Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
Sachverhalt
A. Il 28 luglio 2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Asti ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata successivamente a più riprese, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per bancarotta fraudolenta (art. 216 della Legge falli- mentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in seguito: Legge fallimentare), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 CP/I), truffa aggra- vata (art. 640 CP/I), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti (art. 8 D.lgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000) e altri reati. In sostanza, A. era sospettato di essere a capo di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta a danno di numerose società operanti nel settore dell’energia e di altri reati connessi, oltre che di avere evaso l’IVA mediante l’allestimento di fatture false relative a operazioni commerciali inesistenti. Il danno derivante dai fallimenti in questione sarebbe ammontato a oltre EUR 3 miliardi, mentre quello legato al mancato pagamento dell’IVA a oltre EUR 3 milioni (v. atto 1, pag. 2 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
B. Con decisione incidentale del 22 agosto 2016, il MP-TI, al quale l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 conto base corrente CHF (rubrica INC.2015.1845) intestata al MP-TI presso la banca B., provento della compravendita dei fogli PPP n. 2, n. 3 e n. 4 (quota 2/16) del fondo base part. n. 5 RFD Lugano, già di proprietà della C. SA, di cui A. era amministratore unico (v. act. 1.3). Con decisione incidentale del 22 set- tembre 2016, il MP-TI ha inoltre ordinato il sequestro del conto base corrente
n. 6 (IBAN 7) intestato ad A. presso banca B. (v. ibidem). Entrambi i sequestri sono stati confermati con decisione di chiusura del 3 ottobre 2016 (v. act. 1.4)
C. Con sentenza del 19 ottobre 2022, relativa alla procedura penale alla base della summenzionata rogatoria, il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Asti ha condannato, tra l’altro, A. a una pena di un anno e due mesi di reclusione, ordinando nei suoi confronti “la confisca di tutti i beni mobili, immobili, delle somme di denaro e degli strumenti finanziari tuttora in sequestro” (atto 57, pag. 124 e seg. incarto MP-TI).
D. Con scritto del 20 dicembre 2024, ultimo di svariati di medesimo contenuto già trasmessi a partire dal 22 febbraio 2021, il MP-TI ha chiesto lumi alla Procura di Asti sullo stato del procedimento italiano, ricordando l’esistenza dei beni
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sequestrati in Svizzera di pertinenza del ricorrente (v. act. 1.8). In data 7 gen- naio 2025, l’autorità rogante ha trasmesso al MP-TI copia della summenzionata sentenza, depositata dal GIP il 16 gennaio 2023 e passata in giudicato il 4 marzo 2023, precisando che con la stessa “si è statuito anche in ordine alle confische” (act. 1.10).
E. Con decisione di chiusura del 7 aprile 2025, il MP-TI ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano dei valori patrimoniali depositati sulla relazione
n. 1 (fr. 1'326'078.73) e sul conto base corrente n. 6 (IBAN 7; fr. 411'920.51) presso banca B., previa procedura di ripartizione conformemente alla legge fe- derale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (co- siddetto sharing) a cura dell’UFG (v. act. 1.2, pag. 8).
F. Il 7 maggio 2025, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di consegna di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento della stessa, la reiezione della rogatoria e il disse- questro dei valori patrimoniali litigiosi.
G. Con scritto del 12 giugno 2025 il MP-TI ha comunicato di non avere osserva- zioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 8). Con os- servazioni del 20 giugno 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).
H. Con replica dell’11 luglio 2025, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 14), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n.
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
E. 1.5.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
E. 1.6 In concreto, titolare del conto base corrente n. 6 (IBAN 7) presso banca B. oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere per il medesimo. Per contro, nella misura in cui sulla relazione n. 1 presso banca B., intestato al MP-TI, sono depositati valori patrimoniali derivanti dalla vendita di immobili di cui era proprietaria C. SA e non il ricorrente, mero beneficiario eco- nomico di tale società, la relativa legittimazione ricorsuale fa difetto.
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E. 2 Il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione impugnata sarebbe viziata da un’esposizione dei fatti lacunosa e meramente riproduttiva di quanto già conte- nuto nelle precedenti decisioni incidentali e di chiusura, senza alcun aggiorna- mento sostanziale in merito allo sviluppo dei fatti, segnatamente in relazione alla sentenza italiana del 19 ottobre 2022 del Tribunale di Asti su cui si basa la rogatoria.
E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.2 In concreto, occorre rilevare che la rogatoria del 28 luglio 2016 e le susseguenti decisioni incidentali e di chiusura del MP-TI adempiono senz’altro alle condi- zioni di forma applicabili in materia. Ora, se è vero, come asserito dal ricorrente, che la decisione impugnata ha semplicemente ripreso il contenuto delle prece- denti decisioni, omettendo di indicare gli sviluppi e l’esito dell’inchiesta in Italia, oramai giunta a giudizio cresciuto in giudicato, va parimenti rilevato che la sen- tenza del 19 ottobre 2022 del Tribunale di Asti – trasmessa in data 7 gennaio 2025 dall’autorità rogante con l’indicazione che nella stessa “si è statuito anche in ordine alle confische” (act. 1.10) –, unitamente agli atti di cui sopra forniscono un esposto fattuale chiaro e ossequioso delle norme applicabili in materia, ciò che ha permesso al ricorrente di verificare l’adempimento delle condizioni per la concessione dell’assistenza e di presentare il suo articolato ricorso di 16 pa- gine. La censura in questo ambito va dunque disattesa.
E. 3 Il ricorrente contesta la confisca dei valori litigiosi, affermando che nessuno dei presupposti legittimanti una consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 2 è
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realizzato. In primo luogo, tali valori non sarebbero di origine delittuosa, ciò che sarebbe già stato accertato dalle autorità svizzere (v. act. 1.5). In secondo luogo, il provvedimento di esecuzione della confisca per equivalente non con- templerebbe in alcun modo gli averi depositati in Svizzera, ragione per cui il MP- TI avrebbe dovuto respingere la domanda di assistenza giudiziaria.
E. 3.1.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Di rilievo sul piano del diritto internazionale è anche l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale ri- serva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-sviz- zero).
E. 3.1.2 La consegna di beni ai sensi dell'art. 74a AIMP richiede una sufficiente connes- sione tra il reato e i beni sequestrati. Deve esistere un nesso causale tra il reato e l'ottenimento dei beni, in modo che l'ottenimento dei beni appaia come una
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conseguenza diretta e immediata del reato (DTF 136 IV 4 consid. 6.6 pag. 13 e seg.; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.205 del 21 febbraio 2012 consid. 4.2; RR.2009.330 del 20 ottobre 2010 consid. 3.3.1). Ciò è il caso allorquando il prodotto originario del reato può essere identificato in maniera certa e documentata, ossia se la traccia documentaria (“Papierspur”, “paper trail”) può essere ricostituita in ma- niera da stabilire il nesso con il reato (DTF 129 II 453 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1A.53/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 3.4). Da consegnare all'autorità richiedente sono pure gli interessi e gli altri redditi derivanti dai beni sequestrati di origine criminale, i quali costituiscono anch'essi un indebito profitto ai sensi dell'art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP (TPF 2008 88 consid. 4.1 e 4.2). Il Tribunale federale ha per contro escluso l'applicazione dell'art. 74a AIMP per quanto concerne i risarcimenti equivalenti (DTF 149 IV 376 consid. 6.7; 133 IV 215 consid. 2.2.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.75 del 19 agosto 2022 consid. 4.1; RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.313 dell'11 maggio 2012 consid. 6.2; RR.2009.356 del 15 aprile 2010 consid. 8.2; RR.2008.86 del 29 agosto 2008 consid. 8.1).
E. 3.2 In concreto, nella sentenza italiana del 19 ottobre 2022, il Tribunale di Asti ha affermato che “ai sensi dell’art. 12-bis d. lgs 10.3.2000 n. 74 la condanna per i reati fiscali comporta, a carico del solo A. l’applicazione della confisca obbliga- toria di tutti i beni sino alla concorrenza dell’importo oggetto della violazione fiscale. Deve pertanto disporsi, in conformità la confisca di tutto quanto in sequestro nei confronti di A. Trattasi di confisca per equivalente, disposta a se- guito della condanna di A. per reati fiscali che si prescriveranno verosimilmente prima ancora che maturino i termini per l’appello avverso la presente sentenza” (atto 57, pag. 124, incarto MP-TI). Ora, premesso che né detta sentenza né l’ordinanza di sequestro conservativo del 28 ottobre 2022 concernente i beni patrimoniali del ricorrente (già oggetto di sequestro preventivo; v. act. 1.6), emessa dal GIP del Tribunale di Asti per preservare (dalla prescrizione) i diritti patrimoniali delle parti civili, menzionano i beni patrimoniali sequestrati in Sviz- zera, trattandosi, come chiaramente indicato dal giudice italiano, di una confisca per equivalente per la quale è esclusa l’applicazione dell’art. 74a AIMP (v. supra consid. 3.1.2 in fine), la consegna a scopo di confisca dei valori patrimoniali di cui il ricorrente è titolare non è possibile, riservata la possibilità di procedere mediante exequatur secondo gli art. 94 e segg. AIMP.
E. 4 Alla luce di ciò, prima di procedere allo sblocco del conto base corrente n. 6 (IBAN 7) presso banca B., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richie- sta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura. Questo in virtù del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque
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fissate nel preambolo della stessa CRic. Il principio della buona fede fra Stati va infatti ponderato con le garanzie dello stato di diritto e con la legittima pretesa del ricorrente di rientrare in possesso dei propri averi se le autorità giudiziarie estere non hanno accertato l'esistenza di una loro origine delittuosa. In questo senso l'autorità di esecuzione dovrà comunicare senza indugio all'autorità ro- gante il contenuto delle predette considerazioni dando pedissequamente alla stessa un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta l'autorità rogata deciderà se confermare o meno il sequestro in vista di un procedimento ex art. 94 e segg. AIMP. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali. Nell'attesa il sequestro del conto base corrente n. 6 (IBAN 7) presso banca B. va mantenuto.
E. 5 Da quanto sopra discende che il ricorso va accolto, nella misura della sua am- missibilità.
E. 6.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese di fr. 7'000.– già versato. La cassa del Tribunale penale fede- rale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 5'000.–.
E. 6.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat- tispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a ca- rico del Ministero pubblico del Cantone Ticino in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Dispositiv
- Il ricorso è accolto, nella misura della sua ammissibilità.
- La causa è rinviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino affinché proceda come definito al considerando 4 per quanto riguarda il conto base corrente n. 6 (IBAN 7) presso banca B.
- Per il resto, la decisione impugnata è confermata.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 7'000.–. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 5'000.–.
- Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà al ricorrente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 4 agosto 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Sandra Xavier, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.73
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Fatti: A. Il 28 luglio 2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Asti ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata successivamente a più riprese, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per bancarotta fraudolenta (art. 216 della Legge falli- mentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in seguito: Legge fallimentare), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 CP/I), truffa aggra- vata (art. 640 CP/I), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti (art. 8 D.lgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000) e altri reati. In sostanza, A. era sospettato di essere a capo di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta a danno di numerose società operanti nel settore dell’energia e di altri reati connessi, oltre che di avere evaso l’IVA mediante l’allestimento di fatture false relative a operazioni commerciali inesistenti. Il danno derivante dai fallimenti in questione sarebbe ammontato a oltre EUR 3 miliardi, mentre quello legato al mancato pagamento dell’IVA a oltre EUR 3 milioni (v. atto 1, pag. 2 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
B. Con decisione incidentale del 22 agosto 2016, il MP-TI, al quale l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 conto base corrente CHF (rubrica INC.2015.1845) intestata al MP-TI presso la banca B., provento della compravendita dei fogli PPP n. 2, n. 3 e n. 4 (quota 2/16) del fondo base part. n. 5 RFD Lugano, già di proprietà della C. SA, di cui A. era amministratore unico (v. act. 1.3). Con decisione incidentale del 22 set- tembre 2016, il MP-TI ha inoltre ordinato il sequestro del conto base corrente
n. 6 (IBAN 7) intestato ad A. presso banca B. (v. ibidem). Entrambi i sequestri sono stati confermati con decisione di chiusura del 3 ottobre 2016 (v. act. 1.4)
C. Con sentenza del 19 ottobre 2022, relativa alla procedura penale alla base della summenzionata rogatoria, il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Asti ha condannato, tra l’altro, A. a una pena di un anno e due mesi di reclusione, ordinando nei suoi confronti “la confisca di tutti i beni mobili, immobili, delle somme di denaro e degli strumenti finanziari tuttora in sequestro” (atto 57, pag. 124 e seg. incarto MP-TI).
D. Con scritto del 20 dicembre 2024, ultimo di svariati di medesimo contenuto già trasmessi a partire dal 22 febbraio 2021, il MP-TI ha chiesto lumi alla Procura di Asti sullo stato del procedimento italiano, ricordando l’esistenza dei beni
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sequestrati in Svizzera di pertinenza del ricorrente (v. act. 1.8). In data 7 gen- naio 2025, l’autorità rogante ha trasmesso al MP-TI copia della summenzionata sentenza, depositata dal GIP il 16 gennaio 2023 e passata in giudicato il 4 marzo 2023, precisando che con la stessa “si è statuito anche in ordine alle confische” (act. 1.10).
E. Con decisione di chiusura del 7 aprile 2025, il MP-TI ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano dei valori patrimoniali depositati sulla relazione
n. 1 (fr. 1'326'078.73) e sul conto base corrente n. 6 (IBAN 7; fr. 411'920.51) presso banca B., previa procedura di ripartizione conformemente alla legge fe- derale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (co- siddetto sharing) a cura dell’UFG (v. act. 1.2, pag. 8).
F. Il 7 maggio 2025, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di consegna di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento della stessa, la reiezione della rogatoria e il disse- questro dei valori patrimoniali litigiosi.
G. Con scritto del 12 giugno 2025 il MP-TI ha comunicato di non avere osserva- zioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 8). Con os- servazioni del 20 giugno 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).
H. Con replica dell’11 luglio 2025, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 14), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.5.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
1.6 In concreto, titolare del conto base corrente n. 6 (IBAN 7) presso banca B. oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere per il medesimo. Per contro, nella misura in cui sulla relazione n. 1 presso banca B., intestato al MP-TI, sono depositati valori patrimoniali derivanti dalla vendita di immobili di cui era proprietaria C. SA e non il ricorrente, mero beneficiario eco- nomico di tale società, la relativa legittimazione ricorsuale fa difetto.
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2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione impugnata sarebbe viziata da un’esposizione dei fatti lacunosa e meramente riproduttiva di quanto già conte- nuto nelle precedenti decisioni incidentali e di chiusura, senza alcun aggiorna- mento sostanziale in merito allo sviluppo dei fatti, segnatamente in relazione alla sentenza italiana del 19 ottobre 2022 del Tribunale di Asti su cui si basa la rogatoria.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 In concreto, occorre rilevare che la rogatoria del 28 luglio 2016 e le susseguenti decisioni incidentali e di chiusura del MP-TI adempiono senz’altro alle condi- zioni di forma applicabili in materia. Ora, se è vero, come asserito dal ricorrente, che la decisione impugnata ha semplicemente ripreso il contenuto delle prece- denti decisioni, omettendo di indicare gli sviluppi e l’esito dell’inchiesta in Italia, oramai giunta a giudizio cresciuto in giudicato, va parimenti rilevato che la sen- tenza del 19 ottobre 2022 del Tribunale di Asti – trasmessa in data 7 gennaio 2025 dall’autorità rogante con l’indicazione che nella stessa “si è statuito anche in ordine alle confische” (act. 1.10) –, unitamente agli atti di cui sopra forniscono un esposto fattuale chiaro e ossequioso delle norme applicabili in materia, ciò che ha permesso al ricorrente di verificare l’adempimento delle condizioni per la concessione dell’assistenza e di presentare il suo articolato ricorso di 16 pa- gine. La censura in questo ambito va dunque disattesa.
3. Il ricorrente contesta la confisca dei valori litigiosi, affermando che nessuno dei presupposti legittimanti una consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 2 è
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realizzato. In primo luogo, tali valori non sarebbero di origine delittuosa, ciò che sarebbe già stato accertato dalle autorità svizzere (v. act. 1.5). In secondo luogo, il provvedimento di esecuzione della confisca per equivalente non con- templerebbe in alcun modo gli averi depositati in Svizzera, ragione per cui il MP- TI avrebbe dovuto respingere la domanda di assistenza giudiziaria.
3.1
3.1.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Di rilievo sul piano del diritto internazionale è anche l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale ri- serva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-sviz- zero).
3.1.2 La consegna di beni ai sensi dell'art. 74a AIMP richiede una sufficiente connes- sione tra il reato e i beni sequestrati. Deve esistere un nesso causale tra il reato e l'ottenimento dei beni, in modo che l'ottenimento dei beni appaia come una
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conseguenza diretta e immediata del reato (DTF 136 IV 4 consid. 6.6 pag. 13 e seg.; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.205 del 21 febbraio 2012 consid. 4.2; RR.2009.330 del 20 ottobre 2010 consid. 3.3.1). Ciò è il caso allorquando il prodotto originario del reato può essere identificato in maniera certa e documentata, ossia se la traccia documentaria (“Papierspur”, “paper trail”) può essere ricostituita in ma- niera da stabilire il nesso con il reato (DTF 129 II 453 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1A.53/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 3.4). Da consegnare all'autorità richiedente sono pure gli interessi e gli altri redditi derivanti dai beni sequestrati di origine criminale, i quali costituiscono anch'essi un indebito profitto ai sensi dell'art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP (TPF 2008 88 consid. 4.1 e 4.2). Il Tribunale federale ha per contro escluso l'applicazione dell'art. 74a AIMP per quanto concerne i risarcimenti equivalenti (DTF 149 IV 376 consid. 6.7; 133 IV 215 consid. 2.2.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.75 del 19 agosto 2022 consid. 4.1; RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.313 dell'11 maggio 2012 consid. 6.2; RR.2009.356 del 15 aprile 2010 consid. 8.2; RR.2008.86 del 29 agosto 2008 consid. 8.1).
3.2 In concreto, nella sentenza italiana del 19 ottobre 2022, il Tribunale di Asti ha affermato che “ai sensi dell’art. 12-bis d. lgs 10.3.2000 n. 74 la condanna per i reati fiscali comporta, a carico del solo A. l’applicazione della confisca obbliga- toria di tutti i beni sino alla concorrenza dell’importo oggetto della violazione fiscale. Deve pertanto disporsi, in conformità la confisca di tutto quanto in sequestro nei confronti di A. Trattasi di confisca per equivalente, disposta a se- guito della condanna di A. per reati fiscali che si prescriveranno verosimilmente prima ancora che maturino i termini per l’appello avverso la presente sentenza” (atto 57, pag. 124, incarto MP-TI). Ora, premesso che né detta sentenza né l’ordinanza di sequestro conservativo del 28 ottobre 2022 concernente i beni patrimoniali del ricorrente (già oggetto di sequestro preventivo; v. act. 1.6), emessa dal GIP del Tribunale di Asti per preservare (dalla prescrizione) i diritti patrimoniali delle parti civili, menzionano i beni patrimoniali sequestrati in Sviz- zera, trattandosi, come chiaramente indicato dal giudice italiano, di una confisca per equivalente per la quale è esclusa l’applicazione dell’art. 74a AIMP (v. supra consid. 3.1.2 in fine), la consegna a scopo di confisca dei valori patrimoniali di cui il ricorrente è titolare non è possibile, riservata la possibilità di procedere mediante exequatur secondo gli art. 94 e segg. AIMP.
4. Alla luce di ciò, prima di procedere allo sblocco del conto base corrente n. 6 (IBAN 7) presso banca B., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richie- sta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura. Questo in virtù del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque
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fissate nel preambolo della stessa CRic. Il principio della buona fede fra Stati va infatti ponderato con le garanzie dello stato di diritto e con la legittima pretesa del ricorrente di rientrare in possesso dei propri averi se le autorità giudiziarie estere non hanno accertato l'esistenza di una loro origine delittuosa. In questo senso l'autorità di esecuzione dovrà comunicare senza indugio all'autorità ro- gante il contenuto delle predette considerazioni dando pedissequamente alla stessa un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta l'autorità rogata deciderà se confermare o meno il sequestro in vista di un procedimento ex art. 94 e segg. AIMP. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali. Nell'attesa il sequestro del conto base corrente n. 6 (IBAN 7) presso banca B. va mantenuto.
5. Da quanto sopra discende che il ricorso va accolto, nella misura della sua am- missibilità.
6. 6.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese di fr. 7'000.– già versato. La cassa del Tribunale penale fede- rale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 5'000.–.
6.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat- tispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a ca- rico del Ministero pubblico del Cantone Ticino in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nella misura della sua ammissibilità. 2. La causa è rinviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino affinché proceda come definito al considerando 4 per quanto riguarda il conto base corrente
n. 6 (IBAN 7) presso banca B. 3. Per il resto, la decisione impugnata è confermata. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 7'000.–. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 5'000.–. 5. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà al ricorrente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 5 agosto 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Sandra Xavier - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
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Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).