Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato di Monaco. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 16 maggio 2014 il Cabinet d’Instruction del Tribunal de Première Instance del Principato di Monaco ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata l’11 giugno 2019, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per riciclaggio di denaro (art. 218 e 219 CP/monegasco). In sostanza, il predetto è sospettato di aver riciclato valori pa- trimoniali derivanti da atti illeciti da lui commessi negli Stati Uniti nel contesto della sua attività di gestore di fondi d’investimento, segnatamente per avere dis- simulato agli investitori le informazioni in merito alle perdite subite (v. act. 1.4).
Con il suo complemento rogatoriale, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche di essere informata sulla procedura penale avviata in Svizzera nei confronti di A. per i reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di de- naro, nonché di procedere a tutti gli atti istruttori necessari alla ricerca della verità (v. ibidem, pag. 12).
B. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 24 gennaio 2020, il Mini- stero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), autorità alla quale l’UFG ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 1 incarto MP-TI), ha accolto la rogatoria, concedendo all’autorità rogante l’accesso agli atti del procedimento penale INC.2012.9231 e ordinando la trasmissione di copia del verbale del pro- cedimento aggiornato. Esso ha parimenti ordinato la trasmissione del ver- bale d’interrogatorio di A. esperito il 10 aprile 2018 con i rispettivi allegati (v. act. 1.3).
C. Il 26 febbraio 2020 A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'an- nullamento della stessa. In via subordinata, egli chiede che gli sia data la pos- sibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti nonché la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, prima di inviare tutto l’incarto penale svizzero all’autorità rogante (v. act. 1).
D. Con osservazioni del 20 marzo 2020, l’UFG ha proposto la reiezione del ricorso (v. act. 6). Con scritto del 21 marzo 2020, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni al riguardo, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 7).
E. Con repliche del 6 maggio 2020, trasmesse all’UFG e al MP-TI per conoscenza (v. act. 14), il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 12 e 13).
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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge fede- rale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Principato di Monaco e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera e il 17 giugno 2007 per Monaco (CEAG; RS 0.351.1). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° settembre 2002 per Monaco (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il pre- valente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull’assi- stenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 con- sid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva (PA; RS 172.021) del 20 dicembre 1968 e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura)
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possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
E. 1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un
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verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con- tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis- sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside- rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem- bre 2005 consid. 1.3.3). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persone interrogate in una procedura nazionale e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il sem- plice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conse- guenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura penale estera, non co- stituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sot- toposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali. La trasmissione di documenti già in possesso dell’autorità rogata a seguito di un pregresso pro- cedimento interno tocca invece solo indirettamente l’insorgente. Ciò nono- stante, a determinate condizioni, la giurisprudenza ha comunque eccezional- mente ammesso la legittimazione ricorsuale, segnatamente se nel verbale na- zionale sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati per- sonalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe es- sere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione ban- caria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), o vi sono altri motivi per riconoscere comunque un inte- resse degno di protezione ex art. 80h lett. b AIMP (v. TPF 2007 79 con- sid. 1.6.4).
E. 1.6.4 In concreto, l’avvio, il 7 maggio 2014, dell’inchiesta monegasca per riciclaggio di denaro a carico d’ignoti (v. act. 1.5, pag. 7) è posteriore all’apertura del proce- dimento elvetico a carico del ricorrente, avvenuta nel 2012 (v. act. 11.0). Tutta- via il verbale d’interrogatorio del predetto, esperito nel procedimento nazionale
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e già in possesso quindi dell’autorità rogata, è dell’11 aprile 2018 (v. act. 11.1). Tale atto istruttorio può dunque essersi basato su informazioni contenute nella rogatoria monegasca del 16 maggio 2014 (v. act. 1.3, pag. 2). A prescindere dalla cronologia delle due procedure non si può comunque negare che la con- segna del verbale d’interrogatorio in questione tocchi un interesse degno di pro- tezione del ricorrente ai sensi dell’art. 80h lett. b AIMP. Lo stesso non vale per la trasmissione di copia del verbale del procedimento aggiornato, nella misura in cui non risulta né il ricorrente lo sostiene, che l’autorità rogata abbia congiun- tamente ordinato la trasmissione di documentazione relativa a conti di cui lui stesso è titolare, né vi sono altri motivi per ritenere che la consegna di quello che è in definitiva un mero elenco atti rientri nelle suddette eccezioni giurispru- denziali (v. anche la sentenza del Tribunale federale 1C_358/2018 del 4 set- tembre 2018 consid. 1.2, concernente la sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.203 del 5 luglio 2018).
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 119 Ib 64 consid. 3a). Essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e), può esaminare aspetti non censurati nel ricorso, senza tuttavia essere tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d; TPF 2011 97 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 522).
E. 3 Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui la motivazione nella domanda di assistenza sarebbe incom- prensibile. A suo dire, l’autorità rogante avrebbe citato lungamente una deci- sione della Corte dell’Illinois, ma la citazione non corrisponderebbe al contenuto della decisione citata.
E. 3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo com- pito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale
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consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo docu- mento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione co- munque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUS- KOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 723-724). L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, pre- vede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'inte- ressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve po- ter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamati all’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, op. cit., pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’ac- coglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del
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28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribu- nale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interes- sata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in pre- senza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce so- vente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possi- bilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale fede- rale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pre- giudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettiva- mente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comun- que, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto proce- dendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).
E. 3.2 In concreto, occorre innanzitutto rilevare d’ufficio che dagli atti dell’incarto non risulta che al ricorrente sia stata preventivamente concessa la possibilità di esprimersi sulle richieste contenute nella domanda di assistenza dell’11 giugno 2019 e soprattutto sulla prospettata trasmissione della documentazione oggetto della contestata decisione. Contravvenendo alla giurisprudenza già citata (v. supra consid. 3.1), l’autorità d’esecuzione ha simultaneamente statuito sull’entrata in materia e sulla chiusura della procedura rogatoriale, senza la- sciare quindi la possibilità materiale e concreta al ricorrente di presentare even- tuali motivi che si opporrebbero alla trasmissione in questione. Pur costituendo il comportamento dell’autorità d’esecuzione una violazione non certo lieve del diritto di essere sentito del ricorrente, si prescinde in concreto eccezionalmente, per motivi di celerità, dal rinvio della causa all’autorità inferiore. Il ricorrente ha potuto esprimersi sulla contestata trasmissione nell’ambito della presente pro- cedura, per cui il vizio è da ritenersi sanato. Di tale violazione si terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. infra consid. 7).
E. 3.3 Per quanto riguarda la contestata motivazione contenuta nella domanda di as- sistenza, si rileva che nel complemento dell’11 giugno 2019 le autorità mone- gasche affermano che “nell’ambito di una relazione datata 10 ottobre 2012, il Servizio d’informazione e di Controllo sui Circuiti Finanziari del Principato di
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Monaco (SICCFIN) ha inviato una relazione al Procuratore generale in base alla quale è emerso che nel corso del mese di settembre 2012, la SEC (Securities and Exchange Commission) e la CFTC (Commodity Futures Trading Commis- sion) avevano avviato negli Stati Uniti un’azione legale contro A. così come delle società con sede a Hong Kong «B. LIMITED» e «C. LIMITED» in quanto, attraverso varie società del «Gruppo D.» di cui A. era amministratore e benefi- ciano economico, quest’ultimo avrebbe violato diverse leggi federali nell’ambito della sua attività professionale di gestore di diversi fondi d’investimento. È stato specificato che il gruppo D.(che comprendeva le entità «E. S.A» (Panama), «C. LIMITED” (Hong Kong), «F. LLC» e «G. S.A») così come A. sono stati accusati di nascondere informazioni sulle loro perdite, tra cui i loro impegni nei fondi «H.» e «I.». A questo proposito, la SEC ha indicato che queste falsificazioni avreb- bero permesso loro di attirare nuovi clienti anche se i fondi detenuti hanno su- bito perdite importanti e che questi ultimi non rimborsavano gli investitori che ne facevano domanda. Allo stesso modo, è stato detto che A. avrebbe dichiarato di gestire attività per 1,5 miliardi di dollari statunitensi, di cui 100 milioni di dollari statunitensi per degli investitori americani. Inoltre, il SICCFIN ha indicato che dai 2006, A. ha intrattenuto una relazione d’affari con la banca J. di Monaco, dove deteneva allora due conti bancari aperti rispettivamente il 31 agosto 2006 e l’08 novembre 2006, uno corrispondente al numero 1 aperto a nome della società «B. LIMITED» e l’altro corrispondente al numero 2 aperto a nome della società «C. LIMITED». Inoltre, risultava che A. era stato autorizzato, nello stesso stabilimento, ad aprire i conti bancari n. 3 a nome della società «K.» e n.
E. 4 Il ricorrente sostiene che, vertendo le motivazioni dell’autorità rogante su que- stioni civilistiche e non penali, la domanda di assistenza sarebbe da respingere in quanto presenterebbe gravi deficienze ai sensi dell’art. 2 lett. d AIMP.
E. 4.1 Secondo l'art. 2 lett. d AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero presenti gravi deficienze. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione im- plica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fon- damentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie pro- cedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e giurisprudenza citata). L'art. 2 lett. d è sussidiario rispetto alle lettere a, b e c (ZIMMERMANN, op. cit., n. 692). La giurisprudenza definisce la nozione di "gravi deficienze" per ogni singolo caso, le quali devono tuttavia es- sere di natura irrimediabile (MOREILLON, Entraide internationale en matière pé- nale, 2004, n. 51 ad art. 2 AIMP e giurisprudenza ivi citata).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere
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l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).
E. 4.2 In concreto, dagli atti risulta che il ricorrente, cittadino di Trinidad e Tobago e imputato nel procedimento monegasco, risiede attualmente in Svizzera (v. act. 11.1, pag. 1). Egli ha dichiarato di vivere stabilmente con la sua famiglia in un appartamento di proprietà di sua madre a Lugano (v. ibidem, pag. 2) e dagli atti non sembra intenzionato a recarsi nel Principato di Monaco. Egli non afferma che vi sarebbe una domanda di estradizione monegasca pendente nei suoi confronti o che in qualche modo rischierebbe di ritrovarsi contro il suo vo- lere a disposizione delle autorità monegasche. La sua residenza fuori dal Prin- cipato di Monaco lo pone quindi al sicuro – almeno attualmente – rispetto a eventuali gravi violazioni da lui temute (v. DTF 125 II 356 consid. 8). Già solo per queste ragioni, la censura non meriterebbe ulteriore disamina. Si rileva co- munque, a titolo abbondanziale, che il ricorrente non ha neppure dimostrato l’esistenza di gravi deficienze processuali ai sensi dell’art. 2 AIMP e della sud- detta giurisprudenza. Il fatto che le autorità monegasche ipotizzino infrazioni penali a suo carico sulla base (anche) di fatti appurati in decisioni americane che il ricorrente qualifica di natura civile non costituisce una grave deficienza. Non si può infatti escludere che gli elementi raccolti dalle autorità monegasche nel loro Paese – le quali, va ricordato, hanno aperto e conducono un procedi- mento penale per riciclaggio di denaro a carico del ricorrente – unitamente a quanto già occorso negli Stati Uniti, ma anche in Svizzera, dove l’autorità inqui- rente, a seguito di una denuncia penale (v. act. 1.8), ha aperto e conduce un procedimento penale a carico del medesimo per truffa, amministrazione infe- dele e riciclaggio di denaro, possano sostanziare indizi di reato degni di essere approfonditi. Che le sentenze americane statuiscano esclusivamente su que- stioni civili non è qui determinante per la concessione dell’assistenza, nella mi- sura in cui esse possono contenere fatti ed elementi utili per il procedimento penale estero. L’insorgente potrà senz’altro far valere le sue ragioni dinanzi al giudice del merito monegasco, dimostrando l’inconsistenza dei reati contestati- gli. In conclusione, le censure in questo ambito vanno integralmente disattese.
E. 5 L’insorgente afferma che, essendo già pendente in Svizzera, Paese in cui di- mora, un procedimento penale a suo carico per i medesimi fatti perseguiti dall’autorità estera, la decisione impugnata violerebbe il principio ne bis in idem.
E. 5.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. In campo di assistenza, tale principio è retto sia dall'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP
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che dall'art. 66 AIMP. In particolare, secondo quest'ultima disposizione, l'assi- stenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda (cpv. 1). L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il proce- dimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giudice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli autori siano identici. In caso di dubbio l'assistenza deve essere data. In linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di responsabilità dello Stato richiedente (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2014.226 del 17 dicembre 2014 consid. 5.4; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 663).
E. 5.2 Nella fattispecie, la censura del ricorrente risulta molto vaga (v. act. 1, pag. 11). Egli non ha dimostrato mediante documentazione probante che le autorità estere e svizzere stiano indagando sui medesimi fatti. In particolare, non risulta agli atti, né il ricorrente lo sostiene, che per i fatti oggetto della procedura mo- negasca vi siano state in Svizzera decisioni ostative alla concessione dell’assi- stenza alla luce dell’art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP. Anche su questo punto il gravame è da respingere.
E. 6 Il ricorrente censura infine il fatto che l’autorità rogante possa avere accesso in maniera indiscriminata all’incarto relativo al procedimento svizzero compren- dente migliaia di documenti personali e confidenziali suoi e di terze persone. Per questo motivo egli chiede che, in via subordinata, ogni documento che l’au- torità d’esecuzione deciderà di inviare all’autorità rogante venga da lui control- lato e che egli abbia la possibilità di opporsi ulteriormente e puntualmente a qualsiasi invio di documentazione; questo per preservare sia i suoi diritti riferiti alla sua sfera privata sia il suo diritto ad essere sentito.
E. 6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
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di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono infor- mazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che ne- cessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare al- tresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente in- tralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
E. 6.2 Questa Corte rileva innanzitutto che, per quanto riguarda l’elenco atti del pro- cedimento svizzero nonché il verbale d’interrogatorio dell’11 aprile 2018 con i suoi allegati, nella misura in cui tali documenti possono contenere informazioni che si intersecano con i fatti di cui all’inchiesta monegasca, la loro utilità poten- ziale non può essere esclusa. Per quanto attiene invece agli altri atti del proce- dimento elvetico, nella misura in cui l’autorità d’esecuzione non ha ancora ema- nato nessuna decisione al riguardo, a questo stadio della procedura rogatoriale la censura risulta prematura e quindi inammissibile.
E. 7 In conclusione, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia, ridotta vista l’accertata violazione del diritto di essere sentito (v. supra con- sid. 3.2 e TPF 2008 172 consid. 6 e 7), è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP,
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63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.–, a carico del ricorrente. Visto l'anticipo delle spese di fr. 4000.– già versato, al ricorrente va restituita la differenza di fr. 1’000.–.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è messa a carico del ricorrente. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.– rispetto all’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 6 ottobre 2020 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Francesca Perucchi Casa- massima, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato di Monaco
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.58
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Fatti: A. Il 16 maggio 2014 il Cabinet d’Instruction del Tribunal de Première Instance del Principato di Monaco ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata l’11 giugno 2019, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per riciclaggio di denaro (art. 218 e 219 CP/monegasco). In sostanza, il predetto è sospettato di aver riciclato valori pa- trimoniali derivanti da atti illeciti da lui commessi negli Stati Uniti nel contesto della sua attività di gestore di fondi d’investimento, segnatamente per avere dis- simulato agli investitori le informazioni in merito alle perdite subite (v. act. 1.4).
Con il suo complemento rogatoriale, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche di essere informata sulla procedura penale avviata in Svizzera nei confronti di A. per i reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di de- naro, nonché di procedere a tutti gli atti istruttori necessari alla ricerca della verità (v. ibidem, pag. 12).
B. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 24 gennaio 2020, il Mini- stero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), autorità alla quale l’UFG ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 1 incarto MP-TI), ha accolto la rogatoria, concedendo all’autorità rogante l’accesso agli atti del procedimento penale INC.2012.9231 e ordinando la trasmissione di copia del verbale del pro- cedimento aggiornato. Esso ha parimenti ordinato la trasmissione del ver- bale d’interrogatorio di A. esperito il 10 aprile 2018 con i rispettivi allegati (v. act. 1.3).
C. Il 26 febbraio 2020 A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'an- nullamento della stessa. In via subordinata, egli chiede che gli sia data la pos- sibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti nonché la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, prima di inviare tutto l’incarto penale svizzero all’autorità rogante (v. act. 1).
D. Con osservazioni del 20 marzo 2020, l’UFG ha proposto la reiezione del ricorso (v. act. 6). Con scritto del 21 marzo 2020, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni al riguardo, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 7).
E. Con repliche del 6 maggio 2020, trasmesse all’UFG e al MP-TI per conoscenza (v. act. 14), il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 12 e 13).
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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge fede- rale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010). 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Principato di Monaco e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera e il 17 giugno 2007 per Monaco (CEAG; RS 0.351.1). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° settembre 2002 per Monaco (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il pre- valente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull’assi- stenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 con- sid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva (PA; RS 172.021) del 20 dicembre 1968 e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura)
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possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un
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verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con- tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis- sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside- rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem- bre 2005 consid. 1.3.3). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persone interrogate in una procedura nazionale e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il sem- plice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conse- guenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura penale estera, non co- stituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sot- toposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali. La trasmissione di documenti già in possesso dell’autorità rogata a seguito di un pregresso pro- cedimento interno tocca invece solo indirettamente l’insorgente. Ciò nono- stante, a determinate condizioni, la giurisprudenza ha comunque eccezional- mente ammesso la legittimazione ricorsuale, segnatamente se nel verbale na- zionale sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati per- sonalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe es- sere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione ban- caria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), o vi sono altri motivi per riconoscere comunque un inte- resse degno di protezione ex art. 80h lett. b AIMP (v. TPF 2007 79 con- sid. 1.6.4).
1.6.4 In concreto, l’avvio, il 7 maggio 2014, dell’inchiesta monegasca per riciclaggio di denaro a carico d’ignoti (v. act. 1.5, pag. 7) è posteriore all’apertura del proce- dimento elvetico a carico del ricorrente, avvenuta nel 2012 (v. act. 11.0). Tutta- via il verbale d’interrogatorio del predetto, esperito nel procedimento nazionale
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e già in possesso quindi dell’autorità rogata, è dell’11 aprile 2018 (v. act. 11.1). Tale atto istruttorio può dunque essersi basato su informazioni contenute nella rogatoria monegasca del 16 maggio 2014 (v. act. 1.3, pag. 2). A prescindere dalla cronologia delle due procedure non si può comunque negare che la con- segna del verbale d’interrogatorio in questione tocchi un interesse degno di pro- tezione del ricorrente ai sensi dell’art. 80h lett. b AIMP. Lo stesso non vale per la trasmissione di copia del verbale del procedimento aggiornato, nella misura in cui non risulta né il ricorrente lo sostiene, che l’autorità rogata abbia congiun- tamente ordinato la trasmissione di documentazione relativa a conti di cui lui stesso è titolare, né vi sono altri motivi per ritenere che la consegna di quello che è in definitiva un mero elenco atti rientri nelle suddette eccezioni giurispru- denziali (v. anche la sentenza del Tribunale federale 1C_358/2018 del 4 set- tembre 2018 consid. 1.2, concernente la sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.203 del 5 luglio 2018).
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 119 Ib 64 consid. 3a). Essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e), può esaminare aspetti non censurati nel ricorso, senza tuttavia essere tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d; TPF 2011 97 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 522).
3. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui la motivazione nella domanda di assistenza sarebbe incom- prensibile. A suo dire, l’autorità rogante avrebbe citato lungamente una deci- sione della Corte dell’Illinois, ma la citazione non corrisponderebbe al contenuto della decisione citata.
3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo com- pito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale
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consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo docu- mento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione co- munque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUS- KOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 723-724). L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, pre- vede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'inte- ressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve po- ter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamati all’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, op. cit., pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’ac- coglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del
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28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribu- nale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interes- sata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in pre- senza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce so- vente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possi- bilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale fede- rale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pre- giudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettiva- mente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comun- que, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto proce- dendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.2 In concreto, occorre innanzitutto rilevare d’ufficio che dagli atti dell’incarto non risulta che al ricorrente sia stata preventivamente concessa la possibilità di esprimersi sulle richieste contenute nella domanda di assistenza dell’11 giugno 2019 e soprattutto sulla prospettata trasmissione della documentazione oggetto della contestata decisione. Contravvenendo alla giurisprudenza già citata (v. supra consid. 3.1), l’autorità d’esecuzione ha simultaneamente statuito sull’entrata in materia e sulla chiusura della procedura rogatoriale, senza la- sciare quindi la possibilità materiale e concreta al ricorrente di presentare even- tuali motivi che si opporrebbero alla trasmissione in questione. Pur costituendo il comportamento dell’autorità d’esecuzione una violazione non certo lieve del diritto di essere sentito del ricorrente, si prescinde in concreto eccezionalmente, per motivi di celerità, dal rinvio della causa all’autorità inferiore. Il ricorrente ha potuto esprimersi sulla contestata trasmissione nell’ambito della presente pro- cedura, per cui il vizio è da ritenersi sanato. Di tale violazione si terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. infra consid. 7).
3.3 Per quanto riguarda la contestata motivazione contenuta nella domanda di as- sistenza, si rileva che nel complemento dell’11 giugno 2019 le autorità mone- gasche affermano che “nell’ambito di una relazione datata 10 ottobre 2012, il Servizio d’informazione e di Controllo sui Circuiti Finanziari del Principato di
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Monaco (SICCFIN) ha inviato una relazione al Procuratore generale in base alla quale è emerso che nel corso del mese di settembre 2012, la SEC (Securities and Exchange Commission) e la CFTC (Commodity Futures Trading Commis- sion) avevano avviato negli Stati Uniti un’azione legale contro A. così come delle società con sede a Hong Kong «B. LIMITED» e «C. LIMITED» in quanto, attraverso varie società del «Gruppo D.» di cui A. era amministratore e benefi- ciano economico, quest’ultimo avrebbe violato diverse leggi federali nell’ambito della sua attività professionale di gestore di diversi fondi d’investimento. È stato specificato che il gruppo D.(che comprendeva le entità «E. S.A» (Panama), «C. LIMITED” (Hong Kong), «F. LLC» e «G. S.A») così come A. sono stati accusati di nascondere informazioni sulle loro perdite, tra cui i loro impegni nei fondi «H.» e «I.». A questo proposito, la SEC ha indicato che queste falsificazioni avreb- bero permesso loro di attirare nuovi clienti anche se i fondi detenuti hanno su- bito perdite importanti e che questi ultimi non rimborsavano gli investitori che ne facevano domanda. Allo stesso modo, è stato detto che A. avrebbe dichiarato di gestire attività per 1,5 miliardi di dollari statunitensi, di cui 100 milioni di dollari statunitensi per degli investitori americani. Inoltre, il SICCFIN ha indicato che dai 2006, A. ha intrattenuto una relazione d’affari con la banca J. di Monaco, dove deteneva allora due conti bancari aperti rispettivamente il 31 agosto 2006 e l’08 novembre 2006, uno corrispondente al numero 1 aperto a nome della società «B. LIMITED» e l’altro corrispondente al numero 2 aperto a nome della società «C. LIMITED». Inoltre, risultava che A. era stato autorizzato, nello stesso stabilimento, ad aprire i conti bancari n. 3 a nome della società «K.» e n. 4 a nome della società «L.» ma che, a causa dell’assenza di movimenti, erano stati chiusi poco dopo la loro apertura” (v. act. 1.5, pag. 2). Dopo aver fornito ulteriori informazioni relative alla gestione di tali conti e alle movimentazioni ad essi legate, l’autorità rogante conclude affermando che “il SICCFIN ha ritenuto che, allo stato attuale, vi fossero elementi di prova che giustificassero i sospetti sull’origine sospetta del capitale che era transitato o accreditato sui conti ban- cari aperti a Monaco e di cui A. era titolare, mandatario o beneficiano econo- mico” (v. ibidem, pag. 4). Nel complemento rogatoriale in questione, le autorità monegasche riferiscono poi del contenuto di decisioni emesse da tribunali ame- ricani che concernono anche il ricorrente e le summenzionate società, indi- cando gli elementi che sostanzierebbero gli indizi di reato a carico del predetto nonché l’evoluzione delle indagini monegasche, soprattutto in relazione alla po- sizione dell’insorgente (v. act. 1.5, pag. 4 e segg.).
Per quanto attiene inoltre alla motivazione della decisione impugnata, si con- stata che l’autorità d’esecuzione, dopo aver illustrato i motivi e gli elementi sulla base dei quali l’autorità rogante ha avviato un procedimento penale a carico del ricorrente nel Principato di Monaco, ha indicato l’esistenza di un “decreto in- giuntivo preliminare del 27 settembre 2012 emanato dal Tribunale distrettuale degli USA per il distretto Nord dell’Illinois-divisione Est (Sec vs A. e United Sta-
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ted Commodities Futures Trading vs. A.)” (act. 1.3, pag. 1 e seg.). Il MP-TI af- ferma che “in queste decisioni vengono accertate le violazioni commesse da A. e dal «gruppo D.» a lui riconducibili di Hong Kong, Panama, Londra e Svizzera, segnatamente le mancate comunicazioni agli investitori delle perdite subite e dichiarazioni errate. In questa decisione A. viene in particolare identificato come persona al comando di ciascuna entità che comprende il «gruppo D.» e che le avesse gestite come unica società” (act. 1.3, pag. 2).
Ora, premesso che una motivazione inesatta non costituisce di per sé una vio- lazione del diritto di essere sentito, il contenuto della decisione impugnata, uni- tamente al complemento rogatoriale dell’11 giugno 2019, ossequioso peraltro delle condizioni poste in ambito di esposizione fattuale (v. art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP), ha sicuramente permesso al ricorrente, come dimostrato del resto dal contenuto del suo gravame, di comprendere le ragioni alla base della domanda di assistenza e della decisione del MP-TI e di impugnare quest’ultima con cognizione di causa. La censura in questo ambito va quindi respinta.
4. Il ricorrente sostiene che, vertendo le motivazioni dell’autorità rogante su que- stioni civilistiche e non penali, la domanda di assistenza sarebbe da respingere in quanto presenterebbe gravi deficienze ai sensi dell’art. 2 lett. d AIMP.
4.1 Secondo l'art. 2 lett. d AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero presenti gravi deficienze. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione im- plica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fon- damentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie pro- cedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e giurisprudenza citata). L'art. 2 lett. d è sussidiario rispetto alle lettere a, b e c (ZIMMERMANN, op. cit., n. 692). La giurisprudenza definisce la nozione di "gravi deficienze" per ogni singolo caso, le quali devono tuttavia es- sere di natura irrimediabile (MOREILLON, Entraide internationale en matière pé- nale, 2004, n. 51 ad art. 2 AIMP e giurisprudenza ivi citata).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere
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l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).
4.2 In concreto, dagli atti risulta che il ricorrente, cittadino di Trinidad e Tobago e imputato nel procedimento monegasco, risiede attualmente in Svizzera (v. act. 11.1, pag. 1). Egli ha dichiarato di vivere stabilmente con la sua famiglia in un appartamento di proprietà di sua madre a Lugano (v. ibidem, pag. 2) e dagli atti non sembra intenzionato a recarsi nel Principato di Monaco. Egli non afferma che vi sarebbe una domanda di estradizione monegasca pendente nei suoi confronti o che in qualche modo rischierebbe di ritrovarsi contro il suo vo- lere a disposizione delle autorità monegasche. La sua residenza fuori dal Prin- cipato di Monaco lo pone quindi al sicuro – almeno attualmente – rispetto a eventuali gravi violazioni da lui temute (v. DTF 125 II 356 consid. 8). Già solo per queste ragioni, la censura non meriterebbe ulteriore disamina. Si rileva co- munque, a titolo abbondanziale, che il ricorrente non ha neppure dimostrato l’esistenza di gravi deficienze processuali ai sensi dell’art. 2 AIMP e della sud- detta giurisprudenza. Il fatto che le autorità monegasche ipotizzino infrazioni penali a suo carico sulla base (anche) di fatti appurati in decisioni americane che il ricorrente qualifica di natura civile non costituisce una grave deficienza. Non si può infatti escludere che gli elementi raccolti dalle autorità monegasche nel loro Paese – le quali, va ricordato, hanno aperto e conducono un procedi- mento penale per riciclaggio di denaro a carico del ricorrente – unitamente a quanto già occorso negli Stati Uniti, ma anche in Svizzera, dove l’autorità inqui- rente, a seguito di una denuncia penale (v. act. 1.8), ha aperto e conduce un procedimento penale a carico del medesimo per truffa, amministrazione infe- dele e riciclaggio di denaro, possano sostanziare indizi di reato degni di essere approfonditi. Che le sentenze americane statuiscano esclusivamente su que- stioni civili non è qui determinante per la concessione dell’assistenza, nella mi- sura in cui esse possono contenere fatti ed elementi utili per il procedimento penale estero. L’insorgente potrà senz’altro far valere le sue ragioni dinanzi al giudice del merito monegasco, dimostrando l’inconsistenza dei reati contestati- gli. In conclusione, le censure in questo ambito vanno integralmente disattese.
5. L’insorgente afferma che, essendo già pendente in Svizzera, Paese in cui di- mora, un procedimento penale a suo carico per i medesimi fatti perseguiti dall’autorità estera, la decisione impugnata violerebbe il principio ne bis in idem.
5.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. In campo di assistenza, tale principio è retto sia dall'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP
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che dall'art. 66 AIMP. In particolare, secondo quest'ultima disposizione, l'assi- stenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda (cpv. 1). L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il proce- dimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giudice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli autori siano identici. In caso di dubbio l'assistenza deve essere data. In linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di responsabilità dello Stato richiedente (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2014.226 del 17 dicembre 2014 consid. 5.4; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 663).
5.2 Nella fattispecie, la censura del ricorrente risulta molto vaga (v. act. 1, pag. 11). Egli non ha dimostrato mediante documentazione probante che le autorità estere e svizzere stiano indagando sui medesimi fatti. In particolare, non risulta agli atti, né il ricorrente lo sostiene, che per i fatti oggetto della procedura mo- negasca vi siano state in Svizzera decisioni ostative alla concessione dell’assi- stenza alla luce dell’art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP. Anche su questo punto il gravame è da respingere.
6. Il ricorrente censura infine il fatto che l’autorità rogante possa avere accesso in maniera indiscriminata all’incarto relativo al procedimento svizzero compren- dente migliaia di documenti personali e confidenziali suoi e di terze persone. Per questo motivo egli chiede che, in via subordinata, ogni documento che l’au- torità d’esecuzione deciderà di inviare all’autorità rogante venga da lui control- lato e che egli abbia la possibilità di opporsi ulteriormente e puntualmente a qualsiasi invio di documentazione; questo per preservare sia i suoi diritti riferiti alla sua sfera privata sia il suo diritto ad essere sentito.
6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
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di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono infor- mazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che ne- cessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare al- tresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente in- tralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
6.2 Questa Corte rileva innanzitutto che, per quanto riguarda l’elenco atti del pro- cedimento svizzero nonché il verbale d’interrogatorio dell’11 aprile 2018 con i suoi allegati, nella misura in cui tali documenti possono contenere informazioni che si intersecano con i fatti di cui all’inchiesta monegasca, la loro utilità poten- ziale non può essere esclusa. Per quanto attiene invece agli altri atti del proce- dimento elvetico, nella misura in cui l’autorità d’esecuzione non ha ancora ema- nato nessuna decisione al riguardo, a questo stadio della procedura rogatoriale la censura risulta prematura e quindi inammissibile.
7. In conclusione, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia, ridotta vista l’accertata violazione del diritto di essere sentito (v. supra con- sid. 3.2 e TPF 2008 172 consid. 6 e 7), è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP,
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63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.–, a carico del ricorrente. Visto l'anticipo delle spese di fr. 4000.– già versato, al ricorrente va restituita la differenza di fr. 1’000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è messa a carico del ricorrente. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.– rispetto all’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 6 ottobre 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Francesca Perucchi Casamassima - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).