opencaselaw.ch

RH.2021.17

Bundesstrafgericht · 2021-12-13 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Sachverhalt

A. Il 26 ottobre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (Direzione distrettuale Antimafia) ha emesso un decreto di fermo di indi- ziato di delitto (Proc. n. 24847/2019 R.G.N.R. mod. 21) nei confronti di A. e altri per svariati reati, tra i quali il traffico di stupefacenti. Il predetto è sospettato di avere importato in Svizzera, tramite il corriere B. (arrestato il 16 settembre 2020) undici chilogrammi di cocaina suddivisa in undici panetti occultati all’interno di un doppio fondo di un’autovettura […] targata GR […]. La sostanza stupefa- cente proverrebbe presumibilmente dall’Italia ed è stata sequestrata in occa- sione di un controllo effettuato a Z./SG in Svizzera il 16 settembre 2020 (v. act. 3.1b, pag. 21 e seg. nonché 71 e segg., e act. 3.1c, pag. 22 nonché 72 e segg.).

B. Con domanda del 10 novembre 2021, il Ministero della Giustizia italiano, ba- sandosi sul decreto di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di svariate persone, tra cui A. (v. act. 3.1).

C. L’11 novembre 2021, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arre- sto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 3.2 e 3.3), fermo intervenuto il 16 novembre 2021 (v. act. 3.5). Interrogato il giorno seguente dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via sempli- ficata (v. act. 3.6).

D. Il 26 novembre 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via subor- dinata, egli chiede la sua scarcerazione e l’adozione delle seguenti misure so- stitutive: il versamento di una cauzione di fr. 30'000.–, il sequestro dei suoi do- cumenti d’identità e l’applicazione del braccialetto elettronico.

E. Mediante osservazioni del 2 dicembre 2021, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 9 dicembre 2021, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi

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bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2009, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP),

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se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto prov- visorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Conven- zione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna dispo- sizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il mo- mento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

E. 3 Sorpreso del fatto che le autorità elvetiche non abbiano aperto un procedimento penale in Svizzera nei suoi confronti, visto il fermo del corriere e il sequestro della droga a Z., nel Canton San Gallo, l’insorgente contesta le accuse mossegli nella domanda di estradizione, affermando di non aver mai utilizzato la chat menzionata dalla Procura milanese nell’esposizione sintetica dei fatti contenuta nel decreto di fermo del 26 ottobre 2021 (pag. 66), mediante la quale sarebbe stato identificato dalle autorità penali. Non menzionando la domanda di estradi- zione come egli sarebbe stato identificato, rispettivamente non essendo pre- sente nell’incarto dell’UFG la nota della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) che apparentemente lo identificherebbe come l’utilizzatore della chat in questione, nota che non fornirebbe la certezza assoluta delle identificazioni, l’estradando si troverebbe nell’assoluta impossibilità di produrre un alibi.

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E. 3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto in quanto tale. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la que- stione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di conclu- dere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).

E. 3.2 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estra- dizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è ap- punto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabil- mente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tri- bunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenze 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994

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del 7 giugno 1994 consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L’alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l’annuncio di prove future non soddisfano tale condizione (v. DTF 109 IV 174 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).

E. 3.3 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato a contestare generica- mente i fatti rimproveratigli nell’ambito del procedimento estero, occorre rilevare che le sue censure non costituiscono dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'or- dine di arresto. Non essendovi del resto elementi che permettano di confermare in modo indubbio, senza dover procedere a ulteriori atti istruttori, la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va re- spinta.

E. 4 Il reclamante contesta l’esistenza del pericolo di fuga. Egli non saprebbe dove andare e non avrebbe una vera possibilità di trasferirsi altrove. Pur non avendo strettissimi legami con la Svizzera, egli vivrebbe nel nostro Paese da diversi anni, da circa sei con una compagna, con la quale starebbe discutendo l’even- tualità di contrarre matrimonio. In Svizzera egli avrebbe inoltre tutta la sua cer- chia di amici. Fatta eccezione per i genitori che vivono in Calabria, l’estradando non avrebbe legami con l’Italia, Paese verso il quale non avrebbe in ogni caso senso scappare.

E. 4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di

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nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'even- tualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, es- sendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a cono- scenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurispru- denza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tri- bunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in

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Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

E. 4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 36 anni e risiede in Svizzera da svariati anni, dove vive con la sua compagna, esercitando un’attività imprenditoriale che – secondo la decisione di tassazione definitiva del 4 febbraio 2021 e i dati dichia- rati per il periodo fiscale 2020 – non genera guadagni imponibili e che si avvale di prestiti concessi dallo stesso reclamante (v. act. 3.6, pag. 2, e act. 1.2). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 con- sid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379), alla luce del grave reato che viene contestato in Italia all’estradando (v. art. 73 cpv. 1 D.P.R. 309/90, in act. 3.1a) e all’elevata comminatoria di pena prevista per lo stesso (da sei a venti anni di reclusione, senza tenere conto dell’aggravante di cui all’art. 80 cpv. 2 D.P.R. 309/90 riguardante l’ingente quan- tità di sostanza stupefacente), i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Nonostante la sua situazione affettiva e professionale, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove rischia di scontare una lunga pena detentiva, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi all’estradizione, ad esempio rifugiandosi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà, contando su ordinamenti giuridici meno favorevoli alla cooperazione in- ternazionale in materia penale, sia per l’assenza di trattati con il Paese richie- dente che per altri motivi. Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese, a prescindere dal fatto che vi sia o meno rischio di collusione, condizione co- munque cumulativa ex art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP.

E. 5 Il reclamante ritiene che il suo precario stato di salute renderebbe difficile im- maginare la sua estradizione, rispettivamente la sua carcerazione sino alla fine della procedura di estradizione. Egli avrebbe già dichiarato al Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni di soffrire di acidità di stomaco, di claustrofobia, di pro- blemi cardiaci e di attacchi d’ansia. Egli sarebbe inoltre stato visitato da un me- dico che gli avrebbe diagnosticato gravi difficoltà psicologiche legate alla carce- razione.

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E. 5.1 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Il Tribunale fe- derale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo va- lido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provve- dimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 no- vembre 2000 consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affer- mava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in un “Gefängnisspital". Nel secondo caso, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia vi- rale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'e- satta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi me- diche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare come ogni privazione della libertà abbia un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non aveva dimo- strato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mante- nendo la detenzione estradizionale né che esistevano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. La giurisprudenza ha del resto affermato che l’età avanzata e un precario stato di salute non giustificano, da soli, una liberazione provvisoria (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 consid. 7.2-7.3; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379).

E. 5.2 Nella fattispecie, premesso che il reclamante non ha prodotto nessun certificato medico che attesti i suoi problemi di salute e, soprattutto, la sua non carcerabi- lità, si rileva che le patologie da egli avanzate possono senz’altro essere trat- tate, essenzialmente mediante medicamenti, anche in carcere. Egli è stato del resto già trasportato in data 28 novembre 2021 all’ospedale di Y. per degli esami, per poi essere ricondotto al carcere di X. Inoltre, su richiesta dell’UFG, l’estradando verrà trasferito a breve al penitenziario di W., istituto che dispone

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di un servizio medico al quale il predetto potrà se del caso rivolgersi (v. act. 3, pag. 5). In definitiva, non si può che concludere che i problemi di salute del predetto non costituiscono un ostacolo alla detenzione estradizionale. La cen- sura va quindi disattesa.

E. 6 Il reclamante afferma che, essendo la sua attività assai poco redditizia, vi sa- rebbe la certezza che una sua prolungata carcerazione porterebbe la C. GmbH al fallimento, ciò che sarebbe ingiustificato e avrebbe conseguenze gravi per lui. La scarcerazione gli permetterebbe di “sistemare le proprie già deficitarie pendenze”.

Orbene, premesso che il reclamante si è proposto di versare una cauzione di fr. 30'000.– quale misura sostitutiva alla privazione della libertà (v. infra con- sid. 7), rinviando al conto bancario della C. GmbH che riporta un saldo di circa fr. 28'000.–, gli asseriti problemi economici derivanti dalla sua detenzione, an- corché dimostrati, non possono in ogni caso costituire un motivo per rinunciarvi. La documentazione fiscale trasmessa concerne inoltre la sua ditta e non lui personalmente (v. act. 1.2). Tale argomentazione va dunque disattesa.

E. 7 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con il versamento di una cau- zione di fr. 30'000.–, il deposito dei documenti d’identità e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, ritenuta in particolare la possi- bilità di condanna a una elevata pena detentiva (v. supra consid. 4.2), le misure in questione non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferi- menti citati). Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorve- glianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza mi- nima sul pericolo in questione. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situa- zione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'im- porto della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5;

v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). In concreto, il reclamante ha sì prodotto documentazione fiscale che attesta una precaria situazione finanziaria della sua ditta, ossia la C. GmbH (v. act. 1.2), ma non ha prodotto una documentazione completa riguardante la sua situazione finanziaria e fiscale personale, ciò che avrebbe permesso ad esempio di verificare l’esistenza di eventuali altri suoi redditi nonché l’entità della sua fortuna. Gli atti trasmessi in sede di replica, ossia documentazione

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bancaria riguardante averi della società del reclamante presso la banca D. (v. act. 4.1) e del predetto presso la banca E. (v. act. 4.2), non permettono di chiarire tali aspetti. In assenza delle necessarie indicazioni che possano per- mettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale complessiva del reclamante, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concreta- mente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.

E. 8 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

E. 9 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

E. 10 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 13 dicembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Stefano Pizzola,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2021.17

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Fatti: A. Il 26 ottobre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (Direzione distrettuale Antimafia) ha emesso un decreto di fermo di indi- ziato di delitto (Proc. n. 24847/2019 R.G.N.R. mod. 21) nei confronti di A. e altri per svariati reati, tra i quali il traffico di stupefacenti. Il predetto è sospettato di avere importato in Svizzera, tramite il corriere B. (arrestato il 16 settembre 2020) undici chilogrammi di cocaina suddivisa in undici panetti occultati all’interno di un doppio fondo di un’autovettura […] targata GR […]. La sostanza stupefa- cente proverrebbe presumibilmente dall’Italia ed è stata sequestrata in occa- sione di un controllo effettuato a Z./SG in Svizzera il 16 settembre 2020 (v. act. 3.1b, pag. 21 e seg. nonché 71 e segg., e act. 3.1c, pag. 22 nonché 72 e segg.).

B. Con domanda del 10 novembre 2021, il Ministero della Giustizia italiano, ba- sandosi sul decreto di cui sopra, ha richiesto all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto e l’estradizione di svariate persone, tra cui A. (v. act. 3.1).

C. L’11 novembre 2021, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni di procedere all’arresto del predetto sulla base di un ordine di arre- sto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 3.2 e 3.3), fermo intervenuto il 16 novembre 2021 (v. act. 3.5). Interrogato il giorno seguente dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricer- cata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via sempli- ficata (v. act. 3.6).

D. Il 26 novembre 2021, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l’annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via subor- dinata, egli chiede la sua scarcerazione e l’adozione delle seguenti misure so- stitutive: il versamento di una cauzione di fr. 30'000.–, il sequestro dei suoi do- cumenti d’identità e l’applicazione del braccialetto elettronico.

E. Mediante osservazioni del 2 dicembre 2021, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 9 dicembre 2021, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto:

1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempe- stivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac- colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi

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bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi- gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2009, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP),

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se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto prov- visorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Conven- zione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna dispo- sizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il mo- mento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3. Sorpreso del fatto che le autorità elvetiche non abbiano aperto un procedimento penale in Svizzera nei suoi confronti, visto il fermo del corriere e il sequestro della droga a Z., nel Canton San Gallo, l’insorgente contesta le accuse mossegli nella domanda di estradizione, affermando di non aver mai utilizzato la chat menzionata dalla Procura milanese nell’esposizione sintetica dei fatti contenuta nel decreto di fermo del 26 ottobre 2021 (pag. 66), mediante la quale sarebbe stato identificato dalle autorità penali. Non menzionando la domanda di estradi- zione come egli sarebbe stato identificato, rispettivamente non essendo pre- sente nell’incarto dell’UFG la nota della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) che apparentemente lo identificherebbe come l’utilizzatore della chat in questione, nota che non fornirebbe la certezza assoluta delle identificazioni, l’estradando si troverebbe nell’assoluta impossibilità di produrre un alibi.

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3.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 2.1), non già contro l’ordine di arresto in quanto tale. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 111 IV 108 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la que- stione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di conclu- dere, già a questo stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi pre- viste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).

3.2 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estra- dizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è ap- punto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabil- mente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tri- bunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenze 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994

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del 7 giugno 1994 consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L’alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l’annuncio di prove future non soddisfano tale condizione (v. DTF 109 IV 174 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).

3.3 In concreto, premesso che il reclamante si è limitato a contestare generica- mente i fatti rimproveratigli nell’ambito del procedimento estero, occorre rilevare che le sue censure non costituiscono dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui esse sono a questo stadio premature. Le stesse andranno semmai sollevate nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'or- dine di arresto. Non essendovi del resto elementi che permettano di confermare in modo indubbio, senza dover procedere a ulteriori atti istruttori, la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va re- spinta.

4. Il reclamante contesta l’esistenza del pericolo di fuga. Egli non saprebbe dove andare e non avrebbe una vera possibilità di trasferirsi altrove. Pur non avendo strettissimi legami con la Svizzera, egli vivrebbe nel nostro Paese da diversi anni, da circa sei con una compagna, con la quale starebbe discutendo l’even- tualità di contrarre matrimonio. In Svizzera egli avrebbe inoltre tutta la sua cer- chia di amici. Fatta eccezione per i genitori che vivono in Calabria, l’estradando non avrebbe legami con l’Italia, Paese verso il quale non avrebbe in ogni caso senso scappare.

4.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di

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nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'even- tualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, es- sendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a cono- scenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurispru- denza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tri- bunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in

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Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).

4.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 36 anni e risiede in Svizzera da svariati anni, dove vive con la sua compagna, esercitando un’attività imprenditoriale che – secondo la decisione di tassazione definitiva del 4 febbraio 2021 e i dati dichia- rati per il periodo fiscale 2020 – non genera guadagni imponibili e che si avvale di prestiti concessi dallo stesso reclamante (v. act. 3.6, pag. 2, e act. 1.2). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 con- sid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379), alla luce del grave reato che viene contestato in Italia all’estradando (v. art. 73 cpv. 1 D.P.R. 309/90, in act. 3.1a) e all’elevata comminatoria di pena prevista per lo stesso (da sei a venti anni di reclusione, senza tenere conto dell’aggravante di cui all’art. 80 cpv. 2 D.P.R. 309/90 riguardante l’ingente quan- tità di sostanza stupefacente), i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Nonostante la sua situazione affettiva e professionale, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove rischia di scontare una lunga pena detentiva, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi all’estradizione, ad esempio rifugiandosi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà, contando su ordinamenti giuridici meno favorevoli alla cooperazione in- ternazionale in materia penale, sia per l’assenza di trattati con il Paese richie- dente che per altri motivi. Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese, a prescindere dal fatto che vi sia o meno rischio di collusione, condizione co- munque cumulativa ex art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP.

5. Il reclamante ritiene che il suo precario stato di salute renderebbe difficile im- maginare la sua estradizione, rispettivamente la sua carcerazione sino alla fine della procedura di estradizione. Egli avrebbe già dichiarato al Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni di soffrire di acidità di stomaco, di claustrofobia, di pro- blemi cardiaci e di attacchi d’ansia. Egli sarebbe inoltre stato visitato da un me- dico che gli avrebbe diagnosticato gravi difficoltà psicologiche legate alla carce- razione.

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5.1 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Il Tribunale fe- derale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo va- lido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provve- dimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 4 e 1A.283/2000 del 20 no- vembre 2000 consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affer- mava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in un “Gefängnisspital". Nel secondo caso, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia vi- rale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'e- satta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi me- diche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare come ogni privazione della libertà abbia un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non aveva dimo- strato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mante- nendo la detenzione estradizionale né che esistevano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso. La giurisprudenza ha del resto affermato che l’età avanzata e un precario stato di salute non giustificano, da soli, una liberazione provvisoria (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 5.3; RR.2009.308 del 19 ottobre 2009 consid. 7.2-7.3; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 348 pag. 379).

5.2 Nella fattispecie, premesso che il reclamante non ha prodotto nessun certificato medico che attesti i suoi problemi di salute e, soprattutto, la sua non carcerabi- lità, si rileva che le patologie da egli avanzate possono senz’altro essere trat- tate, essenzialmente mediante medicamenti, anche in carcere. Egli è stato del resto già trasportato in data 28 novembre 2021 all’ospedale di Y. per degli esami, per poi essere ricondotto al carcere di X. Inoltre, su richiesta dell’UFG, l’estradando verrà trasferito a breve al penitenziario di W., istituto che dispone

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di un servizio medico al quale il predetto potrà se del caso rivolgersi (v. act. 3, pag. 5). In definitiva, non si può che concludere che i problemi di salute del predetto non costituiscono un ostacolo alla detenzione estradizionale. La cen- sura va quindi disattesa.

6. Il reclamante afferma che, essendo la sua attività assai poco redditizia, vi sa- rebbe la certezza che una sua prolungata carcerazione porterebbe la C. GmbH al fallimento, ciò che sarebbe ingiustificato e avrebbe conseguenze gravi per lui. La scarcerazione gli permetterebbe di “sistemare le proprie già deficitarie pendenze”.

Orbene, premesso che il reclamante si è proposto di versare una cauzione di fr. 30'000.– quale misura sostitutiva alla privazione della libertà (v. infra con- sid. 7), rinviando al conto bancario della C. GmbH che riporta un saldo di circa fr. 28'000.–, gli asseriti problemi economici derivanti dalla sua detenzione, an- corché dimostrati, non possono in ogni caso costituire un motivo per rinunciarvi. La documentazione fiscale trasmessa concerne inoltre la sua ditta e non lui personalmente (v. act. 1.2). Tale argomentazione va dunque disattesa.

7. Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con il versamento di una cau- zione di fr. 30'000.–, il deposito dei documenti d’identità e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, ritenuta in particolare la possi- bilità di condanna a una elevata pena detentiva (v. supra consid. 4.2), le misure in questione non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferi- menti citati). Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorve- glianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza mi- nima sul pericolo in questione. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situa- zione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'im- porto della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5;

v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). In concreto, il reclamante ha sì prodotto documentazione fiscale che attesta una precaria situazione finanziaria della sua ditta, ossia la C. GmbH (v. act. 1.2), ma non ha prodotto una documentazione completa riguardante la sua situazione finanziaria e fiscale personale, ciò che avrebbe permesso ad esempio di verificare l’esistenza di eventuali altri suoi redditi nonché l’entità della sua fortuna. Gli atti trasmessi in sede di replica, ossia documentazione

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bancaria riguardante averi della società del reclamante presso la banca D. (v. act. 4.1) e del predetto presso la banca E. (v. act. 4.2), non permettono di chiarire tali aspetti. In assenza delle necessarie indicazioni che possano per- mettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale complessiva del reclamante, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concreta- mente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.

8. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

9. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 14 dicembre 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Pizzola - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).