Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della conces- sione dell’asilo e la pronuncia dell’allontanamento,
D-1263/2022 Pagina 4 che l’insorgente, cittadino afghano, originario del villaggio di B._______ (di- stretto di C._______; provincia di D._______), con ultimo domicilio a E._______ nel quartiere di F._______, ha dichiarato di essere espatriato assieme al fratello, su indicazione del padre, a causa dell’imperversare dei talebani sul territorio afghano e a causa delle persecuzioni di cui sarebbero vittime le persone di etnia hazara e confessione sciita; che inoltre, il ricor- rente, dopo il suo espatrio, sarebbe stato informato dalla madre dell’ucci- sione del padre da parte dei talebani; che il padre, in passato avrebbe col- laborato con gli americani svolgendo, all’incirca per due anni, la funzione di (…) per la compagnia governativa G._______; che probabilmente, i ta- lebani avrebbero scoperto della sua attività e per questo l’avrebbero uc- ciso; che pertanto, se egli dovesse fare ritorno nel Paese d’origine sarebbe perseguitato, in quanto figlio di un miscredente; che altresì, nell’estate 2020 egli sarebbe stato, in tre occasioni, minacciato e picchiato da parte di gio- vani pastori di etnia pasthun a causa della sua etnia hazara (cfr. atti SEM 16/13 e 28/14), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza, che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può
D-1263/2022 Pagina 5 sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconosci- mento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che in particolare, l’autorità di prima istanza ha osservato come il motivo scatenante la fuga, ossia la situazione di guerra in concomitanza con l’avanzata dei talebani nella città di E._______, riguarderebbe la drammatica situazione generale vigente in Afghanistan, ma non sarebbe pertinente in materia d’asilo; che infatti, non sussisterebbero indizi relativi ad una persecuzione personale e diretta nei confronti dell’insorgente; che altresì, l’autorità inferiore ha espresso perplessità in merito all’aggressione subita dal padre da parte dei talebani; che in particolare, ha osservato come il ricorrente avrebbe ap- preso tale notizia dalla madre, la quale a sua volta sarebbe stata informata da un ex vicino di casa; che inoltre, non esisterebbero evidenze in merito al fatto che i talebani abbiano realmente conosciuto il passato del defunto padre e/o avrebbero voluto fare rivalsa su un membro della famiglia per una questione di “miscredenza”; che pertanto, la SEM ha costatato come il timore del ricorrente rimarrebbe ad un livello puramente soggettivo, privo di qualsiasi indizio che lascerebbe presagire l’esistenza di un serio e con- creto pericolo presente e/o futuro mirato alla sua persona da parte dei ta- lebani; che infine, l’autorità inferiore ha precisato come il diritto d’asilo non è destinato a riparare un torto subito in passato; che oltretutto, le afferma- zioni e i pestaggi ad opera dei giovani pastori pasthun sembrerebbero aver avuto lo scopo di derubarlo e non quello di eliminarlo in quanto hazara, che in sede ricorsuale, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di prima istanza; che in primo luogo, egli afferma di essere espatriato in quanto il padre sarebbe stato ucciso da parte dei talebani a causa delle sue precedenti attività lavorative; che egli avrebbe temuto di fare la stessa fine del genitore; che invero, egli sostiene di essere facilmente riconoscibile come suo figlio, oltre ad essere il figlio maschio e responsabile della fami- glia; che dunque, una persecuzione riflessa risulterebbe altamente proba- bile, che a tal proposito, egli cita la sentenza del TAF D-2511/2021 dell’8 febbraio 2022; che in secondo luogo, il ricorrente evidenzia come le persecuzioni da parte dei talebani nei confronti degli hazara dall’agosto del
D-1263/2022 Pagina 6 2021 sarebbero riprese con più forza rispetto al passato ed oltretutto con l’aggravante che ora proverrebbero direttamente da un attore statale, che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudi- zioso rinviare anche in questa sede, che anzitutto, il Tribunale osserva come il ricorrente sia espatriato prima che il padre venisse ucciso (cfr. atti SEM 16/13 pt. 7.01-7.02; 28/14 D37, D77-78); che quest’ultimo, nemmeno si trovava sotto minaccia al momento della partenza dei figli, ma avrebbe motivato i suoi discendenti a lasciare il Paese a causa dell’avanzata dei talebani nella città di E._______ (cfr. atto SEM 28/14 D76, D78-80), che sebbene il padre avesse svolto per circa un anno e mezzo, dal 2008 al 2010, la funzione di (…) per la compagnia governativa G._______, il ricorrente non è stato in grado di allegare alcuna persecuzione diretta su- bita dal padre da parte dei talebani per la sua attività passata (cfr. atto SEM 28/14 D101-105); che nemmeno, risulta che i suddetti avessero un inte- resse a trovarlo, in quanto egli dopo essersi trasferito a E._______ ha po- tuto svolgere per nove anni indisturbato l’attività di (…) (cfr. atto SEM 28/14 D40); che pertanto, la tesi ricorsuale non corrisponde con quanto affermato in sede di audizione e risulta pretestuosa, che inoltre, la tesi relativa all’uccisione del padre da parte dei talebani si fonda unicamente su un racconto che la madre del ricorrente avrebbe ap- preso dall’ex-vicino di casa, il quale a sua volta avrebbe unicamente soc- corso il padre senza tuttavia essere presente al momento dei fatti (cfr. atto SEM D82-88), che per di più, non risulta nemmeno essere conosciuto il motivo dell’ag- gressione; che infatti, si tratta unicamente di una supposizione del ricor- rente quella che i talebani sarebbero entrati in possesso del database degli americani e avrebbero trovato il nome del padre (cfr. atto SEM 28/14 D90), che oltretutto, tale ipotesi risulta essere in forte contrasto con quanto affer- mato dal ricorrente, ossia che la famiglia rimasta in Patria, dopo il decesso del padre, non avrebbe ricevuto alcuna minaccia, in quanto il defunto non sarebbe stato individualizzato (cfr. atto SEM 28/14 D94-95); che di conse- guenza, in tal caso, anche l’insorgente non ha da temere di essere ricono- sciuto come suo figlio,
D-1263/2022 Pagina 7 che in relazione a ciò, il Tribunale inoltre constata che dalla scomparsa del genitore, l’interessato non risulta essere stato mai ricercato da parte dei talebani; che altresì, neppure prima del suo espatrio, risulta che egli è abbia avuto problemi con i precitati (cfr. atto SEM 28/14 D70-71, D74-75), che infine, i mezzi di prova versati agli atti, tutti relativi al padre, non per- mettono di giungere ad una diversa valutazione (cfr. mdp 1-6), che pertanto, non vi sono indizi tesi a sostanziare l’esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa in ragione del suo legame con il defunto padre (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4); che peraltro, la sentenza del TAF D-2511/2021 citata in sede di ricorso presenta una fattispecie diversa e non comparabile a quella in esame, che infine, nemmeno la sua sola appartenenza all’etnia hazara costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecu- zioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto restrittive poste dalla giurisprudenza per una persecu- zione collettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-3523/2023 del 29 settembre 2023; E-1578/2023 del 6 aprile 2023 consid. 6.1.4), che altresì, come rettamente osservato dalla SEM nel provvedimento im- pugnato, la concessione dell’asilo non ha quale scopo la riparazione di un torto subito in passato; che per di più, le tre aggressioni subite dal ricor- rente, da parte dei giovani pastori pasthun, sembrerebbero aver avuto lo scopo di spaventarlo e a derubarlo (cfr. atto SEM D58-63); che per altro, se egli avesse veramente temuto per la sua incolumità non si sarebbe re- cato nuovamente su quelle terre, che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, tesi a concludere come quest’ultimo sia stato espo- sto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi,
D-1263/2022 Pagina 8 che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era mi- norenne al momento del deposito della domanda d’asilo e lo è tutt’ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si ri- nuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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(dispositivo alla pagina seguente)
D-1263/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1263/2022 Sentenza del 19 gennaio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 18 febbraio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: il ricorrente) ha presentato in Svizzera il 20 novembre 2021, la procura conferita dall'interessato il 25 novembre 2021 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale relativo alla prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (PA RMNA) del 16 dicembre 2021, in presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia, la copia della taskera consegnata dall'interessato in stessa data, l'esame clinico del 23 dicembre 2021 per accertare l'età del richiedente ed i risultati della perizia sull'età del 3 gennaio 2022, il verbale d'audizione sui motivi d'asilo dell'11 febbraio 2022, i mezzi di prova versati agli atti in medesima data (mezzi di prova [mdp] n.1-6), il parere della rappresentante legale del 17 febbraio 2022 sul progetto di decisione della SEM del 16 febbraio 2022, la decisione della SEM del 18 febbraio 2022, notificata il medesimo giorno, mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, il ricorso del 17 marzo 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 marzo 2022), per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda a nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento di istruttoria; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, che l'insorgente, cittadino afghano, originario del villaggio di B._______ (distretto di C._______; provincia di D._______), con ultimo domicilio a E._______ nel quartiere di F._______, ha dichiarato di essere espatriato assieme al fratello, su indicazione del padre, a causa dell'imperversare dei talebani sul territorio afghano e a causa delle persecuzioni di cui sarebbero vittime le persone di etnia hazara e confessione sciita; che inoltre, il ricorrente, dopo il suo espatrio, sarebbe stato informato dalla madre dell'uccisione del padre da parte dei talebani; che il padre, in passato avrebbe collaborato con gli americani svolgendo, all'incirca per due anni, la funzione di (...) per la compagnia governativa G._______; che probabilmente, i talebani avrebbero scoperto della sua attività e per questo l'avrebbero ucciso; che pertanto, se egli dovesse fare ritorno nel Paese d'origine sarebbe perseguitato, in quanto figlio di un miscredente; che altresì, nell'estate 2020 egli sarebbe stato, in tre occasioni, minacciato e picchiato da parte di giovani pastori di etnia pasthun a causa della sua etnia hazara (cfr. atti SEM 16/13 e 28/14), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che in particolare, l'autorità di prima istanza ha osservato come il motivo scatenante la fuga, ossia la situazione di guerra in concomitanza con l'avanzata dei talebani nella città di E._______, riguarderebbe la drammatica situazione generale vigente in Afghanistan, ma non sarebbe pertinente in materia d'asilo; che infatti, non sussisterebbero indizi relativi ad una persecuzione personale e diretta nei confronti dell'insorgente; che altresì, l'autorità inferiore ha espresso perplessità in merito all'aggressione subita dal padre da parte dei talebani; che in particolare, ha osservato come il ricorrente avrebbe appreso tale notizia dalla madre, la quale a sua volta sarebbe stata informata da un ex vicino di casa; che inoltre, non esisterebbero evidenze in merito al fatto che i talebani abbiano realmente conosciuto il passato del defunto padre e/o avrebbero voluto fare rivalsa su un membro della famiglia per una questione di "miscredenza"; che pertanto, la SEM ha costatato come il timore del ricorrente rimarrebbe ad un livello puramente soggettivo, privo di qualsiasi indizio che lascerebbe presagire l'esistenza di un serio e concreto pericolo presente e/o futuro mirato alla sua persona da parte dei talebani; che infine, l'autorità inferiore ha precisato come il diritto d'asilo non è destinato a riparare un torto subito in passato; che oltretutto, le affermazioni e i pestaggi ad opera dei giovani pastori pasthun sembrerebbero aver avuto lo scopo di derubarlo e non quello di eliminarlo in quanto hazara, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prima istanza; che in primo luogo, egli afferma di essere espatriato in quanto il padre sarebbe stato ucciso da parte dei talebani a causa delle sue precedenti attività lavorative; che egli avrebbe temuto di fare la stessa fine del genitore; che invero, egli sostiene di essere facilmente riconoscibile come suo figlio, oltre ad essere il figlio maschio e responsabile della