Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Perù; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 3 agosto 2020, il Ministero pubblico peruviano (Fiscalia de la Nación/Fiscalia supraprovincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funciona- rios) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., A. e altri per i reati di collusione aggravata (art. 384 CP/PE) e riciclaggio di denaro (art. 1 e 2 Decreto legislativo n. 1106, modificato dal Decreto legislativo n. 1249). In sostanza, il gruppo D., al fine di ottenere appalti pubblici nell’ambito del progetto denomi- nato “Mejoras a la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (ossia miglioramento della sicurezza energetica del Paese e svi- luppo del gasdotto sud-peruviano), avrebbe ottenuto, mediante pagamento, in- formazioni riservate relative all’offerta del consorzio concorrente che gli avreb- bero permesso di migliorare la propria posizione nel processo di aggiudicazione (v. act. 8.4).
Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione e la trasmis- sione della documentazione concernente le relazioni n. 1 intestata ad A. e n. 2 intestata a B. SA, società riconducibile al predetto, entrambe presso la banca E. (v. ibidem, pag. 2 e segg.).
B. Con decisione del 16 novembre 2020, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-00-0001 incarto MPC), è en- trato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.3).
C. Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato a alla banca E. la consegna della documentazione bancaria relativa alle relazioni di cui sopra (v. act. 1.2).
D. Con decisione di chiusura del 29 aprile 2021, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità peruviane di svariata documentazione concernente le suddette re- lazioni bancarie (v. act. 1.1).
E. Il 31 maggio 2021, A. e B. SA hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura, unitamente alle decisioni di entrata in materia e di conse- gna del 16 novembre 2021, dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in sostanza: in via principale, l'annullamento delle
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decisioni impugnate e la reiezione della domanda di assistenza; a titolo sussi- diario, l'annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione; a titolo ancora più sussidiario, l'annullamento delle deci- sioni impugnate, la non trasmissione dei documenti estranei al periodo 2014 – 2017 e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione (v. act. 1).
F. Con scritto del 1° luglio 2021, l’UFG postula la reiezione del gravame (v. act. 7). Con risposta del 7 luglio 2021, il MPC chiede che il ricorso sia respinto (v. act. 8).
G. Con replica del 9 agosto 2021, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
E. 1.2 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il nostro Paese e il Perù sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù del 21 aprile 1997, entrato in vigore il 2 dicembre 1998 (RS 0.351.964.1). Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria peruviana, pure applicabile nella fattispecie è l’art. 46 della Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Perù il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in tali convenzioni non regola espressamente o implicitamente,
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come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, nonché DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 29 aprile 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. I ricorrenti sono legittimati a ricorrere ognuno per il proprio conto (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MPC non avrebbe esaminato la questione della natura fi- scale dei reati contestati all’estero – per lo meno per quanto riguarda il crimine a monte del riciclaggio di denaro –, la quale, se confermata, avrebbe dovuto condurre al rifiuto dell’assistenza in virtù del mancato rispetto del principio della doppia punibilità.
E. 2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni deci- sive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
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E. 2.2 In concreto, l’autorità di esecuzione ha preso in considerazione la censura dei ricorrenti relativa all’ipotizzata natura fiscale dei reati perseguiti all’estero (v. act. 1.1, pag. 3), ritenendo tuttavia, dopo un’analisi prima facie dei fatti esposti nella domanda di assistenza, che il principio della doppia punibilità era rispettato nella misura in cui i comportamenti contestati in Perù potevano essere sussunti a reati corruttivi e di riciclaggio. Il fatto che i ricorrenti non siano d’accordo con le motivazioni fornite dal MPC non implica una violazione del diritto di essere sen- titi, costituendo l’analisi della pertinenza delle stesse una questione di merito e non formale. Ciò precisato, non v'è dubbio che gli elementi contenuti nelle de- cisioni impugnate, unitamente al contenuto della rogatoria, sono stati sufficienti per permettere ai ricorrenti di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato e dettagliato atto ricorsuale (di 52 pagine) inoltrato alla presente autorità. La censura va dunque disattesa.
E. 3 I ricorrenti contestano l’adempimento del principio della doppia punibilità, nella misura in cui il MPC non avrebbe indicato il crimine a monte del riciclaggio con- testato ad A. all’estero. A fronte di una domanda di assistenza che menzione- rebbe unicamente gli art. 1 e 2 del Decreto legislativo n. 1106, l’autorità d’ese- cuzione avrebbe di sua iniziativa citato l’art. 384 CP/PE, il cui contenuto sarebbe da ritrovare in Svizzera negli art. 322ter e segg. CP. Ad ogni modo, non essendo A. mai stato un funzionario, essi contestano il reato di corruzione quale reato a monte. Non entrerebbe in linea di conto nemmeno la corruzione privata, dato che tale reato sarebbe punibile in Perù solo dal 2018 e che in Svizzera esso non costituirebbe un crimine ma un delitto. Ipotizzando l’autorità estera, quale reato a monte del riciclaggio, una dissimulazione di fondi non dichiarati alle au- torità fiscali, l’assistenza sarebbe da rifiutare.
E. 3.1 L’art. 6 Trattato prevede che l’esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispon- dono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso. Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla mede-
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sima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversa- mente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 4 n. 1 lett. a Trattato permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali, precisato che lo Stato richiesto può comunque dare seguito alla domanda se l’oggetto dell’indagine o del procedimento è una frode fiscale. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedi- mento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ul- tima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La no- zione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensa- bile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non ragionevolmente esi- gibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 con- sid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente
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non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884).
E. 3.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità peruviana afferma che nel 2014 F., dirigente della società D. in Perù, avrebbe contattato G., in quanto amico di A., direttore ese- cutivo di H., società facente parte del consorzio Gasoducto Peruano del Sur, il quale era in competizione con il gruppo – D. per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico riguardante il progetto in questione. A. e G. avrebbero ricevuto un im- porto complessivo di un milione di USD dalla “División de Operaciones Estruc- turadas” di D., il primo per aver fornito informazioni riservate a D. concernenti l’offerta del già citato consorzio concorrente, il secondo per aver contattato A. a tal fine. Quest’ultimo avrebbe del resto ammesso di aver ricevuto USD 500'000.– da D. tramite G. Tale importo, suddiviso in due tranches di USD 250'000.–, sarebbero stati ricevuti da A. su di un conto della sua società B. SA presso la banca E., provenienti dalla società I. riconducibile a G. Dalla documentazione in mano all’autorità rogante riguardante la “División de Opera- ciones Estructuradas” di D., risulta che tale divisione avrebbe attribuito a G. il nome in codice “J.” e che nel novembre 2014 avrebbe effettuato un primo ac- credito a favore dello stesso sul conto della società I., indicando nella propria documentazione come causale del pagamento “Obra Gasoducto Sul Peruano” (v. act. 8.4, pag. 7 e segg.). Quanto precede può essere sussunto in Svizzera per lo meno al reato di corruzione passiva giusta l’art. 322novies CP concernente la corruzione privata, disposizione entrata certo in vigore solo il 1° luglio 2016, ma qui senz’altro pertinente, dato che la condizione della doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2017.7 del 5 maggio 2017 consid. 2.2; RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2). La coopera- zione si impone anche alla luce dell’art. 12 UNCAC richiamati gli art. 43 e segg. UNCAC. Va del resto aggiunto che l’autorità rogante, pur affermando che il de- naro di origine illecita non sarebbe stato dichiarato alla Sovraintendenza nazio- nale dell’amministrazione fiscale e doganale (SUNAT), non ha né motivato né presentato la sua domanda di assistenza sulla base di specifici reati fiscali, ma contesta ad A. reati di riciclaggio di denaro legati ad atti corruttivi (v. act. 8.4, pag. 11 e segg.). La censura in questo ambito va dunque disattesa.
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E. 4 I ricorrenti sostengono che il procedimento penale estero presenterebbe un ca- rattere politico preponderante, censura che l’autorità d’esecuzione non avrebbe del resto sufficientemente approfondito. L’inchiesta peruviana, che avrebbe preso avvio al momento del passaggio del potere esecutivo dalle mani del par- tito nazionalista a quelle del partito dei peruviani per il cambiamento (PPK), ri- guarderebbe infatti principalmente C. e suo marito K., […], e si inscriverebbe in un contesto politico particolare, ossia di lotte di potere tra differenti partiti politici. Numerosi quadri superiori del governo e ministri sarebbero stati incarcerati nel corso della procedura. A. non avrebbe mai esercitato funzioni né pubbliche né politiche, ma subirebbe le conseguenze di una procedura avviata per motivi po- litici. Nonostante questa sia stata formalmente aperta per reati di diritto comune, essa concernerebbe lotte per il potere esecutivo in Perù.
E. 4.1 L’art. 4 n. 1 lett. a Trattato prevede che l’assistenza giudiziaria può essere ne- gata, tra l’altro, se la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi con quelli politici (v. anche art. 2 lett. b AIMP). Se- condo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tra- dimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato com- messo nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o masche- rare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurispru- denza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_644/2015 del 23 feb- braio 2016 consid. 4.8).
La persona che invoca la violazione dell’art. 2 lett. b AIMP e quindi anche dell’art. 4 n. 1 lett. a Trattato non può limitarsi a denunciare una situazione po- litico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la pro- cedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regola- mento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 con- sid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). Al contrario, occorre fornire ele- menti concreti che permettano di supporre un procedimento per celati motivi, riguardanti segnatamente le opinioni politiche dell’imputato all’estero (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).
E. 4.2 Nella fattispecie, si ribadisce che A. è accusato dalle autorità peruviane di aver commesso atti di riciclaggio di denaro legato ad atti corruttivi nell’ambito dell’at- tribuzione di appalti pubblici, fattispecie che sono precisamente descritte nella
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rogatoria (v. act. 8.4). Trattasi di reati comuni. I ricorrenti hanno prodotto un parere legale dell’8 aprile 2021 redatto dal difensore peruviano di A., il quale ha descritto, tra l’altro, la situazione politica in Perù (v. act. 1.5 e 1.6). Tale docu- mento, oltre a contenere mere allegazioni di parte, non è qui rilevante per sta- tuire sulla presente censura. Determinante è invece constatare che nulla di con- creto permette di concludere che le attenzioni dell’autorità rogante nei confronti del ricorrente possano avere una connotazione politica o che il procedimento estero in generale abbia una tale connotazione. In altre parole, non vi sono agli atti documenti che attestano episodi concreti, passati o attuali, che riguardano A. o altri imputati e che dimostrano l’esistenza di uno sfondo politico al loro coinvolgimento nel procedimento penale estero. Anche tale censura va dunque respinta.
E. 5 I ricorrenti sostengono che l’assistenza giudiziaria sarebbe da rifiutare in virtù dell’art. 2 AIMP, anche sotto il profilo delle lettere a e d dello stesso. Da una parte, essi censurano la costante violazione in Perù dei diritti fondamentali. Di- versi rapporti metterebbero in evidenza i problemi legati alla sovrappopolazione carcerale e alla trasmissione fuori controllo di numerose malattie infettive e vi- rali, senza dimenticare il COVID-19. A ciò si aggiungerebbe il fatto che il Perù si troverebbe in una situazione disastrosa per quanto riguarda i rischi sociopo- litici. In caso di condanna, A. si troverebbe direttamente confrontato con le pre- dette pericolose e degradanti condizioni detentive contrarie alla CEDU e al Patto ONU II. D’altra parte, gli insorgenti affermano che la procedura peruviana, e in particolare la decisione n. 78 del 27 febbraio 2020 del Ministero pubblico peruviano (v. act. 1.8), avrebbe violato sia il diritto di essere sentito di A. che il divieto dell’arbitrio, segnatamente per quanto riguarda l’insufficiente indicazione delle accuse a suo carico. Per tacere dei seri dubbi circa l’imparzialità e l’indi- pendenza della magistratura estera, messi in evidenza dal già citato parere giu- ridico dell’8 aprile 2021 (v. act. 1.5 e 1.6).
E. 5.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 cosid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla
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disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'in- dipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che esiste un ri- schio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato ri- chiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e rinvii).
E. 5.1.2 Le incertezze sulla situazione generale dei diritti umani nello Stato richiedente non giustificano ancora il rifiuto dell'assistenza, la quale può essere concessa richiedendo all’autorità estera di fornire delle garanzie (DTF 123 II 161 consid. 6; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Per sapere in quali casi si debbano ottenere garanzie dallo Stato richiedente, il Tribunale federale ha proceduto a una sud- divisione tripartita della casistica in relazione alle estradizioni (DTF 134 IV 156 consid. 6), la quale si applica anche nell'ambito della piccola assistenza (TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite. In questi casi l'assistenza viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perse- guita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'assistenza. In caso contrario, le misure di assistenza internazionale non sarebbero più possi- bili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innan- zitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in gene- rale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di
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circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).
E. 5.1.3 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 con- sid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).
E. 5.2.1 Per quanto riguarda B. SA, essendo essa una persona giuridica con sede a Panama e non risultando la stessa oggetto della procedura penale in Perù, la sua censura non va esaminata oltre.
E. 5.2.2 Per quanto attiene ad A., si rileva invece che lo stesso è cittadino italiano, im- putato nel procedimento peruviano nonché residente in Perù (v. act. 1, pag. 6). Questa Corte ritiene che il predetto non abbia dimostrato l’esistenza di gravi deficienze processuali ai sensi dell’art. 2 AIMP e della suddetta giurisprudenza. Per quanto riguarda le asserite violazioni del diritto di essere sentito del ricor- rente e del divieto dell’arbitrio, va preso atto come si tratti di allegazioni di parte insufficientemente documentate, precisato comunque che la domanda di assi- stenza illustra già in maniera relativamente chiara sia i comportamenti contestati al predetto che le norme legali che sarebbero state violate (v. act. 8.4). È del resto pacifico che eventuali imprecisioni, dovute anche al fatto che l’autorità ro- gante necessiti ancora di documentazione, come quella qui litigiosa, per ulte- riormente circoscrivere le sue accuse, non potrebbero comunque costituire gravi deficienze ai sensi della precitata norma. Le censure avanzate in tale am- bito risultano in realtà troppo vaghe. È in ogni caso compito del difensore peru- viano di A. adire il giudice estero per far valere un’eventuale violazione del diritto di essere sentito. Gli atti dell’incarto non permettono nemmeno di dimostrare l’esistenza di violazioni concrete nei suoi confronti. Critiche generali al sistema giudiziario peruviano o legate a singoli episodi riportati dalla stampa che non toccano direttamente il predetto e la sua procedura non sono sufficienti per ri- fiutare l’assistenza. Per quanto riguarda le condizioni detentive nelle carceri pe- ruviane, con le quali il ricorrente potrebbe essere confrontato in caso di con- danna, pur constatando l’assenza di particolari critiche in proposito sia da parte di Amnesty International che di Human Rights Watch, molto preoccupanti e se- rie sono invece le costatazioni effettuate dal “Bureau of Democracy, Human Rights and Labor” del “United States Department of State” nel suo rapporto del 30 marzo 2021 concernente la situazione in Perù (in seguito: Rapporto USA, consultabile al sito https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-hu- man-rights-practices/peru), autorità le cui valutazioni devono essere prese in
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considerazione nella fattispecie (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 315; AUFIERO, Asile-Extradition, De la coordination à l’unification, 2018, n. 1168). Il Diparti- mento di Stato americano riferisce infatti di condizioni detentive generalmente dure a causa del sovraffollamento, delle condizioni igieniche improprie, dell'ali- mentazione inadeguata, della scarsa assistenza sanitaria e della corruzione tra le guardie, una parte delle quali dedita al contrabbando di armi e droga nelle prigioni; guardie che ricevono poca o nessuna formazione o supervisione (v. pag. 3 Rapporto USA). Basandosi sulla situazione ad agosto 2020, l'Istituto Penitenziario Nazionale (INPE) ha riferito che il sistema carcerario aveva 89’760 detenuti in 69 strutture progettate per un totale di 40’137 prigionieri. Il 37% dei detenuti era in detenzione preventiva. La popolazione del penitenziario di Lurigancho, la più grande prigione del Paese, era 3,7 volte la capacità pre- scritta. L’autorità americana afferma inoltre che si sono verificate aggressioni ai detenuti da parte delle guardie carcerarie e dei compagni di detenzione. Una rivolta ad aprile nella prigione di Castro-Castro ha provocato la morte di 11 de- tenuti. I detenuti avevano solo un accesso intermittente all'acqua potabile. Le strutture per il bagno erano inadeguate, le cucine non erano igieniche e i prigio- nieri spesso dormivano nei corridoi e nelle aree comuni a causa della mancanza di spazio nelle celle. L'INPE ha creato aree di isolamento medico in ogni strut- tura, ma non era chiaro se questi spazi fossero sufficienti per ospitare i detenuti colpiti e ridurre il rischio di esposizione al COVID-19 per il resto della popola- zione generale in ogni struttura. I detenuti con denaro o altre risorse avevano accesso a telefoni cellulari, droghe illegali e pasti migliori preparati fuori dalla prigione; i detenuti che non avevano fondi hanno sperimentato condizioni più difficili. La maggior parte delle carceri offriva un accesso limitato alle cure me- diche, il che comportava un ritardo nella diagnosi delle malattie. La pandemia di COVID-19 ha aggravato questa situazione. I detenuti non avevano accesso ai farmaci giornalieri necessari per condizioni croniche come il diabete e le ma- lattie cardiache, con conseguenti complicazioni come la cecità e l'amputazione degli arti. Le restrizioni sulle visite dovute al COVID-19 hanno ulteriormente li- mitato l'accesso dei detenuti alle risorse, poiché le visite dei parenti erano una fonte frequente di cibo, medicine e vestiti per i detenuti. I detenuti si sono la- mentati di dover pagare per le cure mediche. La tubercolosi, l'HIV e l'AIDS sono rimasti a livelli quasi epidemici. L'ufficio dell'ombudsman ha riferito di un'acces- sibilità insufficiente e di strutture inadeguate per i detenuti con disabilità. I dete- nuti con disabilità mentali non avevano di regola accesso a un'adeguata assi- stenza psicologica. Le prigioni sono diventate un punto critico di COVID-19 du- rante la pandemia, e l'ufficio dell'ombudsman ha sollecitato il governo in aprile a preservare la vita, la salute e la sicurezza all'interno delle prigioni. A luglio 2020 più di 2’600 detenuti sono risultati positivi al COVID-19 e 249 sono morti per la malattia. Il Ministero della Giustizia e dei diritti umani ha adottato misure urgenti per ridurre l'affollamento e migliorare le condizioni sanitarie nei centri di detenzione. Nello stesso mese, il governo ha graziato o commutato le sentenze
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di 1’929 detenuti che soddisfacevano le condizioni di ammissibilità e li ha rila- sciati. Le condizioni di ammissibilità per la grazia e le commutazioni includevano una condanna solo per reati minori e l'aver già scontato due terzi della pena. Le persone che stavano scontando la pena per crimini come l'omicidio, lo stupro, il traffico di droga e il terrorismo non potevano essere rilasciate. Inoltre, 2’000 delle 2’700 persone che stavano scontando condanne per debiti di alimenti sono state rilasciate dietro pagamento del debito. Autorità indipendenti e gover- native hanno indagato su accuse credibili di maltrattamenti. Il governo ha per- messo visite di monitoraggio da parte di osservatori indipendenti dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. I funzionari del Comitato internazionale della Croce Rossa e i rappresentanti dell'ufficio dell'ombudsman hanno effet- tuato visite senza preavviso ai detenuti nelle prigioni e nei centri di detenzione. Il Ministero delle donne e delle popolazioni vulnerabili e l'Unicef hanno monito- rato e dato consigli sulle politiche per i centri di detenzione minorile (v. pag. 4 e seg. Rapporto USA). I problemi legati al sovrappopolamento delle carceri e, in generale, alle precarie condizioni detentive sono stati del resto anche constatati dal Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (v. Observations finales con- cernant le septième rapport périodique du Pérou del 20 novembre 2018, pag. 6 e segg., consultabile al sito https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybo- dyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/PER/CO/7&Lang=Fr) e dall’Uffi- cio del mediatore peruviano (Defensoría del Pueblo), istituzione statale che mo- nitora la situazione dei detenuti in tutte le prigioni del Paese (v. Retos del Si- stema Penitenciario Peruano: un diagnóstico de la realidad carceraria de muje- res y varones, Informe de Adjuntía N° 006-2018-DP/ADHDP, dicembre 2018, pag. 175 e segg., consultabile al sito https://www.defensoria.gob.pe/wp-con- tent/uploads/2019/04/Retos-del-sistema-penitenciario.pdf; Situación de las per- sonas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanita- ria, Serie Informes Especiales N° 03-2020-DP, luglio 2020, pag. 5 e segg., con- sultabile al sito https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1100233/Serie- de-Informes-Especiales-N%C2%BA-003-2020-DP.pdf).
