Istanza di revisione delle decisioni RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 del 18 maggio 2020 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38 a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)
Sachverhalt
A. Con decisione di chiusura 26 febbraio 2020 (CAR p. 1.100.028-032, p. 029; 1.100.033-037, p. 34; 1.100.038-042, p. 039) il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata il 12 dicembre 2018 dal Ministero pubblico federale brasiliano (Força Tarefa de Operação Greengield), ha ordinato la trasmissione all’Autorità rogante di documentazione riguardante: la relazione bancaria n° 1 presso C., inte- stata alla società A., la relazione bancaria n° 2 presso C. intestata alla società B., la relazione bancaria n° 3 presso C., intestata alla società A., la documentazione riguardante la relazione bancaria n° 4 presso C., inte- stata alla società D. Nella decisione di chiusura il MPC ha altresì ordinato il mantenimento del blocco delle quattro relazioni summenzionate. B. Il 30 marzo 2020 A., B., D., hanno presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) quattro reclami con i quali hanno chiesto l’annullamento della decisione di chiusura summenzionata (CAR p. 1.100.048-075; p. 1.100.076-102; p. 1.100.103-129; p. 1.100.130- 157). C. Con scritti 9 aprile 2020 (CAR p. 1.100.176; p. 1.100.177; p. 1.100.178; p. 1.100.179) la Corte dei reclami penali del TPF ha invitato le ricorrenti a produrre, entro il 30 aprile 2020, i documenti attestanti la loro esistenza il giorno in cui hanno interposto ricorso e che colui che aveva firmato le pro- cure era abilitato a rappresentarle. Il 24 aprile 2020 la Corte dei reclami penali del TPF ha concesso, su richiesta delle reclamanti, una proroga del termine per presentare la documentazione richiesta sino al 15 maggio 2020 (CAR p. 1.100.184-186). D. Con scritto 14 maggio 2020 le qui istanti hanno prodotto una serie di do- cumenti e delle procure (CAR p. 1.100.187-223). E. Con decisioni RR.2020.92, RR.2020.93, RR.2020.94 del 18 maggio 2020 (CAR p. 1.100.028-32; p. 1.100.033-37; p. 1.100.038-42) la Corte dei re- clami penali del TPF ha dichiarato inammissibili i due reclami presentati da A. e il reclamo presentato da B. contro la decisione di chiusura 26 feb- braio 2020 del MPC in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Seppure le ricorrenti abbiano dimostrato la propria esistenza al momento dell’inoltro dei gravami, non hanno invece dimostrato che la persona che
- 3 - ha firmato le procure poteva rappresentarle giuridicamente davanti alla Corte dei reclami penali del TPF. F. Con istanza 25 maggio 2020 alla Corte d’appello del TPF (CAR p. 1.100.001-027) A. e B. hanno postulato la revisione delle decisioni 18 maggio 2020 della Corte dei reclami penali del TPF RR.2020.92, RR.2020.93, RR.2020.94. Le istanti chiedono: in via preliminare la con- cessione dell’effetto sospensivo alla trasmissione degli atti all’Autorità ro- gante; in via principale l’annullamento delle tre decisioni di inammissibilità e di statuire sui tre ricorsi; in via subordinata l’annullamento delle tre deci- sioni con la fissazione di un termine alle qui istanti per completare la do- cumentazione prodotta il 14 maggio 2020 e di statuire in seguito sui tre ricorsi; in via ancora più subordinata, che venga accertato che le società istanti intendono presentare un ricorso al Tribunale federale contro le pre- dette tre decisioni con richiesta di effetto sospensivo. A mente delle istanti la Corte dei reclami penali del TPF avrebbe dichiarato irricevibili i ricorsi, senza prima aver dato loro la possibilità di porre rimedio ai vizi accertati. In questo modo la Corte dei reclami penali del TPF non avrebbe tenuto conto delle difficoltà scaturite dall’emergenza sanitaria mondiale legata alla pandemia di Covid-19 e sarebbe incorsa in un formalismo eccessivo. G. Visto l’esito della presente non sono state chieste prese di posizioni alle parti.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione e ciò in applicazione dell’art. 38a e segg. della legge sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP).
E. 1.1.1 Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all’art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi spe- ciali (FF 2008 7409).
- 4 -
E. 1.1.2 Nel caso in esame le decisioni RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 della Corte dei reclami penali del TPF del 18 maggio 2020 sono state emanate in ap- plicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, avendo la predetta Corte giudicato tre reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia pe- nale (RS 351.1; AIMP).
E. 1.1.3 Alla luce di quanto sopra esposto sarebbe quindi data la competenza della Corte d’appello per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto.
E. 2.1 Giusta l’art. 40 cpv. 2 LOAP, i motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali non sono proponibili come motivi di revisione. Il ricorso al Tribunale federale (di seguito: TF) contro una decisione in materia di assistenza giudiziaria internazionale della Corte dei reclami penali del TPF che concerne la consegna di oggetti o beni deve essere depositato entro 10 giorni dalla notificazione (art. 84 cpv. 1 e 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
E. 2.1.2 Nel caso concreto l’istanza di revisione è stata presentata il 25 maggio 2020, solo
E. 2.2 L’istanza di revisione è quindi irricevibile.
Non si è quindi entrati nel merito delle misure provvisionali richieste dalle istanti in quanto queste ultime, con l’emanazione della presente sentenza, sono dive- nute prive di oggetto. 3.
3.1. L’istanza di revisione andrebbe comunque respinta anche nel merito. 3.2. Ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, qui applicabile in considerazione del rinvio di cui all’art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere presentata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel pro- cedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. 3.2.1. I fatti rilevanti sono fatti perlomeno anteriori alla decisione di cui è chiesta la revi- sione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti sono pertinenti in quanto fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l’istante non ha potuto invocare questo fatto nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere avuto luogo prima (v. PIERRE FERRARI in: Commen- taire de la LTF, 2a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF). 3.2.2. Non costituiscono un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già all’epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere addotti con la dovuta diligenza (ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123; FERRARI, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 20 e 21 ad art. 123). Spetta alle parti contribuire all’accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme procedurali. L’impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove (ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 123).
3.3. 3.3.1. Nel caso in esame, con scritti 9 aprile 2020 (CAR p. 1-100-176; p. 1.100.177; p. 1.100.178; p. 1.100.179; v. supra consid. C) la Corte dei reclami penali del TPF
- 6 - ha invitato le ricorrenti a produrre i documenti che attestano la loro esistenza al momento dell’inoltro del ricorso e che coloro che hanno firmato le procure sono abilitati a rappresentarle con l’avviso, ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 e 3 (Legge sulla procedura amministrativa, RS 172.021; PA) che “non dovesse la documenta- zione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichia- rato inammissibile. A richiesta delle ricorrenti il termine per la consegna della documentazione richiesta è stato prorogato sino al 15 maggio 2020 (CAR p. 1.100.181-182). 3.3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalle istanti, le precisazioni e i mezzi di prova richiesti dalla Corte dei reclami penali del TPF con lettere 9 aprile 2020 (v. supra consid. 3.3.1.), se esistenti avrebbero potuto essere addotti dalle reclamanti con la dovuta diligenza. 3.3.3. Le ricorrenti hanno inoltre avuto la possibilità di presentare tempestivamente i mezzi di prova richiesti dalla Corte dei reclami penali del TPF, atti a dimostrare anche la validità delle procure. Nulla impediva loro, se del caso, di richiedere all’istanza precedente un’ulteriore proroga del termine per reperire e presentare la documentazione richiesta. L’istanza di revisione di tali sentenze, se fosse ricevibile, andrebbe quindi re- spinta. 4.
Le istanti, soccombenti, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP). La tassa di giustizia di CHF 1'500.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162) è posta, in solido, a carico delle istanti soccombenti.
- 7 -
E. 7 giorni dopo l’intimazione delle tre decisioni della Corte dei reclami penali del TPF del 18 maggio 2020. Al momento dell’inoltro dell’istanza di revisione non solo le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF (RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94) non erano ancora cresciute in giudicato, ma le istanti avrebbero ancora potuto presentare un ricorso al TF, cosa che sembravano intenzionate a fare, stando all’istanza di revisione (CAR p. 1.100.001-027, p. 011; istanza di revisione 25 maggio 2020, n° 22, p. 10, prima frase), e che si sono decise a fare in data 2 giugno 2020, inoltrando tre ricorsi di diritto pubblico al TF (CAR p. 1.100.279-294; p. 1.100.295- 310; p. 1.100.311-326). Ne discende che tali decisioni, di cui è stata chiesta la revisione a questa Corte e che sono state impugnate dalle qui istanti al TF, non sono suscettibili di revisione. Non si darà inoltre alcun seguito alla domanda di sospensione della procedura ricorsuale ancora pendente presso la Corte dei reclami penali del TPF (RR.2020.95), per cui appunto alcuna decisione non è ancora stata emanata da quest’ultima Autorità, per evidente incompetenza di questa Corte ad esprimersi in merito.
- 5 -
Dispositiv
- L’istanza di revisione è irricevibile.
- L’istanza di misure provvisionali è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto.
- La tassa di giustizia di CHF 1'500.- è posta, in solido, a carico delle istanti.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 16 luglio 2020 Corte d’appello Composizione
Giudici penali federali Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante, Andrea Blum e Olivier Thormann, Cancelliera Leda Ferretti Parti
A.,
B., entrambe rappresentate dai patrocinatori di fiducia avv. Delphine Jobin e avv. Matteo Pedrazzini,
istanti contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,
controparte Oggetto
Istanza di revisione delle decisioni RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 del 18 maggio 2020 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38 a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: CR.2020.10
- 2 - Fatti: A. Con decisione di chiusura 26 febbraio 2020 (CAR p. 1.100.028-032, p. 029; 1.100.033-037, p. 34; 1.100.038-042, p. 039) il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata il 12 dicembre 2018 dal Ministero pubblico federale brasiliano (Força Tarefa de Operação Greengield), ha ordinato la trasmissione all’Autorità rogante di documentazione riguardante: la relazione bancaria n° 1 presso C., inte- stata alla società A., la relazione bancaria n° 2 presso C. intestata alla società B., la relazione bancaria n° 3 presso C., intestata alla società A., la documentazione riguardante la relazione bancaria n° 4 presso C., inte- stata alla società D. Nella decisione di chiusura il MPC ha altresì ordinato il mantenimento del blocco delle quattro relazioni summenzionate. B. Il 30 marzo 2020 A., B., D., hanno presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) quattro reclami con i quali hanno chiesto l’annullamento della decisione di chiusura summenzionata (CAR p. 1.100.048-075; p. 1.100.076-102; p. 1.100.103-129; p. 1.100.130- 157). C. Con scritti 9 aprile 2020 (CAR p. 1.100.176; p. 1.100.177; p. 1.100.178; p. 1.100.179) la Corte dei reclami penali del TPF ha invitato le ricorrenti a produrre, entro il 30 aprile 2020, i documenti attestanti la loro esistenza il giorno in cui hanno interposto ricorso e che colui che aveva firmato le pro- cure era abilitato a rappresentarle. Il 24 aprile 2020 la Corte dei reclami penali del TPF ha concesso, su richiesta delle reclamanti, una proroga del termine per presentare la documentazione richiesta sino al 15 maggio 2020 (CAR p. 1.100.184-186). D. Con scritto 14 maggio 2020 le qui istanti hanno prodotto una serie di do- cumenti e delle procure (CAR p. 1.100.187-223). E. Con decisioni RR.2020.92, RR.2020.93, RR.2020.94 del 18 maggio 2020 (CAR p. 1.100.028-32; p. 1.100.033-37; p. 1.100.038-42) la Corte dei re- clami penali del TPF ha dichiarato inammissibili i due reclami presentati da A. e il reclamo presentato da B. contro la decisione di chiusura 26 feb- braio 2020 del MPC in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Seppure le ricorrenti abbiano dimostrato la propria esistenza al momento dell’inoltro dei gravami, non hanno invece dimostrato che la persona che
- 3 - ha firmato le procure poteva rappresentarle giuridicamente davanti alla Corte dei reclami penali del TPF. F. Con istanza 25 maggio 2020 alla Corte d’appello del TPF (CAR p. 1.100.001-027) A. e B. hanno postulato la revisione delle decisioni 18 maggio 2020 della Corte dei reclami penali del TPF RR.2020.92, RR.2020.93, RR.2020.94. Le istanti chiedono: in via preliminare la con- cessione dell’effetto sospensivo alla trasmissione degli atti all’Autorità ro- gante; in via principale l’annullamento delle tre decisioni di inammissibilità e di statuire sui tre ricorsi; in via subordinata l’annullamento delle tre deci- sioni con la fissazione di un termine alle qui istanti per completare la do- cumentazione prodotta il 14 maggio 2020 e di statuire in seguito sui tre ricorsi; in via ancora più subordinata, che venga accertato che le società istanti intendono presentare un ricorso al Tribunale federale contro le pre- dette tre decisioni con richiesta di effetto sospensivo. A mente delle istanti la Corte dei reclami penali del TPF avrebbe dichiarato irricevibili i ricorsi, senza prima aver dato loro la possibilità di porre rimedio ai vizi accertati. In questo modo la Corte dei reclami penali del TPF non avrebbe tenuto conto delle difficoltà scaturite dall’emergenza sanitaria mondiale legata alla pandemia di Covid-19 e sarebbe incorsa in un formalismo eccessivo. G. Visto l’esito della presente non sono state chieste prese di posizioni alle parti. considera in diritto: 1.
1.1 La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione e ciò in applicazione dell’art. 38a e segg. della legge sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP). 1.1.1 Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all’art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi spe- ciali (FF 2008 7409).
- 4 - 1.1.2 Nel caso in esame le decisioni RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 della Corte dei reclami penali del TPF del 18 maggio 2020 sono state emanate in ap- plicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, avendo la predetta Corte giudicato tre reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia pe- nale (RS 351.1; AIMP). 1.1.3 Alla luce di quanto sopra esposto sarebbe quindi data la competenza della Corte d’appello per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto. 2.
2.1. Giusta l’art. 40 cpv. 2 LOAP, i motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali non sono proponibili come motivi di revisione. Il ricorso al Tribunale federale (di seguito: TF) contro una decisione in materia di assistenza giudiziaria internazionale della Corte dei reclami penali del TPF che concerne la consegna di oggetti o beni deve essere depositato entro 10 giorni dalla notificazione (art. 84 cpv. 1 e 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). 2.1.2 Nel caso concreto l’istanza di revisione è stata presentata il 25 maggio 2020, solo 7 giorni dopo l’intimazione delle tre decisioni della Corte dei reclami penali del TPF del 18 maggio 2020. Al momento dell’inoltro dell’istanza di revisione non solo le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF (RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94) non erano ancora cresciute in giudicato, ma le istanti avrebbero ancora potuto presentare un ricorso al TF, cosa che sembravano intenzionate a fare, stando all’istanza di revisione (CAR p. 1.100.001-027, p. 011; istanza di revisione 25 maggio 2020, n° 22, p. 10, prima frase), e che si sono decise a fare in data 2 giugno 2020, inoltrando tre ricorsi di diritto pubblico al TF (CAR p. 1.100.279-294; p. 1.100.295- 310; p. 1.100.311-326). Ne discende che tali decisioni, di cui è stata chiesta la revisione a questa Corte e che sono state impugnate dalle qui istanti al TF, non sono suscettibili di revisione. Non si darà inoltre alcun seguito alla domanda di sospensione della procedura ricorsuale ancora pendente presso la Corte dei reclami penali del TPF (RR.2020.95), per cui appunto alcuna decisione non è ancora stata emanata da quest’ultima Autorità, per evidente incompetenza di questa Corte ad esprimersi in merito.
- 5 - 2.2. L’istanza di revisione è quindi irricevibile.
Non si è quindi entrati nel merito delle misure provvisionali richieste dalle istanti in quanto queste ultime, con l’emanazione della presente sentenza, sono dive- nute prive di oggetto. 3.
3.1. L’istanza di revisione andrebbe comunque respinta anche nel merito. 3.2. Ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, qui applicabile in considerazione del rinvio di cui all’art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere presentata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel pro- cedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. 3.2.1. I fatti rilevanti sono fatti perlomeno anteriori alla decisione di cui è chiesta la revi- sione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti sono pertinenti in quanto fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l’istante non ha potuto invocare questo fatto nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere avuto luogo prima (v. PIERRE FERRARI in: Commen- taire de la LTF, 2a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF). 3.2.2. Non costituiscono un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già all’epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere addotti con la dovuta diligenza (ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123; FERRARI, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 20 e 21 ad art. 123). Spetta alle parti contribuire all’accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme procedurali. L’impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove (ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 123).
3.3. 3.3.1. Nel caso in esame, con scritti 9 aprile 2020 (CAR p. 1-100-176; p. 1.100.177; p. 1.100.178; p. 1.100.179; v. supra consid. C) la Corte dei reclami penali del TPF
- 6 - ha invitato le ricorrenti a produrre i documenti che attestano la loro esistenza al momento dell’inoltro del ricorso e che coloro che hanno firmato le procure sono abilitati a rappresentarle con l’avviso, ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 e 3 (Legge sulla procedura amministrativa, RS 172.021; PA) che “non dovesse la documenta- zione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichia- rato inammissibile. A richiesta delle ricorrenti il termine per la consegna della documentazione richiesta è stato prorogato sino al 15 maggio 2020 (CAR p. 1.100.181-182). 3.3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalle istanti, le precisazioni e i mezzi di prova richiesti dalla Corte dei reclami penali del TPF con lettere 9 aprile 2020 (v. supra consid. 3.3.1.), se esistenti avrebbero potuto essere addotti dalle reclamanti con la dovuta diligenza. 3.3.3. Le ricorrenti hanno inoltre avuto la possibilità di presentare tempestivamente i mezzi di prova richiesti dalla Corte dei reclami penali del TPF, atti a dimostrare anche la validità delle procure. Nulla impediva loro, se del caso, di richiedere all’istanza precedente un’ulteriore proroga del termine per reperire e presentare la documentazione richiesta. L’istanza di revisione di tali sentenze, se fosse ricevibile, andrebbe quindi re- spinta. 4.
Le istanti, soccombenti, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP). La tassa di giustizia di CHF 1'500.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162) è posta, in solido, a carico delle istanti soccombenti.
- 7 - Per questi motivi la Corte d’appello pronuncia: 1. L’istanza di revisione è irricevibile. 2. L’istanza di misure provvisionali è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto. 3. La tassa di giustizia di CHF 1'500.- è posta, in solido, a carico delle istanti.
In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Comunicazione a (atto giudiziale): Ministero pubblico della Confederazione Avv. Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: Ministero pubblico della Confederazione, esecuzione delle decisioni e gestione dei beni
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte d’appello del Tribunale penale federale nel campo dell’assistenza giudiziaria sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 90 e art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Data di spedizione:17 luglio 2020