Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
D-3178/2022 Pagina 4 giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento nel provvedimento impugnato, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo e la pronuncia dell’allontana- mento, che l’insorgente, cittadino afghano, di etnia hazara, proveniente dalla zona di C._______ (distretto D._______; provincia di E._______) ha dichiarato che nel 2018-2019 i Talebani avrebbero attaccato la sua zona; che a se- guito di tale episodio il padre avrebbe deciso di trasferire tutta la famiglia a F._______; che tuttavia avrebbero potuto fare ritorno ad C._______ grazie alla presenza delle truppe governative; che egli successivamente si sa- rebbe recato a Kabul per frequentare dei corsi di inglese; che durante il viaggio verso la capitale, il richiedente assieme a degli amici sarebbe stato fermato dai Talebani e intimato a dimostrare contro il governo; che i Tale- bani gli avrebbero presi a frustate, ma che sarebbero stati rilasciati nono- stante nessuno abbia obbedito al loro ordine; che, altresì, egli ha affermato che avrebbe frequentato un solo corso di inglese per poi fare ritorno a D._______; che una volta fatto rientro a casa, avrebbe cominciato a pas- sare del tempo con i soldati dell’esercito stanziati nella zona; che però il padre gli avrebbe proibito di continuare a frequentarli; che successiva- mente avrebbe trascorso un periodo a casa, finché sarebbe arrivato il capo del villaggio alla sua abitazione a cercare uomini da arruolare in difesa dell’avanzata dei Talebani; che il padre gli avrebbe affidato il suo kalashni- kov ed egli sarebbe partito a difendere il villaggio; che all’incirca dopo una settimana al fronte si sarebbe sparsa la voce che i Talebani avrebbero con- quistato D._______; che egli impaurito sarebbe immediatamente rientrato a casa e con il consenso del padre si sarebbe diretto a Kabul presso gli
D-3178/2022 Pagina 5 amici che aveva frequentato durante il corso d’inglese; che infine, dopo soli tre-quattro giorni dal suo arrivo, i Talebani avrebbero conquistato anche Kabul; che per timore di essere ucciso avrebbe deciso di espatriare illegal- mente (cfr. atti SEM 15/12 e 28/10), che a sostegno della sua domanda d’asilo il ricorrente ha versato agli atti, prima in copia (cfr. atto SEM 34/3) e con ricorso in originale (cfr. risultanze processuali), una lettera di minacce da parte degli Emirati Islamici dell’Af- ghanistan, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, se- gnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3
D-3178/2022 Pagina 6 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato innanzitutto come il mezzo di prova consegnato, in copia, non sarebbe adeguato a provare una persecuzione da parte dei Talebani nei confronti dell’interessato; che in particolare le dichiarazioni relative a tale documento non sarebbero da considerarsi verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che specialmente il ricorrente non avrebbe saputo dell’esistenza di tale documento e che egli sarebbe entrato in possesso dello stesso solamente due settimane prima dell’audizione sui motivi d’asilo; che pertanto, stupirebbe il fatto che il
D-3178/2022 Pagina 7 richiedente non ha saputo fornire delle dichiarazioni sostanziate in merito al mezzo di prova limitandosi ad affermare che si tratterebbe di una lettera di minacce e di non averla nemmeno letta non ritenendola importante; che oltretutto, egli non avrebbe ulteriori elementi sui cui basare le sue allegazioni in merito a una presunta persecuzione da parte dei Talebani, che in seguito, l’autorità inferiore, ha altresì evidenziato come, vista l’ina- deguatezza del mezzo di prova inoltrato, non sussisterebbero agli atti ele- menti concreti che possano indicare che il richiedente fosse a rischio di subire misure persecutorie rilevanti al momento del suo espatrio, né che rischi di subirne in caso di rientro in Patria; che segnatamente, la SEM ha osservato come l’interessato avrebbe avuto un unico contatto diretto con dei membri dei Talebani in viaggio verso Kabul, i quali avrebbero intimato collettivamente l’intero gruppo con cui stava viaggiando ad appoggiare la loro causa; che in aggiunta, nemmeno la sua brevissima attività di supporto alla difesa militare del suo villaggio potrebbe configurare con un timore fon- dato di persecuzione nei sui confronti, conto tenuto che egli non avrebbe occupato alcun grado o ruolo particolare, né avrebbe partecipato ad alcuna azione militare di rilievo, che infine, l’autorità di prima istanza, nel suo provvedimento, ha esaminato ed escluso una situazione aggravata di pericolo per il ricorrente a seguito della presa di potere dei Talebani; che né il suo isolato contatto con i Tale- bani e la sua scarsa visibilità come partecipante ad attività militari, né la sua appartenenza all’etnia hazara permetterebbero di concludere che egli sarebbe esposto con alta probabilità e in un futuro prossimo a misure per- secutorie rilevanti; che pertanto, ha ritenuto il timore soggettivo dell’interes- sato di subire in futuro pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi non fondato da un punto di vista oggettivo, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che innanzitutto contesta la ritenuta inadeguatezza del mezzo di prova da lui prodotto; che, allegando la lettera di minacce in originale alla sua impugna- tiva, la verosimiglianza delle sue allegazioni sarebbe così dimostrata; che il suo timore di essere perseguitato ed ucciso dai Talebani a causa della sua partecipazione alla difesa militare del suo villaggio non sarebbe conte- stabile; che infatti, tale documento, il quale riporterebbe tutti i suoi dati per- sonali, dimostrerebbe come i Talebani l’avrebbero notato; che inoltre, egli ribadisce come non avrebbe solamente fatto la guardia al fronte per sei, sette giorni ma si sarebbe sempre recato “da quelli dell’esercito” a portare loro da mangiare ed a trascorrere le sue giornate, senza però avere le armi,
D-3178/2022 Pagina 8 che altresì con la sua impugnativa l’insorgente intende dimostrare come il suo timore soggettivo di subire in futuro pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi sarebbe da ritenersi fondato anche da un punto di vista oggettivo; che in- fatti, il gruppo etnico al quale appartiene, gli hazara, sarebbe oggetto di attacchi che raggiungono, in termini di frequenza e persistenza, il livello per ammettere la sussistenza di una persecuzione collettiva da parte di terzi e/o da parte dei Talebani; che oltracciò, egli sarebbe vittima anche di una persecuzione mirata ed individuale; che invero, egli reitera come avrebbe avuto contatto diretto con i Talebani, si sarebbe schierato per la difesa del suo villaggio e sarebbe destinatario di minacce dirette da parte degli stessi; che pertanto, i suoi timori sarebbero basati su una molteplicità di fattori a rischio, che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudi- zioso rinviare anche in questa sede, che in particolare, si rimanda a quanto constato dall’autorità inferiore in merito al primo contatto dell’interessato con i Talebani nel 2018-2019 sulla via verso Kabul; che non vi è nessun indizio d’intimazione personale e mi- rata nei confronti del ricorrente; che le minacce sarebbero state rivolte all’intero gruppo con cui il ricorrente stava viaggiando, in modo collettivo; che del resto, nonostante non abbiano seguito gli ordini impartiti dai Tale- bani, avrebbero potuto continuare il loro viaggio verso la capitale senza ulteriori ripercussioni (cfr. atto SEM 28/10 D26), che per quanto concerne i fatti avvenuti in seguito, neppure l’inoltro della lettera minatoria in originale è in grado di mutare la valutazione effettuata della SEM; che il mezzo di prova rimane inadeguato a dimostrare una per- secuzione da parte dei Talebani nei confronti dell’interessato, che in primo luogo si osserva che, oltre al fatto che il ricorrente al momento del suo espatrio non era a conoscenza dell’esistenza di tale lettera (cfr. atto SEM 28/10 D45 e D59), egli non ha ricevuto altre minacce da parte dei Talebani (cfr. atto SEM 26/10 D61), che la lettera, datata 20 luglio 2021, contiene un’intimidazione da parte de- gli Emirati Islamici dell’Afghanistan, rivolta all’interessato e alla sua fami- glia, con l’ordine di smettere di frequentare i campi di guerra e di collabo- rare con le forze dell’ordine (cfr. atto SEM 34/3),
D-3178/2022 Pagina 9 che il richiedente ha affermato che il padre l’avrebbe ricevuta nel periodo in cui egli (il ricorrente) si sarebbe trovato a D._______ (cfr. atto SEM 28/10 D53); che il genitore non gli avrebbe detto nulla perché avrebbe escluso che i Talebani potessero arrivare a conquistare tutta la zona (cfr. atto SEM 28/10 D44); che tuttavia il padre gli avrebbe proibito di continuare a fre- quentare i soldati ed egli avrebbe obbedito (cfr. atto SEM 28/10 D26); che pertanto, anche se a sua insaputa, avrebbe così condisceso al volere dei Talebani smettendo di frequentare i campi di guerra, che dipoi, durante il breve periodo prima dell’espatrio, nel quale si sarebbe trovato a difendere il villaggio con il kalashnikov del padre, egli non avrebbe avuto nessuno scontro diretto e/o contatto personale con i Talebani (cfr. atti SEM 15/12 p.to 7.2; 28/10 D38); che per di più, appena sarebbe venuto a conoscenza che i Talebani avevano conquistato D._______ sarebbe rien- trato a casa impaurito e ripartito per Kabul (cfr. atti SEM 15/12 p.to 7.1; 28/10 D26), che i Talebani sarebbero passati successivamente alla casa del padre, avrebbero sequestrato il suo kalashnikov e gli avrebbero chiesto se egli aveva dei figli (cfr. atto SEM 28/10 D54); che pertanto si può desumere che non erano a conoscenza dell’esistenza del ricorrente e, di conseguenza, nemmeno della sua partecipazione alla difesa del villaggio, che nonostante il padre avrebbe risposto di avere un figlio e che questo si troverebbe a Kabul, ciò non è sufficiente per riconoscere un fondato timore di persecuzione da parte dei Talebani al momento dell’espatrio, ritenuto, in particolare, che tale informazione non appare avere avuto delle conse- guenze o riscontrato problematiche con i Talebani, che nemmeno la sua sola appartenenza all’etnia hazara costituisce un mo- tivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le con- dizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione col- lettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1),
D-3178/2022 Pagina 10 che altresì, tale conclusione non muta neppure alla luce delle citate fonti giornalistiche e di organizzazioni non governative presentate nel ricorso dall’insorgente (cfr. allegato ricorsuale pag. 8 e segg.), in quanto neppure da esse è deducibile una persecuzione collettiva degli hazara ai sensi della giurisprudenza restrittiva in materia, che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione come quest’ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
D-3178/2022 Pagina 11 che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era mi- norenne al momento del deposito della domanda d’asilo, non appare es- sere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si rinuncia a pre- levare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3178/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3178/2022 Sentenza del 12 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; procedura celere); decisione della SEM del 21 giugno 2022 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: il ricorrente) ha presentato in Svizzera il 3 marzo 2022, il foglio dei dati personali compilato dall'interessato e indicante quale data di nascita il (...), il confronto con la banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 4 marzo 2022, dal quale è risultato che l'interessato era stato interpellato ad B._______ (Italia) il 15 febbraio 2022, la procura conferita dall'interessato l'8 marzo 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e trasmessa alle competenti autorità italiane il 9 marzo 2022, la dichiarazione del richiedente di essere nato (...) e, di conseguenza, l'interruzione dell'audizione di rilevamento dei dati personali del 9 marzo 2022, il verbale relativo alla prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (PA RMNA) del 23 marzo 2022, il ritiro della richiesta di presa in carico del 24 marzo 2022 presentata alle competenti autorità italiane da parte della SEM, lo scritto del 3 giugno 2022 della rappresentante legale con allegato la fotocopia di una lettera di minaccia pervenuta all'interessato e la relativa traduzione, il verbale d'audizione sui motivi d'asilo dell'8 giugno 2022, il parere della rappresentante legale del 20 giugno 2022 sul progetto di decisione della SEM del 17 giugno 2022, la decisione della SEM del 21 giugno 2022, notificata il medesimo giorno, mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, il ricorso del 21 luglio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 luglio 2022), per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; ed a titolo subordinato che gli atti siano restituiti alla SEM per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni con passaggio alla procedura ampliata; altresì presentando un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo; allegando al ricorso la lettera di minaccia in originale, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel provvedimento impugnato, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, che l'insorgente, cittadino afghano, di etnia hazara, proveniente dalla zona di C._______ (distretto D._______; provincia di E._______) ha dichiarato che nel 2018-2019 i Talebani avrebbero attaccato la sua zona; che a seguito di tale episodio il padre avrebbe deciso di trasferire tutta la famiglia a F._______; che tuttavia avrebbero potuto fare ritorno ad C._______ grazie alla presenza delle truppe governative; che egli successivamente si sarebbe recato a Kabul per frequentare dei corsi di inglese; che durante il viaggio verso la capitale, il richiedente assieme a degli amici sarebbe stato fermato dai Talebani e intimato a dimostrare contro il governo; che i Talebani gli avrebbero presi a frustate, ma che sarebbero stati rilasciati nonostante nessuno abbia obbedito al loro ordine; che, altresì, egli ha affermato che avrebbe frequentato un solo corso di inglese per poi fare ritorno a D._______; che una volta fatto rientro a casa, avrebbe cominciato a passare del tempo con i soldati dell'esercito stanziati nella zona; che però il padre gli avrebbe proibito di continuare a frequentarli; che successivamente avrebbe trascorso un periodo a casa, finché sarebbe arrivato il capo del villaggio alla sua abitazione a cercare uomini da arruolare in difesa dell'avanzata dei Talebani; che il padre gli avrebbe affidato il suo kalashnikov ed egli sarebbe partito a difendere il villaggio; che all'incirca dopo una settimana al fronte si sarebbe sparsa la voce che i Talebani avrebbero conquistato D._______; che egli impaurito sarebbe immediatamente rientrato a casa e con il consenso del padre si sarebbe diretto a Kabul presso gli amici che aveva frequentato durante il corso d'inglese; che infine, dopo soli tre-quattro giorni dal suo arrivo, i Talebani avrebbero conquistato anche Kabul; che per timore di essere ucciso avrebbe deciso di espatriare illegalmente (cfr. atti SEM 15/12 e 28/10), che a sostegno della sua domanda d'asilo il ricorrente ha versato agli atti, prima in copia (cfr. atto SEM 34/3) e con ricorso in originale (cfr. risultanze processuali), una lettera di minacce da parte degli Emirati Islamici dell'Afghanistan, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato innanzitutto come il mezzo di prova consegnato, in copia, non sarebbe adeguato a provare una persecuzione da parte dei Talebani nei confronti dell'interessato; che in particolare le dichiarazioni relative a tale documento non sarebbero da considerarsi verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che specialmente il ricorrente non avrebbe saputo dell'esistenza di tale documento e che egli sarebbe entrato in possesso dello stesso solamente due settimane prima dell'audizione sui motivi d'asilo; che pertanto, stupirebbe il fatto che il richiedente non ha saputo fornire delle dichiarazioni sostanziate in merito al mezzo di prova limitandosi ad affermare che si tratterebbe di una lettera di minacce e di non averla nemmeno letta non ritenendola importante; che oltretutto, egli non avrebbe ulteriori elementi sui cui basare le sue allegazioni in merito a una presunta persecuzione da parte dei Talebani, che in seguito, l'autorità inferiore, ha altresì evidenziato come, vista l'inadeguatezza del mezzo di prova inoltrato, non sussisterebbero agli atti elementi concreti che possano indicare che il richiedente fosse a rischio di subire misure persecutorie rilevanti al momento del suo espatrio, né che rischi di subirne in caso di rientro in Patria; che segnatamente, la SEM ha osservato come l'interessato avrebbe avuto un unico contatto diretto con dei membri dei Talebani in viaggio verso Kabul, i quali avrebbero intimato collettivamente l'intero gruppo con cui stava viaggiando ad appoggiare la loro causa; che in aggiunta, nemmeno la sua brevissima attività di supporto alla difesa militare del suo villaggio potrebbe configurare con un timore fondato di persecuzione nei sui confronti, conto tenuto che egli non avrebbe occupato alcun grado o ruolo particolare, né avrebbe partecipato ad alcuna azione militare di rilievo, che infine, l'autorità di prima istanza, nel suo provvedimento, ha esaminato ed escluso una situazione aggravata di pericolo per il ricorrente a seguito della presa di potere dei Talebani; che né il suo isolato contatto con i Talebani e la sua scarsa visibilità come partecipante ad attività militari, né la sua appartenenza all'etnia hazara permetterebbero di concludere che egli sarebbe esposto con alta probabilità e in un futuro prossimo a misure persecutorie rilevanti; che pertanto, ha ritenuto il timore soggettivo dell'interessato di subire in futuro pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi non fondato da un punto di vista oggettivo, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che innanzitutto contesta la ritenuta inadeguatezza del mezzo di prova da lui prodotto; che, allegando la lettera di minacce in originale alla sua impugnativa, la verosimiglianza delle sue allegazioni sarebbe così dimostrata; che il suo timore di essere perseguitato ed ucciso dai Talebani a causa della sua partecipazione alla difesa militare del suo villaggio non sarebbe contestabile; che infatti, tale documento, il quale riporterebbe tutti i suoi dati personali, dimostrerebbe come i Talebani l'avrebbero notato; che inoltre, egli ribadisce come non avrebbe solamente fatto la guardia al fronte per sei, sette giorni ma si sarebbe sempre recato "da quelli dell'esercito" a portare loro da mangiare ed a trascorrere le sue giornate, senza però avere le armi, che altresì con la sua impugnativa l'insorgente intende dimostrare come il suo timore soggettivo di subire in futuro pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi sarebbe da ritenersi fondato anche da un punto di vista oggettivo; che infatti, il gruppo etnico al quale appartiene, gli hazara, sarebbe oggetto di attacchi che raggiungono, in termini di frequenza e persistenza, il livello per ammettere la sussistenza di una persecuzione collettiva da parte di terzi e/o da parte dei Talebani; che oltracciò, egli sarebbe vittima anche di una persecuzione mirata ed individuale; che invero, egli reitera come avrebbe avuto contatto diretto con i Talebani, si sarebbe schierato per la difesa del suo villaggio e sarebbe destinatario di minacce dirette da parte degli stessi; che pertanto, i suoi timori sarebbero basati su una molteplicità di fattori a rischio, che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che in particolare, si rimanda a quanto constato dall'autorità inferiore in merito al primo contatto dell'interessato con i Talebani nel 2018-2019 sulla via verso Kabul; che non vi è nessun indizio d'intimazione personale e mirata nei confronti del ricorrente; che le minacce sarebbero state rivolte all'intero gruppo con cui il ricorrente stava viaggiando, in modo collettivo; che del resto, nonostante non abbiano seguito gli ordini impartiti dai Talebani, avrebbero potuto continuare il loro viaggio verso la capitale senza ulteriori ripercussioni (cfr. atto SEM 28/10 D26), che per quanto concerne i fatti avvenuti in seguito, neppure l'inoltro della lettera minatoria in originale è in grado di mutare la valutazione effettuata della SEM; che il mezzo di prova rimane inadeguato a dimostrare una persecuzione da parte dei Talebani nei confronti dell'interessato, che in primo luogo si osserva che, oltre al fatto che il ricorrente al momento del suo espatrio non era a conoscenza dell'esistenza di tale lettera (cfr. atto SEM 28/10 D45 e D59), egli non ha ricevuto altre minacce da parte dei Talebani (cfr. atto SEM 26/10 D61), che la lettera, datata 20 luglio 2021, contiene un'intimidazione da parte degli Emirati Islamici dell'Afghanistan, rivolta all'interessato e alla sua famiglia, con l'ordine di smettere di frequentare i campi di guerra e di collaborare con le forze dell'ordine (cfr. atto SEM 34/3), che il richiedente ha affermato che il padre l'avrebbe ricevuta nel periodo in cui egli (il ricorrente) si sarebbe trovato a D._______ (cfr. atto SEM 28/10 D53); che il genitore non gli avrebbe detto nulla perché avrebbe escluso che i Talebani potessero arrivare a conquistare tutta la zona (cfr. atto SEM 28/10 D44); che tuttavia il padre gli avrebbe proibito di continuare a frequentare i soldati ed egli avrebbe obbedito (cfr. atto SEM 28/10 D26); che pertanto, anche se a sua insaputa, avrebbe così condisceso al volere dei Talebani smettendo di frequentare i campi di guerra, che dipoi, durante il breve periodo prima dell'espatrio, nel quale si sarebbe trovato a difendere il villaggio con il kalashnikov del padre, egli non avrebbe avuto nessuno scontro diretto e/o contatto personale con i Talebani (cfr. atti SEM 15/12 p.to 7.2; 28/10 D38); che per di più, appena sarebbe venuto a conoscenza che i Talebani avevano conquistato D._______ sarebbe rientrato a casa impaurito e ripartito per Kabul (cfr. atti SEM 15/12 p.to 7.1; 28/10 D26), che i Talebani sarebbero passati successivamente alla casa del padre, avrebbero sequestrato il suo kalashnikov e gli avrebbero chiesto se egli aveva dei figli (cfr. atto SEM 28/10 D54); che pertanto si può desumere che non erano a conoscenza dell'esistenza del ricorrente e, di conseguenza, nemmeno della sua partecipazione alla difesa del villaggio, che nonostante il padre avrebbe risposto di avere un figlio e che questo si troverebbe a Kabul, ciò non è sufficiente per riconoscere un fondato timore di persecuzione da parte dei Talebani al momento dell'espatrio, ritenuto, in particolare, che tale informazione non appare avere avuto delle conseguenze o riscontrato problematiche con i Talebani, che nemmeno la sua sola appartenenza all'etnia hazara costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1), che altresì, tale conclusione non muta neppure alla luce delle citate fonti giornalistiche e di organizzazioni non governative presentate nel ricorso dall'insorgente (cfr. allegato ricorsuale pag. 8 e segg.), in quanto neppure da esse è deducibile una persecuzione collettiva degli hazara ai sensi della giurisprudenza restrittiva in materia, che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione come quest'ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: