Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
Sachverhalt
A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013 nonché il 28 ottobre 2019, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP ita- liano) e dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrabbando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia, B., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul ter- ritorio elvetico ingenti quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi e regolando le transazioni previo pagamento in contanti in as- senza di qualsivoglia documentazione (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2020.319 del 3 marzo 2021 Fatti lett. A). Tale rogatoria, la cui esecuzione è stata delegata dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) all’Amministrazione federale delle dogane, dal 1. gennaio 2022 Ufficio fede- rale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), ha portato, tra l’altro, al sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C., Manno (oggi Lugano), intestata ad A. e sulla quale B. disponeva di una pro- cura (v. act. 6.1).
Con il complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, l’autorità estera, basan- dosi su una sentenza del Tribunale di Arezzo del 9 novembre 2017, ha chie- sto, tra l’altro, la confisca dei valori patrimoniali di cui sopra (v. act. 6.11).
B. Con decisione di consegna di valori patrimoniali del 22 marzo 2022, l’USDC ha accolto la rogatoria aretina, statuendo segnatamente che “2. Dopo la cre- scita in giudicato della presente decisione, l’UDSC si rivolgerà alla banca C. di Lugano al fine di saldare la relazione cifrata n° 1 intestata ad A. e a trasfe- rire il saldo attivo, dopo deduzione delle spese di gestione e di chiusura, a favore dell’autorità richiedente, previa procedura di ripartizione sharing, giu- sta gli artt. 11 segg. della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC) che sarà eseguita dall’Ufficio fede- rale di giustizia, Berna. 3. Ordina la consegna alle autorità italiane dei beni patrimoniali giacenti sulla relazione cifrata n. 1 intestata al signor A. presso la banca C., 6904 Lugano di cui l’attuale ammontare è di CHF 7'235'935.00 (valutazione al 14 settembre 2021)” (act. 6.15, pag. 6).
- 3 -
C. Il 21 aprile 2022, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postu- lando l’annullamento della stessa e il dissequestro della relazione litigiosa.
D. Con risposte del 12 maggio 2022, l’UDSC e l’UFG hanno chiesto che il gra- vame venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6 e 7).
E. Con replica del 7 giugno 2022, trasmessa all’UDSC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
- 4 -
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Da valutare è inoltre la potenziale applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale conclusa a New York il 15 novembre 2000, entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006 e il 1° settembre 2006 per l’Italia (RS 0.311.54). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in ma- teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimo- niali del 22 marzo 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione oggetto della decisione impu- gnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i
- 5 -
beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso specifico occorre integrare la normativa nazionale con l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avan- zata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).
E. 2.2 Secondo l’art. 94 cpv. 1 AIMP, le decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero possono a sua domanda essere eseguite se: il condannato dimora abitualmente in Svizzera o deve rispondervi di un grave reato (lett. a); oggetto della condanna è un reato commesso all’estero che sarebbe punibile se com- messo in Svizzera (lett. c); e l’esecuzione sembra opportuna in Svizzera, se- gnatamente per un motivo menzionato nell’art. 85 capoversi 1 e 2, o esclusa nello Stato richiedente. Il capoverso 2 della medesima disposizione prevede che le sanzioni inflitte all’estero vengono eseguite in quanto non eccedano il massimo previsto dal diritto svizzero per un reato dello stesso genere. Le san- zioni che non raggiungono il minimo previsto dal diritto svizzero possono essere eseguite.
E. 2.3 Giusta l’art. 13 n. 1 CRic, la Parte che ha ricevuto da un’altra Parte una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio esegue l’ordine di confisca emesso dall’autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferi- mento a tali strumenti o proventi (lett. a); oppure sottopone la richiesta alle pro- prie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue (lett. b).
E. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).
- 11 -
E. 3 Il ricorrente sostiene che, essendo stato prosciolto, con sentenza del 9 novem- bre 2017, cresciuta in giudicato il 10 novembre 2018, dal Tribunale di Arezzo
- 6 -
nell’ambito del procedimento penale a suo carico condotto con rito abbreviato, e avendo tale autorità disposto lo sblocco a suo favore del conto litigioso, la consegna degli valori patrimoniali ivi depositati non potrebbe avere luogo. La sentenza del 9 novembre 2017, cresciuta in giudicato in data 27 febbraio 2019, con la quale il medesimo Tribunale, nell’ambito di una procedura di patteggia- mento, ha condannato B. alla pena di due anni di reclusione sospesi e a una multa di EUR 4'000.–, disponendo la confisca, fino a concorrenza di EUR 198'924'000.– in solido con altri coimputati, dei beni di cui il predetto ha la disponibilità, non potrebbe costituire una valida base per una consegna dei me- desimi valori all’Italia. In altre parole, l’accertamento di non colpevolezza del ricorrente scaturita con rito abbreviato – giudizio che escluderebbe quindi qual- siasi interposizione fittizia –, con chiaro dissequestro del suo conto, esclude- rebbe il sequestro e la confisca dei beni litigiosi nell’ambito della procedura di patteggiamento riguardante B., procedura che non concernerebbe il ricorrente e nemmeno indicherebbe l’esistenza del conto in parola. La rogatoria del 23 ot- tobre 2019, con la quale l’autorità italiana ha postulato la confisca dei valori in questione sulla base della summenzionata sentenza di patteggiamento, a suo dire qualitativamente meno significativa rispetto alla sentenza emanata con rito abbreviato, sarebbe manifestamente arbitraria e abusiva, così come arbitraria sarebbe la decisione impugnata. Il fatto che B. abbia beneficiato di una procura sul conto litigioso, revocata peraltro il 3 aprile 2019, ossia prima della comuni- cazione dell’autorità rogante del 23 ottobre 2019, nulla muterebbe a quanto pre- cede. Per tacere comunque del fatto che la confisca pronunciata nell’ambito di una procedura (di patteggiamento) nella quale il ricorrente, titolare del conto litigioso, non ha nemmeno avuto l’occasione di esprimersi, violerebbe gli art. 6 e 7 CEDU, richiamato l’art. 2 lett. a AIMP. Alla luce del proscioglimento di A., i valori litigiosi non sarebbero collegati a nessun reato, per cui la confisca degli stessi si scontrerebbe con i principi inderogabili dell’ordinamento giuridico sviz- zero applicabili in materia. La confisca per equivalente di valori scollegati da qualsiasi reato sarebbe esclusa dall’art. 74a cpv. 2 AIMP. Tale confisca non sarebbe possibile nemmeno sulla base degli art. 94 e segg. AIMP.
E. 3.1 Con sentenza del 9 novembre 2017, cresciuta in giudicato il 27 febbraio 2019, in seguito a sentenza della Corte suprema di cassazione (in act. 1.3), B., padre del ricorrente, è stato condannato dal Tribunale di Arezzo, col rito del patteg- giamento, a due anni di reclusione sospesi condizionalmente e a EUR 4'000.– di multa per i reati di cui agli art. 416 e 648 CP/I, art. 1 e 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Il Tribunale aretino ha stabilito ch’egli e altre persone hanno predisposto “un’articolata rete di raccolta di ingenti quantitativi di oro di illecita provenienza e comunque a nero su tutto il territorio nazionale, individuando referenti nei maggiori poli orafi nazionali che fungevano da collettori, organizzando un sistema di trasporto a mezzo di corrieri dotati pressoché sempre di mezzi appositamente predisposti con doppifondi […] volti ad occultare il denaro e l’oro, mettendo a disposizione dei membri
- 7 -
dell’associazione schede telefoniche intestate a prestanomi, da utilizzare esclu- sivamente per gli scopi associativi e oggetto di frequenti cambiamenti per elu- dere eventuali indagini, imponendo ai vari membri dell’associazione, in base alla loro collocazione nella catena di vendita, prezzi fissi in relazione alle quo- tazioni ufficiali dell’oro, al fine di ripartire i ricavi, individuando i canali di riforni- mento leciti o illeciti ma comunque destinati a non essere assoggettati mai ad imposta, individuando, altresì, tra i membri dell’organizzazione, società autoriz- zate al commercio di oro al fine di creare giustificazione formale ai trasferimenti di metallo in caso di controlli, dotandosi di un sistema di contabilità non ufficiale, con possibilità di accesso in modalità remota per alimentarlo a distanza, volto a controllare con esattezza i quantitativi di metallo ed i profitti dell’organizzazione, ponendo in essere operazioni quotidiane di fusione, acquisto, trasporto e ven- dita di oro per decine di kg, si associavano tra loro allo scopo di commettere delitti di ricettazione e commercio abusivo di oro […]; il tutto al fine di destinare il metallo prezioso al mercato estero, prevalentemente svizzero, impiegando capitali illeciti provenienti dall’estero in contanti, per un valore complessivo sti- mato in 173'758'000.– euro, calcolati in riferimento ai 4'343.95 kg di oro traffi- cato […]” (sentenza del 9 novembre 2017, pag. 8 e seg., in act. 1.3). L’autorità italiana ha inoltre stabilito che gli stessi imputati “in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, consistito nel margine di guadagno di circa un euro e sessanta al grammo di compravenduto, del quale circa 0,80 centesimi spettavano a B. ed il resto era diviso tra i concorrenti a vario titolo per l’opera di intermediazione o agenzia negli acquisti, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso” hanno provveduto “all’acquisto di metallo prezioso sul territorio na- zionale (in prevalenza oro raccolto attraverso la catena dei compro-oro sotto forma di oreficeria usata e già trasformato in verghe, lamine, ecc.) di oscura provenienza e tracciabilità o segnatamente illecita, per poi trasferirlo in Svizzera sotto forma di lamine di oro puro, avvalendosi di corrieri muniti di autovetture dotate di doppifondi, per una quantità complessiva di metallo prezioso illecita- mente trafficato pari a circa 2'040 kg di oro” (ibidem, pag. 9). In particolare, B., residente in Svizzera, ha avuto la funzione del “dominus del circuito criminale provvedendo all’acquisto finale di tutto il metallo con pagamento in contanti e senza alcuna documentazione, dettando i prezzi e le condizioni del mercato” (ibidem, pag. 9 e seg.). Gli imputati “svolgevano l’esercizio in via professionale del commercio d’oro senza averne dato comunicazione all’ufficio italiano dei cambi, e comunque senza essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 co. 3 della medesima legge, nonché acquistavano e ricevevano o comunque si intromettevano nell’acquistare e nel ricevere beni e denaro provenienti da delitto (del delitto di commercio abusivo di oro e di delitti contro il patrimonio). Con l’aggravante della transnazionalità per essere il gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Fatti commessi sul territorio nazionale e in Svizzera, dal luglio 2012 al dicembre 2012” (ibidem, pag. 11).
- 8 -
Basandosi sull’art. 11 della legge 24 dicembre (recte: 16 marzo) 2006, n. 146 (intitolato “Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente”), il Tribunale di Arezzo ha disposto la confisca a carico di B., in solido con altri coimputati, dei beni di cui egli ha la disponibilità a concorrenza di EUR 198'924'000.–, da eseguire sugli importi in denaro, crediti e beni già sotto sequestro (v. ibidem, pag. 67 e seg.). Esso ha parimenti confiscato valori nella disponibilità dei coimputati di B. La predetta disposizione prevede che, per i reati transnazionali di cui all’art. 3 della medesima legge, “qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possi- bile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è co- munque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di con- danna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato”.
E. 3.2 Con sentenza del medesimo giorno, ossia del 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, con rito abbreviato, ha prosciolto il ricorrente da tutti i reati ascrittigli legati alla fattispecie di cui sopra per non aver commesso il fatto, disponendo il dissequestro e la restituzione al medesimo di quanto sequestratogli, in partico- lare “lo sblocco della relazione cifrata n. 1 intestata ad A., con trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale delle Dogane” (sentenza del 9 novembre 2017, pag. 295, in act. 1.3).
E. 4.1 e 4.2). Il Tribunale federale ha per contro escluso l’applicazione dell’art. 74a AIMP per quanto concerne la confisca di un credito compensatorio (DTF 133 IV
- 9 -
215 consid. 2.2.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.55 consid. 33; RR.2011.313 dell’11 maggio 2012 consid. 6.2; RR.2009.356 del 15 aprile 2010 consid. 8.2; RR.2008.86 del 29 agosto 2008 consid. 8.1).
E. 4.2 Nel diritto svizzero, la confisca di valori patrimoniali è regolata agli art. 70 e segg. CP. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP).
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres- sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale fe- derale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la con- versione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa osta- colo alla confisca (v. DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 7 ad art. 70 CP). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di parteci- pazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possi- bile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).
E. 4.3 Giusta l’art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equiva- lente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. Il cpv. 3 della medesima disposizione prevede che, in vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecu- zione forzata.
E. 4.4 L’art. 72 CP prevede che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contra- rio, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
- 10 -
E. 4.4.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale o terroristica, ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 lett. a CP, chiunque partecipa a un'or- ganizzazione che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arric- chirsi con mezzi criminali (n. 1), o commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione interna- zionale a fare o ad omettere un atto (n. 2). Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter cpv. 1 lett. b CP, chiunque sostiene una tale orga- nizzazione nella sua attività. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter cpv. 5 CP).
E. 4.4.2 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrit- tiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e ca- ratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripar- tizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua atti- vità criminale e dall’opacità verso l’esterno. L’organizzazione deve inoltre per- seguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’orga- nizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizza- zione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1).
Secondo la giurisprudenza corrispondono in particolare alla nozione di organiz- zazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82), quest’ultime esplicitamente nominate in seguito alla recente riforma dell’art. 260ter CP (FF 2018 5439; v. anche GARRÉ, Il reato di organizzazione criminale nel diritto penale svizzero dalle origini ad oggi, in RtiD I-2022 pag. 425 e segg.). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid.
E. 4.4.3 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 lett. a CP si ap- plica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concre- tamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare ri- lievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).
E. 4.4.4 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 lett. b CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a soste- gno delle attività criminali dell’organizzazione. Il sostegno si distingue dalla par- tecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all’or- ganizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contri- buendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qua- lificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo consi- dera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi cri- minali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo even- tuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).
E. 5 L’autorità rogante afferma che devono ritenersi nella disponibilità di B. anche le somme depositate su conti intestati a terzi soggetti sui quali lo stesso avesse delega a operare (v. act. 6.11). Vista la motivazione addotta, si tratta quindi di verificare se la consegna dei valori litigiosi possa tutt’al più avvenire sulla base dell’art. 72 CP, dato che il predetto disponeva di una procura sul conto del ri- corrente, ribadito che B. non ne era né titolare né avente diritto economico.
Nella fattispecie, il contenuto della sentenza del 9 novembre 2017 concernente B. e altri non permette di concludere che i reati constatati siano stati commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. B. è stato condan- nato, tra l’altro, per associazione per delinquere (art. 416 CP/I), fattispecie che in Svizzera può essere paragonata al reato commesso in banda, nei casi in cui
- 12 -
questa qualifica è prevista (sul tema v. GODENZI, Strafbare Beteiligung am kri- minellen Kollektiv, 2015, pag. 133 e segg.) e non per associazione di tipo ma- fioso (art. 416-bis CP/I), infrazione che la giurisprudenza ha accostato, per quanto riguarda ad esempio un’organizzazione criminale come la ‘ndrangheta, al reato di cui all’art. 260ter CP (v. TPF 2017 27 consid. 3; TPF 2010 29 consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.61 del 15 marzo 2018 consid. 4.4.5 con rinvii; RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 4.4), ambito nel quale trova ugualmente applicazione, in caso di confisca di beni a disposizione di un’organizzazione criminale, l’art. 72 CP. Altre forme di reato collettivo ipotiz- zabili per i fatti descritti nella sentenza del 9 novembre 2017 non presentano quel quid pluris tipico dell’art. 260ter CP (v. GODENZI, op. cit., pag. 7 e segg. nonché pag. 219 e segg.; GARRÉ, op. cit., pag. 437). Ne discende l’inapplicabi- lità nel caso concreto della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale di cui al consid. 1.2 (v. del resto anche FF 2005 5961 5983). Non potendo i fatti accertati in Italia a carico di B. essere sussunti al reato di orga- nizzazione criminale, neppure applicabile risulta essere l’art. 72 CP, unica via che avrebbe permesso la confisca dei valori giacenti sul conto litigioso in virtù del fatto che B. avesse procura sul conto litigioso. Infatti, pronunciando la con- fisca per equivalente dei beni di cui il predetto ha la disponibilità sulla base dell’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (v. sentenza del 9 novembre 2017, pag. 67), l’autorità rogante ha implicitamente ammesso che i valori litigiosi non sono di origine criminale. Che si tratti unicamente di una confisca per equiva- lente è ribadito nel complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019 (v. act. 6.11, pag. 2). Quanto precede è del resto confermato dal fatto che lo stesso Tribunale di Arezzo – e più precisamente lo stesso Giudice dell’udienza preliminare – ha disposto il dissequestro dei beni litigiosi nell’ambito del procedimento penale a carico del ricorrente, ragione per cui una confisca sulla base dell’art. 70 CP non risulta possibile. Constatata quindi l’inapplicabilità degli art. 70 e 72 CP e ricor- data in ogni caso l’impossibilità di concedere l’assistenza giudiziaria per la con- fisca di un credito compensatorio giusta l’art. 71 CP (v. supra consid. 4.1 in fine), la richiesta di assistenza presentata dall’autorità rogante va respinta.
E. 6 In conclusione, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Prima di procedere allo sblocco della relazione del ricorrente, in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In que- sto senso l’UDSC dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il con- tenuto delle motivazioni di questa sentenza dando pedissequamente alle me- desime un termine di 30 giorni a partire dalla crescita in giudicato della stessa per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta l’UDSC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se
- 13 -
mantenere o meno i sequestri. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.
E. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 8'000.–.
E. 7.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a carico dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
- 14 -
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata viene annullata.
- La causa è rinviata all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini affinché proceda come definito al considerando 6.
- Il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. è mantenuto.
- Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 8'000.–.
- L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini verserà al ricor- rente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 19 agosto 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.75
- 2 -
Fatti: A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013 nonché il 28 ottobre 2019, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP ita- liano) e dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrabbando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia, B., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul ter- ritorio elvetico ingenti quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi e regolando le transazioni previo pagamento in contanti in as- senza di qualsivoglia documentazione (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2020.319 del 3 marzo 2021 Fatti lett. A). Tale rogatoria, la cui esecuzione è stata delegata dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) all’Amministrazione federale delle dogane, dal 1. gennaio 2022 Ufficio fede- rale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), ha portato, tra l’altro, al sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C., Manno (oggi Lugano), intestata ad A. e sulla quale B. disponeva di una pro- cura (v. act. 6.1).
Con il complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, l’autorità estera, basan- dosi su una sentenza del Tribunale di Arezzo del 9 novembre 2017, ha chie- sto, tra l’altro, la confisca dei valori patrimoniali di cui sopra (v. act. 6.11).
B. Con decisione di consegna di valori patrimoniali del 22 marzo 2022, l’USDC ha accolto la rogatoria aretina, statuendo segnatamente che “2. Dopo la cre- scita in giudicato della presente decisione, l’UDSC si rivolgerà alla banca C. di Lugano al fine di saldare la relazione cifrata n° 1 intestata ad A. e a trasfe- rire il saldo attivo, dopo deduzione delle spese di gestione e di chiusura, a favore dell’autorità richiedente, previa procedura di ripartizione sharing, giu- sta gli artt. 11 segg. della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC) che sarà eseguita dall’Ufficio fede- rale di giustizia, Berna. 3. Ordina la consegna alle autorità italiane dei beni patrimoniali giacenti sulla relazione cifrata n. 1 intestata al signor A. presso la banca C., 6904 Lugano di cui l’attuale ammontare è di CHF 7'235'935.00 (valutazione al 14 settembre 2021)” (act. 6.15, pag. 6).
- 3 -
C. Il 21 aprile 2022, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postu- lando l’annullamento della stessa e il dissequestro della relazione litigiosa.
D. Con risposte del 12 maggio 2022, l’UDSC e l’UFG hanno chiesto che il gra- vame venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6 e 7).
E. Con replica del 7 giugno 2022, trasmessa all’UDSC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
- 4 -
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Da valutare è inoltre la potenziale applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale conclusa a New York il 15 novembre 2000, entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006 e il 1° settembre 2006 per l’Italia (RS 0.311.54). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in ma- teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimo- niali del 22 marzo 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione oggetto della decisione impu- gnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.
2.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i
- 5 -
beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso specifico occorre integrare la normativa nazionale con l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avan- zata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).
2.2 Secondo l’art. 94 cpv. 1 AIMP, le decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero possono a sua domanda essere eseguite se: il condannato dimora abitualmente in Svizzera o deve rispondervi di un grave reato (lett. a); oggetto della condanna è un reato commesso all’estero che sarebbe punibile se com- messo in Svizzera (lett. c); e l’esecuzione sembra opportuna in Svizzera, se- gnatamente per un motivo menzionato nell’art. 85 capoversi 1 e 2, o esclusa nello Stato richiedente. Il capoverso 2 della medesima disposizione prevede che le sanzioni inflitte all’estero vengono eseguite in quanto non eccedano il massimo previsto dal diritto svizzero per un reato dello stesso genere. Le san- zioni che non raggiungono il minimo previsto dal diritto svizzero possono essere eseguite.
2.3 Giusta l’art. 13 n. 1 CRic, la Parte che ha ricevuto da un’altra Parte una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio esegue l’ordine di confisca emesso dall’autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferi- mento a tali strumenti o proventi (lett. a); oppure sottopone la richiesta alle pro- prie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue (lett. b).
3. Il ricorrente sostiene che, essendo stato prosciolto, con sentenza del 9 novem- bre 2017, cresciuta in giudicato il 10 novembre 2018, dal Tribunale di Arezzo
- 6 -
nell’ambito del procedimento penale a suo carico condotto con rito abbreviato, e avendo tale autorità disposto lo sblocco a suo favore del conto litigioso, la consegna degli valori patrimoniali ivi depositati non potrebbe avere luogo. La sentenza del 9 novembre 2017, cresciuta in giudicato in data 27 febbraio 2019, con la quale il medesimo Tribunale, nell’ambito di una procedura di patteggia- mento, ha condannato B. alla pena di due anni di reclusione sospesi e a una multa di EUR 4'000.–, disponendo la confisca, fino a concorrenza di EUR 198'924'000.– in solido con altri coimputati, dei beni di cui il predetto ha la disponibilità, non potrebbe costituire una valida base per una consegna dei me- desimi valori all’Italia. In altre parole, l’accertamento di non colpevolezza del ricorrente scaturita con rito abbreviato – giudizio che escluderebbe quindi qual- siasi interposizione fittizia –, con chiaro dissequestro del suo conto, esclude- rebbe il sequestro e la confisca dei beni litigiosi nell’ambito della procedura di patteggiamento riguardante B., procedura che non concernerebbe il ricorrente e nemmeno indicherebbe l’esistenza del conto in parola. La rogatoria del 23 ot- tobre 2019, con la quale l’autorità italiana ha postulato la confisca dei valori in questione sulla base della summenzionata sentenza di patteggiamento, a suo dire qualitativamente meno significativa rispetto alla sentenza emanata con rito abbreviato, sarebbe manifestamente arbitraria e abusiva, così come arbitraria sarebbe la decisione impugnata. Il fatto che B. abbia beneficiato di una procura sul conto litigioso, revocata peraltro il 3 aprile 2019, ossia prima della comuni- cazione dell’autorità rogante del 23 ottobre 2019, nulla muterebbe a quanto pre- cede. Per tacere comunque del fatto che la confisca pronunciata nell’ambito di una procedura (di patteggiamento) nella quale il ricorrente, titolare del conto litigioso, non ha nemmeno avuto l’occasione di esprimersi, violerebbe gli art. 6 e 7 CEDU, richiamato l’art. 2 lett. a AIMP. Alla luce del proscioglimento di A., i valori litigiosi non sarebbero collegati a nessun reato, per cui la confisca degli stessi si scontrerebbe con i principi inderogabili dell’ordinamento giuridico sviz- zero applicabili in materia. La confisca per equivalente di valori scollegati da qualsiasi reato sarebbe esclusa dall’art. 74a cpv. 2 AIMP. Tale confisca non sarebbe possibile nemmeno sulla base degli art. 94 e segg. AIMP.
3.1 Con sentenza del 9 novembre 2017, cresciuta in giudicato il 27 febbraio 2019, in seguito a sentenza della Corte suprema di cassazione (in act. 1.3), B., padre del ricorrente, è stato condannato dal Tribunale di Arezzo, col rito del patteg- giamento, a due anni di reclusione sospesi condizionalmente e a EUR 4'000.– di multa per i reati di cui agli art. 416 e 648 CP/I, art. 1 e 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Il Tribunale aretino ha stabilito ch’egli e altre persone hanno predisposto “un’articolata rete di raccolta di ingenti quantitativi di oro di illecita provenienza e comunque a nero su tutto il territorio nazionale, individuando referenti nei maggiori poli orafi nazionali che fungevano da collettori, organizzando un sistema di trasporto a mezzo di corrieri dotati pressoché sempre di mezzi appositamente predisposti con doppifondi […] volti ad occultare il denaro e l’oro, mettendo a disposizione dei membri
- 7 -
dell’associazione schede telefoniche intestate a prestanomi, da utilizzare esclu- sivamente per gli scopi associativi e oggetto di frequenti cambiamenti per elu- dere eventuali indagini, imponendo ai vari membri dell’associazione, in base alla loro collocazione nella catena di vendita, prezzi fissi in relazione alle quo- tazioni ufficiali dell’oro, al fine di ripartire i ricavi, individuando i canali di riforni- mento leciti o illeciti ma comunque destinati a non essere assoggettati mai ad imposta, individuando, altresì, tra i membri dell’organizzazione, società autoriz- zate al commercio di oro al fine di creare giustificazione formale ai trasferimenti di metallo in caso di controlli, dotandosi di un sistema di contabilità non ufficiale, con possibilità di accesso in modalità remota per alimentarlo a distanza, volto a controllare con esattezza i quantitativi di metallo ed i profitti dell’organizzazione, ponendo in essere operazioni quotidiane di fusione, acquisto, trasporto e ven- dita di oro per decine di kg, si associavano tra loro allo scopo di commettere delitti di ricettazione e commercio abusivo di oro […]; il tutto al fine di destinare il metallo prezioso al mercato estero, prevalentemente svizzero, impiegando capitali illeciti provenienti dall’estero in contanti, per un valore complessivo sti- mato in 173'758'000.– euro, calcolati in riferimento ai 4'343.95 kg di oro traffi- cato […]” (sentenza del 9 novembre 2017, pag. 8 e seg., in act. 1.3). L’autorità italiana ha inoltre stabilito che gli stessi imputati “in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, consistito nel margine di guadagno di circa un euro e sessanta al grammo di compravenduto, del quale circa 0,80 centesimi spettavano a B. ed il resto era diviso tra i concorrenti a vario titolo per l’opera di intermediazione o agenzia negli acquisti, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso” hanno provveduto “all’acquisto di metallo prezioso sul territorio na- zionale (in prevalenza oro raccolto attraverso la catena dei compro-oro sotto forma di oreficeria usata e già trasformato in verghe, lamine, ecc.) di oscura provenienza e tracciabilità o segnatamente illecita, per poi trasferirlo in Svizzera sotto forma di lamine di oro puro, avvalendosi di corrieri muniti di autovetture dotate di doppifondi, per una quantità complessiva di metallo prezioso illecita- mente trafficato pari a circa 2'040 kg di oro” (ibidem, pag. 9). In particolare, B., residente in Svizzera, ha avuto la funzione del “dominus del circuito criminale provvedendo all’acquisto finale di tutto il metallo con pagamento in contanti e senza alcuna documentazione, dettando i prezzi e le condizioni del mercato” (ibidem, pag. 9 e seg.). Gli imputati “svolgevano l’esercizio in via professionale del commercio d’oro senza averne dato comunicazione all’ufficio italiano dei cambi, e comunque senza essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 co. 3 della medesima legge, nonché acquistavano e ricevevano o comunque si intromettevano nell’acquistare e nel ricevere beni e denaro provenienti da delitto (del delitto di commercio abusivo di oro e di delitti contro il patrimonio). Con l’aggravante della transnazionalità per essere il gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Fatti commessi sul territorio nazionale e in Svizzera, dal luglio 2012 al dicembre 2012” (ibidem, pag. 11).
- 8 -
Basandosi sull’art. 11 della legge 24 dicembre (recte: 16 marzo) 2006, n. 146 (intitolato “Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente”), il Tribunale di Arezzo ha disposto la confisca a carico di B., in solido con altri coimputati, dei beni di cui egli ha la disponibilità a concorrenza di EUR 198'924'000.–, da eseguire sugli importi in denaro, crediti e beni già sotto sequestro (v. ibidem, pag. 67 e seg.). Esso ha parimenti confiscato valori nella disponibilità dei coimputati di B. La predetta disposizione prevede che, per i reati transnazionali di cui all’art. 3 della medesima legge, “qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possi- bile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è co- munque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di con- danna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato”.
3.2 Con sentenza del medesimo giorno, ossia del 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, con rito abbreviato, ha prosciolto il ricorrente da tutti i reati ascrittigli legati alla fattispecie di cui sopra per non aver commesso il fatto, disponendo il dissequestro e la restituzione al medesimo di quanto sequestratogli, in partico- lare “lo sblocco della relazione cifrata n. 1 intestata ad A., con trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale delle Dogane” (sentenza del 9 novembre 2017, pag. 295, in act. 1.3).
4.
4.1 La consegna di beni ai sensi dell’art. 74a AIMP richiede una sufficiente connes- sione tra il reato e i beni sequestrati. Deve esistere un nesso causale tra il reato e l’ottenimento dei beni, in modo che l’ottenimento dei beni appaia come una conseguenza diretta e immediata del reato (DTF 136 IV 4 consid. 6.6 pag. 13 e seg.; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.205 del 21 febbraio 2012 consid. 4.2; RR.2009.330 del 20 ottobre 2010 consid. 3.3.1). Ciò è il caso allorquando il prodotto originario del reato può essere identificato in maniera certa e documentata, ossia se la traccia documentaria (“Papierspur”, “paper trail”) può essere ricostituita in ma- niera da stabilire il nesso con il reato (DTF 129 II 453 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1A.53/2007 dell’11 febbraio 2008 consid. 3.4). Da consegnare all’autorità richiedente sono pure gli interessi e gli altri redditi derivanti dai beni sequestrati di origine criminale, i quali costituiscono anch’essi un indebito profitto ai sensi dell’art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP (TPF 2008 88 consid. 4.1 e 4.2). Il Tribunale federale ha per contro escluso l’applicazione dell’art. 74a AIMP per quanto concerne la confisca di un credito compensatorio (DTF 133 IV
- 9 -
215 consid. 2.2.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.55 consid. 33; RR.2011.313 dell’11 maggio 2012 consid. 6.2; RR.2009.356 del 15 aprile 2010 consid. 8.2; RR.2008.86 del 29 agosto 2008 consid. 8.1).
4.2 Nel diritto svizzero, la confisca di valori patrimoniali è regolata agli art. 70 e segg. CP. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP).
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres- sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale fe- derale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la con- versione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa osta- colo alla confisca (v. DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 7 ad art. 70 CP). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di parteci- pazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possi- bile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).
4.3 Giusta l’art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equiva- lente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. Il cpv. 3 della medesima disposizione prevede che, in vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecu- zione forzata.
4.4 L’art. 72 CP prevede che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contra- rio, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
- 10 -
4.4.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale o terroristica, ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 lett. a CP, chiunque partecipa a un'or- ganizzazione che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arric- chirsi con mezzi criminali (n. 1), o commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione interna- zionale a fare o ad omettere un atto (n. 2). Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter cpv. 1 lett. b CP, chiunque sostiene una tale orga- nizzazione nella sua attività. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter cpv. 5 CP).
4.4.2 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrit- tiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e ca- ratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripar- tizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua atti- vità criminale e dall’opacità verso l’esterno. L’organizzazione deve inoltre per- seguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’orga- nizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizza- zione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1).
Secondo la giurisprudenza corrispondono in particolare alla nozione di organiz- zazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82), quest’ultime esplicitamente nominate in seguito alla recente riforma dell’art. 260ter CP (FF 2018 5439; v. anche GARRÉ, Il reato di organizzazione criminale nel diritto penale svizzero dalle origini ad oggi, in RtiD I-2022 pag. 425 e segg.). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).
- 11 -
4.4.3 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 lett. a CP si ap- plica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concre- tamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare ri- lievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).
4.4.4 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 lett. b CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a soste- gno delle attività criminali dell’organizzazione. Il sostegno si distingue dalla par- tecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all’or- ganizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contri- buendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qua- lificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo consi- dera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi cri- minali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo even- tuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).
5. L’autorità rogante afferma che devono ritenersi nella disponibilità di B. anche le somme depositate su conti intestati a terzi soggetti sui quali lo stesso avesse delega a operare (v. act. 6.11). Vista la motivazione addotta, si tratta quindi di verificare se la consegna dei valori litigiosi possa tutt’al più avvenire sulla base dell’art. 72 CP, dato che il predetto disponeva di una procura sul conto del ri- corrente, ribadito che B. non ne era né titolare né avente diritto economico.
Nella fattispecie, il contenuto della sentenza del 9 novembre 2017 concernente B. e altri non permette di concludere che i reati constatati siano stati commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. B. è stato condan- nato, tra l’altro, per associazione per delinquere (art. 416 CP/I), fattispecie che in Svizzera può essere paragonata al reato commesso in banda, nei casi in cui
- 12 -
questa qualifica è prevista (sul tema v. GODENZI, Strafbare Beteiligung am kri- minellen Kollektiv, 2015, pag. 133 e segg.) e non per associazione di tipo ma- fioso (art. 416-bis CP/I), infrazione che la giurisprudenza ha accostato, per quanto riguarda ad esempio un’organizzazione criminale come la ‘ndrangheta, al reato di cui all’art. 260ter CP (v. TPF 2017 27 consid. 3; TPF 2010 29 consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.61 del 15 marzo 2018 consid. 4.4.5 con rinvii; RR.2017.2 del 21 luglio 2017 consid. 4.4), ambito nel quale trova ugualmente applicazione, in caso di confisca di beni a disposizione di un’organizzazione criminale, l’art. 72 CP. Altre forme di reato collettivo ipotiz- zabili per i fatti descritti nella sentenza del 9 novembre 2017 non presentano quel quid pluris tipico dell’art. 260ter CP (v. GODENZI, op. cit., pag. 7 e segg. nonché pag. 219 e segg.; GARRÉ, op. cit., pag. 437). Ne discende l’inapplicabi- lità nel caso concreto della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale di cui al consid. 1.2 (v. del resto anche FF 2005 5961 5983). Non potendo i fatti accertati in Italia a carico di B. essere sussunti al reato di orga- nizzazione criminale, neppure applicabile risulta essere l’art. 72 CP, unica via che avrebbe permesso la confisca dei valori giacenti sul conto litigioso in virtù del fatto che B. avesse procura sul conto litigioso. Infatti, pronunciando la con- fisca per equivalente dei beni di cui il predetto ha la disponibilità sulla base dell’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (v. sentenza del 9 novembre 2017, pag. 67), l’autorità rogante ha implicitamente ammesso che i valori litigiosi non sono di origine criminale. Che si tratti unicamente di una confisca per equiva- lente è ribadito nel complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019 (v. act. 6.11, pag. 2). Quanto precede è del resto confermato dal fatto che lo stesso Tribunale di Arezzo – e più precisamente lo stesso Giudice dell’udienza preliminare – ha disposto il dissequestro dei beni litigiosi nell’ambito del procedimento penale a carico del ricorrente, ragione per cui una confisca sulla base dell’art. 70 CP non risulta possibile. Constatata quindi l’inapplicabilità degli art. 70 e 72 CP e ricor- data in ogni caso l’impossibilità di concedere l’assistenza giudiziaria per la con- fisca di un credito compensatorio giusta l’art. 71 CP (v. supra consid. 4.1 in fine), la richiesta di assistenza presentata dall’autorità rogante va respinta.
6. In conclusione, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Prima di procedere allo sblocco della relazione del ricorrente, in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In que- sto senso l’UDSC dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il con- tenuto delle motivazioni di questa sentenza dando pedissequamente alle me- desime un termine di 30 giorni a partire dalla crescita in giudicato della stessa per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta l’UDSC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se
- 13 -
mantenere o meno i sequestri. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.
7.
7.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 8'000.–.
7.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a carico dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
- 14 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata viene annullata. 2. La causa è rinviata all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini affinché proceda come definito al considerando 6. 3. Il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. è mantenuto. 4. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 8'000.–. 5. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini verserà al ricor- rente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili. Bellinzona, 19 agosto 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi, - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).