opencaselaw.ch

RR.2025.81

Bundesstrafgericht · 2025-09-01 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Sachverhalt

A. Il 16 ottobre 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento pe- nale a carico di A. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I) finalizzata alla commissione di condotte di riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e di autoriciclaggio (art. 648ter.1 CP/I) e altri reati. In sostanza, le autorità italiane sospettano che il predetto, attraverso la B. SA, con sede a Lugano, a lui riconducibile, abbia riciclato ingenti somme di denaro provento di traffici in- ternazionali di stupefacenti e altri crimini. Egli avrebbe inoltre organizzato un articolato sistema di trasporti fittizi di materiali ferrosi mediante operazioni di compravendita da Paesi non appartenenti all’Unione europea in favore di società attive in Italia, risultando lui e la sua società altresì destinatari di bo- nifici da parte di società cartiere create al solo fine di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti funzionali alla realizzazione della frode (atto 01-00-0001 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Fra le misure rogatoriali richieste dalle autorità italiane vi è la perquisizione del domicilio di A. e dei locali della società B. SA, finalizzata alla ricerca e al sequestro di documentazione contabile, bancaria e fiscale connessa con i fatti oggetto d’indagine (v. atto 01-00-0003 e seg. incarto MPC).

B. Mediante decisione del 17 ottobre 2023, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della stessa, ordinando, con decisioni separate, quanto richiesto dagli inquirenti italiani (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC).

C. Con decisione di chiusura del 1° maggio 2025, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea e informatica sequestrata presso il domicilio di A. e nei locali di B. SA (v. act. 1.2).

D. Il 4 giugno 2025, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postu- lando, in via principale, che il ricorso venga accolto e “che vengano trasmessi all’Autorità rogante unicamente i documenti sequestrati e indicati al doc. 6 per i quali si è aderito alla trasmissione semplificata” o, in via subordinata, che il ricorso venga parzialmente accolto e “che nella documentazione che verrà trasmessa all’Autorità rogante vengano anonimizzati i riferimenti a per- sone fisiche e giuridiche contenuti nella documentazione, soggetti terzi che

- 3 -

nulla hanno a che vedere con il procedimento penale pendente in Italia e con gli imputati” (act. 1, pag. 14).

E. Con osservazioni del 25 giugno 2025, l’UFG ha proposto la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Con risposta del 30 giugno 2025, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7).

F. Con replica del 14 luglio 2025, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 11), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi

- 4 -

settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 1.6 In base agli art. 21 cpv. 4 e 80l cpv. 1 AIMP, il gravame ha automaticamente effetto sospensivo.

E. 1.7.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame

- 5 -

sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’infor- mazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toc- cato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domici- liari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).

E. 1.7.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti senza misure coercitive di tipo rogatoriale internazionale (TPF 2020 180 con- sid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è le- gittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 1.7.3 In concreto, nella misura in cui parte della documentazione cartacea e informa- tica litigiosa è frutto della perquisizione presso il domicilio a Lugano del ricor- rente, la legittimazione di quest’ultimo è data. Ciò non è per contro il caso per quanto riguarda la documentazione litigiosa prelevata dai locali della B. SA, dato che il ricorrente, che ha interposto il presente gravame a suo nome e non a nome della B. SA (in qualità di amministratore della stessa), non ha minima- mente dimostrato di essere egli stesso proprietario o locatario degli spazi og- getto delle misure. Il fatto che egli abbia partecipato alla cernita della documen- tazione ivi raccolta nulla muta alla luce dell’art. 9a lett. b OAIMP. In sede di replica, il MPC ha inoltre informato questa Corte che la suddetta società, dive- nuta C. SA, con sede a Ginevra (v. act. 1, pag. 2; ), è stata dichiarata fallita dal Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra con effetto al 1° aprile 2025 (v. act. 7, pag. 2), come attestato dal Registro di commercio ginevrino. L’entrata nel merito avverrà quindi nei predetti limiti processuali.

- 6 -

E. 2 Il ricorrente sostiene che le ricostruzioni contabili necessarie ai fini dell’inchiesta penale italiana sarebbero già ampiamente documentate e complete, per cui la richiesta di ulteriori documenti cartacei e informatici, in gran parte già in pos- sesso dell’autorità estera a seguito di pregresse trasmissioni rogatoriali di do- cumentazione bancaria, sarebbe abusiva e lesiva del principio della proporzio- nalità, costituendo finanche una fishing expedition volta alla ricerca e all’acqui- sizione di documentazione senza la necessaria connessione materiale con l’og- getto del procedimento estero. Facendo riferimento alla cernita avvenuta il 10 febbraio 2025, in occasione della quale egli ha preso posizione sulla docu- mentazione litigiosa (v. act. 1.6), e criticando in particolare la ricerca di prove sulla base di semplici parole chiave, egli chiede che non venga trasmessa all’autorità rogante documentazione concernente terzi estranei all’inchiesta ita- liana, questo anche in ossequio al segreto degli affari e bancario. In caso con- trario, ogni riferimento a terze persone fisiche o giuridiche sarebbe da anoni- mizzare.

E. 2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre

- 7 -

2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione permette altresì di evitare che l’autorità estera sia se del caso costretta a ricorrere all’inoltro di rogatorie complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente in- tralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, com- presi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esau- stività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e po- tenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribu- nale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 con- sid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a

- 8 -

casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).

E. 2.2 In concreto, nella sua rogatoria l’autorità estera ha chiaramente spiegato il ruolo del ricorrente e della B. SA nell’ambito della frode carosello all’IVA, indicando come “l'attività della predetta associazione a delinquere ha ruotato/ruota attorno alla figura centrale di A. e della citata società di diritto svizzero B. SA, trattandosi quest'ultimo del soggetto giuridico che dall'estero ha effettuato formalmente gli acquisti della merce (nella specie, metalli) destinata ai citati beneficiari finali. Quanto all'individuazione del profitto del reato associativo, da sottoporre a con- fisca, va premesso che le società cartiere sono come noto scatole vuote, gene- rate al solo fine di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti funzionali al compimento della frode. Le predette società infatti non sostengono di fatto alcuna reale operazione commerciale, né in ingresso, né in uscita, as- solvendo la sola funzione di emettere fatture verso le società buffer, al solo fine di abbattere il debito di imposta maturato da queste ultime. Nel caso di specie, è stato invece accertato dalla P.G. delegata – dato assolutamente ingiustificato da un punto di vista economico e fiscale – l'esistenza di una serie di bonifici in uscita dai Conti corrente delle medesime società cartiere ed in entrata verso i Conti correnti esteri delle società conduit (tra queste ultime anche la B. SA, gestite per l'appunto da A., ovvero uno dei componenti del sodalizio criminoso in esame); poiché le predette società cartiere non sostengono realmente alcun costo non è possibile ravvisare, dietro i predetti bonifici bancari, altra finalità se non quella di veicolare in tal modo il profitto dell'associazione per delinquere verso conti correnti radicati in paesi esteri ove il denaro è più difficilmente ag- gredibile ed è più facilmente fruibile da parte dei vari componenti dell'associa- zione. In particolare, dal 1.10.2019 all'1.06.2023 la B. SA (…) ha ricevuto da tre società cartiere bonifici bancari per un importo complessivo di euro 3.791.391.28: somma che (…) è da considerarsi una parte del profitto conse- guito dall'associazione in esame” (atto 01-00-0002 e seg. incarto MPC). Alla luce di quanto precede, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è cer- tamente data, a prescindere dal fatto che alcuni documenti possano già essere in possesso dello Stato richiedente. Come previsto dalla giurisprudenza (v. su- pra consid. 2.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione liti- giosa va trasmessa alle autorità italiane, affinché queste possano ricostruire tutti i flussi di denaro di potenziale origine criminale. Per quanto riguarda la docu- mentazione cartacea, la cernita è avvenuta alla presenza delle autorità estere (v. atto 04-00-0005 e segg. incarto MPC), le quali hanno indicato ciò che era d’interesse per la loro inchiesta (v. atto 06.01-0034 e segg. incarto MPC). Per quanto attiene alla documentazione informatica, il MPC ha proceduto mediante parole chiave fornite dall’autorità rogante (v. atto 06-01-0024 e segg. incarto MPC), procedura che questa Corte ritiene ossequiosa del principio della pro- porzionalità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.1 del 18 marzo 2021 consid. 3.2; RR.2021.139 dell’11 novembre 2021 consid. 2.1.2). Non

- 9 -

potendo escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sco- nosciute agli inquirenti esteri possano risultare coinvolte nella vicenda, la richie- sta di anonimizzazione dei documenti litigiosi deve essere disattesa, visto che in questo ambito gli interessi del procedimento penale prevalgono sui segreti d’affari (v. sentenza del Tribunale federale 1B_108 e 110/2020 del 25 novembre 2020 consid. 3.3 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.117-120 del 19 ottobre 2022 consid. 4.5.2), come del resto sul segreto bancario (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; 125 II 83 consid. 5; 123 II 153 consid. 7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.77 del 22 giugno 2021 consid. 3.2; RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 5; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2015, n. 130 ad art. 47 LBCR). Sotto il profilo dell’utilità potenziale è infine comprensibile che l’autorità inquirente voglia disporre anche di tutte le informazioni necessarie per acclarare la situazione economica dell’imputato nel suo complesso, compresa quindi la documentazione fiscale e altre informazioni relative al tenore di vita suo e della sua famiglia.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documentazione. In de- finitiva, la trasmissione di quest'ultima rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca indiscriminata di mezzi di prova.

