opencaselaw.ch

RR.2020.304

Bundesstrafgericht · 2021-02-26 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Sachverhalt

A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi- nalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa possedute con vincolo di scopo per il so- stegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente le relazioni bancarie di E. e delle società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei valori ivi depositati (v. act. 8.1, pag. 10 e seg.).

B. Con decisione del 24 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 1.1 e 1.2, pag. 5).

C. Con decisioni incidentali del 24 gennaio e 13 febbraio 2020, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione bancaria concernente rispettivamente la rela- zione n. 1 presso la banca F. e la relazione n. 2 presso la banca G., entrambe intestate a A. SA, con blocco dei relativi saldi attivi (v. act. 1.1 e 1.2).

D. Con decisioni di chiusura del 5 ottobre 2020, il MPC ha ordinato il mantenimento dei sequestri dei valori patrimoniali depositati sulle due relazioni di cui sopra (v. ibidem).

E. Il 5 novembre 2020, A. SA ha interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento, con conseguente dissequestro dei conti e reie- zione della rogatoria (v. act. 1).

F. Con scritto del 24 novembre 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presen- tare una risposta al gravame, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (v.

- 3 -

act. 7). Con risposta del 9 dicembre 2020, il MPC chiede che il ricorso sia re- spinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).

G. Con replica del 21 dicembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 11), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle pertinenti normative (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se-

- 4 -

questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).

E. 1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP).

E. 1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 con- sid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). Per questa forma di coopera- zione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrano tra il sequestro dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla con- segna semplificata della documentazione bancaria giusta l'art. 80c AIMP non può far verificare da un'autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di conces- sione dell'assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del se- questro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione della documentazione bancaria (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), in quanto una tale decisione per l'appunto manca. Di principio, l'atto mediante il quale l'autorità

- 5 -

d'esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fatti- specie tale consenso figura in uno scritto della ricorrente del 9 giugno 2020 (v. act. 1.1 e 1.2, pag. 5) – non è impugnabile, salvo la sussistenza di un errore ai sensi degli articoli 23 e segg. CO (v. FF 1995 III pag. 30; sentenza del Tribunale federale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.94 dell'8 novembre 2007 consid. 1.3; RR.2007.104 del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un'attitudine cooperativa ed in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale via (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2; RR.2009.351/354-355 del 15 aprile 2010 consid. 1.4). Al fine di evi- tare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito dell'art. 80c AIMP, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione im- pugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previ- sto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).

E. 1.4.3 In concreto, l'autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documenta- zione bancaria concernente i conti litigiosi di cui la ricorrente è titolare, sia il sequestro conservativo dei valori ivi depositati. La ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata della documentazione bancaria, ma si è opposta al sequestro dei valori presenti sui conti. Visto quanto espresso ai considerandi precedenti, le decisioni impugnate devono essere considerate proceduralmente decisioni di chiusura, come rettamente fatto dal MPC, per cui il gravame, tem- pestivamente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l'impugna- zione delle decisioni di chiusura, è ricevibile, senza che sia necessaria l’allega- zione di un pregiudizio immediato e irreparabile ex art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 2 La ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di assistenza giudiziaria va- ticana sia irricevibile giusta l’art. 2 lett. a e d AIMP. A suo dire, l’assenza di una raccolta completa e facilmente consultabile delle leggi penali e processuali in vigore nello Stato vaticano comprometterebbe l’accessibilità alle stesse, ciò che porrebbe in discussione il rispetto del principio della legalità ai sensi degli art. 6 e 7 CEDU. Citando alcune norme estere, essa afferma che i principi fondamen- tali relativi alla qualità del giudice e all’equità del procedimento non sarebbero minimamente rispettati nello Stato rogante, “dove il Sovrano adotta le leggi, le attua e infine le applica per il tramite di magistrati da lui selezionati e poi (poten- zialmente) scelti, di volta in volta, in qualsiasi momento della procedura, a pro- pria discrezione” (v. act. 1, pag. 6). Parimenti priva delle necessarie garanzie sarebbe la procedura, “sia perché obsoleta e priva delle garanzie che ogni Stato

- 6 -

moderno assicura agli imputati, sia perché prevede la possibilità di deferimento ad un Tribunale d’eccezione, sia perché consente condanne anche in assenza di basi legali, sia perché non garantisce la parità di trattamento fra gli indagati di un medesimo procedimento” (ibidem). L’assenza di garanzie di un processo equo conseguente alla struttura istituzionale e legislativa vaticana sarebbe an- cora più problematica nella situazione concreta, in cui il Sommo Pontefice avrebbe addirittura la veste di parte lesa, nella misura in cui oggetto della “de- predazione” sarebbe l’Obolo di San Pietro.

E. 2.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e- same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti- colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 con- sid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).

E. 2.2 Essendo la ricorrente una persona giuridica con sede in Svizzera e non es- sendo essa stessa oggetto della procedura penale nella Città del Vaticano, la relativa censura non va esaminata oltre.

- 7 -

E. 3 L’insorgente critica l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, nella misura in cui esso non permetterebbe di sapere per quali reati E. sarebbe indagato né di comprendere il motivo del coinvolgimento della società ricorrente.

E. 3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l’art. 28 AIMP esige in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualifica- zione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve espo- sto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 3.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che “tra novembre 2018 e maggio 2019 la Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:

1. Disinvestimento dal Fondo H., comparto della Fund I. riferibile al finanziere B. 2. Acquisto dell’intera proprietà dell’immobile sito a Londra, di cui era pro- prietaria solo al 45%, per mezzo della società J. SA di C. 3. Estromissione di C. dall’investimento mediante un pagamento di 15 milioni di Euro e passaggio di proprietà dell’immobile alla società K. SA, newco interamente posseduta dalla Segreteria di Stato. Tali operazioni, effettuate con la consulenza del gestore patrimoniale di fiducia della Segreteria di Stato, E., hanno visto l’impiego di somme a destinazione vincolata e con il ricorso a schemi di investimento non trasparenti né coerenti con le normali prassi che regolano gli investimenti im- mobiliari (da qui l’ipotesi di peculato per distrazione) generato ingenti danni al patrimonio della Santa Sede. L’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato che ha seguito i fatti, e che allo stato delle indagini è gravemente indiziato dei reati sopra ipotizzati, era composto da: L. (Capo Ufficio), D. (funzionario) e M. (funzionario). Si evidenzia come l’investimento nel fondo H. origina da due fi- nanziamenti erogati dalle banche G. e N., entrambi gestiti da E., per un totale di 200,5 milioni di USD. Alla data del 30-9-2019 tali finanziamenti risultavano ancora in essere per un importo pari a 172 milioni di Euro presso la banca G., garantiti dal pegno generale sulle disponibilità rivenienti dalle offerte dei fedeli

- 8 -

per il c.d. Obolo di San Pietro e da altri fondi aventi vincolo di scopo. Il ricorso a questa struttura finanziaria, realizzata attraverso la costituzione in pegno dei fondi vincolati anziché attraverso l’impiego diretto delle disponibilità liquide (cd. Credito Lombard), a parere di questo Ufficio, rappresenta la forte evidenza in- diziaria del fatto che essa abbia rappresentato un escamotage per non rendere visibile – come del resto avvenuto per moltissimi anni – la distrazione compiuta. Appare inspiegabile il fatto che, a fronte di liquidità disponibili presso la banca G. per oltre 450 milioni di Euro e concesse in pegno alla banca, la Segreteria di Stato abbia fatto ricorso ad un finanziamento” (act. 8.1, pag. 2 e seg.). Dopo aver fornito i dettagli delle tre fasi sopraelencate (v. 8.1, pag. 2 e segg.), l’auto- rità rogante afferma che “allo stato delle indagini i danni arrecati al patrimonio della Segreteria di Stato per effetto delle condotte distrattive sopra descritte, risultano di importo ingente (attualmente quantificabili in non meno di 300 milioni di euro)” (act. 8.1, pag. 5). Essa aggiunge che “E. ha avuto un ruolo centrale, sia nell’operazione di Londra, sia in generale come gestore delle finanze della Segreteria di Stato dal 1990 […]. La più gran parte delle attività finanziarie della Segreteria di Stato sono depositate presso il Gruppo Bancario G. il cui gestore esterno sui conti svizzeri è E. mediante le sue società A. SA prima, e società O. dopo […]. Nel portafoglio in deposito presso la banca G. della Segreteria di Stato, appaiono investimenti diretti ed indiretti effettuati da E. riferibili al mede- simo soggetto (lui stesso), con un evidente conflitto di interesse e un possibile rischio di frode a danno della Segreteria di Stato” (act. 8.1, pag. 8). In definitiva, “E. sembra aver contribuito ad utilizzare i fondi della Segreteria di Stato per fini diversi da quelli istituzionali e per investimenti speculativi e non redditizi” (v. ibi- dem).

Il predetto esposto dei fatti risulta sufficiente per comprendere sia i fatti oggetto d'indagine, i quali toccano anche la ricorrente, sia i reati contestati agli indagati. Esso è senz’altro conforme a quanto prescritto dall’art. 28 AIMP e dalla relativa giurisprudenza, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.

E. 4 La ricorrente afferma che l’autorità rogante avrebbe inserito il nome di E. nella domanda di assistenza pur non avendo alcun specifico comportamento da ad- debitargli, per vedere se da tutti i documenti reperibili (bancari, e-mails, mes- saggi telefonici o altro) potesse emergere l’indizio di un qualche reato da inda- gare a suo carico, ciò che costituirebbe una ricerca indiscriminata di prove. Inol- tre, avendo l’autorità estera richiesto unicamente la documentazione concer- nente le relazioni litigiose e non il sequestro degli averi ivi depositati, il MPC, con la decisione impugnata, avrebbe statuito ultra petita. In definitiva, non es- sendovi un rapporto di causalità diretta tra i reati perseguiti e le relazioni oggetto delle decisioni impugnate, le cui movimentazioni in entrata e in uscita sarebbero tutte estranee al procedimento estero, i sequestri risulterebbero ingiustificati.

- 9 -

E. 4.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione bancaria, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio es- sere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’au- torità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reato o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4;

- 10 -

sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 con- sid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in am- bito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Secondo la giurisprudenza, il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ot- tobre 2010 consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).

E. 4.1.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che la ricorrente, in data 9 giugno 2020, ha acconsentito alla trasmissione semplificata all’autorità rogante di tutta la documentazione bancaria relativa ai suoi conti (v. act. 1.1 e 1.2, pag. 5), senza contestare quindi né la proporzionalità delle misure né l’utilità potenziale della documentazione. A sostegno di tale scelta essa ha certo affermato che

- 11 -

“non poteva e non può credere che 27 anni di collaborazione del proprio ammi- nistratore con la Segreteria di Stato potessero essere stracciati sulla base di semplici opinioni e di false apparenze, ragione per cui ha voluto che tutti i do- cumenti che lo riguardano giungessero il prima possibile nelle mani degli inqui- renti” (v. act. 1, pag. 11). Tuttavia è proprio perché la società ricorrente è stata utilizzata in tutti questi anni dal suo amministratore E. per gestire il patrimonio e gli investimenti della Segreteria di Stato vaticana che la documentazione liti- giosa risulta senz’altro utile per l’inchiesta estera. Il MPC ha del resto messo in evidenza svariate operazioni intervenute sui conti che meritano degli approfon- dimenti da parte degli inquirenti esteri. Per il resto, sebbene nella rogatoria non sia menzionato il sequestro delle relazioni litigiose, l’autorità estera ha comun- que richiesto il blocco di tutti gli averi riconducibili a E. (v. act. 8.1, pag. 11 e seg.), il quale risulta avente diritto di firma nonché azionista unico della società ricorrente. La perquisizione domiciliare effettuata nel febbraio 2020 presso la residenza del predetto ha infatti permesso di rinvenire tre certificati azionari al portatore dai quali risulta che il medesimo detiene l’integralità delle azioni della ricorrente (v. act. 8.3). Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno disattese.

E. 4.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

E. 4.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.2 e 4.1.2) non- ché il danno globale di non meno di EUR 300 milioni indicato dall’autorità ro- gante, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro pos- sibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro delle relazioni intestate alla ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro seque- strato e i reati contestati a E. è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i se- questri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una de- cisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata

- 12 -

(art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 con- sid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pre- giudizio economico cagionato dai sequestri, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e la relativa censura respinta.

E. 5 In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integral- mente respinto.

E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 13 -

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 26 febbraio 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dagli avv. Fiammetta Marcellini e Luca Marcellini,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano

Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.304

- 2 -

Fatti: A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi- nalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa possedute con vincolo di scopo per il so- stegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente le relazioni bancarie di E. e delle società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei valori ivi depositati (v. act. 8.1, pag. 10 e seg.).

B. Con decisione del 24 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 1.1 e 1.2, pag. 5).

C. Con decisioni incidentali del 24 gennaio e 13 febbraio 2020, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione bancaria concernente rispettivamente la rela- zione n. 1 presso la banca F. e la relazione n. 2 presso la banca G., entrambe intestate a A. SA, con blocco dei relativi saldi attivi (v. act. 1.1 e 1.2).

D. Con decisioni di chiusura del 5 ottobre 2020, il MPC ha ordinato il mantenimento dei sequestri dei valori patrimoniali depositati sulle due relazioni di cui sopra (v. ibidem).

E. Il 5 novembre 2020, A. SA ha interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento, con conseguente dissequestro dei conti e reie- zione della rogatoria (v. act. 1).

F. Con scritto del 24 novembre 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presen- tare una risposta al gravame, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (v.

- 3 -

act. 7). Con risposta del 9 dicembre 2020, il MPC chiede che il ricorso sia re- spinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).

G. Con replica del 21 dicembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 11), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle pertinenti normative (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se-

- 4 -

questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).

1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP).

1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 con- sid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). Per questa forma di coopera- zione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrano tra il sequestro dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla con- segna semplificata della documentazione bancaria giusta l'art. 80c AIMP non può far verificare da un'autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di conces- sione dell'assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del se- questro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione della documentazione bancaria (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), in quanto una tale decisione per l'appunto manca. Di principio, l'atto mediante il quale l'autorità

- 5 -

d'esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fatti- specie tale consenso figura in uno scritto della ricorrente del 9 giugno 2020 (v. act. 1.1 e 1.2, pag. 5) – non è impugnabile, salvo la sussistenza di un errore ai sensi degli articoli 23 e segg. CO (v. FF 1995 III pag. 30; sentenza del Tribunale federale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.94 dell'8 novembre 2007 consid. 1.3; RR.2007.104 del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un'attitudine cooperativa ed in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale via (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2; RR.2009.351/354-355 del 15 aprile 2010 consid. 1.4). Al fine di evi- tare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito dell'art. 80c AIMP, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione im- pugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previ- sto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).

1.4.3 In concreto, l'autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documenta- zione bancaria concernente i conti litigiosi di cui la ricorrente è titolare, sia il sequestro conservativo dei valori ivi depositati. La ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata della documentazione bancaria, ma si è opposta al sequestro dei valori presenti sui conti. Visto quanto espresso ai considerandi precedenti, le decisioni impugnate devono essere considerate proceduralmente decisioni di chiusura, come rettamente fatto dal MPC, per cui il gravame, tem- pestivamente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l'impugna- zione delle decisioni di chiusura, è ricevibile, senza che sia necessaria l’allega- zione di un pregiudizio immediato e irreparabile ex art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

2. La ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di assistenza giudiziaria va- ticana sia irricevibile giusta l’art. 2 lett. a e d AIMP. A suo dire, l’assenza di una raccolta completa e facilmente consultabile delle leggi penali e processuali in vigore nello Stato vaticano comprometterebbe l’accessibilità alle stesse, ciò che porrebbe in discussione il rispetto del principio della legalità ai sensi degli art. 6 e 7 CEDU. Citando alcune norme estere, essa afferma che i principi fondamen- tali relativi alla qualità del giudice e all’equità del procedimento non sarebbero minimamente rispettati nello Stato rogante, “dove il Sovrano adotta le leggi, le attua e infine le applica per il tramite di magistrati da lui selezionati e poi (poten- zialmente) scelti, di volta in volta, in qualsiasi momento della procedura, a pro- pria discrezione” (v. act. 1, pag. 6). Parimenti priva delle necessarie garanzie sarebbe la procedura, “sia perché obsoleta e priva delle garanzie che ogni Stato

- 6 -

moderno assicura agli imputati, sia perché prevede la possibilità di deferimento ad un Tribunale d’eccezione, sia perché consente condanne anche in assenza di basi legali, sia perché non garantisce la parità di trattamento fra gli indagati di un medesimo procedimento” (ibidem). L’assenza di garanzie di un processo equo conseguente alla struttura istituzionale e legislativa vaticana sarebbe an- cora più problematica nella situazione concreta, in cui il Sommo Pontefice avrebbe addirittura la veste di parte lesa, nella misura in cui oggetto della “de- predazione” sarebbe l’Obolo di San Pietro.

2.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e- same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti- colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 con- sid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).

2.2 Essendo la ricorrente una persona giuridica con sede in Svizzera e non es- sendo essa stessa oggetto della procedura penale nella Città del Vaticano, la relativa censura non va esaminata oltre.

- 7 -

3. L’insorgente critica l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, nella misura in cui esso non permetterebbe di sapere per quali reati E. sarebbe indagato né di comprendere il motivo del coinvolgimento della società ricorrente.

3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l’art. 28 AIMP esige in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualifica- zione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve espo- sto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

3.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che “tra novembre 2018 e maggio 2019 la Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:

1. Disinvestimento dal Fondo H., comparto della Fund I. riferibile al finanziere B. 2. Acquisto dell’intera proprietà dell’immobile sito a Londra, di cui era pro- prietaria solo al 45%, per mezzo della società J. SA di C. 3. Estromissione di C. dall’investimento mediante un pagamento di 15 milioni di Euro e passaggio di proprietà dell’immobile alla società K. SA, newco interamente posseduta dalla Segreteria di Stato. Tali operazioni, effettuate con la consulenza del gestore patrimoniale di fiducia della Segreteria di Stato, E., hanno visto l’impiego di somme a destinazione vincolata e con il ricorso a schemi di investimento non trasparenti né coerenti con le normali prassi che regolano gli investimenti im- mobiliari (da qui l’ipotesi di peculato per distrazione) generato ingenti danni al patrimonio della Santa Sede. L’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato che ha seguito i fatti, e che allo stato delle indagini è gravemente indiziato dei reati sopra ipotizzati, era composto da: L. (Capo Ufficio), D. (funzionario) e M. (funzionario). Si evidenzia come l’investimento nel fondo H. origina da due fi- nanziamenti erogati dalle banche G. e N., entrambi gestiti da E., per un totale di 200,5 milioni di USD. Alla data del 30-9-2019 tali finanziamenti risultavano ancora in essere per un importo pari a 172 milioni di Euro presso la banca G., garantiti dal pegno generale sulle disponibilità rivenienti dalle offerte dei fedeli

- 8 -

per il c.d. Obolo di San Pietro e da altri fondi aventi vincolo di scopo. Il ricorso a questa struttura finanziaria, realizzata attraverso la costituzione in pegno dei fondi vincolati anziché attraverso l’impiego diretto delle disponibilità liquide (cd. Credito Lombard), a parere di questo Ufficio, rappresenta la forte evidenza in- diziaria del fatto che essa abbia rappresentato un escamotage per non rendere visibile – come del resto avvenuto per moltissimi anni – la distrazione compiuta. Appare inspiegabile il fatto che, a fronte di liquidità disponibili presso la banca G. per oltre 450 milioni di Euro e concesse in pegno alla banca, la Segreteria di Stato abbia fatto ricorso ad un finanziamento” (act. 8.1, pag. 2 e seg.). Dopo aver fornito i dettagli delle tre fasi sopraelencate (v. 8.1, pag. 2 e segg.), l’auto- rità rogante afferma che “allo stato delle indagini i danni arrecati al patrimonio della Segreteria di Stato per effetto delle condotte distrattive sopra descritte, risultano di importo ingente (attualmente quantificabili in non meno di 300 milioni di euro)” (act. 8.1, pag. 5). Essa aggiunge che “E. ha avuto un ruolo centrale, sia nell’operazione di Londra, sia in generale come gestore delle finanze della Segreteria di Stato dal 1990 […]. La più gran parte delle attività finanziarie della Segreteria di Stato sono depositate presso il Gruppo Bancario G. il cui gestore esterno sui conti svizzeri è E. mediante le sue società A. SA prima, e società O. dopo […]. Nel portafoglio in deposito presso la banca G. della Segreteria di Stato, appaiono investimenti diretti ed indiretti effettuati da E. riferibili al mede- simo soggetto (lui stesso), con un evidente conflitto di interesse e un possibile rischio di frode a danno della Segreteria di Stato” (act. 8.1, pag. 8). In definitiva, “E. sembra aver contribuito ad utilizzare i fondi della Segreteria di Stato per fini diversi da quelli istituzionali e per investimenti speculativi e non redditizi” (v. ibi- dem).

Il predetto esposto dei fatti risulta sufficiente per comprendere sia i fatti oggetto d'indagine, i quali toccano anche la ricorrente, sia i reati contestati agli indagati. Esso è senz’altro conforme a quanto prescritto dall’art. 28 AIMP e dalla relativa giurisprudenza, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.

4. La ricorrente afferma che l’autorità rogante avrebbe inserito il nome di E. nella domanda di assistenza pur non avendo alcun specifico comportamento da ad- debitargli, per vedere se da tutti i documenti reperibili (bancari, e-mails, mes- saggi telefonici o altro) potesse emergere l’indizio di un qualche reato da inda- gare a suo carico, ciò che costituirebbe una ricerca indiscriminata di prove. Inol- tre, avendo l’autorità estera richiesto unicamente la documentazione concer- nente le relazioni litigiose e non il sequestro degli averi ivi depositati, il MPC, con la decisione impugnata, avrebbe statuito ultra petita. In definitiva, non es- sendovi un rapporto di causalità diretta tra i reati perseguiti e le relazioni oggetto delle decisioni impugnate, le cui movimentazioni in entrata e in uscita sarebbero tutte estranee al procedimento estero, i sequestri risulterebbero ingiustificati.

- 9 -

4.1

4.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione bancaria, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio es- sere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’au- torità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reato o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4;

- 10 -

sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 con- sid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in am- bito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Secondo la giurisprudenza, il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ot- tobre 2010 consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).

4.1.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che la ricorrente, in data 9 giugno 2020, ha acconsentito alla trasmissione semplificata all’autorità rogante di tutta la documentazione bancaria relativa ai suoi conti (v. act. 1.1 e 1.2, pag. 5), senza contestare quindi né la proporzionalità delle misure né l’utilità potenziale della documentazione. A sostegno di tale scelta essa ha certo affermato che

- 11 -

“non poteva e non può credere che 27 anni di collaborazione del proprio ammi- nistratore con la Segreteria di Stato potessero essere stracciati sulla base di semplici opinioni e di false apparenze, ragione per cui ha voluto che tutti i do- cumenti che lo riguardano giungessero il prima possibile nelle mani degli inqui- renti” (v. act. 1, pag. 11). Tuttavia è proprio perché la società ricorrente è stata utilizzata in tutti questi anni dal suo amministratore E. per gestire il patrimonio e gli investimenti della Segreteria di Stato vaticana che la documentazione liti- giosa risulta senz’altro utile per l’inchiesta estera. Il MPC ha del resto messo in evidenza svariate operazioni intervenute sui conti che meritano degli approfon- dimenti da parte degli inquirenti esteri. Per il resto, sebbene nella rogatoria non sia menzionato il sequestro delle relazioni litigiose, l’autorità estera ha comun- que richiesto il blocco di tutti gli averi riconducibili a E. (v. act. 8.1, pag. 11 e seg.), il quale risulta avente diritto di firma nonché azionista unico della società ricorrente. La perquisizione domiciliare effettuata nel febbraio 2020 presso la residenza del predetto ha infatti permesso di rinvenire tre certificati azionari al portatore dai quali risulta che il medesimo detiene l’integralità delle azioni della ricorrente (v. act. 8.3). Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno disattese.

4.2

4.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

4.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.2 e 4.1.2) non- ché il danno globale di non meno di EUR 300 milioni indicato dall’autorità ro- gante, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro pos- sibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro delle relazioni intestate alla ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro seque- strato e i reati contestati a E. è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i se- questri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una de- cisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata

- 12 -

(art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 con- sid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pre- giudizio economico cagionato dai sequestri, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e la relativa censura respinta.

5. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integral- mente respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 13 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° marzo 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Fiammetta Marcellini e Luca Marcellini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).