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RP.2016.25

Bundesstrafgericht · 2016-07-28 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Il 14 gennaio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 3 novembre 2015, nell’ambito di una procedura di prevenzione perso- nale e patrimoniale a carico di B., persona ritenuta socialmente pericolosa, non- ché in possesso di un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare sproporzio- nato rispetto al reddito dichiarato e alla lecita attività svolta. La procedura di prevenzione in questione risulta connessa con procedimenti penali condotti dalla predetta Procura per titolo di organizzazione criminale, riciclaggio di de- naro e altri reati. Dalle indagini sarebbero emersi elementi concreti atti a soste- nere l’ipotesi dell’esistenza di un radicato gruppo criminale organizzato dedito in particolare al traffico internazionale di sostanza stupefacente, con base ope- rativa in Valle d’Aosta e con collegamenti con importanti narcotrafficanti colom- biani. In tale ambito, su richiesta delle autorità italiane, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l’Ufficio federale di giusti- zia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, ha disposto, in data 27 giugno 2013, il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la Banca C., intestata alla Fondazione A. in liquidazione, in attesa di una decisione defi- nitiva nello Stato estero sul destino dei fondi ivi depositati (saldo al 31.12.2015: fr. 602'198.--). Con sentenza del 28 ottobre 2015 la Corte di Cassazione italiana ha confermato, tra l’altro, la confisca dei valori in questione. Con il suo comple- mento del 3 novembre 2015 l’autorità rogante chiede che venga data esecu- zione alla decisione di confisca dei valori depositati sul predetto conto (v. RR.2016.105 act. 1.2 pag. 1 e segg.).

B. Con decisione del 24 maggio 2016 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogato- ria, autorizzando la consegna alle autorità italiane della totalità dei valori patri- moniali giacenti sulla relazione n. 1 presso la Banca C., intestata alla Fonda- zione A. in liquidazione (v. RR.2016.105 act. 1.2).

C. Il 23 giugno 2016 la Fondazione A. in liquidazione ha impugnato la decisione in questione, postulando l’irricevibilità, subordinatamente la reiezione, della roga- toria, con sblocco del conto. Essa chiede in ogni caso di essere posta al bene- ficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, con nomina dell’avv. Fiorenzo Cotti quale patrocinatore d’ufficio (v. RR.2016.105 act. 1).

D. Il 24 giugno 2016 questa Corte ha inoltrato alla ricorrente l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità, dopo la concessione di due proroghe del termine, il 25 luglio seguente (v. act. 5).

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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sem- brano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 1.2 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. La precaria condizione dell’istante deve poter essere determinata sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in ma- niera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da con- traddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una mo- tivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 con- sid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in Christian Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.)

E. 1.3 Per quanto riguarda più particolarmente le richieste di assistenza giudiziaria gratuita formulate da persone giuridiche, la giurisprudenza ammette una tale richiesta unicamente se l’ente dispone di un solo attivo e se questo è oggetto della procedura nell’ambito della quale la richiesta stessa è presentata. Occorre inoltre che le persone che vi partecipano economicamente siano esse stesse indigenti (v. DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; decisioni del Tribunale penale fede- rale RP.2015.1-2 del 3 febbraio 2015; RP.2013.15 del 28 maggio 2013). Il con- cetto di “persona che vi partecipa economicamente” (“wirtschaftlich beteiligt”) deve essere interpretato in maniera estesa. Esso comprende, oltre ai soci, an- che gli organi della persona giuridica o gli eventuali creditori interessati (DTF 131 II 306 consid. 5.2.2 con rinvii giurisprudenziali).

E. 2 In concreto, la ricorrente afferma di essere una fondazione di diritto del Liech- tenstein costituita dalla famiglia di B. nel 2005 per ragioni prettamente fiscali (v. act. 1 pag. 2). Ora, a prescindere dalla situazione finanziaria dei membri della famiglia in questione, dalla richiesta presentata non vi è modo di compren- dere, da una parte, se gli averi depositati sul conto oggetto della contestata

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decisione siano l’unico attivo della fondazione ricorrente, dall’altra, se l’ammini- stratore di quest’ultima, ossia D., sia anch’esso indigente, visto che nulla viene detto e prodotto al suo riguardo (v. act. 7.1 e 7.2). Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza sopraccitata, con cui la ricorrente nella sua istanza nem- meno si confronta, limitandosi ad allegare documentazione relativa ai membri della famiglia di B. e quindi senza considerare le implicazioni giuridiche del co- strutto da essi interposto, lo stato d’indigenza non può essere accertato, per cui la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favore- vole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale la ricorrente è invitata a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro l’11 agosto 2016 un anticipo delle spese presunte di fr. 5'000.--.

E. 3 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA) e verranno prelevate pedissequamente al giudizio principale.

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Dispositiv
  1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  2. La tassa di giustizia verrà prelevata pedissequamente al giudizio principale.
  3. La ricorrente è invitata a versare entro l’11 agosto 2016 un anticipo delle spese di fr. 5'000.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 28 luglio 2016 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

FONDAZIONE A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'avv. Fiorenzo Cotti, Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RP.2016.25

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Fatti: A. Il 14 gennaio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 3 novembre 2015, nell’ambito di una procedura di prevenzione perso- nale e patrimoniale a carico di B., persona ritenuta socialmente pericolosa, non- ché in possesso di un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare sproporzio- nato rispetto al reddito dichiarato e alla lecita attività svolta. La procedura di prevenzione in questione risulta connessa con procedimenti penali condotti dalla predetta Procura per titolo di organizzazione criminale, riciclaggio di de- naro e altri reati. Dalle indagini sarebbero emersi elementi concreti atti a soste- nere l’ipotesi dell’esistenza di un radicato gruppo criminale organizzato dedito in particolare al traffico internazionale di sostanza stupefacente, con base ope- rativa in Valle d’Aosta e con collegamenti con importanti narcotrafficanti colom- biani. In tale ambito, su richiesta delle autorità italiane, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l’Ufficio federale di giusti- zia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, ha disposto, in data 27 giugno 2013, il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la Banca C., intestata alla Fondazione A. in liquidazione, in attesa di una decisione defi- nitiva nello Stato estero sul destino dei fondi ivi depositati (saldo al 31.12.2015: fr. 602'198.--). Con sentenza del 28 ottobre 2015 la Corte di Cassazione italiana ha confermato, tra l’altro, la confisca dei valori in questione. Con il suo comple- mento del 3 novembre 2015 l’autorità rogante chiede che venga data esecu- zione alla decisione di confisca dei valori depositati sul predetto conto (v. RR.2016.105 act. 1.2 pag. 1 e segg.).

B. Con decisione del 24 maggio 2016 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogato- ria, autorizzando la consegna alle autorità italiane della totalità dei valori patri- moniali giacenti sulla relazione n. 1 presso la Banca C., intestata alla Fonda- zione A. in liquidazione (v. RR.2016.105 act. 1.2).

C. Il 23 giugno 2016 la Fondazione A. in liquidazione ha impugnato la decisione in questione, postulando l’irricevibilità, subordinatamente la reiezione, della roga- toria, con sblocco del conto. Essa chiede in ogni caso di essere posta al bene- ficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, con nomina dell’avv. Fiorenzo Cotti quale patrocinatore d’ufficio (v. RR.2016.105 act. 1).

D. Il 24 giugno 2016 questa Corte ha inoltrato alla ricorrente l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità, dopo la concessione di due proroghe del termine, il 25 luglio seguente (v. act. 5).

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Diritto: 1. 1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sem- brano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

1.2 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. La precaria condizione dell’istante deve poter essere determinata sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in ma- niera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da con- traddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una mo- tivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 con- sid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in Christian Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.)

1.3 Per quanto riguarda più particolarmente le richieste di assistenza giudiziaria gratuita formulate da persone giuridiche, la giurisprudenza ammette una tale richiesta unicamente se l’ente dispone di un solo attivo e se questo è oggetto della procedura nell’ambito della quale la richiesta stessa è presentata. Occorre inoltre che le persone che vi partecipano economicamente siano esse stesse indigenti (v. DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; decisioni del Tribunale penale fede- rale RP.2015.1-2 del 3 febbraio 2015; RP.2013.15 del 28 maggio 2013). Il con- cetto di “persona che vi partecipa economicamente” (“wirtschaftlich beteiligt”) deve essere interpretato in maniera estesa. Esso comprende, oltre ai soci, an- che gli organi della persona giuridica o gli eventuali creditori interessati (DTF 131 II 306 consid. 5.2.2 con rinvii giurisprudenziali).

2. In concreto, la ricorrente afferma di essere una fondazione di diritto del Liech- tenstein costituita dalla famiglia di B. nel 2005 per ragioni prettamente fiscali (v. act. 1 pag. 2). Ora, a prescindere dalla situazione finanziaria dei membri della famiglia in questione, dalla richiesta presentata non vi è modo di compren- dere, da una parte, se gli averi depositati sul conto oggetto della contestata

- 4 -

decisione siano l’unico attivo della fondazione ricorrente, dall’altra, se l’ammini- stratore di quest’ultima, ossia D., sia anch’esso indigente, visto che nulla viene detto e prodotto al suo riguardo (v. act. 7.1 e 7.2). Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza sopraccitata, con cui la ricorrente nella sua istanza nem- meno si confronta, limitandosi ad allegare documentazione relativa ai membri della famiglia di B. e quindi senza considerare le implicazioni giuridiche del co- strutto da essi interposto, lo stato d’indigenza non può essere accertato, per cui la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favore- vole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale la ricorrente è invitata a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro l’11 agosto 2016 un anticipo delle spese presunte di fr. 5'000.--.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA) e verranno prelevate pedissequamente al giudizio principale.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 2. La tassa di giustizia verrà prelevata pedissequamente al giudizio principale. 3. La ricorrente è invitata a versare entro l’11 agosto 2016 un anticipo delle spese di fr. 5'000.--.

Bellinzona, il 29 luglio 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Fiorenzo Cotti

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).