Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); sequestro (art. 33a OAIMP)
Sachverhalt
A. Il 24 febbraio 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office; in seguito: EPPO), sede di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 19 luglio 2024, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di A. e altri per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 De- creto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis CP/I), bancarotta fraudolenta (art. 322 e 329 Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019), riciclaggio (art. 648 bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 CP/I). In sostanza, le indagini svolte dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza avrebbero portato alla luce una vasta attività criminale perpetrata tra il 2017 e il 2020 a danno dell’Unione europea (UE). Il disegno criminoso avrebbe coinvolto diverse società italiane, rumene, ceche, slovacche, ungheresi e bulgare, interposte per compiere “frodi carosello”, così da alimentare un giro di fatture che hanno come primo effetto quello di incamerare fraudolentemente l’IVA non pagata (v. act. 1.8 pag. 1-4).
L’analisi della documentazione bancaria pervenuta da Repubblica Ceca, Slo- vacchia, Romania e Bulgaria, relativa a conti correnti di società riconducibili ad A., nel frattempo arrestato e ristretto nel carcere di Rebibbia a Roma, ha per- messo l’identificazione di ulteriori conti di sua pertinenza, fra cui quello oggetto della rogatoria qui in esame, radicato presso la banca C. (n. IBAN 1). L’autorità rogante postula l’acquisizione della relativa documentazione bancaria, unita- mente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati a concorrenza di EUR 3'647'228.– (v. ibidem, pag. 8).
B. Mediante decisione del 13 agosto 2024, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 9.4), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità europea, dando l’incarico al suo Servizio assistenza giudiziaria di eseguire le misure di assistenza richieste (v. act. 1.9).
C. In data 15 agosto 2024, l’UDSC ha notificato la suddetta decisione alla banca C., la quale, con lettera del 20 settembre 2024, ha trasmesso all’UDSC quanto richiesto relativo al conto n. 2, denominato “Trading”, intestato ad A. e B. (v. act. 1.2, pag. 4 e seg.).
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D. Con decisione di chiusura del 22 ottobre 2024, l’UDSC ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante di svariata documentazione relativa al conto di cui so- pra, unitamente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 1.2).
E. L’11 dicembre 2024, A. e B. sono insorti contro la suddetta decisione di chiu- sura, postulando, in via principale, l’irricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria del 22 ottobre 2024 e, in via subordinata, la reiezione della medesima (v. act. 1, pag. 8 e seg.).
F. Con scritti del 9 gennaio 2025, l’UFG e l’UDSC hanno entrambi proposto la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 9).
G. Con replica del 23 gennaio 2025, trasmessa per conoscenza all’UDSC e all’UFG (v. act. 12), i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricor- suali (v. act. 11).
H. Con duplica spontanea del 29 gennaio 2025, trasmessa ai ricorrenti e all’UFG per conoscenza (v. act. 15), l’UDSC ha ribadito la sua posizione (v. act. 14).
I. Con triplica spontanea del 12 febbraio 2025, trasmessa alle controparti per co- noscenza (v. act. 17), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni (v. act. 16).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 giugno 2021 e persegue determinati reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (v. FINGERHUTH/MATJAZ, Die Eu- ropäische Staatsanwaltschaft und ihre Bedeutung für die Schweiz, in fo- rumpoenale 2/2023 pag. 115 e seg.). I rapporti di assistenza giudiziaria in ma- teria penale fra l’EPPO e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Ordinanza sulla cooperazione con la Procura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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E. 1.2 L’EPPO, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 (in seguito: il regolamento 2017/1939), è un’autorità dell’Unione europea. Ha avviato la sua attività il
E. 1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;
v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); in base all’art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP, per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente la legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0), nonché il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) alle condizioni previste all’art. 54 CPP.
E. 1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura – alla quale i ri- correnti hanno avuto accesso effettivo, attraverso la banca, in data 12 novem- bre 2024 – il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.16 del 9 giugno 2020 consid. 1.4; RR.2016.274 del 6 aprile 2017 consid. 1.5). Titolari della re- lazione bancaria oggetto della decisione impugnata, i ricorrenti sono legittimati a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2.1 I ricorrenti contestano innanzitutto la competenza del procuratore europeo de- legato a trattare la presente procedura di assistenza giudiziaria internazionale. Oltre a non essere membro dell’Unione europea, la Svizzera non partecipe- rebbe alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. Nella fattispecie, non tornerebbero applicabili le disposizioni che reggono normalmente i rapporti di assistenza giudiziaria tra Svizzera e Italia, dato che la rogatoria proverrebbe dalla Procura europea. Ne deriverebbe che dalla legislazione italiana
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applicabile non sarebbe il procuratore europeo delegato a essere competente per la trasmissione di rogatorie a Paesi terzi come la Svizzera, ma il Ministero della giustizia, ciò che renderebbe irricevibile la domanda di assistenza in que- stione o avrebbe come conseguenza la sua reiezione. Ma anche a volere am- mettere la competenza, mancherebbe in casu qualsiasi atto di impulso da parte del Procuratore capo europeo. Inoltre, per quanto riguarda la frode carosello, l’EPPO sarebbe competente soltanto qualora gli atti perseguiti siano connessi al territorio di due o più Stati con un danno complessivo di almeno EUR 10 milioni, ciò che non sarebbe il caso in concreto. La domanda di assistenza giu- diziaria del 19 luglio 2024 sarebbe peraltro intervenuta fuori termine, quando le indagini preliminari erano già state definitivamente chiuse. Per tacere del fatto che non vi sarebbe nessun provvedimento da parte delle autorità giudiziarie italiane che autorizzi o convalidi il sequestro del conto litigioso.
E. 2.2 Si ribadisce innanzitutto, come già evidenziato in ingresso (v. supra consid. 1.2), che l’assistenza internazionale in materia penale tra la Svizzera e la Procura europea è retta dall’art. 1 cpv. 3ter AIMP ed è resa possibile in virtù dell’ordi- nanza sulla cooperazione del 21 dicembre 2022, entrata in vigore il 15 febbraio 2023, la quale prevede, all’art. 1, che l’AIMP si applica per analogia ai procedi- menti della cooperazione con la Procura europea. Tale ordinanza è stata ema- nata dal Consiglio federale sulla base di un’approfondita analisi, da parte dell’UFG, della base legale che definisce le competenze della Procura europea, del rispetto dei principi dello Stato di diritto e della tutela degli interessi della Svizzera (v. Commento all’ordinanza sulla cooperazione con la Procura euro- pea, 21 dicembre 2022, pag. 2-3; FINGERHUTH/MATJAZ, op. cit., pag. 117 e seg.). L’applicazione per analogia dell’AIMP ai procedimenti di cooperazione con l’EPPO significa che, quando l’AIMP fa riferimento alla nozione di Stato («inter- statale», «Stato richiedente», «Stato richiesto», «Stato in cui il reato è stato commesso», ecc.), all’EPPO spettano i diritti e gli obblighi che spettano a uno Stato. In tal modo gli standard consolidati, sviluppati dalla prassi, dalla giuri- sprudenza e dalla dottrina, sono applicabili anche alla cooperazione con l’EPPO (Commento, ibidem, pag. 4). In altre parole, le autorità svizzere possono con- cedere assistenza giudiziaria all’EPPO analogamente a quanto succede con gli Stati. La cooperazione comprende esclusivamente i provvedimenti previsti dall’assistenza giudiziaria interstatale. Ne fanno ad esempio parte le deposizioni di testimoni, la trasmissione di oggetti e documenti, lo scambio di informazioni, le perquisizioni o il sequestro di valori patrimoniali. L’ordinanza non crea per- tanto alcun obbligo supplementare né una nuova forma di cooperazione; per- mette semplicemente di applicare per analogia a un nuovo soggetto, diverso da uno Stato, le disposizioni vigenti sulla cooperazione intestatale (Commento, loc. cit.). Sotto questo profilo non emerge dunque nessun ostacolo procedurale, né di natura legale, né di natura costituzionale.
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Per il resto, in virtù del principio della buona fede che regge i rapporti in ambito di assistenza internazionale (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 224 con rinvii giurisprudenziali) e dei principi generali vigenti in ambito di assistenza internazionale (v. in particolare DTF 133 IV 40 consid. 4.2; 122 II 134 consid. 7b; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; 114 Ib 254 consid. 5; 113 Ib 157 consid. 4), non vi è nessuna ragione di mettere in dubbio la competenza del procuratore europeo delegato a presentare la pre- sente rogatoria, né di entrare nel merito delle articolate questioni procedurali sollevate nel gravame. In base all’art. 5 del regolamento 2017/1939 l’EPPO deve infatti assicurare che le sue attività rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell’Unione europea (che corrispondono a quelli della CEDU o sono più estesi) e i principi dello Stato di diritto e della proporzionalità (v. anche FINGERHUTH/MATJAZ, op. cit., pag. 118). L’art. 41 del regolamento stabilisce le garanzie procedurali che la Procura europea deve rispettare: esse compren- dono il diritto a un giudice imparziale e i diritti alla difesa come il diritto all’inter- pretazione e alla traduzione, il diritto all’informazione, il diritto al silenzio e alla presunzione d’innocenza nonché il diritto al patrocinio a spese dello Stato. Inol- tre, l’imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile. Il rispetto delle garan- zie procedurali è pertanto garantito e non vi è nessun motivo per ritenere che i ricorrenti non avranno la possibilità di riproporre tutte le censure presentate in questa sede nel contesto della procedura penale condotta dall’EPPO. In defini- tiva, le censure in questo ambito esulano dalla competenza del giudice dell’as- sistenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.229 del 12 aprile 2023 consid. 3.6; RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2) e non meritano ulteriore disamina.
E. 3 Invocando una violazione del principio della doppia punibilità, i ricorrenti sosten- gono che la domanda di assistenza giudiziaria si baserebbe anche su reati non contemplati nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, aggiungendo che la normativa europea contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’UE sarebbe stata trasposta in Italia, per il tramite di legislazione interna, solo nel 2020, mentre i fatti contestati ad A. risalirebbero al periodo 2017-2019.
E. 3.1 Mediante queste censure i ricorrenti non contestano in realtà la doppia punibilità stricto sensu, ma questioni di diritto sostanziale che esulano dalla competenza del giudice dell’assistenza, salvo casi di abuso manifesto (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2015, n. 15 ad art. 64 AIMP) di cui non sono qui ravvi- sabili in alcun modo gli estremi.
E. 3.2 Ciò nondimeno va ribadito che l’art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che i provvedimenti d’assistenza ammessi dal diritto svizzero (v. art. 63 AIMP), se implicano
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l’applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero denota gli ele- menti obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sareb- bero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente es- sere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
Secondo consolidata giurisprudenza, la cosiddetta "truffa carosello" configura il reato di cui all'art. 146 CP (v. sentenze del Tribunale federale 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002 consid. 2 e 3; 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; TPF 2007 150 consid. 3.3 e 3.5).
In concreto, nella misura in cui il procedimento estero verte in sostanza su reati legati a presunte “truffe carosello” (v. act. 1.8), i fatti descritti nella commissione rogatoria possono configurare, prima facie, perlomeno i reati di falsità in docu- menti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP) e riciclaggio (art. 305bis CP). La doppia punibilità è quindi pacifica.
E. 4 In sede di replica, i ricorrenti sostengono che la delega dell’UFG all’UDSC del 14 marzo 2023 (v. supra Fatti lett. B) sia riferita unicamente all’esecuzione della commissione rogatoria del 24 febbraio 2023, senza alcuna indicazione in merito ad eventuali complementi e integrazioni per le quali non sarebbe possibile rite- nere delle deleghe implicite. Per tale motivo la competenza dell’UDSC a trattare il complemento in questione, che dovrebbe essere considerato una nuova do- manda di assistenza giudiziaria, apparirebbe quantomeno dubbia.
Questa Corte rileva che la delega dell’UFG del 14 marzo 2023 concerne sia la rogatoria del 24 febbraio 2023 che i suoi complementi. Infatti, il complemento del 19 luglio 2024 indica chiaramente che si tratta di un “addendum” alla roga- toria del 24 febbraio 2023, tant’è che riguarda lo stesso procedimento n. 99/2022 R.G.N.R. condotto dalla Procura europea. In tale scritto, quest’ultima fa del resto riferimento al numero d’incarto UFG B-23-979-1 indicato nella
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lettera di delega del 14 marzo 2023. Lo scritto dell’UFG del 23 luglio 2024, inol- trato dall’UDSC in sede di duplica, conferma quanto precede (v. act. 14.1). È dunque evidente che non si tratta di una nuova rogatoria. Tale censura va per- tanto disattesa.
E. 5 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, com- preso il sequestro, su cui per altro i ricorrenti non si sono espressi e della cui fondatezza e proporzionalità, alla luce di quanto sopra esposto sulla rogatoria in quanto tale, non vi è nessuna ragione di dubitare (v. art. 33a OAIMP e TPF 2007 124 consid. 8).
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 6'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 9 -
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia è fissata a fr. 6'000.– a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 14 maggio 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Luigi Mattei, Ricorrenti
contro
UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI, Perseguimento penale, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2024.149-150
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Fatti: A. Il 24 febbraio 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office; in seguito: EPPO), sede di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 19 luglio 2024, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di A. e altri per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 De- creto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis CP/I), bancarotta fraudolenta (art. 322 e 329 Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019), riciclaggio (art. 648 bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 CP/I). In sostanza, le indagini svolte dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza avrebbero portato alla luce una vasta attività criminale perpetrata tra il 2017 e il 2020 a danno dell’Unione europea (UE). Il disegno criminoso avrebbe coinvolto diverse società italiane, rumene, ceche, slovacche, ungheresi e bulgare, interposte per compiere “frodi carosello”, così da alimentare un giro di fatture che hanno come primo effetto quello di incamerare fraudolentemente l’IVA non pagata (v. act. 1.8 pag. 1-4).
L’analisi della documentazione bancaria pervenuta da Repubblica Ceca, Slo- vacchia, Romania e Bulgaria, relativa a conti correnti di società riconducibili ad A., nel frattempo arrestato e ristretto nel carcere di Rebibbia a Roma, ha per- messo l’identificazione di ulteriori conti di sua pertinenza, fra cui quello oggetto della rogatoria qui in esame, radicato presso la banca C. (n. IBAN 1). L’autorità rogante postula l’acquisizione della relativa documentazione bancaria, unita- mente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati a concorrenza di EUR 3'647'228.– (v. ibidem, pag. 8).
B. Mediante decisione del 13 agosto 2024, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 9.4), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità europea, dando l’incarico al suo Servizio assistenza giudiziaria di eseguire le misure di assistenza richieste (v. act. 1.9).
C. In data 15 agosto 2024, l’UDSC ha notificato la suddetta decisione alla banca C., la quale, con lettera del 20 settembre 2024, ha trasmesso all’UDSC quanto richiesto relativo al conto n. 2, denominato “Trading”, intestato ad A. e B. (v. act. 1.2, pag. 4 e seg.).
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D. Con decisione di chiusura del 22 ottobre 2024, l’UDSC ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante di svariata documentazione relativa al conto di cui so- pra, unitamente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 1.2).
E. L’11 dicembre 2024, A. e B. sono insorti contro la suddetta decisione di chiu- sura, postulando, in via principale, l’irricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria del 22 ottobre 2024 e, in via subordinata, la reiezione della medesima (v. act. 1, pag. 8 e seg.).
F. Con scritti del 9 gennaio 2025, l’UFG e l’UDSC hanno entrambi proposto la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 9).
G. Con replica del 23 gennaio 2025, trasmessa per conoscenza all’UDSC e all’UFG (v. act. 12), i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricor- suali (v. act. 11).
H. Con duplica spontanea del 29 gennaio 2025, trasmessa ai ricorrenti e all’UFG per conoscenza (v. act. 15), l’UDSC ha ribadito la sua posizione (v. act. 14).
I. Con triplica spontanea del 12 febbraio 2025, trasmessa alle controparti per co- noscenza (v. act. 17), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni (v. act. 16).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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1.2 L’EPPO, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 (in seguito: il regolamento 2017/1939), è un’autorità dell’Unione europea. Ha avviato la sua attività il
1. giugno 2021 e persegue determinati reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (v. FINGERHUTH/MATJAZ, Die Eu- ropäische Staatsanwaltschaft und ihre Bedeutung für die Schweiz, in fo- rumpoenale 2/2023 pag. 115 e seg.). I rapporti di assistenza giudiziaria in ma- teria penale fra l’EPPO e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Ordinanza sulla cooperazione con la Procura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).
1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;
v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); in base all’art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP, per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente la legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0), nonché il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) alle condizioni previste all’art. 54 CPP.
1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura – alla quale i ri- correnti hanno avuto accesso effettivo, attraverso la banca, in data 12 novem- bre 2024 – il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.16 del 9 giugno 2020 consid. 1.4; RR.2016.274 del 6 aprile 2017 consid. 1.5). Titolari della re- lazione bancaria oggetto della decisione impugnata, i ricorrenti sono legittimati a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.
2.1 I ricorrenti contestano innanzitutto la competenza del procuratore europeo de- legato a trattare la presente procedura di assistenza giudiziaria internazionale. Oltre a non essere membro dell’Unione europea, la Svizzera non partecipe- rebbe alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. Nella fattispecie, non tornerebbero applicabili le disposizioni che reggono normalmente i rapporti di assistenza giudiziaria tra Svizzera e Italia, dato che la rogatoria proverrebbe dalla Procura europea. Ne deriverebbe che dalla legislazione italiana
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applicabile non sarebbe il procuratore europeo delegato a essere competente per la trasmissione di rogatorie a Paesi terzi come la Svizzera, ma il Ministero della giustizia, ciò che renderebbe irricevibile la domanda di assistenza in que- stione o avrebbe come conseguenza la sua reiezione. Ma anche a volere am- mettere la competenza, mancherebbe in casu qualsiasi atto di impulso da parte del Procuratore capo europeo. Inoltre, per quanto riguarda la frode carosello, l’EPPO sarebbe competente soltanto qualora gli atti perseguiti siano connessi al territorio di due o più Stati con un danno complessivo di almeno EUR 10 milioni, ciò che non sarebbe il caso in concreto. La domanda di assistenza giu- diziaria del 19 luglio 2024 sarebbe peraltro intervenuta fuori termine, quando le indagini preliminari erano già state definitivamente chiuse. Per tacere del fatto che non vi sarebbe nessun provvedimento da parte delle autorità giudiziarie italiane che autorizzi o convalidi il sequestro del conto litigioso.
2.2 Si ribadisce innanzitutto, come già evidenziato in ingresso (v. supra consid. 1.2), che l’assistenza internazionale in materia penale tra la Svizzera e la Procura europea è retta dall’art. 1 cpv. 3ter AIMP ed è resa possibile in virtù dell’ordi- nanza sulla cooperazione del 21 dicembre 2022, entrata in vigore il 15 febbraio 2023, la quale prevede, all’art. 1, che l’AIMP si applica per analogia ai procedi- menti della cooperazione con la Procura europea. Tale ordinanza è stata ema- nata dal Consiglio federale sulla base di un’approfondita analisi, da parte dell’UFG, della base legale che definisce le competenze della Procura europea, del rispetto dei principi dello Stato di diritto e della tutela degli interessi della Svizzera (v. Commento all’ordinanza sulla cooperazione con la Procura euro- pea, 21 dicembre 2022, pag. 2-3; FINGERHUTH/MATJAZ, op. cit., pag. 117 e seg.). L’applicazione per analogia dell’AIMP ai procedimenti di cooperazione con l’EPPO significa che, quando l’AIMP fa riferimento alla nozione di Stato («inter- statale», «Stato richiedente», «Stato richiesto», «Stato in cui il reato è stato commesso», ecc.), all’EPPO spettano i diritti e gli obblighi che spettano a uno Stato. In tal modo gli standard consolidati, sviluppati dalla prassi, dalla giuri- sprudenza e dalla dottrina, sono applicabili anche alla cooperazione con l’EPPO (Commento, ibidem, pag. 4). In altre parole, le autorità svizzere possono con- cedere assistenza giudiziaria all’EPPO analogamente a quanto succede con gli Stati. La cooperazione comprende esclusivamente i provvedimenti previsti dall’assistenza giudiziaria interstatale. Ne fanno ad esempio parte le deposizioni di testimoni, la trasmissione di oggetti e documenti, lo scambio di informazioni, le perquisizioni o il sequestro di valori patrimoniali. L’ordinanza non crea per- tanto alcun obbligo supplementare né una nuova forma di cooperazione; per- mette semplicemente di applicare per analogia a un nuovo soggetto, diverso da uno Stato, le disposizioni vigenti sulla cooperazione intestatale (Commento, loc. cit.). Sotto questo profilo non emerge dunque nessun ostacolo procedurale, né di natura legale, né di natura costituzionale.
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Per il resto, in virtù del principio della buona fede che regge i rapporti in ambito di assistenza internazionale (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 224 con rinvii giurisprudenziali) e dei principi generali vigenti in ambito di assistenza internazionale (v. in particolare DTF 133 IV 40 consid. 4.2; 122 II 134 consid. 7b; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; 114 Ib 254 consid. 5; 113 Ib 157 consid. 4), non vi è nessuna ragione di mettere in dubbio la competenza del procuratore europeo delegato a presentare la pre- sente rogatoria, né di entrare nel merito delle articolate questioni procedurali sollevate nel gravame. In base all’art. 5 del regolamento 2017/1939 l’EPPO deve infatti assicurare che le sue attività rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell’Unione europea (che corrispondono a quelli della CEDU o sono più estesi) e i principi dello Stato di diritto e della proporzionalità (v. anche FINGERHUTH/MATJAZ, op. cit., pag. 118). L’art. 41 del regolamento stabilisce le garanzie procedurali che la Procura europea deve rispettare: esse compren- dono il diritto a un giudice imparziale e i diritti alla difesa come il diritto all’inter- pretazione e alla traduzione, il diritto all’informazione, il diritto al silenzio e alla presunzione d’innocenza nonché il diritto al patrocinio a spese dello Stato. Inol- tre, l’imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile. Il rispetto delle garan- zie procedurali è pertanto garantito e non vi è nessun motivo per ritenere che i ricorrenti non avranno la possibilità di riproporre tutte le censure presentate in questa sede nel contesto della procedura penale condotta dall’EPPO. In defini- tiva, le censure in questo ambito esulano dalla competenza del giudice dell’as- sistenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.229 del 12 aprile 2023 consid. 3.6; RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2) e non meritano ulteriore disamina.
3. Invocando una violazione del principio della doppia punibilità, i ricorrenti sosten- gono che la domanda di assistenza giudiziaria si baserebbe anche su reati non contemplati nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, aggiungendo che la normativa europea contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’UE sarebbe stata trasposta in Italia, per il tramite di legislazione interna, solo nel 2020, mentre i fatti contestati ad A. risalirebbero al periodo 2017-2019.
3.1 Mediante queste censure i ricorrenti non contestano in realtà la doppia punibilità stricto sensu, ma questioni di diritto sostanziale che esulano dalla competenza del giudice dell’assistenza, salvo casi di abuso manifesto (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2015, n. 15 ad art. 64 AIMP) di cui non sono qui ravvi- sabili in alcun modo gli estremi.
3.2 Ciò nondimeno va ribadito che l’art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che i provvedimenti d’assistenza ammessi dal diritto svizzero (v. art. 63 AIMP), se implicano
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l’applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero denota gli ele- menti obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sareb- bero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente es- sere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
Secondo consolidata giurisprudenza, la cosiddetta "truffa carosello" configura il reato di cui all'art. 146 CP (v. sentenze del Tribunale federale 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002 consid. 2 e 3; 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; TPF 2007 150 consid. 3.3 e 3.5).
In concreto, nella misura in cui il procedimento estero verte in sostanza su reati legati a presunte “truffe carosello” (v. act. 1.8), i fatti descritti nella commissione rogatoria possono configurare, prima facie, perlomeno i reati di falsità in docu- menti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP) e riciclaggio (art. 305bis CP). La doppia punibilità è quindi pacifica.
4. In sede di replica, i ricorrenti sostengono che la delega dell’UFG all’UDSC del 14 marzo 2023 (v. supra Fatti lett. B) sia riferita unicamente all’esecuzione della commissione rogatoria del 24 febbraio 2023, senza alcuna indicazione in merito ad eventuali complementi e integrazioni per le quali non sarebbe possibile rite- nere delle deleghe implicite. Per tale motivo la competenza dell’UDSC a trattare il complemento in questione, che dovrebbe essere considerato una nuova do- manda di assistenza giudiziaria, apparirebbe quantomeno dubbia.
Questa Corte rileva che la delega dell’UFG del 14 marzo 2023 concerne sia la rogatoria del 24 febbraio 2023 che i suoi complementi. Infatti, il complemento del 19 luglio 2024 indica chiaramente che si tratta di un “addendum” alla roga- toria del 24 febbraio 2023, tant’è che riguarda lo stesso procedimento n. 99/2022 R.G.N.R. condotto dalla Procura europea. In tale scritto, quest’ultima fa del resto riferimento al numero d’incarto UFG B-23-979-1 indicato nella
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lettera di delega del 14 marzo 2023. Lo scritto dell’UFG del 23 luglio 2024, inol- trato dall’UDSC in sede di duplica, conferma quanto precede (v. act. 14.1). È dunque evidente che non si tratta di una nuova rogatoria. Tale censura va per- tanto disattesa.
5. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, com- preso il sequestro, su cui per altro i ricorrenti non si sono espressi e della cui fondatezza e proporzionalità, alla luce di quanto sopra esposto sulla rogatoria in quanto tale, non vi è nessuna ragione di dubitare (v. art. 33a OAIMP e TPF 2007 124 consid. 8).
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 6'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 6'000.– a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 14 maggio 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Perseguimento penale - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).