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RR.2020.319

Bundesstrafgericht · 2021-03-03 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Diniego di giustizia (art. 46a PA).

Sachverhalt

A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano) e dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrabbando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia, B., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul territorio elvetico ingenti quantita- tivi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi, e regolando le tran- sazioni previo pagamento in contanti in assenza di qualsivoglia documenta- zione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.69 del 27 maggio 2015 Fatti lett. A). Tale rogatoria, la cui esecuzione è stata delegata dall’Uf- ficio federale di giustizia (in seguito: UFG) all’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), ha portato, tra l’altro, al sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C., intestata a A. figlio di B., della quale quest’ultimo è risultato essere procuratore generale con potere di firma indi- viduale (v. sentenza RR.2015.69 Fatti lett. D).

B. In data 26 ottobre 2018, il patrocinatore di A., avv. Mario Postizzi, ha infor- mato l’AFD che il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 9 novembre 2017, aveva prosciolto il suo assistito e che occorreva dissequestrare il conto di cui sopra (v. act. 8.5). Lo stesso giorno, l’AFD ha contattato l’autorità rogante al fine di chiarire il seguito da dare all’istanza di dissequestro in questione (v. act. 8.6).

C. Il 3 gennaio 2019, il suddetto patrocinatore ha ribadito la sua richiesta, affer- mando che la sentenza in questione era cresciuta in giudicato il 10 novembre 2018 (v. act. 8.7).

D. Nel mese di febbraio 2019, in occasione di un colloquio telefonico, l’AFD ha informato l’avv. Postizzi “che la misura coercitiva sul conto n. 1 era stata pronunciata nei confronti di B. in quanto a beneficio di una procura generale sul conto e che bisognava aspettare la sentenza definitiva in Italia per deci- dere sul seguito” (act. 8, pag. 3). Con e-mail del 13 febbraio 2019, l’AFD ha informato detto patrocinatore che la data dell’udienza per il ricorso in cassa- zione di B. era stata fissata al 27 febbraio 2019 (v. act. 8.8).

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E. Il 5 marzo 2019, l’avv. Postizzi ha informato l’AFD che la sentenza a carico di B. era cresciuta in giudicato e che la stessa non contemplava la confisca del conto di A. presso la banca C., ribadendo quindi la sua richiesta di dis- sequestro di tale conto (v. act. 8.9).

F. In data 11 marzo 2019, l’AFD, non avendo ancora ricevuto per la via ufficiale la sentenza del 9 novembre 2017 riguardante A., ha chiesto al Tribunale di Arezzo di pronunciarsi sulla necessità o meno di mantenere il sequestro del conto n. 1 presso la banca C. (v. act. 8.10).

G. Con lettera del 19 novembre 2019 (v. act. 8.13), il Ministro della Giustizia italiano ha trasmesso all’AFD un complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, con il quale la Procura di Arezzo ha richiesto la confisca dei valori depositati sul conto di cui sopra, nella misura in cui nella disponibilità di B. (v. act. 8.11), nonché la risposta del Tribunale di Arezzo del 23 ottobre 2019 alla richiesta dell’AFD dell’11 marzo 2019, in cui detta autorità ha confermato la richiesta di mantenimento del sequestro litigioso (v. act. 8.12).

H. Con scritto dell’11 novembre 2020, l’AFD ha trasmesso a A. gli scritti delle autorità italiane di cui sopra, informandolo della sua intenzione di dare se- guito alla richiesta di confisca e restituzione. Essa ha chiesto al predetto “di comunicarci entro il 4 dicembre 2020 se acconsente alla consegna dei beni sequestrati […]”. In caso contrario, “il titolare del conto ha la possibilità di inoltrare, entro il medesimo termine, le sue eventuali osservazioni. In caso d’inosservanza, l’AFD statuirà sulla base dell’incarto” (act. 8.14).

I. L’11 dicembre 2020, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale invocando l’art. 17a cpv. 3 AIMP. Egli chiede che il gravame sia accolto e che, di conseguenza, sia “fatto immedia- tamente ordine all’AFD di dar seguito alla sentenza 9 novembre 2017 del Tribunale di Arezzo che ha disposto il dissequestro e la restituzione a A. della relazione cifrata n. 1 presso la banca C., così come manifestato in modo puntuale e preciso nel doc. 1” (act. 1, pag. 3).

J. A conclusione delle loro osservazioni del 12 e 13 gennaio 2021, l'AFD rispet- tivamente l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 7).

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K. Con repliche del 25 gennaio 2021, trasmesse all’AFD per conoscenza (v. act. 12), il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 10 e 11).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche

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nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Il ricorrente ha interposto il suo ricorso invocando l’art. 17a cpv. 3 AIMP, il quale prevede che qualora l’autorità competente neghi o ritardi senza motivo una de- cisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile. Va in- nanzitutto rilevato che tale disposizione può essere invocata unicamente dall’UFG (v. sentenza del Tribunale federale 1A.77/2006 del 27 giugno 2006 consid. 1.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.3 del 7 settembre 2009 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 245, pag. 260). In ambito di assistenza, le parti possono invece censurare un diniego di giustizia sulla base dell’art. 46a PA, disposizione che questa Corte prende d’ufficio in considerazione. Ora, l’AFD, dopo aver preso atto della richiesta di dissequestro formulata dal ricorrente (v. supra Fatti lett. B), interpellato l’autorità rogante al proposito (v. supra Fatti lett. B e F) e ottenuto una risposta da quest’ultima (v. supra Fatti lett. G), ha infor- mato il predetto, in data 11 novembre 2020, della sua intenzione di dare seguito alla richiesta di confisca e restituzione (v. supra Fatti lett. H). Con quest’ultimo scritto, l’autorità d’esecuzione ha di fatto confermato il sequestro, dando la pos- sibilità al ricorrente di prendere posizione in merito. Ne deriva che l’AFD non ha negato o ritardato senza motivo una decisione riguardante il conto del ricor- rente. Per contro, nella misura in cui il ricorrente, con il suo gravame, ha chiesto a questa Corte di ordinare all’AFD di dar seguito alla sentenza 9 novembre 2017, con la quale il Tribunale di Arezzo ha disposto il dissequestro della rela- zione n. 1 presso la banca C. e la restituzione dei valori ivi depositati a A., oc- corre trattare l’atto in questione come un ricorso avverso un rifiuto di disseque- stro da parte dell’AFD e verificare se le condizioni formali per un esame della contestata misura sono ossequiate e, in caso affermativo, se tale misura coer- citiva risulta giustificata.

E. 1.5 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa-

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ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se lo scritto dell’11 novembre 2020 costituisce una decisione di chiusura oppure incidentale, in modo tale da definire se l'entrata in materia vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.

E. 1.5.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).

E. 1.5.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assi- stenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da

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lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'au- torità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coer- citiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1). In questi casi, è d'uopo considerare, a livello proce- durale, la decisione di sequestro una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esi- stenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Quanto precede deve applicarsi anche nella fattispecie.

E. 1.5.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’11 novembre 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Il ricorrente sostiene che, alla luce della sentenza del 9 settembre 2017, passata in giudicato l’11 dicembre 2018, con la quale il Tribunale di Arezzo ha assolto A. dai reati ascrittigli, disposto il dissequestro della relazione n. 1 presso la banca C. e invitato a trasmettere tale provvedimento all’AFD, quest’ultima avrebbe dovuto senza indugio eseguire quanto previsto in detta sentenza e sbloccare il conto in questione. Non avendo ossequiato a una sentenza penale passata in giudicato, l’autorità d’esecuzione avrebbe creato una situazione d’il- legalità.

E. 2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

E. 2.2 In concreto, con sentenza del 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, con rito abbreviato, ha assolto A. dai reati ascrittigli “per non aver commesso il fatto”. Nel contempo, esso ha disposto il dissequestro e la restituzione al predetto di quanto sequestratogli, nonché “lo sblocco della relazione cifrata n. 1 intestata a

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A., con trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale delle Dogane” (act. 1.1). Tale sentenza è passata in giudicato il 10 novembre 2019 (v. act. 1.5, pag. 297). Il 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, con procedura di patteggiamento, ha ugualmente emanato una sentenza riguardante il padre del ricorrente, B., condannandolo a una pena di due anni di reclusione e a una multa di EUR 4'000.– . Esso ha parimenti disposto la confisca a carico del pre- detto dei beni di cui egli stesso aveva la disponibilità a concorrenza, in solido con altri imputati, di EUR 198'924'000.–, da eseguire sugli importi in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro a carico di B. e di altri coimputati (v. act. 1.7). Tale sentenza è stata confermata dalla Corte suprema di cassazione italiana in data 27 febbraio 2019 (v. act. 1.6).

Ora, con scritto dell’11 marzo 2019, l’AFD ha chiesto al Tribunale di Arezzo quale sentenza delle due prevalesse sull’altra, aggiungendo che “per esigenze della nostra procedura, avremmo bisogno di essere informati sulla necessità o meno di mantenere il blocco del conto n° 1 (recte: n° 1) e di sapere se in un prossimo futuro verrà pronunciata una decisione definitiva ed esecutiva di con- fisca dei fondi sequestrati o se tale decisione non potrà più essere pronunciata” (v. act. 8.10). Con risposta del 23 ottobre 2019, il Tribunale di Arezzo (Ufficio del giudice per le indagini preliminari), preso atto delle posizioni in merito del Pubblico Ministero e dei difensori del ricorrente in Italia, ha affermato che, allo stato degli atti, occorreva inibire “la restituzione del compendio a A. siccome trattasi di compendio confiscato a carico di B. con la sentenza di patteggiamento

n. 340/2017 pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Arezzo nel procedimento penale n. 1592/17 R.G.N.R. e n. 4280/17 R.G.i.p. (stralciato da quello n. 4703/15 R.G.i.p.), depositata il 23 dicembre 2017 e dive- nuta irrevocabile il 27 febbraio 2019” (act. 8.12). Con scritto del 19 novembre 2019, il Ministro della Giustizia italiano ha trasmesso all’UFG un’integrazione alla richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale del 19 marzo 2012 for- mulata in data 28 ottobre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribu- nale di Arezzo, per l’esecuzione della confisca disposta nell’ambito del procedi- mento penale a carico di B. per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla predisposizione di un’articolata rete di raccolta e traffico di ingenti quantita- tivi di oro di illecita provenienza, ricettazione ed altri reati, in concorso con altre persone (act. 8.13). Esso ha in particolare affermato che “la confisca dei beni di cui abbia disponibilità B. è stata disposta, in solido, con altri imputati, con sen- tenza in data 9.11.2017, divenuta definitiva, a seguito di passaggio in giudicato in data 27.2.2019. In qualità di Autorità Centrale designata in base alle citate disposizioni internazionali, si chiede che le Autorità elvetiche diano esecuzione alla confisca, con restituzione allo Stato italiano” (act. 8.13). Nel complemento in questione, la Procura aretina, basandosi sulla sentenza passata in giudicato del 9 novembre 2017 concernente, tra gli altri, B., ha evidenziato la decisione del Tribunale di Arezzo di confiscare tutti i beni di cui il predetto abbia disponi- bilità per i valori corrispondenti all’importo di EUR 198'924'000.–, sugli importi

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in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro a suo carico (v. act. 8.11). Ri- prendendo il contenuto dello scritto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 23 ottobre 2019, essa precisa “che devono ritenersi nella disponibilità dell’imputato anche le somme depositate su conti intestati a terzi soggetti sui quali lo stesso avesse delega ad operare” (ibidem, pag. 2). Nella misura in cui i valori depositati sul conto del ricorrente sono da conside- rarsi nella disponibilità dell’imputato e ampiamente rientranti nei limiti della con- fisca per equivalente, essi andrebbero dunque confiscati a mente dell’autorità estera.

Ebbene, visto quanto precede, segnatamente la sentenza di condanna a carico di B. del 9 novembre 2017, nonché la confisca pronunciata a concorrenza di EUR 198'924'000.–, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata al ricorrente. Se è vero, da un lato, che con la sentenza di assoluzione del reclamante il Tribunale di Arezzo ha pronunciato il dissequestro del conto litigioso, dall’altro, si constata l’esistenza di un’altra decisione, ossia la sentenza di condanna di B., che impone di mantenere sotto sequestro i valori in questione. Il sequestro va dunque confermato, in attesa che l’AFD, come prospettato (v. act. 8.14), emani una decisione di chiusura di con- fisca e restituzione. Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno spropor- zionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da que- sto punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

E. 3 In definitiva, il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. inte- stata al ricorrente va confermato e il gravame respinto.

