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D-4002/2020

D-4002/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-09 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Il (...) gennaio 2020, l'interessato, dichiaratosi cittadino afghano e minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-1/2). B. Con il succitato si è tenuto un primo verbale d'audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: RMNA) in data (...) febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. 12/11; di seguito: verbale 1), allorché invece il (...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. 16/12; di seguito: verbale 2), rispettivamente il (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 19/12; di seguito: verbale 3), l'interessato è stato questionato segnatamente in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle sopra citate audizioni, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha asserito di essere del gruppo etnico B._______ facente parte degli Hazara, di provenire dal villaggio di C._______ (o anche denominato D._______), situato nel distretto di E._______, nella provincia di F._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.07, pag. 3 e verbale 2, D10 seg., pag. 3). Avrebbe frequentato la scuola sino alla (...) classe, lasciandola allorché avrebbe avuto (...) o (...) anni, a causa delle problematiche avute. Invero, nel contesto scolastico lo avrebbero infastidito gli studenti (sputandogli addosso, dicendo che egli era senza religione e che era illecito sedersi con lui) e gli insegnanti, e questi ultimi pure picchiato, in quanto da bambino non gli sarebbe piaciuta la lezione di religione impartita e per questo egli non l'avrebbe studiata. Stessa situazione si sarebbe presentata anche in moschea, con percosse da parte del mullah perché egli non avrebbe studiato la religione islamica, nonché molestie da parte degli altri ragazzi che frequentavano tale luogo religioso. All'età di (...) o (...) anni, egli avrebbe pertanto smesso pure di frequentare la moschea ed a parte alle festività dell'G._______, che egli non avrebbe considerato come religiose, non avrebbe più partecipato ad alcuna ricorrenza, cerimonia o precetto islamici. Anche dopo l'abbandono scolastico, le molestie da parte dei suoi coetanei, che allorché lo avrebbero incontrato lo avrebbero canzonato, prendendolo in giro per il colore dei capelli e della pelle, dicendo che egli era senza religione ed infedele, sarebbero proseguite. Per questo motivo, egli non sarebbe uscito molto fuori casa, studiando al domicilio dei suoi genitori, nonché aiutando di quando in quando il padre nelle sue attività (...). Un giorno, mentre egli si trovava con l'unico amico, H._______, suo coetaneo, seduto a chiacchierare, dei ragazzi sarebbero sopraggiunti ed avrebbero iniziato a molestarlo, tirandogli i capelli e sputandogli addosso, dicendo inoltre all'amico di non sedersi con lui in quanto era senza religione ed un infedele. Tale conoscente, in seguito, gli avrebbe chiesto delle spiegazioni riguardo al perché egli non avrebbe studiato la religione e come mai non pregava. Poiché avrebbe molto insistito, l'interessato si sarebbe confidato con lui, dicendogli che non credeva nell'islam e che "era una cosa inutile" (cfr. verbale 2, D15, pag. 4). H._______ lo avrebbe poi raccontato al padre il giorno stesso. Invero, la sera del medesimo giorno, il fratello (...) del ricorrente sarebbe rientrato di corsa a casa dalla moschea ove si trovava con il padre, dicendo che quest'ultimo sarebbe stato picchiato a causa dell'insorgente. La gente del villaggio presente in moschea sarebbe difatti stata avvisata dal padre di H._______, che l'interessato era senza religione e che sarebbe dovuto essere ucciso. Il padre si sarebbe opposto, e per questo lo avrebbero picchiato. La madre dell'interessato, conoscendo i rischi che il figlio avrebbe potuto correre restando nel villaggio, gli avrebbe consigliato di fuggire. Ciò che egli avrebbe fatto, allontanandosi la notte stessa da casa e rifugiandosi il giorno successivo a I._______. La madre, che l'avrebbe raggiunto in seguito a I._______, avrebbe organizzato con lo zio (...) presente in tale (...) il suo espatrio, tramite un passatore. Egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine verso l'J._______, nel (...) o (...) mese dell'anno (...) (secondo il calendario afghano; verso il mese di [...] del [...] espresso nel calendario gregoriano). Nel caso di un suo rientro in patria, egli temerebbe di essere ucciso dalla gente del villaggio e dalle persone a conoscenza del fatto che egli non abbia più una religione, nonché dal governo (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D17, pag. 4). Inoltre, ha addotto che il suo desiderio sarebbe stato quello di studiare, ma non sarebbe stato possibile farlo a causa della presenza dei Talebani, che avrebbero impedito alla gente di recarsi a I._______, e degli scontri nel suo Paese d'origine; altresì ha dichiarato che in quest'ultimo vi sarebbe la guerra (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 9; verbale 3, D93, pag. 11). Infine, egli ha asserito che i suoi famigliari gli avrebbero raccontato che, una volta che egli sarebbe espatriato, delle persone si sarebbero rivolte a loro chiedendo di lui, nonché sarebbero stati "molestati" (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 5; verbale 3, D4, pag. 2). C. Il 9 luglio 2020, il rappresentante legale del ricorrente, ha presentato il suo parere (cfr. atto SEM n. 25/3) al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 7 luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 23/10). D. Con decisione del 10 luglio 2020 - notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 28/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che l'interessato non avrebbe reso verosimili, in quanto le sue dichiarazioni in merito sarebbero poco motivate ed illogiche, gli eventi che l'avrebbero indotto a fuggire dall'Afghanistan. Inverosimili sarebbero difatti sia le sue asserzioni che l'amico H._______ non sarebbe stato a conoscenza del fatto che egli non credesse più nella religione islamica prima del giorno della sua confessione formale, sia pure che il padre di H._______ e la gente del suo villaggio avrebbero scoperto che lui era un "infedele" soltanto il giorno della sua confessione all'amico H._______, allorché invece almeno da (...) anni, lui avrebbe dimostrato un comportamento di "non credente" nella sfera pubblica. Inoltre, anche l'accaduto in moschea il giorno in cui egli sarebbe partito dal villaggio, non sarebbe maggiormente credibile. Ciò, posto che egli non sarebbe stato informato personalmente di essere in pericolo di morte, ma soltanto tramite terzi; nonché di non aver cercato il dialogo con il padre per sapere cosa fosse realmente accaduto in moschea, anzi non avendo voluto avere dei contatti con il genitore. Per di più, anche le asserzioni del richiedente circa le conseguenze che avrebbe subito la sua famiglia dal suo espatrio e che sarebbe in pericolo, a causa del fatto che le persone del suo villaggio avrebbero avuto conoscenza che egli fosse infedele e che era espatriato, sarebbero inverosimili. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha osservato come, al di là della loro verosimiglianza, le conseguenze subite in patria dall'insorgente non sarebbero sufficienti per ammettere una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Invero, i maltrattamenti a lui inflitti prima della partenza, non apparirebbero così intensi da aver reso impossibile una vita dignitosa in patria, lasciandogli come unica soluzione l'espatrio per sottrarsi agli stessi. Egli avrebbe inoltre potuto praticare il suo "non credere" senza degli ostacoli importanti, avendo potuto astenersi sia dal recarsi in moschea che dall'osservare i doveri dell'islam. Neppure le sue dichiarazioni riguardo alla situazione di guerra presente in Afghanistan, come pure l'evenienza che non ci si potesse spostare dal suo villaggio a I._______, vista la presenza dei Talebani, non sarebbero motivi pertinenti ai sensi dell'asilo. Questo in quanto tali problematiche non l'avrebbero toccato personalmente, bensì riguarderebbero, in generale, l'intera popolazione afghana. Da ultimo, in merito al parere espresso dal rappresentante legale del richiedente, l'autorità inferiore ha ritenuto non vi fossero elementi atti a modificare le conclusioni sopra esposte. In particolare, pur non contestando che il richiedente sia ateo, egli non rappresenterebbe un rischio per la società nella quale vive, in quanto avrebbe potuto adottare un comportamento quale "non credente" per diversi anni nel suo Paese d'origine, senza subire dei pregiudizi d'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non avrebbe inoltre reso credibile di essere divenuto un pericolo, da un giorno all'altro, quale non credente in patria. E. Il 10 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avversando la succitata decisione. Nelle sue conclusioni egli ha postulato l'annullamento del provvedimento impugnato ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha chiesto che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore, per un nuovo esame delle allegazioni e per completamento istruttorio. Contestualmente, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documentazione, è stata allegata copia di un estratto (pag. 4-5) della (...) dell'(...) intitolata: "(...)" del (...). Nel suo atto ricorsuale, l'interessato ritiene come l'autorità inferiore non abbia accertato in modo esaustivo tutti i fatti giuridicamente rilevanti, nonché che la decisione avversata si fondi su di un'applicazione inesatta del diritto applicabile. In primo luogo, l'insorgente contesta alcune delle conclusioni relative all'inverosimiglianza dei suoi asserti presentate dall'autorità sindacata nella decisione impugnata, ravvisando un quadro di generale plausibilità e logicità delle sue allegazioni. In particolare, egli sarebbe stato troppo giovane per poter prendere la decisione di espatriare, avendo al momento dell'inizio delle angherie soltanto (...) anni. Inoltre, lui avrebbe resistito, poiché sarebbero comunque stati soltanto i suoi coetanei ad avere il sospetto che egli fosse un "infedele". Gli adulti non avrebbero difatti avuto contezza che lui fosse ateo sino a quando egli avrebbe confessato al conoscente. Il fattore anagrafico secondo il ricorrente, sarebbe determinante per un'interpretazione completa ed accurata delle circostanze e della loro evoluzione nel tempo, sia considerando il rigido sistema afghano e la diversità di parametri utilizzati nel giudizio sociale circa il suo comportamento, sia per l'esame di quello che egli avrebbe potuto fare per fuggire al rischio di persecuzioni. Invero, egli, all'epoca giovanissimo e senza alcun problema economico, sarebbe voluto rimanere a vivere con la sua famiglia, e per questo motivo avrebbe sopportato le prese in giro dei compagni e le percosse del mullah e degli insegnanti, i quali, come gli altri adulti, pensavano che proprio a causa della sua giovane età, alla fine avrebbe capito. Il ricorrente, peraltro, considererebbe lui stesso che la confessione al conoscente sarebbe stata una leggerezza scaturita da un momento di debolezza conseguente ad una pressione che, un giorno, si sarebbe resa insopportabile. Circa poi il fatto che egli non avrebbe potuto parlare con il padre, quanto da lui addotto in audizione a spiegazione, sarebbe verosimile. Inoltre, l'unica soluzione efficace per sottrarsi alle persecuzioni prospettategli mediante terzi (ovvero di essere stato accusato di essere divenuto infedele e che avrebbe pertanto dovuto essere ucciso), sarebbe stata quella della fuga. In secondo luogo, egli contesta che i maltrattamenti subiti nel suo paese d'origine prima dell'espatrio non siano stati qualificati dalla SEM, a torto, come comportanti una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Ciò, a maggior ragione, considerando la realtà della società afghana ed i pericoli insiti nella stessa nel dichiararsi apertamente atei o anche apostati. Invero, sulla base anche di diverse fonti citate nel ricorso, il ricorrente ritiene che l'apostasia sarebbe perseguita quale reato in Afghanistan ai sensi della giurisprudenza Hanafi, anche se la stessa non sarebbe codificata nel codice penale afghano. Inoltre, l'intervento del padre sui maltrattamenti dei coetanei e del mullah, sarebbe stato ininfluente e, peraltro, non esente da rischi per il genitore medesimo. Oltre alla fuga o al silenzio, l'insorgente non vede quindi altra via che avrebbe potuto intraprendere per risolvere i suoi problemi. Ingiurie e vessazioni che egli avrebbe dovuto subire quotidianamente, tanto da dover interrompere la sua formazione, nonché essere ridotto al silenzio senza potersi confidare con nessuno, non apparirebbero inoltre indizi di una "vita dignitosa" come quella che l'autorità sindacata riterrebbe che egli potesse condurre in patria. Quest'ultima autorità, nel suo giudizio circa il fatto che egli avrebbe potuto praticare "il suo non credere senza ostacoli maggiori", avrebbe ignorato le difficoltà allegate dal ricorrente in audizione, prestando invece attenzione solamente agli espedienti che egli avrebbe adottato per mascherare il suo ateismo. In tal senso, andrebbe considerato che lui proviene da una comunità di piccole dimensioni, ove il padre conosce molte persone. Tali circostanze mostrerebbero già di per sé sole, che egli sia stato individuato come ateo e per questo egli sia passibile di uccisione da parte di una comunità radicale come quella del suo villaggio. Nella valutazione andrebbe infine considerato l'orientamento del Tribunale espresso nella sentenza D-2372/2020 del 2 luglio 2020. In tale ottica, nel caso specifico, il ricorrente è ateo, e per questo apparrebbe alla comunità afghana di provenienza, molto conservatrice, come ancor più meritevole di punizione capitale che un apostata e convertito al cristianesimo come nel caso di cui alla sentenza del Tribunale succitata. Per tutte queste ragioni, egli, in caso di rientro nel Paese d'origine, sarebbe esposto al rischio attuale di persecuzioni gravi e rilevanti giusta l'art. 3 LAsi. F. Con decisione incidentale del 17 agosto 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente ed ha invitato l'autorità inferiore ad una risposta al ricorso, esprimendosi in particolare ai sensi dei considerandi. G. L'autorità inferiore ha risposto con invio del 21 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), riconfermandosi integralmente nelle sue motivazioni e conclusioni, nonché proponendo il respingimento del ricorso. In aggiunta, la SEM ha preso posizione su quanto richiesto dal Tribunale nella sua decisione incidentale del 17 agosto 2020, concludendo che il modo con il quale il ricorrente dovrebbe vivere e praticare il suo ateismo, nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine, non potrebbe essere qualificato come un'insopportabile pressione psicologica ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, allorché egli avrebbe vissuto nel villaggio, il medesimo non sarebbe stato costretto, nella sfera pubblica, ad adattarsi quotidianamente ai riti islamici e ad adempierli, per proteggere la sua vita e la sua libertà. Anche nella sfera privata, il ricorrente avrebbe potuto comportarsi secondo le sue convinzioni, sapendo di essere compreso dalla madre e che il padre tollerava il suo comportamento. Peraltro, egli non avrebbe assunto una posizione di attivista nei confronti dell'islam e non si opporrebbe, anzi parteciperebbe alle tradizioni islamiche e nazionali. Per di più, egli non si sarebbe interessato a nessun'altra religione, e quindi non avrebbe dovuto reprimersi dal praticare un'altra religione. La SEM ha pertanto considerato che l'insorgente abbia potuto vivere nel suo villaggio già quale ateo e che il suo comportamento, già in passato, non gli avrebbe fatto correre rischi; ciò che sarebbe anche il caso in futuro, nell'eventualità di un suo ritorno in Afghanistan. H. H.a Per il tramite della decisione incidentale del 27 agosto 2020, il Tribunale ha invitato l'insorgente a presentare una replica alle osservazioni di risposta della SEM, chiedendo pure al medesimo di rispondere ad una lista di quesiti inerenti in particolare le sue concezioni in ambito religioso, come le vivrebbe in Svizzera, rispettivamente come intenderebbe continuare a professarle nel caso di un suo rinvio in Afghanistan (cfr. risultanze processuali). H.b Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito l'11 settembre 2020. Dapprima, in replica alla SEM, egli ha sostanzialmente ribadito alcune conclusioni già espresse nel gravame. Ha tuttavia aggiunto che, l'evenienza che lui da bambino abbia partecipato alle festività citate, ove l'attività principale sarebbe quella di (...), non stupirebbe affatto. Egli avrebbe invece sempre evitato di studiare il corano o di pregare nella moschea, proprio perché per lui, tali attività, sarebbero state un peso ed intimamente egli considerava contrario ai suoi valori credere nell'islam. In ciò, egli avrebbe pertanto mostrato una notevole maturità nella propria convinzione, senza valutazioni opportunistiche, rinunciando alla propria educazione ed accettando le angherie da parte dei conoscenti, pur di non sottostare ai rituali islamici quotidiani. In seguito l'insorgente ha risposto puntualmente ai quesiti posti dal Tribunale. Essenzialmente, egli ha confermato di essere ateo, e che si sarebbe confidato in merito da quando è qui in Svizzera con un altro (...), ma vista la sua risposta, onde evitare litigi e problemi con altri (...), non avrebbe più esternato pubblicamente il suo ateismo. Per lui sarebbe impensabile vivere lo stesso in Afghanistan, in quanto la sua morte sarebbe praticamente certa in caso contrario, ed è ciò che lo avrebbe condotto ad espatriare. Peraltro, sia la sua famiglia che la gente del suo villaggio, sarebbe a conoscenza del suo ateismo, visti i fatti già narrati avvenuti in moschea prima della sua partenza. Il ricorrente avrebbe inoltre contattato la madre circa (...) prima, tramite l'applicazione "(...)". In tale occasione, la madre gli avrebbe raccontato che la situazione nel villaggio non sarebbe semplice, in quanto nessun familiare avrebbe più contatto con la gente del posto, nessuno vorrebbe avvicinarsi a loro e sarebbero considerati come infedeli o trattati come "impuri". Tuttavia, sarebbero costretti a rimanere a vivere nel villaggio, poiché avendo (...), (...) lì, nonché essendo il padre (...), non potrebbero spostarsi senza difficoltà. Infine, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, per motivi di economia processuale e di celerità, nonché vista l'attività istruttoria complementare svolta dal Tribunale, di pronunciarsi sulla concessione dell'asilo al ricorrente, rinunciando alla retrocessione degli atti alla SEM. I. Per il tramite della sua duplica del 6 ottobre 2020, l'autorità sindacata, ha ribadito l'inverosimiglianza della circostanza che la gente del villaggio avrebbe saputo dell'ateismo dell'insorgente soltanto allorché egli si sarebbe confessato ad H._______. Il suo comportamento "non religioso", il quale lo avrebbe già potuto di per sé mettere in pericolo, non avrebbe di fatto invece comportato per il ricorrente gravi persecuzioni, essendo che il medesimo avrebbe subito soltanto delle molestie. In tale contesto, la SEM ha nuovamente sottolineato che l'insorgente non avrebbe provato in nessun modo a cercare una soluzione per porre un termine alle angherie in questione. Concernente poi la situazione attuale dei famigliari in Afghanistan, l'interessato non avrebbe dimostrato che i medesimi siano in pericolo, poiché le molestie subite ed i rapporti sociali difficili descritti, non si sarebbero tradotti in minacce concrete nei loro confronti. Per di più, essi potrebbero continuare ad usufruire dei loro (...) e del loro (...). Per il resto, la SEM ha rinviato e confermato le sue precedenti considerazioni esposte nella decisione impugnata e nella risposta, chiedendo nuovamente di respingere il gravame. J. Il 2 novembre 2020, il ricorrente ha inoltrato la sua triplica. Nella medesima, egli ha osservato dapprima come la circostanza dell'età, elemento determinante nel suo caso, non sarebbe mai stata considerata dall'autorità inferiore nell'esame complessivo della verosimiglianza dei suoi asserti. In tale valutazione, sarebbe difatti decisivo considerare come l'evoluzione del suo convincimento in materia religiosa, sia essa stessa un percorso progressivo, che ne avrebbe seguito la maturazione e lo sviluppo della sua personalità nel corso dell'adolescenza. Ciò, di riflesso, sarebbe pure essenziale nella percezione della gravità ed intensità del suo comportamento da parte della comunità, come pure circa le reazioni e la plausibilità della loro evoluzione nel tempo. L'insorgente ha poi ribadito che, oltre alla fuga o al silenzio, egli non vedrebbe altra soluzione ai suoi problemi, in un contesto peraltro come quello afghano, nel quale un ateo non potrebbe di certo trovare protezione presso le autorità. Riguardo i suoi famigliari, per quanto ad essere ateo sarebbe unicamente lui, mentre essi continuerebbero a professare la fede islamica, già solo per avere un "infedele" al loro interno, sarebbero stati emarginati. Peraltro, egli avrebbe appreso che circa (...) prima i famigliari avrebbero dovuto lasciare il paese ed il (...) sarebbero giunti a K._______. Ciò a dimostrazione ulteriore delle gravi conseguenze subite dalla sua famiglia a causa sua. Infine l'insorgente ha ribadito alcune considerazioni già espresse nei suoi scritti precedenti, concludendo nuovamente con la richiesta al Tribunale di pronunciarsi nel merito della concessione dell'asilo, rinunciando invece al rinvio degli atti alla SEM. K. L'autorità inferiore, con la sua quadruplica del 24 novembre 2020 si è riconfermata essenzialmente nelle sue precedenti considerazioni e conclusioni. In particolare ha poi sottolineato come la circostanza che il ricorrente non si sia più recato in moschea per diversi anni, ovvero fino al suo espatrio all'età di (...) anni, non abbia avuto alcun seguito da parte del mullah del villaggio, malgrado egli predicasse l'uccisione degli infedeli. Per di più, il padre dell'insorgente non avrebbe mai dovuto dare spiegazioni riguardo al fatto che il figlio non seguisse più gli insegnamenti religiosi né partecipasse alle cerimonie religiose. In relazione all'espatrio dei famigliari in J._______, se d'un canto il ricorrente non avrebbe presentato alcun elemento concreto a dimostrazione che essi abbiano dovuto espatriare a causa sua; d'altro canto, non vi sarebbero stati fatti nuovi riguardanti il ricorrente dal suo espatrio, che potrebbero spiegare come la situazione sia peggiorata nel tempo per la sua famiglia. Tale scritto è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza dal Tribunale con ordinanza del 27 novembre 2020, nella quale ha pure statuito la chiusura dello scambio di scritti (cfr. risultanze processuali). L. Il ricorrente, con scritto spontaneo datato 1° dicembre 2020, ha presentato delle ulteriori osservazioni, contestando le asserzioni della SEM contenute nella sua quadruplica. In particolare, l'assunto dell'autorità inferiore che il padre del ricorrente non avrebbe dovuto dare spiegazioni a nessuno circa il comportamento del figlio, sarebbe confutato dalle stesse dichiarazioni rilasciate dall'insorgente in audizione. Per quanto attiene l'espatrio dei suoi famigliari, da lui appreso telefonicamente il (...) precedente, esso sarebbe divenuto necessario proprio a causa della crescente ostilità dei compaesani, i quali contro la sua famiglia avrebbero già adottato comportamenti molesti in passato, come già da lui più volte affermato, proprio a causa della scoperta del suo ateismo. Trattandosi di una telefonata, egli non potrebbe addurre di fatto alcun mezzo di prova tangibile oltre alla propria parola. M. Il Tribunale, con scritto del 16 febbraio 2021, ha risposto alla missiva del rappresentante legale del ricorrente del 15 febbraio 2021, con la quale egli chiedeva informazioni riguardo allo stato della procedura (cfr. risultanze processuali). Analogamente, in data 11 maggio 2021, lo scrivente Tribunale ha ragguagliato l'insorgente circa lo stato del suo procedimento, su sua richiesta del 27 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]); sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione come DTAF]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 D'ingresso il Tribunale rileva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione querelata del 10 luglio 2020, e non avendo l'insorgente contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato. In tale contesto, si osserva come il ricorrente sia nella sua replica che nella sua triplica (cfr. supra lett. H.b e lett. J), abbia richiesto al Tribunale di esprimersi direttamente sulle questioni inerenti la concessione dell'asilo, senza rinviare gli atti alla SEM, vista anche l'attività istruttoria complementare compiuta dallo stesso Tribunale. Quest'ultima autorità interpreta tale richiesta come una rinuncia implicita del ricorrente alla sua conclusione subordinata espressa al punto 3 del ricorso nonché, di convesso, alle motivazioni espresse in merito all'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM, in particolare dal profilo dell'art. 3 LAsi. Gli stessi non verranno quindi trattati oltre dal Tribunale nella presente sentenza, essendo peraltro l'accertamento dei fatti rilevanti per la causa - nell'ottica del principio inquisitorio - in specie completo (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 7.1). Nell'ambito dell'oggetto del litigio così delimitato, occorre quindi esaminare se, come allega l'insorgente, egli adempia le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilitoall'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete.

E. 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5 In un primo passo, occorre analizzare se gli eventi allegati dal ricorrente successigli nel suo Paese d'origine, e che lo avrebbero condotto all'espatrio, siano da ritenere verosimili.

E. 5.1.1 Riguardo dapprima l'apostasia (nel senso dell'abbandono o del rinnegamento della propria religione) e l'ateismo (nel senso di visione del mondo, nella quale l'esistenza di [un] Dio viene negata, rispettivamente messa in dubbio; cfr. per le definizioni di tali termini adottati dal Tribunale anche la sentenza di riferimento del Tribunale D-4952/2014 del 23 agosto 2017 consid. 5.2) dichiarati dal ricorrente, occorre fare alcune considerazioni preliminari.

E. 5.1.2 Nella sentenza di riferimento D-4952/2014 succitata (cfr. consid. 6), il Tribunale ha segnatamente ritenuto che la valutazione della verosimiglianza di un'asserita conversione ad un'altra religione o apostasia, a differenza di altri motivi d'asilo, in pratica possa essere fatta unicamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente l'asilo interessato. Eventualmente, anche se alcune conclusioni possono essere tratte da indizi esterni, come la frequentazione di messe, certificati o dichiarazioni di terze persone; tali atti sarebbero da prendere in considerazione assieme alle dichiarazioni del richiedente l'asilo, ma non sarebbero di regola sufficienti, di per sé soli, per rendere verosimile la conversione. Al contrario, l'interessato dovrà in ogni caso, con le sue dichiarazioni, rendere verosimile alle autorità competenti, che a causa di una sua convinzione interna, egli d'un canto è uscito dalla sua precedente religione e che - eventualmente - d'altro canto si è rivolto verso una nuova religione. In tale contesto, soltanto una conversione formale (ad esempio tramite il battesimo) senza indizi di una convinzione interna, non sarebbe di regola sufficiente per renderla verosimile. Per riuscire in tale intento, durante le audizioni della procedura d'asilo possono essere posti dei quesiti aperti sul contesto (familiare) dell'interessato, sul processo della conversione con riguardo ai rischi ad esso connessi (tra gli altri: la causa, la critica verso la precedente religione, la rapidità, la preparazione, lo svolgimento reale della conversione, le reazioni del contesto), come pure sulle conoscenze della nuova religione, il suo significato ed esercizio nella vita quotidiana, che possano offrire degli indizi per la valutazione della succitata convinzione interna dell'interessato. Tuttavia, nel procedere al predetto esame, occorrerà sempre considerare in particolare le circostanze personali, come il contesto sociale, economico e scolastico del richiedente l'asilo (cfr. consid. 6.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3490/2020 del 9 novembre 2020 consid. 11.2.2). Nei casi ove viene allegata un'apostasia, senza che la persona interessata professi una nuova credenza, l'esame di verosimiglianza diventa maggiormente difficoltoso, in quanto il solo abbandono di una fede, senza tuttavia alcun passaggio ad una nuova credenza (e di conseguenza la relativa conoscenza al riguardo), non può essere descritto (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 6.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).

