Staatsrecht. sione di questo diritto di bollo suppiementaret poiehe il testatore non aveva avuto l'ultimo suo domieilio nel Cantone Tieino e 180 pubblieazione deI suo testamento davanti alle autorita ticinesi non era stata fatta su domanda degli eredi. Nel frattempo, e preeisamente il 15 gennaio 1945 (RU 71 I 324 e seg.), il Tribu,nale federale ha. diehiarato ehe il diritto di bollo proporzionale 801 va.1ore dell'atto, oos1 oom'e previsto da.1la LB, ca.de sotto il divieto della doppia imposta saneito dall'art. 46 ep. 2 CF. La. questione se il Cantone Tieino possa riseuotere il diritto di bollo preteso nel fattispeeie dev'essere qUindi esaminata, in quanto si tratti d'una eontribuzione avente earattere d'imposta, sulla seorta dell'art. 46 ep.2 CF. Nella misura in eui 1 'art. 46· ep. 2CF e applieabile 801 diritto di bollo preteso nel fattispeeie, l'impugnata riso- luzione dev'essere annullata. La. oontribuzione litigiosa e un 'imposta sueeessoria speeiale ehe viene riseossa, in, piu di queU'ordinaria, quando il ik cuius ha fattol1I1 test8- mento e questo e presentato 801 pretore per 180 pubblieaziohe (efr. testo unieo delle leggi 6 dicembre 1917 e 16 dicembre 1919 sulle tasse di sueeessione, oon le modifica.zioni e le aggiunte apportate dal deereto legislativo 14 settembre 1938). Seoondo 180 giurisprudenza deI Tribunale federale neI eampo deU'art.46 ep.2 CF, le impo.ste suecessorie sulla sostanza mobile sono da solvere dove il testatore ha. avuto l'ultimo domieilio e quelle sulla sostanza stabile debbono essere solute dove sono situati gli immobili (RU 59 I 211 e le sentenze ivi eitate). Sieeome Amalia Tagliani ha Iaseiato soltanto sostanza mobile ed era domieiliata, allorehe mori, in Basilea, gli eredi debbono pagare l'im- posta suecessoria eselusivamente 80 Basilea.. E irrilevante ehe 80 Basilea sia dovuta 0 no una eontribuzione analoga 80 quella ehe il fisoo tieinese pretende riseuoterein oon- ereto: 180 doppia imposta e vietata anehe se virtuale (RU 49 I 44; 46 I 31). Doppelbesteuerung. N0 2. 11
6. - La. oontribuzione eontestava dev'essere altresl annullata per inoostituzionalita in quanto abbia il earattere d'una tassa. Come il Tribunale federale ha. ripetutamente diehiarato, non soltanto nel ca.so di doppia imposta, ma anehe in ogni easo in eui il Cantone viola 180 sovranita d'un a.ltro Cantone, quest'ultimo pub promuovere azione di diritto pubblioo (art. 83, cp. 1 lett. b OGF) e il singol0 cittadino leso personalmente pub interporre rieorso di diritto pubblioo. Questo diritto individuale deI eittadino 801 rispetto dei limite ehe illegislatore federale ha. tracciato tra 180 sovranita d'un Cantone . e quella degli altri Cantoni e stato dedotto talora dan'art. 3 CF (RU 24 I 226.; 29 I 418; sentenze non pubblieate 27 marzo 1933 sq, rieorso Grasso e 5 maggio 1939 su rioorso Masarey), talora dall'art. 5 CF (RU 32 I 626; 33 I 363) e talora e stato rieonoseiuto senza riferi- mento a.d un preeiso disposto oostituzionale (RU 41 I 444). Sta bene ehe l'art. 3 e l'art. 5 CF non aeeordano, giusta illoro tenore, diritti individuali, anzi non pongono nem- meno il prineipio ehe un Cantone non possa violare 180 sovranita di un altro Cantone. Ma l'essenza dello Stato federale postula questo prineipio e giustifiea ehe, ove esso non sia rispettato, il eittadino leso abbia 180 faeolta di adire il Tribunale federale mediante rieorso di diritto pubblioo. In oonereto il Consiglio di Stato dei Cantone Tieino ha violato 180 sovranita deI Ca.ntone di Basilea-eitta, preten- dendo dalla suecessione Tagliani il pagamento d'una tassa per 180 eustodia deU'atto di pubblieazione dei testamento olografo della de cuius presso I' Arehivio notarile deI di- stretto di Lugano. Ai fini di sapere se si tratti d'una tassa e irrilevante ehe il singolo si vaiga dei servizi d'un'istitu- zione pubblica volontariamente oppure obbligatoriamente. Tuttavia, chi non utilizza di propria volonta questi servizi pub essere tenuto 801 pagamento d'una tassa soltanto se e.· assoggettato aUa sovranita di quel Cantone ehe impone l'obbligo di utilizzarli.
12 Staatsrecht. In conereto Ia suecessione Tagliani non ha utilizzato vo- Iontariamente i servizi dell'Arehivio notarile deI distretto di Lugano; infatti il notaio van Aken ha pubblieatoil testa:mento olografo della de c'Uius (ed ha dovuto quindi depositare una copia dell'atto di pubblicazione) non per incarieo della suceessione, ma in urto con le istruzioni dell'eseeutore testamentario. I1 Cantone Ticino nonpoteva obbligare Ia suecessione Tagliani a rivolgersi, eontro Ia sua volonta, alle autorita ticinesi per pubblicare il testa- mento e depositare il relativo atto di pubblicazione, poiche a tale riguardo la successione e assoggettata, in virtu deI diritto federale alla sovranita deI Oantone di Basilea-eitt8. (art. 551 ep. 2 CO). L'art. 69 LN, secondo cui la pubblica- zione d'un testamento depositato presso un notaio tici- nese deve essere fatta nel Cantone Ticino, anche se ivi il testatore non era piu domiciliato alI'atto della sua morte, e, almeno nei rapporti intercantonali, eontrario al diritto federale. Infine giova osservare ehe in conereto il fisco tieinese non potrebbe esigere dal notaio van Aken il pagamento deI diritto di bollo supplementare. Infatti il notaio van Aken pubblico il testamento in ossequio alle istruzioni ehe il Presidente deI Tribunale d'appello gli ha date sulla base delI'art.103 LN. II Trib'Unale federale pr01!'Uncia: Il ricorso e ammesso e la quereiata risoluzione deI Con- siglio di Stato deI Cantone Ticino. e annullata. III. GEWÄHRLEISTUNG DER KANTONALEN HOHEIT GARANTIE DE LA SOUVERAINETE OANTONALE Vgl. Nr. 2. - Voir n° 2. Organisation der Bundesrechtspfiege. N° 3. 13 IV. GEMEINDEAUTONOMIE AUTONOMIE COMMUNALE Vgl. Nr. 5. - Voir n° 5. V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE . FEDERALE
3. Extrait de I'arret du 25 mars 1945 dans la cause dame Huguenin contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve. Recoura de droit public; acte d'autorite (art. 840J). Le recours de droit public n'est pas ouvert contre le refus d'une caisse publique de consignation de delivrerJ.a, somme consignee
a. celui qui se pretend legitime comme crOO.ncier. Staat8'rechtliche Beachwerde,. anfechtbarer HoheitlJala(OG Art. 84). Die staatsrechtliche Beschwerde ist ~ulässig gegen die Wei- gerung einer öffentlichen Hinterlegungsstelle, eine hinterlegte Summe demjenigen herauszugeben, der behauptet, hierauf als Gläubiger Anspruch zu haben. Ricorao di diritto pubblico " atto d'ilmpero (art. 84 OGF). TI ricorso di diritto pubblico non e amtnissibile contro il rifiuto che una cassa pubblica di deposito ha opposto alla consegna della somma depositata a colui ehe si pretende creditore. A. -Le i9 juin 1944, Henri Huguenin a vendu pour le prix de 20500 fr. l'etablissement qu'il expioitait, rue de Rive, a Geneve, a l'enseigne du ((Cale des Banques ». Le prix de vente a eM paye a l'agence Pisteur et Gavard, qu'Henri Huguenin avait ehargee de la remise de son commerce. Les epoux Huguenin sont en instance de divorce. Dame Marguerite Huguenin-Brächbühler, l'epouse du veildeur, a eleve sur le prix paye une pretention de 10000 fr., que son mari a eontestee. L'agence Pisteur et Ga~lifd. a alors solliciM du President du Tribunal de