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RR.2021.58

Bundesstrafgericht · 2021-06-17 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Il 29 luglio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di C. e A. per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000), “perché, in con- corso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo quale firmatario della dichiarazione della D. srl, il secondo quale desti- natario delle restituzioni del denaro, al fine di evadere le imposte sui redditi, nonché al fine di consentire a terzi (E. e concorrenti) di commettere i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio attraverso la movimentazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalla operazioni di false fatturazioni, avvalen- dosi di fatture per operazioni inesistenti indicavano nelle dichiarazioni fiscali delle predetta società elementi passivi fittizi […]. Fatto commesso per con- sentire la esecuzione dei reati di intestazione fittizia dei beni e riciclaggio, nonché funzionali ad assicurare agli autori del reato presupposto il profitto del reato, grazie alla “monetizzazione” e restituzione per contanti delle somme pagate apparentemente a titolo di remunerazione delle prestazioni indicate nelle fatture fittizie. Operazioni realizzate secondo le modalità di se- guito indicate: contabilizzazione delle fatture emesse dalle società estere ed utilizzo delle medesime in dichiarazione come costo fiscalmente deducibile, laddove il costo non corrispondeva ad alcuna prestazione; pagamento delle società estere, con accredito del controvalore pattuito su conti di istituti di credito localizzati all’estero e riferibili alle società emittenti; restituzione del corrispettivo pagato, frattanto trasferito estero su estero per disperderne le tracce ed occultarne la provenienza, in Italia per contanti; corresponsione a favore delle società interposte che realizzavano le operazioni di riciclaggio di una fee in proporzione agli importi corrisposti e successivamente restituiti. Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di realizzare i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio. Reato commesso in Velletri e Milano il 23.12.2013” (atto 1, pag. 1 e seg., incarto del Ministero pubblico del Can- tone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera chiede l’acquisizione della documen- tazione riguardante le relazioni bancarie 1 e 2 (v. ibidem, pag. 9).

B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 13 agosto 2020, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando alla banca F. l’identificazione delle relazioni di cui sopra nonché il sequestro della relativa documentazione (v. atto 2 incarto MP-TI).

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C. Con scritto del 19 agosto 2020, la banca F. ha inoltrato al MP-TI la documen- tazione concernente le relazioni n. 1 intestata a B. e n. 2 intestata ad A. (v. atto 3 incarto MP-TI).

D. Con decisione di chiusura del 17 marzo 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).

E. Il 19 aprile 2021, A. e B. hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata deci- sione, postulando l’annullamento della stessa nonché la reiezione della ro- gatoria (v. act. 1, pag. 7).

F. Con scritto del 10 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo il contenuto delle sue decisioni di entrata in materia e di chiusura, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni del 12 maggio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per conoscenza (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;

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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 17 marzo 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolari entrambi di una relazione oggetto della decisione impu- gnata, i ricorrenti sono legittimanti a ricorrere ognuno per il proprio conto (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MP-TI non avrebbe messo a loro disposizione la domanda di assistenza che avrebbe preceduto l’attuale richiesta del 29 luglio 2020, la

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quale sarebbe una sua integrazione. Essi sostengono che le affermazioni effet- tuate dall’autorità d’esecuzione, secondo le quali la somma globale finale di circa EUR 520'000.– sarebbe stata accreditata sul conto personale di A. e che quest’ultimo avrebbe omesso di dichiarare fiscalmente il provento, sarebbero prive di qualsiasi riscontro e incomprensibili. A loro avviso, tale incomprensione deriverebbe dal fatto che informazioni note al MP-TI non sarebbero agli atti.

E. 2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungs- mässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des moder- nen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fonda- mentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automati- camente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impu- gnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

E. 2.2 In concreto, si rileva che la domanda di assistenza del 29 luglio 2020, che l’au- torità rogante ha effettivamente qualificato come “integrazione” (v. atto 1, pag. 1, incarto MP-TI), descrive in maniera chiara i fatti oggetto del procedi- mento estero. Oltre ad aver formalizzato l’accusa rivolta ad A. concernente il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. supra Fatti lett. A), l’autorità rogante ha spiegato il meccanismo criminale messo in atto da E. e altri, precisando che E., che avrebbe riconosciuto gli addebiti, sarebbe già stato condannato dal Tribunale di Milano a una pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione (v. atto 1, pag. 2 e seg., incarto MP-TI). L’autorità richiedente ha in particolare ricostruito e spiegato come un importo complessivo di EUR 580'000.– uscito da D. S.r.l., società cliente di E. coinvolta nei fatti sotto inchiesta all’estero, sarebbe ritornato, dopo una serie di passaggi dettagliatamente illustrati in rogatoria e al netto di una commissione, sul conto n. 3 presso la banca G., intestato ad A., per un importo totale di EUR 522'000.– (v. atto 1, pag. 4 e seg. e 8). In altre parole, con le modalità precisamente descritte dalle autorità italiane, A. sarebbe rientrato in possesso, a seguito di bonifici eseguiti da H. SA negli anni 2013 e 2014, di un

