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RR.2020.89

Bundesstrafgericht · 2020-09-08 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Sachverhalt

A. Basandosi su una trasmissione spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), il 3 ottobre 2018 il Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado do Paraná (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di A. per i reati di corruzione passiva (art. 317 Codice penale brasiliano, in seguito: CP/BR), corruzione attiva (art. 333 CP/BR) e riciclaggio di denaro (art. 1 della legge n. 9613/98). In so- stanza l’indagato, il quale ha ricoperto diverse funzioni all’interno del gruppo C., è sospettato di aver ricevuto, tra luglio 2004 e giugno 2013, sulla relazione ban- caria n. 1 a lui riconducibile e intestata alla società D. Inc. presso la banca E., un totale di USD 4'479'500.– provenienti da una relazione bancaria intestata a F. presso la medesima banca. Quest’ultima relazione era stata a sua volta ali- mentata da denaro proveniente da relazioni bancarie della stessa banca inte- state alle società G. Corp. e H. Corp., controllate indirettamente dal gruppo C. e utilizzate da quest’ultimo anche come casse nere per il pagamento di tangenti. Nel marzo del 2015 una parte del denaro accreditato sulla relazione intestata alla società D. Inc. è stata trasferita sulla relazione bancaria n. 2, anch’essa riconducibile all’indagato, intestata alla società B. SA.

Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto l’edizione della documenta- zione bancaria con contestuale blocco dei saldi attivi della relazione n. 2 inte- stata alla società B. SA presso la banca E. (Ginevra), nonché la documenta- zione bancaria della relazione n. 1 intestata alla società D. Inc. presso la mede- sima banca (v. act. 1.4).

B. Con decisione del 2 novembre 2018, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità brasiliana (v. act. 1.5).

C. Con decisione incidentale dello stesso giorno, il MPC ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documentazione afferente alla relazione n. 2 intestata alla società B. SA presso la banca E. (già in possesso del MPC nell’ambito del procedi- mento interno SV.15.0775) e ne ha ordinato il blocco immediato (v. act. 1.6).

D. Con decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020, il MPC ha ordinato la trasmis- sione di parte della documentazione afferente alla relazione n. 2 presso la banca E., confermandone il relativo mantenimento del blocco, e ha ordinato la trasmissione di parte della documentazione relativa alla relazione n. 1 presso la medesima banca (v. act. 1.2 e 1.3).

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E. Il 23 marzo 2020, A. e la società B. SA hanno interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura e la decisione incidentale del 2 novembre 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via preliminare che venga acquisito agli atti l’incarto relativo al procedimento RH.18.0263. In via principale i ricorrenti chiedono che l’assistenza internazio- nale al Brasile sollecitata mediante rogatoria del 3 ottobre 2018 venga rifiutata, che le decisioni di chiusura di cui al punto D. vengano annullate, che la deci- sione di sequestro del 2 novembre 2018 concernente la relazione n. 2 presso la banca E. sia annullata con conseguente dissequestro degli averi in conto. Sussidiariamente i ricorrenti chiedono che le decisioni di chiusura di cui al punto D. vengano annullate e che vengano trasmessi unicamente i documenti relativi all’apertura del conto 1 presso la banca E. nonché i giustificativi e dettagli relativi alle transazioni avvenute con F., che la decisione di sequestro del 2 novembre 2018 concernente la relazione n. 2 presso la banca E. venga annullata con con- seguente dissequestro degli averi in conto. I ricorrenti chiedono infine che venga riconosciuto loro un equo indennizzo a titolo di ripetibili (v. act. 1).

F. Con osservazioni del 19 maggio 2020, l’UFG ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 8).

G. Con decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020, il MPC ha ordi- nato la trasmissione di documenti supplementari concernenti la relazione n. 2 intestata alla società B. SA presso la banca E. e la relazione n. 1 intestata alla società D. Inc. presso la medesima banca. Tali documenti erano stati erronea- mente esclusi dalla trasmissione ordinata mediante le decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020 (v. act. 9.2 e 9.3).

H. Con risposta dello stesso giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. Egli ha inoltre chiesto che gli eventuali ri- corsi contro le decisioni di chiusura complementari di cui al punto precedente vengano trattati unitamente a quelli sollevati avverso le decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020 (v. act. 9).

I. Mediante scritto del 26 maggio 2020, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del termine di replica. In questo modo esse avrebbero avuto la possibilità di interporre ricorso contro le precitate decisioni di chiusura complementari po- tendo così esprimersi in sede di replica su entrambe le risposte del MPC (v. act. 11).

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J. Con scritto del 27 maggio 2020, questa Corte ha respinto la richiesta di cui so- pra (v. act. 12).

K. Con replica del 15 giugno 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 15), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali, opponen- dosi inoltre alle decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020 e chie- dendo la congiunzione delle due procedure (v. act. 14).

L. Il 23 giugno 2020, A. e B. SA hanno interposto ricorso anche contro le decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020, presentando sostanzialmente le medesime conclusioni di cui sopra (v. supra lett. E; incarto RR.2020.143-144, act. 1). Essi hanno parimenti chiesto la congiunzione delle cause RR.2020.89- 90 e RR.2020.143-144 nonché la dispensa dal pagamento di un anticipo delle spese.

M. Invitati a versare un anticipo delle spese di fr. 8'000.– (v. RR.2020.143-144, act. 3), i ricorrenti, con lettera del 29 giugno 2020 (v. RR.2020.143-144, act. 4), hanno ribadito la loro richiesta di dispensa di cui sopra, chiedendo alla Corte di riconsiderare il predetto invito.

N. Con scritto del 30 giugno 2020, questa Corte ha comunicato ai ricorrenti che la richiesta di essere dispensati dal versare l’anticipo delle spese, rispettivamente di riconsiderare la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese non poteva essere accolta a tale stadio della procedura. La Corte si sarebbe chinata su tali richieste nonché sulla domanda di congiunzione di cui sopra statuendo nel me- rito delle cause in questione (v. RR.2020.143-144, act. 5).

O. Con risposta del 27 luglio 2020, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. RR.2020.143-144, act. 10). Con scritto del 7 agosto 2020, il MPC ha chiesto che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. RR.2020.143- 144, act. 11).

P. Con replica del 21 agosto 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 14), i ricorrenti hanno ribadito le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 13).

Le ulteriori argomentazioni in diritto saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; TPF RR.2019.80 dell'11 febbraio 2020 consid. 1.2, destinata alla pubblicazione). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.5 Interposti tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020 e le decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020, i ricorsi sono ri- cevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 1.6.1 La ricevibilità dei gravami presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere degli insorgenti giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato

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personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concreta- mente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è conside- rato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

Un’eccezione si applica nel caso di una società che sia stata liquidata (DTF 123 II 153 consid. 2c e d; decisione del Tribunale penale federale RR.2014.11 del 17 febbraio 2014 consid. 1.4.1). In tal caso, spetta all’avente diritto economico dimostrare mediante documenti ufficiali l’avvenuta liquidazione (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3; 1A.236/1998 del 25 gennaio 1999 consid. 1b/bb; de- cisione del Tribunale penale federale RR.2012.189 del 13 febbraio 2013 consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 e segg., pag. 171). È inoltre necessario che l’atto di liquidazione indichi chiaramente l’avente diritto economico quale beneficiario e che la liquidazione non appaia abusiva (sentenze del Tribunale federale 1C_183/2012 del 12 aprile 2012 consid. 1.4; 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3; 1A.84/1999 del 31 maggio 1999 consid. 2c). La prova può essere ugualmente apportata mediante altri mezzi (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; decisione del Tribunale penale federale RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1).

E. 1.6.2 Nel caso concreto, B. SA è titolare della relazione 2 presso la banca E. La sua legittimazione è pertanto data.

E. 1.6.3 Per quanto concerne la società D. Inc., essa è stata liquidata in data 30 marzo 2015 (v. act. 1.9). Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti (v. act. 1 pag. 16), l’atto di liquidazione non menziona A. quale beneficiario. Essi hanno prodotto uno scritto di D. Inc. del 23 agosto 2016 indirizzato alla banca E. dove si dichiara che A. e I. sono gli azionisti e proprietari della società, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni sulla destinazione del prodotto della liquidazione di D. Inc. (v. act. 1.10). La questione di sapere se tale documento è sufficiente a

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dimostrare che A. sia stato effettivamente beneficiario della liquidazione di D. Inc. può rimanere indecisa, poiché, come si vedrà in seguito, tutte le censure sollevate dai ricorrenti sono comunque da respingere.

E. 2 Nella misura in cui i ricorrenti, con i loro due gravami dal contenuto identico, contestano decisioni di chiusura concernenti un medesimo contesto giuridico e fattuale (le decisioni di chiusura del 20 febbraio e 20 maggio riguardano le me- desime relazioni bancarie), per motivi di economia processuale, e in accogli- mento delle richieste dei ricorrenti e del MPC, si giustifica di procedere alla con- giunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89- 93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).

E. 3 I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del diritto di essere sentiti, per non avere avuto accesso completo agli atti dell’incarto, segnatamente alla tra- smissione spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 fatta dal MPC alle auto- rità brasiliane e alle analisi bancarie sulle quali essa si fonda, oltre al decreto d’accusa del 21 dicembre 2016 emanato dal MPC nei confronti di J. SA e K. SA.

E. 3.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla, tra l'altro, la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto d'accesso agli atti è concretizzato all'art. 80b AIMP così come agli art. 26 e 27 PA, applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007 consid. 2.1). Giusta l'art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi dell'art. 80b cpv. 1 AIMP chi ha la qualità di parte e dispone pertanto della legittimazione ricorsuale giusta l'art. 80h lett. b AIMP. Sono da mettere a disposizione dell'avente diritto solo gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto d'accesso agli atti comprende tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione: non solo quindi quelli raccolti in esecuzione della rogatoria, ma anche quelli concer- nenti la procedura rogatoriale in senso stretto, in particolare la domanda di as- sistenza e gli altri documenti dello Stato richiedente (decisione del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013 consid. 4.2; POPP, Grund- züge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2000, pag. 315 n. 463).

Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento

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della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Ver- letzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione lieve del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'e- same dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472).

E. 3.2 Per quanto riguarda innanzitutto il decreto d’accusa del 21 dicembre 2016, si rileva che lo stesso, emanato in un altro procedimento, non concerne personal- mente e direttamente i ricorrenti. Essi hanno per contro avuto accesso alla ro- gatoria del 3 ottobre 2018, ai documenti legati alla sua esecuzione nonché alla documentazione bancaria, precisato che l’analisi di quest’ultima, come indicato dal MPC (v. act. 9), è contenuta unicamente nella trasmissione spontanea d’in- formazioni del 2 marzo 2018. Basandosi la rogatoria anche su quest’ultimo do- cumento, esso doveva essere messo a disposizione dei ricorrenti, ciò che è stato fatto soltanto nell’ambito della presente procedura. Ad ogni modo, dispo- nendo la presente autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, la violazione in questione, non grave, risulta qui sanata (DTF 124 II 132 consid. 2d). Della stessa si terrà conto a livello di spese giudiziarie (v. infra consid. 9 e TPF 2008 172 consid. 6).

E. 4 A livello materiale i ricorrenti censurano anzitutto una pretesa illiceità della tra- smissione di informazioni spontanea da parte delle autorità svizzere a quelle brasiliane intervenuta mentre alcune domande di assistenza di queste ultime erano ancora pendenti. La trasmissione spontanea sarebbe inoltre andata oltre a quanto consentito dall’art. 67a AIMP: il MPC avrebbe infatti descritto detta- gliatamente le transazioni avvenute sul conto di D. Inc. nonché quelle a monte, riguardanti il conto che ha alimentato questa relazione. Una tale trasmissione non rispetterebbe i principi di riserbo e prudenza ai quali le autorità svizzere sottostanno.

