Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).
Sachverhalt
A. Il 22 settembre 2018 il Directorate of Enforcement di Nuova Dehli (India) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 25 ottobre 2018, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G., H. ed altri per titolo di riciclaggio (v. act. 1.11 e 1.13). I fatti relativi a tale procedimento sono parimenti oggetto di un parallelo procedimento penale a carico delle stesse persone di cui sopra, condotto dalla Patiala House Courts di Nuova Delhi, la quale, il 3 ottobre 2018, ha anch’essa presentato una domanda di assistenza giudiziaria ma per titolo di corruzione (v. act. 1.12). Se- condo le autorità estere, le persone indagate sarebbero coinvolte in atti corruttivi e di riciclaggio legati all’assegnazione da parte del governo indiano alla società I. Ltd., in Gran Bretagna, di un appalto per la fornitura di 12 elicotteri alle forze armate indiane per un prezzo complessivo di EUR 556 milioni. Le autorità in- quirenti estere sospettano che l’assegnazione dell’appalto in questione sia stata agevolata dall’intervento di B., il quale avrebbe modificato il bando della gara internazionale al fine di favorire la suddetta società.
Con le loro domande di assistenza, le autorità indiane hanno chiesto, tra l’altro, l’edizione della documentazione nonché il blocco dei valori patrimoniali concer- nenti la relazione bancaria n. 1 intestata alla società A. Inc. presso Banca J., Zurigo.
B. Con decisione del 1° marzo 2019 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulle richieste pre- sentate dalle autorità roganti, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.2).
C. Mediante decisione del medesimo giorno il MPC ha ordinato l’acquisizione della documentazione (già in possesso del MPC nell’ambito di un procedimento pe- nale svizzero) nonché il blocco della relazione n. 1 intestata alla società A. Inc. presso Banca J., Zurigo (v. act. 1.1).
D. Il 14 marzo 2019 A. Inc. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento della stessa nonché la concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1).
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E. Con osservazioni dell’11 aprile 2019 l'UFG ha chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile (v. act. 9). Con scritto del 17 aprile 2019 il MPC ha postulato la reiezione sia del ricorso che della richiesta di concessione dell’ef- fetto sospensivo (v. act. 10).
F. Con replica del 30 aprile 2019 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie con- clusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’India e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 consid. 2).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto scambio di lettere non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il di- ritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di edizione e di blocco di un conto bancario dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che
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partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione oggetto della decisione impugnata, la società ricorrente dispone della legittimazione ri- corsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.8 e 1.9) e alla costruzione di una casa destinata all’avente diritto economico del suo conto (v. act. 13.2, 13.3 e 13.4). Essa non produce tuttavia alcuna do- cumentazione che permetta di chiarire la sua situazione economica, omettendo
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in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l’effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irreparabili in capo alla società. In altre parole, la ricor- rente non ha dimostrato, mediante documentazione contabile, di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Ma se ciò fosse anche stato il caso, nessuna informazione e documentazione è stata fornita nemmeno sulla situazione finanziaria dell’avente diritto economico del conto sequestrato, di cui secondo la giurisprudenza occorre parimenti tenere conto (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.155 del 7 maggio 2009 consid. 2.5 e RR.2017.50 del 2 giugno 2017 consid. 2.2), tanto più che uno degli elementi di spesa allegati riguarda proprio la costruzione di una casa destinata a quest’ul- timo. Di fronte ad un quadro finanziario così lacunoso e poco trasparente non basta allegare e documentare la sussistenza di singoli impegni finanziari, ma incombe alla ricorrente produrre tutta la documentazione necessaria per fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.
E. 2 La ricorrente sostiene che la relazione oggetto della decisione impugnata è il suo unico conto bancario, il quale sarebbe utilizzato per ossequiare tutti i suoi obblighi finanziari (segnatamente in ambito di “Corporate Housekeeping”). I va- lori patrimoniali ivi depositati costituirebbero l’unica liquidità e il solo attivo della società, senza i quali essa non potrebbe espletare la propria attività. Essa af- ferma poi che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di assistenza sarebbe insufficiente, non emergendo il legame tra il conto litigioso e i fatti oggetto d’in- dagine all’estero, legame che in realtà non esisterebbe. A suo avviso, non sa- rebbe inoltre rispettato né il principio della doppia punibilità né quello della pro- porzionalità, per cui la domanda di assistenza dovrebbe essere respinta e il suo conto dissequestrato. In sede di replica, l’insorgente ha prodotto della docu- mentazione attestante suoi obblighi finanziari, non onorabili a causa del conte- stato blocco, derivanti da un contratto di appalto legato alla costruzione di un’abitazione a Cipro di proprietà dell’avente diritto economico del conto og- getto della decisione impugnata (v. act. 13).
E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).
E. 2.2 In concreto, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante impegni finan- ziari legati al pagamento di onorari per l’amministrazione della società (v. act.
E. 2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la sola man- canza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.
E. 3 Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 21 maggio 2019 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. INC., rappresentata dagli avv. András Gurovits e Anja Vogt, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’India
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) Effetto sospensivo (art. 80l AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2019.51 Procedura secondaria: RP.2019.13
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Fatti: A. Il 22 settembre 2018 il Directorate of Enforcement di Nuova Dehli (India) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 25 ottobre 2018, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G., H. ed altri per titolo di riciclaggio (v. act. 1.11 e 1.13). I fatti relativi a tale procedimento sono parimenti oggetto di un parallelo procedimento penale a carico delle stesse persone di cui sopra, condotto dalla Patiala House Courts di Nuova Delhi, la quale, il 3 ottobre 2018, ha anch’essa presentato una domanda di assistenza giudiziaria ma per titolo di corruzione (v. act. 1.12). Se- condo le autorità estere, le persone indagate sarebbero coinvolte in atti corruttivi e di riciclaggio legati all’assegnazione da parte del governo indiano alla società I. Ltd., in Gran Bretagna, di un appalto per la fornitura di 12 elicotteri alle forze armate indiane per un prezzo complessivo di EUR 556 milioni. Le autorità in- quirenti estere sospettano che l’assegnazione dell’appalto in questione sia stata agevolata dall’intervento di B., il quale avrebbe modificato il bando della gara internazionale al fine di favorire la suddetta società.
Con le loro domande di assistenza, le autorità indiane hanno chiesto, tra l’altro, l’edizione della documentazione nonché il blocco dei valori patrimoniali concer- nenti la relazione bancaria n. 1 intestata alla società A. Inc. presso Banca J., Zurigo.
B. Con decisione del 1° marzo 2019 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulle richieste pre- sentate dalle autorità roganti, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.2).
C. Mediante decisione del medesimo giorno il MPC ha ordinato l’acquisizione della documentazione (già in possesso del MPC nell’ambito di un procedimento pe- nale svizzero) nonché il blocco della relazione n. 1 intestata alla società A. Inc. presso Banca J., Zurigo (v. act. 1.1).
D. Il 14 marzo 2019 A. Inc. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento della stessa nonché la concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1).
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E. Con osservazioni dell’11 aprile 2019 l'UFG ha chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile (v. act. 9). Con scritto del 17 aprile 2019 il MPC ha postulato la reiezione sia del ricorso che della richiesta di concessione dell’ef- fetto sospensivo (v. act. 10).
F. Con replica del 30 aprile 2019 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie con- clusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’India e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 consid. 2).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto scambio di lettere non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il di- ritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di edizione e di blocco di un conto bancario dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che
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partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione oggetto della decisione impugnata, la società ricorrente dispone della legittimazione ri- corsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente sostiene che la relazione oggetto della decisione impugnata è il suo unico conto bancario, il quale sarebbe utilizzato per ossequiare tutti i suoi obblighi finanziari (segnatamente in ambito di “Corporate Housekeeping”). I va- lori patrimoniali ivi depositati costituirebbero l’unica liquidità e il solo attivo della società, senza i quali essa non potrebbe espletare la propria attività. Essa af- ferma poi che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di assistenza sarebbe insufficiente, non emergendo il legame tra il conto litigioso e i fatti oggetto d’in- dagine all’estero, legame che in realtà non esisterebbe. A suo avviso, non sa- rebbe inoltre rispettato né il principio della doppia punibilità né quello della pro- porzionalità, per cui la domanda di assistenza dovrebbe essere respinta e il suo conto dissequestrato. In sede di replica, l’insorgente ha prodotto della docu- mentazione attestante suoi obblighi finanziari, non onorabili a causa del conte- stato blocco, derivanti da un contratto di appalto legato alla costruzione di un’abitazione a Cipro di proprietà dell’avente diritto economico del conto og- getto della decisione impugnata (v. act. 13).
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).
2.2 In concreto, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante impegni finan- ziari legati al pagamento di onorari per l’amministrazione della società (v. act. 1.8 e 1.9) e alla costruzione di una casa destinata all’avente diritto economico del suo conto (v. act. 13.2, 13.3 e 13.4). Essa non produce tuttavia alcuna do- cumentazione che permetta di chiarire la sua situazione economica, omettendo
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in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l’effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irreparabili in capo alla società. In altre parole, la ricor- rente non ha dimostrato, mediante documentazione contabile, di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Ma se ciò fosse anche stato il caso, nessuna informazione e documentazione è stata fornita nemmeno sulla situazione finanziaria dell’avente diritto economico del conto sequestrato, di cui secondo la giurisprudenza occorre parimenti tenere conto (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.155 del 7 maggio 2009 consid. 2.5 e RR.2017.50 del 2 giugno 2017 consid. 2.2), tanto più che uno degli elementi di spesa allegati riguarda proprio la costruzione di una casa destinata a quest’ul- timo. Di fronte ad un quadro finanziario così lacunoso e poco trasparente non basta allegare e documentare la sussistenza di singoli impegni finanziari, ma incombe alla ricorrente produrre tutta la documentazione necessaria per fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la sola man- canza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.
3. Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 22 maggio 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. András Gurovits e Anja Vogt - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pe- nale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estra- dizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irre- parabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consen- tendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).