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importo pari a EUR 521'550.– (al netto di commissioni bancarie per complessivi EUR 450.–), confermando il modus operandi di E. (v. ibidem). Per quanto ri- guarda l’ipotesi di omessa dichiarazione formulata dal MP-TI, essa è verosimil- mente da ricondurre all’affermazione dell’autorità rogante, secondo la quale “le predette somme di denaro, restituite in contanti ad A., a fronte dell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, costituiscono “prodotto” del reato di riciclaggio e, fiscalmente, provento illecito da sottoporre a tassazione secondo quanto stabilito dall’art. 14 della L. 537/1993” (atto 1, pag. 9, incarto MP-TI). Ciò non è comunque determinante, visto che la rogatoria indica in ma- niera inequivocabile che il procedimento a carico di A. è in ogni caso condotto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. atto 1, pag. 1, incarto MP-TI).

In definitiva, la domanda di assistenza (integrazione) del 29 luglio 2020, osse- quiosa delle esigenze formali di cui agli art. 14 CEAG e 28 AIMP, nonché la decisione impugnata, la cui motivazione è conforme al contenuto della suddetta domanda, hanno permesso ai ricorrenti di ben comprendere l’oggetto delle in- dagini in Italia e di contestare con cognizione di causa la trasmissione della documentazione litigiosa. Visto quanto precede e che l’incarto del MP-TI non contiene (e non è necessario che contenga) altre (precedenti) rogatorie oltre il suddetto scritto del 29 luglio 2020, tutte le censure in questo ambito vanno re- spinte.

E. 3 I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui le relazioni litigiose nulla avrebbero a che vedere con i reati oggetto d’indagine all’estero.

E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini

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(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare fatti già emersi durante l'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti

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esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).

E. 3.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione concernente la rela- zione bancaria di A. è certamente data, già solo per il fatto ch’egli stesso è indagato nel procedimento estero. L’autorità rogante ha del resto già identificato operazioni sospette avvenute su conti di sua pertinenza (v. atto 1, pag. 4 e seg., incarto MP-TI). La natura del reato contestatogli rende potenzialmente utile tutta la documentazione della relazione di sua pertinenza oggetto della decisione im- pugnata, ciò per verificare se su tale relazione sono confluiti valori provento di frode fiscale. Per quanto attiene a B., compagna di A., l’autorità rogante, pur non fornendo informazioni più precise relative a eventuali movimentazioni so- spette, ha individuato, sulla base della documentazione bancaria già a sua di- sposizione in Italia, una relazione con IBAN 1, rivelatasi essere un conto inte- stato alla predetta presso la banca F. Ora, constatata la vicinanza della stessa all’imputato A. nonché il suo possibile coinvolgimento nella vicenda oggetto d’in- chiesta – si pensi già solo a un eventuale ruolo di prestanome –, l’autorità ri- chiedente deve avere la possibilità di verificare autonomamente se il conto in questione è stato in qualche modo utilizzato per farvi confluire denaro legato alla già citata frode fiscale. In quest’ottica, un’utilità potenziale della relativa do- cumentazione bancaria è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dai ricorrenti nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

E. 4 Asserendo che A. non sarebbe indagato in Italia per riciclaggio o autoriciclaggio, gli insorgenti sostengono che il principio della doppia punibilità non sarebbe ri- spettato. Essendo il crimine a monte di natura penal-tributaria, il reato di rici- claggio non potrebbe essergli contestato.

E. 4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo

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alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 con- sid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere carat- terizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizio- nale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della dop- pia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tri- bunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii; TPF 2020 30 consid. 4.2).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre- visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me- diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esi- stenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informa- zioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vit- tima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinun- cerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139

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II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2;

v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzes- sorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

E. 4.2 Nella fattispecie, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale (v. supra Fatti lett. A e consid. 2.2), i fatti contestati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA). Con la sua rogatoria lo Stato richiedente ha sostanziato l’esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale e la condizione della doppia punibilità è certamente data. Non spetta per contro al giudice dell’assistenza esaminare la punibilità secondo il diritto estero, fatti salvi casi d’abuso qui palesemente esclusi e nemmeno ipotizzati nel ricorso (v. più ampia- mente MOREILLON, Commentaire romand, 2004, Introduction générale, n. 591).

E. 5 Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

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E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico dei ricorrenti in so- lido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 17 giugno 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B., entrambi rappresentati dall'avv. Marco Bertoli,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.58-59

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Fatti: A. Il 29 luglio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di C. e A. per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000), “perché, in con- corso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo quale firmatario della dichiarazione della D. srl, il secondo quale desti- natario delle restituzioni del denaro, al fine di evadere le imposte sui redditi, nonché al fine di consentire a terzi (E. e concorrenti) di commettere i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio attraverso la movimentazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalla operazioni di false fatturazioni, avvalen- dosi di fatture per operazioni inesistenti indicavano nelle dichiarazioni fiscali delle predetta società elementi passivi fittizi […]. Fatto commesso per con- sentire la esecuzione dei reati di intestazione fittizia dei beni e riciclaggio, nonché funzionali ad assicurare agli autori del reato presupposto il profitto del reato, grazie alla “monetizzazione” e restituzione per contanti delle somme pagate apparentemente a titolo di remunerazione delle prestazioni indicate nelle fatture fittizie. Operazioni realizzate secondo le modalità di se- guito indicate: contabilizzazione delle fatture emesse dalle società estere ed utilizzo delle medesime in dichiarazione come costo fiscalmente deducibile, laddove il costo non corrispondeva ad alcuna prestazione; pagamento delle società estere, con accredito del controvalore pattuito su conti di istituti di credito localizzati all’estero e riferibili alle società emittenti; restituzione del corrispettivo pagato, frattanto trasferito estero su estero per disperderne le tracce ed occultarne la provenienza, in Italia per contanti; corresponsione a favore delle società interposte che realizzavano le operazioni di riciclaggio di una fee in proporzione agli importi corrisposti e successivamente restituiti. Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di realizzare i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio. Reato commesso in Velletri e Milano il 23.12.2013” (atto 1, pag. 1 e seg., incarto del Ministero pubblico del Can- tone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera chiede l’acquisizione della documen- tazione riguardante le relazioni bancarie 1 e 2 (v. ibidem, pag. 9).

B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 13 agosto 2020, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando alla banca F. l’identificazione delle relazioni di cui sopra nonché il sequestro della relativa documentazione (v. atto 2 incarto MP-TI).

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C. Con scritto del 19 agosto 2020, la banca F. ha inoltrato al MP-TI la documen- tazione concernente le relazioni n. 1 intestata a B. e n. 2 intestata ad A. (v. atto 3 incarto MP-TI).

D. Con decisione di chiusura del 17 marzo 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).

E. Il 19 aprile 2021, A. e B. hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata deci- sione, postulando l’annullamento della stessa nonché la reiezione della ro- gatoria (v. act. 1, pag. 7).

F. Con scritto del 10 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo il contenuto delle sue decisioni di entrata in materia e di chiusura, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni del 12 maggio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per conoscenza (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;

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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 17 marzo 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolari entrambi di una relazione oggetto della decisione impu- gnata, i ricorrenti sono legittimanti a ricorrere ognuno per il proprio conto (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MP-TI non avrebbe messo a loro disposizione la domanda di assistenza che avrebbe preceduto l’attuale richiesta del 29 luglio 2020, la

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quale sarebbe una sua integrazione. Essi sostengono che le affermazioni effet- tuate dall’autorità d’esecuzione, secondo le quali la somma globale finale di circa EUR 520'000.– sarebbe stata accreditata sul conto personale di A. e che quest’ultimo avrebbe omesso di dichiarare fiscalmente il provento, sarebbero prive di qualsiasi riscontro e incomprensibili. A loro avviso, tale incomprensione deriverebbe dal fatto che informazioni note al MP-TI non sarebbero agli atti.

2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungs- mässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des moder- nen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fonda- mentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automati- camente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impu- gnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

2.2 In concreto, si rileva che la domanda di assistenza del 29 luglio 2020, che l’au- torità rogante ha effettivamente qualificato come “integrazione” (v. atto 1, pag. 1, incarto MP-TI), descrive in maniera chiara i fatti oggetto del procedi- mento estero. Oltre ad aver formalizzato l’accusa rivolta ad A. concernente il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. supra Fatti lett. A), l’autorità rogante ha spiegato il meccanismo criminale messo in atto da E. e altri, precisando che E., che avrebbe riconosciuto gli addebiti, sarebbe già stato condannato dal Tribunale di Milano a una pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione (v. atto 1, pag. 2 e seg., incarto MP-TI). L’autorità richiedente ha in particolare ricostruito e spiegato come un importo complessivo di EUR 580'000.– uscito da D. S.r.l., società cliente di E. coinvolta nei fatti sotto inchiesta all’estero, sarebbe ritornato, dopo una serie di passaggi dettagliatamente illustrati in rogatoria e al netto di una commissione, sul conto n. 3 presso la banca G., intestato ad A., per un importo totale di EUR 522'000.– (v. atto 1, pag. 4 e seg. e 8). In altre parole, con le modalità precisamente descritte dalle autorità italiane, A. sarebbe rientrato in possesso, a seguito di bonifici eseguiti da H. SA negli anni 2013 e 2014, di un

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importo pari a EUR 521'550.– (al netto di commissioni bancarie per complessivi EUR 450.–), confermando il modus operandi di E. (v. ibidem). Per quanto ri- guarda l’ipotesi di omessa dichiarazione formulata dal MP-TI, essa è verosimil- mente da ricondurre all’affermazione dell’autorità rogante, secondo la quale “le predette somme di denaro, restituite in contanti ad A., a fronte dell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, costituiscono “prodotto” del reato di riciclaggio e, fiscalmente, provento illecito da sottoporre a tassazione secondo quanto stabilito dall’art. 14 della L. 537/1993” (atto 1, pag. 9, incarto MP-TI). Ciò non è comunque determinante, visto che la rogatoria indica in ma- niera inequivocabile che il procedimento a carico di A. è in ogni caso condotto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. atto 1, pag. 1, incarto MP-TI).

In definitiva, la domanda di assistenza (integrazione) del 29 luglio 2020, osse- quiosa delle esigenze formali di cui agli art. 14 CEAG e 28 AIMP, nonché la decisione impugnata, la cui motivazione è conforme al contenuto della suddetta domanda, hanno permesso ai ricorrenti di ben comprendere l’oggetto delle in- dagini in Italia e di contestare con cognizione di causa la trasmissione della documentazione litigiosa. Visto quanto precede e che l’incarto del MP-TI non contiene (e non è necessario che contenga) altre (precedenti) rogatorie oltre il suddetto scritto del 29 luglio 2020, tutte le censure in questo ambito vanno re- spinte.

3. I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui le relazioni litigiose nulla avrebbero a che vedere con i reati oggetto d’indagine all’estero.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini

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(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare fatti già emersi durante l'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti

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esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).

3.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione concernente la rela- zione bancaria di A. è certamente data, già solo per il fatto ch’egli stesso è indagato nel procedimento estero. L’autorità rogante ha del resto già identificato operazioni sospette avvenute su conti di sua pertinenza (v. atto 1, pag. 4 e seg., incarto MP-TI). La natura del reato contestatogli rende potenzialmente utile tutta la documentazione della relazione di sua pertinenza oggetto della decisione im- pugnata, ciò per verificare se su tale relazione sono confluiti valori provento di frode fiscale. Per quanto attiene a B., compagna di A., l’autorità rogante, pur non fornendo informazioni più precise relative a eventuali movimentazioni so- spette, ha individuato, sulla base della documentazione bancaria già a sua di- sposizione in Italia, una relazione con IBAN 1, rivelatasi essere un conto inte- stato alla predetta presso la banca F. Ora, constatata la vicinanza della stessa all’imputato A. nonché il suo possibile coinvolgimento nella vicenda oggetto d’in- chiesta – si pensi già solo a un eventuale ruolo di prestanome –, l’autorità ri- chiedente deve avere la possibilità di verificare autonomamente se il conto in questione è stato in qualche modo utilizzato per farvi confluire denaro legato alla già citata frode fiscale. In quest’ottica, un’utilità potenziale della relativa do- cumentazione bancaria è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dai ricorrenti nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

4. Asserendo che A. non sarebbe indagato in Italia per riciclaggio o autoriciclaggio, gli insorgenti sostengono che il principio della doppia punibilità non sarebbe ri- spettato. Essendo il crimine a monte di natura penal-tributaria, il reato di rici- claggio non potrebbe essergli contestato.

4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo

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alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 con- sid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere carat- terizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizio- nale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della dop- pia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tri- bunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii; TPF 2020 30 consid. 4.2).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre- visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me- diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esi- stenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informa- zioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vit- tima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinun- cerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139

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II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2;

v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzes- sorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

4.2 Nella fattispecie, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale (v. supra Fatti lett. A e consid. 2.2), i fatti contestati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA). Con la sua rogatoria lo Stato richiedente ha sostanziato l’esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale e la condizione della doppia punibilità è certamente data. Non spetta per contro al giudice dell’assistenza esaminare la punibilità secondo il diritto estero, fatti salvi casi d’abuso qui palesemente esclusi e nemmeno ipotizzati nel ricorso (v. più ampia- mente MOREILLON, Commentaire romand, 2004, Introduction générale, n. 591).

5. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

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6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico dei ricorrenti in so- lido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 21 giugno 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Marco Bertoli - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).