E. 4.1 Secondo l’art. 29 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, nei limiti del loro diritto interno, le autorità competenti dei due Stati possono, senza previa richiesta, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perse- guibili se ritengono che tale trasmissione possa consentire all’altro Stato di: pre- sentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato (lett. a); promuovere un procedimento penale (lett. b) oppure facilitare lo svolgi-

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mento di un’istruzione in corso (lett. c). L'art. 67a cpv. 1 AIMP prevede che l'au- torità di perseguimento penale può trasmettere a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunica- zione sia idonea a promuovere un procedimento (lett. a) o a facilitare un'istru- zione penale pendente (lett. b). Non possono essere trasmessi all'autorità estera mezzi di prova inerenti alla sfera segreta (v. art. 67a cpv. 4 AIMP). Per contro, informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se per- mettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera (art. 67a cpv. 5 AIMP). Per quanto riguarda la documentazione bancaria, la quale costituisce mezzo di prova protetto dall'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0; v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 415 pag. 447-450); GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung. Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismit- teln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, pag. 165), è possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indican- done le referenze, il titolare, l'avente diritto ed il contenuto, informazioni utili per la presentazione di una domanda di assistenza (DTF 139 IV 137 consid. 4.6; 130 II 236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c).

La trasmissione spontanea è possibile come forma complementare o anticipata della cooperazione internazionale. Nel primo caso, lo Stato, che ha già ricevuto una richiesta di assistenza giudiziaria, fornisce spontaneamente informazioni che faciliterebbero il procedimento nello Stato richiedente ma che non sono state richieste. Nel secondo caso, le informazioni sono trasmesse indipenden- temente da qualsiasi procedura di assistenza giudiziaria e sono tali da permet- tere di presentare una domanda di assistenza. Lo scopo di tale trasmissione è quello di evitare che elementi utili per un procedimento penale rimangano inuti- lizzati poiché le autorità straniere non dispongono delle informazioni adeguate (DTF 129 II 544 consid. 3.2; 125 II 356 consid. 12b). Dal momento in cui riceve una richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità di esecuzione non può proce- dere alla trasmissione spontanea di tutti o parte dei documenti o delle informa- zioni richieste, in quanto ciò eluderebbe le norme ordinarie sulla procedura di esecuzione, in particolare l’obbligo di emettere una decisione di chiusura sog- getta a ricorso (v. art. 80d e seg. AIMP; DTF 129 II 544 consid. 3.2 pag. 547).

E. 4.2 Nel caso concreto, la trasmissione spontanea d’informazioni del 2 marzo 2018 contiene, sotto forma di una tabella, informazioni relative ai conti 2 e 1 presso la banca E., le quali comprendono il nome del titolare del conto e dell’avente diritto economico, così come il nome dell’avente diritto di firma e il saldo pre- sente al 31 dicembre 2012. Il documento in parola contiene inoltre informazioni relative all’indagato, quali la sua data di nascita e la sua attività professionale, nonché un riassunto dei flussi di denaro intervenuti sulle relazioni bancarie in questione e ritenuti rilevanti per le indagini estere, segnatamente relazioni ri- conducibili a persone e società legate al gruppo C. Dette informazioni non sono

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contenute in documenti ufficiali, né sono suscettibili di essere utilizzate quali prove, come chiaramente indicato dal MPC (v. act 9.1 pag. 2). Esse non sono dunque mezzi di prova inerenti alla sfera segreta, bensì informazioni ai sensi dell’art. 67a cpv. 5 AIMP, utili allo Stato estero al fine di poter presentare una domanda di assistenza per l’ottenimento di mezzi di prova (v. anche DTF 139 IV 137 consid. 4.6.2; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.312 del 28 aprile 2020 consid. 5) e pertanto lecitamente fornite.

E. 4.3 Relativamente alla pendenza di altre domande di assistenza da parte delle au- torità brasiliane, il Tribunale federale non esclude la possibilità dell’invio di una trasmissione spontanea di informazioni complementare (v. supra consid. 4.1). Inoltre, come esposto in precedenza (v. supra consid. 4.2), le informazioni tra- smesse dal MPC non sono mezzi di prova, bensì informazioni utili per la pre- sentazione di una domanda rogatoriale, che dunque non eluderebbero in alcun modo l’obbligo di emettere una decisione di chiusura soggetta a ricorso. Anche le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

E. 5 I ricorrenti censurano poi le carenze di contenuto della domanda di assistenza. Essi sostengono che la domanda presentata dalle autorità brasiliane non con- tiene alcun elemento atto a determinare che il conto oggetto di sequestro sia stato destinatario di proventi di reato. In sede di replica essi affermano inoltre che A. non è indagato in alcun procedimento in Brasile, come invece riportato nella domanda di assistenza. L’assenza di indagini a suo carico confermerebbe che la domanda rogatoriale sarebbe basata esclusivamente sulla trasmissione spontanea di informazioni del MPC.

E. 5.1 Secondo l’art. 24 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, le richieste di assistenza devono contenere in particolare le seguenti informazioni: il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell’art 14 (lett. d). L’art. 28 AIMP, unitamente all’art. 10 OAIMP, pone i medesimi requisiti (DTF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.309 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2). In questo ambito, non si può tuttavia preten- dere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la conces- sione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve pro- vare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare

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che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).

E. 5.2 In concreto, come già messo in evidenza in precedenza (v. supra Fatti lett A.), dalla rogatoria brasiliana risulta che tra il 2004 e il 2013 la relazione bancaria della società D. Inc. presso la banca E. ha ricevuto proventi per un valore di USD 4,4 milioni da parte del conto intestato a F. presso la medesima banca. Una parte di detti proventi è stata in seguito trasferita sulla relazione della so- cietà B. SA. Secondo l’autorità rogante i soldi proverrebbero da relazioni ban- carie intestate alle società offshore G. Corp. e H Corp., controllate indiretta- mente dal gruppo C. e utilizzate da quest’ultimo anche come casse nere per il pagamento di tangenti. Provenendo da un tale sistema di occultamento, l’auto- rità rogante ritiene che il trasferimento degli averi in questione configuri il reato di riciclaggio di denaro. Secondo quanto dichiarato da F., il gruppo era solito versare ai propri dirigenti degli importi, sotto forma di bonus o remunerazioni, una parte in Brasile e un’altra parte all’estero, che non figuravano nella conta- bilità ufficiale della società e che venivano stabiliti unicamente da lui. Dalle in- dagini condotte in Brasile nell’ambito dell’operazione Lava Jato è risultato che i pagamenti di questi importi versati ai dirigenti del gruppo C. venivano effettuati attraverso il settore Z., istituito anche per pagamenti illeciti e per impedire di creare un legame tra l’ordinante e il beneficiario del denaro, settore al quale le società G. Corp. e H. Corp. appartenevano. Per questo motivo l’autorità rogante ritiene che il trasferimento di tali valori patrimoniali a A. costituisca riciclaggio di denaro (v. act. 1.4). Va peraltro rilevato che, nella misura in cui la trasmissione spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 è intervenuta nel rispetto dell'art. 29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l'autorità estera non possa presentare la sua rogatoria basandosi (anche) su informazioni rice- vute dalle autorità svizzere che indagano sui medesimi fatti. Lo scopo di tali trasmissioni spontanee d'informazioni è proprio questo. Del resto, a parte la ri- presa d'informazioni specifiche relative ai conti in Svizzera riconducibili agli in- dagati, la rogatoria brasiliana contiene molte altre informazioni che derivano di- rettamente dall'inchiesta Lava Jato (v. atto 01-00-0021 e segg. incarto MPC). In definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno permesso alle autorità bra- siliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 3 ottobre 2018. L'espo- sto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 24 n. 1 Trattato svizzero- brasiliano e all’art. 28 AIMP, risulta sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati, indipendentemente dall’esistenza di procedimenti a carico di A. in Brasile (v. anche art. 67a cpv. 1 lett. a AIMP). Del resto, nella misura in cui il ricorrente volesse implicitamente far valere una sua presunta terzietà per rapporto al procedimento estero, egli omette di considerare che l’art.

E. 10 AIMP, che prevedeva una particolare disciplina in proposito (v. DTF 120 Ib

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251 consid. 5a e 5b), è stato abrogato con riforma del 4 ottobre 1996 (RU 1997 114; Messaggio del 29 marzo 1995 concernente la modificazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, FF 1995 III 1; sen- tenza del Tribunale federale 1A.14/2003 del 13 marzo 2013 consid. 2). Anche le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

6. I ricorrenti sostengono che il sequestro dei valori patrimoniali e la trasmissione della documentazione bancaria violino il principio della proporzionalità. L’unico legame tra la società B. SA e l’inchiesta estera sarebbe rappresentato da un versamento a suo favore da parte della società D. Inc. di USD 8'379.–. Per questo motivo non si potrebbe ritenere che questo conto sia servito al trasferi- mento di fondi ritenuti di origine criminosa e il relativo sequestro sarebbe spro- porzionato. In sede di replica i ricorrenti dichiarano inoltre che, nonostante un portafoglio di titoli sia stato effettivamente trasferito dal conto di D. Inc. a quello di B. SA, gran parte di quei fondi sarebbero di origine lecita. Una parte impor- tante di questo trasferimento consisterebbe infatti in titoli “Green fund green S.01/2006”, quantificabili in USD 2'284'793.29, che nulla avrebbero a che ve- dere con i flussi di denaro messi in evidenza dal MPC poiché acquisiti prece- dentemente ai fatti oggetto dell’inchiesta. Per quanto concerne la trasmissione della documentazione, le transazioni menzionate nella domanda di assistenza sarebbero tutte precedenti all’esistenza della società B. SA, per cui non sareb- bero utili per l’inchiesta. L’autorità rogante non avrebbe inoltre portato nessun elemento atto a giustificare una trasmissione che vada al di là di quanto già comunicato dalle autorità svizzere mediante la trasmissione spontanea di infor- mazioni; soltanto i documenti concernenti le transazioni avvenute tra D. Inc. e F., così come di documenti relativi all’apertura del conto dovrebbero essere tra- smessi.

6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può so- stituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21

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dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; decisione del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da conso- lidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'in- tegralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La do- manda di assistenza deve essere accolta anche nel caso in cui la documenta- zione bancaria richiesta si riferisca ad un lasso di tempo più ampio rispetto a quello della descrizione dei fatti. Proprio nei casi complessi l’autorità rogante deve poter istruire la fattispecie prima e dopo il momento esatto del suo realiz- zarsi (sentenza del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 9.2.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17 a cpv. 1 AIMP). Inoltre, a questo stadio dell’inchiesta estera, non è escluso che l’autorità rogante non abbia ancora potuto identificare l’insieme delle persone e società coinvolte (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4). In base alla giurispru- denza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

6.2 In concreto, come già rilevato in precedenza (v. supra Fatti lett A.), A. è indagato per corruzione attiva e passiva, nonché per titolo di riciclaggio di denaro. Tra il 2004 e il 2013 la relazione bancaria intestata alla società D. Inc., di cui egli era l’avente diritto economico, ha ricevuto proventi per un valore di USD 4,4 milioni da parte di un conto intestato a F. Una parte di detti proventi è stata in seguito trasferita sulla relazione intestata alla società B. SA, di cui A. è avente diritto economico. Visti i reati ipotizzati dall’autorità rogante e il ruolo attribuito a A., l’utilità della documentazione litigiosa è indiscutibile.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce

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della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.

6.3 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

6.4 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 5.2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il seque- stro della relazione intestata a B. SA. Il potenziale nesso fra il denaro seque- strato e i reati contestati agli indagati è dato: toccherà poi all'autorità estera ac- certare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso af- fermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restitu- zione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art.

E. 12 Trattato svizzero-brasiliano, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i sequestri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 12 n. 2 Trattato svizzero- brasiliano), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La società ricorrente toccata dal sequestro non ha pe- raltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato da esso, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

7. Nella misura in cui non si vede come l’acquisizione dell’l’intero incarto RH.18.0263 possa modificare le predette conclusioni, la relativa richiesta va re- spinta.

8. In conclusione, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integral- mente respinti.

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9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie, tenuto conto della violazione di cui sopra (v. consid. 3.2) nonché delle sinergie determinate dalla congiunzione delle cause (v. supra con- sid. 2), a complessivi fr. 8'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dai due anticipi delle spese già versati per un importo complessivo di fr. 16'000.– (fr. 8'000.– per la procedura RR.2020.89-90 e fr. 8'000.– per la procedura RR.2020.143-144). La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 8'000.–.

