Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Il 26 ottobre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (Direzione distrettuale Antimafia) ha emesso un decreto di fermo di indi- ziato di delitto (Proc. n. 24847/2019 R.G.N.R. mod. 21) nei confronti di A. e altri per svariati reati, tra i quali il traffico di stupefacenti. Il predetto è sospettato di avere importato in Svizzera, tramite il corriere C. (arrestato il 16 settembre 2020) undici chilogrammi di cocaina suddivisa in undici panetti occultati all’interno di un doppio fondo di un’autovettura Mini Cooper targata n. 1. La sostanza stupe- facente proverrebbe presumibilmente dall’Italia ed è stata sequestrata in occa- sione di un controllo effettuato a Kriessern in Svizzera il 16 settembre 2020 (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.14 del 16 marzo 2022, Fatti lett. A).
B. Con domanda del 10 novembre 2021, il Ministero della Giustizia italiano, ba- sandosi sul decreto di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di svariate persone, tra cui A. (v. ibidem, Fatti lett. B).
C. L’11 novembre 2021, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arre- sto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 7.2 e 7.3), fermo intervenuto il 16 novembre 2021 (v. act. 7.5). Interrogato il giorno seguente dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via sempli- ficata (v. ibidem, Fatti lett. C).
D. Il 26 novembre 2021, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto, ricorso respinto da questa Corte con decisione del 14 dicembre 2021 (v. ibidem, Fatti lett. D).
E. Mediante decisione del 23 dicembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. ibidem, Fatti lett. E).
F. Il 24 gennaio 2022, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, gravame respinto da questa Corte il 16 marzo 2022 (v. ibi- dem, Fatti lett. F).
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G. Con decisione incidentale del 1° febbraio 2022, l’UFG ha proceduto al seque- stro dei seguenti conti bancari: n. 2 intestato ad A. e altri eventuali conti presso la banca D. di San Gallo riconducibili al predetto; n. 3 intestato ad A. e n. 4 intestato a E. GmbH e altri eventuali conti presso la banca F. riconducibili al predetto; n. 5 intestato a B. GmbH e altri eventuali conti presso la banca G. riconducibili ad A. (v. act. 1.1).
H. Il 14 febbraio 2022, A. e B. GmbH sono insorti contro la suddetta decisione di sequestro, chiedendo, in via principale, l’accoglimento del gravame e l’annulla- mento della stessa. In via subordinata, essi chiedono che il reclamo sia parzial- mente accolto, con la revoca del “congelamento dei conti bancari: n. 5 a nome di B. GmbH presso la banca G.; nonché di tutti gli altri conti presso la banca D., la banca F., la banca G. alla B. GmbH”. Essi postulano inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (v. act. 1, pag. 13 e seg.).
I. Mediante osservazioni del 10 marzo 2022, l'UFG ha proposto di respingere il ricorso (v. act. 4). Con replica del 24 marzo 2022, trasmessa all’UFG per cono- scenza (v. act. 7), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre
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2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa or- dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applica- zione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di conti bancari da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che parte- cipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). I ricorrenti sono legittimati a ricorrere ognuno per i conti di cui sono intestatari (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 I ricorrenti contestano che i beni sequestrati possano servire da prova o derivare da reati ex art. 59 AIMP, considerato come: “lo Stato richiedente non abbia fatto menzione dei conti nella propria domanda ne abbia mai richiesto di sequestrare
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conservativamente i conti dei reclamanti; l’Ufficio federale fosse a conoscenza della loro esistenza già da diverso tempo e abbia pertanto agito tardivamente; non sia stato comprovato in maniera sufficiente l’esistenza di un nesso di cau- salità tra tali beni e il reato ascritto al signor A.; in alcun caso l’Ufficio Federale di Giustizia avrebbe potuto procedere con il sequestro globale e indiscriminato di tutti i beni dell’indagato. Ma neppure tale decisione potrebbe essere giustifi- cata a fronte del fatto che tali conti potrebbero essere impiegati per coprire le spese della procedura” (act. 1, pag. 10). Essi affermano che la misura conte- stata non permetterebbe loro di far fronte a tutte le spese, comprese quelle dei suoi legali, condannando inoltre al fallimento la B. GmbH, la quale risulterebbe impossibilitata a pagare i fornitori, le imposte e le spese di magazzino, ciò che cagionerebbe un pregiudizio irreparabile ad A. e alla sua compagna, attiva presso la B. GmbH. I ricorrenti aggiungono che la misura deve essere “quanto- meno annullata e riformata parzialmente, disponendo per lo sblocco dei conti di cui è intestataria la B. GmbH, ditta del signor A. e della propria compagna, del tutto estranea alla procedura avviata nei confronti del titolare della stessa, la quale costituisce, peraltro, l’unica fonte di reddito della stessa signora H., ingiu- stamente colpita da tale misura pervasiva e sproporzionata” (ibidem, pag. 11).
E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.5), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).
E. 2.2 Ora, per quanto riguarda A., senza esaminare e approfondire l’esistenza e l’en- tità degli impegni finanziari invocati, per i quali sono stati presentati, nell’ambito della domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (v. RP.2022.9-10, act. 3.1 e 3.2), dei documenti, occorre rilevare ch’egli non ha prodotto docu- mentazione che possa permettere a questa Corte di verificare se lo stesso non disponga di altri beni per ovviare alle sue asserite difficoltà economiche. Dagli atti dell’incarto non è assolutamente chiaro quali siano i suoi redditi e il suo patrimonio, vista l’assenza di documentazione fiscale al riguardo. Per quanto
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concerne la B. GmbH, società di cui A. è beneficiario economico (v. estratto del Registro di commercio del Cantone dei Grigioni del 18 febbraio 2022, in act. 4.10), essa ha prodotto, oltre a svariate fatture, documentazione contabile e fiscale relativa all’anno 2020 (v. act. 3.2.2), nonché un bilancio provvisorio al 30 settembre 2021 (v. act. 3.2.3), atti dai quali emergerebbe la situazione finan- ziaria precaria della società. Ora, pure ammettendo che la ricorrente non di- sponga di altri mezzi finanziari, oltre ai valori sotto sequestro, per far fronte ai suoi impegni finanziari, il fatto che la situazione finanziaria dell’avente diritto economico della società titolare del conto sequestrato, di cui secondo la giuri- sprudenza occorre parimenti tenere conto (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2019.51 del 21 maggio 2019 consid. 2.2, RR.2009.155 del 7 mag- gio 2009 consid. 2.5 e RR.2017.50 del 2 giugno 2017 consid. 2.2), non sia chiara, non permette a questa Corte di valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata in punto a entrambi i ricorrenti.
E. 2.3 Ciò detto, si rileva che le ulteriori censure presentate dai ricorrenti avverso il contestato sequestro risultano premature, precisato che le stesse non permet- tono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).
E. 2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.
E. 3 I ricorrenti sollecitano la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Stefano Pizzola (v. RP.2022.9-10, act. 1).
E. 3.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1; sulla validità della domanda nella procedura amministrativa, v. DTF 134 I 166 consid. 2.2; WALDMANN, Commentario basilese, 2015, n. 66 ad art. 29 Cost.; STEINMANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 65 ad art. 29 Cost.). Il Tribunale
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federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospet- tive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di suffi- cienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condi- zioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale fede- rale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
Per quanto riguarda più particolarmente le richieste di assistenza giudiziaria gratuita formulate da persone giuridiche, la giurisprudenza ammette una tale richiesta unicamente se l’ente dispone di un solo attivo e se questo è oggetto della procedura nell’ambito della quale la richiesta stessa è presentata. Occorre inoltre che le persone che vi partecipano economicamente siano esse stesse indigenti (v. DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; decisioni del Tribunale penale fede- rale RP.2016.25 del 28 luglio 2016 consid. 1.3; RP.2015.1-2 del 3 febbraio 2015; RP.2013.15 del 28 maggio 2013). Il concetto di “persona che vi partecipa economicamente” (“wirtschaftlich beteiligt”) deve essere interpretato in maniera estesa. Esso comprende, oltre ai soci, anche gli organi della persona giuridica
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o gli eventuali creditori interessati (DTF 131 II 306 consid. 5.2.2 con rinvii giuri- sprudenziali).
E. 3.2 In concreto, i ricorrenti hanno inoltrato a questa autorità gli appositi formulari (v. RP.2022.9-10, act. 3.1 e 3.2). Per quanto riguarda A., egli ha in sostanza dichiarato che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati dal MPC (v. ibidem, act. 3.1, pag. 3). La sua compagna nonché concubina, H., disporrebbe invece di fr. 14'374.09 presso la banca G. e fr. 1'000.– in contante, precisato che ulte- riori EUR 1'500.– e fr. 4'800.– sarebbero anch’essi sotto sequestro (v. ibidem). Egli indica di essere debitore di fr. 19'603.85 legati a un contratto di leasing (auto) nonché di fr. 6'028.– per altre fatture (spese legali e cassa malati) (v. ibi- dem). Per quanto concerne le spese mensili, l’insorgente ha dichiarato quanto segue: fr. 357.25 per la cassa malati; fr. 237.– per l’assicurazione RC; fr. 659.30 per il leasing; fr. 110.– per il garage auto; fr. 100.– per l’abbonamento del cellu- lare (v. ibidem, pag. 4). La sua compagna, dal canto suo, espone quanto segue: fr. 1'400.– per l’affitto; fr. 335.15 per la cassa malati; fr. 20.– per i trasporti pub- blici; fr. 59.– per l’auto; fr. 40.– per pasti fuori domicilio; fr. 130.– per l’abbona- mento del cellulare; fr. 300.– per pensione animale (v. ibidem). L’estradando dichiara, infine, un salario netto mensile, riferito al 2021, di fr. 1’673.–. La sua compagna indica un salario netto mensile, riferito al 2022, di fr. 1'264.95, im- porto al quale occorre aggiungere l’indennità di disoccupazione, sempre men- sile, di fr. 1'644.05 (v. ibidem, pag. 5).
Nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domi- cilio devono essere allegate alla presente” (act. 3.1, pag. 2). Inoltre, “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I docu- menti ufficiali devono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giu- stificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pen- sioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, atte- stazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (ibi- dem). Ora, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indi- cate, vi è da rilevare che A. pur producendo svariate pezze giustificative a so- stegno degli importi indicati nel formulario (fatture, contratti, estratti bancari, ecc.), non ha fornito nessun documento fiscale che lo riguarda personalmente, ma soltanto documentazione relativa alla B. GmbH. A prescindere da ciò, la domanda di entrambi i ricorrenti va respinta già per l’assenza di sufficienti pro- babilità di successo del ricorso, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di ricorsi contro le decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del loro difensore.
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E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com- plessivi fr. 2'000.– a carico dei ricorrenti in solido.
.
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Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le richieste di assistenza giudiziaria gratuita sono respinte.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 30 marzo 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., B. GMBH, rappresentati entrambi dagli avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi, Ricorrenti
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.26-27 Procedura secondaria: RP.2022.9-10
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Fatti: A. Il 26 ottobre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (Direzione distrettuale Antimafia) ha emesso un decreto di fermo di indi- ziato di delitto (Proc. n. 24847/2019 R.G.N.R. mod. 21) nei confronti di A. e altri per svariati reati, tra i quali il traffico di stupefacenti. Il predetto è sospettato di avere importato in Svizzera, tramite il corriere C. (arrestato il 16 settembre 2020) undici chilogrammi di cocaina suddivisa in undici panetti occultati all’interno di un doppio fondo di un’autovettura Mini Cooper targata n. 1. La sostanza stupe- facente proverrebbe presumibilmente dall’Italia ed è stata sequestrata in occa- sione di un controllo effettuato a Kriessern in Svizzera il 16 settembre 2020 (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.14 del 16 marzo 2022, Fatti lett. A).
B. Con domanda del 10 novembre 2021, il Ministero della Giustizia italiano, ba- sandosi sul decreto di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di svariate persone, tra cui A. (v. ibidem, Fatti lett. B).
C. L’11 novembre 2021, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arre- sto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 7.2 e 7.3), fermo intervenuto il 16 novembre 2021 (v. act. 7.5). Interrogato il giorno seguente dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via sempli- ficata (v. ibidem, Fatti lett. C).
D. Il 26 novembre 2021, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto, ricorso respinto da questa Corte con decisione del 14 dicembre 2021 (v. ibidem, Fatti lett. D).
E. Mediante decisione del 23 dicembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. ibidem, Fatti lett. E).
F. Il 24 gennaio 2022, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, gravame respinto da questa Corte il 16 marzo 2022 (v. ibi- dem, Fatti lett. F).
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G. Con decisione incidentale del 1° febbraio 2022, l’UFG ha proceduto al seque- stro dei seguenti conti bancari: n. 2 intestato ad A. e altri eventuali conti presso la banca D. di San Gallo riconducibili al predetto; n. 3 intestato ad A. e n. 4 intestato a E. GmbH e altri eventuali conti presso la banca F. riconducibili al predetto; n. 5 intestato a B. GmbH e altri eventuali conti presso la banca G. riconducibili ad A. (v. act. 1.1).
H. Il 14 febbraio 2022, A. e B. GmbH sono insorti contro la suddetta decisione di sequestro, chiedendo, in via principale, l’accoglimento del gravame e l’annulla- mento della stessa. In via subordinata, essi chiedono che il reclamo sia parzial- mente accolto, con la revoca del “congelamento dei conti bancari: n. 5 a nome di B. GmbH presso la banca G.; nonché di tutti gli altri conti presso la banca D., la banca F., la banca G. alla B. GmbH”. Essi postulano inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (v. act. 1, pag. 13 e seg.).
I. Mediante osservazioni del 10 marzo 2022, l'UFG ha proposto di respingere il ricorso (v. act. 4). Con replica del 24 marzo 2022, trasmessa all’UFG per cono- scenza (v. act. 7), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre
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2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa or- dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applica- zione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di conti bancari da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che parte- cipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). I ricorrenti sono legittimati a ricorrere ognuno per i conti di cui sono intestatari (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. I ricorrenti contestano che i beni sequestrati possano servire da prova o derivare da reati ex art. 59 AIMP, considerato come: “lo Stato richiedente non abbia fatto menzione dei conti nella propria domanda ne abbia mai richiesto di sequestrare
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conservativamente i conti dei reclamanti; l’Ufficio federale fosse a conoscenza della loro esistenza già da diverso tempo e abbia pertanto agito tardivamente; non sia stato comprovato in maniera sufficiente l’esistenza di un nesso di cau- salità tra tali beni e il reato ascritto al signor A.; in alcun caso l’Ufficio Federale di Giustizia avrebbe potuto procedere con il sequestro globale e indiscriminato di tutti i beni dell’indagato. Ma neppure tale decisione potrebbe essere giustifi- cata a fronte del fatto che tali conti potrebbero essere impiegati per coprire le spese della procedura” (act. 1, pag. 10). Essi affermano che la misura conte- stata non permetterebbe loro di far fronte a tutte le spese, comprese quelle dei suoi legali, condannando inoltre al fallimento la B. GmbH, la quale risulterebbe impossibilitata a pagare i fornitori, le imposte e le spese di magazzino, ciò che cagionerebbe un pregiudizio irreparabile ad A. e alla sua compagna, attiva presso la B. GmbH. I ricorrenti aggiungono che la misura deve essere “quanto- meno annullata e riformata parzialmente, disponendo per lo sblocco dei conti di cui è intestataria la B. GmbH, ditta del signor A. e della propria compagna, del tutto estranea alla procedura avviata nei confronti del titolare della stessa, la quale costituisce, peraltro, l’unica fonte di reddito della stessa signora H., ingiu- stamente colpita da tale misura pervasiva e sproporzionata” (ibidem, pag. 11).
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.5), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).
2.2 Ora, per quanto riguarda A., senza esaminare e approfondire l’esistenza e l’en- tità degli impegni finanziari invocati, per i quali sono stati presentati, nell’ambito della domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (v. RP.2022.9-10, act. 3.1 e 3.2), dei documenti, occorre rilevare ch’egli non ha prodotto docu- mentazione che possa permettere a questa Corte di verificare se lo stesso non disponga di altri beni per ovviare alle sue asserite difficoltà economiche. Dagli atti dell’incarto non è assolutamente chiaro quali siano i suoi redditi e il suo patrimonio, vista l’assenza di documentazione fiscale al riguardo. Per quanto
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concerne la B. GmbH, società di cui A. è beneficiario economico (v. estratto del Registro di commercio del Cantone dei Grigioni del 18 febbraio 2022, in act. 4.10), essa ha prodotto, oltre a svariate fatture, documentazione contabile e fiscale relativa all’anno 2020 (v. act. 3.2.2), nonché un bilancio provvisorio al 30 settembre 2021 (v. act. 3.2.3), atti dai quali emergerebbe la situazione finan- ziaria precaria della società. Ora, pure ammettendo che la ricorrente non di- sponga di altri mezzi finanziari, oltre ai valori sotto sequestro, per far fronte ai suoi impegni finanziari, il fatto che la situazione finanziaria dell’avente diritto economico della società titolare del conto sequestrato, di cui secondo la giuri- sprudenza occorre parimenti tenere conto (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2019.51 del 21 maggio 2019 consid. 2.2, RR.2009.155 del 7 mag- gio 2009 consid. 2.5 e RR.2017.50 del 2 giugno 2017 consid. 2.2), non sia chiara, non permette a questa Corte di valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata in punto a entrambi i ricorrenti.
2.3 Ciò detto, si rileva che le ulteriori censure presentate dai ricorrenti avverso il contestato sequestro risultano premature, precisato che le stesse non permet- tono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).
2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.
3. I ricorrenti sollecitano la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Stefano Pizzola (v. RP.2022.9-10, act. 1).
3.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1; sulla validità della domanda nella procedura amministrativa, v. DTF 134 I 166 consid. 2.2; WALDMANN, Commentario basilese, 2015, n. 66 ad art. 29 Cost.; STEINMANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 65 ad art. 29 Cost.). Il Tribunale
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federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospet- tive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di suffi- cienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condi- zioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale fede- rale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011 consid. 3.1).
L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
Per quanto riguarda più particolarmente le richieste di assistenza giudiziaria gratuita formulate da persone giuridiche, la giurisprudenza ammette una tale richiesta unicamente se l’ente dispone di un solo attivo e se questo è oggetto della procedura nell’ambito della quale la richiesta stessa è presentata. Occorre inoltre che le persone che vi partecipano economicamente siano esse stesse indigenti (v. DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; decisioni del Tribunale penale fede- rale RP.2016.25 del 28 luglio 2016 consid. 1.3; RP.2015.1-2 del 3 febbraio 2015; RP.2013.15 del 28 maggio 2013). Il concetto di “persona che vi partecipa economicamente” (“wirtschaftlich beteiligt”) deve essere interpretato in maniera estesa. Esso comprende, oltre ai soci, anche gli organi della persona giuridica
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o gli eventuali creditori interessati (DTF 131 II 306 consid. 5.2.2 con rinvii giuri- sprudenziali).
3.2 In concreto, i ricorrenti hanno inoltrato a questa autorità gli appositi formulari (v. RP.2022.9-10, act. 3.1 e 3.2). Per quanto riguarda A., egli ha in sostanza dichiarato che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati dal MPC (v. ibidem, act. 3.1, pag. 3). La sua compagna nonché concubina, H., disporrebbe invece di fr. 14'374.09 presso la banca G. e fr. 1'000.– in contante, precisato che ulte- riori EUR 1'500.– e fr. 4'800.– sarebbero anch’essi sotto sequestro (v. ibidem). Egli indica di essere debitore di fr. 19'603.85 legati a un contratto di leasing (auto) nonché di fr. 6'028.– per altre fatture (spese legali e cassa malati) (v. ibi- dem). Per quanto concerne le spese mensili, l’insorgente ha dichiarato quanto segue: fr. 357.25 per la cassa malati; fr. 237.– per l’assicurazione RC; fr. 659.30 per il leasing; fr. 110.– per il garage auto; fr. 100.– per l’abbonamento del cellu- lare (v. ibidem, pag. 4). La sua compagna, dal canto suo, espone quanto segue: fr. 1'400.– per l’affitto; fr. 335.15 per la cassa malati; fr. 20.– per i trasporti pub- blici; fr. 59.– per l’auto; fr. 40.– per pasti fuori domicilio; fr. 130.– per l’abbona- mento del cellulare; fr. 300.– per pensione animale (v. ibidem). L’estradando dichiara, infine, un salario netto mensile, riferito al 2021, di fr. 1’673.–. La sua compagna indica un salario netto mensile, riferito al 2022, di fr. 1'264.95, im- porto al quale occorre aggiungere l’indennità di disoccupazione, sempre men- sile, di fr. 1'644.05 (v. ibidem, pag. 5).
Nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domi- cilio devono essere allegate alla presente” (act. 3.1, pag. 2). Inoltre, “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I docu- menti ufficiali devono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giu- stificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pen- sioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, atte- stazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (ibi- dem). Ora, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indi- cate, vi è da rilevare che A. pur producendo svariate pezze giustificative a so- stegno degli importi indicati nel formulario (fatture, contratti, estratti bancari, ecc.), non ha fornito nessun documento fiscale che lo riguarda personalmente, ma soltanto documentazione relativa alla B. GmbH. A prescindere da ciò, la domanda di entrambi i ricorrenti va respinta già per l’assenza di sufficienti pro- babilità di successo del ricorso, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di ricorsi contro le decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del loro difensore.
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4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com- plessivi fr. 2'000.– a carico dei ricorrenti in solido.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le richieste di assistenza giudiziaria gratuita sono respinte. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Bellinzona, 31 marzo 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pe- nale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estra- dizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irre- parabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consen- tendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).