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Staatsrecht.
IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES
BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
68. Sentenza 12 dieembre 1947 neUa causa eredi M. c. Consigllo
di Stato del Cantone Tlelno
1. Disposizioni cantonali relative a c ta.sse» e onorari per Pere-
zione . di testamenti pubblici e la pubblica.zione di testamenti
pubblici 0 olografi viola.no il diritto federale se hawlO eome
conseguenza di rendere impossibile od eccessivamente gravosi
Cf':eBti istituti di diritto federaJe.
Cosi e per quanto concerne -l'attuaJe legislazione ticinese.
2. Uns. distinzione tra. la successione legittima e quella testainen-
taria. appare giustifica.bile ai fini dell'imposta successoria solo
nel sense ehe quanto il de cuius dispone in favore d'un erede
oltre la BUa. quota. ereditaria. legittima. viene. colpito in misura
piu forte.
1. Kantonale -Vorschriften über «Taxen» und Honorare für
die Errichtung öffentlicher letztwilliger Verfügungen und die
Eröffnung öffentlicher oder eigenhändiger Verfügungen verletzen
Bundesrecht, falls dadurch die Benützung dieser Institute des
eidgenössischen Rechtes verunmöglicht oder übermässig er-
schwert wird.
2. Die Erhebung höherer Erbschaftssteuern bei testamentari-
scher als bei gesetzlicher Erbfolge lässt sich nur rechtfertigen,
wenn bei Zuwendungen an gesetzliche Erben der höheren
Steuer lediglich unterliegt, was den gesetzlichen Erbteil dieser
Erben übersteigt.
1. Las dispositions de droit cantonaJ fixant les «taxes» et hono-
mires dus pour I 'instrumentation des testaments publics et
l'ouverture des testaments publics ou olographes violent le
droit federal si elles ont pour consequence de rendre inutilisa.-
bles ou onereuses a l'exces ces institutions du droit federal.
2. La perception d'un impot successoral plus eleve dans le cas
de devolution testamentaire qu'en cas de devolution legale ne
se justifie que sur ce qui oohoit a I'Mritier en BUS de ce qu 'il
toucherait en l'absence de testament.
A. -
11 22 marzO 1944, H. M. domiciliato a Minusio,
e il Dipartimento delle finanze deI Cantone Tieino con-
elusero una eonvenzione fiseale ehe stabillsee tra I'altro
quanto segue :
Derogatorische Kraft des Bundesreohte. No 58.
37'1
« 1. ~a. tassa di BUCCessione, di cui .a.lla. Legge ca.utonale sulle
SUCCesSlOlli 25 ottobre 1938 (Testo uruco) verra prelevata, senza
erezione dell'inventario officiaJe (riservato l'mventario agli effetti
fe?-era.li) .su uns. sostanza imp<?nibil!, ai sig .. Coniugi M.-W: deter-
mmata. m 1 500 000 fr.... rlpartlti come segue: signor H. M.
1 112000 fr ..•. signora M.-W. 338000 fr ••.•
2. La presente convenzione entra in vigore appena ratifica.ta.
daJ Iod. Consiglio di Stato e rimarra in vigors fino ad un eventuale
cambiamen:ro di domicilio dei signori 'coniugi M. ed esclude possano
essere appbcate tasse 0 multe suppletorie al decesso •.. »
B. -
TI 6 aprile 1945, H. M. feee un testamento olografo,
del seguente tenore :
« Für den Fall meines Todes treffe ich Unterzeichneter H. M.
Bürger von St. Gallen, zur Zeit wohnhaft in Minusio, nachfolgend~
letztwillige Verfügung: .
1. Für den Fall, dass meine liebe Gattin A. M. mich überleben
sollte, so setze ich meine Kinder oder deren erbberechtigten Nach-
kommen auf den Pflichtteil.
2. Einen Viertel meines Vermögens übermache ich meiner
Gattin zu Eigentum, ferner übermache ich ihr ebenfalls zu Eigen-
tum den nach Berücksichtigung der meinen Nachkommen zuzu-
teilenden Beträge verbleibenden Restbetrag meines Vermögens ...