E. 5.1.3 Nel caso in parola, dagli atti di causa, si rileva come il ricorrente già nel foglio dei dati personali al momento del deposito della sua domanda d'asilo, non ha indicato alcuna religione o confessione (cfr. atto SEM n. 1/2), allegando in seguito sia nell'audizione RMNA, che nelle due audizioni successive, di essere ateo, che quando sarebbe cresciuto da un mancato piacere nello studio della religione islamica non avrebbe più creduto nell'islam, di non essersi interessato ad altre religioni (cfr. verbale 1, p.to 1.13, pag. 4; verbale 2, D41 segg., pag. 6 seg.; D58, pag. 8 e D62, pag. 8) e di non credere nell'esistenza di un Dio ("[...] [...]", cfr. verbale 2, D45, pag.7; "[...]", cfr. verbale 3, D5, pag. 2). Della sua consapevolezza della mancanza di fede nella religione islamica allorché egli sarebbe cresciuto, rispetto ad un iniziale disinteresse nello studio della predetta, se ne trova traccia in modo coerente già nel suo racconto libero dei suoi motivi d'asilo, come pure a spiegazione del perché egli non disporrebbe di documentazione che provi i medesimi (cfr. verbale 2, D14 seg., pag. 3 seg.). Tale graduale presa di coscienza dell'interessato riguardo alla sua mancanza di fede nella religione islamica, anche rispetto alla sua maturazione dalla fanciullezza all'età dell'adolescenza, risulta essere un indizio chiaro e plausibile del suo processo interno di consapevolezza. Anche interrogato in merito a cosa avrebbe fatto sì che egli non credesse più nell'islam, l'insorgente ha dichiarato in modo lineare e convincente, di non essere d'accordo con la "(...)", che nei paesi islamici vi sarebbe sempre la guerra ed i Talebani, che sono musulmani, ucciderebbero le persone; nonché non crederebbe che un uomo ed una donna che parlano assieme debbano essere uccisi, come succederebbe invece nella società nella quale avrebbe vissuto, come pure "nel fatto che una donna non abbia la libertà" (cfr. verbale 2, D46, pag. 7 e D56 segg., pag. 8). Parallelismo nelle sue concezioni, la si ritrova anche nella risposta data al Tribunale con replica dell'11 settembre 2020, ove il ricorrente ha confermato di essere ateo, di non credere in un Dio o nell'islam, in quanto la religione avrebbe portato soltanto guerra, nemici ed uccisioni e sarebbe un pretesto per uccidere e perseguitare persone di diversa fede (cfr. risposta 1, pag. 4). In tale contesto, occorre ancora rimarcare che il richiedente ha d'un canto sempre descritto le ingiurie ed i maltrattamenti che avrebbe subito da parte dei suoi coetanei, come pure dei suoi insegnanti e dal mullah, in modo coerente, in maniera vivida, ma senza esagerazioni, e le sue allegazioni sono pure ricche di elementi e di caratteristiche reali (riportando ad esempio in vari momenti delle sue audizioni, anche le frasi a lui rivolte, cfr. tra le altre: verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D15, pag. 3 e D82, pag. 10; verbale 3, D86 seg., pag. 10; nonché il comportamento da lui adottato ed i sentimenti, in particolare di solitudine, da egli provati, cfr. a tal proposito: verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D15, pag. 3 seg. e D91, pag. 11). Conclusione analoga vale anche per le sue dichiarazioni riguardo al comportamento che egli avrebbe adottato dall'età di (...) o (...) anni, non recandosi più a scuola, né frequentando la moschea, o astenendosi dal pregare o dal partecipare ed osservare riti o festività religiose, come il L._______, a parte alle festività dell'G._______, che a sua mente non sarebbero però delle ricorrenze religiose (cfr. verbale 2, D42 segg., pag. 6 seg. e D64 segg., pag. 9; verbale 3, D14 e D17 seg., pag. 3), le quali risultano essere pure sostanziate, dettagliate e plausibili. D'altro canto, vi sono nelle sue allegazioni, alcune incoerenze riguardo a cosa facesse durante il suo tempo libero, dopo che egli avrebbe smesso di recarsi a scuola. Invero, egli ha riferito dapprima che non sarebbe più uscito di casa, a causa delle molestie che altrimenti avrebbe subito da parte dei ragazzi del suo villaggio (cfr. verbale 2, D31, pag. 5); salvo poco dopo invece contraddirsi, asserendo che quando gli capitava di uscire, sarebbero state le persone del villaggio (e non solo i ragazzi) a molestarlo (cfr. verbale 2, D35, pag. 6). Anche in seguito tale discrepanza d'allegazioni sulla frequenza delle sue sortite si è ripetuta (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 9 seg.). Ulteriori dissonanze sono rilevabili anche nel comportamento adottato dalla madre nei suoi confronti, in quanto se d'un canto egli ha allegato che quest'ultima gli avrebbe espresso di andare in moschea e che egli sarebbe uscito senza però recarvisi (cfr. verbale 2, D64, pag. 8); successivamente, ha invece completamente mutato i suoi precedenti asserti, affermando che la madre non gli avrebbe detto né di recarsi alla moschea, né di pregare (cfr. verbale 3, D27, pag. 4 e D56, pag. 7). A favore della verosimiglianza della sua apostasia ed ateismo, vi sono però anche le sue allegazioni reiterate circa l'espressione dei suoi timori nel rivelare sia ai suoi famigliari che a terze persone la sua mancanza di fede, visti i rischi di essere ucciso di cui egli era consapevole, come pure delle medesime paure nel caso di un suo rientro in patria (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D17, pag. 4; D63 segg., pag. 9 seg.; D90, pag. 11; verbale 3, D56 segg., pag. 7; D90, pag. 10). Tali timori sono stati nuovamente espressi dall'insorgente, anche nelle sue osservazioni di replica dell'11 settembre 2020, ove egli ha rimarcato le sue difficoltà di confidarsi con qualcuno visto il suo timore delle reazioni da parte di terzi (cfr. risposte 2 e 3, pag. 4).

E. 5.1.4 Sulla scorta dei succitati elementi, in un esame complessivo di tutti gli indizi pro e contro la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale giunge alla conclusione, che la credibilità dell'apostasia e dell'ateismo del medesimo, sia maggiore rispetto alla possibilità che l'insorgente abbia inventato (in parte) gli stessi (cfr. DTAF 2012/5 consid. 2.2). Per il che, non risultano esserci in specie dei dubbi fondati circa la verosimiglianza dell'apostasia del ricorrente e del suo ateismo - ciò che neppure viene posto in discussione dall'autorità inferiore - concezioni che egli ha reso plausibili di aver iniziato, perlomeno a nutrire, già prima del suo espatrio dal Paese d'origine. Altresì, pure i maltrattamenti subiti in patria da parte dei suoi coetanei, degli insegnanti e del mullah, risultano essere perlopiù credibili.

E. 5.2 Ciò posto, il Tribunale ritiene invece - alla stessa stregua dell'autorità inferiore - che il ricorrente non abbia reso credibile che l'amico H._______, come pure il padre di quest'ultimo, nonché la gente del suo villaggio, abbiano scoperto della sua apostasia (e ateismo) soltanto il giorno della sua confessione al succitato conoscente.

E. 5.2.1 Per quanto concerne l'amico H._______, si denotano dapprima nelle asserzioni rese dal ricorrente nel corso delle diverse audizioni, circa il giorno in cui avrebbe rivelato al medesimo la sua apostasia (e ateismo), alcune discrepanze, che ne minano fortemente la veridicità dell'intero narrato. Nella sua prima esposizione degli eventi, egli ha difatti dichiarato di aver risposto al quesito del conoscente del perché non sapesse pregare e non riuscisse ad imparare gli studi religiosi, unicamente con l'evenienza che non gli piacessero gli stessi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9). Quindi di fatto senza rivelare più di quanto fosse già a conoscenza da diversi anni perlomeno sia dei suoi coetanei, che dei suoi insegnanti e del mullah stesso (cfr. verbale 2, D15, pag. 3; D38 segg., pag. 6). Nella seconda audizione, le sue affermazioni in merito, sono però mutate, allegando in primo luogo, durante il suo racconto libero di avergli rivelato di non credere nell'islam e che era "(...)" (cfr. verbale 2, D15, pag. 4); per poi successivamente asserire di aver riferito all'amico di non credere "(...)" (cfr. verbale 2, D82, pag. 10); allegazioni che si sono reiterate con qualche variazione anche nel corso della successiva audizione (cfr. verbale 3, D49, pag. 6: "[...] [...]"). Non maggiore coerenza è rintracciabile negli asserti del ricorrente circa le domande che gli avrebbe posto in precedenza H._______ in merito al tema religioso. Se in un primo tempo egli ha negato che l'amico lo avrebbe questionato in merito (cfr. verbale 2, D83, pag. 10); poco dopo ha diversamente, e senza alcuna spiegazione in merito, mutato le sue dichiarazioni, allegando invece che ogni tanto l'amico lo avrebbe questionato sul perché non andasse alla moschea e non pregasse (cfr. verbale 2, D84, pag. 10), ed egli gli avrebbe risposto che non avrebbe avuto pazienza di adempiere a tali doveri (cfr. verbale 2, D84, pag. 10). Nel corso della terza audizione egli, su quesito specifico della funzionaria incaricata, ha però modificato anche i precedenti asserti. Invero, l'insorgente ha sostenuto di aver risposto all'amico H._______ che non sarebbe andato alla moschea, in quanto non sarebbe riuscito ad imparare la lezione di religione e per questo motivo gli altri ragazzi lo avrebbero molestato nonché il mullah lo avrebbe picchiato (cfr. verbale 3, D45, pag. 6), quindi motivazione ben diversa dalla mancata pazienza nello studio. Peraltro appare poco plausibile che un coetaneo, oltretutto suo (...) che incontrava ogni giorno (cfr. verbale 2, D73, pag. 9 e D80, pag. 10), il quale avrebbe pure frequentato gli insegnamenti religiosi e la moschea, vista la società nella quale essi vivevano, non conoscesse già prima le ragioni del ricorrente circa il perché egli non pregasse e non studiasse la religione (cfr. verbale 3, D44, pag. 5) - peraltro comportamento che sarebbe andato avanti per diversi anni - nonché degli elementi posti a fondamento delle prese in giro da parte degli altri ragazzi, sino al momento in cui l'insorgente stesso glielo avrebbe confessato.

E. 5.2.2 Per quanto attiene poi la gente del villaggio, e più in particolare il padre di H._______, non può essere seguita la tesi esposta dal ricorrente nel suo gravame, circa il fatto che fossero unicamente i ragazzi del suo villaggio che avessero dei sospetti circa la sua apostasia, mentre che gli adulti avrebbero avuto tale certezza unicamente dalla sua confessione. Invero, egli stesso ha dichiarato che la gente lo considerava impuro, che non gli parlava nessuno e che veniva considerato "(...)" (cfr. verbale 2, D48, pag. 7), nonché che le persone del villaggio, allorché egli usciva di casa, lo avrebbero molestato, dicendo che egli era senza religione ed infedele (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 6), o ancora che si sarebbero accorte che egli non credeva nell'islam, o per lo meno avessero dei dubbi, visto che non partecipava ad alcuna attività o rito religioso già da diversi anni (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 7 seg.). Circa poi tale circostanza, si denota come, nell'ultima audizione, su preciso quesito di chi sapesse che egli non frequentasse più la moschea, il ricorrente è incorso in una palese contraddizione. Egli ha difatti affermato che ne avrebbero avuto conoscenza unicamente i ragazzi che frequentavano la moschea, e probabilmente anche i loro genitori (cfr. verbale 3, D21, pag. 4); allorché in modo eclatante alla risposta successiva, egli afferma invece che lo sapevano anche gli adulti ed il mullah della moschea (cfr. verbale 3, D22, pag. 4), ciò che sarebbe coerente perlomeno con il comportamento che egli avrebbe adottato già da diversi anni non frequentando più la moschea e non adempiendo alcun rito religioso e dalla reazione nei suoi confronti dei compaesani (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 7 seg.), che avrebbero peraltro chiesto al padre spiegazioni del perché l'insorgente non si recasse in moschea (cfr. verbale 2, D44, pag. 7).

E. 5.2.3 Ne discende quindi che, tali dichiarazioni del ricorrente, sono da ritenere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 5.3 Agli occhi del Tribunale anche le allegazioni dell'insorgente relative l'evento che sarebbe occorso in moschea al padre ed i fatti successivi che avrebbero condotto al suo espatrio risultano essere poco credibili.

E. 5.3.1 In primo luogo difatti appare a dir poco sorprendente che il ricorrente, malgrado avesse avuto delle spiegazioni di quanto successo nella moschea in modo generico soltanto da parte del fratellino (...) (cfr. verbale 2, D15, pag. 4; verbale 3, D54 seg., pag. 7 e D67, pag. 8), abbia potuto narrare, in modo abbastanza dettagliato, anche quanto avrebbero fatto e detto le persone riunitesi nella moschea, nonché ricostruito anche le azioni dell'amico H._______ e del padre di questi nel riportare che egli fosse un infedele (cfr. verbale 2, D15, pag. 4; verbale 3, D54, pag. 7). Il ricorrente è incorso anche in tale frangente in una contraddizione eclatante, ove d'un lato ha sostenuto di non aver saputo da altri che il fratellino degli eventi successi in moschea (cfr. verbale 3, D55, pag. 7), allorché d'altro lato, aveva invece asserito, nell'audizione precedente, di averne parlato anche con la madre prima della sua partenza dall'Afghanistan, quando ella lo avrebbe raggiunto a I._______ (cfr. verbale 2, D15, pag. 4). Per di più, le sue spiegazioni, anche ricorsuali (cfr. ricorso, pag. 5 seg.) circa il motivo per il quale non avrebbe sentito il padre telefonicamente, malgrado le sue possibilità in tal senso, non convincono lo scrivente Tribunale, per la loro incoerenza (cfr. verbale 3, D79 segg., pag. 9). Tale evenienza toglie inoltre maggiore credibilità all'intera vicenda in quanto, malgrado risulti che l'insorgente abbia avuto più contatti telefonici con i suoi famigliari (cfr. verbale 3, D4, pag. 2; replica del ricorrente dell'11 settembre 2020 e triplica del ricorrente del 2 novembre 2020), egli non si è mai premurato di chiedere delle spiegazioni in merito all'evento successo in moschea direttamente al padre. Avvenimento che peraltro sarebbe centrale ed a fondamento della sua partenza dal paese d'origine. Infine, circostanza aggiuntiva che ne mina fortemente la veridicità dell'intero narrato, è il fatto che egli, a parte in modo generico in un'unica occasione (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 5), non ha mai raccontato in modo concreto e dettagliato se egli sia stato fattivamente ricercato dai suoi compaesani presso il domicilio familiare e le circostanze di tali ricerche.

E. 5.3.2 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale giunge alla conclusione che anche l'evento successo alla moschea e le circostanze della sua fuga dal Paese d'origine per evitare delle persecuzioni da parte dei compaesani espresse in tale contesto, risultano essere pure inverosimili.

E. 5.4 Vista l'inverosimiglianza degli eventi che avrebbero condotto il ricorrente alla partenza dal suo paese d'origine, di convesso pure le angherie subite dai suoi famigliari a causa della sua apostasia (e del suo ateismo) ed il pericolo che essi correrebbero restando in patria (cfr. verbale 3, D4, pag. 2), come altresì che il loro espatrio dall'Afghanistan verso l'J._______ - anche si ritenesse verosimile - sia stato ingenerato dalle prime, non risultano essere veritieri. In merito, si rimarca inoltre come l'insorgente abbia dapprima risposto al quesito specifico posto dal Tribunale, che la madre gli avrebbe riferito telefonicamente che, malgrado i maltrattamenti subiti dalla gente del villaggio, sarebbero costretti a vivere nello stesso in quanto: "(...)" (cfr. replica dell'11 settembre 2020, risposta 6, pag. 4). Allorché invece, nella sua triplica del 2 novembre 2020, il ricorrente medesimo ha riferito che circa (...) prima - ciò che corrisponde a (...) la replica succitata - i famigliari sarebbero dovuti espatriare in J._______, vista la crescente ostilità delle persone del villaggio. Ora, l'insorgente non spiega però nei suoi scritti quali eventi avrebbero condotto effettivamente i famigliari a prendere una risoluzione così precipitosa, allorché soltanto pochi giorni prima essi continuavano a vivere lì, poiché impossibilitati a partire. Il Tribunale è inoltre dell'avviso della SEM, che il ricorrente non ha narrato alcun evento dal suo espatrio che potesse spiegare un peggioramento della situazione per i famigliari con il trascorrere del tempo. Anche tali circostanze risultano quindi pure essere inverosimili.

E. 5.5 Alla luce delle pregresse considerazioni, parte delle allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 5.6 Proseguendo nell'analisi, occorre determinare se le ulteriori allegazioni dell'insorgente, siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5.6.1 Il ricorrente sostiene inoltre nel suo ricorso e negli scritti successivi, come già i maltrattamenti subiti da lui per anni, non sarebbero qualificabili come indizi di una vita dignitosa, e costituirebbero una pressione psicologica insopportabile, vista anche la rigida società afghana dal quale egli proviene, nella quale dichiararsi apertamente atei o anche solo apostati si incorrerebbe in persecuzioni. Il Tribunale ritiene, in accordo con l'autorità inferiore, che tale conclusione non possa essere seguita. Invero, malgrado le angherie da lui subite negli anni da parte degli insegnanti, del mullah e dei suoi coetanei, siano deplorevoli, tuttavia le stesse non appaiono raggiungere un'intensità sufficiente dal profilo oggettivo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, egli ha potuto continuare a vivere nel suo villaggio e presso il domicilio famigliare, senza subire di fatto delle ripercussioni concrete - a parte le prese in giro dei coetanei ed il fatto che le persone non gli parlassero in quanto considerato come un infedele - né nello spazio pubblico né in quello privato, a causa del suo abbandono scolastico come pure del comportamento da lui adottato nel non frequentare più la moschea o nel mancato rispetto dei precetti religiosi, per almeno (...) anni. Egli peraltro, anche se soltanto con un amico, avrebbe continuato ad uscire, a giocare, camminare o discutere assieme ogni giorno (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 10); nonché a studiare in casa (cfr. verbale 2, D31, pag. 5), e ad aiutare il padre nelle faccende (...) nel suo tempo libero (cfr. verbale 2, D30, pag. 5). I genitori avrebbero peraltro compreso o perlomeno tollerato il suo comportamento. Per il che l'insorgente, malgrado le ingiurie ed i maltrattamenti subiti, ha comunque potuto continuare a vivere nel suo villaggio d'origine senza particolari restrizioni ed in accordo con il suo processo interiore di distacco dalla religione islamica, quindi senza neppure doversi adattare a seguire dei precetti religiosi, per evitare di subire delle ripercussioni da parte della gente del villaggio. Non si ravvedono pertanto gli estremi per ritenere che le angherie subite nel paese d'origine possano essere qualificabili quale pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. D'altro canto, i maltrattamenti da parte degli insegnanti e del mullah, che lo avrebbero picchiato, sarebbero cessati non appena egli ha abbandonato la scuola, senza peraltro che essi prendessero dei provvedimenti contro il medesimo a causa del suo abbandono scolastico e nella frequentazione delle lezioni di religione in moschea (cfr. verbale 2, D42, pag. 6). Pertanto, le medesime non risultavano comunque più attuali al momento della partenza dal Paese d'origine del ricorrente.

E. 5.6.2.1 Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda d'asilo, asserendo che nel suo Paese d'origine vi sarebbe la guerra, nonché la presenza di Talebani allorché ci si recherebbe a I._______, e le persone verrebbero fermate ed uccise dai primi. Peraltro non vi sarebbe alcuna farmacia od ospedale e le persone sarebbero costrette, in caso di necessità medica, a recarsi a I._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 9, verbale 3, D93, pag. 11). Altresì egli ha allegato che, malgrado il suo desiderio di studiare, non avrebbe potuto farlo a causa della presenza dei Talebani e degli scontri (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9).

E. 5.6.2.2 In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 17 consid. 4c, bb). In assenza di qualsivoglia pregiudizio concreto e mirato in capo al ricorrente, le evenienze da lui citate, non risultano palesemente rilevanti in materia d'asilo.

E. 6 Pertanto, le allegazioni dell'insorgente che l'avrebbero condotto al suo espatrio dal paese d'origine - a parte la verosimiglianza della sua apostasia e del suo ateismo, nonché dei maltrattamenti subiti, che però non sono di per sé soli determinanti in materia d'asilo (cfr. supra consid. 5.1 e 5.6) - sono in parte inverosimili ed in parte irrilevanti in materia d'asilo. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente per i motivi da lui allegati nel Paese d'origine prima del suo espatrio, omettendo di concedergli l'asilo in Svizzera. Sulla questione della concessione dell'asilo (cfr. punto 2 del dispositivo della decisione della SEM), il ricorso va pertanto respinto.

E. 7 Rimane tuttavia ancora da esaminare, se il ricorrente, può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi). Ovvero se egli, in caso di un ritorno in Afghanistan, abbia un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, a causa del suo abbandono dell'islam, nonché del suo ateismo.

E. 7.1 In tale contesto, v'è in primo luogo da osservare come il Tribunale, nelle more processuali, ha istruito in modo particolare - ponendo anche dei quesiti specifici al ricorrente nella decisione incidentale del 27 agosto 2020 e chiedendo di prendere posizione in merito anche all'autorità inferiore - la questione relativa a come il ricorrente avrebbe potuto vivere e praticare il suo ateismo nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, dando in specie ampiamente possibilità alle parti di esprimersi (cfr. in merito la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 novembre 2019 nella causa A.A. contro Svizzera, n. 32218/17 §51 segg. e sentenza del Tribunale D-3490/2020 consid. 11.1 e 11.2.4). Pertanto, anche se sotto tale aspetto la decisione della SEM è lacunosa dal profilo della motivazione, tuttavia la stessa carenza risulta essere stata sanata in fase ricorsuale. Non v'è quindi motivo di rinviare gli atti all'autorità inferiore per tale evenienza, come auspicato dal ricorrente nel suo gravame, conclusione alla quale egli appare peraltro aver rinunciato negli scritti seguenti, come già sopra considerato (cfr. supra consid. 3).

E. 7.2 Nella sua sentenza di riferimento D-4952/2014 già succitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto che la costituzione afghana descriva l'islam quale religione di Stato ufficiale, e che le altre religioni potrebbero essere esercitate liberamente nei limiti legali. Tuttavia, i principi e le regole islamici non devono essere contraddetti da altre religioni. L'apostasia, anche se non è definita nel codice penale afghano quale reato, rientra tuttavia secondo l'interpretazione giuridica afghana, sotto i non meglio definiti "crimini oltraggiosi", i quali secondo il codice penale sono punibili secondo la giurisprudenza Hanafi, che si rifà alla Sharia. Secondo tale giurisprudenza, le donne vengono incarcerate a vita rispettivamente fino alla revoca della conversione e gli uomini decapitati. Se la pena di morte non viene inflitta, anche le conseguenze alternative fornite dal profilo penale e sociale risultano essere estremamente dure: gli uomini maggiorenni, come pure le donne sopra i 16 anni d'età, i quali si sono convertiti dall'Islam ad un'altra religione e non revocano tale conversione entro tre giorni, rischiano, tra le altre, sanzioni quali l'annullamento del loro matrimonio, l'espropriazione della loro terra e proprietà, come pure di essere rifiutati dalla loro famiglia e comunità, nonché di essere licenziati dal loro posto di lavoro. Peraltro, il controllo e la pressione sociali in Afghanistan, una società molto conservativa, sarebbero molto elevati (cfr. consid. 7.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-5996/2018 del 10 aprile 2019 consid. 6.3.3). La situazione delle persone atee sarebbe inoltre descritta da più fonti come peggiore di quella dei convertiti. Questo anche se essi non sono facilmente identificabili, e quindi in principio sarebbe possibile che - se il distacco dall'islam non è mostrato in pubblico e viene portato rispetto nei confronti dell'islam - essi non vengano generalmente disturbati (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.5.3 e consid. 7.5.5). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'ora attuale (cfr. European Asylum Support Office [EASO], Country Guidance: Afghanistan, dicembre 2020, https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2020_0.pdf , p.to 2.16, pag. 84 seg.; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan: Gefährdungsprofile, 30 settembre 2020, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2039258/200930_Afghanistan_Update_Gefaehrdungsprofile.pfd >, pag. 13; EASO, Afghanistan, Criminal law, customary justice and informal dispute resolution, luglio 2020, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2034456/2020_07_EASO_COI_Report_Afghanistan_Criminal_Law_ < Customary_Justice_Dispute_Resolutions.pdf >, p.to 1.2, pag. 12 seg.; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Afghanistan: Apostasie, Blasphemie, Konversion, Verstoss gegen islamische Verhaltensregeln, gesellschaftliche Wahrnehmung von RükkehrerInnen aus Europa, 15 giugno 2020, < https://www.ecoi.net/ en/file/local/2031618/Afghanistan_Apostatsie_Konversion_Blasphemie. < pdf >; tutti consultati il 1° marzo 2021). Il Tribunale giunge infine alla conclusione che, sulla scorta dei succitati elementi, vi sia, in modo generale, da partire dal principio che le persone di cui è conosciuta pubblicamente la loro apostasia, possano nutrire un timore oggettivo di essere esposte a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.5.5). Inoltre, in alcuni casi, il fatto di dover tenere nascosta la propria apostasia o la propria concezione in materia religiosa, e di dover invece comportarsi - contrariamente alla propria convinzione - secondo le prescrizioni islamiche e le tradizioni del paese, può rappresentare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.6).

E. 7.3 Nel caso in parola, come già sopra considerato, la verosimiglianza dell'apostasia del ricorrente e del suo ateismo è stata assodata (cfr. supra consid. 5.1), come pure la credibilità dei suoi asserti rispetto i maltrattamenti subiti ed il fatto che le persone del suo villaggio fossero a conoscenza del suo mancato rispetto dei precetti islamici e che lo trattassero quale "infedele" (cfr. supra consid. 5.1.3). Il Tribunale ritiene, a differenza della posizione espressa dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso come pure nei suoi scritti successivi ed in accordo invece con quanto proposto in tal senso dall'insorgente, che se il comportamento tenuto dall'insorgente poteva essere tollerato in un certo modo dalla società come pure dai genitori prima del suo espatrio, in quanto egli all'epoca era giovane ed ancora minorenne. Tuttavia, ora che egli è maggiorenne, il suo comportamento di totale mancanza di osservanza dei precetti e riti islamici quotidiana, anche se egli non ha assunto una posizione quale attivista contro l'islam, non verrebbero più tollerati nell'ambito ristretto del suo villaggio. Inoltre, il fatto che il ricorrente sia di etnia Hazara, nonché provenga da una regione dove la presenza e l'influenza dei Talebani è molto forte, malgrado di per sé soli non siano degli elementi determinanti (cfr. sentenza del Tribunale D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti citati, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]), nel caso di specie non possono essere, in un esame complessivo, totalmente tralasciati, in quanto sono degli elementi che accrescono ancora più il rischio per il ricorrente che egli possa essere vittima di atti persecutori a causa delle sue concezioni in ambito religioso. Visto quanto già sopra ritenuto al consid. 7.2, a causa di tale sua attitudine, ne risulta quindi d'un lato il pericolo per il medesimo che egli venga privato delle proprietà e dei suoi diritti civili, oppure venga arrestato o addirittura punito con la morte da parte dello Stato. D'altro canto, il pericolo di subire dei pregiudizi seri, giunge anche da terze persone nel suo ambiente, molto conservativo, contro le quali egli non disporrebbe di una sufficiente protezione da parte statale. Se d'un canto non può essere escluso totalmente che il ricorrente possa vivere nell'anonimato di una grande città, tralasciando di seguire regolarmente i riti religiosi come il pregare ed il recarsi in moschea. D'altro canto, un ritorno nell'anonimato non è possibile, in quanto per i richiedenti l'asilo rimpatriati in una città come Kabul, Herat o Mazar-i-Sharif, è esatto che dispongano di una sufficiente rete sociale che possa assicurargli, in caso di necessità, i propri bisogni essenziali (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 in particolare consid. 6.2.3.5, D-5800/2016 consid. 7 e 8; DTAF 2011/38 consid. 4.3.1 segg.). Senza quest'ultima condizione tuttavia, anche sotto l'aspetto di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8), l'esigibilità di un reinsediamento è da negare. Oltretutto, anche se il ricorrente potesse stabilirsi a I._______, quale alternativa di soggiorno interno, egli dovrebbe quotidianamente prestare molta attenzione alle sue attività ed alle sue esternazioni, per non essere scoperto e quindi non cadere in un serio pericolo di persecuzioni. Tuttavia, ciò significherebbe per il ricorrente di vedersi praticamente costretto a condurre una doppia vita, rispettivamente a dover rinunciare in modo continuativo a contatti sociali, sia d'amicizia che di lavoro. Peraltro, anche in caso di qualsiasi contatto con le autorità, ad esempio di matrimonio o di rilascio di una tazkira, il ricorrente dovrebbe prestare estrema attenzione di non far trapelare che egli abbia abbandonato la fede islamica e si professi ateo (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.7.1 e 7.7.2).

E. 7.4 Tutto considerato, il Tribunale giunge alla conclusione che nella fattispecie, il ricorrente abbia un fondato timore (oggettivo) di essere esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, per dei motivi soggettivi insorti successivamente all'espatrio (l'apostasia e l'ateismo resi verosimili), nel caso di un suo rientro in Afghanistan. Poiché poi i pregiudizi possono derivare sia da terze persone che dalle stesse autorità afghane, non può essere riconosciuta in specie alcuna alternativa di soggiorno interno ove egli possa trovare protezione. Per il che, il ricorrente - per il quale non sussiste agli atti di causa alcun motivo d'esclusione ai sensi dell'art. 1F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) - adempie ai requisiti del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 1A cifra 2 Conv. rifugiati. Poiché in specie si tratta di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, al richiedente non è invece concesso asilo (art. 54 LAsi).

E. 8 Ne consegue che, limitatamente alla questione inerente il riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso è da accogliere. Per il resto, è invece da respingere. La decisione impugnata del 10 luglio 2020 è da annullare, al suo punto 1 del dispositivo, e l'autorità inferiore è invitata a concedere al ricorrente l'ammissione provvisoria quale rifugiato, in quanto inammissibile (ex art. 83 cpv. 3 LStrI, mutazione del punto 4 del dispositivo della decisione della SEM del 10 luglio 2020).

E. 9 Visto l'esito della procedura, la metà delle spese processuali andrebbero poste, per prassi, a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 17 agosto 2020, non sono riscosse delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto, limitatamente alla questione della qualità di rifugiato. Per il resto, il ricorso è respinto.
  2. La decisione della SEM del 10 luglio 2020 è annullata al punto 1 del dispositivo. La SEM è invitata a concedere al ricorrente l'ammissione provvisoria quale rifugiato, per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In tal senso, anche il punto 4 della decisione del 10 luglio 2020 è da modificare nel senso che: "L'esecuzione dell'allontanamento non può avere luogo attualmente in quanto non ammissibile. Per questa ragione, viene sostituita da un'ammissione provvisoria".
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Non si assegnano indennità ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4002/2020 Sentenza del 9 giugno 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 10 luglio 2020 / N (...). Fatti: A. Il (...) gennaio 2020, l'interessato, dichiaratosi cittadino afghano e minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-1/2). B. Con il succitato si è tenuto un primo verbale d'audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: RMNA) in data (...) febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. 12/11; di seguito: verbale 1), allorché invece il (...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. 16/12; di seguito: verbale 2), rispettivamente il (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 19/12; di seguito: verbale 3), l'interessato è stato questionato segnatamente in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle sopra citate audizioni, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha asserito di essere del gruppo etnico B._______ facente parte degli Hazara, di provenire dal villaggio di C._______ (o anche denominato D._______), situato nel distretto di E._______, nella provincia di F._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.07, pag. 3 e verbale 2, D10 seg., pag. 3). Avrebbe frequentato la scuola sino alla (...) classe, lasciandola allorché avrebbe avuto (...) o (...) anni, a causa delle problematiche avute. Invero, nel contesto scolastico lo avrebbero infastidito gli studenti (sputandogli addosso, dicendo che egli era senza religione e che era illecito sedersi con lui) e gli insegnanti, e questi ultimi pure picchiato, in quanto da bambino non gli sarebbe piaciuta la lezione di religione impartita e per questo egli non l'avrebbe studiata. Stessa situazione si sarebbe presentata anche in moschea, con percosse da parte del mullah perché egli non avrebbe studiato la religione islamica, nonché molestie da parte degli altri ragazzi che frequentavano tale luogo religioso. All'età di (...) o (...) anni, egli avrebbe pertanto smesso pure di frequentare la moschea ed a parte alle festività dell'G._______, che egli non avrebbe considerato come religiose, non avrebbe più partecipato ad alcuna ricorrenza, cerimonia o precetto islamici. Anche dopo l'abbandono scolastico, le molestie da parte dei suoi coetanei, che allorché lo avrebbero incontrato lo avrebbero canzonato, prendendolo in giro per il colore dei capelli e della pelle, dicendo che egli era senza religione ed infedele, sarebbero proseguite. Per questo motivo, egli non sarebbe uscito molto fuori casa, studiando al domicilio dei suoi genitori, nonché aiutando di quando in quando il padre nelle sue attività (...). Un giorno, mentre egli si trovava con l'unico amico, H._______, suo coetaneo, seduto a chiacchierare, dei ragazzi sarebbero sopraggiunti ed avrebbero iniziato a molestarlo, tirandogli i capelli e sputandogli addosso, dicendo inoltre all'amico di non sedersi con lui in quanto era senza religione ed un infedele. Tale conoscente, in seguito, gli avrebbe chiesto delle spiegazioni riguardo al perché egli non avrebbe studiato la religione e come mai non pregava. Poiché avrebbe molto insistito, l'interessato si sarebbe confidato con lui, dicendogli che non credeva nell'islam e che "era una cosa inutile" (cfr. verbale 2, D15, pag. 4). H._______ lo avrebbe poi raccontato al padre il giorno stesso. Invero, la sera del medesimo giorno, il fratello (...) del ricorrente sarebbe rientrato di corsa a casa dalla moschea ove si trovava con il padre, dicendo che quest'ultimo sarebbe stato picchiato a causa dell'insorgente. La gente del villaggio presente in moschea sarebbe difatti stata avvisata dal padre di H._______, che l'interessato era senza religione e che sarebbe dovuto essere ucciso. Il padre si sarebbe opposto, e per questo lo avrebbero picchiato. La madre dell'interessato, conoscendo i rischi che il figlio avrebbe potuto correre restando nel villaggio, gli avrebbe consigliato di fuggire. Ciò che egli avrebbe fatto, allontanandosi la notte stessa da casa e rifugiandosi il giorno successivo a I._______. La madre, che l'avrebbe raggiunto in seguito a I._______, avrebbe organizzato con lo zio (...) presente in tale (...) il suo espatrio, tramite un passatore. Egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine verso l'J._______, nel (...) o (...) mese dell'anno (...) (secondo il calendario afghano; verso il mese di [...] del [...] espresso nel calendario gregoriano). Nel caso di un suo rientro in patria, egli temerebbe di essere ucciso dalla gente del villaggio e dalle persone a conoscenza del fatto che egli non abbia più una religione, nonché dal governo (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D17, pag. 4). Inoltre, ha addotto che il suo desiderio sarebbe stato quello di studiare, ma non sarebbe stato possibile farlo a causa della presenza dei Talebani, che avrebbero impedito alla gente di recarsi a I._______, e degli scontri nel suo Paese d'origine; altresì ha dichiarato che in quest'ultimo vi sarebbe la guerra (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 9; verbale 3, D93, pag. 11). Infine, egli ha asserito che i suoi famigliari gli avrebbero raccontato che, una volta che egli sarebbe espatriato, delle persone si sarebbero rivolte a loro chiedendo di lui, nonché sarebbero stati "molestati" (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 5; verbale 3, D4, pag. 2). C. Il 9 luglio 2020, il rappresentante legale del ricorrente, ha presentato il suo parere (cfr. atto SEM n. 25/3) al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 7 luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 23/10). D. Con decisione del 10 luglio 2020 - notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 28/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che l'interessato non avrebbe reso verosimili, in quanto le sue dichiarazioni in merito sarebbero poco motivate ed illogiche, gli eventi che l'avrebbero indotto a fuggire dall'Afghanistan. Inverosimili sarebbero difatti sia le sue asserzioni che l'amico H._______ non sarebbe stato a conoscenza del fatto che egli non credesse più nella religione islamica prima del giorno della sua confessione formale, sia pure che il padre di H._______ e la gente del suo villaggio avrebbero scoperto che lui era un "infedele" soltanto il giorno della sua confessione all'amico H._______, allorché invece almeno da (...) anni, lui avrebbe dimostrato un comportamento di "non credente" nella sfera pubblica. Inoltre, anche l'accaduto in moschea il giorno in cui egli sarebbe partito dal villaggio, non sarebbe maggiormente credibile. Ciò, posto che egli non sarebbe stato informato personalmente di essere in pericolo di morte, ma soltanto tramite terzi; nonché di non aver cercato il dialogo con il padre per sapere cosa fosse realmente accaduto in moschea, anzi non avendo voluto avere dei contatti con il genitore. Per di più, anche le asserzioni del richiedente circa le conseguenze che avrebbe subito la sua famiglia dal suo espatrio e che sarebbe in pericolo, a causa del fatto che le persone del suo villaggio avrebbero avuto conoscenza che egli fosse infedele e che era espatriato, sarebbero inverosimili. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha osservato come, al di là della loro verosimiglianza, le conseguenze subite in patria dall'insorgente non sarebbero sufficienti per ammettere una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Invero, i maltrattamenti a lui inflitti prima della partenza, non apparirebbero così intensi da aver reso impossibile una vita dignitosa in patria, lasciandogli come unica soluzione l'espatrio per sottrarsi agli stessi. Egli avrebbe inoltre potuto praticare il suo "non credere" senza degli ostacoli importanti, avendo potuto astenersi sia dal recarsi in moschea che dall'osservare i doveri dell'islam. Neppure le sue dichiarazioni riguardo alla situazione di guerra presente in Afghanistan, come pure l'evenienza che non ci si potesse spostare dal suo villaggio a I._______, vista la presenza dei Talebani, non sarebbero motivi pertinenti ai sensi dell'asilo. Questo in quanto tali problematiche non l'avrebbero toccato personalmente, bensì riguarderebbero, in generale, l'intera popolazione afghana. Da ultimo, in merito al parere espresso dal rappresentante legale del richiedente, l'autorità inferiore ha ritenuto non vi fossero elementi atti a modificare le conclusioni sopra esposte. In particolare, pur non contestando che il richiedente sia ateo, egli non rappresenterebbe un rischio per la società nella quale vive, in quanto avrebbe potuto adottare un comportamento quale "non credente" per diversi anni nel suo Paese d'origine, senza subire dei pregiudizi d'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non avrebbe inoltre reso credibile di essere divenuto un pericolo, da un giorno all'altro, quale non credente in patria. E. Il 10 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avversando la succitata decisione. Nelle sue conclusioni egli ha postulato l'annullamento del provvedimento impugnato ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha chiesto che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore, per un nuovo esame delle allegazioni e per completamento istruttorio. Contestualmente, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documentazione, è stata allegata copia di un estratto (pag. 4-5) della (...) dell'(...) intitolata: "(...)" del (...). Nel suo atto ricorsuale, l'interessato ritiene come l'autorità inferiore non abbia accertato in modo esaustivo tutti i fatti giuridicamente rilevanti, nonché che la decisione avversata si fondi su di un'applicazione inesatta del diritto applicabile. In primo luogo, l'insorgente contesta alcune delle conclusioni relative all'inverosimiglianza dei suoi asserti presentate dall'autorità sindacata nella decisione impugnata, ravvisando un quadro di generale plausibilità e logicità delle sue allegazioni. In particolare, egli sarebbe stato troppo giovane per poter prendere la decisione di espatriare, avendo al momento dell'inizio delle angherie soltanto (...) anni. Inoltre, lui avrebbe resistito, poiché sarebbero comunque stati soltanto i suoi coetanei ad avere il sospetto che egli fosse un "infedele". Gli adulti non avrebbero difatti avuto contezza che lui fosse ateo sino a quando egli avrebbe confessato al conoscente. Il fattore anagrafico secondo il ricorrente, sarebbe determinante per un'interpretazione completa ed accurata delle circostanze e della loro evoluzione nel tempo, sia considerando il rigido sistema afghano e la diversità di parametri utilizzati nel giudizio sociale circa il suo comportamento, sia per l'esame di quello che egli avrebbe potuto fare per fuggire al rischio di persecuzioni. Invero, egli, all'epoca giovanissimo e senza alcun problema economico, sarebbe voluto rimanere a vivere con la sua famiglia, e per questo motivo avrebbe sopportato le prese in giro dei compagni e le percosse del mullah e degli insegnanti, i quali, come gli altri adulti, pensavano che proprio a causa della sua giovane età, alla fine avrebbe capito. Il ricorrente, peraltro, considererebbe lui stesso che la confessione al conoscente sarebbe stata una leggerezza scaturita da un momento di debolezza conseguente ad una pressione che, un giorno, si sarebbe resa insopportabile. Circa poi il fatto che egli non avrebbe potuto parlare con il padre, quanto da lui addotto in audizione a spiegazione, sarebbe verosimile. Inoltre, l'unica soluzione efficace per sottrarsi alle persecuzioni prospettategli mediante terzi (ovvero di essere stato accusato di essere divenuto infedele e che avrebbe pertanto dovuto essere ucciso), sarebbe stata quella della fuga. In secondo luogo, egli contesta che i maltrattamenti subiti nel suo paese d'origine prima dell'espatrio non siano stati qualificati dalla SEM, a torto, come comportanti una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Ciò, a maggior ragione, considerando la realtà della società afghana ed i pericoli insiti nella stessa nel dichiararsi apertamente atei o anche apostati. Invero, sulla base anche di diverse fonti citate nel ricorso, il ricorrente ritiene che l'apostasia sarebbe perseguita quale reato in Afghanistan ai sensi della giurisprudenza Hanafi, anche se la stessa non sarebbe codificata nel codice penale afghano. Inoltre, l'intervento del padre sui maltrattamenti dei coetanei e del mullah, sarebbe stato ininfluente e, peraltro, non esente da rischi per il genitore medesimo. Oltre alla fuga o al silenzio, l'insorgente non vede quindi altra via che avrebbe potuto intraprendere per risolvere i suoi problemi. Ingiurie e vessazioni che egli avrebbe dovuto subire quotidianamente, tanto da dover interrompere la sua formazione, nonché essere ridotto al silenzio senza potersi confidare con nessuno, non apparirebbero inoltre indizi di una "vita dignitosa" come quella che l'autorità sindacata riterrebbe che egli potesse condurre in patria. Quest'ultima autorità, nel suo giudizio circa il fatto che egli avrebbe potuto praticare "il suo non credere senza ostacoli maggiori", avrebbe ignorato le difficoltà allegate dal ricorrente in audizione, prestando invece attenzione solamente agli espedienti che egli avrebbe adottato per mascherare il suo ateismo. In tal senso, andrebbe considerato che lui proviene da una comunità di piccole dimensioni, ove il padre conosce molte persone. Tali circostanze mostrerebbero già di per sé sole, che egli sia stato individuato come ateo e per questo egli sia passibile di uccisione da parte di una comunità radicale come quella del suo villaggio. Nella valutazione andrebbe infine considerato l'orientamento del Tribunale espresso nella sentenza D-2372/2020 del 2 luglio 2020. In tale ottica, nel caso specifico, il ricorrente è ateo, e per questo apparrebbe alla comunità afghana di provenienza, molto conservatrice, come ancor più meritevole di punizione capitale che un apostata e convertito al cristianesimo come nel caso di cui alla sentenza del Tribunale succitata. Per tutte queste ragioni, egli, in caso di rientro nel Paese d'origine, sarebbe esposto al rischio attuale di persecuzioni gravi e rilevanti giusta l'art. 3 LAsi. F. Con decisione incidentale del 17 agosto 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente ed ha invitato l'autorità inferiore ad una risposta al ricorso, esprimendosi in particolare ai sensi dei considerandi. G. L'autorità inferiore ha risposto con invio del 21 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), riconfermandosi integralmente nelle sue motivazioni e conclusioni, nonché proponendo il respingimento del ricorso. In aggiunta, la SEM ha preso posizione su quanto richiesto dal Tribunale nella sua decisione incidentale del 17 agosto 2020, concludendo che il modo con il quale il ricorrente dovrebbe vivere e praticare il suo ateismo, nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine, non potrebbe essere qualificato come un'insopportabile pressione psicologica ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, allorché egli avrebbe vissuto nel villaggio, il medesimo non sarebbe stato costretto, nella sfera pubblica, ad adattarsi quotidianamente ai riti islamici e ad adempierli, per proteggere la sua vita e la sua libertà. Anche nella sfera privata, il ricorrente avrebbe potuto comportarsi secondo le sue convinzioni, sapendo di essere compreso dalla madre e che il padre tollerava il suo comportamento. Peraltro, egli non avrebbe assunto una posizione di attivista nei confronti dell'islam e non si opporrebbe, anzi parteciperebbe alle tradizioni islamiche e nazionali. Per di più, egli non si sarebbe interessato a nessun'altra religione, e quindi non avrebbe dovuto reprimersi dal praticare un'altra religione. La SEM ha pertanto considerato che l'insorgente abbia potuto vivere nel suo villaggio già quale ateo e che il suo comportamento, già in passato, non gli avrebbe fatto correre rischi; ciò che sarebbe anche il caso in futuro, nell'eventualità di un suo ritorno in Afghanistan. H. H.a Per il tramite della decisione incidentale del 27 agosto 2020, il Tribunale ha invitato l'insorgente a presentare una replica alle osservazioni di risposta della SEM, chiedendo pure al medesimo di rispondere ad una lista di quesiti inerenti in particolare le sue concezioni in ambito religioso, come le vivrebbe in Svizzera, rispettivamente come intenderebbe continuare a professarle nel caso di un suo rinvio in Afghanistan (cfr. risultanze processuali). H.b Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito l'11 settembre 2020. Dapprima, in replica alla SEM, egli ha sostanzialmente ribadito alcune conclusioni già espresse nel gravame. Ha tuttavia aggiunto che, l'evenienza che lui da bambino abbia partecipato alle festività citate, ove l'attività principale sarebbe quella di (...), non stupirebbe affatto. Egli avrebbe invece sempre evitato di studiare il corano o di pregare nella moschea, proprio perché per lui, tali attività, sarebbero state un peso ed intimamente egli considerava contrario ai suoi valori credere nell'islam. In ciò, egli avrebbe pertanto mostrato una notevole maturità nella propria convinzione, senza valutazioni opportunistiche, rinunciando alla propria educazione ed accettando le angherie da parte dei conoscenti, pur di non sottostare ai rituali islamici quotidiani. In seguito l'insorgente ha risposto puntualmente ai quesiti posti dal Tribunale. Essenzialmente, egli ha confermato di essere ateo, e che si sarebbe confidato in merito da quando è qui in Svizzera con un altro (...), ma vista la sua risposta, onde evitare litigi e problemi con altri (...), non avrebbe più esternato pubblicamente il suo ateismo. Per lui sarebbe impensabile vivere lo stesso in Afghanistan, in quanto la sua morte sarebbe praticamente certa in caso contrario, ed è ciò che lo avrebbe condotto ad espatriare. Peraltro, sia la sua famiglia che la gente del suo villaggio, sarebbe a conoscenza del suo ateismo, visti i fatti già narrati avvenuti in moschea prima della sua partenza. Il ricorrente avrebbe inoltre contattato la madre circa (...) prima, tramite l'applicazione "(...)". In tale occasione, la madre gli avrebbe raccontato che la situazione nel villaggio non sarebbe semplice, in quanto nessun familiare avrebbe più contatto con la gente del posto, nessuno vorrebbe avvicinarsi a loro e sarebbero considerati come infedeli o trattati come "impuri". Tuttavia, sarebbero costretti a rimanere a vivere nel villaggio, poiché avendo (...), (...) lì, nonché essendo il padre (...), non potrebbero spostarsi senza difficoltà. Infine, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, per motivi di economia processuale e di celerità, nonché vista l'attività istruttoria complementare svolta dal Tribunale, di pronunciarsi sulla concessione dell'asilo al ricorrente, rinunciando alla retrocessione degli atti alla SEM. I. Per il tramite della sua duplica del 6 ottobre 2020, l'autorità sindacata, ha ribadito l'inverosimiglianza della circostanza che la gente del villaggio avrebbe saputo dell'ateismo dell'insorgente soltanto allorché egli si sarebbe confessato ad H._______. Il suo comportamento "non religioso", il quale lo avrebbe già potuto di per sé mettere in pericolo, non avrebbe di fatto invece comportato per il ricorrente gravi persecuzioni, essendo che il medesimo avrebbe subito soltanto delle molestie. In tale contesto, la SEM ha nuovamente sottolineato che l'insorgente non avrebbe provato in nessun modo a cercare una soluzione per porre un termine alle angherie in questione. Concernente poi la situazione attuale dei famigliari in Afghanistan, l'interessato non avrebbe dimostrato che i medesimi siano in pericolo, poiché le molestie subite ed i rapporti sociali difficili descritti, non si sarebbero tradotti in minacce concrete nei loro confronti. Per di più, essi potrebbero continuare ad usufruire dei loro (...) e del loro (...). Per il resto, la SEM ha rinviato e confermato le sue precedenti considerazioni esposte nella decisione impugnata e nella risposta, chiedendo nuovamente di respingere il gravame. J. Il 2 novembre 2020, il ricorrente ha inoltrato la sua triplica. Nella medesima, egli ha osservato dapprima come la circostanza dell'età, elemento determinante nel suo caso, non sarebbe mai stata considerata dall'autorità inferiore nell'esame complessivo della verosimiglianza dei suoi asserti. In tale valutazione, sarebbe difatti decisivo considerare come l'evoluzione del suo convincimento in materia religiosa, sia essa stessa un percorso progressivo, che ne avrebbe seguito la maturazione e lo sviluppo della sua personalità nel corso dell'adolescenza. Ciò, di riflesso, sarebbe pure essenziale nella percezione della gravità ed intensità del suo comportamento da parte della comunità, come pure circa le reazioni e la plausibilità della loro evoluzione nel tempo. L'insorgente ha poi ribadito che, oltre alla fuga o al silenzio, egli non vedrebbe altra soluzione ai suoi problemi, in un contesto peraltro come quello afghano, nel quale un ateo non potrebbe di certo trovare protezione presso le autorità. Riguardo i suoi famigliari, per quanto ad essere ateo sarebbe unicamente lui, mentre essi continuerebbero a professare la fede islamica, già solo per avere un "infedele" al loro interno, sarebbero stati emarginati. Peraltro, egli avrebbe appreso che circa (...) prima i famigliari avrebbero dovuto lasciare il paese ed il (...) sarebbero giunti a K._______. Ciò a dimostrazione ulteriore delle gravi conseguenze subite dalla sua famiglia a causa sua. Infine l'insorgente ha ribadito alcune considerazioni già espresse nei suoi scritti precedenti, concludendo nuovamente con la richiesta al Tribunale di pronunciarsi nel merito della concessione dell'asilo, rinunciando invece al rinvio degli atti alla SEM. K. L'autorità inferiore, con la sua quadruplica del 24 novembre 2020 si è riconfermata essenzialmente nelle sue precedenti considerazioni e conclusioni. In particolare ha poi sottolineato come la circostanza che il ricorrente non si sia più recato in moschea per diversi anni, ovvero fino al suo espatrio all'età di (...) anni, non abbia avuto alcun seguito da parte del mullah del villaggio, malgrado egli predicasse l'uccisione degli infedeli. Per di più, il padre dell'insorgente non avrebbe mai dovuto dare spiegazioni riguardo al fatto che il figlio non seguisse più gli insegnamenti religiosi né partecipasse alle cerimonie religiose. In relazione all'espatrio dei famigliari in J._______, se d'un canto il ricorrente non avrebbe presentato alcun elemento concreto a dimostrazione che essi abbiano dovuto espatriare a causa sua; d'altro canto, non vi sarebbero stati fatti nuovi riguardanti il ricorrente dal suo espatrio, che potrebbero spiegare come la situazione sia peggiorata nel tempo per la sua famiglia. Tale scritto è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza dal Tribunale con ordinanza del 27 novembre 2020, nella quale ha pure statuito la chiusura dello scambio di scritti (cfr. risultanze processuali). L. Il ricorrente, con scritto spontaneo datato 1° dicembre 2020, ha presentato delle ulteriori osservazioni, contestando le asserzioni della SEM contenute nella sua quadruplica. In particolare, l'assunto dell'autorità inferiore che il padre del ricorrente non avrebbe dovuto dare spiegazioni a nessuno circa il comportamento del figlio, sarebbe confutato dalle stesse dichiarazioni rilasciate dall'insorgente in audizione. Per quanto attiene l'espatrio dei suoi famigliari, da lui appreso telefonicamente il (...) precedente, esso sarebbe divenuto necessario proprio a causa della crescente ostilità dei compaesani, i quali contro la sua famiglia avrebbero già adottato comportamenti molesti in passato, come già da lui più volte affermato, proprio a causa della scoperta del suo ateismo. Trattandosi di una telefonata, egli non potrebbe addurre di fatto alcun mezzo di prova tangibile oltre alla propria parola. M. Il Tribunale, con scritto del 16 febbraio 2021, ha risposto alla missiva del rappresentante legale del ricorrente del 15 febbraio 2021, con la quale egli chiedeva informazioni riguardo allo stato della procedura (cfr. risultanze processuali). Analogamente, in data 11 maggio 2021, lo scrivente Tribunale ha ragguagliato l'insorgente circa lo stato del suo procedimento, su sua richiesta del 27 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]); sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione come DTAF]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. D'ingresso il Tribunale rileva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione querelata del 10 luglio 2020, e non avendo l'insorgente contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato. In tale contesto, si osserva come il ricorrente sia nella sua replica che nella sua triplica (cfr. supra lett. H.b e lett. J), abbia richiesto al Tribunale di esprimersi direttamente sulle questioni inerenti la concessione dell'asilo, senza rinviare gli atti alla SEM, vista anche l'attività istruttoria complementare compiuta dallo stesso Tribunale. Quest'ultima autorità interpreta tale richiesta come una rinuncia implicita del ricorrente alla sua conclusione subordinata espressa al punto 3 del ricorso nonché, di convesso, alle motivazioni espresse in merito all'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM, in particolare dal profilo dell'art. 3 LAsi. Gli stessi non verranno quindi trattati oltre dal Tribunale nella presente sentenza, essendo peraltro l'accertamento dei fatti rilevanti per la causa - nell'ottica del principio inquisitorio - in specie completo (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 7.1). Nell'ambito dell'oggetto del litigio così delimitato, occorre quindi esaminare se, come allega l'insorgente, egli adempia le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilitoall'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

5. In un primo passo, occorre analizzare se gli eventi allegati dal ricorrente successigli nel suo Paese d'origine, e che lo avrebbero condotto all'espatrio, siano da ritenere verosimili. 5.1 5.1.1 Riguardo dapprima l'apostasia (nel senso dell'abbandono o del rinnegamento della propria religione) e l'ateismo (nel senso di visione del mondo, nella quale l'esistenza di [un] Dio viene negata, rispettivamente messa in dubbio; cfr. per le definizioni di tali termini adottati dal Tribunale anche la sentenza di riferimento del Tribunale D-4952/2014 del 23 agosto 2017 consid. 5.2) dichiarati dal ricorrente, occorre fare alcune considerazioni preliminari. 5.1.2 Nella sentenza di riferimento D-4952/2014 succitata (cfr. consid. 6), il Tribunale ha segnatamente ritenuto che la valutazione della verosimiglianza di un'asserita conversione ad un'altra religione o apostasia, a differenza di altri motivi d'asilo, in pratica possa essere fatta unicamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente l'asilo interessato. Eventualmente, anche se alcune conclusioni possono essere tratte da indizi esterni, come la frequentazione di messe, certificati o dichiarazioni di terze persone; tali atti sarebbero da prendere in considerazione assieme alle dichiarazioni del richiedente l'asilo, ma non sarebbero di regola sufficienti, di per sé soli, per rendere verosimile la conversione. Al contrario, l'interessato dovrà in ogni caso, con le sue dichiarazioni, rendere verosimile alle autorità competenti, che a causa di una sua convinzione interna, egli d'un canto è uscito dalla sua precedente religione e che - eventualmente - d'altro canto si è rivolto verso una nuova religione. In tale contesto, soltanto una conversione formale (ad esempio tramite il battesimo) senza indizi di una convinzione interna, non sarebbe di regola sufficiente per renderla verosimile. Per riuscire in tale intento, durante le audizioni della procedura d'asilo possono essere posti dei quesiti aperti sul contesto (familiare) dell'interessato, sul processo della conversione con riguardo ai rischi ad esso connessi (tra gli altri: la causa, la critica verso la precedente religione, la rapidità, la preparazione, lo svolgimento reale della conversione, le reazioni del contesto), come pure sulle conoscenze della nuova religione, il suo significato ed esercizio nella vita quotidiana, che possano offrire degli indizi per la valutazione della succitata convinzione interna dell'interessato. Tuttavia, nel procedere al predetto esame, occorrerà sempre considerare in particolare le circostanze personali, come il contesto sociale, economico e scolastico del richiedente l'asilo (cfr. consid. 6.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3490/2020 del 9 novembre 2020 consid. 11.2.2). Nei casi ove viene allegata un'apostasia, senza che la persona interessata professi una nuova credenza, l'esame di verosimiglianza diventa maggiormente difficoltoso, in quanto il solo abbandono di una fede, senza tuttavia alcun passaggio ad una nuova credenza (e di conseguenza la relativa conoscenza al riguardo), non può essere descritto (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 6.2 con ulteriori riferimenti ivi citati). 5.1.3 Nel caso in parola, dagli atti di causa, si rileva come il ricorrente già nel foglio dei dati personali al momento del deposito della sua domanda d'asilo, non ha indicato alcuna religione o confessione (cfr. atto SEM n. 1/2), allegando in seguito sia nell'audizione RMNA, che nelle due audizioni successive, di essere ateo, che quando sarebbe cresciuto da un mancato piacere nello studio della religione islamica non avrebbe più creduto nell'islam, di non essersi interessato ad altre religioni (cfr. verbale 1, p.to 1.13, pag. 4; verbale 2, D41 segg., pag. 6 seg.; D58, pag. 8 e D62, pag. 8) e di non credere nell'esistenza di un Dio ("[...] [...]", cfr. verbale 2, D45, pag.7; "[...]", cfr. verbale 3, D5, pag. 2). Della sua consapevolezza della mancanza di fede nella religione islamica allorché egli sarebbe cresciuto, rispetto ad un iniziale disinteresse nello studio della predetta, se ne trova traccia in modo coerente già nel suo racconto libero dei suoi motivi d'asilo, come pure a spiegazione del perché egli non disporrebbe di documentazione che provi i medesimi (cfr. verbale 2, D14 seg., pag. 3 seg.). Tale graduale presa di coscienza dell'interessato riguardo alla sua mancanza di fede nella religione islamica, anche rispetto alla sua maturazione dalla fanciullezza all'età dell'adolescenza, risulta essere un indizio chiaro e plausibile del suo processo interno di consapevolezza. Anche interrogato in merito a cosa avrebbe fatto sì che egli non credesse più nell'islam, l'insorgente ha dichiarato in modo lineare e convincente, di non essere d'accordo con la "(...)", che nei paesi islamici vi sarebbe sempre la guerra ed i Talebani, che sono musulmani, ucciderebbero le persone; nonché non crederebbe che un uomo ed una donna che parlano assieme debbano essere uccisi, come succederebbe invece nella società nella quale avrebbe vissuto, come pure "nel fatto che una donna non abbia la libertà" (cfr. verbale 2, D46, pag. 7 e D56 segg., pag. 8). Parallelismo nelle sue concezioni, la si ritrova anche nella risposta data al Tribunale con replica dell'11 settembre 2020, ove il ricorrente ha confermato di essere ateo, di non credere in un Dio o nell'islam, in quanto la religione avrebbe portato soltanto guerra, nemici ed uccisioni e sarebbe un pretesto per uccidere e perseguitare persone di diversa fede (cfr. risposta 1, pag. 4). In tale contesto, occorre ancora rimarcare che il richiedente ha d'un canto sempre descritto le ingiurie ed i maltrattamenti che avrebbe subito da parte dei suoi coetanei, come pure dei suoi insegnanti e dal mullah, in modo coerente, in maniera vivida, ma senza esagerazioni, e le sue allegazioni sono pure ricche di elementi e di caratteristiche reali (riportando ad esempio in vari momenti delle sue audizioni, anche le frasi a lui rivolte, cfr. tra le altre: verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D15, pag. 3 e D82, pag. 10; verbale 3, D86 seg., pag. 10; nonché il comportamento da lui adottato ed i sentimenti, in particolare di solitudine, da egli provati, cfr. a tal proposito: verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D15, pag. 3 seg. e D91, pag. 11). Conclusione analoga vale anche per le sue dichiarazioni riguardo al comportamento che egli avrebbe adottato dall'età di (...) o (...) anni, non recandosi più a scuola, né frequentando la moschea, o astenendosi dal pregare o dal partecipare ed osservare riti o festività religiose, come il L._______, a parte alle festività dell'G._______, che a sua mente non sarebbero però delle ricorrenze religiose (cfr. verbale 2, D42 segg., pag. 6 seg. e D64 segg., pag. 9; verbale 3, D14 e D17 seg., pag. 3), le quali risultano essere pure sostanziate, dettagliate e plausibili. D'altro canto, vi sono nelle sue allegazioni, alcune incoerenze riguardo a cosa facesse durante il suo tempo libero, dopo che egli avrebbe smesso di recarsi a scuola. Invero, egli ha riferito dapprima che non sarebbe più uscito di casa, a causa delle molestie che altrimenti avrebbe subito da parte dei ragazzi del suo villaggio (cfr. verbale 2, D31, pag. 5); salvo poco dopo invece contraddirsi, asserendo che quando gli capitava di uscire, sarebbero state le persone del villaggio (e non solo i ragazzi) a molestarlo (cfr. verbale 2, D35, pag. 6). Anche in seguito tale discrepanza d'allegazioni sulla frequenza delle sue sortite si è ripetuta (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 9 seg.). Ulteriori dissonanze sono rilevabili anche nel comportamento adottato dalla madre nei suoi confronti, in quanto se d'un canto egli ha allegato che quest'ultima gli avrebbe espresso di andare in moschea e che egli sarebbe uscito senza però recarvisi (cfr. verbale 2, D64, pag. 8); successivamente, ha invece completamente mutato i suoi precedenti asserti, affermando che la madre non gli avrebbe detto né di recarsi alla moschea, né di pregare (cfr. verbale 3, D27, pag. 4 e D56, pag. 7). A favore della verosimiglianza della sua apostasia ed ateismo, vi sono però anche le sue allegazioni reiterate circa l'espressione dei suoi timori nel rivelare sia ai suoi famigliari che a terze persone la sua mancanza di fede, visti i rischi di essere ucciso di cui egli era consapevole, come pure delle medesime paure nel caso di un suo rientro in patria (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D17, pag. 4; D63 segg., pag. 9 seg.; D90, pag. 11; verbale 3, D56 segg., pag. 7; D90, pag. 10). Tali timori sono stati nuovamente espressi dall'insorgente, anche nelle sue osservazioni di replica dell'11 settembre 2020, ove egli ha rimarcato le sue difficoltà di confidarsi con qualcuno visto il suo timore delle reazioni da parte di terzi (cfr. risposte 2 e 3, pag. 4). 5.1.4 Sulla scorta dei succitati elementi, in un esame complessivo di tutti gli indizi pro e contro la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale giunge alla conclusione, che la credibilità dell'apostasia e dell'ateismo del medesimo, sia maggiore rispetto alla possibilità che l'insorgente abbia inventato (in parte) gli stessi (cfr. DTAF 2012/5 consid. 2.2). Per il che, non risultano esserci in specie dei dubbi fondati circa la verosimiglianza dell'apostasia del ricorrente e del suo ateismo - ciò che neppure viene posto in discussione dall'autorità inferiore - concezioni che egli ha reso plausibili di aver iniziato, perlomeno a nutrire, già prima del suo espatrio dal Paese d'origine. Altresì, pure i maltrattamenti subiti in patria da parte dei suoi coetanei, degli insegnanti e del mullah, risultano essere perlopiù credibili. 5.2 Ciò posto, il Tribunale ritiene invece - alla stessa stregua dell'autorità inferiore - che il ricorrente non abbia reso credibile che l'amico H._______, come pure il padre di quest'ultimo, nonché la gente del suo villaggio, abbiano scoperto della sua apostasia (e ateismo) soltanto il giorno della sua confessione al succitato conoscente. 5.2.1 Per quanto concerne l'amico H._______, si denotano dapprima nelle asserzioni rese dal ricorrente nel corso delle diverse audizioni, circa il giorno in cui avrebbe rivelato al medesimo la sua apostasia (e ateismo), alcune discrepanze, che ne minano fortemente la veridicità dell'intero narrato. Nella sua prima esposizione degli eventi, egli ha difatti dichiarato di aver risposto al quesito del conoscente del perché non sapesse pregare e non riuscisse ad imparare gli studi religiosi, unicamente con l'evenienza che non gli piacessero gli stessi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9). Quindi di fatto senza rivelare più di quanto fosse già a conoscenza da diversi anni perlomeno sia dei suoi coetanei, che dei suoi insegnanti e del mullah stesso (cfr. verbale 2, D15, pag. 3; D38 segg., pag. 6). Nella seconda audizione, le sue affermazioni in merito, sono però mutate, allegando in primo luogo, durante il suo racconto libero di avergli rivelato di non credere nell'islam e che era "(...)" (cfr. verbale 2, D15, pag. 4); per poi successivamente asserire di aver riferito all'amico di non credere "(...)" (cfr. verbale 2, D82, pag. 10); allegazioni che si sono reiterate con qualche variazione anche nel corso della successiva audizione (cfr. verbale 3, D49, pag. 6: "[...] [...]"). Non maggiore coerenza è rintracciabile negli asserti del ricorrente circa le domande che gli avrebbe posto in precedenza H._______ in merito al tema religioso. Se in un primo tempo egli ha negato che l'amico lo avrebbe questionato in merito (cfr. verbale 2, D83, pag. 10); poco dopo ha diversamente, e senza alcuna spiegazione in merito, mutato le sue dichiarazioni, allegando invece che ogni tanto l'amico lo avrebbe questionato sul perché non andasse alla moschea e non pregasse (cfr. verbale 2, D84, pag. 10), ed egli gli avrebbe risposto che non avrebbe avuto pazienza di adempiere a tali doveri (cfr. verbale 2, D84, pag. 10). Nel corso della terza audizione egli, su quesito specifico della funzionaria incaricata, ha però modificato anche i precedenti asserti. Invero, l'insorgente ha sostenuto di aver risposto all'amico H._______ che non sarebbe andato alla moschea, in quanto non sarebbe riuscito ad imparare la lezione di religione e per questo motivo gli altri ragazzi lo avrebbero molestato nonché il mullah lo avrebbe picchiato (cfr. verbale 3, D45, pag. 6), quindi motivazione ben diversa dalla mancata pazienza nello studio. Peraltro appare poco plausibile che un coetaneo, oltretutto suo (...) che incontrava ogni giorno (cfr. verbale 2, D73, pag. 9 e D80, pag. 10), il quale avrebbe pure frequentato gli insegnamenti religiosi e la moschea, vista la società nella quale essi vivevano, non conoscesse già prima le ragioni del ricorrente circa il perché egli non pregasse e non studiasse la religione (cfr. verbale 3, D44, pag. 5) - peraltro comportamento che sarebbe andato avanti per diversi anni - nonché degli elementi posti a fondamento delle prese in giro da parte degli altri ragazzi, sino al momento in cui l'insorgente stesso glielo avrebbe confessato. 5.2.2 Per quanto attiene poi la gente del villaggio, e più in particolare il padre di H._______, non può essere seguita la tesi esposta dal ricorrente nel suo gravame, circa il fatto che fossero unicamente i ragazzi del suo villaggio che avessero dei sospetti circa la sua apostasia, mentre che gli adulti avrebbero avuto tale certezza unicamente dalla sua confessione. Invero, egli stesso ha dichiarato che la gente lo considerava impuro, che non gli parlava nessuno e che veniva considerato "(...)" (cfr. verbale 2, D48, pag. 7), nonché che le persone del villaggio, allorché egli usciva di casa, lo avrebbero molestato, dicendo che egli era senza religione ed infedele (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 6), o ancora che si sarebbero accorte che egli non credeva nell'islam, o per lo meno avessero dei dubbi, visto che non partecipava ad alcuna attività o rito religioso già da diversi anni (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 7 seg.). Circa poi tale circostanza, si denota come, nell'ultima audizione, su preciso quesito di chi sapesse che egli non frequentasse più la moschea, il ricorrente è incorso in una palese contraddizione. Egli ha difatti affermato che ne avrebbero avuto conoscenza unicamente i ragazzi che frequentavano la moschea, e probabilmente anche i loro genitori (cfr. verbale 3, D21, pag. 4); allorché in modo eclatante alla risposta successiva, egli afferma invece che lo sapevano anche gli adulti ed il mullah della moschea (cfr. verbale 3, D22, pag. 4), ciò che sarebbe coerente perlomeno con il comportamento che egli avrebbe adottato già da diversi anni non frequentando più la moschea e non adempiendo alcun rito religioso e dalla reazione nei suoi confronti dei compaesani (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 7 seg.), che avrebbero peraltro chiesto al padre spiegazioni del perché l'insorgente non si recasse in moschea (cfr. verbale 2, D44, pag. 7). 5.2.3 Ne discende quindi che, tali dichiarazioni del ricorrente, sono da ritenere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 5.3 Agli occhi del Tribunale anche le allegazioni dell'insorgente relative l'evento che sarebbe occorso in moschea al padre ed i fatti successivi che avrebbero condotto al suo espatrio risultano essere poco credibili. 5.3.1 In primo luogo difatti appare a dir poco sorprendente che il ricorrente, malgrado avesse avuto delle spiegazioni di quanto successo nella moschea in modo generico soltanto da parte del fratellino (...) (cfr. verbale 2, D15, pag. 4; verbale 3, D54 seg., pag. 7 e D67, pag. 8), abbia potuto narrare, in modo abbastanza dettagliato, anche quanto avrebbero fatto e detto le persone riunitesi nella moschea, nonché ricostruito anche le azioni dell'amico H._______ e del padre di questi nel riportare che egli fosse un infedele (cfr. verbale 2, D15, pag. 4; verbale 3, D54, pag. 7). Il ricorrente è incorso anche in tale frangente in una contraddizione eclatante, ove d'un lato ha sostenuto di non aver saputo da altri che il fratellino degli eventi successi in moschea (cfr. verbale 3, D55, pag. 7), allorché d'altro lato, aveva invece asserito, nell'audizione precedente, di averne parlato anche con la madre prima della sua partenza dall'Afghanistan, quando ella lo avrebbe raggiunto a I._______ (cfr. verbale 2, D15, pag. 4). Per di più, le sue spiegazioni, anche ricorsuali (cfr. ricorso, pag. 5 seg.) circa il motivo per il quale non avrebbe sentito il padre telefonicamente, malgrado le sue possibilità in tal senso, non convincono lo scrivente Tribunale, per la loro incoerenza (cfr. verbale 3, D79 segg., pag. 9). Tale evenienza toglie inoltre maggiore credibilità all'intera vicenda in quanto, malgrado risulti che l'insorgente abbia avuto più contatti telefonici con i suoi famigliari (cfr. verbale 3, D4, pag. 2; replica del ricorrente dell'11 settembre 2020 e triplica del ricorrente del 2 novembre 2020), egli non si è mai premurato di chiedere delle spiegazioni in merito all'evento successo in moschea direttamente al padre. Avvenimento che peraltro sarebbe centrale ed a fondamento della sua partenza dal paese d'origine. Infine, circostanza aggiuntiva che ne mina fortemente la veridicità dell'intero narrato, è il fatto che egli, a parte in modo generico in un'unica occasione (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 5), non ha mai raccontato in modo concreto e dettagliato se egli sia stato fattivamente ricercato dai suoi compaesani presso il domicilio familiare e le circostanze di tali ricerche. 5.3.2 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale giunge alla conclusione che anche l'evento successo alla moschea e le circostanze della sua fuga dal Paese d'origine per evitare delle persecuzioni da parte dei compaesani espresse in tale contesto, risultano essere pure inverosimili. 5.4 Vista l'inverosimiglianza degli eventi che avrebbero condotto il ricorrente alla partenza dal suo paese d'origine, di convesso pure le angherie subite dai suoi famigliari a causa della sua apostasia (e del suo ateismo) ed il pericolo che essi correrebbero restando in patria (cfr. verbale 3, D4, pag. 2), come altresì che il loro espatrio dall'Afghanistan verso l'J._______ - anche si ritenesse verosimile - sia stato ingenerato dalle prime, non risultano essere veritieri. In merito, si rimarca inoltre come l'insorgente abbia dapprima risposto al quesito specifico posto dal Tribunale, che la madre gli avrebbe riferito telefonicamente che, malgrado i maltrattamenti subiti dalla gente del villaggio, sarebbero costretti a vivere nello stesso in quanto: "(...)" (cfr. replica dell'11 settembre 2020, risposta 6, pag. 4). Allorché invece, nella sua triplica del 2 novembre 2020, il ricorrente medesimo ha riferito che circa (...) prima - ciò che corrisponde a (...) la replica succitata - i famigliari sarebbero dovuti espatriare in J._______, vista la crescente ostilità delle persone del villaggio. Ora, l'insorgente non spiega però nei suoi scritti quali eventi avrebbero condotto effettivamente i famigliari a prendere una risoluzione così precipitosa, allorché soltanto pochi giorni prima essi continuavano a vivere lì, poiché impossibilitati a partire. Il Tribunale è inoltre dell'avviso della SEM, che il ricorrente non ha narrato alcun evento dal suo espatrio che potesse spiegare un peggioramento della situazione per i famigliari con il trascorrere del tempo. Anche tali circostanze risultano quindi pure essere inverosimili. 5.5 Alla luce delle pregresse considerazioni, parte delle allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 5.6 Proseguendo nell'analisi, occorre determinare se le ulteriori allegazioni dell'insorgente, siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.6.1 Il ricorrente sostiene inoltre nel suo ricorso e negli scritti successivi, come già i maltrattamenti subiti da lui per anni, non sarebbero qualificabili come indizi di una vita dignitosa, e costituirebbero una pressione psicologica insopportabile, vista anche la rigida società afghana dal quale egli proviene, nella quale dichiararsi apertamente atei o anche solo apostati si incorrerebbe in persecuzioni. Il Tribunale ritiene, in accordo con l'autorità inferiore, che tale conclusione non possa essere seguita. Invero, malgrado le angherie da lui subite negli anni da parte degli insegnanti, del mullah e dei suoi coetanei, siano deplorevoli, tuttavia le stesse non appaiono raggiungere un'intensità sufficiente dal profilo oggettivo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, egli ha potuto continuare a vivere nel suo villaggio e presso il domicilio famigliare, senza subire di fatto delle ripercussioni concrete - a parte le prese in giro dei coetanei ed il fatto che le persone non gli parlassero in quanto considerato come un infedele - né nello spazio pubblico né in quello privato, a causa del suo abbandono scolastico come pure del comportamento da lui adottato nel non frequentare più la moschea o nel mancato rispetto dei precetti religiosi, per almeno (...) anni. Egli peraltro, anche se soltanto con un amico, avrebbe continuato ad uscire, a giocare, camminare o discutere assieme ogni giorno (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 10); nonché a studiare in casa (cfr. verbale 2, D31, pag. 5), e ad aiutare il padre nelle faccende (...) nel suo tempo libero (cfr. verbale 2, D30, pag. 5). I genitori avrebbero peraltro compreso o perlomeno tollerato il suo comportamento. Per il che l'insorgente, malgrado le ingiurie ed i maltrattamenti subiti, ha comunque potuto continuare a vivere nel suo villaggio d'origine senza particolari restrizioni ed in accordo con il suo processo interiore di distacco dalla religione islamica, quindi senza neppure doversi adattare a seguire dei precetti religiosi, per evitare di subire delle ripercussioni da parte della gente del villaggio. Non si ravvedono pertanto gli estremi per ritenere che le angherie subite nel paese d'origine possano essere qualificabili quale pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. D'altro canto, i maltrattamenti da parte degli insegnanti e del mullah, che lo avrebbero picchiato, sarebbero cessati non appena egli ha abbandonato la scuola, senza peraltro che essi prendessero dei provvedimenti contro il medesimo a causa del suo abbandono scolastico e nella frequentazione delle lezioni di religione in moschea (cfr. verbale 2, D42, pag. 6). Pertanto, le medesime non risultavano comunque più attuali al momento della partenza dal Paese d'origine del ricorrente. 5.6.2 5.6.2.1 Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda d'asilo, asserendo che nel suo Paese d'origine vi sarebbe la guerra, nonché la presenza di Talebani allorché ci si recherebbe a I._______, e le persone verrebbero fermate ed uccise dai primi. Peraltro non vi sarebbe alcuna farmacia od ospedale e le persone sarebbero costrette, in caso di necessità medica, a recarsi a I._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 9, verbale 3, D93, pag. 11). Altresì egli ha allegato che, malgrado il suo desiderio di studiare, non avrebbe potuto farlo a causa della presenza dei Talebani e degli scontri (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9). 5.6.2.2 In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 17 consid. 4c, bb). In assenza di qualsivoglia pregiudizio concreto e mirato in capo al ricorrente, le evenienze da lui citate, non risultano palesemente rilevanti in materia d'asilo.

6. Pertanto, le allegazioni dell'insorgente che l'avrebbero condotto al suo espatrio dal paese d'origine - a parte la verosimiglianza della sua apostasia e del suo ateismo, nonché dei maltrattamenti subiti, che però non sono di per sé soli determinanti in materia d'asilo (cfr. supra consid. 5.1 e 5.6) - sono in parte inverosimili ed in parte irrilevanti in materia d'asilo. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente per i motivi da lui allegati nel Paese d'origine prima del suo espatrio, omettendo di concedergli l'asilo in Svizzera. Sulla questione della concessione dell'asilo (cfr. punto 2 del dispositivo della decisione della SEM), il ricorso va pertanto respinto.

7. Rimane tuttavia ancora da esaminare, se il ricorrente, può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi). Ovvero se egli, in caso di un ritorno in Afghanistan, abbia un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, a causa del suo abbandono dell'islam, nonché del suo ateismo. 7.1 In tale contesto, v'è in primo luogo da osservare come il Tribunale, nelle more processuali, ha istruito in modo particolare - ponendo anche dei quesiti specifici al ricorrente nella decisione incidentale del 27 agosto 2020 e chiedendo di prendere posizione in merito anche all'autorità inferiore - la questione relativa a come il ricorrente avrebbe potuto vivere e praticare il suo ateismo nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, dando in specie ampiamente possibilità alle parti di esprimersi (cfr. in merito la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 novembre 2019 nella causa A.A. contro Svizzera, n. 32218/17 §51 segg. e sentenza del Tribunale D-3490/2020 consid. 11.1 e 11.2.4). Pertanto, anche se sotto tale aspetto la decisione della SEM è lacunosa dal profilo della motivazione, tuttavia la stessa carenza risulta essere stata sanata in fase ricorsuale. Non v'è quindi motivo di rinviare gli atti all'autorità inferiore per tale evenienza, come auspicato dal ricorrente nel suo gravame, conclusione alla quale egli appare peraltro aver rinunciato negli scritti seguenti, come già sopra considerato (cfr. supra consid. 3). 7.2 Nella sua sentenza di riferimento D-4952/2014 già succitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto che la costituzione afghana descriva l'islam quale religione di Stato ufficiale, e che le altre religioni potrebbero essere esercitate liberamente nei limiti legali. Tuttavia, i principi e le regole islamici non devono essere contraddetti da altre religioni. L'apostasia, anche se non è definita nel codice penale afghano quale reato, rientra tuttavia secondo l'interpretazione giuridica afghana, sotto i non meglio definiti "crimini oltraggiosi", i quali secondo il codice penale sono punibili secondo la giurisprudenza Hanafi, che si rifà alla Sharia. Secondo tale giurisprudenza, le donne vengono incarcerate a vita rispettivamente fino alla revoca della conversione e gli uomini decapitati. Se la pena di morte non viene inflitta, anche le conseguenze alternative fornite dal profilo penale e sociale risultano essere estremamente dure: gli uomini maggiorenni, come pure le donne sopra i 16 anni d'età, i quali si sono convertiti dall'Islam ad un'altra religione e non revocano tale conversione entro tre giorni, rischiano, tra le altre, sanzioni quali l'annullamento del loro matrimonio, l'espropriazione della loro terra e proprietà, come pure di essere rifiutati dalla loro famiglia e comunità, nonché di essere licenziati dal loro posto di lavoro. Peraltro, il controllo e la pressione sociali in Afghanistan, una società molto conservativa, sarebbero molto elevati (cfr. consid. 7.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-5996/2018 del 10 aprile 2019 consid. 6.3.3). La situazione delle persone atee sarebbe inoltre descritta da più fonti come peggiore di quella dei convertiti. Questo anche se essi non sono facilmente identificabili, e quindi in principio sarebbe possibile che - se il distacco dall'islam non è mostrato in pubblico e viene portato rispetto nei confronti dell'islam - essi non vengano generalmente disturbati (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.5.3 e consid. 7.5.5). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'ora attuale (cfr. European Asylum Support Office [EASO], Country Guidance: Afghanistan, dicembre 2020, https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2020_0.pdf , p.to 2.16, pag. 84 seg.; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan: Gefährdungsprofile, 30 settembre 2020, , pag. 13; EASO, Afghanistan, Criminal law, customary justice and informal dispute resolution, luglio 2020, , p.to 1.2, pag. 12 seg.; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Afghanistan: Apostasie, Blasphemie, Konversion, Verstoss gegen islamische Verhaltensregeln, gesellschaftliche Wahrnehmung von RükkehrerInnen aus Europa, 15 giugno 2020, ; tutti consultati il 1° marzo 2021). Il Tribunale giunge infine alla conclusione che, sulla scorta dei succitati elementi, vi sia, in modo generale, da partire dal principio che le persone di cui è conosciuta pubblicamente la loro apostasia, possano nutrire un timore oggettivo di essere esposte a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.5.5). Inoltre, in alcuni casi, il fatto di dover tenere nascosta la propria apostasia o la propria concezione in materia religiosa, e di dover invece comportarsi - contrariamente alla propria convinzione - secondo le prescrizioni islamiche e le tradizioni del paese, può rappresentare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.6). 7.3 Nel caso in parola, come già sopra considerato, la verosimiglianza dell'apostasia del ricorrente e del suo ateismo è stata assodata (cfr. supra consid. 5.1), come pure la credibilità dei suoi asserti rispetto i maltrattamenti subiti ed il fatto che le persone del suo villaggio fossero a conoscenza del suo mancato rispetto dei precetti islamici e che lo trattassero quale "infedele" (cfr. supra consid. 5.1.3). Il Tribunale ritiene, a differenza della posizione espressa dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso come pure nei suoi scritti successivi ed in accordo invece con quanto proposto in tal senso dall'insorgente, che se il comportamento tenuto dall'insorgente poteva essere tollerato in un certo modo dalla società come pure dai genitori prima del suo espatrio, in quanto egli all'epoca era giovane ed ancora minorenne. Tuttavia, ora che egli è maggiorenne, il suo comportamento di totale mancanza di osservanza dei precetti e riti islamici quotidiana, anche se egli non ha assunto una posizione quale attivista contro l'islam, non verrebbero più tollerati nell'ambito ristretto del suo villaggio. Inoltre, il fatto che il ricorrente sia di etnia Hazara, nonché provenga da una regione dove la presenza e l'influenza dei Talebani è molto forte, malgrado di per sé soli non siano degli elementi determinanti (cfr. sentenza del Tribunale D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti citati, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]), nel caso di specie non possono essere, in un esame complessivo, totalmente tralasciati, in quanto sono degli elementi che accrescono ancora più il rischio per il ricorrente che egli possa essere vittima di atti persecutori a causa delle sue concezioni in ambito religioso. Visto quanto già sopra ritenuto al consid. 7.2, a causa di tale sua attitudine, ne risulta quindi d'un lato il pericolo per il medesimo che egli venga privato delle proprietà e dei suoi diritti civili, oppure venga arrestato o addirittura punito con la morte da parte dello Stato. D'altro canto, il pericolo di subire dei pregiudizi seri, giunge anche da terze persone nel suo ambiente, molto conservativo, contro le quali egli non disporrebbe di una sufficiente protezione da parte statale. Se d'un canto non può essere escluso totalmente che il ricorrente possa vivere nell'anonimato di una grande città, tralasciando di seguire regolarmente i riti religiosi come il pregare ed il recarsi in moschea. D'altro canto, un ritorno nell'anonimato non è possibile, in quanto per i richiedenti l'asilo rimpatriati in una città come Kabul, Herat o Mazar-i-Sharif, è esatto che dispongano di una sufficiente rete sociale che possa assicurargli, in caso di necessità, i propri bisogni essenziali (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 in particolare consid. 6.2.3.5, D-5800/2016 consid. 7 e 8; DTAF 2011/38 consid. 4.3.1 segg.). Senza quest'ultima condizione tuttavia, anche sotto l'aspetto di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8), l'esigibilità di un reinsediamento è da negare. Oltretutto, anche se il ricorrente potesse stabilirsi a I._______, quale alternativa di soggiorno interno, egli dovrebbe quotidianamente prestare molta attenzione alle sue attività ed alle sue esternazioni, per non essere scoperto e quindi non cadere in un serio pericolo di persecuzioni. Tuttavia, ciò significherebbe per il ricorrente di vedersi praticamente costretto a condurre una doppia vita, rispettivamente a dover rinunciare in modo continuativo a contatti sociali, sia d'amicizia che di lavoro. Peraltro, anche in caso di qualsiasi contatto con le autorità, ad esempio di matrimonio o di rilascio di una tazkira, il ricorrente dovrebbe prestare estrema attenzione di non far trapelare che egli abbia abbandonato la fede islamica e si professi ateo (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.7.1 e 7.7.2). 7.4 Tutto considerato, il Tribunale giunge alla conclusione che nella fattispecie, il ricorrente abbia un fondato timore (oggettivo) di essere esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, per dei motivi soggettivi insorti successivamente all'espatrio (l'apostasia e l'ateismo resi verosimili), nel caso di un suo rientro in Afghanistan. Poiché poi i pregiudizi possono derivare sia da terze persone che dalle stesse autorità afghane, non può essere riconosciuta in specie alcuna alternativa di soggiorno interno ove egli possa trovare protezione. Per il che, il ricorrente - per il quale non sussiste agli atti di causa alcun motivo d'esclusione ai sensi dell'art. 1F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) - adempie ai requisiti del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 1A cifra 2 Conv. rifugiati. Poiché in specie si tratta di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, al richiedente non è invece concesso asilo (art. 54 LAsi).

8. Ne consegue che, limitatamente alla questione inerente il riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso è da accogliere. Per il resto, è invece da respingere. La decisione impugnata del 10 luglio 2020 è da annullare, al suo punto 1 del dispositivo, e l'autorità inferiore è invitata a concedere al ricorrente l'ammissione provvisoria quale rifugiato, in quanto inammissibile (ex art. 83 cpv. 3 LStrI, mutazione del punto 4 del dispositivo della decisione della SEM del 10 luglio 2020).

9. Visto l'esito della procedura, la metà delle spese processuali andrebbero poste, per prassi, a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 17 agosto 2020, non sono riscosse delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, limitatamente alla questione della qualità di rifugiato. Per il resto, il ricorso è respinto.

2. La decisione della SEM del 10 luglio 2020 è annullata al punto 1 del dispositivo. La SEM è invitata a concedere al ricorrente l'ammissione provvisoria quale rifugiato, per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In tal senso, anche il punto 4 della decisione del 10 luglio 2020 è da modificare nel senso che: "L'esecuzione dell'allontanamento non può avere luogo attualmente in quanto non ammissibile. Per questa ragione, viene sostituita da un'ammissione provvisoria".

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: