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RR.2017.146

Bundesstrafgericht · 2017-08-04 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 13 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Ca- labria (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata successivamente, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri 19 imputati, tra i quali A., per titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 e 416-bis CP/I) ed altri reati collegati. In sostanza, le persone in questione sono sospettate di essere coinvolte, a vario titolo, nell’organizzazione criminale denominata “’ndrangheta”, precisato che le indagini hanno interessato l’Italia, la Germania, la Svizzera, il Canada e l’Au- stralia. I risultati dell’operazione denominata “C.” avrebbero consentito di accer- tare l’attuale struttura dell’organizzazione nella sua dimensione locale, nazio- nale e transnazionale. Rogatorie con le autorità tedesche avrebbero permesso agli inquirenti italiani di evidenziare, grazie alla registrazione di conversazioni telefoniche, l’esistenza anche in Svizzera di esponenti dell’associazione crimi- nale in questione, in particolare B. Gli approfondimenti investigativi in Italia e all’estero a carico di persone indagate in Italia avrebbero fatto emergere l’esi- stenza di una “locale” della ‘ndrangheta a Z. Gli elementi acquisiti indichereb- bero che in Svizzera, nella città di Z. e nelle zone limitrofe, sarebbe attiva una struttura della ‘ndrangheta in cui risulterebbero inseriti diversi personaggi di ori- gine calabrese. Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha formu- lato una serie di misure istruttorie, tra le quali la perquisizione domiciliare e per- sonale di svariate persone indagate (v. rubrica 1 incarto MPC).

B. Mediante decisione del 16 aprile 2013 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana (v. rubrica 3 incarto MPC).

C. Il 25 agosto 2014 il MPC ha ordinato diverse perquisizioni domiciliari e perso- nali, tra le quali quella presso il domicilio di A. (v. rubrica 8, 1a parte, incarto MPC).

D. Con decisione di chiusura del 4 maggio 2017 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando, tra l'altro, la trasmissione all’autorità richiedente dei seguenti oggetti sequestrati presso il domicilio di A: un biglietto aereo a nome di A. e D., per Y-X (doc. MPC 13.02.0035_001); due fatture MasterCard VISA by banca E. indirizzate a A. (doc. MPC 13.02.0037_001); un decreto di abban- dono del 5 febbraio 2004 dell'Ufficio del Giudice istruttore del Canton W. con- cernente A. (doc. MPC 13.12.0043_001); una busta e una lettera della F. S.p.A.

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Concessionaria del Ministero delle Finanze, con numero di codice fiscale di G. e H. (doc. MPC 13.04.0018_001); fotocopie di un'agenda telefonica (doc. MPC 13.07.0020_001) (v. rubrica 4 incarto MPC).

E. Il 6 giugno 2017 A. ha impugnato la decisione del 4 maggio 2017 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, da una parte, che gli oggetti di cui sopra non vengano trasmessi all'autorità rogante e, dall'al- tra, che gli vengano accordati un indennizzo e una riparazione del torto morale (v. act. 1).

F. Il 26 giugno 2017 l’UFG ha comunicato di rinunciare ad inoltrare una risposta, postulando la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Nelle sue osservazioni del 29 giugno 2017 il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).

G. Con replica del 17 luglio 2017, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di

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applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 4 maggio 2017, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perquisizione ed il sequestro sono avvenuti al suo domi- cilio, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Il ricorrente afferma che gli oggetti che il MPC ha deciso di trasmettere all'auto- rità rogante non avrebbero nessuna utilità per l'inchiesta estera. I biglietti aerei concernerebbero unicamente delle vacanze da lui fatte con la moglie a X. Le due fatture della carta di credito sarebbero legate all'affitto di un auto a cui il ricorrente avrebbe proceduto in occasione delle sue vacanze. Irrilevante ai fini rogatoriali sarebbe pure il decreto di abbandono del 5 febbraio 2004 emesso nei suoi confronti dal giudice istruttore del Canton W. in quanto legato ad una vecchia vicenda senza legami con l'inchiesta italiana. Nella misura in cui le au- torità estere dovrebbero già conoscere il suo numero di codice fiscale, mal si comprenderebbe la ragione per la quale occorrerebbe trasmettere all'autorità rogante lo scritto del Ministero delle Finanze italiano indicante tale informazione.

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Pure contestata, infine, è la trasmissione della copia dell'agenda telefonica del ricorrente, la quale, oltre a contenere dati personali, menziona i nomi di due medici; l'esistenza di un rapporto di cura con quest'ultimi sarebbe protetta dall'art. 321 CP. In definitiva, la trasmissione degli oggetti in questione, oltre ad essere inutile, sarebbe contraria alla protezione della sfera privata e al principio della specialità.

E. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 2.2 In concreto, si rileva, sulla base di un complemento rogatoriale del 16 maggio 2016, che nell'ambito dell'inchiesta estera il ricorrente "veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delin- quere di stampo mafioso, unitamente ad altre 17 persone, in quanto sospettato di appartenere alla 'ndrangheta operante sul territorio nazionale ed estero; in particolare, risultava essere componente della cd. Società minore, con la qualità di partecipe attivo alla locale di Z., con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. L'associazione mafiosa sopra specificata disponeva di armi e finan- ziava le attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati fine compiuti" (v. rubrica 1 incarto MPC). Nella sentenza del 21 luglio 2017, con la quale questa Corte ha concesso l'estradizione all'Italia del ricorrente, il ruolo che quest'ultimo avrebbe avuto nell'organizzazione è ulteriormente precisato (v. RR.2016.260 consid. 4.6.3). Ora, visto quanto precede, gli oggetti e la docu- mentazione rinvenuta al domicilio del ricorrente presentano senz'altro un'utilità potenziale per il procedimento estero, essendoci una sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale italiano. Trat- tandosi di un’inchiesta tendente ad accertare l’esistenza di un’organizzazione

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criminale, quanto raccolto dalle autorità elvetiche potrebbe permettere di rico- struire e approfondire i vari legami tra le persone coinvolte e le funzioni assunte dai singoli indagati. I biglietti aerei e le fatture della carta di credito permette- ranno di chiarire gli spostamenti del ricorrente, i quali potrebbero essere legati anche all'attività dell'organizzazione sotto inchiesta. Gli altri oggetti e documenti potrebbero fornire informazioni utili su eventuali altre persone che potrebbero anch'esse essere legate all'organizzazione in parola; la loro utilità potenziale non può in ogni caso essere esclusa con certezza. Per quanto riguarda più par- ticolarmente i nomi di medici figuranti nella agenda telefonica del ricorrente, si rileva che la decisione impugnata non viola nessun segreto protetto, anche per- ché la presenza di tali nomi nella agenda non costituisce ancora la prova dell'e- sistenza di un mandato tra i medici in questione ed il ricorrente (v. sentenza del Tribunale federale 1S.5/2006 e 1S.6/2006 del 5 maggio 2006, consid. 5.3.1; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénale, Petit com- mentaire, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad art. 321 CP). Anche tale censura va dunque respinta.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se da quanto tra- smesso emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e quanto consegnato. Alla luce della domanda rogatoriale e dei relativi complementi, risulta che tutti i documenti e oggetti di cui sopra sono potenzialmente utile per l’inchiesta estera, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

E. 2.3 L'interesse alla sfera privata del ricorrente non può certo prevalere, nelle de- scritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.3). L'interesse de- gli inquirenti italiani ad accertare la sussistenza di eventuali fatti di rilevanza penale prevale dunque sul diritto alla riservatezza del ricorrente, con la conse- guenza che anche questa censura deve essere respinta.

E. 2.4 Per quanto attiene, infine, al principio della specialità, chiaramente evocato dal MPC nella decisione impugnata, non vi sono ragioni o elementi che portino a pensare che questo non sarà rispettato, ragione per qui anche tale censura va disattesa.

E. 3 In definitiva, la decisione impugnata va confermata ed il gravame respinto.

E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le

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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata a complessivi fr. 4’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.-- già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.-- già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 4 agosto 2017 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Barbara Wyler, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2017.146

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Fatti: A. Il 13 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Ca- labria (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata successivamente, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri 19 imputati, tra i quali A., per titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 e 416-bis CP/I) ed altri reati collegati. In sostanza, le persone in questione sono sospettate di essere coinvolte, a vario titolo, nell’organizzazione criminale denominata “’ndrangheta”, precisato che le indagini hanno interessato l’Italia, la Germania, la Svizzera, il Canada e l’Au- stralia. I risultati dell’operazione denominata “C.” avrebbero consentito di accer- tare l’attuale struttura dell’organizzazione nella sua dimensione locale, nazio- nale e transnazionale. Rogatorie con le autorità tedesche avrebbero permesso agli inquirenti italiani di evidenziare, grazie alla registrazione di conversazioni telefoniche, l’esistenza anche in Svizzera di esponenti dell’associazione crimi- nale in questione, in particolare B. Gli approfondimenti investigativi in Italia e all’estero a carico di persone indagate in Italia avrebbero fatto emergere l’esi- stenza di una “locale” della ‘ndrangheta a Z. Gli elementi acquisiti indichereb- bero che in Svizzera, nella città di Z. e nelle zone limitrofe, sarebbe attiva una struttura della ‘ndrangheta in cui risulterebbero inseriti diversi personaggi di ori- gine calabrese. Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha formu- lato una serie di misure istruttorie, tra le quali la perquisizione domiciliare e per- sonale di svariate persone indagate (v. rubrica 1 incarto MPC).

B. Mediante decisione del 16 aprile 2013 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana (v. rubrica 3 incarto MPC).

C. Il 25 agosto 2014 il MPC ha ordinato diverse perquisizioni domiciliari e perso- nali, tra le quali quella presso il domicilio di A. (v. rubrica 8, 1a parte, incarto MPC).

D. Con decisione di chiusura del 4 maggio 2017 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando, tra l'altro, la trasmissione all’autorità richiedente dei seguenti oggetti sequestrati presso il domicilio di A: un biglietto aereo a nome di A. e D., per Y-X (doc. MPC 13.02.0035_001); due fatture MasterCard VISA by banca E. indirizzate a A. (doc. MPC 13.02.0037_001); un decreto di abban- dono del 5 febbraio 2004 dell'Ufficio del Giudice istruttore del Canton W. con- cernente A. (doc. MPC 13.12.0043_001); una busta e una lettera della F. S.p.A.

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Concessionaria del Ministero delle Finanze, con numero di codice fiscale di G. e H. (doc. MPC 13.04.0018_001); fotocopie di un'agenda telefonica (doc. MPC 13.07.0020_001) (v. rubrica 4 incarto MPC).

E. Il 6 giugno 2017 A. ha impugnato la decisione del 4 maggio 2017 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, da una parte, che gli oggetti di cui sopra non vengano trasmessi all'autorità rogante e, dall'al- tra, che gli vengano accordati un indennizzo e una riparazione del torto morale (v. act. 1).

F. Il 26 giugno 2017 l’UFG ha comunicato di rinunciare ad inoltrare una risposta, postulando la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Nelle sue osservazioni del 29 giugno 2017 il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).

G. Con replica del 17 luglio 2017, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di

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applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 4 maggio 2017, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perquisizione ed il sequestro sono avvenuti al suo domi- cilio, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente afferma che gli oggetti che il MPC ha deciso di trasmettere all'auto- rità rogante non avrebbero nessuna utilità per l'inchiesta estera. I biglietti aerei concernerebbero unicamente delle vacanze da lui fatte con la moglie a X. Le due fatture della carta di credito sarebbero legate all'affitto di un auto a cui il ricorrente avrebbe proceduto in occasione delle sue vacanze. Irrilevante ai fini rogatoriali sarebbe pure il decreto di abbandono del 5 febbraio 2004 emesso nei suoi confronti dal giudice istruttore del Canton W. in quanto legato ad una vecchia vicenda senza legami con l'inchiesta italiana. Nella misura in cui le au- torità estere dovrebbero già conoscere il suo numero di codice fiscale, mal si comprenderebbe la ragione per la quale occorrerebbe trasmettere all'autorità rogante lo scritto del Ministero delle Finanze italiano indicante tale informazione.

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Pure contestata, infine, è la trasmissione della copia dell'agenda telefonica del ricorrente, la quale, oltre a contenere dati personali, menziona i nomi di due medici; l'esistenza di un rapporto di cura con quest'ultimi sarebbe protetta dall'art. 321 CP. In definitiva, la trasmissione degli oggetti in questione, oltre ad essere inutile, sarebbe contraria alla protezione della sfera privata e al principio della specialità.

2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

2.2 In concreto, si rileva, sulla base di un complemento rogatoriale del 16 maggio 2016, che nell'ambito dell'inchiesta estera il ricorrente "veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delin- quere di stampo mafioso, unitamente ad altre 17 persone, in quanto sospettato di appartenere alla 'ndrangheta operante sul territorio nazionale ed estero; in particolare, risultava essere componente della cd. Società minore, con la qualità di partecipe attivo alla locale di Z., con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. L'associazione mafiosa sopra specificata disponeva di armi e finan- ziava le attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati fine compiuti" (v. rubrica 1 incarto MPC). Nella sentenza del 21 luglio 2017, con la quale questa Corte ha concesso l'estradizione all'Italia del ricorrente, il ruolo che quest'ultimo avrebbe avuto nell'organizzazione è ulteriormente precisato (v. RR.2016.260 consid. 4.6.3). Ora, visto quanto precede, gli oggetti e la docu- mentazione rinvenuta al domicilio del ricorrente presentano senz'altro un'utilità potenziale per il procedimento estero, essendoci una sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale italiano. Trat- tandosi di un’inchiesta tendente ad accertare l’esistenza di un’organizzazione

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criminale, quanto raccolto dalle autorità elvetiche potrebbe permettere di rico- struire e approfondire i vari legami tra le persone coinvolte e le funzioni assunte dai singoli indagati. I biglietti aerei e le fatture della carta di credito permette- ranno di chiarire gli spostamenti del ricorrente, i quali potrebbero essere legati anche all'attività dell'organizzazione sotto inchiesta. Gli altri oggetti e documenti potrebbero fornire informazioni utili su eventuali altre persone che potrebbero anch'esse essere legate all'organizzazione in parola; la loro utilità potenziale non può in ogni caso essere esclusa con certezza. Per quanto riguarda più par- ticolarmente i nomi di medici figuranti nella agenda telefonica del ricorrente, si rileva che la decisione impugnata non viola nessun segreto protetto, anche per- ché la presenza di tali nomi nella agenda non costituisce ancora la prova dell'e- sistenza di un mandato tra i medici in questione ed il ricorrente (v. sentenza del Tribunale federale 1S.5/2006 e 1S.6/2006 del 5 maggio 2006, consid. 5.3.1; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénale, Petit com- mentaire, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad art. 321 CP). Anche tale censura va dunque respinta.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se da quanto tra- smesso emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e quanto consegnato. Alla luce della domanda rogatoriale e dei relativi complementi, risulta che tutti i documenti e oggetti di cui sopra sono potenzialmente utile per l’inchiesta estera, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

2.3 L'interesse alla sfera privata del ricorrente non può certo prevalere, nelle de- scritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.3). L'interesse de- gli inquirenti italiani ad accertare la sussistenza di eventuali fatti di rilevanza penale prevale dunque sul diritto alla riservatezza del ricorrente, con la conse- guenza che anche questa censura deve essere respinta.

2.4 Per quanto attiene, infine, al principio della specialità, chiaramente evocato dal MPC nella decisione impugnata, non vi sono ragioni o elementi che portino a pensare che questo non sarà rispettato, ragione per qui anche tale censura va disattesa.

3. In definitiva, la decisione impugnata va confermata ed il gravame respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le

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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata a complessivi fr. 4’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.-- già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.-- già versato.

Bellinzona, 4 agosto 2017

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Barbara Wyler - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).