opencaselaw.ch

RR.2022.14

Bundesstrafgericht · 2022-03-16 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Il 26 ottobre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (Direzione distrettuale Antimafia) ha emesso un decreto di fermo di indi- ziato di delitto (Proc. n. 24847/2019 R.G.N.R. mod. 21) nei confronti di A. e altri per svariati reati, tra i quali il traffico di stupefacenti. Il predetto è sospettato di avere importato in Svizzera, tramite il corriere B. (arrestato il 16 settembre 2020) undici chilogrammi di cocaina suddivisa in undici panetti occultati all’interno di un doppio fondo di un’autovettura Mini Cooper targata n. 1. La sostanza stupe- facente proverrebbe presumibilmente dall’Italia ed è stata sequestrata in occa- sione di un controllo effettuato a Kriessern in Svizzera il 16 settembre 2020 (v. act. 7.1b, pag. 21 e seg. nonché 71 e segg., e act. 7.1c, pag. 22 nonché 72 e segg.).

B. Con domanda del 10 novembre 2021, il Ministero della Giustizia italiano, ba- sandosi sul decreto di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di svariate persone, tra cui A. (v. act. 7.1).

C. L’11 novembre 2021, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arre- sto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 7.2 e 7.3), fermo intervenuto il 16 novembre 2021 (v. act. 7.5). Interrogato il giorno seguente dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via sempli- ficata (v. act. 7.6).

D. Il 26 novembre 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto ma il suo ricorso è stato respinto da questa Corte con decisione del 14 dicembre 2021 (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2021.17; act. 7.16).

E. Mediante decisione del 23 dicembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.1).

F. Il 24 gennaio 2022, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando: in via principale, l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di estradizione; in via subordinata, il rinvio dell’in- carto all’UFG, affinché questo, “in applicazione dell’art. 53 cpv. 1 AIMP, richieda

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alla Polizia federale svizzera la nota citata alla pagina 66 della richiesta d’estra- dizione” e “all’autorità richiedente italiana l’ulteriore documentazione ai suoi atti che ha fatto sì che attraverso l’incrocio dei dati sia A. identificato con il Nickname C.” (act. 1, pag. 31). Con scritto del 27 gennaio 2022, trasmesso all’UFG per conoscenza (v. act. 6), il ricorrente ha precisato alcuni punti del suo gravame (v. act. 5).

G. Mediante osservazioni del 1° febbraio 2022, l'UFG ha proposto di respingere il ricorso (v. act. 7). Con replica del 28 febbraio 2022, trasmessa all’UFG per co- noscenza (v. act. 13), il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali, postulando la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera

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il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2 Il ricorrente sostiene che la domanda d’estradizione sarebbe assai lacunosa sotto il profilo della descrizione dei fatti. Essa non permetterebbe di capire quale sarebbe stato il suo ruolo e il livello del suo coinvolgimento.

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E. 2.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L’autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).

E. 2.2 In concreto, l’UFG, basandosi sul decreto di fermo dell’indiziato del 26 ottobre 2021 (v. supra Fatti lett. A), ha così ripreso e riassunto i fatti alla base della domanda di estradizione (v. act. 1.1, pag. 4 e segg.):

«L’indagine condotta dalle competenti autorità italiane avrebbe ricostruito l’at- tuale operatività della locale di ‘ndrangheta di Fino Mornasco (CO) ed il suo sconfinamento sul territorio elvetico, dove parte degli affiliati diretti da D. unita- mente allo zio E., si sarebbero stabilmente insediati dedicandosi ai traffici di sostanza stupefacente proveniente dall’Italia, in particolare sul territorio del Canton San Gallo. Questi ultimi avrebbero costituito in Provincia di Como e nel territorio svizzero, la base logistica e operativa dell’associazione criminale, av- valendosi di fornitori stabili nonché persone dedite esclusivamente alla vendita della cocaina, segnatamente F., G., H., I. e J. Anche E. e D. avrebbero perso- nalmente effettuato cessioni di sostanza stupefacente. Inoltre l’organizzazione si sarebbe avvalsa di K., proprietario di una carrozzeria a Consumato in Inve- runo (Ml), per predisporre autovetture per il trasporto dall’Italia alla Svizzera della cocaina. In particolare quest’ultimo avrebbe creato appositi doppifondi nei veicoli dove occultare la sostanza stupefacente che veniva trasportata dall’Italia alla Svizzera. Dalle risultanze delle indagini condotte dalle competenti autorità italiane emerge come l’organizzazione criminale in oggetto abbia potuto di- sporre di persone il cui compito principale era quello di effettuare il trasporto e la vendita in Svizzera ai vari acquirenti della sostanza stupefacente, di persone dedite alla predisposizione delle autovetture per il trasporto della sostanza non- ché di persone dedite all’occultamento della stessa, di utenze telefoniche “non intercettabili” o intestate a prestanome che venivano utilizzate per i collegamenti tra i membri dell’organizzazione, di luoghi in Italia e in Svizzera dove occultare la sostanza stupefacente. L’attività di intercettazione, le risultanze dei servizi di osservazione e il sequestro di sostanza stupefacente effettuato, avrebbero evi- denziato l’esistenza di una struttura associativa dedita alla compravendita di

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importanti quantitativi di cocaina, nell’ordine variabile di alcuni chilogrammi. La quantità di stupefacente trattato testimonierebbe le grandi disponibilità econo- miche del gruppo. Nel corso delle indagini effettuate è emerso l’utilizzo di tele- foni criptati, che sarebbero stati utilizzati, tra gli altri, anche dal perseguito. Egli avrebbe utilizzato un account SkyEcc, utilizzando il Nickname “C.”. L’analisi delle chat avrebbe mostrato come i soggetti avrebbero utilizzato degli SkyEcc Pin (identificabili con un codice alfanumerico) e dei Nickname. Le comunicazioni contenute nelle singole chat farebbero riferimento prevalentemente a traffici di droga del genere cocaina e hashish. In molte chat sarebbero pure state scam- biate tra gli interlocutori fotografie di “panetti” di cocaina, distinti per marchio impresso sulla superficie degli stessi. Nel contempo essi avrebbero dichiarato di vivere esclusivamente con i proventi del traffico di droga e di essere impiegati in attività lavorative di copertura. In queste chat ritenute sicure, gli interlocutori avrebbero utilizzato i nominativi “biava”, “materiale”, “coca”, “fumo” ed “erba” per parlare di droga. Da una chat che il perseguito avrebbe effettuato il 13 di- cembre 2020 con L., si evince come egli avrebbe provveduto al pagamento dell’abbonamento di telefonia criptata in uso a B., che come riportato in seguito, avrebbe effettuato il trasporto di 11 chilogrammi di cocaina dall’Italia alla Sviz- zera. Il perseguito è in particolare sospettato di avere, in correità con M. e L., importato in Svizzera, per tramite del corriere B. (arrestato il 16 settembre 2020) un quantitativo di sostanza stupefacente dei tipo cocaina pari a 11 chilogrammi, suddivisa in 11 panetti occultati all’interno di un doppio fondo dell’autovettura Mini Cooper targata n. 1. Il trasporto della cocaina sarebbe stato organizzato dall’Italia a partire dal 12 settembre 2020. La sostanza stupefacente è stata se- questrata al momento di un controllo effettuato a Kriessern in Svizzera il 16 set- tembre 2020. Al momento dell’arresto in flagranza di reato di B., la polizia del Canton San Gallo effettuava una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di quest’ultimo in Svizzera, dove rinveniva un contratto di affitto per un magaz- zino sito in Z. In questo magazzino venivano ritrovate alcune ruote di automobili e un congelatore, all’interno del quale si rilevavano resti di cocaina e materiale per l’imballaggio. Dalla visione delle riprese video del magazzino si accertava che il perseguito vi aveva avuto accesso a più riprese utilizzando il badge di B. Subito dopo la perquisizione il perseguito avrebbe provveduto a portare via il congelatore, presumibilmente utilizzato come deposito della droga e che, a se- guito del sequestro avvenuto il 16 settembre 2020, era necessario eliminare eventuali tracce. Nel periodo antecedente il suddetto sequestro di cocaina, nella prima metà del mese di settembre 2020, il perseguito e A. si sarebbero intratte- nuti, sempre utilizzando telefoni criptati e la chat in SkyEcc, per pianificare e prendere accordi economici in merito al trasporto degli 11 chilogrammi di co- caina. In particolare in data 6 settembre 2020 il perseguito, in un discorso effet- tuato con L., avrebbe precisato “... Allora questi sono 62mila ... Che ho ... Tra cui 50 li mando a voi ... E 12 li ho messi separati per quando arrivano i 4 kg di fumo ... Sarebbero 6mila e 6mila 2 a voi 2 a me ...”. E ancora il 13 dicembre 2020 nel corso di un dialogo tra il perseguito e L. risulterebbe come il perseguito

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avrebbe individuato un nuovo “imbosco” dove poter custodire io stupefacente importato, in sostituzione del magazzino a Z. Apparentemente il titolare di que- sto box sarebbe stato anche disposto a fungere da corriere per il trasporto dello stupefacente. Infine i due avrebbero preso accordi per l’acquisto di un chilo- grammo di cocaina, da suddividere tra di loro, al prezzo di EUR 39’500.00 (prezzo ritenuto ottimo), per tramite di un fornitore (il “N.”), contatto reperito dal perseguito. In un ulteriore chat nel dicembre 2020 il perseguito e L. affermereb- bero chiaramente come B. fosse stato un loro corriere e parlerebbero altresì delle autovetture utilizzate dal gruppo per il trasporto di stupefacente, segnata- mente Audi e BMW, a riprova del fatto che il “gruppo L.” sarebbe stato gestito con suddivisione di compiti e uso di mezzi prestabiliti (dotati di ricettacoli da utilizzare per occultare io stupefacente) e con tecniche tali da eludere eventuali investigazioni. La compente autorità italiana indica nella documentazione estra- dizionale come la parte di preparazione dell’importazione in Svizzera di cocaina sia avvenuta in Italia, in particolare durante la presenza dei complici del perse- guito L. e M., nonché del corriere B.».

Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalle normative e dalla giurisprudenza sopra menzionate (v. supra consid. 2.1). Come rettamente affermato dall’UFG, il contenuto della domanda di estradi- zione, basato sul già citato decreto di fermo di indiziato di delitto del 26 ottobre 2021, permette senz’altro di determinare il tempo e il luogo dei reati rimproverati al ricorrente. I fatti contestati dall'estradando non soggiacciono a sindacato in questa sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'esposto dei fatti. Essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed assodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'e- stradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio.

E. 3 Invocando l’art. 7 CEEstr, il ricorrente sostiene che i reati contestatigli sarebbero di competenza delle autorità elvetiche.

E. 3.1 L’art. 7 n. 1 CEEstr prevede che la Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradare l’individuo richiesto per un reato, che, secondo la sua legislazione, è stato com- messo in tutto o in parte sul suo territorio o in un luogo equiparato al suo terri- torio. Trattasi di una norma potestativa che permette allo Stato richiesto di rifiu- tare l’estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.309 del 16 marzo 2010 consid. 9.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 568) e che nel diritto svizzero trova espressione nella regola di cui all’art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP. In questo caso, l’estradizione è concessa solo eccezionalmente, qualora circostanze particolari, segnatamente la possibilità di un migliore reinserimento sociale, lo giustifichino

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(art. 36 cpv. 1 AIMP), oppure, secondo la giurisprudenza e la dottrina, per ra- gioni di economia processuale o allo scopo di giudicare assieme gli autori di un medesimo atto (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/bb; sentenza del Tribunale federale 1A.236/1994 del 27 dicembre 1994 consid. 4c; TPF 2013 88 consid. 6.1; sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 5.3; RR.2009.170 del 29 luglio 2009 consid. 5.2; GARRÉ, Commentario basilese, 2015, n. 4 ad art. 36 AIMP; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 157). L’autorità d’esecuzione, incaricata di decidere se la competenza delle autorità repressive svizzere può giustificare il rifiuto dell’estradizione, dispone in questo ambito di un grande margine d’apprezzamento (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1A.233/2004 dell’8 novembre 2004 consid. 3.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 5.3; RR.2012.230 del 14 no- vembre 2012 consid. 2.2; RR.2007.72 del 29 maggio 2007 consid. 5.2; ZIMMERMANN, ibidem).

E. 3.2 In concreto, la documentazione estradizionale permette innanzitutto di rilevare come il traffico di stupefacenti al quale l’estradando avrebbe partecipato tragga origine dall’importazione della sostanza dal Sudamerica all’Italia, Paese in cui si sarebbero svolti, almeno in parte, gli incontri tra i membri dell’organizzazione criminale responsabile del traffico in questione. La droga è stata poi occultata in un’autovettura giunta in Svizzera e scoperta in occasione di un controllo ef- fettuato a Kriessern il 16 settembre 2020. Che taluni atti abbiano avuto luogo su territorio elvetico non inficia la competenza giurisdizionale italiana, nella mi- sura in cui il baricentro della vicenda, che coinvolge svariati imputati ai quali vengono contestati atti commessi soprattutto all’estero, si trova in Italia, luogo in cui è arrivata la droga, è stato organizzato il seguito del traffico e si trova radicata l’organizzazione criminale oggetto dell’inchiesta italiana. Non potendo escludere che il ricorrente abbia commesso dei reati anche all’estero per l’or- ganizzazione in parola – sarà proprio l’audizione del predetto in Italia, con i pro- babili confronti con gli altri imputati, che permetterà di ulteriormente chiarire ciò –, il principio di economia processuale impone di giudicare il ricorrente nello stesso Stato per tutti i reati contestatigli, unitamente alle altre persone coinvolte nello stesso complesso di fatti. La domanda di estradizione e il decreto di fermo d’indiziato del 26 ottobre 2021 permettono di constatare che il centro delle atti- vità dell’organizzazione criminale in esame si trova indubbiamente in Italia. Le autorità italiane, che conoscono evidentemente in maniera approfondita l’orga- nizzazione criminale in questione e che conducono un procedimento penale di più ampia portata, sono indubbiamente meglio posizionate per esaminare e va- lutare il ruolo del ricorrente in seno alla stessa. Il fatto che il centro della sua esistenza sarebbe in Svizzera nulla toglie a quanto precede, visto che il ricor- rente è comunque cittadino italiano e mantiene forti legami con l’Italia. Le circo- stanze particolari dell’art. 36 cpv. 1 AIMP sono indubbiamente adempiute. Op-

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tando per l’estradizione l’autorità precedente ha esercitato il proprio potere d’ap- prezzamento in maniera corretta, tenendo in dovuta considerazione tutti i criteri decisivi in questo ambito. La censura va pertanto disattesa.

E. 4 Per quanto riguarda la richiesta, formulata in via subordinata (v. supra Fatti lett. F), di procedere, in applicazione dell’art. 53 cpv. 1 AIMP, al rinvio dell’incarto all’UFG affinché chieda “alla Polizia federale la nota citata alla pagina 66 della richiesta d’estradizione” e “all’autorità italiana l’ulteriore documentazione ai suoi atti che ha fatto sì che attraverso l’incrocio dei dati sia A. identificato con il Nic- kname C.”, questa Corte ha già avuto modo di statuire sulla questione, affer- mando che, non essendovi elementi che permettano di confermare in modo indubbio, senza dover procedere a ulteriori atti istruttori, la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta (v. sentenza RH.2021.17 consid. 3.3). Come rettamente osservato dall’UFG, il fatto che l’estradando si sia presentato nella notte del 15 settembre 2020 al pronto soccorso dell’ospedale di Coira (v. act. 1.4) non permette di escludere l’asserito contatto, descritto a pag. 81 e seg. dell’esposizione sintetica dei fatti (v. act. 7.1), avuto dall’estradando con il corriere B. la sera prima dell’arresto di quest’ultimo avvenuto il 16 settembre 2020, circostanza di cui l’autorità rogante è venuta a conoscenza grazie all’intercettazione di un colloquio telefonico del 19 settembre 2020 tra l’estradando e il coimputato L. (v. ibidem, pag. 81). Nep- pure lo scritto del 23 dicembre 2021, con il quale il Dr. Med. O. ha dichiarato di aver visitato l’estradando il 14 dicembre 2020, può modificare quanto precede (v. act. 12.8). La questione non merita dunque ulteriore disamina.

E. 5 In conclusione, il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 6 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nelle persone degli avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi (v. act. 12, pag. 12 e seg.; RP.2022.14, act. 1).

E. 6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto

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2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1; sulla validità della domanda nella procedura amministrativa, v. DTF 134 I 166 consid. 2.2; WALDMANN, Commentario basilese, 2015, n. 66 ad art. 29 Cost.; STEINMANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 65 ad art. 29 Cost). Il Tribunale fe- derale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

E. 6.2 In concreto, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. act. 12.9). Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha in sostanza dichiarato che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati dal MPC (v. ibidem, pag. 3). La sua compagna nonché convivente, P., disporrebbe invece di fr. 14'374.09 presso la banca Q. e fr. 1'000.– in contante, precisato che ulteriori EUR 1'500.– e fr. 4'800.– sarebbero anch’essi sotto sequestro (v. ibidem). Egli indica di es- sere debitore di fr. 19'603.85 legati a un contratto di leasing (auto) nonché di fr. 6'028.– per altre fatture (spese legali e cassa malati) (v. ibidem). Per quanto

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concerne le spese mensili, l’insorgente ha dichiarato quanto segue: fr. 357.25 per la cassa malati; fr. 237.– per l’assicurazione RC; fr. 659.30 per il leasing; fr. 110.– per il garage auto; fr. 100.– per l’abbonamento del cellulare (v. ibidem, pag. 4). La sua compagna, dal canto suo, espone quanto segue: fr. 1'400.– per l’affitto; fr. 335.15 per la cassa malati; fr. 20.– per i trasporti pubblici; fr. 59.– per l’auto; fr. 40.– per pasti fuori domicilio; fr. 130.– per l’abbonamento del cellulare; fr. 300.– per pensione animale (v. ibidem). L’estradando dichiara, infine, un sa- lario netto mensile, riferito al 2021, di fr. 1’673.–. La compagna dello stesso in- dica un salario netto mensile, riferito al 2022, di fr. 1'264.95, importo al quale occorre aggiungere l’indennità di disoccupazione, sempre mensile, di fr. 1'644.05 (v. ibidem, pag. 5).

Nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domi- cilio devono essere allegate alla presente” (act. 12.9, pag. 2). Inoltre, “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I docu- menti ufficiali devono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giu- stificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pen- sioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, atte- stazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (ibi- dem). Ora, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indi- cate, vi è da rilevare che il ricorrente, pur producendo svariate pezze giustifica- tive a sostegno degli importi indicati nel formulario (fatture, contratti, estratti ban- cari, ecc.), non ha fornito nessun documento fiscale che lo riguarda personal- mente, ma soltanto documentazione relativa alla R. GmbH. A prescindere da ciò, la sua domanda va respinta già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradizionale. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese pro- cessuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di pari importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di patrocinio gratuito è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 16 marzo 2022 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2022.14 Procedura secondaria: RP.2022.14

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Fatti: A. Il 26 ottobre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (Direzione distrettuale Antimafia) ha emesso un decreto di fermo di indi- ziato di delitto (Proc. n. 24847/2019 R.G.N.R. mod. 21) nei confronti di A. e altri per svariati reati, tra i quali il traffico di stupefacenti. Il predetto è sospettato di avere importato in Svizzera, tramite il corriere B. (arrestato il 16 settembre 2020) undici chilogrammi di cocaina suddivisa in undici panetti occultati all’interno di un doppio fondo di un’autovettura Mini Cooper targata n. 1. La sostanza stupe- facente proverrebbe presumibilmente dall’Italia ed è stata sequestrata in occa- sione di un controllo effettuato a Kriessern in Svizzera il 16 settembre 2020 (v. act. 7.1b, pag. 21 e seg. nonché 71 e segg., e act. 7.1c, pag. 22 nonché 72 e segg.).

B. Con domanda del 10 novembre 2021, il Ministero della Giustizia italiano, ba- sandosi sul decreto di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di svariate persone, tra cui A. (v. act. 7.1).

C. L’11 novembre 2021, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arre- sto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 7.2 e 7.3), fermo intervenuto il 16 novembre 2021 (v. act. 7.5). Interrogato il giorno seguente dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via sempli- ficata (v. act. 7.6).

D. Il 26 novembre 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto ma il suo ricorso è stato respinto da questa Corte con decisione del 14 dicembre 2021 (v. sentenza del Tribunale penale federale RH.2021.17; act. 7.16).

E. Mediante decisione del 23 dicembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.1).

F. Il 24 gennaio 2022, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando: in via principale, l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di estradizione; in via subordinata, il rinvio dell’in- carto all’UFG, affinché questo, “in applicazione dell’art. 53 cpv. 1 AIMP, richieda

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alla Polizia federale svizzera la nota citata alla pagina 66 della richiesta d’estra- dizione” e “all’autorità richiedente italiana l’ulteriore documentazione ai suoi atti che ha fatto sì che attraverso l’incrocio dei dati sia A. identificato con il Nickname C.” (act. 1, pag. 31). Con scritto del 27 gennaio 2022, trasmesso all’UFG per conoscenza (v. act. 6), il ricorrente ha precisato alcuni punti del suo gravame (v. act. 5).

G. Mediante osservazioni del 1° febbraio 2022, l'UFG ha proposto di respingere il ricorso (v. act. 7). Con replica del 28 febbraio 2022, trasmessa all’UFG per co- noscenza (v. act. 13), il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali, postulando la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera

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il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente sostiene che la domanda d’estradizione sarebbe assai lacunosa sotto il profilo della descrizione dei fatti. Essa non permetterebbe di capire quale sarebbe stato il suo ruolo e il livello del suo coinvolgimento.

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2.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L’autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).

2.2 In concreto, l’UFG, basandosi sul decreto di fermo dell’indiziato del 26 ottobre 2021 (v. supra Fatti lett. A), ha così ripreso e riassunto i fatti alla base della domanda di estradizione (v. act. 1.1, pag. 4 e segg.):

«L’indagine condotta dalle competenti autorità italiane avrebbe ricostruito l’at- tuale operatività della locale di ‘ndrangheta di Fino Mornasco (CO) ed il suo sconfinamento sul territorio elvetico, dove parte degli affiliati diretti da D. unita- mente allo zio E., si sarebbero stabilmente insediati dedicandosi ai traffici di sostanza stupefacente proveniente dall’Italia, in particolare sul territorio del Canton San Gallo. Questi ultimi avrebbero costituito in Provincia di Como e nel territorio svizzero, la base logistica e operativa dell’associazione criminale, av- valendosi di fornitori stabili nonché persone dedite esclusivamente alla vendita della cocaina, segnatamente F., G., H., I. e J. Anche E. e D. avrebbero perso- nalmente effettuato cessioni di sostanza stupefacente. Inoltre l’organizzazione si sarebbe avvalsa di K., proprietario di una carrozzeria a Consumato in Inve- runo (Ml), per predisporre autovetture per il trasporto dall’Italia alla Svizzera della cocaina. In particolare quest’ultimo avrebbe creato appositi doppifondi nei veicoli dove occultare la sostanza stupefacente che veniva trasportata dall’Italia alla Svizzera. Dalle risultanze delle indagini condotte dalle competenti autorità italiane emerge come l’organizzazione criminale in oggetto abbia potuto di- sporre di persone il cui compito principale era quello di effettuare il trasporto e la vendita in Svizzera ai vari acquirenti della sostanza stupefacente, di persone dedite alla predisposizione delle autovetture per il trasporto della sostanza non- ché di persone dedite all’occultamento della stessa, di utenze telefoniche “non intercettabili” o intestate a prestanome che venivano utilizzate per i collegamenti tra i membri dell’organizzazione, di luoghi in Italia e in Svizzera dove occultare la sostanza stupefacente. L’attività di intercettazione, le risultanze dei servizi di osservazione e il sequestro di sostanza stupefacente effettuato, avrebbero evi- denziato l’esistenza di una struttura associativa dedita alla compravendita di

