opencaselaw.ch

RR.2020.327

Bundesstrafgericht · 2021-04-22 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 6 dicembre 2018, il Ministério Público Federal Estado do Paraná (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione passiva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di de- naro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo 1998) e organizzazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). Tale domanda si inserisce nel contesto dell’operazione “Lava-Jato” in corso in Brasile riguardante un complesso si- stema corruttivo relativo all’assegnazione di contratti d’appalto che ha coinvolto società del gruppo C. e la società statale Petròleo Brasileiro SA (in seguito: Petrobras). In sostanza, da una sentenza di condanna a carico del predetto, emessa nell’ambito di una procedura di patteggiamento, è emerso che A. ha ammesso di aver versato – attraverso il dipartimento “Operaçoes Estruturadas” del gruppo C., le società offshore da questo controllate e il denaro costituito in “casse nere” – bonus extracontabili in favore di D., deceduto nel 2014, già re- sponsabile della sezione “Apoio em Desenvolvimento de Oportunidades e Re- presentacao” della società C. nonché membro del consiglio di amministrazione della fundaçao C., denaro ritenuto provento di attività illecita e oggetto di rici- claggio.

Con la sua domanda, l’autorità brasiliana chiede, tra l’altro, la trasmissione della documentazione concernente le relazioni bancarie n. 1 intestata ad A. e n. 2 intestata alla società B. Inc., di cui il predetto è avente diritto economico, en- trambe presso la banca E., Ginevra.

B. Mediante decisione del 9 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda brasiliana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00- 0001 e segg. incarto MPC). Con decisioni incidentali del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione concernente le relazioni di cui sopra, già in suo possesso nell’ambito del proce- dimento interno n. SV.15.077 (v. atti 04-00-0007 e seg. nonché 04-00-0009 e seg. incarto MPC).

C. Con decisioni di chiusura del 30 novembre 2020, l’autorità d’esecuzione ha ac- colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di sva- riata documentazione riguardante le relazioni bancarie in questione (v. act. 1.1 e 1.2).

- 3 -

D. Il 28 dicembre 2020, A. e B. Inc. hanno impugnato le decisioni di chiusura in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1).

E. Con risposta del 28 gennaio 2021, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 9). Con scritto dell’8 febbraio 2021, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).

F. Con replica del 18 marzo 2021, i ricorrenti hanno chiesto “qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral, à titre préalable, en application de l’art. 12 let. b et 19 PA, ordon- ner au Ministère public de la Confédération et à l’Office fédéral de la justice de renseigner le Tribunal, par tous moyens de preuve utiles, sur les termes de l’accord global entre les autorités suisses, brésiliennes et américaines dont il est question dans les communiqués de presse officiels du 21 décembre 2016 et dans l’accord de clémence entre C. SA et le Ministério público féderal du 1er décembre 2016”. Essi hanno per il resto confermato le loro conclusioni ricor- suali (v. act. 17).

G. Con scritto del 14 aprile 2021, l’UFG ha comunicato di confermare le proprie conclusioni e di rinunciare a duplicare (v. act. 21). Con duplica del 16 aprile 2021, il MPC ha confermato la sua posizione (v. act. 22). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per informazione (v. act. 23).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale

- 4 -

sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pat- tizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 con- sid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.5 Interposto tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 30 novembre 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. I ricorrenti sono legittimati a ricorrere ognuno per la relazione di cui è titolare, ossia A. per la n. 1 e B. Inc. per la n. 2 (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Affermando di partecipare, dal 2016, a un processo di larga collaborazione con le autorità penali brasiliane, i ricorrenti sostengono che l’accord de clémence (acordo de leniência) e l’accord de collaboration récompensée (colaboração premiada) siglati nel 2016 – il primo tra l’autorità brasiliana e C. SA e il secondo tra la medesima autorità e gli impiegati e dirigenti del gruppo C. – istituirebbero una clausola di specialità specifica alla fattispecie che non permetterebbe di trasmettere la documentazione qui litigiosa, se non in violazione dei principi di reciprocità e di specialità. Facendo parte di un accordo globale concluso dalle autorità brasiliane, statunitensi e svizzere, concernente la confisca, risp. il pa-

- 5 -

gamento, di un’ingente somma di denaro per porre fine al perseguimento pe- nale nei confronti delle società appartenenti al gruppo C. nei tre Paesi, i predetti accordi sarebbero da rispettare anche dalle autorità elvetiche. In sede di replica, i ricorrenti hanno formalmente chiesto all’autorità adita di ordinare al MPC e all’UFG di informare questa Corte del contenuto dell’accordo globale in que- stione (v. supra Fatti lett. G).

E. 2.1 L’UFG e il MPC hanno preso posizione sulla questione.

E. 2.1.1 Il primo ha affermato che quanto annunciato dal MPC il 21 dicembre 2016 (v. act. 1.3) “configurava la conclusione di una parte delle inchieste nazionali svizzere nell’ambito del complesso di fatti legati allo scandalo Petrobras-C. (act. 9, pag. 1). Esso ha negato l’esistenza di un accordo di un’autorità svizzera con Brasile e Stati Uniti con la sottoscrizione di una “clausola di specialità ad hoc” (v. ibidem), precisando inoltre che “i numerosi accordi conclusi, da una parte, tra le società e le persone oggetto di inchieste penali in Brasile e, dall’altra, le autorità brasiliane, sono accordi che vincolano esclusivamente tali parti e ai quali nessuna autorità svizzera ha preso parte. Questi ultimi non sono pertanto in nessun modo vincolanti per le autorità svizzere, né tantomeno per l’Ufficio federale di giustizia né per il Ministero pubblico della Confederazione” (ibidem, pag. 2).

E. 2.1.2 Il secondo ha dichiarato che “l’accordo giudiziale intervenuto tra l’autorità giudi- ziaria estera ed A. non può essere inserito nel contesto di questa procedura rogatoriale, essendo lo stesso un atto che si è sviluppato nel procedimento estero, al quale il MPC non ha partecipato, né tantomeno è stato coinvolto, ac- cordo che non può peraltro aver nessuna portata con la collaborazione in ma- terie penale tra autorità estere. La stessa richiesta risulta essere contraria con la portata dell’assistenza giudiziaria, precisata dai contenuti definiti dal principio della specialità. In particolare tale principio permette l’utilizzo della documenta- zione trasmessa rogatorialmente da parte dell’autorità estera anche nel conte- sto di procedimenti penali distinti per i quali sono realizzate le condizioni del rispetto dei vincoli per la concessione dell’assistenza giudiziaria” (act. 10, pag. 3). In sede di duplica, il MPC ha dichiarato che l’accordo globale indicato in replica dai ricorrenti (v. supra Fatti lett. F) “è il frutto esclusivo della fantasia del ricorrente, non essendo, per quanto riguarda il MPC, mai stato sottoscritto con le predette autorità estere un simile accordo globale. Tutt’al più si può eviden- temente riconoscere l’esistenza di una collaborazione intervenuta tra le parti, in ragione della connotazione internazionale dell’inchiesta, ma sempre nell’ambito e nel rispetto delle normative interne di ciascun Stato e sviluppata nel contesto di reciproche attività di assistenza internazionale in ambito penale” (act. 22, pag. 2). Esso ha aggiunto che “la collaborazione tra i tre Stati, ossia Brasile, Stati Uniti e Svizzera, si è inoltre sviluppata e limitata all’istruzione del procedimento penale federale che ha definito la responsabilità penale delle società C. SA e

- 6 -

F. SA, e per il quale le autorità interessate hanno ritenuto di dover effettuare in contemporaneità la comunicazione della conclusione delle proprie indagini. Tale collaborazione è stata in tal senso evocata nel comunicato stampa del 21 dicembre 2016 […], effettuato in contemporaneità con i corrispettivi comuni- cati delle autorità brasiliane e statunitensi, con il quale il MPC ha informato i media sulla conclusione della procedura e la condanna delle predette società” (ibidem).

E. 2.2 Questa Corte ritiene che le considerazioni espresse dall’UFG e dal MPC non prestano il fianco a critiche. Nella misura in cui le autorità svizzere non sono parte agli accordi, da loro non firmati, siglati dalle autorità penali brasiliane con C. e i collaboratori di quest’ultima, nulla s’impone alla Svizzera, se non il rispetto delle normative applicabili tra Svizzera e Brasile, segnatamente del trattato bi- laterale tra i due Paesi (v. supra consid. 1.2).

E. 3 Invocando il principio della proporzionalità, i ricorrenti chiedono, a titolo sussi- diario, di limitare la trasmissione alle autorità estere ai documenti direttamente collegati con le operazioni tra i conti di A. e quelli delle persone toccate dal procedimento all’origine della domanda di assistenza, ossia D. e G., risp. H. Inc. A titolo ancora più sussidiario, essi chiedono di celare nella documentazione litigiosa i nomi e i dati personali (compresi i numeri di conto) di terzi.

E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può so- stituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; decisione del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da conso- lidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'in- tegralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le

- 7 -

persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La do- manda di assistenza deve essere accolta anche nel caso in cui la documenta- zione bancaria richiesta si riferisca ad un lasso di tempo più ampio rispetto a quello della descrizione dei fatti. Proprio nei casi complessi l’autorità rogante deve poter istruire la fattispecie prima e dopo il momento esatto del suo realiz- zarsi (sentenza del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 9.2.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). Inoltre, a seconda dello stadio dell’in- chiesta estera, non è escluso che l’autorità rogante non abbia ancora potuto identificare l’insieme delle persone e società coinvolte (v. decisione del Tribu- nale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

E. 3.2 In concreto, come già rilevato in precedenza (v. supra Fatti lett A.), A. è indagato per corruzione attiva e passiva, riciclaggio di denaro nonché organizzazione criminale. Sulla base delle indagini brasiliane, è emerso che D. ha ricevuto, tra giugno 2006 e giugno 2013, sulla relazione bancaria n. 3 a lui intestata e sulla relazione n. 4 intestata alla società H. Inc., di cui egli era beneficiario economico unitamente alla moglie G., entrambe presso la banca E., un importo comples- sivo di USD 1'320'900.– proveniente da una relazione bancaria intestata ad A. presso la stessa banca, a sua volta alimentata da relazioni bancarie in essere presso la banca E. intestate alle società, gestite dal dipartimento “Operaçoes Estruturadas”, I. Corp. e J. Corp. di cui era avente diritto economico la società F. SA. L’autorità estera ritiene che il denaro giunto sulle relazioni intestate a D. e alla moglie sia di origine criminale e quindi oggetto di riciclaggio. Visti i reati ipotizzati dall’autorità rogante e il ruolo attribuito ad A., l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è indiscutibile. Dovendo l'autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, essa necessita della documentazione bancaria nella sua integralità, per cui non possono nemmeno essere accolte le richieste sussidiarie dei ricorrenti di trasmettere unicamente i documenti con-

- 8 -

cernenti direttamente le operazioni tra i conti di A. e quelli di D. e G. o di oscu- rare i nomi e i conti di terzi, anche perché tale documentazione potrebbe per- mettere all'autorità rogante di scoprire l'esistenza di altre operazioni sospette e/o di altre entità coinvolte nei fatti oggetto d'indagine. In conclusione, essen- doci sufficienti elementi per ipotizzare che le relazioni bancarie intestate ai ri- correnti siano collegate con l'attività corruttiva oggetto delle indagini estere – va ricordato che A. è avente diritto economico del conto intestato a B. Inc. –, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una sua connessione penalmente rilevante con i fatti oggetto della procedura penale in Brasile. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della pro- porzionalità.

E. 4 In definitiva, il ricorso deve essere respinto e le decisioni impugnate confermate.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è in totale fissata a fr. 6'000.– a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’an- ticipo delle spese già versato.

- 9 -

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è posta a carico dei reclamanti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 22 aprile 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B. entrambi rappresentati dall'avv. Pedro Da Silva Neves, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.327-328

- 2 -

Fatti: A. Il 6 dicembre 2018, il Ministério Público Federal Estado do Paraná (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione passiva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di de- naro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo 1998) e organizzazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). Tale domanda si inserisce nel contesto dell’operazione “Lava-Jato” in corso in Brasile riguardante un complesso si- stema corruttivo relativo all’assegnazione di contratti d’appalto che ha coinvolto società del gruppo C. e la società statale Petròleo Brasileiro SA (in seguito: Petrobras). In sostanza, da una sentenza di condanna a carico del predetto, emessa nell’ambito di una procedura di patteggiamento, è emerso che A. ha ammesso di aver versato – attraverso il dipartimento “Operaçoes Estruturadas” del gruppo C., le società offshore da questo controllate e il denaro costituito in “casse nere” – bonus extracontabili in favore di D., deceduto nel 2014, già re- sponsabile della sezione “Apoio em Desenvolvimento de Oportunidades e Re- presentacao” della società C. nonché membro del consiglio di amministrazione della fundaçao C., denaro ritenuto provento di attività illecita e oggetto di rici- claggio.

Con la sua domanda, l’autorità brasiliana chiede, tra l’altro, la trasmissione della documentazione concernente le relazioni bancarie n. 1 intestata ad A. e n. 2 intestata alla società B. Inc., di cui il predetto è avente diritto economico, en- trambe presso la banca E., Ginevra.

B. Mediante decisione del 9 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda brasiliana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00- 0001 e segg. incarto MPC). Con decisioni incidentali del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione concernente le relazioni di cui sopra, già in suo possesso nell’ambito del proce- dimento interno n. SV.15.077 (v. atti 04-00-0007 e seg. nonché 04-00-0009 e seg. incarto MPC).

C. Con decisioni di chiusura del 30 novembre 2020, l’autorità d’esecuzione ha ac- colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di sva- riata documentazione riguardante le relazioni bancarie in questione (v. act. 1.1 e 1.2).

- 3 -

D. Il 28 dicembre 2020, A. e B. Inc. hanno impugnato le decisioni di chiusura in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1).

E. Con risposta del 28 gennaio 2021, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 9). Con scritto dell’8 febbraio 2021, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).

F. Con replica del 18 marzo 2021, i ricorrenti hanno chiesto “qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral, à titre préalable, en application de l’art. 12 let. b et 19 PA, ordon- ner au Ministère public de la Confédération et à l’Office fédéral de la justice de renseigner le Tribunal, par tous moyens de preuve utiles, sur les termes de l’accord global entre les autorités suisses, brésiliennes et américaines dont il est question dans les communiqués de presse officiels du 21 décembre 2016 et dans l’accord de clémence entre C. SA et le Ministério público féderal du 1er décembre 2016”. Essi hanno per il resto confermato le loro conclusioni ricor- suali (v. act. 17).

G. Con scritto del 14 aprile 2021, l’UFG ha comunicato di confermare le proprie conclusioni e di rinunciare a duplicare (v. act. 21). Con duplica del 16 aprile 2021, il MPC ha confermato la sua posizione (v. act. 22). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per informazione (v. act. 23).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA). 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale

- 4 -

sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010). 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pat- tizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 con- sid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando. 1.5 Interposto tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 30 novembre 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. I ricorrenti sono legittimati a ricorrere ognuno per la relazione di cui è titolare, ossia A. per la n. 1 e B. Inc. per la n. 2 (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Affermando di partecipare, dal 2016, a un processo di larga collaborazione con le autorità penali brasiliane, i ricorrenti sostengono che l’accord de clémence (acordo de leniência) e l’accord de collaboration récompensée (colaboração premiada) siglati nel 2016 – il primo tra l’autorità brasiliana e C. SA e il secondo tra la medesima autorità e gli impiegati e dirigenti del gruppo C. – istituirebbero una clausola di specialità specifica alla fattispecie che non permetterebbe di trasmettere la documentazione qui litigiosa, se non in violazione dei principi di reciprocità e di specialità. Facendo parte di un accordo globale concluso dalle autorità brasiliane, statunitensi e svizzere, concernente la confisca, risp. il pa-

- 5 -

gamento, di un’ingente somma di denaro per porre fine al perseguimento pe- nale nei confronti delle società appartenenti al gruppo C. nei tre Paesi, i predetti accordi sarebbero da rispettare anche dalle autorità elvetiche. In sede di replica, i ricorrenti hanno formalmente chiesto all’autorità adita di ordinare al MPC e all’UFG di informare questa Corte del contenuto dell’accordo globale in que- stione (v. supra Fatti lett. G).

2.1 L’UFG e il MPC hanno preso posizione sulla questione.

2.1.1 Il primo ha affermato che quanto annunciato dal MPC il 21 dicembre 2016 (v. act. 1.3) “configurava la conclusione di una parte delle inchieste nazionali svizzere nell’ambito del complesso di fatti legati allo scandalo Petrobras-C. (act. 9, pag. 1). Esso ha negato l’esistenza di un accordo di un’autorità svizzera con Brasile e Stati Uniti con la sottoscrizione di una “clausola di specialità ad hoc” (v. ibidem), precisando inoltre che “i numerosi accordi conclusi, da una parte, tra le società e le persone oggetto di inchieste penali in Brasile e, dall’altra, le autorità brasiliane, sono accordi che vincolano esclusivamente tali parti e ai quali nessuna autorità svizzera ha preso parte. Questi ultimi non sono pertanto in nessun modo vincolanti per le autorità svizzere, né tantomeno per l’Ufficio federale di giustizia né per il Ministero pubblico della Confederazione” (ibidem, pag. 2).

2.1.2 Il secondo ha dichiarato che “l’accordo giudiziale intervenuto tra l’autorità giudi- ziaria estera ed A. non può essere inserito nel contesto di questa procedura rogatoriale, essendo lo stesso un atto che si è sviluppato nel procedimento estero, al quale il MPC non ha partecipato, né tantomeno è stato coinvolto, ac- cordo che non può peraltro aver nessuna portata con la collaborazione in ma- terie penale tra autorità estere. La stessa richiesta risulta essere contraria con la portata dell’assistenza giudiziaria, precisata dai contenuti definiti dal principio della specialità. In particolare tale principio permette l’utilizzo della documenta- zione trasmessa rogatorialmente da parte dell’autorità estera anche nel conte- sto di procedimenti penali distinti per i quali sono realizzate le condizioni del rispetto dei vincoli per la concessione dell’assistenza giudiziaria” (act. 10, pag. 3). In sede di duplica, il MPC ha dichiarato che l’accordo globale indicato in replica dai ricorrenti (v. supra Fatti lett. F) “è il frutto esclusivo della fantasia del ricorrente, non essendo, per quanto riguarda il MPC, mai stato sottoscritto con le predette autorità estere un simile accordo globale. Tutt’al più si può eviden- temente riconoscere l’esistenza di una collaborazione intervenuta tra le parti, in ragione della connotazione internazionale dell’inchiesta, ma sempre nell’ambito e nel rispetto delle normative interne di ciascun Stato e sviluppata nel contesto di reciproche attività di assistenza internazionale in ambito penale” (act. 22, pag. 2). Esso ha aggiunto che “la collaborazione tra i tre Stati, ossia Brasile, Stati Uniti e Svizzera, si è inoltre sviluppata e limitata all’istruzione del procedimento penale federale che ha definito la responsabilità penale delle società C. SA e

- 6 -

F. SA, e per il quale le autorità interessate hanno ritenuto di dover effettuare in contemporaneità la comunicazione della conclusione delle proprie indagini. Tale collaborazione è stata in tal senso evocata nel comunicato stampa del 21 dicembre 2016 […], effettuato in contemporaneità con i corrispettivi comuni- cati delle autorità brasiliane e statunitensi, con il quale il MPC ha informato i media sulla conclusione della procedura e la condanna delle predette società” (ibidem).

2.2 Questa Corte ritiene che le considerazioni espresse dall’UFG e dal MPC non prestano il fianco a critiche. Nella misura in cui le autorità svizzere non sono parte agli accordi, da loro non firmati, siglati dalle autorità penali brasiliane con C. e i collaboratori di quest’ultima, nulla s’impone alla Svizzera, se non il rispetto delle normative applicabili tra Svizzera e Brasile, segnatamente del trattato bi- laterale tra i due Paesi (v. supra consid. 1.2).

3. Invocando il principio della proporzionalità, i ricorrenti chiedono, a titolo sussi- diario, di limitare la trasmissione alle autorità estere ai documenti direttamente collegati con le operazioni tra i conti di A. e quelli delle persone toccate dal procedimento all’origine della domanda di assistenza, ossia D. e G., risp. H. Inc. A titolo ancora più sussidiario, essi chiedono di celare nella documentazione litigiosa i nomi e i dati personali (compresi i numeri di conto) di terzi.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può so- stituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; decisione del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da conso- lidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'in- tegralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le

- 7 -

persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La do- manda di assistenza deve essere accolta anche nel caso in cui la documenta- zione bancaria richiesta si riferisca ad un lasso di tempo più ampio rispetto a quello della descrizione dei fatti. Proprio nei casi complessi l’autorità rogante deve poter istruire la fattispecie prima e dopo il momento esatto del suo realiz- zarsi (sentenza del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 9.2.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). Inoltre, a seconda dello stadio dell’in- chiesta estera, non è escluso che l’autorità rogante non abbia ancora potuto identificare l’insieme delle persone e società coinvolte (v. decisione del Tribu- nale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

3.2 In concreto, come già rilevato in precedenza (v. supra Fatti lett A.), A. è indagato per corruzione attiva e passiva, riciclaggio di denaro nonché organizzazione criminale. Sulla base delle indagini brasiliane, è emerso che D. ha ricevuto, tra giugno 2006 e giugno 2013, sulla relazione bancaria n. 3 a lui intestata e sulla relazione n. 4 intestata alla società H. Inc., di cui egli era beneficiario economico unitamente alla moglie G., entrambe presso la banca E., un importo comples- sivo di USD 1'320'900.– proveniente da una relazione bancaria intestata ad A. presso la stessa banca, a sua volta alimentata da relazioni bancarie in essere presso la banca E. intestate alle società, gestite dal dipartimento “Operaçoes Estruturadas”, I. Corp. e J. Corp. di cui era avente diritto economico la società F. SA. L’autorità estera ritiene che il denaro giunto sulle relazioni intestate a D. e alla moglie sia di origine criminale e quindi oggetto di riciclaggio. Visti i reati ipotizzati dall’autorità rogante e il ruolo attribuito ad A., l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è indiscutibile. Dovendo l'autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, essa necessita della documentazione bancaria nella sua integralità, per cui non possono nemmeno essere accolte le richieste sussidiarie dei ricorrenti di trasmettere unicamente i documenti con-

- 8 -

cernenti direttamente le operazioni tra i conti di A. e quelli di D. e G. o di oscu- rare i nomi e i conti di terzi, anche perché tale documentazione potrebbe per- mettere all'autorità rogante di scoprire l'esistenza di altre operazioni sospette e/o di altre entità coinvolte nei fatti oggetto d'indagine. In conclusione, essen- doci sufficienti elementi per ipotizzare che le relazioni bancarie intestate ai ri- correnti siano collegate con l'attività corruttiva oggetto delle indagini estere – va ricordato che A. è avente diritto economico del conto intestato a B. Inc. –, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una sua connessione penalmente rilevante con i fatti oggetto della procedura penale in Brasile. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della pro- porzionalità.

4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto e le decisioni impugnate confermate.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è in totale fissata a fr. 6'000.– a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’an- ticipo delle spese già versato.

- 9 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è posta a carico dei reclamanti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 26 aprile 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Pedro Da Silva Neves - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).