E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 3 marzo 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,

Ricorrente

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Ambito direzionale Perseguimento Penale,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Diniego di giustizia (art. 46a PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.319

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Fatti: A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano) e dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrabbando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia, B., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul territorio elvetico ingenti quantita- tivi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi, e regolando le tran- sazioni previo pagamento in contanti in assenza di qualsivoglia documenta- zione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.69 del 27 maggio 2015 Fatti lett. A). Tale rogatoria, la cui esecuzione è stata delegata dall’Uf- ficio federale di giustizia (in seguito: UFG) all’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), ha portato, tra l’altro, al sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C., intestata a A. figlio di B., della quale quest’ultimo è risultato essere procuratore generale con potere di firma indi- viduale (v. sentenza RR.2015.69 Fatti lett. D).

B. In data 26 ottobre 2018, il patrocinatore di A., avv. Mario Postizzi, ha infor- mato l’AFD che il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 9 novembre 2017, aveva prosciolto il suo assistito e che occorreva dissequestrare il conto di cui sopra (v. act. 8.5). Lo stesso giorno, l’AFD ha contattato l’autorità rogante al fine di chiarire il seguito da dare all’istanza di dissequestro in questione (v. act. 8.6).

C. Il 3 gennaio 2019, il suddetto patrocinatore ha ribadito la sua richiesta, affer- mando che la sentenza in questione era cresciuta in giudicato il 10 novembre 2018 (v. act. 8.7).

D. Nel mese di febbraio 2019, in occasione di un colloquio telefonico, l’AFD ha informato l’avv. Postizzi “che la misura coercitiva sul conto n. 1 era stata pronunciata nei confronti di B. in quanto a beneficio di una procura generale sul conto e che bisognava aspettare la sentenza definitiva in Italia per deci- dere sul seguito” (act. 8, pag. 3). Con e-mail del 13 febbraio 2019, l’AFD ha informato detto patrocinatore che la data dell’udienza per il ricorso in cassa- zione di B. era stata fissata al 27 febbraio 2019 (v. act. 8.8).

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E. Il 5 marzo 2019, l’avv. Postizzi ha informato l’AFD che la sentenza a carico di B. era cresciuta in giudicato e che la stessa non contemplava la confisca del conto di A. presso la banca C., ribadendo quindi la sua richiesta di dis- sequestro di tale conto (v. act. 8.9).

F. In data 11 marzo 2019, l’AFD, non avendo ancora ricevuto per la via ufficiale la sentenza del 9 novembre 2017 riguardante A., ha chiesto al Tribunale di Arezzo di pronunciarsi sulla necessità o meno di mantenere il sequestro del conto n. 1 presso la banca C. (v. act. 8.10).

G. Con lettera del 19 novembre 2019 (v. act. 8.13), il Ministro della Giustizia italiano ha trasmesso all’AFD un complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, con il quale la Procura di Arezzo ha richiesto la confisca dei valori depositati sul conto di cui sopra, nella misura in cui nella disponibilità di B. (v. act. 8.11), nonché la risposta del Tribunale di Arezzo del 23 ottobre 2019 alla richiesta dell’AFD dell’11 marzo 2019, in cui detta autorità ha confermato la richiesta di mantenimento del sequestro litigioso (v. act. 8.12).

H. Con scritto dell’11 novembre 2020, l’AFD ha trasmesso a A. gli scritti delle autorità italiane di cui sopra, informandolo della sua intenzione di dare se- guito alla richiesta di confisca e restituzione. Essa ha chiesto al predetto “di comunicarci entro il 4 dicembre 2020 se acconsente alla consegna dei beni sequestrati […]”. In caso contrario, “il titolare del conto ha la possibilità di inoltrare, entro il medesimo termine, le sue eventuali osservazioni. In caso d’inosservanza, l’AFD statuirà sulla base dell’incarto” (act. 8.14).

I. L’11 dicembre 2020, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale invocando l’art. 17a cpv. 3 AIMP. Egli chiede che il gravame sia accolto e che, di conseguenza, sia “fatto immedia- tamente ordine all’AFD di dar seguito alla sentenza 9 novembre 2017 del Tribunale di Arezzo che ha disposto il dissequestro e la restituzione a A. della relazione cifrata n. 1 presso la banca C., così come manifestato in modo puntuale e preciso nel doc. 1” (act. 1, pag. 3).

J. A conclusione delle loro osservazioni del 12 e 13 gennaio 2021, l'AFD rispet- tivamente l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 7).

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K. Con repliche del 25 gennaio 2021, trasmesse all’AFD per conoscenza (v. act. 12), il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 10 e 11).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche

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nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Il ricorrente ha interposto il suo ricorso invocando l’art. 17a cpv. 3 AIMP, il quale prevede che qualora l’autorità competente neghi o ritardi senza motivo una de- cisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile. Va in- nanzitutto rilevato che tale disposizione può essere invocata unicamente dall’UFG (v. sentenza del Tribunale federale 1A.77/2006 del 27 giugno 2006 consid. 1.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.3 del 7 settembre 2009 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 245, pag. 260). In ambito di assistenza, le parti possono invece censurare un diniego di giustizia sulla base dell’art. 46a PA, disposizione che questa Corte prende d’ufficio in considerazione. Ora, l’AFD, dopo aver preso atto della richiesta di dissequestro formulata dal ricorrente (v. supra Fatti lett. B), interpellato l’autorità rogante al proposito (v. supra Fatti lett. B e F) e ottenuto una risposta da quest’ultima (v. supra Fatti lett. G), ha infor- mato il predetto, in data 11 novembre 2020, della sua intenzione di dare seguito alla richiesta di confisca e restituzione (v. supra Fatti lett. H). Con quest’ultimo scritto, l’autorità d’esecuzione ha di fatto confermato il sequestro, dando la pos- sibilità al ricorrente di prendere posizione in merito. Ne deriva che l’AFD non ha negato o ritardato senza motivo una decisione riguardante il conto del ricor- rente. Per contro, nella misura in cui il ricorrente, con il suo gravame, ha chiesto a questa Corte di ordinare all’AFD di dar seguito alla sentenza 9 novembre 2017, con la quale il Tribunale di Arezzo ha disposto il dissequestro della rela- zione n. 1 presso la banca C. e la restituzione dei valori ivi depositati a A., oc- corre trattare l’atto in questione come un ricorso avverso un rifiuto di disseque- stro da parte dell’AFD e verificare se le condizioni formali per un esame della contestata misura sono ossequiate e, in caso affermativo, se tale misura coer- citiva risulta giustificata.

1.5 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa-

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ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se lo scritto dell’11 novembre 2020 costituisce una decisione di chiusura oppure incidentale, in modo tale da definire se l'entrata in materia vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.

1.5.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).

1.5.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assi- stenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da

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lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'au- torità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coer- citiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1). In questi casi, è d'uopo considerare, a livello proce- durale, la decisione di sequestro una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esi- stenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Quanto precede deve applicarsi anche nella fattispecie.

1.5.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’11 novembre 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente sostiene che, alla luce della sentenza del 9 settembre 2017, passata in giudicato l’11 dicembre 2018, con la quale il Tribunale di Arezzo ha assolto A. dai reati ascrittigli, disposto il dissequestro della relazione n. 1 presso la banca C. e invitato a trasmettere tale provvedimento all’AFD, quest’ultima avrebbe dovuto senza indugio eseguire quanto previsto in detta sentenza e sbloccare il conto in questione. Non avendo ossequiato a una sentenza penale passata in giudicato, l’autorità d’esecuzione avrebbe creato una situazione d’il- legalità.

2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

2.2 In concreto, con sentenza del 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, con rito abbreviato, ha assolto A. dai reati ascrittigli “per non aver commesso il fatto”. Nel contempo, esso ha disposto il dissequestro e la restituzione al predetto di quanto sequestratogli, nonché “lo sblocco della relazione cifrata n. 1 intestata a

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A., con trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale delle Dogane” (act. 1.1). Tale sentenza è passata in giudicato il 10 novembre 2019 (v. act. 1.5, pag. 297). Il 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, con procedura di patteggiamento, ha ugualmente emanato una sentenza riguardante il padre del ricorrente, B., condannandolo a una pena di due anni di reclusione e a una multa di EUR 4'000.– . Esso ha parimenti disposto la confisca a carico del pre- detto dei beni di cui egli stesso aveva la disponibilità a concorrenza, in solido con altri imputati, di EUR 198'924'000.–, da eseguire sugli importi in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro a carico di B. e di altri coimputati (v. act. 1.7). Tale sentenza è stata confermata dalla Corte suprema di cassazione italiana in data 27 febbraio 2019 (v. act. 1.6).

Ora, con scritto dell’11 marzo 2019, l’AFD ha chiesto al Tribunale di Arezzo quale sentenza delle due prevalesse sull’altra, aggiungendo che “per esigenze della nostra procedura, avremmo bisogno di essere informati sulla necessità o meno di mantenere il blocco del conto n° 1 (recte: n° 1) e di sapere se in un prossimo futuro verrà pronunciata una decisione definitiva ed esecutiva di con- fisca dei fondi sequestrati o se tale decisione non potrà più essere pronunciata” (v. act. 8.10). Con risposta del 23 ottobre 2019, il Tribunale di Arezzo (Ufficio del giudice per le indagini preliminari), preso atto delle posizioni in merito del Pubblico Ministero e dei difensori del ricorrente in Italia, ha affermato che, allo stato degli atti, occorreva inibire “la restituzione del compendio a A. siccome trattasi di compendio confiscato a carico di B. con la sentenza di patteggiamento

n. 340/2017 pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Arezzo nel procedimento penale n. 1592/17 R.G.N.R. e n. 4280/17 R.G.i.p. (stralciato da quello n. 4703/15 R.G.i.p.), depositata il 23 dicembre 2017 e dive- nuta irrevocabile il 27 febbraio 2019” (act. 8.12). Con scritto del 19 novembre 2019, il Ministro della Giustizia italiano ha trasmesso all’UFG un’integrazione alla richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale del 19 marzo 2012 for- mulata in data 28 ottobre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribu- nale di Arezzo, per l’esecuzione della confisca disposta nell’ambito del procedi- mento penale a carico di B. per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla predisposizione di un’articolata rete di raccolta e traffico di ingenti quantita- tivi di oro di illecita provenienza, ricettazione ed altri reati, in concorso con altre persone (act. 8.13). Esso ha in particolare affermato che “la confisca dei beni di cui abbia disponibilità B. è stata disposta, in solido, con altri imputati, con sen- tenza in data 9.11.2017, divenuta definitiva, a seguito di passaggio in giudicato in data 27.2.2019. In qualità di Autorità Centrale designata in base alle citate disposizioni internazionali, si chiede che le Autorità elvetiche diano esecuzione alla confisca, con restituzione allo Stato italiano” (act. 8.13). Nel complemento in questione, la Procura aretina, basandosi sulla sentenza passata in giudicato del 9 novembre 2017 concernente, tra gli altri, B., ha evidenziato la decisione del Tribunale di Arezzo di confiscare tutti i beni di cui il predetto abbia disponi- bilità per i valori corrispondenti all’importo di EUR 198'924'000.–, sugli importi

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in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro a suo carico (v. act. 8.11). Ri- prendendo il contenuto dello scritto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 23 ottobre 2019, essa precisa “che devono ritenersi nella disponibilità dell’imputato anche le somme depositate su conti intestati a terzi soggetti sui quali lo stesso avesse delega ad operare” (ibidem, pag. 2). Nella misura in cui i valori depositati sul conto del ricorrente sono da conside- rarsi nella disponibilità dell’imputato e ampiamente rientranti nei limiti della con- fisca per equivalente, essi andrebbero dunque confiscati a mente dell’autorità estera.

Ebbene, visto quanto precede, segnatamente la sentenza di condanna a carico di B. del 9 novembre 2017, nonché la confisca pronunciata a concorrenza di EUR 198'924'000.–, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata al ricorrente. Se è vero, da un lato, che con la sentenza di assoluzione del reclamante il Tribunale di Arezzo ha pronunciato il dissequestro del conto litigioso, dall’altro, si constata l’esistenza di un’altra decisione, ossia la sentenza di condanna di B., che impone di mantenere sotto sequestro i valori in questione. Il sequestro va dunque confermato, in attesa che l’AFD, come prospettato (v. act. 8.14), emani una decisione di chiusura di con- fisca e restituzione. Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno spropor- zionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da que- sto punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

3. In definitiva, il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. inte- stata al ricorrente va confermato e il gravame respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 3 marzo 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Amministrazione federale delle dogane, Ambito direzionale Persegui- mento Penale - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).