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RR.2022.229

Bundesstrafgericht · 2023-04-12 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Sachverhalt

A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Ita- lia) ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, comple- tata il 3 ottobre 2013 nonché il 28 ottobre 2019, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano) e dichiarazione in- fedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrab- bando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia, C., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri Paesi eu- ropei, sarebbe riuscito ad introdurre sul territorio elvetico ingenti quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi e regolando le transazioni pre- vio pagamento in contanti in assenza di qualsivoglia documentazione (v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2020.319 del 3 marzo 2021, Fatti lett. A). La rogatoria, la cui esecuzione è stata delegata dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) all'Amministrazione federale delle dogane, dal 1° gennaio 2022 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), ha portato, tra l’altro, al sequestro della relazione bancaria n. 1 (già n.°2) presso la banca D. (già banca E.;), Lugano, intestata a A. ANSTALT, Schaan (FL) e dei cui averi patrimoniali B. è l’avente diritto economico (v. act. 7.2 – 7.3). Con il complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, l’autorità estera, basandosi su una sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo (di seguito: GIP di Arezzo) del 9 novembre 2017, ha chiesto, tra l’altro, la confisca dei valori patrimoniali di cui sopra (v. act. 11.1).

B. Con decisione di consegna di valori patrimoniali del 15 novembre 2022 (v. act. 1.2), l’USDC ha accolto la rogatoria aretina, statuendo segnatamente che “2. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, l’UDSC si rivolgerà alla banca D. di Lugano al fine di saldare la relazione n° 1 intestata a A. ANSTALT così come i conti correnti […] per i quali l’avente diritto economico è il sig. C. Il saldo attivo, dedotte le spese di gestione e di chiusura sarà da tra- sferire a favore dell’autorità richiedente previa procedura di ripartizione “sha- ring”, giusta gli artt. 11 segg. della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripar- tizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC) che sarà eseguita dall’Ufficio federale di giustizia, Berna. 3. La consegna alle autorità italiane dei beni patri- moniali giacenti sulla relazione n° 1 (ex n.°2) A. ANSTALT nonché dei conti correnti […] per i quali l’avente diritto economico è il sig. C. presso la banca D. di Lugano e di cui l’attuale ammontare complessivo è di EUR 2’265’147.55 (va- lutazione al 10 settembre 2021)”.

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C. Il 15 dicembre 2022, A. ANSTALT ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata deci- sione, postulandone l’annullamento.

D. Con risposte del 12 gennaio 2013, l’UDSC e l’UFG hanno chiesto la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 9).

E. Il termine assegnato alla ricorrente per presentare una replica è scaduto infrut- tuoso.

F. Il 21 e il 27 febbraio 2023, l’USDC ha inoltrato della documentazione addizio- nale a questa Corte (v. act. 11 – 12.3); gli atti in questione sono poi stati tra- smessi per informazione all’insorgente. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi

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settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimo- niali del 15 novembre 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della omonima relazione n° 1, accesa presso la banca D. ed oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere avverso la consegna dei rispettivi valori patrimoniali a scopo di confi- sca (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid.

E. 1.6 pag. 82). La legittimazione non è invece data per le altre relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata e delle quali A. ANSTALT non è titolare (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.105 del 24 agosto 2021 con- sid. 1.5.2-1.5.3).

E. 2 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano

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destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso specifico occorre integrare la normativa nazionale con l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avan- zata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).

E. 3 La ricorrente lamenta di non essere stata coinvolta nelle procedure di merito e di non aver “mai conosciuto gli estremi del procedimento penale” né visto “tran- sitare sui propri conti denaro che in qualche modo possa essere riconducibile ai fatti incriminati”, e ciò nonostante essa “fosse stata resa consapevole dell’or- dine di sequestro inizialmente emesso”. Su questi presupposti, “in conseguenza della violazione del proprio diritto di essere sentita, nel procedimento svoltosi al cospetto delle autorità estere, nessun coinvolgimento di A. ANSTALT sarebbe possibile”.

E. 3.1 La ricorrente censura in sostanza una violazione dell’art. 2 AIMP. Tale disposto ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo cor- rispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in par- ticolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme

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riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).

E. 3.2 Giusta l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irri- cevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'as- sistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Esse beneficiano non solo all’impu- tato, bensì a tutte le parti al procedimento penale nello Stato richiedente. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 748 n. 683 e rinvii).

E. 3.3 Secondo la giurisprudenza, l’art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera (DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenze del Tribunale fede- rale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale CR.2021.19 dell’8 no- vembre 2021 consid. 3.1; RR.2020.304 del 26 febbraio 2021 consid. 2.1). Le persone giuridiche possono invece di principio richiamarsi all'art. 2 lett. a AIMP se sono imputate nel procedimento nello stato rogante; in tale contesto può es- sere fatta valere solo una violazione delle norme sull'equo processo ex art. 6 CEDU (TPF 2016 138 consid. 4.2–4.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.7-11 dell’11 gennaio 2023 consid. 2.5.2; RR.2020.203 del 15 marzo 2021 consid. 9.2.2).

In materia di consegna a scopo di confisca, il Tribunale federale ha precisato che se i beni vengono consegnati allo Stato rogante, quest'ultimo ne ottiene l'accesso diretto, motivo per il quale viene intaccata la garanzia costituzionale di proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.). Ne discende, in primo luogo, che alla persona interessata deve essere concesso il diritto di invocare l'art. 2 AIMP, anche se non si trova nello Stato richiedente, a patto che non abbia rinunciato ai rimedi legali con i quali avrebbe potuto lamentarsi delle carenze nel procedimento nello Stato richiedente (sentenza del Tribunale federale 1C_431/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 4.3; 1A.53/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 4.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.348 e RR.2018.349, del 15 ottobre 2019

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consid. 7.2; RR.2017.30 del 30 luglio 2017 consid. 5.2). Per quanto riguarda poi nello specifico le società non indagate, ma comunque oggetto di misure confi- scatorie nel procedimento estero, la giurisprudenza del Tribunale penale fede- rale, ammette di principio la possibilità che quest’ultime si richiamino all’art. 2 AIMP (sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.202 del 4 aprile 2023 consid. 6.3; RR.2017.306 dell’8 marzo 2018 consid. 5.4; si vedano anche le sentenze 2020.276-283 del 14 dicembre 2020 consid. 2.2; RR.2016.105 del 30 novembre 2016 consid. 2.3 che lasciano aperta la questione). In concreto, non vi è motivo di scostarsi da questa prassi.

E. 3.4 Questa Corte ha già avuto modo di escludere che il mancato coinvolgimento nella procedura penale italiana di merito di terzi formalmente intestatari di beni per i quali era stata formulata richiesta di consegna a scopo di confisca fosse contraria ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. Dalla giurispru- denza italiana si inferisce infatti che il terzo estraneo al processo formalmente proprietario del bene già sotto sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può innanzitutto chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di di- niego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Una volta che la sen- tenza di merito che dispone la confisca di beni riconducibili all’imputato è dive- nuta irrevocabile, il terzo formale intestatario di quanto confiscato non perde le possibilità di trovare tutela per dimostrare che egli è anche l’effettivo proprieta- rio. Sebbene tale soggetto non possa impugnare la sentenza perché non è stato parte del processo, questi può infatti far capo all’istituto dell’incidente di esecu- zione al fine di far valere le proprie ragioni (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.195 del 22 marzo 2023 consid. 4.1.1 e segg.; RR.2022.196 del 22 marzo 2023 consid. 4.1.1 e segg.; RR.2022.195 del 22 marzo 2023 con- sid. 4.1.1 e segg.).

E. 3.5 Nel caso in esame, l’avente diritto economico della relazione bancaria oggetto della domanda di cooperazione internazionale risulta essere lo stesso C., già imputato nel procedimento italiano (v. act. 7.2). È per questo motivo che nel 2013 la procedura di assistenza giudiziaria conduceva al sequestro del conto intestato a A. ANSTALT (v. act. 12.3). Il 9 novembre 2017, il GIP di Arezzo, in esito a patteggiamento, ha applicato a C. la pena di anni due e EUR 4'000.– di multa e ha disposto nei suoi confronti la confisca dei beni in sua disponibilità a concorrenza dell’importo di EUR 198'924'000.–. Lo stesso GIP di Arezzo, inter- pellato dall’UDSC, ha precisato, in data 23 ottobre 2019, che dovevano ritenersi nella disponibilità dell’imputato, e con ciò da mantenere sotto sequestro, anche le somme depositate su conti intestati a soggetti terzi, ferma restando la possi- bilità, per i suoi patrocinatori, di formalizzare in Italia una procedura d’incidente di esecuzione. Come visto, con complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, l’autorità estera, ha poi chiesto la confisca di tali valori patrimoniali (v. act. 11.1).

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Per stessa ammissione di A. ANSTALT, che in una precedente procedura di- nanzi a questa Corte era peraltro stata patrocinata dal medesimo rappresen- tante di C. (v. procedure RR.2014.196 e RR.2014.198), il sequestro del conto le era inizialmente noto. Ciò nonostante, non risulta che la ricorrente si sia atti- vata dinanzi alle autorità estere onde far valere i propri diritti prima che la sen- tenza del Tribunale di Arezzo del 9 novembre 2017 divenisse irrevocabile. Nem- meno in seguito, l’insorgente si è avvalsa dello strumento esecutivo residuale messo a sua disposizione dall’ordinamento giuridico italiano, che le avrebbe permesso di rivendicare l’effettiva titolarità degli averi patrimoniali in conto.

E. 3.6 Su questi presupposti, preso atto delle garanzie procedurali esistenti nel caso concreto a tutela dei diritti della ricorrente, segnatamente di fronte al giudice dell’esecuzione, non vi è motivo di ritenere che il procedimento estero non cor- risponda ai principi della CEDU e che quindi la domanda di cooperazione sia irricevibile ex art. 2 lett. a AIMP. Per il resto, non spetta al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente il diritto estero (v. sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2). Ulteriori ostacoli alla concessione dell’assi- stenza non sono ravvisabili, né vengono del resto fatti valere nel gravame. Tutti i requisiti sono dunque adempiuti, di modo che la consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 1-3 AIMP è stata correttamente ammessa dall’autorità prece- dente.

E. 4 Ne discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5000.–, a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ricevibilità.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5’000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 aprile 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Lorenzo Rapelli

Parti

A. ANSTALT, c/o B.,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2022.229

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Fatti: A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Ita- lia) ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, comple- tata il 3 ottobre 2013 nonché il 28 ottobre 2019, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano) e dichiarazione in- fedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrab- bando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia, C., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri Paesi eu- ropei, sarebbe riuscito ad introdurre sul territorio elvetico ingenti quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi e regolando le transazioni pre- vio pagamento in contanti in assenza di qualsivoglia documentazione (v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2020.319 del 3 marzo 2021, Fatti lett. A). La rogatoria, la cui esecuzione è stata delegata dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) all'Amministrazione federale delle dogane, dal 1° gennaio 2022 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), ha portato, tra l’altro, al sequestro della relazione bancaria n. 1 (già n.°2) presso la banca D. (già banca E.;), Lugano, intestata a A. ANSTALT, Schaan (FL) e dei cui averi patrimoniali B. è l’avente diritto economico (v. act. 7.2 – 7.3). Con il complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, l’autorità estera, basandosi su una sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo (di seguito: GIP di Arezzo) del 9 novembre 2017, ha chiesto, tra l’altro, la confisca dei valori patrimoniali di cui sopra (v. act. 11.1).

B. Con decisione di consegna di valori patrimoniali del 15 novembre 2022 (v. act. 1.2), l’USDC ha accolto la rogatoria aretina, statuendo segnatamente che “2. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, l’UDSC si rivolgerà alla banca D. di Lugano al fine di saldare la relazione n° 1 intestata a A. ANSTALT così come i conti correnti […] per i quali l’avente diritto economico è il sig. C. Il saldo attivo, dedotte le spese di gestione e di chiusura sarà da tra- sferire a favore dell’autorità richiedente previa procedura di ripartizione “sha- ring”, giusta gli artt. 11 segg. della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripar- tizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC) che sarà eseguita dall’Ufficio federale di giustizia, Berna. 3. La consegna alle autorità italiane dei beni patri- moniali giacenti sulla relazione n° 1 (ex n.°2) A. ANSTALT nonché dei conti correnti […] per i quali l’avente diritto economico è il sig. C. presso la banca D. di Lugano e di cui l’attuale ammontare complessivo è di EUR 2’265’147.55 (va- lutazione al 10 settembre 2021)”.

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C. Il 15 dicembre 2022, A. ANSTALT ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata deci- sione, postulandone l’annullamento.

D. Con risposte del 12 gennaio 2013, l’UDSC e l’UFG hanno chiesto la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 9).

E. Il termine assegnato alla ricorrente per presentare una replica è scaduto infrut- tuoso.

F. Il 21 e il 27 febbraio 2023, l’USDC ha inoltrato della documentazione addizio- nale a questa Corte (v. act. 11 – 12.3); gli atti in questione sono poi stati tra- smessi per informazione all’insorgente. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi

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settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimo- niali del 15 novembre 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della omonima relazione n° 1, accesa presso la banca D. ed oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere avverso la consegna dei rispettivi valori patrimoniali a scopo di confi- sca (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La legittimazione non è invece data per le altre relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata e delle quali A. ANSTALT non è titolare (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.105 del 24 agosto 2021 con- sid. 1.5.2-1.5.3).

2. L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano

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destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso specifico occorre integrare la normativa nazionale con l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avan- zata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).

3. La ricorrente lamenta di non essere stata coinvolta nelle procedure di merito e di non aver “mai conosciuto gli estremi del procedimento penale” né visto “tran- sitare sui propri conti denaro che in qualche modo possa essere riconducibile ai fatti incriminati”, e ciò nonostante essa “fosse stata resa consapevole dell’or- dine di sequestro inizialmente emesso”. Su questi presupposti, “in conseguenza della violazione del proprio diritto di essere sentita, nel procedimento svoltosi al cospetto delle autorità estere, nessun coinvolgimento di A. ANSTALT sarebbe possibile”.

3.1 La ricorrente censura in sostanza una violazione dell’art. 2 AIMP. Tale disposto ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo cor- rispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in par- ticolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme

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riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).

3.2 Giusta l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irri- cevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'as- sistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Esse beneficiano non solo all’impu- tato, bensì a tutte le parti al procedimento penale nello Stato richiedente. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 748 n. 683 e rinvii).

3.3 Secondo la giurisprudenza, l’art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera (DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenze del Tribunale fede- rale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale CR.2021.19 dell’8 no- vembre 2021 consid. 3.1; RR.2020.304 del 26 febbraio 2021 consid. 2.1). Le persone giuridiche possono invece di principio richiamarsi all'art. 2 lett. a AIMP se sono imputate nel procedimento nello stato rogante; in tale contesto può es- sere fatta valere solo una violazione delle norme sull'equo processo ex art. 6 CEDU (TPF 2016 138 consid. 4.2–4.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.7-11 dell’11 gennaio 2023 consid. 2.5.2; RR.2020.203 del 15 marzo 2021 consid. 9.2.2).

In materia di consegna a scopo di confisca, il Tribunale federale ha precisato che se i beni vengono consegnati allo Stato rogante, quest'ultimo ne ottiene l'accesso diretto, motivo per il quale viene intaccata la garanzia costituzionale di proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.). Ne discende, in primo luogo, che alla persona interessata deve essere concesso il diritto di invocare l'art. 2 AIMP, anche se non si trova nello Stato richiedente, a patto che non abbia rinunciato ai rimedi legali con i quali avrebbe potuto lamentarsi delle carenze nel procedimento nello Stato richiedente (sentenza del Tribunale federale 1C_431/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 4.3; 1A.53/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 4.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.348 e RR.2018.349, del 15 ottobre 2019

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consid. 7.2; RR.2017.30 del 30 luglio 2017 consid. 5.2). Per quanto riguarda poi nello specifico le società non indagate, ma comunque oggetto di misure confi- scatorie nel procedimento estero, la giurisprudenza del Tribunale penale fede- rale, ammette di principio la possibilità che quest’ultime si richiamino all’art. 2 AIMP (sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.202 del 4 aprile 2023 consid. 6.3; RR.2017.306 dell’8 marzo 2018 consid. 5.4; si vedano anche le sentenze 2020.276-283 del 14 dicembre 2020 consid. 2.2; RR.2016.105 del 30 novembre 2016 consid. 2.3 che lasciano aperta la questione). In concreto, non vi è motivo di scostarsi da questa prassi.

3.4 Questa Corte ha già avuto modo di escludere che il mancato coinvolgimento nella procedura penale italiana di merito di terzi formalmente intestatari di beni per i quali era stata formulata richiesta di consegna a scopo di confisca fosse contraria ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. Dalla giurispru- denza italiana si inferisce infatti che il terzo estraneo al processo formalmente proprietario del bene già sotto sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può innanzitutto chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di di- niego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Una volta che la sen- tenza di merito che dispone la confisca di beni riconducibili all’imputato è dive- nuta irrevocabile, il terzo formale intestatario di quanto confiscato non perde le possibilità di trovare tutela per dimostrare che egli è anche l’effettivo proprieta- rio. Sebbene tale soggetto non possa impugnare la sentenza perché non è stato parte del processo, questi può infatti far capo all’istituto dell’incidente di esecu- zione al fine di far valere le proprie ragioni (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.195 del 22 marzo 2023 consid. 4.1.1 e segg.; RR.2022.196 del 22 marzo 2023 consid. 4.1.1 e segg.; RR.2022.195 del 22 marzo 2023 con- sid. 4.1.1 e segg.).

3.5 Nel caso in esame, l’avente diritto economico della relazione bancaria oggetto della domanda di cooperazione internazionale risulta essere lo stesso C., già imputato nel procedimento italiano (v. act. 7.2). È per questo motivo che nel 2013 la procedura di assistenza giudiziaria conduceva al sequestro del conto intestato a A. ANSTALT (v. act. 12.3). Il 9 novembre 2017, il GIP di Arezzo, in esito a patteggiamento, ha applicato a C. la pena di anni due e EUR 4'000.– di multa e ha disposto nei suoi confronti la confisca dei beni in sua disponibilità a concorrenza dell’importo di EUR 198'924'000.–. Lo stesso GIP di Arezzo, inter- pellato dall’UDSC, ha precisato, in data 23 ottobre 2019, che dovevano ritenersi nella disponibilità dell’imputato, e con ciò da mantenere sotto sequestro, anche le somme depositate su conti intestati a soggetti terzi, ferma restando la possi- bilità, per i suoi patrocinatori, di formalizzare in Italia una procedura d’incidente di esecuzione. Come visto, con complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, l’autorità estera, ha poi chiesto la confisca di tali valori patrimoniali (v. act. 11.1).

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Per stessa ammissione di A. ANSTALT, che in una precedente procedura di- nanzi a questa Corte era peraltro stata patrocinata dal medesimo rappresen- tante di C. (v. procedure RR.2014.196 e RR.2014.198), il sequestro del conto le era inizialmente noto. Ciò nonostante, non risulta che la ricorrente si sia atti- vata dinanzi alle autorità estere onde far valere i propri diritti prima che la sen- tenza del Tribunale di Arezzo del 9 novembre 2017 divenisse irrevocabile. Nem- meno in seguito, l’insorgente si è avvalsa dello strumento esecutivo residuale messo a sua disposizione dall’ordinamento giuridico italiano, che le avrebbe permesso di rivendicare l’effettiva titolarità degli averi patrimoniali in conto.

3.6 Su questi presupposti, preso atto delle garanzie procedurali esistenti nel caso concreto a tutela dei diritti della ricorrente, segnatamente di fronte al giudice dell’esecuzione, non vi è motivo di ritenere che il procedimento estero non cor- risponda ai principi della CEDU e che quindi la domanda di cooperazione sia irricevibile ex art. 2 lett. a AIMP. Per il resto, non spetta al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente il diritto estero (v. sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2). Ulteriori ostacoli alla concessione dell’assi- stenza non sono ravvisabili, né vengono del resto fatti valere nel gravame. Tutti i requisiti sono dunque adempiuti, di modo che la consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 1-3 AIMP è stata correttamente ammessa dall’autorità prece- dente.

4. Ne discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5000.–, a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ricevibilità. 2. La tassa di giustizia di fr. 5’000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 12 aprile 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. ANSTALT - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).