O. -
TI 28 dieembre 1945, H. M. morl a Minusio.
L'undiei gennaio 1946, il notaio F. D. pubblieo il testa-
mento deI de· c'Uiusdavanti alla Pretura di· Locamo. A
motivo di questa pubblicazione, gli eredi pagarono 81
notaio un onorario di 8340 fr. e alla Pretura di Locamo
una « tassa » di giustizia di 1112 fr. L'Archivista· notame
di Locamo doman'do inoltre agli eredi fu H. M. il paga-
mento della somma di 11 397 fr. a titolo di bollo supple-
mentare per Ia, copia dell'atto di pubblieazione deI testa-
mento insinuata all'archivio (art. 7 della Iegge tieinese
l;lul bollo), somma eorrispondente al 3 %0 dell'asse eredi-
tario (stabilito dalle autorita. fiscali in 3800 000 fr.),
sotto deduzione di 3 fr.
D. -
Glieredi M. insorsero davanti al Consiglio di Stato,
ehiedendo quanto segue :
a) in via PrQleipa~e, la. « tassa » in discorso e ridotta a
100 fr., poiehe, nella misura eecedente quasta somma,
rappresenta lin'imposta ehe coipisce soitanto le suecessioni
tastamentarie e non anche quelle ab inteatato, ed e quindi
contraria lill'art. 4 CF;
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Staatsrecht.
b) in via subordinata, il supplemento di bollo e ca.Ieo-
lato in base alla sostanza. di 1 112000 fr. prevista dalla
convenzione fisca.le 22· marzo 1944.
Con risoluzione 2 maggio 1947 il Consiglio di Stato
accoise il ricorso limitatamente a.lla. domanda subordinata,
riducendo il diritto di bollo suppiementare a 3333 fr.
(3 °/00 di 1 112 000 fr., meno 3 fr.) per i seguenti motivi :
a) La. domanda principale non pub essere a.ccoita. TI'
diritto di bollo supplementare ehiesto dall'a.rcbivista.
notarile rappresenta in parte una tassa. e in parte un'im-
posta, com'ebbe gia a dicbiara.re il Tribunale federale
(RU 72 I pag. 6 e ~g.). In linea. di massima, i Cantoni
sono peri» pienamente sovrani nel ca.mpo fiscale. Solo
l'art. 46 cp. 2 CF pone un limite a questa sovranitA;
ma l'art. 46 cp. 2 CF non trOva applicazione nel caso in
esame.
b) Dev'essere invece a.ccolta la. domanda. subordinata.
Secondo l'art. 8 Iett. c deUa Iegge ticinese sul bollo, il
valore deI testamento corrisponde «al valore netto della
sostanza. ovunque pasta, risultante dall'inventario 0 dalle
tabelle d'imposta ca.ntonale od altrinlenti a.ccertata."
Laddove esiste un inventario fisca.Ie ca.ntonale, esso fa
stato per Ia. determinazione deI valore deI testa.mento ai
fini deI bollo supplementare. In concreto la. oonvenzione
22 marzo 1944 sostituisce l'inventario fiscaIe: il valore
deI testamento deve quindi essere determinato esclusiva-
mente in ba.sead essa che esclude espressamente «l'appli-
ca.zione di tasse 0 multe 8'Uppletorie al decesso. »
E. -
Con tempestivo rioorso di diritto pubblieo gli
eredi M. hanno domandato quanto segne :
a) La. risoluzione 2 maggio 1947 dei. Consiglio di Stato
deI Cantone Ticino e annuUata.
b) Oli eredi sono liberati dall'obbligo di depositare una
oopia deI testamento nell's.rchivio notarile;
c) subordinatamente, Ia. tassa. per questa custodia e
fissata in 100 fr. al massimo;
A sostegno di queste domande i rieorrenti adducono
sostanzialmente Je seguenti ragioni :
Deroptorisohe Kraft des Bundearechts. N0 58.
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La. somma di 3333 fr. cbiesta dal fisco ticinese non
rappresenta una. tassa., poiche e manifestamente spro-
porzionata rispetto aUa. eontroprestazione. Dei resto, gli
eredi non sono interessa.ti alla eustodia. dei testamento
nell'arehivio notarile e sono dispasti a rinuneiarvi. L'origi-
nale dei testa.mento dev'essere preso in custodia. da.l notaio
ehe ha. percepito un onorario di 8340 fr. Ogni erede possiede
inoltre una. copia del testamento. La. maggior parte della
somma di 3333 fr. rappresenta un'imposta, Ia. quale
pregiudica. gravemente il diritto di disporre mom,s ~usa
ehespetta ad ogni cittadino. In conereto Ia. pubbliC8.Zlone
dei testamento prescrltta dall'art. 55600 oosta ai rieorrenti
12785 fr. complessivamente. Dati sifiatti oneri, e assai
frequente ehe nel Cantone Tieino gli eredi p~eind~n~
dal fa.:r pubblieare le disposizioni testamentane ehe li
concemono. Quale ostaoolo rappresent~o questi oneri per
l'esercizio deI diritto di disporre manis ·causa, appare
specialmente in easo di legati poeo importanti. Supposto
ehe il testamento sia fatto unicamente per eIargirein
beneficenza la somma di 1000 fr. e ritenuto che l'a.sse
ereditario ammonti a 1 000 000 fr., si deve sottosta.re ai
seguenti oneri :
Supplemento di bollo
Spese giudiziarie
Notaio ..... .
3 °/00
fr.
3 000-
1°/00
»
1 000-
7,5°/00
"
7 500-
11,5°/00
fr. 11 500-
NeUa sua. risposta il Consiglio di Stato ha. coneluso pel
rigetto deI rieorso.
Oonsiderando in diritto :
1. -
TI rieorso di diritto pubblico per violazione dell'art.
4 CF ha. efietto mera.mente eassatorio. Ne segue ehe in
eonereto le oonclusioni dei ricorrenti in tanto sono riceviblli,
inquanto ehiedono l'annullamento dena risoluzione 2
maggio 1947 deI Consiglio di Stato.
.
Con questa. risoluzione il Consiglio di Stato SI e ~ronun
eiato e doveva pronunciarsi soltanto sulla questione se
S80
Staatsrecht.
il bollo supplementare di 11 397 fr. chiesto daJl'archivista
notarile fosse da ridurre a 100 fr., eventualmente a 3333 fr.
Nella procedura cantonale di rioorso gli eredi M. non
avevano contestato I'obbligo di depositare il testam.ento
deI de c'Uius preB80 l'Archivista notarile di Locarno ne
,
I'obbligo di pagareper questo deposito una tassa di 100 fr.
n Tribunale federale non puo quindi esaniinare in oon-
creto se i rioorrenti fossero tenuti a depositare all'Arcbivio
notarile di Loearno il testamento di H. M. e se la somma
di 100 fr. per questo deposito fosse eccessiva. Litigioso
e invece soltanto se la risoluzione deI Consiglio di Stato
debba essere annullata nella misura in eui il bollo supple-
mentare, ehe i rioorrenti sono tenuti a pagare all'archivista
notarile, e stato fissato in UD.8t somma eecedente i 100 fr.
2. -
Seeondo la legislazione ticinese, la pubblieazione
d'un testamento e· fatta in Pretura : il Pretore legge il
testamento 0 10 fa leggere dal notaio ehe redige l'istrumento
di pubblicazione. Di questo istrumento il notaio insinua
oopia all'arehivio notarile (art. 81-83 della leggedi appli-
cazione e eomplemento deI CCS).
Per la pubblicazione d'un testamento olografo il notaio
pereepisce 10 stesso onorario previsto per l'erezi.one d'un
testamento p'ubblieo. Se l'asse ereditario eccede i 5000 fr.,
quest'onorario edel 7,5 °/00, Per la pubblicazione d'un
testamento pubblico il notaio (ehe ha gia. percepito per
l'erezione di esso un onorario deI 7,5 0/00) ha diritto ad
un onorario da 30 fr. a 100 fr. (art. 6 § e art. 7 lett. e
della Iegge 26 novembre 1934 sulla nuova tariffa ilötarile).
n pretore esige per la pubblieazione di un testamento
oI?grafo 0 plibblico una « tassa » di giustizia dell'uno per
mIlle deI valore netto dell'asse ereditario, ritenuto tlittavia
un minimo di 5 fr. (art. 31 deUa Iegge sulla tariffa giudiZiaria
riveduta eol decreto 10 gennaio 1923).
. Inoltre l'arehivista notarile esige, giusta l'art. 7 ep. 1
e l'art. 8 Iett. edella legge sul bollo, un diritto supplemen-
tare deI 3 0/00 dell'asse ereditario netto eccedente i 1000 fr.
3. -
In sede federale non e,piu eontroverso ehe Ie
. Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 68.
S81
spese derivanti dalla pubblieazione deI testamento 010-
grafo di H. M. sono state caleolate in base ad una sostanza
di 1112000 fr. conformemente alla eonvenzione fiseale
deI 22 marzo 1944 e comprendono, seeondo Ja legislazione
ticinese, un onorario notarile di 8340 fr. (7,5 %0 di
1 112000 fr.), una « tassa » di giustizia di 1112 fr. (1%0
di 1112000 fr.) e un diritto di bollo supplementare di
3333 fr. (3 %0 di fr. 1 112 OOO,meno 3 fr.) quale « tassa»
d'arehivio. Tanto l'onorario notarile, quanta la « tassa »
di giustizia sono stati gia. pagati. Litigiosa e soltanto la
« tassa » d'arehivio neUa misura in eui eccede i 100 fr.
4. -
n bollo rappresenta soltanto la forma esteriore
ehe puo rivestire la riseossione dieontribuzioni, special-
mente d'imposte e di tasse. Sovente il bollo serve a per-
cepire una eosiddetta eontribuzione mista ehe eomprende
un'imposta e generalmente una tassa.
n diritto di bolloehe l'arehivista notarile deve esigere
(oonformemente all'art. 7 cp. 1 e art. 8 lett. c della legge
sul bollo) per la eopia dell'atto di pubblieazione dei testa-
mento e una eontribuzione mista ehe in misura prevalente
eomprende un'imposta e soltanto in pieoola parte rappre-
senta una tassa a' sensi deUa giurisprudenza deI Tribunale
federale (RU 47 I 299; 63 I 153). Come il Tribunale
federale ha giB. sentenziato, la « tassa» per la custodia
d'un atto all'Arehivio notarile puo essere al massimo
di lOfr. (RU 72 I 9; 49 151). In sede cantonale i rieorrenti
si sono diemarati disposti a pagare una « tassa » d'archivio
di 100 fr. Ne segne ehe in eonereto il bollo supplementare
richieato dall'archivista notarile dev'essere eonsiderato
quale täSsa. sino all'ammontare di 100 fr.
6. -= La eontribuzione litigiosa, nella misura in eui
ha iI Cial'attere d'imposta, e un'imposta suecessoria speciale
ehe ViEu1e a.d aggiungersi a quella ordinaria (efr. Testo
unieo delle leggi 6 dieembre 1917 e 16 dicembre 1919
sulle täSse di sueeessione, oon le modifieazioni e le aggiunte
Appmtate dal decreto legislativo 14 settembre 1938),
dälla quale peru si differenzia pereM non eolpisce i singoli
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Staatsrecht.
eredi 0 legatari, ma il eomplessivo asse ereditario netto,
e anehe perehe non viene riseossa in ogni easo, ma sol-
tanto quando il de cuius"ha lasciato un testamento e questo
viene presentato al pretore per la pubblicazione.
6. -
A torto il Consiglio di Stato ritiene ehe l'art. 46
cp. 2 CF sia l'unico limite imposto dallegislatore federale
al fisco cantonale. TI diritto cantonale in genere e il diritto
fiscale in ispecie non possono mettersi in contraddizione
con una norma costituzionale 0 legale della Confederazione,
poiche, giusta l'art: 2 delle disposiziorii transitorie della
CF, il diritto federale ha la priorita. rispetto a quello
cantonale. Cio risulta anche dalla sentenza 25 febbraio
1944 sn ricorso Kraft (RU 72 I 6), nella quale il Tribunale
federale ha dichiarato che il bollo supplementare chiesto
dall'archivista notarile per lacustodia dell'atto di pub-
blicazione d'un testamento e inammissibile, nella misura
in cui rappresenta un'imposta, giA pel motivo che il
Cantone Ticino aveva oltrepassato i limiti tracciati alla
sua sovranita fiseale -dall'art. 46 cp. 2 CF e violato quella
deI Cantone di Basilea-citta. TI Tribunale federale non
aveva quindi alcun motivo di esaminare nella causa
Kraft la questione se detta imposta sia contraria anche
ad altre disposizioni di diritto federale. Siffatta questione
deve pero essere decisa in eoncreto, poiehe non si e di
fronte alla violazione dell'art. 46 ep. 2 CF e, d'altra parte,
i rieorrenti sostengono ehe la disposizione legale applieata
ein urto,eon l'art. 4 CF e viola il diritto federale anche
pel fatto ehe il diritto aecordato ai eittadini dal codiee
eivile di disporre mortis causa subisce un eccessivo intraleio.
7. -
L'art. 4 CF non e violato pel semplie~ fatto ehe
in easo di suecessione testamentaria il Cantone Ticino
applica aggravi fiscali piu forti di quelli applieati in altri
Cantoni. Infatti, come il Tribunale federale ha gia ripetu-
tamente deeiso (RU 38 I 77; 65 I 257; 69 I I85), l'art.
4 CF garantisce al cittadino unicamente il diritto alla
parita di trattamento" da parte delle autorita dello stesso
cantone. Questo diritto e pero violato, come il Tribunale
Derogatorische Kraft des Bundesreohts. N° 58,
383
federale ha gia ripetutamente sentenziato (RU 61 I 92
e le sentenze anteriori ivi citate), da una nOrma di' legge
cantonale che non poggi su motivi seri e obiettivi, ma
sia priva di senBO e seopo e f30cia delle distinzioni giuri-
diehe ehe non si possono giustificare con validi motivi
derivanti dalle circostanze di fatto.
In concreto non appare ragionevole che la successione
legittima (ossia il trapasBo mortis causa dal de cuius agli
eredi a norma di legge) venga colpita fiscalmente in
misura piu forte soltanto perche esiste un testamento ehe
non· l'ha modificata. Una distinzione tra la suecessione
legitima e quella testamentaria appare giustificabile ai
fini dell'imposta suecessoria solo nel senso ehe quanto il
de cuius dispone in favore d'un erede oltre la Bua quota
ereditaria legittima viene colpito in misura piu forte.
Cosl in diversi Cantoni (Nidwalden, Friburgo, Soletta,
Sciaffusa, San Gallo, Turgovia) si percepisoo un'imposta
supplementare sn quanto gli eredi rieevono oltre la loro
quota ereditarifl. legittima (sentenza inedita pronunciata
il 5 dicembre 1946 dal Tribunale federale su ricorso Jost).
La «tassa » d'archivio chiesta in eonereto per la eustodia
dell'istrumento e quindi in urto con l'art .. 4 CF nella
misura in cui essa e percepita su quella parte della sostanza
deI de cui'U8 per la quale il testamento conferma semplice-
mente la suceessione legittima. L'art. 4 CF non esclude
invece eheil Cantone Tieino sottoponga ad un'imposta
supplementare deI 3 %0 quella parte dell'asse ereditario
che il de cui'U8 ha tolta, mediante testamento. ai suoi
diBoondenti per assegnarla a BUa moglie in· piu della di lei
porzione legittima d'un quarto in proprieta, parte ehe
eorrisponde a 3/16 ß'4 di %J dell'asse ereditario di
I Il2000 fr., ossia 208500 fr.}.
8. -
Come il Consiglio federale ha a sno tempo deciso
quale autorita. di vigilanza in materia di registro fondiario,
disposizioni cantonali relative a tasse per iscrizioni nel
registro fondiario violano il diritto federale se hanno come
conseguenza di rendere impossibile
0
eecessivamente
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Staatsrecht.
gravoso un istituto di diritto federale (RU 48 I 540;
ZBGR vol4 pag. 203; ~ol 7 pag. 51 e 335). Questo prineipio
val~ anehe per l'erezione di testamenti pubbliei e 10.
pubblieazione di testamenti pubbliei 0 olografi: si tratta
infatti di istituti di diritto federale. E indubbio ehe le
spese eui soggiaeeiono nel Cantone Tieino la pubblieazione
di un testamento olografo 0 l'erezione e Ia pubblieazione
d'un testamento pubblieo «(tassa» di giustizia, « tassa »
d'archivio e onorario deI notaio) sono nel loro insieme,
tosto ehe si siain presenza d'una suecessione alquanto
importante, talmente elevate da rendere eecessivamente
onerosi questi istituti giuridiei. TI Consiglio di Stato non
10 contesta neUa sua risposta, ma da. altestatore ehe
voglia evitare ai suoi eredi queste spese il eonsigliodi
trasferire 0. tempo il suo domieilio in un altro Cantone.
TI Consiglio di Stato sembra disattendere ehe ogni eitta-
dino ha il diritto di valersi degli istituti giuridiei di
diritto federale su tutto il territorio deUa Confedera-
zione senza dover subire un onere eeeessivo. Non e
contestato ehe assai sovente nel Cantone Ticino gli
eredinon fanno pubblieare il testamento, date appunto
le spese ehe la pubblicazione porta seeo. Una siffatta
situazione non e soddisfaeente. La. pubblieazione uffieiale
dei testameiiti e neU 'interesse deUa sieurezzagiuridiea,
poiehe off:re Ia garanzia ehe tutti gli interessati siano
avverliti e ßssa II momento da eui deoorre il termine per
propoITä l'adbne di nullita. 0 di riduzione eome pure il
termine per rlpudiare l'eredita. da parte degli eredi istituiti.
Gia. in uria13entenza 26 febbraio 1945 su rieorso Seazziga,
il Tribunale federale soUeva la questionese il tasso deI
7,5°100 dell'asse ereditario netto ehe e applicato nel Cantone
Ticino per l'erezione di testamenti pubblici porti seeo un
.e(}oossivo aggravio d'un istituto di diritto federaie. Ma
ne il Consiglio di Stato ne il Gran Consiglio deI Cantone
Ticino, quantunque 0. eonoscenza della sentenza deI
Tribunale federale neUa causa Soazziga (cfr. Mes.saggio
29 maggio 1945 deI Consiglio di Stato al Gran Consiglio
Derogatorische Xraft des Blindesrechts. N° 58.
385
e decreto legisIativo 28 dicembre 1945 circa. 10. modifica
di alcune disposizioni deUa legge sul notariato) non riten~
nero di sottoporre ad una revisione i tassi deUa tariffa
previsti per l'erezione di testamenti pubblici e per 10.
pubblicazione di testamenti pubbliei od olografi.
Se per 10. pubblieazione dei testamento si esigesse
softanto 10. « tassa » d'arehivio dei 3 °/00 su queUs. sostanza
ehe viene assegnata 0. eiaseun erede in phi deUa sua quota
ereditaria legittima 0 ad una persona ehe non e erede
Iegittimo, non si eccederebbero i limiti deI sopportabile.
SOrge pera la questione se la« tassa » d'archivio, benehe
eosl ridotta, non costituisea un eeeessivo aggrayio, date
le altre spese derivanti daUa pubblieazione deI testamento,
ossia la (tassa » di giustizia e l'onorario notarile. A questo
proposito e irrilevante ehe il rioorrenti hanno giA pagato
la « tassa » di giustizia di 1112 fr. e l'onorario notarile
di 8340 fr. Si deve invece chiedersi se il Tribunale federale,
ove queste somme fossero .state impugnate dai rioorrenti,
avrebbe potuto ridurle in modo tale ehe 10. « tassa » d'ar-
ehivio (eontenuta nei limiti delsettimo eonsiderando) non
eostituisea un eeeessivo aggravio per la pubblieazione deI
testamento.
La. tassa di giustizia pa.g&tä 0.1 Pretore neUa somma di
1112 fr. (1°100 di 1112000 fr.) e in misura preponderante
·un'imposta propriamehte detta e, se fosse stata impugnata~
avrebbe dovuto ~re ridotta conformemente al settimo
oonsiderando.
La. somma dbvuta al notaio non e ne una tassa, ne
un;imposta, lila un onorario per l'adempimento d;ma
funzione pubbliea. Un siffatto onomno deve pera stare
in un'adeguata proporzioneeol lavoro prestato. Benehe.
üna. graduazione seoondo l'asse ereditario non sia eselusa,
non e ammissibile un onorario di oltre 8000 fr. per la
lettura di aIeune righe e per 10. stesura di un atto pubblioo
attestante questa eireofistanza, soprattutto quando non
vada congiunta un$. speciale responsabilita. deI notaio.
Siffatti onorari eostituiseono un eeeessivo aggravio deUa
25
AB 73 I -
1947
386
Staatsrecht.
pubblicazione deI testamento. Se inconcreto gli eredi
M. avessero inoltrato u~ ricorso di diritto pubblico contro
la risoluzione deI Consiglio di Stato confermante il sud~
detto onorario, il Tribunale federaIe avrebbe dovuto
cassarla come contrana aIla costituzione e dichiarare ehe
l'onorario notarile pet la pubblicazione d'un testamento
non pub eccedere alcune centinaia di !ranchi. La soluzione
migliore sarebbe certamente ehe il legislatore tieinese
riducesse, in una revisione della tariffa notarile, l'onorario
deI 7,5 %0 par Ja pubblicazione di testamenti olografi e
l'erezione di tes~menti pubblici, 0 10 limitasse ad un
importo massimo~
9. -
TI ricorso dev'essere quindi aecolto nel senso ehe
l'impugnata risoluzione e annullata e il Consiglio di Stato
e tenuto a fissare Ja tassa d'archlvio dovuta dai ricorrenti
per Iacustodia dell'atto di pubblieazione deI testamento
inuna somma ehe non pub eccedere il 3 0/00 di 208 500 fr.
ossia 625,50 fr. A questa somma pub essere aggiunto
l'aInmontare di 100 fr. riconosciuto dai ricorrenti, e da
essa si debbono dedurre 3 fr..
IJ Tribunale federale pronuncia.:
11 ricorso e ammesso a' sensi deiconsiderandi e l'im~
pugnata risoluzione. 2 maggio 1947 deI Consiglio di Stato
deI Cantone Ticino e annullata.
V. VERFAHREN
PROCEDURE
VgJ. Nr. 56 -
Voir n° 56.
Bundesreebtliebe Abgaben. N° 59.
B. VERWALTUNGS.
UND DISZIPLINARRECHT
DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
387
59. UrteU vom 6. Dezember 1947 i. S. F. gegen Basel-Stadt,
Regierungsrat.
MuitärpfliChüraatz: Ein Wehrpflichtiger. der zwar diensttauglich
erklärt worden ist, aber keine Rekrutenschule bestanden hat,
kann die Militärdienstpflicht nicht erfüllen und wird daher
ersatzpflichtig.
Ta:x;a d'e:r:emption du 86rVie6 müitaira: Un militaire, qui a ete
dOOIa.re apte au service, mais qui n'a pas a.ceompli une ooole
da recrues, na peut pas faire du service militaire proprement
dit; il est par consequent astreint au paiement de la. taxe
d'exemption.
TaB8a d'u6nZiona daZ 861'11izio muitara: Un milite ehe e stato
dichia.ra.to abile a.l servizio, ma. non ha. fe.tto une seuole. di
reclute, non puo prestare. servizio militare vero e· proprio
ed e quindi a.ssoggettato a.l pagamento della. tassa d'esenzione.
A. -
Der Beschwerdeführer wurde, nachdem er nach
45 tägigem Dienst aus der Rekrutenschule in ein Militär-
spital eingewiesen worden war, am 17. August 1923 wegen
eines Nasenleidens hilfsdiensttauglich erklärt. Er bezahlte
für die Jahre 1923-1939 den Militärpflichtersatz. Im
Jahre 1937 wurde ·er im Luftschutz eingeteilt. Bei der
sanitarischen Nachmusterung vom 20. Januar 1940 wurde
er diensttauglich erklärt. Er wurde indessen nicht um-