Le misure volte a ridurre il sovraffollamento nelle carceri peruviane messe in atto durante un’emergenza pandemica non garantiscono l’assistenza medica e giuridica o l’imparzialità delle guardie nelle prigioni. Esse non impediscono nem- meno un nuovo sovraffollamento carcerario in futuro. Visto quanto precede, nonché il rischio concreto per il ricorrente, in caso di condanna, di essere posto in detenzione in Perù, Paese nel quale risiede attualmente, e di essere quindi direttamente confrontato con le problematiche sopra descritte, questa Corte ri- tiene che la concessione dell’assistenza debba essere condizionata dall’otteni- mento di garanzie diplomatiche da parte dell’autorità rogante segnatamente tese al rispetto dell’art. 3 CEDU e 7 Patto ONU II. Questo il tenore delle stesse:
a. L’imputato non deve essere sottoposto a nessun trattamento che possa pregiudicare la sua integrità fisica e mentale. La situazione dell’imputato
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non deve essere aggravata durante un’eventuale detenzione in vista del processo o durante l'eventuale esecuzione della pena a causa delle sue opinioni o attività politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.
b. Le condizioni detentive non devono essere inumane o degradanti. L’in- tegrità fisica e psichica dell’imputato deve essere monitorata giusta gli art. 7, 10 e 17 Patto ONU II.
c. In caso di detenzione, la salute dell’imputato deve essere adeguata- mente protetta. È garantito l’accesso a cure mediche adeguate, in parti- colare ai farmaci necessari.
d. In caso di detenzione, qualsiasi persona che rappresenta la Svizzera in Perù sarà autorizzata a visitare l’imputato in qualsiasi momento, senza preavviso. Questi incontri non saranno soggetti ad alcun controllo, anche visivo.
e. Le autorità peruviane informeranno la rappresentanza diplomatica sviz- zera in Perù del luogo dell’eventuale detenzione dell’imputato. In caso di un successivo cambiamento del luogo di detenzione dell’imputato, la rap- presentanza diplomatica in Perù sarà ugualmente informata.
f. La rappresentanza diplomatica svizzera può informarsi in qualsiasi mo- mento sugli sviluppi del procedimento penale, assistere alle udienze e richiedere una copia della decisione finale. In caso di detenzione, può visitare l'imputato in qualsiasi momento e senza sorveglianza, e l'impu- tato può contattare la rappresentanza svizzera in qualsiasi momento, an- che nell'ambito dell'eventuale esecuzione della pena.
g. L’imputato ha il diritto di comunicare con il suo avvocato o difensore d'uf- ficio senza restrizioni e senza sorveglianza.
h. In caso di detenzione, la famiglia dell'imputato ha il diritto di visitarlo nella sua prigione peruviana.
Con l’ottenimento delle garanzie in questione, la Svizzera potrà conciliare il suo obbligo di fornire assistenza derivante dal Trattato vigente tra il nostro Paese e il Perù, con il divieto della tortura e altri trattamenti inumani e degradanti. Con- formemente all’art. 80p cpv. 1 AIMP, l’autorità di ricorso – in concreto la pre- sente autorità – può subordinare la concessione dell’assistenza giudiziaria a oneri. L’UFG impartirà un termine appropriato all’autorità peruviana competente per dichiarare se essa accetta tali oneri. L’UFG esaminerà in seguito, confor- memente all’art. 80p cpv. 3 AIMP, se la risposta dell’autorità peruviana soddisfa gli oneri richiesti.
E. 6 I ricorrenti censurano infine la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui il MPC, ordinando la trasmissione di tutta la documentazione con- cernente i conti litigiosi, sarebbe andato oltre quanto domandato dall’autorità
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rogante, la quale avrebbe richiesto unicamente quella relativa agli anni dal 2014 al 2017.
E. 6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà
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evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
E. 6.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A. è indagato nel procedimento estero per il reato di riciclaggio di denaro, e che B. SA è riconducibile al predetto. Data la natura
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finanziaria dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’autorità rogante. Il MPC ha inoltre messo in evidenza delle operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. Da conti presso la banca L. alle Isole Cayman della I. Corp., società riconducibile a G. con sede nelle Isole Vergini Britanniche, è stato versato, tra ottobre 2012 e luglio 2017, un importo complessivo di oltre USD 1.4 milioni sul conto n. 2 presso la banca E. intestato a B. SA, di cui A. è beneficiario economico. Trasfe- rimenti di denaro sono poi intercorsi tra il predetto conto di B. SA e il conto n. 1 presso la stessa summenzionata banca intestato ad A. (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Perù e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.
E. 7 Da quanto sopra discende che il ricorso va respinto. La decisione impugnata va tuttavia modificata ai sensi del consid. 5.2.2.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa va ridotta vista la modifica che si è comunque resa necessaria nel dispositivo della decisione impugnata ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico dei ri- correnti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già ver- sato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata è modificato nel senso che la domanda di assistenza giudiziaria del Ministerio Público, Fiscalía de la Na- ción, Perù del 3 agosto 2020 è accolta a condizione che le autorità peruviane forniscano le seguenti garanzie: a. L’imputato non deve essere sottoposto a nessun trattamento che possa pregiudicare la sua integrità fisica e mentale. La situazione dell’imputato non deve essere aggravata durante un’eventuale detenzione in vista del processo o durante l'eventuale esecuzione della pena a causa delle sue opinioni o atti- vità politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità. b. Le condizioni detentive non devono essere inumane o degradanti. L’inte- grità fisica e psichica dell’imputato deve essere monitorata giusta gli art. 7, 10 e 17 Patto ONU II. c. In caso di detenzione, la salute dell’imputato deve essere adeguatamente protetta. È garantito l’accesso a cure mediche adeguate, in particolare ai far- maci necessari. d. In caso di detenzione, qualsiasi persona che rappresenta la Svizzera in Perù sarà autorizzata a visitare l’imputato in qualsiasi momento, senza preav- viso. Questi incontri non saranno soggetti ad alcun controllo, anche visivo. e. Le autorità peruviane informeranno la rappresentanza diplomatica svizzera in Perù del luogo dell’eventuale detenzione dell’imputato. In caso di un suc- cessivo cambiamento del luogo di detenzione dell’imputato, la rappresentanza diplomatica in Perù sarà ugualmente informata. f. La rappresentanza diplomatica svizzera può informarsi in qualsiasi momento sugli sviluppi del procedimento penale, assistere alle udienze e richiedere una copia della decisione finale. In caso di detenzione, può visitare l'imputato in qualsiasi momento e senza sorveglianza, e l'imputato può contattare la rap- presentanza svizzera in qualsiasi momento, anche nell'ambito dell'eventuale esecuzione della pena. g. L’imputato ha il diritto di comunicare con il suo avvocato o difensore d'ufficio senza restrizioni e senza sorveglianza. - 19 - h. In caso di detenzione, la famiglia dell'imputato ha il diritto di visitarlo nella sua prigione peruviana.
- La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tri- bunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 13 ottobre 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. SA,
rappresentati entrambi dagli avv. Jean-Marc Carnicé e Guglielmo Palumbo,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Perù
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.98-99
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Fatti: A. Il 3 agosto 2020, il Ministero pubblico peruviano (Fiscalia de la Nación/Fiscalia supraprovincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funciona- rios) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., A. e altri per i reati di collusione aggravata (art. 384 CP/PE) e riciclaggio di denaro (art. 1 e 2 Decreto legislativo n. 1106, modificato dal Decreto legislativo n. 1249). In sostanza, il gruppo D., al fine di ottenere appalti pubblici nell’ambito del progetto denomi- nato “Mejoras a la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (ossia miglioramento della sicurezza energetica del Paese e svi- luppo del gasdotto sud-peruviano), avrebbe ottenuto, mediante pagamento, in- formazioni riservate relative all’offerta del consorzio concorrente che gli avreb- bero permesso di migliorare la propria posizione nel processo di aggiudicazione (v. act. 8.4).
Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione e la trasmis- sione della documentazione concernente le relazioni n. 1 intestata ad A. e n. 2 intestata a B. SA, società riconducibile al predetto, entrambe presso la banca E. (v. ibidem, pag. 2 e segg.).
B. Con decisione del 16 novembre 2020, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-00-0001 incarto MPC), è en- trato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.3).
C. Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato a alla banca E. la consegna della documentazione bancaria relativa alle relazioni di cui sopra (v. act. 1.2).
D. Con decisione di chiusura del 29 aprile 2021, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità peruviane di svariata documentazione concernente le suddette re- lazioni bancarie (v. act. 1.1).
E. Il 31 maggio 2021, A. e B. SA hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura, unitamente alle decisioni di entrata in materia e di conse- gna del 16 novembre 2021, dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in sostanza: in via principale, l'annullamento delle
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decisioni impugnate e la reiezione della domanda di assistenza; a titolo sussi- diario, l'annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione; a titolo ancora più sussidiario, l'annullamento delle deci- sioni impugnate, la non trasmissione dei documenti estranei al periodo 2014 – 2017 e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione (v. act. 1).
F. Con scritto del 1° luglio 2021, l’UFG postula la reiezione del gravame (v. act. 7). Con risposta del 7 luglio 2021, il MPC chiede che il ricorso sia respinto (v. act. 8).
G. Con replica del 9 agosto 2021, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il nostro Paese e il Perù sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù del 21 aprile 1997, entrato in vigore il 2 dicembre 1998 (RS 0.351.964.1). Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria peruviana, pure applicabile nella fattispecie è l’art. 46 della Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Perù il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in tali convenzioni non regola espressamente o implicitamente,
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come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, nonché DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.5 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 29 aprile 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. I ricorrenti sono legittimati a ricorrere ognuno per il proprio conto (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MPC non avrebbe esaminato la questione della natura fi- scale dei reati contestati all’estero – per lo meno per quanto riguarda il crimine a monte del riciclaggio di denaro –, la quale, se confermata, avrebbe dovuto condurre al rifiuto dell’assistenza in virtù del mancato rispetto del principio della doppia punibilità.
2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni deci- sive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
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2.2 In concreto, l’autorità di esecuzione ha preso in considerazione la censura dei ricorrenti relativa all’ipotizzata natura fiscale dei reati perseguiti all’estero (v. act. 1.1, pag. 3), ritenendo tuttavia, dopo un’analisi prima facie dei fatti esposti nella domanda di assistenza, che il principio della doppia punibilità era rispettato nella misura in cui i comportamenti contestati in Perù potevano essere sussunti a reati corruttivi e di riciclaggio. Il fatto che i ricorrenti non siano d’accordo con le motivazioni fornite dal MPC non implica una violazione del diritto di essere sen- titi, costituendo l’analisi della pertinenza delle stesse una questione di merito e non formale. Ciò precisato, non v'è dubbio che gli elementi contenuti nelle de- cisioni impugnate, unitamente al contenuto della rogatoria, sono stati sufficienti per permettere ai ricorrenti di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato e dettagliato atto ricorsuale (di 52 pagine) inoltrato alla presente autorità. La censura va dunque disattesa.
3. I ricorrenti contestano l’adempimento del principio della doppia punibilità, nella misura in cui il MPC non avrebbe indicato il crimine a monte del riciclaggio con- testato ad A. all’estero. A fronte di una domanda di assistenza che menzione- rebbe unicamente gli art. 1 e 2 del Decreto legislativo n. 1106, l’autorità d’ese- cuzione avrebbe di sua iniziativa citato l’art. 384 CP/PE, il cui contenuto sarebbe da ritrovare in Svizzera negli art. 322ter e segg. CP. Ad ogni modo, non essendo A. mai stato un funzionario, essi contestano il reato di corruzione quale reato a monte. Non entrerebbe in linea di conto nemmeno la corruzione privata, dato che tale reato sarebbe punibile in Perù solo dal 2018 e che in Svizzera esso non costituirebbe un crimine ma un delitto. Ipotizzando l’autorità estera, quale reato a monte del riciclaggio, una dissimulazione di fondi non dichiarati alle au- torità fiscali, l’assistenza sarebbe da rifiutare.
3.1 L’art. 6 Trattato prevede che l’esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispon- dono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso. Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla mede-
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sima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversa- mente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 4 n. 1 lett. a Trattato permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali, precisato che lo Stato richiesto può comunque dare seguito alla domanda se l’oggetto dell’indagine o del procedimento è una frode fiscale. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedi- mento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ul- tima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La no- zione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensa- bile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non ragionevolmente esi- gibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 con- sid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente
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non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884).
3.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità peruviana afferma che nel 2014 F., dirigente della società D. in Perù, avrebbe contattato G., in quanto amico di A., direttore ese- cutivo di H., società facente parte del consorzio Gasoducto Peruano del Sur, il quale era in competizione con il gruppo – D. per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico riguardante il progetto in questione. A. e G. avrebbero ricevuto un im- porto complessivo di un milione di USD dalla “División de Operaciones Estruc- turadas” di D., il primo per aver fornito informazioni riservate a D. concernenti l’offerta del già citato consorzio concorrente, il secondo per aver contattato A. a tal fine. Quest’ultimo avrebbe del resto ammesso di aver ricevuto USD 500'000.– da D. tramite G. Tale importo, suddiviso in due tranches di USD 250'000.–, sarebbero stati ricevuti da A. su di un conto della sua società B. SA presso la banca E., provenienti dalla società I. riconducibile a G. Dalla documentazione in mano all’autorità rogante riguardante la “División de Opera- ciones Estructuradas” di D., risulta che tale divisione avrebbe attribuito a G. il nome in codice “J.” e che nel novembre 2014 avrebbe effettuato un primo ac- credito a favore dello stesso sul conto della società I., indicando nella propria documentazione come causale del pagamento “Obra Gasoducto Sul Peruano” (v. act. 8.4, pag. 7 e segg.). Quanto precede può essere sussunto in Svizzera per lo meno al reato di corruzione passiva giusta l’art. 322novies CP concernente la corruzione privata, disposizione entrata certo in vigore solo il 1° luglio 2016, ma qui senz’altro pertinente, dato che la condizione della doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2017.7 del 5 maggio 2017 consid. 2.2; RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2). La coopera- zione si impone anche alla luce dell’art. 12 UNCAC richiamati gli art. 43 e segg. UNCAC. Va del resto aggiunto che l’autorità rogante, pur affermando che il de- naro di origine illecita non sarebbe stato dichiarato alla Sovraintendenza nazio- nale dell’amministrazione fiscale e doganale (SUNAT), non ha né motivato né presentato la sua domanda di assistenza sulla base di specifici reati fiscali, ma contesta ad A. reati di riciclaggio di denaro legati ad atti corruttivi (v. act. 8.4, pag. 11 e segg.). La censura in questo ambito va dunque disattesa.
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4. I ricorrenti sostengono che il procedimento penale estero presenterebbe un ca- rattere politico preponderante, censura che l’autorità d’esecuzione non avrebbe del resto sufficientemente approfondito. L’inchiesta peruviana, che avrebbe preso avvio al momento del passaggio del potere esecutivo dalle mani del par- tito nazionalista a quelle del partito dei peruviani per il cambiamento (PPK), ri- guarderebbe infatti principalmente C. e suo marito K., […], e si inscriverebbe in un contesto politico particolare, ossia di lotte di potere tra differenti partiti politici. Numerosi quadri superiori del governo e ministri sarebbero stati incarcerati nel corso della procedura. A. non avrebbe mai esercitato funzioni né pubbliche né politiche, ma subirebbe le conseguenze di una procedura avviata per motivi po- litici. Nonostante questa sia stata formalmente aperta per reati di diritto comune, essa concernerebbe lotte per il potere esecutivo in Perù.
4.1 L’art. 4 n. 1 lett. a Trattato prevede che l’assistenza giudiziaria può essere ne- gata, tra l’altro, se la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi con quelli politici (v. anche art. 2 lett. b AIMP). Se- condo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tra- dimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato com- messo nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o masche- rare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurispru- denza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_644/2015 del 23 feb- braio 2016 consid. 4.8).
La persona che invoca la violazione dell’art. 2 lett. b AIMP e quindi anche dell’art. 4 n. 1 lett. a Trattato non può limitarsi a denunciare una situazione po- litico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la pro- cedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regola- mento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 con- sid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). Al contrario, occorre fornire ele- menti concreti che permettano di supporre un procedimento per celati motivi, riguardanti segnatamente le opinioni politiche dell’imputato all’estero (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).
4.2 Nella fattispecie, si ribadisce che A. è accusato dalle autorità peruviane di aver commesso atti di riciclaggio di denaro legato ad atti corruttivi nell’ambito dell’at- tribuzione di appalti pubblici, fattispecie che sono precisamente descritte nella
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rogatoria (v. act. 8.4). Trattasi di reati comuni. I ricorrenti hanno prodotto un parere legale dell’8 aprile 2021 redatto dal difensore peruviano di A., il quale ha descritto, tra l’altro, la situazione politica in Perù (v. act. 1.5 e 1.6). Tale docu- mento, oltre a contenere mere allegazioni di parte, non è qui rilevante per sta- tuire sulla presente censura. Determinante è invece constatare che nulla di con- creto permette di concludere che le attenzioni dell’autorità rogante nei confronti del ricorrente possano avere una connotazione politica o che il procedimento estero in generale abbia una tale connotazione. In altre parole, non vi sono agli atti documenti che attestano episodi concreti, passati o attuali, che riguardano A. o altri imputati e che dimostrano l’esistenza di uno sfondo politico al loro coinvolgimento nel procedimento penale estero. Anche tale censura va dunque respinta.
5. I ricorrenti sostengono che l’assistenza giudiziaria sarebbe da rifiutare in virtù dell’art. 2 AIMP, anche sotto il profilo delle lettere a e d dello stesso. Da una parte, essi censurano la costante violazione in Perù dei diritti fondamentali. Di- versi rapporti metterebbero in evidenza i problemi legati alla sovrappopolazione carcerale e alla trasmissione fuori controllo di numerose malattie infettive e vi- rali, senza dimenticare il COVID-19. A ciò si aggiungerebbe il fatto che il Perù si troverebbe in una situazione disastrosa per quanto riguarda i rischi sociopo- litici. In caso di condanna, A. si troverebbe direttamente confrontato con le pre- dette pericolose e degradanti condizioni detentive contrarie alla CEDU e al Patto ONU II. D’altra parte, gli insorgenti affermano che la procedura peruviana, e in particolare la decisione n. 78 del 27 febbraio 2020 del Ministero pubblico peruviano (v. act. 1.8), avrebbe violato sia il diritto di essere sentito di A. che il divieto dell’arbitrio, segnatamente per quanto riguarda l’insufficiente indicazione delle accuse a suo carico. Per tacere dei seri dubbi circa l’imparzialità e l’indi- pendenza della magistratura estera, messi in evidenza dal già citato parere giu- ridico dell’8 aprile 2021 (v. act. 1.5 e 1.6).
5.1
5.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 cosid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla
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disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'in- dipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che esiste un ri- schio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato ri- chiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e rinvii).
5.1.2 Le incertezze sulla situazione generale dei diritti umani nello Stato richiedente non giustificano ancora il rifiuto dell'assistenza, la quale può essere concessa richiedendo all’autorità estera di fornire delle garanzie (DTF 123 II 161 consid. 6; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Per sapere in quali casi si debbano ottenere garanzie dallo Stato richiedente, il Tribunale federale ha proceduto a una sud- divisione tripartita della casistica in relazione alle estradizioni (DTF 134 IV 156 consid. 6), la quale si applica anche nell'ambito della piccola assistenza (TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite. In questi casi l'assistenza viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perse- guita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'assistenza. In caso contrario, le misure di assistenza internazionale non sarebbero più possi- bili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innan- zitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in gene- rale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di
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circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).
5.1.3 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 con- sid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).
5.2
5.2.1 Per quanto riguarda B. SA, essendo essa una persona giuridica con sede a Panama e non risultando la stessa oggetto della procedura penale in Perù, la sua censura non va esaminata oltre.
5.2.2 Per quanto attiene ad A., si rileva invece che lo stesso è cittadino italiano, im- putato nel procedimento peruviano nonché residente in Perù (v. act. 1, pag. 6). Questa Corte ritiene che il predetto non abbia dimostrato l’esistenza di gravi deficienze processuali ai sensi dell’art. 2 AIMP e della suddetta giurisprudenza. Per quanto riguarda le asserite violazioni del diritto di essere sentito del ricor- rente e del divieto dell’arbitrio, va preso atto come si tratti di allegazioni di parte insufficientemente documentate, precisato comunque che la domanda di assi- stenza illustra già in maniera relativamente chiara sia i comportamenti contestati al predetto che le norme legali che sarebbero state violate (v. act. 8.4). È del resto pacifico che eventuali imprecisioni, dovute anche al fatto che l’autorità ro- gante necessiti ancora di documentazione, come quella qui litigiosa, per ulte- riormente circoscrivere le sue accuse, non potrebbero comunque costituire gravi deficienze ai sensi della precitata norma. Le censure avanzate in tale am- bito risultano in realtà troppo vaghe. È in ogni caso compito del difensore peru- viano di A. adire il giudice estero per far valere un’eventuale violazione del diritto di essere sentito. Gli atti dell’incarto non permettono nemmeno di dimostrare l’esistenza di violazioni concrete nei suoi confronti. Critiche generali al sistema giudiziario peruviano o legate a singoli episodi riportati dalla stampa che non toccano direttamente il predetto e la sua procedura non sono sufficienti per ri- fiutare l’assistenza. Per quanto riguarda le condizioni detentive nelle carceri pe- ruviane, con le quali il ricorrente potrebbe essere confrontato in caso di con- danna, pur constatando l’assenza di particolari critiche in proposito sia da parte di Amnesty International che di Human Rights Watch, molto preoccupanti e se- rie sono invece le costatazioni effettuate dal “Bureau of Democracy, Human Rights and Labor” del “United States Department of State” nel suo rapporto del 30 marzo 2021 concernente la situazione in Perù (in seguito: Rapporto USA, consultabile al sito https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-hu- man-rights-practices/peru), autorità le cui valutazioni devono essere prese in
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considerazione nella fattispecie (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 315; AUFIERO, Asile-Extradition, De la coordination à l’unification, 2018, n. 1168). Il Diparti- mento di Stato americano riferisce infatti di condizioni detentive generalmente dure a causa del sovraffollamento, delle condizioni igieniche improprie, dell'ali- mentazione inadeguata, della scarsa assistenza sanitaria e della corruzione tra le guardie, una parte delle quali dedita al contrabbando di armi e droga nelle prigioni; guardie che ricevono poca o nessuna formazione o supervisione (v. pag. 3 Rapporto USA). Basandosi sulla situazione ad agosto 2020, l'Istituto Penitenziario Nazionale (INPE) ha riferito che il sistema carcerario aveva 89’760 detenuti in 69 strutture progettate per un totale di 40’137 prigionieri. Il 37% dei detenuti era in detenzione preventiva. La popolazione del penitenziario di Lurigancho, la più grande prigione del Paese, era 3,7 volte la capacità pre- scritta. L’autorità americana afferma inoltre che si sono verificate aggressioni ai detenuti da parte delle guardie carcerarie e dei compagni di detenzione. Una rivolta ad aprile nella prigione di Castro-Castro ha provocato la morte di 11 de- tenuti. I detenuti avevano solo un accesso intermittente all'acqua potabile. Le strutture per il bagno erano inadeguate, le cucine non erano igieniche e i prigio- nieri spesso dormivano nei corridoi e nelle aree comuni a causa della mancanza di spazio nelle celle. L'INPE ha creato aree di isolamento medico in ogni strut- tura, ma non era chiaro se questi spazi fossero sufficienti per ospitare i detenuti colpiti e ridurre il rischio di esposizione al COVID-19 per il resto della popola- zione generale in ogni struttura. I detenuti con denaro o altre risorse avevano accesso a telefoni cellulari, droghe illegali e pasti migliori preparati fuori dalla prigione; i detenuti che non avevano fondi hanno sperimentato condizioni più difficili. La maggior parte delle carceri offriva un accesso limitato alle cure me- diche, il che comportava un ritardo nella diagnosi delle malattie. La pandemia di COVID-19 ha aggravato questa situazione. I detenuti non avevano accesso ai farmaci giornalieri necessari per condizioni croniche come il diabete e le ma- lattie cardiache, con conseguenti complicazioni come la cecità e l'amputazione degli arti. Le restrizioni sulle visite dovute al COVID-19 hanno ulteriormente li- mitato l'accesso dei detenuti alle risorse, poiché le visite dei parenti erano una fonte frequente di cibo, medicine e vestiti per i detenuti. I detenuti si sono la- mentati di dover pagare per le cure mediche. La tubercolosi, l'HIV e l'AIDS sono rimasti a livelli quasi epidemici. L'ufficio dell'ombudsman ha riferito di un'acces- sibilità insufficiente e di strutture inadeguate per i detenuti con disabilità. I dete- nuti con disabilità mentali non avevano di regola accesso a un'adeguata assi- stenza psicologica. Le prigioni sono diventate un punto critico di COVID-19 du- rante la pandemia, e l'ufficio dell'ombudsman ha sollecitato il governo in aprile a preservare la vita, la salute e la sicurezza all'interno delle prigioni. A luglio 2020 più di 2’600 detenuti sono risultati positivi al COVID-19 e 249 sono morti per la malattia. Il Ministero della Giustizia e dei diritti umani ha adottato misure urgenti per ridurre l'affollamento e migliorare le condizioni sanitarie nei centri di detenzione. Nello stesso mese, il governo ha graziato o commutato le sentenze
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di 1’929 detenuti che soddisfacevano le condizioni di ammissibilità e li ha rila- sciati. Le condizioni di ammissibilità per la grazia e le commutazioni includevano una condanna solo per reati minori e l'aver già scontato due terzi della pena. Le persone che stavano scontando la pena per crimini come l'omicidio, lo stupro, il traffico di droga e il terrorismo non potevano essere rilasciate. Inoltre, 2’000 delle 2’700 persone che stavano scontando condanne per debiti di alimenti sono state rilasciate dietro pagamento del debito. Autorità indipendenti e gover- native hanno indagato su accuse credibili di maltrattamenti. Il governo ha per- messo visite di monitoraggio da parte di osservatori indipendenti dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. I funzionari del Comitato internazionale della Croce Rossa e i rappresentanti dell'ufficio dell'ombudsman hanno effet- tuato visite senza preavviso ai detenuti nelle prigioni e nei centri di detenzione. Il Ministero delle donne e delle popolazioni vulnerabili e l'Unicef hanno monito- rato e dato consigli sulle politiche per i centri di detenzione minorile (v. pag. 4 e seg. Rapporto USA). I problemi legati al sovrappopolamento delle carceri e, in generale, alle precarie condizioni detentive sono stati del resto anche constatati dal Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (v. Observations finales con- cernant le septième rapport périodique du Pérou del 20 novembre 2018, pag. 6 e segg., consultabile al sito https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybo- dyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/PER/CO/7&Lang=Fr) e dall’Uffi- cio del mediatore peruviano (Defensoría del Pueblo), istituzione statale che mo- nitora la situazione dei detenuti in tutte le prigioni del Paese (v. Retos del Si- stema Penitenciario Peruano: un diagnóstico de la realidad carceraria de muje- res y varones, Informe de Adjuntía N° 006-2018-DP/ADHDP, dicembre 2018, pag. 175 e segg., consultabile al sito https://www.defensoria.gob.pe/wp-con- tent/uploads/2019/04/Retos-del-sistema-penitenciario.pdf; Situación de las per- sonas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanita- ria, Serie Informes Especiales N° 03-2020-DP, luglio 2020, pag. 5 e segg., con- sultabile al sito https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1100233/Serie- de-Informes-Especiales-N%C2%BA-003-2020-DP.pdf).
Le misure volte a ridurre il sovraffollamento nelle carceri peruviane messe in atto durante un’emergenza pandemica non garantiscono l’assistenza medica e giuridica o l’imparzialità delle guardie nelle prigioni. Esse non impediscono nem- meno un nuovo sovraffollamento carcerario in futuro. Visto quanto precede, nonché il rischio concreto per il ricorrente, in caso di condanna, di essere posto in detenzione in Perù, Paese nel quale risiede attualmente, e di essere quindi direttamente confrontato con le problematiche sopra descritte, questa Corte ri- tiene che la concessione dell’assistenza debba essere condizionata dall’otteni- mento di garanzie diplomatiche da parte dell’autorità rogante segnatamente tese al rispetto dell’art. 3 CEDU e 7 Patto ONU II. Questo il tenore delle stesse:
a. L’imputato non deve essere sottoposto a nessun trattamento che possa pregiudicare la sua integrità fisica e mentale. La situazione dell’imputato
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non deve essere aggravata durante un’eventuale detenzione in vista del processo o durante l'eventuale esecuzione della pena a causa delle sue opinioni o attività politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.
b. Le condizioni detentive non devono essere inumane o degradanti. L’in- tegrità fisica e psichica dell’imputato deve essere monitorata giusta gli art. 7, 10 e 17 Patto ONU II.
c. In caso di detenzione, la salute dell’imputato deve essere adeguata- mente protetta. È garantito l’accesso a cure mediche adeguate, in parti- colare ai farmaci necessari.
d. In caso di detenzione, qualsiasi persona che rappresenta la Svizzera in Perù sarà autorizzata a visitare l’imputato in qualsiasi momento, senza preavviso. Questi incontri non saranno soggetti ad alcun controllo, anche visivo.
e. Le autorità peruviane informeranno la rappresentanza diplomatica sviz- zera in Perù del luogo dell’eventuale detenzione dell’imputato. In caso di un successivo cambiamento del luogo di detenzione dell’imputato, la rap- presentanza diplomatica in Perù sarà ugualmente informata.
f. La rappresentanza diplomatica svizzera può informarsi in qualsiasi mo- mento sugli sviluppi del procedimento penale, assistere alle udienze e richiedere una copia della decisione finale. In caso di detenzione, può visitare l'imputato in qualsiasi momento e senza sorveglianza, e l'impu- tato può contattare la rappresentanza svizzera in qualsiasi momento, an- che nell'ambito dell'eventuale esecuzione della pena.
g. L’imputato ha il diritto di comunicare con il suo avvocato o difensore d'uf- ficio senza restrizioni e senza sorveglianza.
h. In caso di detenzione, la famiglia dell'imputato ha il diritto di visitarlo nella sua prigione peruviana.
Con l’ottenimento delle garanzie in questione, la Svizzera potrà conciliare il suo obbligo di fornire assistenza derivante dal Trattato vigente tra il nostro Paese e il Perù, con il divieto della tortura e altri trattamenti inumani e degradanti. Con- formemente all’art. 80p cpv. 1 AIMP, l’autorità di ricorso – in concreto la pre- sente autorità – può subordinare la concessione dell’assistenza giudiziaria a oneri. L’UFG impartirà un termine appropriato all’autorità peruviana competente per dichiarare se essa accetta tali oneri. L’UFG esaminerà in seguito, confor- memente all’art. 80p cpv. 3 AIMP, se la risposta dell’autorità peruviana soddisfa gli oneri richiesti.
6. I ricorrenti censurano infine la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui il MPC, ordinando la trasmissione di tutta la documentazione con- cernente i conti litigiosi, sarebbe andato oltre quanto domandato dall’autorità
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rogante, la quale avrebbe richiesto unicamente quella relativa agli anni dal 2014 al 2017.
6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà
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evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
6.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A. è indagato nel procedimento estero per il reato di riciclaggio di denaro, e che B. SA è riconducibile al predetto. Data la natura
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finanziaria dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’autorità rogante. Il MPC ha inoltre messo in evidenza delle operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. Da conti presso la banca L. alle Isole Cayman della I. Corp., società riconducibile a G. con sede nelle Isole Vergini Britanniche, è stato versato, tra ottobre 2012 e luglio 2017, un importo complessivo di oltre USD 1.4 milioni sul conto n. 2 presso la banca E. intestato a B. SA, di cui A. è beneficiario economico. Trasfe- rimenti di denaro sono poi intercorsi tra il predetto conto di B. SA e il conto n. 1 presso la stessa summenzionata banca intestato ad A. (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Perù e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.
7. Da quanto sopra discende che il ricorso va respinto. La decisione impugnata va tuttavia modificata ai sensi del consid. 5.2.2.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa va ridotta vista la modifica che si è comunque resa necessaria nel dispositivo della decisione impugnata ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico dei ri- correnti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già ver- sato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata è modificato nel senso che la domanda di assistenza giudiziaria del Ministerio Público, Fiscalía de la Na- ción, Perù del 3 agosto 2020 è accolta a condizione che le autorità peruviane forniscano le seguenti garanzie:
a. L’imputato non deve essere sottoposto a nessun trattamento che possa pregiudicare la sua integrità fisica e mentale. La situazione dell’imputato non deve essere aggravata durante un’eventuale detenzione in vista del processo o durante l'eventuale esecuzione della pena a causa delle sue opinioni o atti- vità politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.
b. Le condizioni detentive non devono essere inumane o degradanti. L’inte- grità fisica e psichica dell’imputato deve essere monitorata giusta gli art. 7, 10 e 17 Patto ONU II.
c. In caso di detenzione, la salute dell’imputato deve essere adeguatamente protetta. È garantito l’accesso a cure mediche adeguate, in particolare ai far- maci necessari.
d. In caso di detenzione, qualsiasi persona che rappresenta la Svizzera in Perù sarà autorizzata a visitare l’imputato in qualsiasi momento, senza preav- viso. Questi incontri non saranno soggetti ad alcun controllo, anche visivo.
e. Le autorità peruviane informeranno la rappresentanza diplomatica svizzera in Perù del luogo dell’eventuale detenzione dell’imputato. In caso di un suc- cessivo cambiamento del luogo di detenzione dell’imputato, la rappresentanza diplomatica in Perù sarà ugualmente informata.
f. La rappresentanza diplomatica svizzera può informarsi in qualsiasi momento sugli sviluppi del procedimento penale, assistere alle udienze e richiedere una copia della decisione finale. In caso di detenzione, può visitare l'imputato in qualsiasi momento e senza sorveglianza, e l'imputato può contattare la rap- presentanza svizzera in qualsiasi momento, anche nell'ambito dell'eventuale esecuzione della pena.
g. L’imputato ha il diritto di comunicare con il suo avvocato o difensore d'ufficio senza restrizioni e senza sorveglianza.
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h. In caso di detenzione, la famiglia dell'imputato ha il diritto di visitarlo nella sua prigione peruviana. 3. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tri- bunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.
Bellinzona, 13 ottobre 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Jean-Marc Carnicé e Guglielmo Palumbo - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).