Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della conces- sione dell’asilo e la pronuncia dell’allontanamento, che l’insorgente, cittadino afghano, di etnia hazara, proveniente dal villag- gio di B._______ (distretto C._______; […] D._______) ha dichiarato che prima della caduta del regime governativo a C._______ ci sarebbero stati dei combattimenti, per 40 giorni consecutivi; che egli avrebbe assistito i
D-3523/2023 Pagina 4 combattenti, fornendo loro vestiti, coperte e cibo; che in seguito, all’incirca una settimana dopo la caduta del regime, i Malawi (capi religiosi dei tale- bani) sarebbero arrivati alla moschea del suo villaggio con l’intensione di radunare tutti gli uomini al fine di reclutargli per la Jihad; che siccome, egli solitamente sarebbe stato incaricato da (…) – guardiano della moschea del villaggio – di proferire annunci all’altoparlante della moschea, avrebbe ri- cevuto l’incarico di diffondere il loro messaggio; che il richiedente si sa- rebbe rifiutato di dare l’annuncio richiesto e avrebbe deciso di fuggire dal villaggio, assieme ad altri giovani, recandosi a Kabul dalla sorella; che nel mentre, al villaggio i talebani avrebbero cominciato ad entrare nelle case e a portare via i giovani; che il padre, l’avrebbe avvisato e l’avrebbe esortato a recarsi in Iran (cfr. atti SEM 20/9 e 22/10), che a sostegno della domanda d’asilo il ricorrente ha versato agli atti, la copia della propria taskera e la copia del permesso F del cugino che si trova nel Canton E._______ (cfr. mezzi di prova [mdp] 1 e 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza, che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può
D-3523/2023 Pagina 5 sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha in primo luogo ricordato come una persecuzione dev’essere riconducibile ad una caratteristica intrinseca del richiedente, indissolubilmente legata ad esso o alla sua personalità; che pertanto, l’autorità di prima istanza, ha osservato che i tentativi di re- clutamento da parte dei talebani non sarebbero basati su un motivo deter- minate in materia d’asilo; che in particolare, dalle allegazioni del ricorrente non risulterebbe che le azioni dei talebani avessero avuto lo scopo di “pren- derlo di mira” a causa della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di perseguitarlo per tale motivo; che piuttosto, a dire dell’autorità inferiore, l’interessato avrebbe incarnato le caratteristiche richieste: ma- schio di una certa età; che d’altronde, dall’incarto non sarebbero emersi indizi tale da considerarlo un nemico/traditore o avente avuto un “atteggia- mento” di oppositore; che dunque, la SEM ha ritenuto, che al momento della partenza, il richiedente non sarebbe stato oggetto di persecuzioni de- terminanti in materia d’asilo da parte dei talebani, che in secondo luogo, l’autorità inferiore non ha nemmeno ritenuto che l’av- vento dei talebani lo esponga, con grande probabilità e in un prossimo fu- turo, a delle misure di persecuzione in caso di un eventuale suo ritorno al paese d’origine, a causa della sua precedente renitenza al reclutamento; che altresì, la SEM ha osservato come i presunti timori, legati al tatuaggio sul polso sinistro, raffigurante un (…), sarebbero delle mere supposizioni dell’insorgente, che infine, l’autorità di prima istanza ha esaminato anche le dichiarazioni del richiedente relative a un abbandono dall’Islam e l’inizio di un percorso di conversione al Cristianesimo; che tuttavia, la SEM ha concluso che egli non sarebbe riuscito a rendere verosimile né la suo apostasia né tanto- meno un’ipotetica conversione alla nuova fede religiosa, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che innanzitutto, egli confuta la tesi della SEM in merito all’inverosimiglianza delle sue allegazioni circa la sua apostasia; che a sue dire, le sue dichia- razioni sarebbero da ritenersi verosimili e nell’ottica della probabilità
D-3523/2023 Pagina 6 preponderante meriterebbero di essere correttamente ed esaustivamente considerate ai sensi dell’art. 3 LAsi; che inoltre, egli ritiene che l’autorità inferiore avrebbe dovuto considerare quanto da lui asserito nel suo in- sieme, tenendo in considerazione il suo elevato profilo di rischio; che in particolare, egli evidenzia di essere minorenne, apostata, di etnia hazara, di avere prestato assistenza alla resistenza popolare contro i talebani, di avere dei parenti rispettabili nel villaggio oltre che di essersi sottratto al reclutamento dei talebani e di essersi fatto un tatuaggio, pratica vietata alla religione islamica; che pertanto, a suo dire, i suddetti elementi sarebbero da considerarsi tutti rilevanti ai sensi del art. 3 LAsi, che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudi- zioso rinviare anche in questa sede, che l’insorgente, questionato in merito ai suoi motivi d’asilo non ha men- zionato in quel momento l’allontanamento all’Islam e/o una pressione psi- chica insopportabile dovuta al suo contesto famigliare e religioso (cfr. atti SEM 20/9 pt. 7.01; 22/10 D34); che nonostante, egli fosse obbligato dal padre a pregare, egli avrebbe aiutato (…) alla moschea facendo gli annunci all’autoparlante durante gli eventi solenni (cfr. atto SEM 20/9 pt. 7.01), che non si esclude che egli, quale adolescente, si sia confrontato interior- mente in modo critico con la religione islamica; che tuttavia, egli non ha reso verosimile la sua apostasia e una conseguente pressione psichica insopportabile prima del suo espatrio, che inoltre, non risulta che il ricorrente durante il periodo di combattimenti al suo villaggio, prima della presa del potere da parte dei talebani, sia stato individualizzato come un collaboratore dei combattenti (cfr. atto SEM 20/9 pt. 7.01); che egli stesso, in sede d’audizione ha confermato di non aver mai avuto problemi diretti con i talebani (cfr. atto SEM 22/10 D23), che per quanto concerne la sua sottrazione al reclutamento da parte dei talebani, il Tribunale osserva che i Malawi avrebbero ordinato di radunare tutti i giovani uomini in moschea (cfr. atti SEM cfr. atto SEM 20/9 pt. 7.01); che, dalle sue allegazioni, emerge che egli non sarebbe stato ricercato in modo individuale, ma unicamente in quanto giovane uomo (cfr. atto SEM 22/10 D7),
D-3523/2023 Pagina 7 che, a differenza di quanto censurato, non risulta che la sorella, nonostante la sua attività quale incaricata per i processi delle elezioni per il precedente Governo, sia effettivamente ricercata (cfr. atti SEM 20/9 pt. 7.01; 22/10 D25-30); che pertanto, non vi sono indizi tesi a sostanziare l’esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa, in ragione del legame con la sorella (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4), che infine, nemmeno la sua sola appartenenza all’etnia hazara costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecu- zioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto restrittive poste dalla giurisprudenza per una persecu- zione collettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze D-3178/2022 del 12 settembre 2022; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 con- sid. 6.2.1), che proseguendo nell’analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della con- cessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alla sua apostasia, al suo interessamento al Cristianesimo e al tatuaggio fatto in Iran dopo il suo espatrio, che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza, che, in tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qua- lità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi; che il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi), che il Tribunale costata come le allegazioni in merito al suo allontanamento all’islam dopo l’espatrio, risultano essere stereotipate e di carattere
D-3523/2023 Pagina 8 generale (cfr. atti SEM 20/9 pt. 1.13; 22/10 D32-33); che tale insufficienza nell’esporre l’asserita apostasia non può essere giustificata con la sua gio- vane età; che invero egli è stato in grado di spiegare in maniera sufficien- temente dettagliata i suoi motivi d’asilo; che pertanto, nella fattispecie, la SEM non era tenuta a indagare ulteriormente, le modalità con cui il ricor- rente potrebbe vivere secondo la sua ideologia una volta ritornato in Afgha- nistan (cfr. sentenza del TAF D-4002/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.1.2 con riferimenti citati), che inoltre, nessuno è a conoscenza del fatto che egli non sia più credente (cfr. atto SEM 22/10 D35); che altresì, egli non ha nemmeno maturato in modo concreto l’idea di convertirsi al Cristianesimo (cfr. atto SEM 22/10 D33, D36), che infine, per quanto riguarda il tatuaggio al polso sinistro raffigurante un (…), il Tribunale osserva, come rettamente indicato dall’autorità di prima istanza nel provvedimento sindacato, che tale pratica risulta essere sem- pre più comune tra i giovani e nelle aree urbane, che il ricorrente non ha nemmeno asserito di aver fatto il tatuaggio come simbolo del suo allontanamento dall’Islam; che sebbene, in Afghanistan i tatuaggi possano tutt’ora essere visti negativamente, non ha tuttavia dimo- strato un timore fondato di persecuzioni future connesse al suo tatuaggio (cfr. sentenza del Tribunale E-562/2021 del 1° marzo 2021); che di conse- guenza la mera possibilità di una futura persecuzione basata sulla legge di (…) non è sufficiente, che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione come quest’ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
D-3523/2023 Pagina 9 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era mi- norenne al momento del deposito della domanda d’asilo e lo è tutt’ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si ri- nuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3523/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
E. 24 maggio 2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 con- sid. 6.2.1), che proseguendo nell’analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della con- cessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alla sua apostasia, al suo interessamento al Cristianesimo e al tatuaggio fatto in Iran dopo il suo espatrio, che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza, che, in tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qua- lità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi; che il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi), che il Tribunale costata come le allegazioni in merito al suo allontanamento all’islam dopo l’espatrio, risultano essere stereotipate e di carattere
D-3523/2023 Pagina 8 generale (cfr. atti SEM 20/9 pt. 1.13; 22/10 D32-33); che tale insufficienza nell’esporre l’asserita apostasia non può essere giustificata con la sua gio- vane età; che invero egli è stato in grado di spiegare in maniera sufficien- temente dettagliata i suoi motivi d’asilo; che pertanto, nella fattispecie, la SEM non era tenuta a indagare ulteriormente, le modalità con cui il ricor- rente potrebbe vivere secondo la sua ideologia una volta ritornato in Afgha- nistan (cfr. sentenza del TAF D-4002/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.1.2 con riferimenti citati), che inoltre, nessuno è a conoscenza del fatto che egli non sia più credente (cfr. atto SEM 22/10 D35); che altresì, egli non ha nemmeno maturato in modo concreto l’idea di convertirsi al Cristianesimo (cfr. atto SEM 22/10 D33, D36), che infine, per quanto riguarda il tatuaggio al polso sinistro raffigurante un (…), il Tribunale osserva, come rettamente indicato dall’autorità di prima istanza nel provvedimento sindacato, che tale pratica risulta essere sem- pre più comune tra i giovani e nelle aree urbane, che il ricorrente non ha nemmeno asserito di aver fatto il tatuaggio come simbolo del suo allontanamento dall’Islam; che sebbene, in Afghanistan i tatuaggi possano tutt’ora essere visti negativamente, non ha tuttavia dimo- strato un timore fondato di persecuzioni future connesse al suo tatuaggio (cfr. sentenza del Tribunale E-562/2021 del 1° marzo 2021); che di conse- guenza la mera possibilità di una futura persecuzione basata sulla legge di (…) non è sufficiente, che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione come quest’ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
D-3523/2023 Pagina 9 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era mi- norenne al momento del deposito della domanda d’asilo e lo è tutt’ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si ri- nuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3523/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3523/2023 Sentenza del 29 settembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Elena Formisano, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 maggio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: il ricorrente) ha presentato in Svizzera l'(...) novembre 2022, la procura conferita dall'interessato il 14 novembre 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, lo scritto del 9 febbraio 2023 della rappresentante legale, il verbale relativo alla prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (PA RMNA) del 15 maggio 2023, in presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia, il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del medesimo giorno, il parere della rappresentante legale del 23 maggio 2023 sul progetto di decisione della SEM del 22 maggio 2023, la decisione della SEM del 24 maggio 2023, notificata il medesimo giorno, mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, il ricorso del 21 giugno 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 giugno 2023), per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda ad nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento di istruttoria; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, che l'insorgente, cittadino afghano, di etnia hazara, proveniente dal villaggio di B._______ (distretto C._______; [...] D._______) ha dichiarato che prima della caduta del regime governativo a C._______ ci sarebbero stati dei combattimenti, per 40 giorni consecutivi; che egli avrebbe assistito i combattenti, fornendo loro vestiti, coperte e cibo; che in seguito, all'incirca una settimana dopo la caduta del regime, i Malawi (capi religiosi dei talebani) sarebbero arrivati alla moschea del suo villaggio con l'intensione di radunare tutti gli uomini al fine di reclutargli per la Jihad; che siccome, egli solitamente sarebbe stato incaricato da (...) - guardiano della moschea del villaggio - di proferire annunci all'altoparlante della moschea, avrebbe ricevuto l'incarico di diffondere il loro messaggio; che il richiedente si sarebbe rifiutato di dare l'annuncio richiesto e avrebbe deciso di fuggire dal villaggio, assieme ad altri giovani, recandosi a Kabul dalla sorella; che nel mentre, al villaggio i talebani avrebbero cominciato ad entrare nelle case e a portare via i giovani; che il padre, l'avrebbe avvisato e l'avrebbe esortato a recarsi in Iran (cfr. atti SEM 20/9 e 22/10), che a sostegno della domanda d'asilo il ricorrente ha versato agli atti, la copia della propria taskera e la copia del permesso F del cugino che si trova nel Canton E._______ (cfr. mezzi di prova [mdp] 1 e 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha in primo luogo ricordato come una persecuzione dev'essere riconducibile ad una caratteristica intrinseca del richiedente, indissolubilmente legata ad esso o alla sua personalità; che pertanto, l'autorità di prima istanza, ha osservato che i tentativi di reclutamento da parte dei talebani non sarebbero basati su un motivo determinate in materia d'asilo; che in particolare, dalle allegazioni del ricorrente non risulterebbe che le azioni dei talebani avessero avuto lo scopo di "prenderlo di mira" a causa della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di perseguitarlo per tale motivo; che piuttosto, a dire dell'autorità inferiore, l'interessato avrebbe incarnato le caratteristiche richieste: maschio di una certa età; che d'altronde, dall'incarto non sarebbero emersi indizi tale da considerarlo un nemico/traditore o avente avuto un "atteggiamento" di oppositore; che dunque, la SEM ha ritenuto, che al momento della partenza, il richiedente non sarebbe stato oggetto di persecuzioni determinanti in materia d'asilo da parte dei talebani, che in secondo luogo, l'autorità inferiore non ha nemmeno ritenuto che l'avvento dei talebani lo esponga, con grande probabilità e in un prossimo futuro, a delle misure di persecuzione in caso di un eventuale suo ritorno al paese d'origine, a causa della sua precedente renitenza al reclutamento; che altresì, la SEM ha osservato come i presunti timori, legati al tatuaggio sul polso sinistro, raffigurante un (...), sarebbero delle mere supposizioni dell'insorgente, che infine, l'autorità di prima istanza ha esaminato anche le dichiarazioni del richiedente relative a un abbandono dall'Islam e l'inizio di un percorso di conversione al Cristianesimo; che tuttavia, la SEM ha concluso che egli non sarebbe riuscito a rendere verosimile né la suo apostasia né tantomeno un'ipotetica conversione alla nuova fede religiosa, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che innanzitutto, egli confuta la tesi della SEM in merito all'inverosimiglianza delle sue allegazioni circa la sua apostasia; che a sue dire, le sue dichiarazioni sarebbero da ritenersi verosimili e nell'ottica della probabilità preponderante meriterebbero di essere correttamente ed esaustivamente considerate ai sensi dell'art. 3 LAsi; che inoltre, egli ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto considerare quanto da lui asserito nel suo insieme, tenendo in considerazione il suo elevato profilo di rischio; che in particolare, egli evidenzia di essere minorenne, apostata, di etnia hazara, di avere prestato assistenza alla resistenza popolare contro i talebani, di avere dei parenti rispettabili nel villaggio oltre che di essersi sottratto al reclutamento dei talebani e di essersi fatto un tatuaggio, pratica vietata alla religione islamica; che pertanto, a suo dire, i suddetti elementi sarebbero da considerarsi tutti rilevanti ai sensi del art. 3 LAsi, che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che l'insorgente, questionato in merito ai suoi motivi d'asilo non ha menzionato in quel momento l'allontanamento all'Islam e/o una pressione psichica insopportabile dovuta al suo contesto famigliare e religioso (cfr. atti SEM 20/9 pt. 7.01; 22/10 D34); che nonostante, egli fosse obbligato dal padre a pregare, egli avrebbe aiutato (...) alla moschea facendo gli annunci all'autoparlante durante gli eventi solenni (cfr. atto SEM 20/9 pt. 7.01), che non si esclude che egli, quale adolescente, si sia confrontato interiormente in modo critico con la religione islamica; che tuttavia, egli non ha reso verosimile la sua apostasia e una conseguente pressione psichica insopportabile prima del suo espatrio, che inoltre, non risulta che il ricorrente durante il periodo di combattimenti al suo villaggio, prima della presa del potere da parte dei talebani, sia stato individualizzato come un collaboratore dei combattenti (cfr. atto SEM 20/9 pt. 7.01); che egli stesso, in sede d'audizione ha confermato di non aver mai avuto problemi diretti con i talebani (cfr. atto SEM 22/10 D23), che per quanto concerne la sua sottrazione al reclutamento da parte dei talebani, il Tribunale osserva che i Malawi avrebbero ordinato di radunare tutti i giovani uomini in moschea (cfr. atti SEM cfr. atto SEM 20/9 pt. 7.01); che, dalle sue allegazioni, emerge che egli non sarebbe stato ricercato in modo individuale, ma unicamente in quanto giovane uomo (cfr. atto SEM 22/10 D7), che, a differenza di quanto censurato, non risulta che la sorella, nonostante la sua attività quale incaricata per i processi delle elezioni per il precedente Governo, sia effettivamente ricercata (cfr. atti SEM 20/9 pt. 7.01; 22/10 D25-30); che pertanto, non vi sono indizi tesi a sostanziare l'esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa, in ragione del legame con la sorella (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4), che infine, nemmeno la sua sola appartenenza all'etnia hazara costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto restrittive poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze D-3178/2022 del 12 settembre 2022; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1), che proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alla sua apostasia, al suo interessamento al Cristianesimo e al tatuaggio fatto in Iran dopo il suo espatrio, che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza, che, in tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi; che il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi), che il Tribunale costata come le allegazioni in merito al suo allontanamento all'islam dopo l'espatrio, risultano essere stereotipate e di carattere generale (cfr. atti SEM 20/9 pt. 1.13; 22/10 D32-33); che tale insufficienza nell'esporre l'asserita apostasia non può essere giustificata con la sua giovane età; che invero egli è stato in grado di spiegare in maniera sufficientemente dettagliata i suoi motivi d'asilo; che pertanto, nella fattispecie, la SEM non era tenuta a indagare ulteriormente, le modalità con cui il ricorrente potrebbe vivere secondo la sua ideologia una volta ritornato in Afghanistan (cfr. sentenza del TAF D-4002/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.1.2 con riferimenti citati), che inoltre, nessuno è a conoscenza del fatto che egli non sia più credente (cfr. atto SEM 22/10 D35); che altresì, egli non ha nemmeno maturato in modo concreto l'idea di convertirsi al Cristianesimo (cfr. atto SEM 22/10 D33, D36), che infine, per quanto riguarda il tatuaggio al polso sinistro raffigurante un (...), il Tribunale osserva, come rettamente indicato dall'autorità di prima istanza nel provvedimento sindacato, che tale pratica risulta essere sempre più comune tra i giovani e nelle aree urbane, che il ricorrente non ha nemmeno asserito di aver fatto il tatuaggio come simbolo del suo allontanamento dall'Islam; che sebbene, in Afghanistan i tatuaggi possano tutt'ora essere visti negativamente, non ha tuttavia dimostrato un timore fondato di persecuzioni future connesse al suo tatuaggio (cfr. sentenza del Tribunale E-562/2021 del 1° marzo 2021); che di conseguenza la mera possibilità di una futura persecuzione basata sulla legge di (...) non è sufficiente, che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione come quest'ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: