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RR.2023.94

Bundesstrafgericht · 2023-08-31 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Sachverhalt

A. Il 17 marzo 2023, la Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e dì Giustizia di Bucarest (Romania), Direzione Nazionale Anticorruzione, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B. e A., per titolo di concorso in abuso d’ufficio aggravato (art. 132 della Legge rumena n. 78/2000, in combinato disposto con gli art. 297 par. 1, 48 e 309 del Codice penale rumeno) e di concorso in traffico di influenze illecite (art. 292 par. 1 del Codice penale rumeno, in combinato disposto con l’art. 6 della Legge rumena n. 78/2000). L’autorità richiedente sostiene che B., agendo nella funzione di direttore generale dell’azienda statale C. SA, nel pe- riodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 16 settembre 2021, abbia violato le disposizioni legali rumene in materia di appalti pubblici, di controllo interno e di controllo finanziario, concludendo, a condizioni fortemente svantaggiose per C. SA, i contratti di compravendita n. (…) e n. (…) con la società fornitrice D. SRL (di cui il coimputato A. è rappresentante legale), disponendo l’esecu- zione dei relativi pagamenti mediante fondi pubblici, rifiutandosi di approvare la lettera di garanzia per la restituzione dell’anticipo relativo al contratto ed esten- dendo il contratto con ulteriori atti aggiuntivi, cagionando in tal modo alla pre- detta azienda pubblica un danno patrimoniale pari a RON 8’647'584.15 (corri- spondenti a USD 1’952'336.68), consistito nel pagamento della predetta somma a favore della D. SRL per l’acquisto di sette macchine per la produzione di ma- schere respiratorie e altri materiali sanitari, importo che rappresenta nel con- tempo l’indebito profitto conseguito dalla D. SRL.

Secondo gli inquirenti, A. avrebbe dal canto suo accettato il coinvolgimento di D. SRL nelle procedure commerciali per l’importazione di alcuni materiali di pro- tezione contro il Covid-19 dalla società cinese E. LTD, inserendo in tale circuito commerciale il cittadino rumeno F., senza che quest’ultimo svolgesse vere e proprie attività commerciali connesse al contratto di fornitura dei prodotti, e cor- rispondendogli somme di denaro derivanti dalle quote di profitto conseguite si- mulando un contratto di consulenza, denaro finalizzato a consentire a B. di eser- citare il suo traffico di influenze illecite su ufficiali del Ministero della Difesa ru- meno, affinché questi svolgessero le loro funzioni d’ufficio, in relazione al con- tratto di fornitura n. A17751 21.04.2020, facendo in modo che tale contratto ve- nisse eseguito e finanziato con fondi pubblici. In questo contesto, A. avrebbe versato a B. un importo pari a RON 50'000.– attraverso l’interposizione fittizia di F. e di società a quest’ultimo riconducibili.

Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto (I) di identificare e rintracciare A., informandolo della sua qualità di “indagato (persona sospettata)” nel procedi- mento estero; (II) di renderlo edotto dei suoi diritti, così come previsti dalla legge rumena (in particolare agli art. 78, 83, e 92 del Codice di procedura penale ru- meno); (III) di disporre il suo interrogatorio in relazione alla commissione dei

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suddetti reati, ponendogli una serie di domande contenute nell’allegato alla do- manda di assistenza giudiziaria (v. atto 1 dell'incarto MP-TI).

B. Mediante decisione del 3 aprile 2023, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda pre- sentata dall'autorità rumena, ordinando l’interrogatorio, in qualità di imputato, di A., al fine di contestargli i fatti di cui è accusato dagli inquirenti esteri e porgli l’elenco di domande contenuto nell’allegato alla commissione rogatoria in og- getto, nonché ogni eventuale ulteriore domanda utile a chiarire la fattispecie, come pure, di informarlo dei suoi diritti di imputato previsti dalla legge rumena, in particolare agli art. 78, 83, e 92 del Codice di procedura penale rumeno. L’esecuzione dell’interrogatorio è stata delegata alla Polizia giudiziaria del Can- tone Ticino (in seguito: PG-TI) con separato conferimento di mandato del 3 aprile 2023 (v. atto 2 dell'incarto MP-TI).

C. Il 5 giugno 2023, la PG-TI ha raccolto e trasmesso al MP-TI il verbale di inter- rogatorio di A., il quale, assistito dal suo legale, in tale contesto ha pure dichia- rato di non acconsentire all’esecuzione semplificata ex art. 80c AIMP, e meglio, di non acconsentire alla consegna del verbale in questione all’autorità rogante.

D. Con decisione di chiusura del 6 giugno 2023, notificata il giorno seguente (v. act. 1, doc. B), il MP-TI ha ordinato la consegna del summenzionato verbale di interrogatorio alle autorità dello Stato richiedente.

E. In data 6 luglio 2023 (v. timbro del plico raccomandato) A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: TPF), pre- sentando le seguenti conclusioni (v. act. 1):

I. Effetto sospensivo § Il presente ricorso ha effetto sospensivo ex lege, subordinatamente allo stesso è confe- rito effetto sospensivo ex art. 80l AIMP.

II. Nel merito In via principale 1. Il ricorso è accolto. 1.1. Di conseguenza, la Decisione di chiusura 6 giugno 2023 emanata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino è annullata.

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1.2. Non viene data esecuzione alla rogatoria 17 marzo 2023 presentata dalla Procura presso l’Alta corte di Cassazione e di Giustizia di Bucarest, direzione Nazionale Anticor- ruzione. 1.3. Non si procede alla trasmissione del verbale di interrogatorio 5 giugno 2023 reso da A. avanti la Polizia Giudiziaria ticinese.

In via subordinata 1. Il ricorso è accolto. 1.1. Di conseguenza, la Decisione di chiusura 6 giugno 2023 emanata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino è annullata. 1.2. Non viene data esecuzione alla rogatoria 17 marzo 2923 presentata dalla Procura presso l’Alta corte di Cassazione e di Giustizia di Bucarest, direzione Nazionale Anticor- ruzione e non si procede alla trasmissione del verbale di interrogatorio 5 giugno 2023 reso da A. avanti la Polizia Giudiziaria ticinese. 1.3. All’autorità rogante è richiesto di completare la domanda di assistenza giudiziaria 17 marzo 2023 precisando i fatti che si pretendono contestati al ricorrente ripresi nelle domande di interrogatorio e precisare su quali presupposti giuridici fondano la richiesta tenuto conto delle sentenze e della giurisprudenza citate nel ricorso.

2. Sulle spese

Protestate tasse, spese e ripetibili.

F. Il 7 luglio 2023 il TPF ha avvisato il MP-TI dell’inoltro del ricorso, confermandone alle parti l’effetto sospensivo (v. act. 2). Mediante separata comunicazione ha richiesto inoltre al ricorrente il versamento di un anticipo di fr. 5'000.– a coper- tura delle presumibili spese processuali (v. act. 3), somma poi tempestivamente confluita sul conto della Cassa del TPF (v. act. 4).

G. Con osservazioni del 24 luglio 2023, il MP-TI ha postulato la reiezione integrale del gravame e la conferma del provvedimento avversato (v. act. 6), mentre che, mediante osservazioni del 27 giungo 2023, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Dette prese di posizione sono state trasmesse al ricorrente, al quale è stato fissato un ulteriore termine per presentare un’eventuale replica, non pervenuta al TPF (v. act. 8).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Romania e la Confe- derazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assi- stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera e il 15 giugno 1999 per la Romania (CEAG; RS 0.351.1), così come dal secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla CEAG (PA II CEAG; RS 0.351.12), entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005 e per la Romania il 1° marzo 2005, nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922(02); L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19–62; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione In- ternet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.fedlex.admin.ch/it/sec- tor-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1). Di rilievo nella presente fatti- specie è altresì l'art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corru- zione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per la Romania il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), nonché l'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi, concluso il 26 ottobre 2004 (AAF; RS 0.351.926.81), applicabile bilateralmente tra la Svizzera e la Romania a partire dall’8 aprile 2009.

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l’AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'appli- cazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 26 n. 3 CEAG; art. 25 cpv. 2 AAF). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.5 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

E. 1.6 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 6 giugno 2023, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. L’insorgente, imputato nel procedimento penale condotto nello Stato richie- dente, è legittimato a ricorrere contro la consegna del verbale del suo interro- gatorio disposto nell’ambito della procedura di assistenza giudiziaria (v. sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2016.185 del 26 settembre 2016 con- sid. 2.2; RR.2013.160–161 del 6 febbraio 2014 consid. 2.2.3; con particolare riferimento ai casi in cui l’interessato si avvale della facoltà di non rispondere

v. anche le sentenze RR.2015.317 del 19 maggio 2016 consid. 2.2; RR.2008.158–159 del 20 novembre 2008 consid. 2.2).

E. 2 Per A., la decisione di chiusura sarebbe carente di motivazione, posto che, pur non sussistendo agli atti alcun rimando o fattispecie che possa ricondurre ad una possibile applicazione della rispettiva norma, il MP-TI, nell’analizzare la doppia punibilità, avrebbe fatto riferimento al reato di amministrazione infedele.

E. 2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 142 II 49 consid. 9.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

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E. 2.2 In concreto, il MP-TI ha sufficientemente spiegato i motivi a sostegno della con- cessione dell’assistenza. Dopo aver riassunto i fatti alla base della rogatoria, detta autorità è giunta alla conclusione che tutte le condizioni formali e materiali per l'assistenza fossero adempiute. Il fatto che il ricorrente non sia d'accordo con le motivazioni fornite, segnatamente in materia di doppia punibilità, non im- plica una violazione del diritto di essere sentiti, costituendo l'analisi della perti- nenza delle stesse una questione di merito e non formale. Ciò precisato, non v'è dubbio che gli elementi contenuti nella decisione impugnata, unitamente al contenuto della rogatoria, siano stati sufficienti per permettere all’insorgente, regolarmente patrocinato già nell’ambito della procedura di prima istanza, di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall'articolato atto ricorsuale introdotto. La censura va dunque disattesa.

E. 3 Stante il ricorrente la domanda di assistenza giudiziaria non adempierebbe i requisiti di ricevibilità ai sensi dell’art. 2 AIMP. A suo dire, la rogatoria sarebbe stata mantenuta malgrado, in un altro caso riguardante fatti e strutture societarie identiche alla fattispecie, a seguito di una sentenza della Corte d’appello di Bu- carest (n. 1087/A del 14 giugno 2023, inc. n. 25905/3/2020, prodotta in sede ricorsuale unitamente ad una traduzione parziale) il processo sia stato ripetuto sfociando nell’assoluzione di tutti gli imputati dal reato di abuso d’ufficio. In par- ticolare, i giudici rumeni avrebbero stabilito che la persona giuridica implicata, con statuto, scopo, attività e contabilità identici a S. SA, ma attiva in altro settore commerciale, non andava considerata “un’amministrazione aggiudicatrice” ai sensi delle norme sugli appalti pubblici, di modo che, le condizioni previste dalla Legge rumena n. 98/2016 non potevano essere applicate neppure ai soggetti fisici, ancorché rappresentanti della società. Da questi presupposti, l’insorgente inferisce che, anche nella presente fattispecie, non vi sarebbe modo di ritenere che sia stato commesso un atto oggettivo tipico del reato di abuso d’ufficio. La domanda di assistenza giudiziaria, così come formulata, sarebbe quindi cras- samente contraria alla legge rumena, tanto da configurare uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 2 AIMP. Inoltre, in una sentenza precedente alla do- manda di cooperazione (n. 54/CO-DL del 14 febbraio 2023, inc. n. 2985/3/2023, prodotta in sede ricorsuale unitamente ad una traduzione parziale) e riguar- dante il caso in cui è coinvolto A., la stessa Corte d’appello di Bucarest avrebbe respinto la richiesta di custodia cautelare, precisando che, per poter configurare il reato di abuso d’ufficio, sarebbe necessario dimostrare la violazione delle di- sposizioni di legge sugli appalti pubblici e verificare l’impatto delle ordinanze o deroghe emanate nel contesto dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, aspetto, quest’ultimo, che l’ipotesi accusatoria avrebbe omesso di evidenziare. Così facendo, i giudici rumeni, oltre a rilevare gravi lacune nella tenuta dell’in- carto, avrebbero confermato l’atteggiamento persecutorio del magistrato ro- gante, il quale avrebbe mantenuto le accuse nella loro iniziale conformazione senza controbattere alle fondamentali questioni giuridiche sollevate dai giudici,

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configurando una grave violazione del principio cardine del diritto penale che impone di verificare le accuse e raccogliere anche le prove a discarico degli imputati. Nel gravame il ricorrente accenna anche al fatto che l’inchiesta rumena sarebbe dettata, non tanto dalla volontà di chiarire fatti, ma bensì dalla celata finalità di ottenere informazioni estranee alla procedura concernenti in partico- lare politici rumeni di rilievo.

E. 3.1 Ai sensi dell'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irri- cevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguar- dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) (lett. a); tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (lett. b); arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della per- sona perseguita (lett. c); presenti altre gravi deficienze (lett. d).

E. 3.2 Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di pro- tezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati demo- cratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richie- dente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua con- cezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipen- denza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato ri- chiedente. Egli deve piuttosto dimostrare, in modo credibile, l’esistenza di un rischio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato ri- chiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 con- sid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (TPF 2021 118 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii). Per quanto

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riguarda invece le "gravi deficienze", la giurisprudenza definisce la nozione per ogni singola fattispecie; esse devono in ogni caso essere di natura irrimediabile (sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.58 del 6 ottobre 2020 con- sid. 4.1; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 51 ad art. 2 AIMP e giurisprudenza ivi citata). Anche la persona che invoca una con- notazione politica del procedimento ai sensi dell’art. 2 lett. b AIMP non può limi- tarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discrimi- natorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.98-99 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriva in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). Al contrario, occorre fornire elementi concreti che permettano di supporre un procedimento per celati motivi, riguardanti segnatamente le opinioni politiche dell’imputato all’estero (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

E. 3.3 Se lo stato richiedente è legato alla Svizzera da un trattato di assistenza giudi- ziaria o da un trattato di estradizione, ed è anche parte del Patto ONU Il e della CEDU, come nel caso della Romania, il controllo del rispetto dei diritti fonda- mentali è presunto. Sebbene ciò non dispensi le autorità elvetiche dall’esame circa le possibilità di avvalersene in concreto, nel decidere se concedere o meno la cooperazione, la Svizzera tiene conto della facoltà della persona per- seguita di far valere, dinanzi alle autorità dello Stato richiedente, e, se del caso, alle istanze sovranazionali, le garanzie procedurali e materiali offerte da tali strumenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.168 del 15 dicem- bre 2022 consid. 3.4.6).

E. 3.4 Secondo la giurisprudenza, le persone fisiche che non si trovano nel territorio dello Stato richiedente non hanno il diritto di invocare le carenze del procedi- mento straniero se non sono esse stesse esposte a un pericolo concreto e grave di trattamento scorretto. Per l’Alta Corte, infatti, l'unica persona che può invocare l'art. 2 AIMP, in materia di consegna di mezzi di prova, è l'imputato che risiede nel territorio dello Stato richiedente ed è quindi esposto al pericolo con- creto di dover subire la situazione che denuncia (sentenza del Tribunale fede- rale 1C_784/2021 del 17 gennaio 2022 consid. 1.3; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2022.238-239 del 28 giugno 2023 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).

E. 3.5 Il ricorrente, cittadino italiano, risulta e si dichiara residente in Svizzera, e me- glio, a Z./TI (v. atto 5 dell'incarto MP-TI; v. act. 1). Già solo per il fatto ch’egli non si trova sul territorio dello Stato rogante, la censura non meriterebbe ulte- riore disamina. Ciò a maggior ragione visto che nel gravame A. non pretende concretamente di volersi recare in Romania o che tale Stato abbia richiesto la

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sua estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.179 del 14 dicembre 2021 consid. 3.3). A prescindere da ciò, l’insorgente non ha reso verosimile alcun rischio attuale, oggettivo e serio di una grave violazione dei suoi diritti processuali individuali, né tantomeno l’esistenza di gravi deficienze di natura irrimediabile nel procedimento penale condotto nei suoi confronti in Romania. Infatti, la citata sentenza della Corte d’appello di Bucarest 1087/A del 14 giugno 2023 riguarda, per stessa ammissione del ricorrente, un altro e di- verso procedimento penale rispetto a quello di cui alla commissione rogatoria in oggetto. Non si comprende dunque in che modo, una diversa valutazione di merito di un caso che, a detta di A., presenta similitudini con quello che ha con- dotto alla domanda di assistenza giudiziaria, oltretutto intervenuta ad uno stadio processuale successivo, dovrebbe indicare una violazione di norme apparte- nenti all'ordine pubblico internazionale o altri deficit procedurali gravi. Basti a questo titolo rammentare come esuli dai compiti del giudice svizzero dell’assi- stenza addentrarsi in questioni di diritto penale estero operando comparazioni giurisprudenziali tese a determinare se gli elementi costitutivi del reato siano o meno ossequiati. Nulla può dipoi essere dedotto dalla reiezione della richiesta di custodia cautelare nel caso de quo. Il fatto che l’autorità giudiziaria non abbia ritenuto dati i presupposti per la misura lascia intendere che le posizioni della difesa siano state debitamente tutelate, cosa che costituisce semmai un indica- tore del rispetto delle garanzie procedurali da parte delle istanze giudiziarie nel loro complesso. Di altri motivi ostativi all’assistenza riconducibili all’art. 2 AIMP non se ne intravvedono. Il ricorrente lascia intendere che vi sia una possibile diversa finalità “politica” dell’inchiesta, ma non la sostanzia e non fornisce ele- menti concreti che permettano di supporre un procedimento per celati motivi. La domanda di cooperazione è dunque ricevibile dal punto di vista dell’art. 2 AIMP.

E. 4 Nel prosieguo della sua impugnativa, il ricorrente pretende che la concessione dell’assistenza sarebbe contraria ai “presupposti di base dei principi ancorati all’art. 5 cpv. 1 lett. a CEAG, che permette l’esecuzione di una commissione rogatoria ai fini di interrogatorio se il reato è perseguibile nello Stato richiedente e se lo stesso è punibile anche secondo la legge svizzera”. A suo dire, nel caso de quo non sarebbe innanzitutto possibile partire dal presupposto secondo cui le condizioni di punibilità siano adempiute secondo il diritto dello Stato estero, atteso che per entrambi i reati invocati, vi sarebbero dubbi più che ragionevoli al riguardo. Inoltre, l’esposizione dei fatti, così come rappresentati nella do- manda di assistenza, presenterebbe lacune e contraddizioni manifeste tali da “imporre al magistrato svizzero di doversene scostare”. Questa conclusione tro- verebbe conferma nella posizione procedurale degli organi della società G. SRL, non menzionata nella motivazione della domanda rogatoriale benché citata nella lista di domande da porre a A. Per l’insorgente, l’evidente strumen- talizzazione del procedimento da parte degli inquirenti si dedurrebbe anche dal

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mantenimento della qualità di teste del rappresentante della suddetta società, ossia dell’entità giuridica che ha stipulato i contratti, ritirato, importato e venduto i prodotti acquistati. Inoltre, per la dottrina rumena, il traffico di influenze illecite sarebbe punibile solo nell’ipotesi in cui l’offerta o la consegna di denaro inter- venga al più tardi nello stesso momento in cui le funzioni del pubblico ufficiale vengono influenzate. Ciò nonostante, la domanda di assistenza giudiziaria non conterrebbe alcuna indicazione circa la data di commissione del preteso reato, difettando così di un’informazione determinante per potersi esprimere sulla por- tata delle domande formulate dal magistrato rogante e fornire delle risposte atte a garantire un efficace diritto di difesa. Dipoi, stante il fatto che, con particolare riferimento al reato di abuso d’ufficio, le sentenze citate sopra (cfr. supra con- sid. 3), avrebbero escluso che la persona giuridica implicata, con statuto, scopo, attività e contabilità identici a C. SA, andasse compresa alla stregua di un ente statale, anche il presupposto della doppia punibilità in relazione ai reati corruttivi e di infedeltà nella gestione pubblica andrebbe a decadere. Del resto, mal si comprenderebbe il motivo per il quale il MP-TI abbia fatto riferimento al reato di amministrazione infedele, non sussistendo agli atti alcun rimando o fattispecie che possa ricondurre ad una possibile applicazione ditale norma.

E. 4.1 Per quanto attiene al contenuto della domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica, per la parte richie- dente, l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre, in modo sufficiente, le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permet- tere allo Stato richiesto di escludere che si tratti di un'inammissibile ricerca indi- scriminata di prove (DTF 130 II 329 consid. 5.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). In questo contesto, l'autorità rogata non si scosta dall'espo- sto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre con- traddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; TPF 2011 194 consid. 2.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.168 consid. 4.1; RR.2017.147 del 5 ot- tobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 del 5 settembre 2014 consid. 5.2).

E. 4.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza, nella sua rogatoria l'autorità estera afferma sostanzialmente che A., nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 ed il 10 aprile 2020, avrebbe accettato il coinvolgimento di una società da lui rappresentata nelle procedure commerciali per l’importazione di

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alcuni materiali di protezione contro il Covid-19, inserendo nello schema una terza persona che non svolgeva attività commerciali e corrispondendogli somme di denaro derivanti dalle quote dì profitto conseguite simulando un con- tratto di consulenza. Proprio tale denaro sarebbe stato finalizzato a consentire a B. di esercitare il suo traffico di influenze illecite su Ufficiali del Ministero della Difesa Nazionale rumeno, in modo da violare le disposizioni legali in materia di appalti pubblici concludendo dei contratti di compravendita a condizioni forte- mente svantaggiose per C. SA, cagionandole così un danno milionario (v. atto 1 dell'incarto MP-TI).

E. 4.3 Alla luce del predetto esposto dei fatti risulta che l’autorità richiedente ha de- scritto con sufficiente chiarezza i fatti oggetto del procedimento penale, così come le relative fattispecie contestate e i soggetti indagati. Per quanto concerne in particolare la collocazione temporale dei reati, si deve partire dall’assunto che, a questo stadio dell’inchiesta estera, sia sufficiente l’indicazione generale di un periodo di tempo in cui, secondo gli inquirenti, gli illeciti sarebbero stati perpetrati. Chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere l’interrogatorio dell’insorgente. La rogatoria non è dunque lacunosa. Quo alla pretesa contraddittorietà, va osservato come, in forza ai prin- cipi esposti e visto quanto già considerato in precedenza (cfr. supra consid. 3.5), non si possa inferire alcunché dall’assenza di qualità di “amministrazione ag- giudicatrice” attestata dalla Corte d’appello di Bucarest per una società terza in altra sentenza, né, a maggior ragione, dalla pretesa disparità di trattamento ri- spetto agli organi della società G. SRL. Determinante è il fatto che lo Stato ro- gante abbia illustrato in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, mentre non spetta al giudice dell'assistenza approfondire la fattispecie oggetto d'inchiesta, né tantomeno ottenere le prove dei contestati reati: di questi aspetti sarà semmai questione nel prosieguo delle indagini condotte all’estero. Visto che la descrizione dei fatti esposta dalle autorità rumene non contiene lacune o contraddizioni manifeste, non vi sono ragioni per scostarsene. È quindi su tale base che va valutato il requisito della doppia punibilità.

E. 4.4 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma sempli- cemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di

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punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

E. 4.5 Sulla base di un esame prima facie, i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria proposta dalle autorità rumene possono perlomeno essere sussunti ai reati di corruzione di pubblici ufficiali attiva e passiva (artt. 322ter e 322quater CP), concessione e accettazione di vantaggi (art. 322quinquies e 322sexies CP) e infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP). Poiché la rogatoria ipotizza un danno patrimoniale ingente per C. SA, di cui l’imputato principale B. era diret- tore generale, anche l’eventuale configurazione del reato di amministrazione infedele (art. 158 CP) non risulta d’acchito esclusa, nel caso in cui le condizioni dell’art 314 CP, a valere quale lex specialis, non dovessero risultare date (v. SCHEIDEGGER/WURSTEMBERGER, Commentario romando, 2017, n. 39 ad art. 158 CP). In ogni caso, in base alla predetta giurisprudenza le misure di coo- perazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è osse- quiata alla luce di una singola fattispecie. Non spetta per contro al giudice dell'assistenza esaminare la punibilità secondo il diritto estero, fatti salvi casi d'abuso che qui non si configurano (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.58-59 del 17 giugno 2021 consid. 4.2; più ampiamente MOREILLON, op. cit., n. 591). La tesi riscorsuale cade così nel vuoto.

E. 5 L’insorgente sostiene che le informazioni raccolte, segnatamente un verbale con la sola indicazione ripetitiva dell’utilizzo della facoltà di non deporre con una generica precisazione sui motivi della scelta processuale, comporterebbero la non trasmissibilità del mezzo di prova all’autorità rogante. A detta di A., tale posizione processuale, già assunta e comunicata agli inquirenti rumeni, non permetterebbe di configurare il verbale reso quale elemento determinante e conferente alle indagini. Già solo per questo motivo, il verbale non andrebbe trasmesso, ma semmai sostituito da semplice informativa sul suo esito.

E. 5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del

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Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

E. 5.2 In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con- sid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coo- perazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n. 723, pag. 798 e seg.).

E. 5.3 Il fatto che il ricorrente, nel corso dell’interrogatorio dinanzi al MP-TI, si sia rifiu- tato di deporre, avvalendosi della sua facoltà di non rispondere, è un aspetto privo di ogni valenza nel quadro della valutazione dell’utilità potenziale del ver- bale litigioso (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.158–159 del 20 novembre 2008 consid. 7.4). Come ha già avuto modo di sottolineare l’Alta Corte, tale diritto dell'imputato non esclude in alcun modo che la sua deposi- zione possa venir presa in considerazione e valutata al momento di emettere un verdetto nello Stato rogante: a determinate condizioni è infatti consentito trarre conclusioni anche dal silenzio dell'imputato (v. sentenza del Tribunale fe- derale 1A.314/2000 del 5 marzo 2001 consid. 4e). Di tali circostanze, la Procura rumena deve essere messa a conoscenza mediante l’acquisizione agli atti del citato verbale che, sotto questo profilo, riveste certo carattere di potenziale uti- lità per l’inchiesta. Al contrario, la mera comunicazione allo Stato rogante

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dell’esito dell’interrogatorio, auspicata dall’insorgente invece della consegna dell’atto nella sua interezza, non risulta perseguire lo scopo della rogatoria e si scontra con l’obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possi- bile (art. 1 cpv. 1 CEAG). Ne discende che la decisione impugnata è senz’altro conforme al principio della proporzionalità e la doglianza va respinta.

E. 6 In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 7 Le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 31 agosto 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Lorenzo Rapelli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Davide Corti,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2023.94

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Fatti: A. Il 17 marzo 2023, la Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e dì Giustizia di Bucarest (Romania), Direzione Nazionale Anticorruzione, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B. e A., per titolo di concorso in abuso d’ufficio aggravato (art. 132 della Legge rumena n. 78/2000, in combinato disposto con gli art. 297 par. 1, 48 e 309 del Codice penale rumeno) e di concorso in traffico di influenze illecite (art. 292 par. 1 del Codice penale rumeno, in combinato disposto con l’art. 6 della Legge rumena n. 78/2000). L’autorità richiedente sostiene che B., agendo nella funzione di direttore generale dell’azienda statale C. SA, nel pe- riodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 16 settembre 2021, abbia violato le disposizioni legali rumene in materia di appalti pubblici, di controllo interno e di controllo finanziario, concludendo, a condizioni fortemente svantaggiose per C. SA, i contratti di compravendita n. (…) e n. (…) con la società fornitrice D. SRL (di cui il coimputato A. è rappresentante legale), disponendo l’esecu- zione dei relativi pagamenti mediante fondi pubblici, rifiutandosi di approvare la lettera di garanzia per la restituzione dell’anticipo relativo al contratto ed esten- dendo il contratto con ulteriori atti aggiuntivi, cagionando in tal modo alla pre- detta azienda pubblica un danno patrimoniale pari a RON 8’647'584.15 (corri- spondenti a USD 1’952'336.68), consistito nel pagamento della predetta somma a favore della D. SRL per l’acquisto di sette macchine per la produzione di ma- schere respiratorie e altri materiali sanitari, importo che rappresenta nel con- tempo l’indebito profitto conseguito dalla D. SRL.

Secondo gli inquirenti, A. avrebbe dal canto suo accettato il coinvolgimento di D. SRL nelle procedure commerciali per l’importazione di alcuni materiali di pro- tezione contro il Covid-19 dalla società cinese E. LTD, inserendo in tale circuito commerciale il cittadino rumeno F., senza che quest’ultimo svolgesse vere e proprie attività commerciali connesse al contratto di fornitura dei prodotti, e cor- rispondendogli somme di denaro derivanti dalle quote di profitto conseguite si- mulando un contratto di consulenza, denaro finalizzato a consentire a B. di eser- citare il suo traffico di influenze illecite su ufficiali del Ministero della Difesa ru- meno, affinché questi svolgessero le loro funzioni d’ufficio, in relazione al con- tratto di fornitura n. A17751 21.04.2020, facendo in modo che tale contratto ve- nisse eseguito e finanziato con fondi pubblici. In questo contesto, A. avrebbe versato a B. un importo pari a RON 50'000.– attraverso l’interposizione fittizia di F. e di società a quest’ultimo riconducibili.

Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto (I) di identificare e rintracciare A., informandolo della sua qualità di “indagato (persona sospettata)” nel procedi- mento estero; (II) di renderlo edotto dei suoi diritti, così come previsti dalla legge rumena (in particolare agli art. 78, 83, e 92 del Codice di procedura penale ru- meno); (III) di disporre il suo interrogatorio in relazione alla commissione dei

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suddetti reati, ponendogli una serie di domande contenute nell’allegato alla do- manda di assistenza giudiziaria (v. atto 1 dell'incarto MP-TI).

B. Mediante decisione del 3 aprile 2023, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda pre- sentata dall'autorità rumena, ordinando l’interrogatorio, in qualità di imputato, di A., al fine di contestargli i fatti di cui è accusato dagli inquirenti esteri e porgli l’elenco di domande contenuto nell’allegato alla commissione rogatoria in og- getto, nonché ogni eventuale ulteriore domanda utile a chiarire la fattispecie, come pure, di informarlo dei suoi diritti di imputato previsti dalla legge rumena, in particolare agli art. 78, 83, e 92 del Codice di procedura penale rumeno. L’esecuzione dell’interrogatorio è stata delegata alla Polizia giudiziaria del Can- tone Ticino (in seguito: PG-TI) con separato conferimento di mandato del 3 aprile 2023 (v. atto 2 dell'incarto MP-TI).

C. Il 5 giugno 2023, la PG-TI ha raccolto e trasmesso al MP-TI il verbale di inter- rogatorio di A., il quale, assistito dal suo legale, in tale contesto ha pure dichia- rato di non acconsentire all’esecuzione semplificata ex art. 80c AIMP, e meglio, di non acconsentire alla consegna del verbale in questione all’autorità rogante.

D. Con decisione di chiusura del 6 giugno 2023, notificata il giorno seguente (v. act. 1, doc. B), il MP-TI ha ordinato la consegna del summenzionato verbale di interrogatorio alle autorità dello Stato richiedente.

E. In data 6 luglio 2023 (v. timbro del plico raccomandato) A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: TPF), pre- sentando le seguenti conclusioni (v. act. 1):

I. Effetto sospensivo § Il presente ricorso ha effetto sospensivo ex lege, subordinatamente allo stesso è confe- rito effetto sospensivo ex art. 80l AIMP.

II. Nel merito In via principale 1. Il ricorso è accolto. 1.1. Di conseguenza, la Decisione di chiusura 6 giugno 2023 emanata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino è annullata.

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1.2. Non viene data esecuzione alla rogatoria 17 marzo 2023 presentata dalla Procura presso l’Alta corte di Cassazione e di Giustizia di Bucarest, direzione Nazionale Anticor- ruzione. 1.3. Non si procede alla trasmissione del verbale di interrogatorio 5 giugno 2023 reso da A. avanti la Polizia Giudiziaria ticinese.

In via subordinata 1. Il ricorso è accolto. 1.1. Di conseguenza, la Decisione di chiusura 6 giugno 2023 emanata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino è annullata. 1.2. Non viene data esecuzione alla rogatoria 17 marzo 2923 presentata dalla Procura presso l’Alta corte di Cassazione e di Giustizia di Bucarest, direzione Nazionale Anticor- ruzione e non si procede alla trasmissione del verbale di interrogatorio 5 giugno 2023 reso da A. avanti la Polizia Giudiziaria ticinese. 1.3. All’autorità rogante è richiesto di completare la domanda di assistenza giudiziaria 17 marzo 2023 precisando i fatti che si pretendono contestati al ricorrente ripresi nelle domande di interrogatorio e precisare su quali presupposti giuridici fondano la richiesta tenuto conto delle sentenze e della giurisprudenza citate nel ricorso.

2. Sulle spese

Protestate tasse, spese e ripetibili.

F. Il 7 luglio 2023 il TPF ha avvisato il MP-TI dell’inoltro del ricorso, confermandone alle parti l’effetto sospensivo (v. act. 2). Mediante separata comunicazione ha richiesto inoltre al ricorrente il versamento di un anticipo di fr. 5'000.– a coper- tura delle presumibili spese processuali (v. act. 3), somma poi tempestivamente confluita sul conto della Cassa del TPF (v. act. 4).

G. Con osservazioni del 24 luglio 2023, il MP-TI ha postulato la reiezione integrale del gravame e la conferma del provvedimento avversato (v. act. 6), mentre che, mediante osservazioni del 27 giungo 2023, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Dette prese di posizione sono state trasmesse al ricorrente, al quale è stato fissato un ulteriore termine per presentare un’eventuale replica, non pervenuta al TPF (v. act. 8).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Romania e la Confe- derazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assi- stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera e il 15 giugno 1999 per la Romania (CEAG; RS 0.351.1), così come dal secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla CEAG (PA II CEAG; RS 0.351.12), entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005 e per la Romania il 1° marzo 2005, nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922(02); L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19–62; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione In- ternet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.fedlex.admin.ch/it/sec- tor-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1). Di rilievo nella presente fatti- specie è altresì l'art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corru- zione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per la Romania il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), nonché l'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi, concluso il 26 ottobre 2004 (AAF; RS 0.351.926.81), applicabile bilateralmente tra la Svizzera e la Romania a partire dall’8 aprile 2009.

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l’AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'appli- cazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 26 n. 3 CEAG; art. 25 cpv. 2 AAF). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

1.6 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 6 giugno 2023, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. L’insorgente, imputato nel procedimento penale condotto nello Stato richie- dente, è legittimato a ricorrere contro la consegna del verbale del suo interro- gatorio disposto nell’ambito della procedura di assistenza giudiziaria (v. sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2016.185 del 26 settembre 2016 con- sid. 2.2; RR.2013.160–161 del 6 febbraio 2014 consid. 2.2.3; con particolare riferimento ai casi in cui l’interessato si avvale della facoltà di non rispondere

v. anche le sentenze RR.2015.317 del 19 maggio 2016 consid. 2.2; RR.2008.158–159 del 20 novembre 2008 consid. 2.2).

2. Per A., la decisione di chiusura sarebbe carente di motivazione, posto che, pur non sussistendo agli atti alcun rimando o fattispecie che possa ricondurre ad una possibile applicazione della rispettiva norma, il MP-TI, nell’analizzare la doppia punibilità, avrebbe fatto riferimento al reato di amministrazione infedele.

2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 142 II 49 consid. 9.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

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2.2 In concreto, il MP-TI ha sufficientemente spiegato i motivi a sostegno della con- cessione dell’assistenza. Dopo aver riassunto i fatti alla base della rogatoria, detta autorità è giunta alla conclusione che tutte le condizioni formali e materiali per l'assistenza fossero adempiute. Il fatto che il ricorrente non sia d'accordo con le motivazioni fornite, segnatamente in materia di doppia punibilità, non im- plica una violazione del diritto di essere sentiti, costituendo l'analisi della perti- nenza delle stesse una questione di merito e non formale. Ciò precisato, non v'è dubbio che gli elementi contenuti nella decisione impugnata, unitamente al contenuto della rogatoria, siano stati sufficienti per permettere all’insorgente, regolarmente patrocinato già nell’ambito della procedura di prima istanza, di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall'articolato atto ricorsuale introdotto. La censura va dunque disattesa.

3. Stante il ricorrente la domanda di assistenza giudiziaria non adempierebbe i requisiti di ricevibilità ai sensi dell’art. 2 AIMP. A suo dire, la rogatoria sarebbe stata mantenuta malgrado, in un altro caso riguardante fatti e strutture societarie identiche alla fattispecie, a seguito di una sentenza della Corte d’appello di Bu- carest (n. 1087/A del 14 giugno 2023, inc. n. 25905/3/2020, prodotta in sede ricorsuale unitamente ad una traduzione parziale) il processo sia stato ripetuto sfociando nell’assoluzione di tutti gli imputati dal reato di abuso d’ufficio. In par- ticolare, i giudici rumeni avrebbero stabilito che la persona giuridica implicata, con statuto, scopo, attività e contabilità identici a S. SA, ma attiva in altro settore commerciale, non andava considerata “un’amministrazione aggiudicatrice” ai sensi delle norme sugli appalti pubblici, di modo che, le condizioni previste dalla Legge rumena n. 98/2016 non potevano essere applicate neppure ai soggetti fisici, ancorché rappresentanti della società. Da questi presupposti, l’insorgente inferisce che, anche nella presente fattispecie, non vi sarebbe modo di ritenere che sia stato commesso un atto oggettivo tipico del reato di abuso d’ufficio. La domanda di assistenza giudiziaria, così come formulata, sarebbe quindi cras- samente contraria alla legge rumena, tanto da configurare uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 2 AIMP. Inoltre, in una sentenza precedente alla do- manda di cooperazione (n. 54/CO-DL del 14 febbraio 2023, inc. n. 2985/3/2023, prodotta in sede ricorsuale unitamente ad una traduzione parziale) e riguar- dante il caso in cui è coinvolto A., la stessa Corte d’appello di Bucarest avrebbe respinto la richiesta di custodia cautelare, precisando che, per poter configurare il reato di abuso d’ufficio, sarebbe necessario dimostrare la violazione delle di- sposizioni di legge sugli appalti pubblici e verificare l’impatto delle ordinanze o deroghe emanate nel contesto dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, aspetto, quest’ultimo, che l’ipotesi accusatoria avrebbe omesso di evidenziare. Così facendo, i giudici rumeni, oltre a rilevare gravi lacune nella tenuta dell’in- carto, avrebbero confermato l’atteggiamento persecutorio del magistrato ro- gante, il quale avrebbe mantenuto le accuse nella loro iniziale conformazione senza controbattere alle fondamentali questioni giuridiche sollevate dai giudici,

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configurando una grave violazione del principio cardine del diritto penale che impone di verificare le accuse e raccogliere anche le prove a discarico degli imputati. Nel gravame il ricorrente accenna anche al fatto che l’inchiesta rumena sarebbe dettata, non tanto dalla volontà di chiarire fatti, ma bensì dalla celata finalità di ottenere informazioni estranee alla procedura concernenti in partico- lare politici rumeni di rilievo.

3.1 Ai sensi dell'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irri- cevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguar- dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) (lett. a); tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (lett. b); arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della per- sona perseguita (lett. c); presenti altre gravi deficienze (lett. d).

3.2 Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di pro- tezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati demo- cratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richie- dente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua con- cezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipen- denza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato ri- chiedente. Egli deve piuttosto dimostrare, in modo credibile, l’esistenza di un rischio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato ri- chiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 con- sid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (TPF 2021 118 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii). Per quanto

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riguarda invece le "gravi deficienze", la giurisprudenza definisce la nozione per ogni singola fattispecie; esse devono in ogni caso essere di natura irrimediabile (sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.58 del 6 ottobre 2020 con- sid. 4.1; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 51 ad art. 2 AIMP e giurisprudenza ivi citata). Anche la persona che invoca una con- notazione politica del procedimento ai sensi dell’art. 2 lett. b AIMP non può limi- tarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discrimi- natorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.98-99 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriva in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). Al contrario, occorre fornire elementi concreti che permettano di supporre un procedimento per celati motivi, riguardanti segnatamente le opinioni politiche dell’imputato all’estero (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

3.3 Se lo stato richiedente è legato alla Svizzera da un trattato di assistenza giudi- ziaria o da un trattato di estradizione, ed è anche parte del Patto ONU Il e della CEDU, come nel caso della Romania, il controllo del rispetto dei diritti fonda- mentali è presunto. Sebbene ciò non dispensi le autorità elvetiche dall’esame circa le possibilità di avvalersene in concreto, nel decidere se concedere o meno la cooperazione, la Svizzera tiene conto della facoltà della persona per- seguita di far valere, dinanzi alle autorità dello Stato richiedente, e, se del caso, alle istanze sovranazionali, le garanzie procedurali e materiali offerte da tali strumenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.168 del 15 dicem- bre 2022 consid. 3.4.6).

3.4 Secondo la giurisprudenza, le persone fisiche che non si trovano nel territorio dello Stato richiedente non hanno il diritto di invocare le carenze del procedi- mento straniero se non sono esse stesse esposte a un pericolo concreto e grave di trattamento scorretto. Per l’Alta Corte, infatti, l'unica persona che può invocare l'art. 2 AIMP, in materia di consegna di mezzi di prova, è l'imputato che risiede nel territorio dello Stato richiedente ed è quindi esposto al pericolo con- creto di dover subire la situazione che denuncia (sentenza del Tribunale fede- rale 1C_784/2021 del 17 gennaio 2022 consid. 1.3; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2022.238-239 del 28 giugno 2023 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).

3.5 Il ricorrente, cittadino italiano, risulta e si dichiara residente in Svizzera, e me- glio, a Z./TI (v. atto 5 dell'incarto MP-TI; v. act. 1). Già solo per il fatto ch’egli non si trova sul territorio dello Stato rogante, la censura non meriterebbe ulte- riore disamina. Ciò a maggior ragione visto che nel gravame A. non pretende concretamente di volersi recare in Romania o che tale Stato abbia richiesto la

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sua estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.179 del 14 dicembre 2021 consid. 3.3). A prescindere da ciò, l’insorgente non ha reso verosimile alcun rischio attuale, oggettivo e serio di una grave violazione dei suoi diritti processuali individuali, né tantomeno l’esistenza di gravi deficienze di natura irrimediabile nel procedimento penale condotto nei suoi confronti in Romania. Infatti, la citata sentenza della Corte d’appello di Bucarest 1087/A del 14 giugno 2023 riguarda, per stessa ammissione del ricorrente, un altro e di- verso procedimento penale rispetto a quello di cui alla commissione rogatoria in oggetto. Non si comprende dunque in che modo, una diversa valutazione di merito di un caso che, a detta di A., presenta similitudini con quello che ha con- dotto alla domanda di assistenza giudiziaria, oltretutto intervenuta ad uno stadio processuale successivo, dovrebbe indicare una violazione di norme apparte- nenti all'ordine pubblico internazionale o altri deficit procedurali gravi. Basti a questo titolo rammentare come esuli dai compiti del giudice svizzero dell’assi- stenza addentrarsi in questioni di diritto penale estero operando comparazioni giurisprudenziali tese a determinare se gli elementi costitutivi del reato siano o meno ossequiati. Nulla può dipoi essere dedotto dalla reiezione della richiesta di custodia cautelare nel caso de quo. Il fatto che l’autorità giudiziaria non abbia ritenuto dati i presupposti per la misura lascia intendere che le posizioni della difesa siano state debitamente tutelate, cosa che costituisce semmai un indica- tore del rispetto delle garanzie procedurali da parte delle istanze giudiziarie nel loro complesso. Di altri motivi ostativi all’assistenza riconducibili all’art. 2 AIMP non se ne intravvedono. Il ricorrente lascia intendere che vi sia una possibile diversa finalità “politica” dell’inchiesta, ma non la sostanzia e non fornisce ele- menti concreti che permettano di supporre un procedimento per celati motivi. La domanda di cooperazione è dunque ricevibile dal punto di vista dell’art. 2 AIMP.

4. Nel prosieguo della sua impugnativa, il ricorrente pretende che la concessione dell’assistenza sarebbe contraria ai “presupposti di base dei principi ancorati all’art. 5 cpv. 1 lett. a CEAG, che permette l’esecuzione di una commissione rogatoria ai fini di interrogatorio se il reato è perseguibile nello Stato richiedente e se lo stesso è punibile anche secondo la legge svizzera”. A suo dire, nel caso de quo non sarebbe innanzitutto possibile partire dal presupposto secondo cui le condizioni di punibilità siano adempiute secondo il diritto dello Stato estero, atteso che per entrambi i reati invocati, vi sarebbero dubbi più che ragionevoli al riguardo. Inoltre, l’esposizione dei fatti, così come rappresentati nella do- manda di assistenza, presenterebbe lacune e contraddizioni manifeste tali da “imporre al magistrato svizzero di doversene scostare”. Questa conclusione tro- verebbe conferma nella posizione procedurale degli organi della società G. SRL, non menzionata nella motivazione della domanda rogatoriale benché citata nella lista di domande da porre a A. Per l’insorgente, l’evidente strumen- talizzazione del procedimento da parte degli inquirenti si dedurrebbe anche dal

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mantenimento della qualità di teste del rappresentante della suddetta società, ossia dell’entità giuridica che ha stipulato i contratti, ritirato, importato e venduto i prodotti acquistati. Inoltre, per la dottrina rumena, il traffico di influenze illecite sarebbe punibile solo nell’ipotesi in cui l’offerta o la consegna di denaro inter- venga al più tardi nello stesso momento in cui le funzioni del pubblico ufficiale vengono influenzate. Ciò nonostante, la domanda di assistenza giudiziaria non conterrebbe alcuna indicazione circa la data di commissione del preteso reato, difettando così di un’informazione determinante per potersi esprimere sulla por- tata delle domande formulate dal magistrato rogante e fornire delle risposte atte a garantire un efficace diritto di difesa. Dipoi, stante il fatto che, con particolare riferimento al reato di abuso d’ufficio, le sentenze citate sopra (cfr. supra con- sid. 3), avrebbero escluso che la persona giuridica implicata, con statuto, scopo, attività e contabilità identici a C. SA, andasse compresa alla stregua di un ente statale, anche il presupposto della doppia punibilità in relazione ai reati corruttivi e di infedeltà nella gestione pubblica andrebbe a decadere. Del resto, mal si comprenderebbe il motivo per il quale il MP-TI abbia fatto riferimento al reato di amministrazione infedele, non sussistendo agli atti alcun rimando o fattispecie che possa ricondurre ad una possibile applicazione ditale norma.

4.1 Per quanto attiene al contenuto della domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica, per la parte richie- dente, l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre, in modo sufficiente, le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permet- tere allo Stato richiesto di escludere che si tratti di un'inammissibile ricerca indi- scriminata di prove (DTF 130 II 329 consid. 5.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). In questo contesto, l'autorità rogata non si scosta dall'espo- sto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre con- traddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; TPF 2011 194 consid. 2.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.168 consid. 4.1; RR.2017.147 del 5 ot- tobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 del 5 settembre 2014 consid. 5.2).

4.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza, nella sua rogatoria l'autorità estera afferma sostanzialmente che A., nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 ed il 10 aprile 2020, avrebbe accettato il coinvolgimento di una società da lui rappresentata nelle procedure commerciali per l’importazione di

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alcuni materiali di protezione contro il Covid-19, inserendo nello schema una terza persona che non svolgeva attività commerciali e corrispondendogli somme di denaro derivanti dalle quote dì profitto conseguite simulando un con- tratto di consulenza. Proprio tale denaro sarebbe stato finalizzato a consentire a B. di esercitare il suo traffico di influenze illecite su Ufficiali del Ministero della Difesa Nazionale rumeno, in modo da violare le disposizioni legali in materia di appalti pubblici concludendo dei contratti di compravendita a condizioni forte- mente svantaggiose per C. SA, cagionandole così un danno milionario (v. atto 1 dell'incarto MP-TI).

4.3 Alla luce del predetto esposto dei fatti risulta che l’autorità richiedente ha de- scritto con sufficiente chiarezza i fatti oggetto del procedimento penale, così come le relative fattispecie contestate e i soggetti indagati. Per quanto concerne in particolare la collocazione temporale dei reati, si deve partire dall’assunto che, a questo stadio dell’inchiesta estera, sia sufficiente l’indicazione generale di un periodo di tempo in cui, secondo gli inquirenti, gli illeciti sarebbero stati perpetrati. Chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere l’interrogatorio dell’insorgente. La rogatoria non è dunque lacunosa. Quo alla pretesa contraddittorietà, va osservato come, in forza ai prin- cipi esposti e visto quanto già considerato in precedenza (cfr. supra consid. 3.5), non si possa inferire alcunché dall’assenza di qualità di “amministrazione ag- giudicatrice” attestata dalla Corte d’appello di Bucarest per una società terza in altra sentenza, né, a maggior ragione, dalla pretesa disparità di trattamento ri- spetto agli organi della società G. SRL. Determinante è il fatto che lo Stato ro- gante abbia illustrato in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, mentre non spetta al giudice dell'assistenza approfondire la fattispecie oggetto d'inchiesta, né tantomeno ottenere le prove dei contestati reati: di questi aspetti sarà semmai questione nel prosieguo delle indagini condotte all’estero. Visto che la descrizione dei fatti esposta dalle autorità rumene non contiene lacune o contraddizioni manifeste, non vi sono ragioni per scostarsene. È quindi su tale base che va valutato il requisito della doppia punibilità.

4.4 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma sempli- cemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di

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punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

4.5 Sulla base di un esame prima facie, i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria proposta dalle autorità rumene possono perlomeno essere sussunti ai reati di corruzione di pubblici ufficiali attiva e passiva (artt. 322ter e 322quater CP), concessione e accettazione di vantaggi (art. 322quinquies e 322sexies CP) e infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP). Poiché la rogatoria ipotizza un danno patrimoniale ingente per C. SA, di cui l’imputato principale B. era diret- tore generale, anche l’eventuale configurazione del reato di amministrazione infedele (art. 158 CP) non risulta d’acchito esclusa, nel caso in cui le condizioni dell’art 314 CP, a valere quale lex specialis, non dovessero risultare date (v. SCHEIDEGGER/WURSTEMBERGER, Commentario romando, 2017, n. 39 ad art. 158 CP). In ogni caso, in base alla predetta giurisprudenza le misure di coo- perazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è osse- quiata alla luce di una singola fattispecie. Non spetta per contro al giudice dell'assistenza esaminare la punibilità secondo il diritto estero, fatti salvi casi d'abuso che qui non si configurano (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.58-59 del 17 giugno 2021 consid. 4.2; più ampiamente MOREILLON, op. cit., n. 591). La tesi riscorsuale cade così nel vuoto.

5. L’insorgente sostiene che le informazioni raccolte, segnatamente un verbale con la sola indicazione ripetitiva dell’utilizzo della facoltà di non deporre con una generica precisazione sui motivi della scelta processuale, comporterebbero la non trasmissibilità del mezzo di prova all’autorità rogante. A detta di A., tale posizione processuale, già assunta e comunicata agli inquirenti rumeni, non permetterebbe di configurare il verbale reso quale elemento determinante e conferente alle indagini. Già solo per questo motivo, il verbale non andrebbe trasmesso, ma semmai sostituito da semplice informativa sul suo esito.

5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del

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Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

5.2 In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con- sid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coo- perazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n. 723, pag. 798 e seg.).

5.3 Il fatto che il ricorrente, nel corso dell’interrogatorio dinanzi al MP-TI, si sia rifiu- tato di deporre, avvalendosi della sua facoltà di non rispondere, è un aspetto privo di ogni valenza nel quadro della valutazione dell’utilità potenziale del ver- bale litigioso (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.158–159 del 20 novembre 2008 consid. 7.4). Come ha già avuto modo di sottolineare l’Alta Corte, tale diritto dell'imputato non esclude in alcun modo che la sua deposi- zione possa venir presa in considerazione e valutata al momento di emettere un verdetto nello Stato rogante: a determinate condizioni è infatti consentito trarre conclusioni anche dal silenzio dell'imputato (v. sentenza del Tribunale fe- derale 1A.314/2000 del 5 marzo 2001 consid. 4e). Di tali circostanze, la Procura rumena deve essere messa a conoscenza mediante l’acquisizione agli atti del citato verbale che, sotto questo profilo, riveste certo carattere di potenziale uti- lità per l’inchiesta. Al contrario, la mera comunicazione allo Stato rogante

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dell’esito dell’interrogatorio, auspicata dall’insorgente invece della consegna dell’atto nella sua interezza, non risulta perseguire lo scopo della rogatoria e si scontra con l’obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possi- bile (art. 1 cpv. 1 CEAG). Ne discende che la decisione impugnata è senz’altro conforme al principio della proporzionalità e la doglianza va respinta.

6. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

7. Le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 31 agosto 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Davide Corti - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).