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RP.2020.40

Bundesstrafgericht · 2020-06-17 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Domanda di sospensione della procedura.

Dispositiv
  1. La domanda di sospensione è respinta.
  2. Le spese seguono quelle della decisione di merito.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione incidentale del 17 giugno 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. S.A., rappresentata dagli avv. Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini, Richiedente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, Opponente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia pe- nale al Brasile

Domanda di sospensione della procedura RR.2020.95

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto secondario: RP.2020.40 (Numero dell’incarto principale: RR.2020.95)

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Visti: - la decisione di chiusura del 26 febbraio 2020, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assi- stenza internazionale in materia penale del 12 settembre 2018 presentata dal Mi- nistero pubblico federale brasiliano (Força Tarefa de Operação Greenfield), ha or- dinato la trasmissione all'autorità estera di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso banca B. SA, intestata alla società A. S.A., nonché il man- tenimento del blocco della stessa (v. act. 7.1); - il ricorso del 30 marzo 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (incarto RR.2020.95), mediante il quale A. S.A. ha postulato in sostanza l’annullamento della summenzionata decisione (v. act. 7); - la risposta del 27 maggio 2020, mediante la quale l’UFG ha chiesto che detto ri- corso venga respinto (v. act. 16); - la risposta dell’8 giugno 2020, con la quale il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 17); - lo scritto del 15 giugno 2020, con il quale la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura RR.2020.95 (v. act. 19).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, giusta l’art. 56 PA, dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presi- dente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati; - che questa Corte può sospendere una procedura al fine di salvaguardare interessi minacciati (v. decisioni incidentali del Tribunale penale federale RP.2013.23-26 del 21 maggio 2013; RP.2010.61-63 del 14 febbraio 2011);

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- che una sospensione della procedura deve essere giustificata da motivi sufficienti; - ch’essa può essere presa in considerazione allorquando non si giustifica, in ottica di economia della procedura, di prendere una decisione nell’immediato, segnata- mente quando la sentenza pronunciata in un’altra controversia può influenzare l’esito della procedura (v. SEETHALER/PORTMANN, in Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ediz. 2016, n° 60 ad art. 52 PA); - che la sospensione è ugualmente ammessa quando appare opportuna per altre importanti ragioni; - ch’essa non deve tuttavia opporsi a interessi pubblici e privati preponderanti e deve essere ammessa unicamente in casi eccezionali, quando occorre attendere la de- cisione di un’altra autorità, la quale permetterebbe di statuire su una questione decisiva (v. sentenza del Tribunale federale 1P.99/2002 del 25 marzo 2002 con- sid. 4.1 con rinvii); - che, in particolare, il principio di celerità derivante dall’art. 29 Cost. pone dei limiti alla sospensione di una procedura sino a diritto conosciuto sulla sorte di una pro- cedura parallela (v. DTF 119 II 386 consid. 1b; sentenza del Tribunale amministra- tivo federale A-579/2009 del 29 agosto 2011 consid. 1.2.1 con rinvii;); - che, affinché dei provvedimenti provvisori possano essere ordinati dall’autorità competente per statuire sul merito, occorre che una decisione nel merito, la cui fondatezza non appare di primo acchito esclusa, non possa essere presa imme- diatamente, che i provvedimenti provvisori in questione costituiscano un mezzo proporzionato per evitare probabili danni irreparabili e che abbiano carattere di urgenza; - che il provvedimento provvisorio non deve pregiudicare la decisione finale né ren- derla impossibile (v. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n° 560); - che, in generale, la decisione di sospensione rileva del potere d’apprezzamento del giudice; - che quest’ultimo procede alla ponderazione degli interessi delle parti, l’esigenza della celerità avendo peso decisivo nei casi limite (v. DTF 119 II 389 consid. 1b);

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- che tocca al giudice mettere sulla bilancia, da una parte, la necessità di statuire in un termine ragionevole e, dall’altra, il rischio di decisioni contraddittorie (v. deci- sione RP.2013.23-26 pag. 5); - che giusta l’art. 17a AIMP, il principio della celerità assume uno specifico ruolo anche in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; - che la ricorrente, con la sua domanda del 15 giugno 2020, ha chiesto la sospen- sione della procedura RR.2020.95 al fine di attendere l’esito di altre procedure pendenti presso la Corte d’appello del Tribunale penale federale nonché dinanzi al Tribunale federale (v. act. 19); - che tali procedure concernono le domande di revisione inoltrate da C. Limited e D. LLC, patrocinate dagli stessi legali della ricorrente, alla Corte d’appello del Tri- bunale penale federale nonché i ricorsi delle stesse interposti al Tribunale federale avverso le tre decisioni del Tribunale penale federale RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 del 18 maggio 2020, con le quali la presente Corte ha dichiarato inam- missibili i ricorsi interposti da C. Limited e D. LLC; - ch’essa motiva la sua richiesta di sospensione affermando che “le complexe de faits sous-jacent à la procédure RH.2020.95 (recte: RR.2020.95) est en tous points similaire à celui des procédures RH.2020.92 (recte: RR.2020.92), RH.2020.93 (recte: RR.2020.93) et RH.2020.94 (recte: RR.2020.94). Il en va de même des arguments juridiques développés au fond dans le cadre des recours formés contre Ies décisions de clôture du Ministère public de la Confédération rendues en même temps dans le cadre de ces quatre procédures” (v. act. 19, pag. 1); - che a suo avviso l’esito delle procedure pendenti dinanzi alla Corte d’appello e al Tribunale federale sarebbero suscettibili d’influenzare la procedura RR.2020.95 (v. act. 19, pag. 2); - che occorre rilevare che i ricorsi interposti da C. Limited e D. LLC, sfociati nelle sentenze del 18 maggio 2020 e attualmente al vaglio della Corte d’appello e del Tribunale federale, sono stati dichiarati inammissibili da questa Corte in quanto le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che coloro che avevano firmato la procura disponevano dei poteri per rappresentare le società; - che, nella misura in cui è solo su tale questione che la Corte d’appello e il Tribunale federale dovranno chinarsi, non si vede in che maniera il loro giudizio possa influire sul normale decorso della procedura RR.2020.95, causa in cui la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società ricorrente è stata invece correttamente inoltrata a questa Corte;

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- che in realtà, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di motivi validi per sospen- dere la procedura RR.2020.95, la cui prosecuzione non le causa nessun danno irreparabile; - che l’obbligo di celerità impone quindi la reiezione della domanda di sospensione presentata (v. sentenza del Tribunale federale 1C_47/2014 del 3 febbraio 2014 consid. 1); - che, essendo tale domanda a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato ad avviare lo scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA); - che le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di sospensione è respinta. 2. Le spese seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 17 giugno 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili (v. art. 93 cpv. 2 prima frase LTF).