Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).
Sachverhalt
A. Il 12 settembre 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano (Groupe-Spécial Greenfield) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B. e altri per i reati di corruzione passiva (art. 317 CP/brasiliano) e riciclaggio di denaro (art. 1 legge
n. 9.613/1998). Tale procedimento ha preso avvio grazie a fatti emersi nel qua- dro di altre due procedure condotte dalla stessa autorità denominate “Sépsis” e “Cui Bono?”. Il procedimento “Sépsis” concerne un complesso caso di corru- zione e altri reati commessi a danno dell’amministrazione pubblica federale bra- siliana legati alla concessione di fondi pubblici d’investimento del Fondo C. e della Cassa di risparmio federale (Caixa Econômica Federal – CEF) e a paga- menti illeciti a favore di pubblici funzionari. Il procedimento “Cui Bono?” riguarda invece la concessione illecita di crediti (prestiti bancari) da parte della Cassa di Risparmio Federale. B. è sospettato di avere versato tangenti a D., funzionario della CEF, al fine di poter ottenere investimenti da parte del Fondo C. (v. atto 01-01-043 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione: in seguito: MPC).
Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto l’edizione della documentazione relativa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° agosto 2018 con- cernente le relazioni bancarie riconducibili a B., segnalate dal MPC con trasmis- sione spontanea d’informazioni del 2 luglio 2018, così come il blocco dei relativi saldi attivi.
B. Con decisione del 18 dicembre 2019, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 7.1, pag. 3), è entrato nel merito della stessa e, con decreto del medesimo giorno, ha ordinato il blocco della relazione bancaria n. 1 presso la banca E. intestata a A. S.A., nonché l’acquisizione della relativa documentazione bancaria, già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento penale n. SV.15.0775 (v. ibidem).
C. Con decisione di chiusura del 26 febbraio 2020, il MPC ha ordinato il manteni- mento del sequestro dei fondi nonché la trasmissione alle autorità brasiliane di svariata documentazione relativa alla relazione bancaria in questione (v. act. 7.1, pag. 10).
D. Il 30 marzo 2020 A. S.A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo quanto segue (v. act. 1, pag. 2):
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“En la forme
1. Recevoir le présent recours,
Au fond
A titre préliminaire
2. Accorder à la recourante un délai raisonnable, mais au minimum de 30 jours, pour compléter le présent recours compte tenu de la situation liée au Covid-19.
Principalement
3. Annuler et mettre à néant la décision de clôture du 26 février 2020 et les décisions d’entrée en matière du 18 décembre 2018 et du 15 janvier 2019 prononcées par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure RH.18.0269-SCA2.
Cela fait:
4. Rejeter la demande d’entraide brésilienne du 12 septembre 2018.
5. Ordonner la levée de la saisie des documents relatifs à la relation ban- caire n° 1 de A. S.A. auprès de la banque E.
6. Ordonner la restitution à F. Ltd des documents bancaires relatifs à la rela- tion bancaire n° 1 de A. S.A. auprès de la banque E.
7. Ordonner la levée du séquestre prononcé sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 de A. S.A. auprès de la banque E.
Subsidiairement
8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans tous Ies cas
9. Renoncer à percevoir des frais ou les mettre à la charge de la partie inti- mée.
10. Restituer à la recourante l’avance de frais effectuée.
11. Allouer une indemnité à la recourante, à charge de la partie intimée”.
E. Con scritto del 27 maggio 2020, l’UFG ha proposto la reiezione del ricorso (v. act. 16). Con risposta dell’8 giugno 2020, il MPC ha chiesto che il gravame sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 17).
F. Il 15 giugno 2020, la ricorrente ha presentato una domanda di sospensione della presente procedura, al fine di attendere l’esito di altre procedure pendenti dinanzi alla Corte d’appello del Tribunale penale federale e al Tribunale federale concernenti altre società suscettibili, a suo dire, d’influire sul presente giudizio (v. act. 19).
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G. Con decisione incidentale del 17 giugno 2020, questa Corte ha respinto la sud- detta domanda (v. act. 20).
H. Con replica del 2 luglio 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 26), la ricorrente ha in sostanza confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 25).
I. Con scritto del 7 luglio 2020, trasmesso alla ricorrente e all’UFG per cono- scenza (v. act. 28), il MPC ha informato questa Corte che l’importo bloccato ammonta a USD 8'568'489.– e non a USD 23'946'874.–, come erroneamente indicato nella sua risposta dell’8 giugno 2020 (v. act. 27).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
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v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 26 febbraio 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Intestataria del conto oggetto della misura impugnata, la ricorrente è le- gittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente chiede innanzitutto di potere ottenere, tenuto conto della situa- zione legata alla pandemia di Covid-19, un termine ragionevole (almeno 30 giorni) per completare il suo ricorso.
E. 2.1 Giusta l'art. 53 PA, se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 PA non è applicabile.
E. 2.2 In concreto, si rileva che la ricorrente, nonostante la pandemia legata al Covid- 19 e i disagi che ne sono potuti derivare, ha presentato un ricorso di 27 pagine mediante il quale ha potuto sufficientemente sviluppare le proprie censure, le quali risultano esaustive, precisato che all’insorgente è stata concessa una pro- roga per la presentazione della replica, inoltrata il 2 luglio 2020, con la quale ha potuto ulteriormente approfondire i propri argomenti. Visto quanto precede, non vi è motivo per la concessione di un termine supplementare per completare il ricorso. La richiesta in questione va dunque respinta.
E. 3 La ricorrente sostiene che il comportamento delle autorità inquirenti brasiliane sarebbe contrario al principio della buona fede, nella misura in cui esse non avrebbero proceduto a nessuna misura investigativa nei confronti di B., appro- fittando esclusivamente della diligenza delle autorità svizzere per ottenere ciò che non potrebbero o non vorrebbero ottenere in Brasile. Pur disponendo di tutti gli elementi nel loro Paese per far avanzare l’inchiesta (presenza e disponibilità
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di B., sostanziosi averi appartenenti allo stesso e/o al suo gruppo in Brasile), esse farebbero prova di malafede strumentalizzando la procedura rogatoriale per altri fini rispetto al perseguimento d’infrazioni penali.
E. 3.1.1 Giusta l’art. 29 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano, per il tramite delle Autorità cen- trali, e nei limiti del loro diritto interno, le autorità competenti di ciascuno Stato contraente possono, senza previa richiesta, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perseguibili se ritengono che tale trasmis- sione possa consentire all’altro Stato contraente di presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato (lett. a); promuovere un pro- cedimento penale (lett. b); o facilitare lo svolgimento di un’istruzione penale in corso (lett. c). Il n. 2 della medesima disposizione prevede che l’autorità com- petente che fornisce l’informazione può, conformemente al proprio diritto in- terno, porre determinate condizioni per l’impiego di tale informazione. Tali con- dizioni devono essere rispettate. Nel diritto interno, una normativa simile è pre- vista all’art. 67a AIMP (sul tema v. anche sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2019.312 del 28 aprile 2020 consid. 5.1 con rinvii).
E. 3.1.2 Nell’adempimento dei loro doveri internazionali, gli Stati devono rispettare il principio della buona fede. Ciò vale naturalmente anche per le norme interna- zionali che disciplinano l'assistenza giudiziaria (ATF 119 Ib 71). La giurispru- denza ha quindi condannato le pratiche sleali volte ad aggirare le normali regole della cooperazione internazionale. A questo proposito, gli Stati hanno il dovere di rispettare la sovranità dell'altro; essi violerebbero questa regola se ottenes- sero, con mezzi considerati oggettivamente illegali, prove o beni soggetti a mi- sure provvisorie in violazione delle norme che disciplinano l'assistenza giudizia- ria internazionale in materia penale (v. DTF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.229 del 16 otto- bre 2013 consid. 8.4).
E. 3.2 Nella fattispecie, le autorità brasiliane hanno presentato alla Svizzera una do- manda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nel quadro del loro procedimento penale n. 1.16.000.002305/2018-78 a carico di B. e altri. I reati oggetto di tale procedimento, ribaditi e precisati in uno scritto del 30 agosto 2019, sono la gestione temeraria o fraudolenta (art. 4 legge 7.492/1986), la cor- ruzione e il riciclaggio di denaro (v. atto 03-00-0073 incarto MPC). Come risulta evidente alla lettura della rogatoria del 12 settembre 2018, questa si basa certo, da una parte, sulla trasmissione spontanea d’informazioni del 2 luglio 2018 pro- veniente dalle autorità elvetiche; d’altra parte, tuttavia, vi sono numerose altre informazioni, legate al funzionamento del presunto costrutto corruttivo oggetto d’indagine, provenienti dal procedimento brasiliano, segnatamente dalle dichia- razioni fatte da D. nell’ambito dell’inchiesta estera, il quale ha confessato alle autorità penali brasiliane (concludendo anche un accordo collaborativo con le
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stesse; v. atto 01-01-0064 e segg. incarto MPC) di aver ricevuto tangenti anche dalla società G. riconducibile a B. (v. atto 01-01-0045 e segg. incarto MPC). Visto quanto precede, non vi sono ragioni per ritenere che le autorità brasiliane abbiano agito in malafede. Occorre del resto rilevare che, nella misura in cui la trasmissione è intervenuta nel rispetto dell’art. 29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l’autorità estera non possa presentare la sua ro- gatoria basandosi (anche) su informazioni ricevute dalle autorità svizzere che indagano su paralleli fatti. Lo scopo di tali trasmissioni spontanee è proprio que- sto. Nella misura in cui le regole dell’assistenza sono ossequiate, non tocca inoltre, al giudice dell’assistenza elvetico esprimere giudizi sull’operato dell’au- torità inquirente all’estero o suggerire le misure istruttorie che la stessa do- vrebbe ivi intraprendere: tali censure vanno semmai presentate al giudice bra- siliano del merito. In definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno per- messo alle autorità brasiliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 12 settembre 2018. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 4 La ricorrente ritiene che la condizione della doppia punibilità non sia adempiuta. Per quanto attiene al reato di corruzione attiva contestato a B., vi sarebbe una decisione di un giudice brasiliano di habeas corpus del 28 maggio 2019 che attesterebbe che i fatti rimproverati al predetto, se confermati, sarebbero pre- scritti dal punto di vista del diritto brasiliano, vista l’età dell’imputato ultrasettan- tenne. Per quanto concerne l’ipotesi di riciclaggio, questa non sarebbe realiz- zata, vista l’assenza di un crimine a monte. Né sul conto qui litigioso né su altri conti di altre società del gruppo H. sarebbero ravvisabili transazioni sospette.
E. 4.1 Giusta l’art. 6 del Trattato svizzero-brasiliano, l'esecuzione di una domanda im- plicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi com- messo. Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame di tale principio, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incri- minati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toc- cate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc;
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TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condi- zione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
E. 4.2 Nel caso concreto, l’inchiesta brasiliana è condotta per titolo di gestione teme- raria o fraudolenta (art. 4 legge 7.492/1986; tale reato è menzionato nello scritto dell’autorità rogante del 30 agosto 2019, v. atto 03-00-0072 incarto MPC), cor- ruzione passiva (art. 317 CP/brasiliano) e riciclaggio di denaro (art. 1 legge 9.613/1998). Trasposte nel diritto svizzero, le azioni incriminate, ampiamente descritte nella rogatoria (v. atto 01-01-043 e segg. incarto MPC), corrispondono anzitutto ai reati di corruzione attiva (art. 322ter CP), corruzione passiva (art. 322quater CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Ora, avendo la ricorrente invocato l’esistenza di una decisione brasiliana attestante l’intervento della pre- scrizione per i fatti contestati a B., il MPC, in data 16 luglio 2019, ha contattato l’autorità rogante per ottenere informazioni al riguardo e per sapere se la do- manda di assistenza fosse sempre d’attualità (v. act. 17.1). Con risposta del 10 settembre 2019, le autorità brasiliane hanno dichiarato che la decisione ha- beas corpus del 28 maggio 2019 ha riconosciuto l’intervenuta prescrizione uni- camente per quanto riguarda il reato di corruzione attiva contestata a B. ed esclusivamente per i fatti antecedenti il mese di maggio 2011 (v. atto 03-00- 0072). L’autorità rogante ha puntualizzato che, ricoprendo l’inchiesta il periodo dal 1° ottobre 2010 al 1° agosto 2018, è possibile che pagamenti corruttivi siano intervenuti – la documentazione litigiosa dovrà giustamente permettere un’ana- lisi all’uopo – anche dopo il mese di maggio 2011, periodo non coperto dalla prescrizione (v. atto 03-00-0073 incarto MPC). Essa ha aggiunto che non solo B. è indagato per corruzione attiva nel procedimento estero, ma anche I.: i due avrebbero agito di concerto, il primo risultando responsabile della gestione del conto litigioso. I fatti contestati ad I., compresi quelli commessi prima del mese di maggio 2011, non soffrirebbero in ogni caso dell’intervento della prescrizione (v. ibidem). A tal proposito, le autorità brasiliane hanno precisato che “selon les informations prêtées par D. (Terme de Collaboration n. 10), en 2009, il y a eu une demande d’investissement au Fond C. par l’entreprise G. qui appartenait au Groupe H., un grand conglomérat avec plusieurs entreprises, dans le do- maine de la construction et bancaire, comme étant le bras financier du Groupe. On a vu que la société G. avait de nombreuses usines électriques, certaines en activité. Il y a eu, donc, un investissement du Fond C. apportant du capital et de la participation actionnaire en une valeur de R$ 300 millions de reais. Selon D., vers la fin de l’enquête, l’entreprise, par le biais de I., a offert un avantage indu à D. si l’opération réussisse. Lors d’une autre réunion, D. a informé personnel- lement les données de son compte en Suisse à B. pour le versement du pot- de-vin, mais étant que la somme combinée a été d’à peu près R$ 500 mille
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reais. D’ailleurs, à un autre moment, I. a fait une autre proposition d’investisse- ment à la Caisse d’Epargne Fédérale pour d’autres usines du groupe H. À cette occasion encore un fois I. a proposé à D. le paiement d’un avantage illicite si l’affaire réussisse. Cependant, cette proposition n’a pas avancé et donc on n’a pas de versement à titre de pot-de-vin” (v. atti 01-01-0046 e seg., 03-00-0073 e seg., nonché 01-01-0064 e seg. incarto MPC). Infine, con decisione del 30 ago- sto 2019, il giudice brasiliano ha dichiarato di non potersi pronunciare, vista l’assenza di elementi, su un’eventuale prescrizione dei reati di riciclaggio. Egli ha quindi confermato sia il mantenimento del blocco delle relazioni bancarie riconducibili a B. e altri, sia l’edizione della relativa documentazione, sia il suo interesse all’esecuzione da parte svizzera della sua domanda di assistenza (v. atto 03-00-0074 e segg. incarto MPC).
In conclusione, tenuto conto che il procedimento estero è condotto nei confronti di svariate persone, che la decisione del 28 maggio 2019 concerne solo i pre- sunti reati corruttivi contestati a B. intervenuti prima del mese di maggio 2011 e che i reati di riciclaggio non sono toccati dalla prescrizione, anche questo gruppo di censure va disatteso.
E. 5 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della propor- zionalità. A suo avviso, l’analisi dei trasferimenti avvenuti tra i conti personali di B., oggetto di un’esecuzione semplificata, e quelli delle sue società permette- rebbe di stabilire che non vi è nessun elemento derivante dai conti del gruppo H. suscettibile di chiarire l’inchiesta brasiliana. A suo avviso, la documentazione bancaria litigiosa non presenterebbe nessun interesse per l’autorità estera, ra- gione per cui il principio dell’utilità potenziale non troverebbe applicazione.
E. 5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
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consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'in- tera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
E. 5.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che B., avente diritto economico con diritto di firma, unita- mente ad I., del conto n. 1 presso la banca E., è indagato nel procedimento estero per i reati di corruzione attiva e riciclaggio di denaro. Data la natura fi- nanziaria dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’autorità rogante, affinché questa abbia una visione completa dei flussi di denaro intervenuti sul conto dell’indagato. L’auto- rità d’esecuzione ha del resto elencato tutta una serie di addebiti e accrediti di somme importanti intervenuti sulla relazione della ricorrente che devono essere analizzati e approfonditi dalle autorità brasiliane, per verificare l’eventuale esi- stenza di altre dazioni corruttive (v. act. 7.1, pag. 7 e seg.; act. 17, pag. 4).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.
E. 5.3 Da quanto sopra discende che la censura va respinta.
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E. 5.4 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a que- st'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).
Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 5.2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il seque- stro della relazione intestata ai ricorrenti. Se è vero che dall’analisi delle rela- zioni bancarie riconducibili a B. risultano versamenti per un totale di fr. 602'257.– a favore di una relazione bancaria intestata alla società J. Ltd ri- conducibile a D., occorre anche rilevare che sul conto della ricorrente sono in- tervenute altre operazioni, di cui l’autorità rogante non è ancora a conoscenza e che potrebbero essere di rilevanza penale. In questo ambito si rileva che, con scritto del 26 febbraio 2019, il MPC ha chiesto all’autorità brasiliana di indicare l’importo massimo per il quale viene richiesto il sequestro dei saldi attivi delle relazioni bancarie riconducibili a B. (v. atto 03-00-0014 incarto MPC). Con scritto ricevuto dall’autorità d’esecuzione il 15 maggio 2019, l’autorità rogante ha affermato che grazie al pagamento della tangente, la società G. ha approfit- tato, nel 2009, di un investimento da parte del Fondo C. pari a R$ 330 milioni. L’importo massimo da sequestrare ammonterebbe quindi a USD 131'932’994.88 (controvalore di R$ 515’858’010.– al 28 marzo 2019). Ciò costituirebbe il danno causato dalla condotta delittuosa, corrispondente al va- lore totale dell’operazione finanziaria resa possibile grazie al pagamento di tan- genti. Sarebbero in ogni caso da sequestrare almeno USD 497’947.–, importo corrispondente al totale delle tangenti pagate da B. a D. attraverso la società J. Ltd a lui riconducibile (v. act. 7.1, pag. 9; atto 01-01-0052 incarto MPC).
Ora, alla luce di quanto precede, potendo tutto il denaro sequestrato, ossia USD 8'568'489.– (saldo al 31 dicembre 2019, v. act. 7.1, pag. 7 e act. 27), es- sere legato ai reati oggetto d’indagine in Brasile, la misura va confermata nell'ot- tica di un’eventuale futura richiesta di confisca (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 12 cpv. 1 Trattato svizzero-brasiliano, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La ricorrente afferma che l’investimento effettuato dal Fondo C. sarebbe lecito e che il fondo in questione non avrebbe subito nessun danno finanziario. Come rettamente rilevato dal MPC (v. act. 17, pag. 12), tali questioni non devono essere approfondite dal giudice dell’assistenza, ma sono di pertinenza del giudice del merito brasiliano. In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 12 cpv. 2
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Trattato svizzero-brasiliano), ferma restando la necessità che la procedura all'e- stero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostan- ziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di spropor- zionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e le relative censure re- spinte.
E. 6 In sede di replica, la ricorrente ha postulato la congiunzione della presente causa con le procedure RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 riguardanti al- tre due società riconducibili a B., patrocinate dai medesimi avvocati, in quanto strettamente legate.
Non essendoci i presupposti per una congiunzione, la presente Corte ha già statuito su tali procedure con sentenze del 19 maggio 2020. La richiesta è per- tanto divenuta priva d’oggetto.
E. 7 In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il gravame integral- mente respinto.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 7’000.– a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di un termine supplementare per completare il ricorso è respinta.
- La richiesta di congiunzione della presente causa con le procedure RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 è divenuta priva d’oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 26 agosto 2020 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. S.A., rappresentata dagli avv. Delphine Jobin e Mat- teo Pedrazzini, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.95
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Fatti: A. Il 12 settembre 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano (Groupe-Spécial Greenfield) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B. e altri per i reati di corruzione passiva (art. 317 CP/brasiliano) e riciclaggio di denaro (art. 1 legge
n. 9.613/1998). Tale procedimento ha preso avvio grazie a fatti emersi nel qua- dro di altre due procedure condotte dalla stessa autorità denominate “Sépsis” e “Cui Bono?”. Il procedimento “Sépsis” concerne un complesso caso di corru- zione e altri reati commessi a danno dell’amministrazione pubblica federale bra- siliana legati alla concessione di fondi pubblici d’investimento del Fondo C. e della Cassa di risparmio federale (Caixa Econômica Federal – CEF) e a paga- menti illeciti a favore di pubblici funzionari. Il procedimento “Cui Bono?” riguarda invece la concessione illecita di crediti (prestiti bancari) da parte della Cassa di Risparmio Federale. B. è sospettato di avere versato tangenti a D., funzionario della CEF, al fine di poter ottenere investimenti da parte del Fondo C. (v. atto 01-01-043 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione: in seguito: MPC).
Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto l’edizione della documentazione relativa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° agosto 2018 con- cernente le relazioni bancarie riconducibili a B., segnalate dal MPC con trasmis- sione spontanea d’informazioni del 2 luglio 2018, così come il blocco dei relativi saldi attivi.
B. Con decisione del 18 dicembre 2019, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 7.1, pag. 3), è entrato nel merito della stessa e, con decreto del medesimo giorno, ha ordinato il blocco della relazione bancaria n. 1 presso la banca E. intestata a A. S.A., nonché l’acquisizione della relativa documentazione bancaria, già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento penale n. SV.15.0775 (v. ibidem).
C. Con decisione di chiusura del 26 febbraio 2020, il MPC ha ordinato il manteni- mento del sequestro dei fondi nonché la trasmissione alle autorità brasiliane di svariata documentazione relativa alla relazione bancaria in questione (v. act. 7.1, pag. 10).
D. Il 30 marzo 2020 A. S.A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo quanto segue (v. act. 1, pag. 2):
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“En la forme
1. Recevoir le présent recours,
Au fond
A titre préliminaire
2. Accorder à la recourante un délai raisonnable, mais au minimum de 30 jours, pour compléter le présent recours compte tenu de la situation liée au Covid-19.
Principalement
3. Annuler et mettre à néant la décision de clôture du 26 février 2020 et les décisions d’entrée en matière du 18 décembre 2018 et du 15 janvier 2019 prononcées par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure RH.18.0269-SCA2.
Cela fait:
4. Rejeter la demande d’entraide brésilienne du 12 septembre 2018.
5. Ordonner la levée de la saisie des documents relatifs à la relation ban- caire n° 1 de A. S.A. auprès de la banque E.
6. Ordonner la restitution à F. Ltd des documents bancaires relatifs à la rela- tion bancaire n° 1 de A. S.A. auprès de la banque E.
7. Ordonner la levée du séquestre prononcé sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 de A. S.A. auprès de la banque E.
Subsidiairement
8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans tous Ies cas
9. Renoncer à percevoir des frais ou les mettre à la charge de la partie inti- mée.
10. Restituer à la recourante l’avance de frais effectuée.
11. Allouer une indemnité à la recourante, à charge de la partie intimée”.
E. Con scritto del 27 maggio 2020, l’UFG ha proposto la reiezione del ricorso (v. act. 16). Con risposta dell’8 giugno 2020, il MPC ha chiesto che il gravame sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 17).
F. Il 15 giugno 2020, la ricorrente ha presentato una domanda di sospensione della presente procedura, al fine di attendere l’esito di altre procedure pendenti dinanzi alla Corte d’appello del Tribunale penale federale e al Tribunale federale concernenti altre società suscettibili, a suo dire, d’influire sul presente giudizio (v. act. 19).
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G. Con decisione incidentale del 17 giugno 2020, questa Corte ha respinto la sud- detta domanda (v. act. 20).
H. Con replica del 2 luglio 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 26), la ricorrente ha in sostanza confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 25).
I. Con scritto del 7 luglio 2020, trasmesso alla ricorrente e all’UFG per cono- scenza (v. act. 28), il MPC ha informato questa Corte che l’importo bloccato ammonta a USD 8'568'489.– e non a USD 23'946'874.–, come erroneamente indicato nella sua risposta dell’8 giugno 2020 (v. act. 27).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
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v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.5 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 26 febbraio 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Intestataria del conto oggetto della misura impugnata, la ricorrente è le- gittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente chiede innanzitutto di potere ottenere, tenuto conto della situa- zione legata alla pandemia di Covid-19, un termine ragionevole (almeno 30 giorni) per completare il suo ricorso.
2.1 Giusta l'art. 53 PA, se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 PA non è applicabile.
2.2 In concreto, si rileva che la ricorrente, nonostante la pandemia legata al Covid- 19 e i disagi che ne sono potuti derivare, ha presentato un ricorso di 27 pagine mediante il quale ha potuto sufficientemente sviluppare le proprie censure, le quali risultano esaustive, precisato che all’insorgente è stata concessa una pro- roga per la presentazione della replica, inoltrata il 2 luglio 2020, con la quale ha potuto ulteriormente approfondire i propri argomenti. Visto quanto precede, non vi è motivo per la concessione di un termine supplementare per completare il ricorso. La richiesta in questione va dunque respinta.
3. La ricorrente sostiene che il comportamento delle autorità inquirenti brasiliane sarebbe contrario al principio della buona fede, nella misura in cui esse non avrebbero proceduto a nessuna misura investigativa nei confronti di B., appro- fittando esclusivamente della diligenza delle autorità svizzere per ottenere ciò che non potrebbero o non vorrebbero ottenere in Brasile. Pur disponendo di tutti gli elementi nel loro Paese per far avanzare l’inchiesta (presenza e disponibilità
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di B., sostanziosi averi appartenenti allo stesso e/o al suo gruppo in Brasile), esse farebbero prova di malafede strumentalizzando la procedura rogatoriale per altri fini rispetto al perseguimento d’infrazioni penali.
3.1 3.1.1 Giusta l’art. 29 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano, per il tramite delle Autorità cen- trali, e nei limiti del loro diritto interno, le autorità competenti di ciascuno Stato contraente possono, senza previa richiesta, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perseguibili se ritengono che tale trasmis- sione possa consentire all’altro Stato contraente di presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato (lett. a); promuovere un pro- cedimento penale (lett. b); o facilitare lo svolgimento di un’istruzione penale in corso (lett. c). Il n. 2 della medesima disposizione prevede che l’autorità com- petente che fornisce l’informazione può, conformemente al proprio diritto in- terno, porre determinate condizioni per l’impiego di tale informazione. Tali con- dizioni devono essere rispettate. Nel diritto interno, una normativa simile è pre- vista all’art. 67a AIMP (sul tema v. anche sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2019.312 del 28 aprile 2020 consid. 5.1 con rinvii).
3.1.2 Nell’adempimento dei loro doveri internazionali, gli Stati devono rispettare il principio della buona fede. Ciò vale naturalmente anche per le norme interna- zionali che disciplinano l'assistenza giudiziaria (ATF 119 Ib 71). La giurispru- denza ha quindi condannato le pratiche sleali volte ad aggirare le normali regole della cooperazione internazionale. A questo proposito, gli Stati hanno il dovere di rispettare la sovranità dell'altro; essi violerebbero questa regola se ottenes- sero, con mezzi considerati oggettivamente illegali, prove o beni soggetti a mi- sure provvisorie in violazione delle norme che disciplinano l'assistenza giudizia- ria internazionale in materia penale (v. DTF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.229 del 16 otto- bre 2013 consid. 8.4).
3.2 Nella fattispecie, le autorità brasiliane hanno presentato alla Svizzera una do- manda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nel quadro del loro procedimento penale n. 1.16.000.002305/2018-78 a carico di B. e altri. I reati oggetto di tale procedimento, ribaditi e precisati in uno scritto del 30 agosto 2019, sono la gestione temeraria o fraudolenta (art. 4 legge 7.492/1986), la cor- ruzione e il riciclaggio di denaro (v. atto 03-00-0073 incarto MPC). Come risulta evidente alla lettura della rogatoria del 12 settembre 2018, questa si basa certo, da una parte, sulla trasmissione spontanea d’informazioni del 2 luglio 2018 pro- veniente dalle autorità elvetiche; d’altra parte, tuttavia, vi sono numerose altre informazioni, legate al funzionamento del presunto costrutto corruttivo oggetto d’indagine, provenienti dal procedimento brasiliano, segnatamente dalle dichia- razioni fatte da D. nell’ambito dell’inchiesta estera, il quale ha confessato alle autorità penali brasiliane (concludendo anche un accordo collaborativo con le
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stesse; v. atto 01-01-0064 e segg. incarto MPC) di aver ricevuto tangenti anche dalla società G. riconducibile a B. (v. atto 01-01-0045 e segg. incarto MPC). Visto quanto precede, non vi sono ragioni per ritenere che le autorità brasiliane abbiano agito in malafede. Occorre del resto rilevare che, nella misura in cui la trasmissione è intervenuta nel rispetto dell’art. 29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l’autorità estera non possa presentare la sua ro- gatoria basandosi (anche) su informazioni ricevute dalle autorità svizzere che indagano su paralleli fatti. Lo scopo di tali trasmissioni spontanee è proprio que- sto. Nella misura in cui le regole dell’assistenza sono ossequiate, non tocca inoltre, al giudice dell’assistenza elvetico esprimere giudizi sull’operato dell’au- torità inquirente all’estero o suggerire le misure istruttorie che la stessa do- vrebbe ivi intraprendere: tali censure vanno semmai presentate al giudice bra- siliano del merito. In definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno per- messo alle autorità brasiliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 12 settembre 2018. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
4. La ricorrente ritiene che la condizione della doppia punibilità non sia adempiuta. Per quanto attiene al reato di corruzione attiva contestato a B., vi sarebbe una decisione di un giudice brasiliano di habeas corpus del 28 maggio 2019 che attesterebbe che i fatti rimproverati al predetto, se confermati, sarebbero pre- scritti dal punto di vista del diritto brasiliano, vista l’età dell’imputato ultrasettan- tenne. Per quanto concerne l’ipotesi di riciclaggio, questa non sarebbe realiz- zata, vista l’assenza di un crimine a monte. Né sul conto qui litigioso né su altri conti di altre società del gruppo H. sarebbero ravvisabili transazioni sospette.
4.1 Giusta l’art. 6 del Trattato svizzero-brasiliano, l'esecuzione di una domanda im- plicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi com- messo. Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame di tale principio, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incri- minati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toc- cate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc;
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TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condi- zione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
4.2 Nel caso concreto, l’inchiesta brasiliana è condotta per titolo di gestione teme- raria o fraudolenta (art. 4 legge 7.492/1986; tale reato è menzionato nello scritto dell’autorità rogante del 30 agosto 2019, v. atto 03-00-0072 incarto MPC), cor- ruzione passiva (art. 317 CP/brasiliano) e riciclaggio di denaro (art. 1 legge 9.613/1998). Trasposte nel diritto svizzero, le azioni incriminate, ampiamente descritte nella rogatoria (v. atto 01-01-043 e segg. incarto MPC), corrispondono anzitutto ai reati di corruzione attiva (art. 322ter CP), corruzione passiva (art. 322quater CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Ora, avendo la ricorrente invocato l’esistenza di una decisione brasiliana attestante l’intervento della pre- scrizione per i fatti contestati a B., il MPC, in data 16 luglio 2019, ha contattato l’autorità rogante per ottenere informazioni al riguardo e per sapere se la do- manda di assistenza fosse sempre d’attualità (v. act. 17.1). Con risposta del 10 settembre 2019, le autorità brasiliane hanno dichiarato che la decisione ha- beas corpus del 28 maggio 2019 ha riconosciuto l’intervenuta prescrizione uni- camente per quanto riguarda il reato di corruzione attiva contestata a B. ed esclusivamente per i fatti antecedenti il mese di maggio 2011 (v. atto 03-00- 0072). L’autorità rogante ha puntualizzato che, ricoprendo l’inchiesta il periodo dal 1° ottobre 2010 al 1° agosto 2018, è possibile che pagamenti corruttivi siano intervenuti – la documentazione litigiosa dovrà giustamente permettere un’ana- lisi all’uopo – anche dopo il mese di maggio 2011, periodo non coperto dalla prescrizione (v. atto 03-00-0073 incarto MPC). Essa ha aggiunto che non solo B. è indagato per corruzione attiva nel procedimento estero, ma anche I.: i due avrebbero agito di concerto, il primo risultando responsabile della gestione del conto litigioso. I fatti contestati ad I., compresi quelli commessi prima del mese di maggio 2011, non soffrirebbero in ogni caso dell’intervento della prescrizione (v. ibidem). A tal proposito, le autorità brasiliane hanno precisato che “selon les informations prêtées par D. (Terme de Collaboration n. 10), en 2009, il y a eu une demande d’investissement au Fond C. par l’entreprise G. qui appartenait au Groupe H., un grand conglomérat avec plusieurs entreprises, dans le do- maine de la construction et bancaire, comme étant le bras financier du Groupe. On a vu que la société G. avait de nombreuses usines électriques, certaines en activité. Il y a eu, donc, un investissement du Fond C. apportant du capital et de la participation actionnaire en une valeur de R$ 300 millions de reais. Selon D., vers la fin de l’enquête, l’entreprise, par le biais de I., a offert un avantage indu à D. si l’opération réussisse. Lors d’une autre réunion, D. a informé personnel- lement les données de son compte en Suisse à B. pour le versement du pot- de-vin, mais étant que la somme combinée a été d’à peu près R$ 500 mille
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reais. D’ailleurs, à un autre moment, I. a fait une autre proposition d’investisse- ment à la Caisse d’Epargne Fédérale pour d’autres usines du groupe H. À cette occasion encore un fois I. a proposé à D. le paiement d’un avantage illicite si l’affaire réussisse. Cependant, cette proposition n’a pas avancé et donc on n’a pas de versement à titre de pot-de-vin” (v. atti 01-01-0046 e seg., 03-00-0073 e seg., nonché 01-01-0064 e seg. incarto MPC). Infine, con decisione del 30 ago- sto 2019, il giudice brasiliano ha dichiarato di non potersi pronunciare, vista l’assenza di elementi, su un’eventuale prescrizione dei reati di riciclaggio. Egli ha quindi confermato sia il mantenimento del blocco delle relazioni bancarie riconducibili a B. e altri, sia l’edizione della relativa documentazione, sia il suo interesse all’esecuzione da parte svizzera della sua domanda di assistenza (v. atto 03-00-0074 e segg. incarto MPC).
In conclusione, tenuto conto che il procedimento estero è condotto nei confronti di svariate persone, che la decisione del 28 maggio 2019 concerne solo i pre- sunti reati corruttivi contestati a B. intervenuti prima del mese di maggio 2011 e che i reati di riciclaggio non sono toccati dalla prescrizione, anche questo gruppo di censure va disatteso.
5. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della propor- zionalità. A suo avviso, l’analisi dei trasferimenti avvenuti tra i conti personali di B., oggetto di un’esecuzione semplificata, e quelli delle sue società permette- rebbe di stabilire che non vi è nessun elemento derivante dai conti del gruppo H. suscettibile di chiarire l’inchiesta brasiliana. A suo avviso, la documentazione bancaria litigiosa non presenterebbe nessun interesse per l’autorità estera, ra- gione per cui il principio dell’utilità potenziale non troverebbe applicazione.
5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
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consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'in- tera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
5.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che B., avente diritto economico con diritto di firma, unita- mente ad I., del conto n. 1 presso la banca E., è indagato nel procedimento estero per i reati di corruzione attiva e riciclaggio di denaro. Data la natura fi- nanziaria dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’autorità rogante, affinché questa abbia una visione completa dei flussi di denaro intervenuti sul conto dell’indagato. L’auto- rità d’esecuzione ha del resto elencato tutta una serie di addebiti e accrediti di somme importanti intervenuti sulla relazione della ricorrente che devono essere analizzati e approfonditi dalle autorità brasiliane, per verificare l’eventuale esi- stenza di altre dazioni corruttive (v. act. 7.1, pag. 7 e seg.; act. 17, pag. 4).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.
5.3 Da quanto sopra discende che la censura va respinta.
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5.4 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a que- st'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).
Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 5.2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il seque- stro della relazione intestata ai ricorrenti. Se è vero che dall’analisi delle rela- zioni bancarie riconducibili a B. risultano versamenti per un totale di fr. 602'257.– a favore di una relazione bancaria intestata alla società J. Ltd ri- conducibile a D., occorre anche rilevare che sul conto della ricorrente sono in- tervenute altre operazioni, di cui l’autorità rogante non è ancora a conoscenza e che potrebbero essere di rilevanza penale. In questo ambito si rileva che, con scritto del 26 febbraio 2019, il MPC ha chiesto all’autorità brasiliana di indicare l’importo massimo per il quale viene richiesto il sequestro dei saldi attivi delle relazioni bancarie riconducibili a B. (v. atto 03-00-0014 incarto MPC). Con scritto ricevuto dall’autorità d’esecuzione il 15 maggio 2019, l’autorità rogante ha affermato che grazie al pagamento della tangente, la società G. ha approfit- tato, nel 2009, di un investimento da parte del Fondo C. pari a R$ 330 milioni. L’importo massimo da sequestrare ammonterebbe quindi a USD 131'932’994.88 (controvalore di R$ 515’858’010.– al 28 marzo 2019). Ciò costituirebbe il danno causato dalla condotta delittuosa, corrispondente al va- lore totale dell’operazione finanziaria resa possibile grazie al pagamento di tan- genti. Sarebbero in ogni caso da sequestrare almeno USD 497’947.–, importo corrispondente al totale delle tangenti pagate da B. a D. attraverso la società J. Ltd a lui riconducibile (v. act. 7.1, pag. 9; atto 01-01-0052 incarto MPC).
Ora, alla luce di quanto precede, potendo tutto il denaro sequestrato, ossia USD 8'568'489.– (saldo al 31 dicembre 2019, v. act. 7.1, pag. 7 e act. 27), es- sere legato ai reati oggetto d’indagine in Brasile, la misura va confermata nell'ot- tica di un’eventuale futura richiesta di confisca (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 12 cpv. 1 Trattato svizzero-brasiliano, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La ricorrente afferma che l’investimento effettuato dal Fondo C. sarebbe lecito e che il fondo in questione non avrebbe subito nessun danno finanziario. Come rettamente rilevato dal MPC (v. act. 17, pag. 12), tali questioni non devono essere approfondite dal giudice dell’assistenza, ma sono di pertinenza del giudice del merito brasiliano. In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 12 cpv. 2
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Trattato svizzero-brasiliano), ferma restando la necessità che la procedura all'e- stero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostan- ziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di spropor- zionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e le relative censure re- spinte.
6. In sede di replica, la ricorrente ha postulato la congiunzione della presente causa con le procedure RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 riguardanti al- tre due società riconducibili a B., patrocinate dai medesimi avvocati, in quanto strettamente legate.
Non essendoci i presupposti per una congiunzione, la presente Corte ha già statuito su tali procedure con sentenze del 19 maggio 2020. La richiesta è per- tanto divenuta priva d’oggetto.
7. In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il gravame integral- mente respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 7’000.– a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di un termine supplementare per completare il ricorso è respinta. 3. La richiesta di congiunzione della presente causa con le procedure RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 è divenuta priva d’oggetto. 4. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 26 agosto 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia Settore, Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).