famiglia; che dunque, una persecuzione riflessa risulterebbe altamente probabile, che a tal proposito, egli cita la sentenza del TAF D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022; che in secondo luogo, il ricorrente evidenzia come le persecuzioni da parte dei talebani nei confronti degli hazara dall'agosto del 2021 sarebbero riprese con più forza rispetto al passato ed oltretutto con l'aggravante che ora proverrebbero direttamente da un attore statale, che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che anzitutto, il Tribunale osserva come il ricorrente sia espatriato prima che il padre venisse ucciso (cfr. atti SEM 16/13 pt. 7.01-7.02; 28/14 D37, D77-78); che quest'ultimo, nemmeno si trovava sotto minaccia al momento della partenza dei figli, ma avrebbe motivato i suoi discendenti a lasciare il Paese a causa dell'avanzata dei talebani nella città di E._______ (cfr. atto SEM 28/14 D76, D78-80), che sebbene il padre avesse svolto per circa un anno e mezzo, dal 2008 al 2010, la funzione di (...) per la compagnia governativa G._______, il ricorrente non è stato in grado di allegare alcuna persecuzione diretta subita dal padre da parte dei talebani per la sua attività passata (cfr. atto SEM 28/14 D101-105); che nemmeno, risulta che i suddetti avessero un interesse a trovarlo, in quanto egli dopo essersi trasferito a E._______ ha potuto svolgere per nove anni indisturbato l'attività di (...) (cfr. atto SEM 28/14 D40); che pertanto, la tesi ricorsuale non corrisponde con quanto affermato in sede di audizione e risulta pretestuosa, che inoltre, la tesi relativa all'uccisione del padre da parte dei talebani si fonda unicamente su un racconto che la madre del ricorrente avrebbe appreso dall'ex-vicino di casa, il quale a sua volta avrebbe unicamente soccorso il padre senza tuttavia essere presente al momento dei fatti (cfr. atto SEM D82-88), che per di più, non risulta nemmeno essere conosciuto il motivo dell'aggressione; che infatti, si tratta unicamente di una supposizione del ricorrente quella che i talebani sarebbero entrati in possesso del database degli americani e avrebbero trovato il nome del padre (cfr. atto SEM 28/14 D90), che oltretutto, tale ipotesi risulta essere in forte contrasto con quanto affermato dal ricorrente, ossia che la famiglia rimasta in Patria, dopo il decesso del padre, non avrebbe ricevuto alcuna minaccia, in quanto il defunto non sarebbe stato individualizzato (cfr. atto SEM 28/14 D94-95); che di conseguenza, in tal caso, anche l'insorgente non ha da temere di essere riconosciuto come suo figlio, che in relazione a ciò, il Tribunale inoltre constata che dalla scomparsa del genitore, l'interessato non risulta essere stato mai ricercato da parte dei talebani; che altresì, neppure prima del suo espatrio, risulta che egli è abbia avuto problemi con i precitati (cfr. atto SEM 28/14 D70-71, D74-75), che infine, i mezzi di prova versati agli atti, tutti relativi al padre, non permettono di giungere ad una diversa valutazione (cfr. mdp 1-6), che pertanto, non vi sono indizi tesi a sostanziare l'esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa in ragione del suo legame con il defunto padre (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4); che peraltro, la sentenza del TAF D-2511/2021 citata in sede di ricorso presenta una fattispecie diversa e non comparabile a quella in esame, che infine, nemmeno la sua sola appartenenza all'etnia hazara costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto restrittive poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, che tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-3523/2023 del 29 settembre 2023; E-1578/2023 del 6 aprile 2023 consid. 6.1.4), che altresì, come rettamente osservato dalla SEM nel provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo non ha quale scopo la riparazione di un torto subito in passato; che per di più, le tre aggressioni subite dal ricorrente, da parte dei giovani pastori pasthun, sembrerebbero aver avuto lo scopo di spaventarlo e a derubarlo (cfr. atto SEM D58-63); che per altro, se egli avesse veramente temuto per la sua incolumità non si sarebbe recato nuovamente su quelle terre, che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, tesi a concludere come quest'ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: