Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame in ragione dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice dell’istruzione in qualità di giu- dice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
D-3106/2022 Pagina 4 che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della conces- sione dell’asilo e la pronuncia dell’allontanamento, che l’insorgente, cittadino afghano, di etnia hazara, proveniente dal villag- gio di (…) (distretto di […]; provincia di […]) ha dichiarato che i suoi fratelli maggiori H.K. e A.K. avrebbero lavorato in passato per le forze speciali del governo nel distretto di (…); che H.K. avrebbe svolto tale attività dal 2008 al 2013, anno in cui sarebbe deceduto in seguito all’esplosione causata da una mina, mentre A.K. avrebbe prestato servizio dal 2008 al 2016, che in particolare, i problemi del ricorrente sarebbero iniziati nel 2015, con l’arrivo nella zona di H.M.H, un nomade di etnia kuchi, il quale avrebbe collaborato con i Talebani e trafficato armi ed oppio; che un giorno, il fratello A.K. gli avrebbe chiesto di accompagnare un amico da H.M.H. per acqui- stare dei proiettili e per vedere dove si trovasse esattamente il suo accam- pamento; che successivamente, il fratello e l’amico assieme ad altri militari del distretto di Khas avrebbero organizzato un’operazione militare per ar- restare H.M.H.; che durante i combattimenti il figlio di quest’ultimo sarebbe deceduto e H.M.H. sarebbe stato arrestato assieme a cinque “suoi uomini” nonché trasportato in un carcere a Kabul; che in seguito, nel 2016 il fratello A.K. si sarebbe fidanzato e avrebbe deciso di smettere di lavorare per le forze governative e sarebbe tornato a lavorare come contadino; che a par- tire dal 2018, i Talebani sarebbero arrivati nella loro zona e avrebbero chie- sto soldi agli abitanti del villaggio; che tuttavia, l’interessato e la sua fami- glia avrebbero continuato a vivere la loro vita normalmente fino alla caduta del governo nell’agosto del 2021, che nei giorni successivi alla presa di Kabul, la famiglia dell’interessato avrebbe deciso di espatriare e di vendere tutti i beni in vista della partenza; che nel mentre, il capo del villaggio sarebbe arrivato alla loro casa con una lettera da parte di tale G.M.M., comandante talebano per la loro zona, e di H.M.H., il quale con sarebbe stato liberato dopo l’avvenuta ascesa al po- tere dei talebani; che nella lettera veniva intimato a A.K. e al richiedente di consegnarsi ai Talebani; che tuttavia, il capo del villaggio avrebbe intuito la partenza imminente della famiglia, avvisando di ciò i Talebani, i quali sa- rebbero giunti alla loro abitazione; che A.K., sarebbe rimasto ad affrontarli, mentre l’interessato assieme alla madre e alla sorella sarebbero partiti im- mediatamente; che in seguito, l’interessato avrebbe appreso che il fratello A.K. sarebbe stato ucciso,
D-3106/2022 Pagina 5 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza, che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconosci- mento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che in particolare, l’autorità di prima istanza ha osservato come i problemi con H.M.H. sareb- bero da ricondurre ad un comportamento specifico dell’interessato, più concretamente al fatto di aver condotto un amico del fratello al suo accam- pamento, e non ad una sua caratteristica intrinseca; che pertanto, l’autorità inferiore ha ritenuto le persecuzioni subite in patria e la potenziali future persecuzioni per tale motivo non pertinenti in materia d’asilo; che dipoi,
D-3106/2022 Pagina 6 l’autorità inferiore ha esaminato, se in seguito alla presa di potere da parte dei Talebani, la situazione di pericolo dell’insorgente si sia aggravata a tal punto da poter ammettere la presenza di un timore fondato di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi; che di conseguenza, la SEM ha analizzato il rap- porto tra H.M.H. e i Talebani ed ha approfondito il ruolo giocato da quest’ul- timi nei problemi scatenati da H.M.H. per vendicarsi con il ricorrente; che dall’esame delle allegazioni, l’autorità inferiore è arrivata a concludere che non vi sarebbe un interesse da parte dei Talebani – nonostante i buoni rapporti con H.M.H. – a perseguitare il ricorrente; che tale vicinanza non costituirebbe dunque un elemento aggravante nell’analisi del profilo di ri- schio di quest’ultimo; che proseguendo, la SEM ha ritenuto che gli attacchi contro gli hazara non raggiungerebbero, in termini di frequenza e di persi- stenza, il livello tale per cui sarebbe lecito ammettere una persecuzione collettiva; che infine, non vi sarebbero neppure indizi tesi a sostanziare l’esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa a causa delle attività del fratello A.K., che in sede ricorsuale, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di prima istanza; che anzitutto, egli evidenzia come H.M.H. sarebbe stato un “socio d’affari” dei Talebani e che dunque la vicinanza ad essi per ragioni legate al traffico di armi e di oppio avrebbero reso le sue minacce molto pericolose e facilmente attuabili, come infatti si sarebbe verificato; che in- vero, in seguito alla ricezione della lettera di minaccia da parte di G.M.M., suo fratello si sarebbe sacrificato per permettere al ricorrente di partire as- sieme alla madre e la sorella restando tragicamente vittima dei Talebani; che inoltre, l’interessato sottolinea come egli sarebbe nel mirino di quest’ul- timi, sia per il desiderio di vendetta da parte di H.M.H., sia per il ruolo svolto dal fratello A.K. nelle operazioni militari tese a catturarlo; che pertanto, il suo profilo di rischio sarebbe da considerarsi elevato; che infine, egli ritiene che la SEM non possa nemmeno escludere con certezza la sussistenza di una persecuzione collettiva nei confronti dell’etnia hazara, che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudi- zioso rinviare anche in questa sede, che dipoi, il Tribunale osserva che la famiglia, la quale viveva in una zona frequentata dai Talebani già dal 2018 (cfr. atto SEM 28/16 D18), abbia de- ciso di espatriare solamente in seguito alla presa del potere di quest’ultimi, il 15 agosto 2021, e indipendentemente da una persecuzione mirata (cfr. atto SEM 29/16 D19, D52-53),
D-3106/2022 Pagina 7 che infatti, nonostante due membri della famiglia, ovvero i fratelli H. e A.K., avessero lavorato in passato per le forze speciali del governo, i Talebani dal loro arrivo nella zona dell’insorgente nel 2018 non si sono mai interes- sati alla famiglia dello stesso (cfr. atto SEM 29/16 D18-19), che oltretutto, il fratello H. avrebbe lavorato per le forze governative fino al 2013, anno in cui sarebbe deceduto a seguito allo scoppio di una mina (cfr. atto SEM 29/16 D13, D25) e A.K. si sarebbe ritirato dal servizio già nel 2016 (cfr. atto SEM 29/16 D18), che altresì, prima della partenza dall’Afghanistan del ricorrente anche il fra- tello A.K. sarebbe stato ucciso (cfr. atti SEM 15/11 pt. 4.04, 7.02), che pertanto, non vi sono indizi tesi a sostanziare l’esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa, in ragione del suo legame con i fratelli H. e A.K (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4), che inoltre, sebbene il ricorrente abbia affermato che lui e il fratello A.K. avrebbero ricevuto una lettera nei giorni seguenti la presa del potere da parte dei Talebani (cfr. atto SEM 29/16 D28-30, D51), firmata dal coman- dante della zona G.M.M. e per conto di H.M.H (cfr. atto SEM 29/16 D46), i medesimi non hanno mai ricevuto nessuna minaccia direttamente da parte di H.M.H., che nemmeno, dalla lettera inviata con complemento al ricorso del 2 feb- braio 2024, risulta il nome di H.M.H.; che infatti, dalla stessa risulta unica- mente che l’interessato “deve presentarsi e dare spiegazioni in merito sulla sua collaborazione e quella dei fratelli con il governo precedente” (cfr. atto TAF 3); che oltretutto, tale documento presentato solo in copia risulta di dubbia autenticità, che altresì, il Tribunale constata come il ricorrente avrebbe incontrato in un’unica occasione H.M.H. e non avrebbe partecipato alla sua cattura (cfr. atto SEM 29/16 D18); che sebbene avesse accompagnato un amico del fratello ad acquistare munizioni, il luogo in cui si era accampato H.M.H. non era segreto e quindi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non si può considerare il suo contributo quale incisivo (cfr. atto SEM 29/16 D45, D54-56); che peraltro, non si comprende il motivo per cui, se H.M.H. avesse voluto vendicarsi con A.K e l’interessato, non l’abbia fatto lui diret- tamente una volta uscito di prigione (cfr. atto SEM 29/16 D47),
D-3106/2022 Pagina 8 che di conseguenza, il timore di una persecuzione da parte di H.M.H. in caso di rientro in Afghanistan non è fondato (cfr. atto SEM 29/16 D74), che infine, nemmeno la sua sola appartenenza all’etnia hazara costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecu- zioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto restrittive poste dalla giurisprudenza per una persecu- zione collettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-3523/2023 del 29 settembre 2023; E-1578/2023 del 6 aprile 2023 consid. 6.1.4), che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, tesi a concludere come quest’ultimo sia stato espo- sto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
D-3106/2022 Pagina 9 ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era mi- norenne al momento del deposito della domanda d’asilo, non appare es- sere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si rinuncia a pre- levare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3106/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3106/2022 Sentenza del 19 aprile 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, (...) (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 15 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: il ricorrente) ha presentato in Svizzera il 4 febbraio 2022, la procura conferita dall'interessato il 9 febbraio 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale relativo alla prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (PA RMNA) del 22 febbraio 2022, in presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia, lo scritto del 16 marzo 2022, mediante il quale l'interessato ha versato agli atti quali mezzi di prova la fotografia della tazkara del fratello A.K. e la fotografia del certificato di lavoro rilasciato dall'esercito afghano inerente al fratello A.K., il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 3 maggio 2022, interrotto per problemi di comprensione tra il richiedente e l'interprete, il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 2 giugno 2022, il parere della rappresentante legale del 14 giugno 2022 sul progetto di decisione della SEM del 13 giugno 2022, la decisione della SEM del 15 giugno 2022, notificata il medesimo giorno, mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria, a causa dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, il ricorso del 15 luglio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo a titolo principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda ad un nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento istruttorio in merito alla qualità di rifugiato e all'asilo; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, la conferma di ricezione del ricorso in parola dell'18 luglio 2022, lo scritto del 2 febbraio 2024, tramite il quale il ricorrente ha trasmesso un nuovo mezzo di prova, ossia una lettera da parte dei talebani (in copia), inviata alla famiglia del ricorrente, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame in ragione dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice dell'istruzione in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, che l'insorgente, cittadino afghano, di etnia hazara, proveniente dal villaggio di (...) (distretto di [...]; provincia di [...]) ha dichiarato che i suoi fratelli maggiori H.K. e A.K. avrebbero lavorato in passato per le forze speciali del governo nel distretto di (...); che H.K. avrebbe svolto tale attività dal 2008 al 2013, anno in cui sarebbe deceduto in seguito all'esplosione causata da una mina, mentre A.K. avrebbe prestato servizio dal 2008 al 2016, che in particolare, i problemi del ricorrente sarebbero iniziati nel 2015, con l'arrivo nella zona di H.M.H, un nomade di etnia kuchi, il quale avrebbe collaborato con i Talebani e trafficato armi ed oppio; che un giorno, il fratello A.K. gli avrebbe chiesto di accompagnare un amico da H.M.H. per acquistare dei proiettili e per vedere dove si trovasse esattamente il suo accampamento; che successivamente, il fratello e l'amico assieme ad altri militari del distretto di Khas avrebbero organizzato un'operazione militare per arrestare H.M.H.; che durante i combattimenti il figlio di quest'ultimo sarebbe deceduto e H.M.H. sarebbe stato arrestato assieme a cinque "suoi uomini" nonché trasportato in un carcere a Kabul; che in seguito, nel 2016 il fratello A.K. si sarebbe fidanzato e avrebbe deciso di smettere di lavorare per le forze governative e sarebbe tornato a lavorare come contadino; che a partire dal 2018, i Talebani sarebbero arrivati nella loro zona e avrebbero chiesto soldi agli abitanti del villaggio; che tuttavia, l'interessato e la sua famiglia avrebbero continuato a vivere la loro vita normalmente fino alla caduta del governo nell'agosto del 2021, che nei giorni successivi alla presa di Kabul, la famiglia dell'interessato avrebbe deciso di espatriare e di vendere tutti i beni in vista della partenza; che nel mentre, il capo del villaggio sarebbe arrivato alla loro casa con una lettera da parte di tale G.M.M., comandante talebano per la loro zona, e di H.M.H., il quale con sarebbe stato liberato dopo l'avvenuta ascesa al potere dei talebani; che nella lettera veniva intimato a A.K. e al richiedente di consegnarsi ai Talebani; che tuttavia, il capo del villaggio avrebbe intuito la partenza imminente della famiglia, avvisando di ciò i Talebani, i quali sarebbero giunti alla loro abitazione; che A.K., sarebbe rimasto ad affrontarli, mentre l'interessato assieme alla madre e alla sorella sarebbero partiti immediatamente; che in seguito, l'interessato avrebbe appreso che il fratello A.K. sarebbe stato ucciso, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che in particolare, l'autorità di prima istanza ha osservato come i problemi con H.M.H. sarebbero da ricondurre ad un comportamento specifico dell'interessato, più concretamente al fatto di aver condotto un amico del fratello al suo accampamento, e non ad una sua caratteristica intrinseca; che pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto le persecuzioni subite in patria e la potenziali future persecuzioni per tale motivo non pertinenti in materia d'asilo; che dipoi, l'autorità inferiore ha esaminato, se in seguito alla presa di potere da parte dei Talebani, la situazione di pericolo dell'insorgente si sia aggravata a tal punto da poter ammettere la presenza di un timore fondato di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi; che di conseguenza, la SEM ha analizzato il rapporto tra H.M.H. e i Talebani ed ha approfondito il ruolo giocato da quest'ultimi nei problemi scatenati da H.M.H. per vendicarsi con il ricorrente; che dall'esame delle allegazioni, l'autorità inferiore è arrivata a concludere che non vi sarebbe un interesse da parte dei Talebani - nonostante i buoni rapporti con H.M.H. - a perseguitare il ricorrente; che tale vicinanza non costituirebbe dunque un elemento aggravante nell'analisi del profilo di rischio di quest'ultimo; che proseguendo, la SEM ha ritenuto che gli attacchi contro gli hazara non raggiungerebbero, in termini di frequenza e di persistenza, il livello tale per cui sarebbe lecito ammettere una persecuzione collettiva; che infine, non vi sarebbero neppure indizi tesi a sostanziare l'esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa a causa delle attività del fratello A.K., che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prima istanza; che anzitutto, egli evidenzia come H.M.H. sarebbe stato un "socio d'affari" dei Talebani e che dunque la vicinanza ad essi per ragioni legate al traffico di armi e di oppio avrebbero reso le sue minacce molto pericolose e facilmente attuabili, come infatti si sarebbe verificato; che invero, in seguito alla ricezione della lettera di minaccia da parte di G.M.M., suo fratello si sarebbe sacrificato per permettere al ricorrente di partire assieme alla madre e la sorella restando tragicamente vittima dei Talebani; che inoltre, l'interessato sottolinea come egli sarebbe nel mirino di quest'ultimi, sia per il desiderio di vendetta da parte di H.M.H., sia per il ruolo svolto dal fratello A.K. nelle operazioni militari tese a catturarlo; che pertanto, il suo profilo di rischio sarebbe da considerarsi elevato; che infine, egli ritiene che la SEM non possa nemmeno escludere con certezza la sussistenza di una persecuzione collettiva nei confronti dell'etnia hazara, che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che dipoi, il Tribunale osserva che la famiglia, la quale viveva in una zona frequentata dai Talebani già dal 2018 (cfr. atto SEM 28/16 D18), abbia deciso di espatriare solamente in seguito alla presa del potere di quest'ultimi, il 15 agosto 2021, e indipendentemente da una persecuzione mirata (cfr. atto SEM 29/16 D19, D52-53), che infatti, nonostante due membri della famiglia, ovvero i fratelli H. e A.K., avessero lavorato in passato per le forze speciali del governo, i Talebani dal loro arrivo nella zona dell'insorgente nel 2018 non si sono mai interessati alla famiglia dello stesso (cfr. atto SEM 29/16 D18-19), che oltretutto, il fratello H. avrebbe lavorato per le forze governative fino al 2013, anno in cui sarebbe deceduto a seguito allo scoppio di una mina (cfr. atto SEM 29/16 D13, D25) e A.K. si sarebbe ritirato dal servizio già nel 2016 (cfr. atto SEM 29/16 D18), che altresì, prima della partenza dall'Afghanistan del ricorrente anche il fratello A.K. sarebbe stato ucciso (cfr. atti SEM 15/11 pt. 4.04, 7.02), che pertanto, non vi sono indizi tesi a sostanziare l'esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa, in ragione del suo legame con i fratelli H. e A.K (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4), che inoltre, sebbene il ricorrente abbia affermato che lui e il fratello A.K. avrebbero ricevuto una lettera nei giorni seguenti la presa del potere da parte dei Talebani (cfr. atto SEM 29/16 D28-30, D51), firmata dal comandante della zona G.M.M. e per conto di H.M.H (cfr. atto SEM 29/16 D46), i medesimi non hanno mai ricevuto nessuna minaccia direttamente da parte di H.M.H., che nemmeno, dalla lettera inviata con complemento al ricorso del 2 febbraio 2024, risulta il nome di H.M.H.; che infatti, dalla stessa risulta unicamente che l'interessato "deve presentarsi e dare spiegazioni in merito sulla sua collaborazione e quella dei fratelli con il governo precedente" (cfr. atto TAF 3); che oltretutto, tale documento presentato solo in copia risulta di dubbia autenticità, che altresì, il Tribunale constata come il ricorrente avrebbe incontrato in un'unica occasione H.M.H. e non avrebbe partecipato alla sua cattura (cfr. atto SEM 29/16 D18); che sebbene avesse accompagnato un amico del fratello ad acquistare munizioni, il luogo in cui si era accampato H.M.H. non era segreto e quindi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non si può considerare il suo contributo quale incisivo (cfr. atto SEM 29/16 D45, D54-56); che peraltro, non si comprende il motivo per cui, se H.M.H. avesse voluto vendicarsi con A.K e l'interessato, non l'abbia fatto lui direttamente una volta uscito di prigione (cfr. atto SEM 29/16 D47), che di conseguenza, il timore di una persecuzione da parte di H.M.H. in caso di rientro in Afghanistan non è fondato (cfr. atto SEM 29/16 D74), che infine, nemmeno la sua sola appartenenza all'etnia hazara costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto restrittive poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-3523/2023 del 29 settembre 2023; E-1578/2023 del 6 aprile 2023 consid. 6.1.4), che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, tesi a concludere come quest'ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: