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RR.2019.257

Bundesstrafgericht · 2020-02-12 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 12 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 16 novembre e il 3 dicembre 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per ope- razioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avreb- bero rivelato l’esistenza, nel periodo 2016-2017, di una rilevante frode carosello concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali tecno- logici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane nonché estere in parte controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse dell’Erario italiano (v. act. 6.1 e 6.2).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche, tra l’altro, l’acquisizione di documentazione relativa al conto n. 1 presso la banca B. intestato a A. SA (v. act. 6.2).

B. Mediante decisione del 21 gennaio 2019 l’Amministrazione federale delle do- gane (in seguito: AFD), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 6.3), è entrato nel merito della do- manda presentata dall’autorità italiana, dando l’incarico alla Sezione antifrode doganale di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste (v. act. 1.5).

C. In data 11 aprile 2019, l’AFD ha notificato alla banca B. la sua decisione di entrata nel merito del 21 gennaio 2019. Con lettera del 26 aprile 2019, la banca B. ha trasmesso all’AFD la documentazione relativa al conto di cui sopra, la quale è stata sequestrata mediante processo verbale del 30 aprile 2019 dall’au- torità d’esecuzione (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.).

D. Con decisione di chiusura del 3 settembre 2019, l’AFD ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente il conto n. 1 presso la banca B. (v. act. 1.1).

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E. Il 7 ottobre 2019 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che “la domanda di trasmissione della documentazione bancaria se- questrata dalla Direzione delle dogane con processo verbale del 30 aprile 2019 è accolta limitatamente ai doc. F e G presentati dalla A. SA, e meglio come postulato dalla A. SA alla sezione D (Conclusioni) del presente ricorso” (v. act. 1, pag. 12).

F. Con risposta del 29 ottobre 2019, l’AFD ha proposto di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Il 4 novembre 2019, l’UFG ha chiesto che la decisione impugnata sia tutelata (v. act. 7).

G. Con replica del 28 novembre 2019, trasmessa all’AFD e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gra- vami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della

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Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela- tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente sostiene che l’invio documentale ordinato dall’AFD disattende- rebbe manifestamente il principio della proporzionalità. A suo avviso, solo la documentazione contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche menzio- nate in rogatoria potrebbero essere trasmesse all’autorità estera, ad esclusione di tutto il resto. Questo anche per proteggere la sfera privata delle persone non toccate dai fatti rogatoriali (v. act. 1, pag. 10 e seg.)

E. 2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), precisato comunque che la questione di sapere se le infor- mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o

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utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezza- mento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1), visto che lo Stato richiesto non dispone dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inol- tre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di re- gola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fe- derale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, se- condo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

E. 2.2 In concreto, risulta che la società ricorrente figura nella lista delle aziende elve- tiche che hanno acquistato beni a ditte italiane coinvolte nella truffa carosello all’IVA oggetto delle indagini estere, fatto del resto non contestato dall’insor- gente. Le autorità italiane hanno constatato come il conto oggetto della deci- sione impugnata sia stato utilizzato per pagare i beni in questione. La documen- tazione litigiosa contiene nomi di persone fisiche e giuridiche toccate dal proce- dimento estero, per cui l’utilità potenziale della stessa è certamente data. Con- trariamente a quanto asserito dalla ricorrente e conformemente alla giurispru- denza in materia (v. supra consid. 2.1), tutta la documentazione bancaria deve essere trasmessa alle autorità italiane, ciò che permetterà alle stesse di rico- struire tutti i flussi di denaro intervenuti e di verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nei fatti oggetto d’indagine. La richiesta di trasmettere solo gli atti proposti dalla ricorrente (v. act. 1, pag. 11) non può pertanto essere accolta.

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L'interesse alla sua sfera privata e a quella delle persone menzionate nella do- cumentazione litigiosa non può del resto prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3). L'interesse degli inquirenti italiani ad accertare la sussistenza di eventuali fatti di rilevanza penale prevale dunque sul diritto alla riservatezza delle persone toccate dalla misura d’assistenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 con- sid. 2.3), con la conseguenza che anche questa censura deve essere respinta.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.

E. 3 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame respinto.

E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 febbraio 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dagli avv. Alfio Decristophoris e Matteo Suckow, Ricorrente

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2019.257

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Fatti: A. Il 12 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 16 novembre e il 3 dicembre 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per ope- razioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avreb- bero rivelato l’esistenza, nel periodo 2016-2017, di una rilevante frode carosello concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali tecno- logici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane nonché estere in parte controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse dell’Erario italiano (v. act. 6.1 e 6.2).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche, tra l’altro, l’acquisizione di documentazione relativa al conto n. 1 presso la banca B. intestato a A. SA (v. act. 6.2).

B. Mediante decisione del 21 gennaio 2019 l’Amministrazione federale delle do- gane (in seguito: AFD), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 6.3), è entrato nel merito della do- manda presentata dall’autorità italiana, dando l’incarico alla Sezione antifrode doganale di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste (v. act. 1.5).

C. In data 11 aprile 2019, l’AFD ha notificato alla banca B. la sua decisione di entrata nel merito del 21 gennaio 2019. Con lettera del 26 aprile 2019, la banca B. ha trasmesso all’AFD la documentazione relativa al conto di cui sopra, la quale è stata sequestrata mediante processo verbale del 30 aprile 2019 dall’au- torità d’esecuzione (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.).

D. Con decisione di chiusura del 3 settembre 2019, l’AFD ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente il conto n. 1 presso la banca B. (v. act. 1.1).

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E. Il 7 ottobre 2019 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che “la domanda di trasmissione della documentazione bancaria se- questrata dalla Direzione delle dogane con processo verbale del 30 aprile 2019 è accolta limitatamente ai doc. F e G presentati dalla A. SA, e meglio come postulato dalla A. SA alla sezione D (Conclusioni) del presente ricorso” (v. act. 1, pag. 12).

F. Con risposta del 29 ottobre 2019, l’AFD ha proposto di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Il 4 novembre 2019, l’UFG ha chiesto che la decisione impugnata sia tutelata (v. act. 7).

G. Con replica del 28 novembre 2019, trasmessa all’AFD e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gra- vami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della

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Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela- tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene che l’invio documentale ordinato dall’AFD disattende- rebbe manifestamente il principio della proporzionalità. A suo avviso, solo la documentazione contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche menzio- nate in rogatoria potrebbero essere trasmesse all’autorità estera, ad esclusione di tutto il resto. Questo anche per proteggere la sfera privata delle persone non toccate dai fatti rogatoriali (v. act. 1, pag. 10 e seg.)

2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), precisato comunque che la questione di sapere se le infor- mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o

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utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezza- mento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1), visto che lo Stato richiesto non dispone dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inol- tre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di re- gola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fe- derale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, se- condo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

2.2 In concreto, risulta che la società ricorrente figura nella lista delle aziende elve- tiche che hanno acquistato beni a ditte italiane coinvolte nella truffa carosello all’IVA oggetto delle indagini estere, fatto del resto non contestato dall’insor- gente. Le autorità italiane hanno constatato come il conto oggetto della deci- sione impugnata sia stato utilizzato per pagare i beni in questione. La documen- tazione litigiosa contiene nomi di persone fisiche e giuridiche toccate dal proce- dimento estero, per cui l’utilità potenziale della stessa è certamente data. Con- trariamente a quanto asserito dalla ricorrente e conformemente alla giurispru- denza in materia (v. supra consid. 2.1), tutta la documentazione bancaria deve essere trasmessa alle autorità italiane, ciò che permetterà alle stesse di rico- struire tutti i flussi di denaro intervenuti e di verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nei fatti oggetto d’indagine. La richiesta di trasmettere solo gli atti proposti dalla ricorrente (v. act. 1, pag. 11) non può pertanto essere accolta.

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L'interesse alla sua sfera privata e a quella delle persone menzionate nella do- cumentazione litigiosa non può del resto prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3). L'interesse degli inquirenti italiani ad accertare la sussistenza di eventuali fatti di rilevanza penale prevale dunque sul diritto alla riservatezza delle persone toccate dalla misura d’assistenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 con- sid. 2.3), con la conseguenza che anche questa censura deve essere respinta.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.

3. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 12 febbraio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Alfio Decristophoris e Matteo Suckow - Amministrazione federale delle dogane - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).