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importanti quantitativi di cocaina, nell’ordine variabile di alcuni chilogrammi. La quantità di stupefacente trattato testimonierebbe le grandi disponibilità econo- miche del gruppo. Nel corso delle indagini effettuate è emerso l’utilizzo di tele- foni criptati, che sarebbero stati utilizzati, tra gli altri, anche dal perseguito. Egli avrebbe utilizzato un account SkyEcc, utilizzando il Nickname “C.”. L’analisi delle chat avrebbe mostrato come i soggetti avrebbero utilizzato degli SkyEcc Pin (identificabili con un codice alfanumerico) e dei Nickname. Le comunicazioni contenute nelle singole chat farebbero riferimento prevalentemente a traffici di droga del genere cocaina e hashish. In molte chat sarebbero pure state scam- biate tra gli interlocutori fotografie di “panetti” di cocaina, distinti per marchio impresso sulla superficie degli stessi. Nel contempo essi avrebbero dichiarato di vivere esclusivamente con i proventi del traffico di droga e di essere impiegati in attività lavorative di copertura. In queste chat ritenute sicure, gli interlocutori avrebbero utilizzato i nominativi “biava”, “materiale”, “coca”, “fumo” ed “erba” per parlare di droga. Da una chat che il perseguito avrebbe effettuato il 13 di- cembre 2020 con L., si evince come egli avrebbe provveduto al pagamento dell’abbonamento di telefonia criptata in uso a B., che come riportato in seguito, avrebbe effettuato il trasporto di 11 chilogrammi di cocaina dall’Italia alla Sviz- zera. Il perseguito è in particolare sospettato di avere, in correità con M. e L., importato in Svizzera, per tramite del corriere B. (arrestato il 16 settembre 2020) un quantitativo di sostanza stupefacente dei tipo cocaina pari a 11 chilogrammi, suddivisa in 11 panetti occultati all’interno di un doppio fondo dell’autovettura Mini Cooper targata n. 1. Il trasporto della cocaina sarebbe stato organizzato dall’Italia a partire dal 12 settembre 2020. La sostanza stupefacente è stata se- questrata al momento di un controllo effettuato a Kriessern in Svizzera il 16 set- tembre 2020. Al momento dell’arresto in flagranza di reato di B., la polizia del Canton San Gallo effettuava una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di quest’ultimo in Svizzera, dove rinveniva un contratto di affitto per un magaz- zino sito in Z. In questo magazzino venivano ritrovate alcune ruote di automobili e un congelatore, all’interno del quale si rilevavano resti di cocaina e materiale per l’imballaggio. Dalla visione delle riprese video del magazzino si accertava che il perseguito vi aveva avuto accesso a più riprese utilizzando il badge di B. Subito dopo la perquisizione il perseguito avrebbe provveduto a portare via il congelatore, presumibilmente utilizzato come deposito della droga e che, a se- guito del sequestro avvenuto il 16 settembre 2020, era necessario eliminare eventuali tracce. Nel periodo antecedente il suddetto sequestro di cocaina, nella prima metà del mese di settembre 2020, il perseguito e A. si sarebbero intratte- nuti, sempre utilizzando telefoni criptati e la chat in SkyEcc, per pianificare e prendere accordi economici in merito al trasporto degli 11 chilogrammi di co- caina. In particolare in data 6 settembre 2020 il perseguito, in un discorso effet- tuato con L., avrebbe precisato “... Allora questi sono 62mila ... Che ho ... Tra cui 50 li mando a voi ... E 12 li ho messi separati per quando arrivano i 4 kg di fumo ... Sarebbero 6mila e 6mila 2 a voi 2 a me ...”. E ancora il 13 dicembre 2020 nel corso di un dialogo tra il perseguito e L. risulterebbe come il perseguito

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avrebbe individuato un nuovo “imbosco” dove poter custodire io stupefacente importato, in sostituzione del magazzino a Z. Apparentemente il titolare di que- sto box sarebbe stato anche disposto a fungere da corriere per il trasporto dello stupefacente. Infine i due avrebbero preso accordi per l’acquisto di un chilo- grammo di cocaina, da suddividere tra di loro, al prezzo di EUR 39’500.00 (prezzo ritenuto ottimo), per tramite di un fornitore (il “N.”), contatto reperito dal perseguito. In un ulteriore chat nel dicembre 2020 il perseguito e L. affermereb- bero chiaramente come B. fosse stato un loro corriere e parlerebbero altresì delle autovetture utilizzate dal gruppo per il trasporto di stupefacente, segnata- mente Audi e BMW, a riprova del fatto che il “gruppo L.” sarebbe stato gestito con suddivisione di compiti e uso di mezzi prestabiliti (dotati di ricettacoli da utilizzare per occultare io stupefacente) e con tecniche tali da eludere eventuali investigazioni. La compente autorità italiana indica nella documentazione estra- dizionale come la parte di preparazione dell’importazione in Svizzera di cocaina sia avvenuta in Italia, in particolare durante la presenza dei complici del perse- guito L. e M., nonché del corriere B.».

Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalle normative e dalla giurisprudenza sopra menzionate (v. supra consid. 2.1). Come rettamente affermato dall’UFG, il contenuto della domanda di estradi- zione, basato sul già citato decreto di fermo di indiziato di delitto del 26 ottobre 2021, permette senz’altro di determinare il tempo e il luogo dei reati rimproverati al ricorrente. I fatti contestati dall'estradando non soggiacciono a sindacato in questa sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'esposto dei fatti. Essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed assodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'e- stradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio.

3. Invocando l’art. 7 CEEstr, il ricorrente sostiene che i reati contestatigli sarebbero di competenza delle autorità elvetiche.

3.1 L’art. 7 n. 1 CEEstr prevede che la Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradare l’individuo richiesto per un reato, che, secondo la sua legislazione, è stato com- messo in tutto o in parte sul suo territorio o in un luogo equiparato al suo terri- torio. Trattasi di una norma potestativa che permette allo Stato richiesto di rifiu- tare l’estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.309 del 16 marzo 2010 consid. 9.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 568) e che nel diritto svizzero trova espressione nella regola di cui all’art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP. In questo caso, l’estradizione è concessa solo eccezionalmente, qualora circostanze particolari, segnatamente la possibilità di un migliore reinserimento sociale, lo giustifichino

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(art. 36 cpv. 1 AIMP), oppure, secondo la giurisprudenza e la dottrina, per ra- gioni di economia processuale o allo scopo di giudicare assieme gli autori di un medesimo atto (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/bb; sentenza del Tribunale federale 1A.236/1994 del 27 dicembre 1994 consid. 4c; TPF 2013 88 consid. 6.1; sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 5.3; RR.2009.170 del 29 luglio 2009 consid. 5.2; GARRÉ, Commentario basilese, 2015, n. 4 ad art. 36 AIMP; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 157). L’autorità d’esecuzione, incaricata di decidere se la competenza delle autorità repressive svizzere può giustificare il rifiuto dell’estradizione, dispone in questo ambito di un grande margine d’apprezzamento (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1A.233/2004 dell’8 novembre 2004 consid. 3.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 5.3; RR.2012.230 del 14 no- vembre 2012 consid. 2.2; RR.2007.72 del 29 maggio 2007 consid. 5.2; ZIMMERMANN, ibidem).

3.2 In concreto, la documentazione estradizionale permette innanzitutto di rilevare come il traffico di stupefacenti al quale l’estradando avrebbe partecipato tragga origine dall’importazione della sostanza dal Sudamerica all’Italia, Paese in cui si sarebbero svolti, almeno in parte, gli incontri tra i membri dell’organizzazione criminale responsabile del traffico in questione. La droga è stata poi occultata in un’autovettura giunta in Svizzera e scoperta in occasione di un controllo ef- fettuato a Kriessern il 16 settembre 2020. Che taluni atti abbiano avuto luogo su territorio elvetico non inficia la competenza giurisdizionale italiana, nella mi- sura in cui il baricentro della vicenda, che coinvolge svariati imputati ai quali vengono contestati atti commessi soprattutto all’estero, si trova in Italia, luogo in cui è arrivata la droga, è stato organizzato il seguito del traffico e si trova radicata l’organizzazione criminale oggetto dell’inchiesta italiana. Non potendo escludere che il ricorrente abbia commesso dei reati anche all’estero per l’or- ganizzazione in parola – sarà proprio l’audizione del predetto in Italia, con i pro- babili confronti con gli altri imputati, che permetterà di ulteriormente chiarire ciò –, il principio di economia processuale impone di giudicare il ricorrente nello stesso Stato per tutti i reati contestatigli, unitamente alle altre persone coinvolte nello stesso complesso di fatti. La domanda di estradizione e il decreto di fermo d’indiziato del 26 ottobre 2021 permettono di constatare che il centro delle atti- vità dell’organizzazione criminale in esame si trova indubbiamente in Italia. Le autorità italiane, che conoscono evidentemente in maniera approfondita l’orga- nizzazione criminale in questione e che conducono un procedimento penale di più ampia portata, sono indubbiamente meglio posizionate per esaminare e va- lutare il ruolo del ricorrente in seno alla stessa. Il fatto che il centro della sua esistenza sarebbe in Svizzera nulla toglie a quanto precede, visto che il ricor- rente è comunque cittadino italiano e mantiene forti legami con l’Italia. Le circo- stanze particolari dell’art. 36 cpv. 1 AIMP sono indubbiamente adempiute. Op-

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tando per l’estradizione l’autorità precedente ha esercitato il proprio potere d’ap- prezzamento in maniera corretta, tenendo in dovuta considerazione tutti i criteri decisivi in questo ambito. La censura va pertanto disattesa.

4. Per quanto riguarda la richiesta, formulata in via subordinata (v. supra Fatti lett. F), di procedere, in applicazione dell’art. 53 cpv. 1 AIMP, al rinvio dell’incarto all’UFG affinché chieda “alla Polizia federale la nota citata alla pagina 66 della richiesta d’estradizione” e “all’autorità italiana l’ulteriore documentazione ai suoi atti che ha fatto sì che attraverso l’incrocio dei dati sia A. identificato con il Nic- kname C.”, questa Corte ha già avuto modo di statuire sulla questione, affer- mando che, non essendovi elementi che permettano di confermare in modo indubbio, senza dover procedere a ulteriori atti istruttori, la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta (v. sentenza RH.2021.17 consid. 3.3). Come rettamente osservato dall’UFG, il fatto che l’estradando si sia presentato nella notte del 15 settembre 2020 al pronto soccorso dell’ospedale di Coira (v. act. 1.4) non permette di escludere l’asserito contatto, descritto a pag. 81 e seg. dell’esposizione sintetica dei fatti (v. act. 7.1), avuto dall’estradando con il corriere B. la sera prima dell’arresto di quest’ultimo avvenuto il 16 settembre 2020, circostanza di cui l’autorità rogante è venuta a conoscenza grazie all’intercettazione di un colloquio telefonico del 19 settembre 2020 tra l’estradando e il coimputato L. (v. ibidem, pag. 81). Nep- pure lo scritto del 23 dicembre 2021, con il quale il Dr. Med. O. ha dichiarato di aver visitato l’estradando il 14 dicembre 2020, può modificare quanto precede (v. act. 12.8). La questione non merita dunque ulteriore disamina.

5. In conclusione, il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

6. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nelle persone degli avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi (v. act. 12, pag. 12 e seg.; RP.2022.14, act. 1).

6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto

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2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1; sulla validità della domanda nella procedura amministrativa, v. DTF 134 I 166 consid. 2.2; WALDMANN, Commentario basilese, 2015, n. 66 ad art. 29 Cost.; STEINMANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 65 ad art. 29 Cost). Il Tribunale fe- derale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conse- guenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un pro- cesso: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto pos- sibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozess- armut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unent- geltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

6.2 In concreto, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. act. 12.9). Per quanto riguarda la sua fortuna, egli ha in sostanza dichiarato che tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati dal MPC (v. ibidem, pag. 3). La sua compagna nonché convivente, P., disporrebbe invece di fr. 14'374.09 presso la banca Q. e fr. 1'000.– in contante, precisato che ulteriori EUR 1'500.– e fr. 4'800.– sarebbero anch’essi sotto sequestro (v. ibidem). Egli indica di es- sere debitore di fr. 19'603.85 legati a un contratto di leasing (auto) nonché di fr. 6'028.– per altre fatture (spese legali e cassa malati) (v. ibidem). Per quanto

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concerne le spese mensili, l’insorgente ha dichiarato quanto segue: fr. 357.25 per la cassa malati; fr. 237.– per l’assicurazione RC; fr. 659.30 per il leasing; fr. 110.– per il garage auto; fr. 100.– per l’abbonamento del cellulare (v. ibidem, pag. 4). La sua compagna, dal canto suo, espone quanto segue: fr. 1'400.– per l’affitto; fr. 335.15 per la cassa malati; fr. 20.– per i trasporti pubblici; fr. 59.– per l’auto; fr. 40.– per pasti fuori domicilio; fr. 130.– per l’abbonamento del cellulare; fr. 300.– per pensione animale (v. ibidem). L’estradando dichiara, infine, un sa- lario netto mensile, riferito al 2021, di fr. 1’673.–. La compagna dello stesso in- dica un salario netto mensile, riferito al 2022, di fr. 1'264.95, importo al quale occorre aggiungere l’indennità di disoccupazione, sempre mensile, di fr. 1'644.05 (v. ibidem, pag. 5).

Nel formulario è chiaramente indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte del Comune di domi- cilio devono essere allegate alla presente” (act. 12.9, pag. 2). Inoltre, “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I docu- menti ufficiali devono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giu- stificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pen- sioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, atte- stazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (ibi- dem). Ora, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indi- cate, vi è da rilevare che il ricorrente, pur producendo svariate pezze giustifica- tive a sostegno degli importi indicati nel formulario (fatture, contratti, estratti ban- cari, ecc.), non ha fornito nessun documento fiscale che lo riguarda personal- mente, ma soltanto documentazione relativa alla R. GmbH. A prescindere da ciò, la sua domanda va respinta già per l’assenza di sufficienti probabilità di successo del suo ricorso, visto che i motivi addotti nello stesso sono in contrasto con le normative e i consolidati principi giurisprudenziali che reggono il diritto estradizionale. Ragione per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese pro- cessuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di pari importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di patrocinio gratuito è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 16 marzo 2022

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).