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Dispositiv
  1. Le cause RR.2020.89-90 e RR.2020.143-144 sono congiunte.
  2. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità.
  3. La richiesta di acquisire agli atti l’intero incarto RH.18.0263 è respinta.
  4. La tassa di giustizia di fr. 8'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati per un importo complessivo di fr. 16'000.–. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 8'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell’8 settembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., B. SA, entrambi rappresentati dagli avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.89-90+RR.2020.143-144

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Fatti: A. Basandosi su una trasmissione spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), il 3 ottobre 2018 il Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado do Paraná (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di A. per i reati di corruzione passiva (art. 317 Codice penale brasiliano, in seguito: CP/BR), corruzione attiva (art. 333 CP/BR) e riciclaggio di denaro (art. 1 della legge n. 9613/98). In so- stanza l’indagato, il quale ha ricoperto diverse funzioni all’interno del gruppo C., è sospettato di aver ricevuto, tra luglio 2004 e giugno 2013, sulla relazione ban- caria n. 1 a lui riconducibile e intestata alla società D. Inc. presso la banca E., un totale di USD 4'479'500.– provenienti da una relazione bancaria intestata a F. presso la medesima banca. Quest’ultima relazione era stata a sua volta ali- mentata da denaro proveniente da relazioni bancarie della stessa banca inte- state alle società G. Corp. e H. Corp., controllate indirettamente dal gruppo C. e utilizzate da quest’ultimo anche come casse nere per il pagamento di tangenti. Nel marzo del 2015 una parte del denaro accreditato sulla relazione intestata alla società D. Inc. è stata trasferita sulla relazione bancaria n. 2, anch’essa riconducibile all’indagato, intestata alla società B. SA.

Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto l’edizione della documenta- zione bancaria con contestuale blocco dei saldi attivi della relazione n. 2 inte- stata alla società B. SA presso la banca E. (Ginevra), nonché la documenta- zione bancaria della relazione n. 1 intestata alla società D. Inc. presso la mede- sima banca (v. act. 1.4).

B. Con decisione del 2 novembre 2018, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità brasiliana (v. act. 1.5).

C. Con decisione incidentale dello stesso giorno, il MPC ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documentazione afferente alla relazione n. 2 intestata alla società B. SA presso la banca E. (già in possesso del MPC nell’ambito del procedi- mento interno SV.15.0775) e ne ha ordinato il blocco immediato (v. act. 1.6).

D. Con decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020, il MPC ha ordinato la trasmis- sione di parte della documentazione afferente alla relazione n. 2 presso la banca E., confermandone il relativo mantenimento del blocco, e ha ordinato la trasmissione di parte della documentazione relativa alla relazione n. 1 presso la medesima banca (v. act. 1.2 e 1.3).

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E. Il 23 marzo 2020, A. e la società B. SA hanno interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura e la decisione incidentale del 2 novembre 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via preliminare che venga acquisito agli atti l’incarto relativo al procedimento RH.18.0263. In via principale i ricorrenti chiedono che l’assistenza internazio- nale al Brasile sollecitata mediante rogatoria del 3 ottobre 2018 venga rifiutata, che le decisioni di chiusura di cui al punto D. vengano annullate, che la deci- sione di sequestro del 2 novembre 2018 concernente la relazione n. 2 presso la banca E. sia annullata con conseguente dissequestro degli averi in conto. Sussidiariamente i ricorrenti chiedono che le decisioni di chiusura di cui al punto D. vengano annullate e che vengano trasmessi unicamente i documenti relativi all’apertura del conto 1 presso la banca E. nonché i giustificativi e dettagli relativi alle transazioni avvenute con F., che la decisione di sequestro del 2 novembre 2018 concernente la relazione n. 2 presso la banca E. venga annullata con con- seguente dissequestro degli averi in conto. I ricorrenti chiedono infine che venga riconosciuto loro un equo indennizzo a titolo di ripetibili (v. act. 1).

F. Con osservazioni del 19 maggio 2020, l’UFG ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 8).

G. Con decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020, il MPC ha ordi- nato la trasmissione di documenti supplementari concernenti la relazione n. 2 intestata alla società B. SA presso la banca E. e la relazione n. 1 intestata alla società D. Inc. presso la medesima banca. Tali documenti erano stati erronea- mente esclusi dalla trasmissione ordinata mediante le decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020 (v. act. 9.2 e 9.3).

H. Con risposta dello stesso giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. Egli ha inoltre chiesto che gli eventuali ri- corsi contro le decisioni di chiusura complementari di cui al punto precedente vengano trattati unitamente a quelli sollevati avverso le decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020 (v. act. 9).

I. Mediante scritto del 26 maggio 2020, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del termine di replica. In questo modo esse avrebbero avuto la possibilità di interporre ricorso contro le precitate decisioni di chiusura complementari po- tendo così esprimersi in sede di replica su entrambe le risposte del MPC (v. act. 11).

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J. Con scritto del 27 maggio 2020, questa Corte ha respinto la richiesta di cui so- pra (v. act. 12).

K. Con replica del 15 giugno 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 15), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali, opponen- dosi inoltre alle decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020 e chie- dendo la congiunzione delle due procedure (v. act. 14).

L. Il 23 giugno 2020, A. e B. SA hanno interposto ricorso anche contro le decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020, presentando sostanzialmente le medesime conclusioni di cui sopra (v. supra lett. E; incarto RR.2020.143-144, act. 1). Essi hanno parimenti chiesto la congiunzione delle cause RR.2020.89- 90 e RR.2020.143-144 nonché la dispensa dal pagamento di un anticipo delle spese.

M. Invitati a versare un anticipo delle spese di fr. 8'000.– (v. RR.2020.143-144, act. 3), i ricorrenti, con lettera del 29 giugno 2020 (v. RR.2020.143-144, act. 4), hanno ribadito la loro richiesta di dispensa di cui sopra, chiedendo alla Corte di riconsiderare il predetto invito.

N. Con scritto del 30 giugno 2020, questa Corte ha comunicato ai ricorrenti che la richiesta di essere dispensati dal versare l’anticipo delle spese, rispettivamente di riconsiderare la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese non poteva essere accolta a tale stadio della procedura. La Corte si sarebbe chinata su tali richieste nonché sulla domanda di congiunzione di cui sopra statuendo nel me- rito delle cause in questione (v. RR.2020.143-144, act. 5).

O. Con risposta del 27 luglio 2020, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. RR.2020.143-144, act. 10). Con scritto del 7 agosto 2020, il MPC ha chiesto che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. RR.2020.143- 144, act. 11).

P. Con replica del 21 agosto 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 14), i ricorrenti hanno ribadito le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 13).

Le ulteriori argomentazioni in diritto saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

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Diritto: 1.

1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; TPF RR.2019.80 dell'11 febbraio 2020 consid. 1.2, destinata alla pubblicazione). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Interposti tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020 e le decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020, i ricorsi sono ri- cevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.6

1.6.1 La ricevibilità dei gravami presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere degli insorgenti giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato

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personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concreta- mente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è conside- rato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

Un’eccezione si applica nel caso di una società che sia stata liquidata (DTF 123 II 153 consid. 2c e d; decisione del Tribunale penale federale RR.2014.11 del 17 febbraio 2014 consid. 1.4.1). In tal caso, spetta all’avente diritto economico dimostrare mediante documenti ufficiali l’avvenuta liquidazione (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3; 1A.236/1998 del 25 gennaio 1999 consid. 1b/bb; de- cisione del Tribunale penale federale RR.2012.189 del 13 febbraio 2013 consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 e segg., pag. 171). È inoltre necessario che l’atto di liquidazione indichi chiaramente l’avente diritto economico quale beneficiario e che la liquidazione non appaia abusiva (sentenze del Tribunale federale 1C_183/2012 del 12 aprile 2012 consid. 1.4; 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3; 1A.84/1999 del 31 maggio 1999 consid. 2c). La prova può essere ugualmente apportata mediante altri mezzi (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; decisione del Tribunale penale federale RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1).

1.6.2 Nel caso concreto, B. SA è titolare della relazione 2 presso la banca E. La sua legittimazione è pertanto data.

1.6.3 Per quanto concerne la società D. Inc., essa è stata liquidata in data 30 marzo 2015 (v. act. 1.9). Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti (v. act. 1 pag. 16), l’atto di liquidazione non menziona A. quale beneficiario. Essi hanno prodotto uno scritto di D. Inc. del 23 agosto 2016 indirizzato alla banca E. dove si dichiara che A. e I. sono gli azionisti e proprietari della società, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni sulla destinazione del prodotto della liquidazione di D. Inc. (v. act. 1.10). La questione di sapere se tale documento è sufficiente a

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dimostrare che A. sia stato effettivamente beneficiario della liquidazione di D. Inc. può rimanere indecisa, poiché, come si vedrà in seguito, tutte le censure sollevate dai ricorrenti sono comunque da respingere.

2. Nella misura in cui i ricorrenti, con i loro due gravami dal contenuto identico, contestano decisioni di chiusura concernenti un medesimo contesto giuridico e fattuale (le decisioni di chiusura del 20 febbraio e 20 maggio riguardano le me- desime relazioni bancarie), per motivi di economia processuale, e in accogli- mento delle richieste dei ricorrenti e del MPC, si giustifica di procedere alla con- giunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89- 93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).

3. I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del diritto di essere sentiti, per non avere avuto accesso completo agli atti dell’incarto, segnatamente alla tra- smissione spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 fatta dal MPC alle auto- rità brasiliane e alle analisi bancarie sulle quali essa si fonda, oltre al decreto d’accusa del 21 dicembre 2016 emanato dal MPC nei confronti di J. SA e K. SA.

3.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla, tra l'altro, la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto d'accesso agli atti è concretizzato all'art. 80b AIMP così come agli art. 26 e 27 PA, applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007 consid. 2.1). Giusta l'art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi dell'art. 80b cpv. 1 AIMP chi ha la qualità di parte e dispone pertanto della legittimazione ricorsuale giusta l'art. 80h lett. b AIMP. Sono da mettere a disposizione dell'avente diritto solo gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto d'accesso agli atti comprende tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione: non solo quindi quelli raccolti in esecuzione della rogatoria, ma anche quelli concer- nenti la procedura rogatoriale in senso stretto, in particolare la domanda di as- sistenza e gli altri documenti dello Stato richiedente (decisione del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013 consid. 4.2; POPP, Grund- züge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2000, pag. 315 n. 463).

Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento

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della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Ver- letzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione lieve del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'e- same dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472).

3.2 Per quanto riguarda innanzitutto il decreto d’accusa del 21 dicembre 2016, si rileva che lo stesso, emanato in un altro procedimento, non concerne personal- mente e direttamente i ricorrenti. Essi hanno per contro avuto accesso alla ro- gatoria del 3 ottobre 2018, ai documenti legati alla sua esecuzione nonché alla documentazione bancaria, precisato che l’analisi di quest’ultima, come indicato dal MPC (v. act. 9), è contenuta unicamente nella trasmissione spontanea d’in- formazioni del 2 marzo 2018. Basandosi la rogatoria anche su quest’ultimo do- cumento, esso doveva essere messo a disposizione dei ricorrenti, ciò che è stato fatto soltanto nell’ambito della presente procedura. Ad ogni modo, dispo- nendo la presente autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, la violazione in questione, non grave, risulta qui sanata (DTF 124 II 132 consid. 2d). Della stessa si terrà conto a livello di spese giudiziarie (v. infra consid. 9 e TPF 2008 172 consid. 6).

4. A livello materiale i ricorrenti censurano anzitutto una pretesa illiceità della tra- smissione di informazioni spontanea da parte delle autorità svizzere a quelle brasiliane intervenuta mentre alcune domande di assistenza di queste ultime erano ancora pendenti. La trasmissione spontanea sarebbe inoltre andata oltre a quanto consentito dall’art. 67a AIMP: il MPC avrebbe infatti descritto detta- gliatamente le transazioni avvenute sul conto di D. Inc. nonché quelle a monte, riguardanti il conto che ha alimentato questa relazione. Una tale trasmissione non rispetterebbe i principi di riserbo e prudenza ai quali le autorità svizzere sottostanno.

4.1 Secondo l’art. 29 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, nei limiti del loro diritto interno, le autorità competenti dei due Stati possono, senza previa richiesta, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perse- guibili se ritengono che tale trasmissione possa consentire all’altro Stato di: pre- sentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato (lett. a); promuovere un procedimento penale (lett. b) oppure facilitare lo svolgi-

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mento di un’istruzione in corso (lett. c). L'art. 67a cpv. 1 AIMP prevede che l'au- torità di perseguimento penale può trasmettere a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunica- zione sia idonea a promuovere un procedimento (lett. a) o a facilitare un'istru- zione penale pendente (lett. b). Non possono essere trasmessi all'autorità estera mezzi di prova inerenti alla sfera segreta (v. art. 67a cpv. 4 AIMP). Per contro, informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se per- mettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera (art. 67a cpv. 5 AIMP). Per quanto riguarda la documentazione bancaria, la quale costituisce mezzo di prova protetto dall'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0; v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 415 pag. 447-450); GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung. Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismit- teln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, pag. 165), è possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indican- done le referenze, il titolare, l'avente diritto ed il contenuto, informazioni utili per la presentazione di una domanda di assistenza (DTF 139 IV 137 consid. 4.6; 130 II 236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c).

La trasmissione spontanea è possibile come forma complementare o anticipata della cooperazione internazionale. Nel primo caso, lo Stato, che ha già ricevuto una richiesta di assistenza giudiziaria, fornisce spontaneamente informazioni che faciliterebbero il procedimento nello Stato richiedente ma che non sono state richieste. Nel secondo caso, le informazioni sono trasmesse indipenden- temente da qualsiasi procedura di assistenza giudiziaria e sono tali da permet- tere di presentare una domanda di assistenza. Lo scopo di tale trasmissione è quello di evitare che elementi utili per un procedimento penale rimangano inuti- lizzati poiché le autorità straniere non dispongono delle informazioni adeguate (DTF 129 II 544 consid. 3.2; 125 II 356 consid. 12b). Dal momento in cui riceve una richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità di esecuzione non può proce- dere alla trasmissione spontanea di tutti o parte dei documenti o delle informa- zioni richieste, in quanto ciò eluderebbe le norme ordinarie sulla procedura di esecuzione, in particolare l’obbligo di emettere una decisione di chiusura sog- getta a ricorso (v. art. 80d e seg. AIMP; DTF 129 II 544 consid. 3.2 pag. 547).

4.2 Nel caso concreto, la trasmissione spontanea d’informazioni del 2 marzo 2018 contiene, sotto forma di una tabella, informazioni relative ai conti 2 e 1 presso la banca E., le quali comprendono il nome del titolare del conto e dell’avente diritto economico, così come il nome dell’avente diritto di firma e il saldo pre- sente al 31 dicembre 2012. Il documento in parola contiene inoltre informazioni relative all’indagato, quali la sua data di nascita e la sua attività professionale, nonché un riassunto dei flussi di denaro intervenuti sulle relazioni bancarie in questione e ritenuti rilevanti per le indagini estere, segnatamente relazioni ri- conducibili a persone e società legate al gruppo C. Dette informazioni non sono

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contenute in documenti ufficiali, né sono suscettibili di essere utilizzate quali prove, come chiaramente indicato dal MPC (v. act 9.1 pag. 2). Esse non sono dunque mezzi di prova inerenti alla sfera segreta, bensì informazioni ai sensi dell’art. 67a cpv. 5 AIMP, utili allo Stato estero al fine di poter presentare una domanda di assistenza per l’ottenimento di mezzi di prova (v. anche DTF 139 IV 137 consid. 4.6.2; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.312 del 28 aprile 2020 consid. 5) e pertanto lecitamente fornite.

4.3 Relativamente alla pendenza di altre domande di assistenza da parte delle au- torità brasiliane, il Tribunale federale non esclude la possibilità dell’invio di una trasmissione spontanea di informazioni complementare (v. supra consid. 4.1). Inoltre, come esposto in precedenza (v. supra consid. 4.2), le informazioni tra- smesse dal MPC non sono mezzi di prova, bensì informazioni utili per la pre- sentazione di una domanda rogatoriale, che dunque non eluderebbero in alcun modo l’obbligo di emettere una decisione di chiusura soggetta a ricorso. Anche le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

5. I ricorrenti censurano poi le carenze di contenuto della domanda di assistenza. Essi sostengono che la domanda presentata dalle autorità brasiliane non con- tiene alcun elemento atto a determinare che il conto oggetto di sequestro sia stato destinatario di proventi di reato. In sede di replica essi affermano inoltre che A. non è indagato in alcun procedimento in Brasile, come invece riportato nella domanda di assistenza. L’assenza di indagini a suo carico confermerebbe che la domanda rogatoriale sarebbe basata esclusivamente sulla trasmissione spontanea di informazioni del MPC.

5.1 Secondo l’art. 24 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, le richieste di assistenza devono contenere in particolare le seguenti informazioni: il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell’art 14 (lett. d). L’art. 28 AIMP, unitamente all’art. 10 OAIMP, pone i medesimi requisiti (DTF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.309 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2). In questo ambito, non si può tuttavia preten- dere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la conces- sione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve pro- vare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare

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che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).

5.2 In concreto, come già messo in evidenza in precedenza (v. supra Fatti lett A.), dalla rogatoria brasiliana risulta che tra il 2004 e il 2013 la relazione bancaria della società D. Inc. presso la banca E. ha ricevuto proventi per un valore di USD 4,4 milioni da parte del conto intestato a F. presso la medesima banca. Una parte di detti proventi è stata in seguito trasferita sulla relazione della so- cietà B. SA. Secondo l’autorità rogante i soldi proverrebbero da relazioni ban- carie intestate alle società offshore G. Corp. e H Corp., controllate indiretta- mente dal gruppo C. e utilizzate da quest’ultimo anche come casse nere per il pagamento di tangenti. Provenendo da un tale sistema di occultamento, l’auto- rità rogante ritiene che il trasferimento degli averi in questione configuri il reato di riciclaggio di denaro. Secondo quanto dichiarato da F., il gruppo era solito versare ai propri dirigenti degli importi, sotto forma di bonus o remunerazioni, una parte in Brasile e un’altra parte all’estero, che non figuravano nella conta- bilità ufficiale della società e che venivano stabiliti unicamente da lui. Dalle in- dagini condotte in Brasile nell’ambito dell’operazione Lava Jato è risultato che i pagamenti di questi importi versati ai dirigenti del gruppo C. venivano effettuati attraverso il settore Z., istituito anche per pagamenti illeciti e per impedire di creare un legame tra l’ordinante e il beneficiario del denaro, settore al quale le società G. Corp. e H. Corp. appartenevano. Per questo motivo l’autorità rogante ritiene che il trasferimento di tali valori patrimoniali a A. costituisca riciclaggio di denaro (v. act. 1.4). Va peraltro rilevato che, nella misura in cui la trasmissione spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 è intervenuta nel rispetto dell'art. 29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l'autorità estera non possa presentare la sua rogatoria basandosi (anche) su informazioni rice- vute dalle autorità svizzere che indagano sui medesimi fatti. Lo scopo di tali trasmissioni spontanee d'informazioni è proprio questo. Del resto, a parte la ri- presa d'informazioni specifiche relative ai conti in Svizzera riconducibili agli in- dagati, la rogatoria brasiliana contiene molte altre informazioni che derivano di- rettamente dall'inchiesta Lava Jato (v. atto 01-00-0021 e segg. incarto MPC). In definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno permesso alle autorità bra- siliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 3 ottobre 2018. L'espo- sto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 24 n. 1 Trattato svizzero- brasiliano e all’art. 28 AIMP, risulta sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati, indipendentemente dall’esistenza di procedimenti a carico di A. in Brasile (v. anche art. 67a cpv. 1 lett. a AIMP). Del resto, nella misura in cui il ricorrente volesse implicitamente far valere una sua presunta terzietà per rapporto al procedimento estero, egli omette di considerare che l’art. 10 AIMP, che prevedeva una particolare disciplina in proposito (v. DTF 120 Ib

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251 consid. 5a e 5b), è stato abrogato con riforma del 4 ottobre 1996 (RU 1997 114; Messaggio del 29 marzo 1995 concernente la modificazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, FF 1995 III 1; sen- tenza del Tribunale federale 1A.14/2003 del 13 marzo 2013 consid. 2). Anche le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

6. I ricorrenti sostengono che il sequestro dei valori patrimoniali e la trasmissione della documentazione bancaria violino il principio della proporzionalità. L’unico legame tra la società B. SA e l’inchiesta estera sarebbe rappresentato da un versamento a suo favore da parte della società D. Inc. di USD 8'379.–. Per questo motivo non si potrebbe ritenere che questo conto sia servito al trasferi- mento di fondi ritenuti di origine criminosa e il relativo sequestro sarebbe spro- porzionato. In sede di replica i ricorrenti dichiarano inoltre che, nonostante un portafoglio di titoli sia stato effettivamente trasferito dal conto di D. Inc. a quello di B. SA, gran parte di quei fondi sarebbero di origine lecita. Una parte impor- tante di questo trasferimento consisterebbe infatti in titoli “Green fund green S.01/2006”, quantificabili in USD 2'284'793.29, che nulla avrebbero a che ve- dere con i flussi di denaro messi in evidenza dal MPC poiché acquisiti prece- dentemente ai fatti oggetto dell’inchiesta. Per quanto concerne la trasmissione della documentazione, le transazioni menzionate nella domanda di assistenza sarebbero tutte precedenti all’esistenza della società B. SA, per cui non sareb- bero utili per l’inchiesta. L’autorità rogante non avrebbe inoltre portato nessun elemento atto a giustificare una trasmissione che vada al di là di quanto già comunicato dalle autorità svizzere mediante la trasmissione spontanea di infor- mazioni; soltanto i documenti concernenti le transazioni avvenute tra D. Inc. e F., così come di documenti relativi all’apertura del conto dovrebbero essere tra- smessi.

6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può so- stituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21

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dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; decisione del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da conso- lidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'in- tegralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La do- manda di assistenza deve essere accolta anche nel caso in cui la documenta- zione bancaria richiesta si riferisca ad un lasso di tempo più ampio rispetto a quello della descrizione dei fatti. Proprio nei casi complessi l’autorità rogante deve poter istruire la fattispecie prima e dopo il momento esatto del suo realiz- zarsi (sentenza del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 9.2.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17 a cpv. 1 AIMP). Inoltre, a questo stadio dell’inchiesta estera, non è escluso che l’autorità rogante non abbia ancora potuto identificare l’insieme delle persone e società coinvolte (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4). In base alla giurispru- denza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

6.2 In concreto, come già rilevato in precedenza (v. supra Fatti lett A.), A. è indagato per corruzione attiva e passiva, nonché per titolo di riciclaggio di denaro. Tra il 2004 e il 2013 la relazione bancaria intestata alla società D. Inc., di cui egli era l’avente diritto economico, ha ricevuto proventi per un valore di USD 4,4 milioni da parte di un conto intestato a F. Una parte di detti proventi è stata in seguito trasferita sulla relazione intestata alla società B. SA, di cui A. è avente diritto economico. Visti i reati ipotizzati dall’autorità rogante e il ruolo attribuito a A., l’utilità della documentazione litigiosa è indiscutibile.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce

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della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.

6.3 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

6.4 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 5.2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il seque- stro della relazione intestata a B. SA. Il potenziale nesso fra il denaro seque- strato e i reati contestati agli indagati è dato: toccherà poi all'autorità estera ac- certare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso af- fermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restitu- zione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 12 Trattato svizzero-brasiliano, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i sequestri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 12 n. 2 Trattato svizzero- brasiliano), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La società ricorrente toccata dal sequestro non ha pe- raltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato da esso, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

7. Nella misura in cui non si vede come l’acquisizione dell’l’intero incarto RH.18.0263 possa modificare le predette conclusioni, la relativa richiesta va re- spinta.

8. In conclusione, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integral- mente respinti.

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9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie, tenuto conto della violazione di cui sopra (v. consid. 3.2) nonché delle sinergie determinate dalla congiunzione delle cause (v. supra con- sid. 2), a complessivi fr. 8'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dai due anticipi delle spese già versati per un importo complessivo di fr. 16'000.– (fr. 8'000.– per la procedura RR.2020.89-90 e fr. 8'000.– per la procedura RR.2020.143-144). La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 8'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2020.89-90 e RR.2020.143-144 sono congiunte. 2. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità. 3. La richiesta di acquisire agli atti l’intero incarto RH.18.0263 è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 8'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati per un importo complessivo di fr. 16'000.–. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 8'000.–.

Bellinzona, 8 settembre 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).