E. 3 In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 10 -

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 1° settembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Andrea Daldini, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.81

- 2 -

Fatti: A. Il 16 ottobre 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento pe- nale a carico di A. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I) finalizzata alla commissione di condotte di riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e di autoriciclaggio (art. 648ter.1 CP/I) e altri reati. In sostanza, le autorità italiane sospettano che il predetto, attraverso la B. SA, con sede a Lugano, a lui riconducibile, abbia riciclato ingenti somme di denaro provento di traffici in- ternazionali di stupefacenti e altri crimini. Egli avrebbe inoltre organizzato un articolato sistema di trasporti fittizi di materiali ferrosi mediante operazioni di compravendita da Paesi non appartenenti all’Unione europea in favore di società attive in Italia, risultando lui e la sua società altresì destinatari di bo- nifici da parte di società cartiere create al solo fine di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti funzionali alla realizzazione della frode (atto 01-00-0001 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Fra le misure rogatoriali richieste dalle autorità italiane vi è la perquisizione del domicilio di A. e dei locali della società B. SA, finalizzata alla ricerca e al sequestro di documentazione contabile, bancaria e fiscale connessa con i fatti oggetto d’indagine (v. atto 01-00-0003 e seg. incarto MPC).

B. Mediante decisione del 17 ottobre 2023, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della stessa, ordinando, con decisioni separate, quanto richiesto dagli inquirenti italiani (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC).

C. Con decisione di chiusura del 1° maggio 2025, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea e informatica sequestrata presso il domicilio di A. e nei locali di B. SA (v. act. 1.2).

D. Il 4 giugno 2025, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postu- lando, in via principale, che il ricorso venga accolto e “che vengano trasmessi all’Autorità rogante unicamente i documenti sequestrati e indicati al doc. 6 per i quali si è aderito alla trasmissione semplificata” o, in via subordinata, che il ricorso venga parzialmente accolto e “che nella documentazione che verrà trasmessa all’Autorità rogante vengano anonimizzati i riferimenti a per- sone fisiche e giuridiche contenuti nella documentazione, soggetti terzi che

- 3 -

nulla hanno a che vedere con il procedimento penale pendente in Italia e con gli imputati” (act. 1, pag. 14).

E. Con osservazioni del 25 giugno 2025, l’UFG ha proposto la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Con risposta del 30 giugno 2025, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7).

F. Con replica del 14 luglio 2025, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 11), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi

- 4 -

settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.6 In base agli art. 21 cpv. 4 e 80l cpv. 1 AIMP, il gravame ha automaticamente effetto sospensivo.

1.7

1.7.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame

- 5 -

sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’infor- mazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toc- cato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domici- liari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).

1.7.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti senza misure coercitive di tipo rogatoriale internazionale (TPF 2020 180 con- sid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è le- gittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

1.7.3 In concreto, nella misura in cui parte della documentazione cartacea e informa- tica litigiosa è frutto della perquisizione presso il domicilio a Lugano del ricor- rente, la legittimazione di quest’ultimo è data. Ciò non è per contro il caso per quanto riguarda la documentazione litigiosa prelevata dai locali della B. SA, dato che il ricorrente, che ha interposto il presente gravame a suo nome e non a nome della B. SA (in qualità di amministratore della stessa), non ha minima- mente dimostrato di essere egli stesso proprietario o locatario degli spazi og- getto delle misure. Il fatto che egli abbia partecipato alla cernita della documen- tazione ivi raccolta nulla muta alla luce dell’art. 9a lett. b OAIMP. In sede di replica, il MPC ha inoltre informato questa Corte che la suddetta società, dive- nuta C. SA, con sede a Ginevra (v. act. 1, pag. 2; ), è stata dichiarata fallita dal Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra con effetto al 1° aprile 2025 (v. act. 7, pag. 2), come attestato dal Registro di commercio ginevrino. L’entrata nel merito avverrà quindi nei predetti limiti processuali.

- 6 -

2. Il ricorrente sostiene che le ricostruzioni contabili necessarie ai fini dell’inchiesta penale italiana sarebbero già ampiamente documentate e complete, per cui la richiesta di ulteriori documenti cartacei e informatici, in gran parte già in pos- sesso dell’autorità estera a seguito di pregresse trasmissioni rogatoriali di do- cumentazione bancaria, sarebbe abusiva e lesiva del principio della proporzio- nalità, costituendo finanche una fishing expedition volta alla ricerca e all’acqui- sizione di documentazione senza la necessaria connessione materiale con l’og- getto del procedimento estero. Facendo riferimento alla cernita avvenuta il 10 febbraio 2025, in occasione della quale egli ha preso posizione sulla docu- mentazione litigiosa (v. act. 1.6), e criticando in particolare la ricerca di prove sulla base di semplici parole chiave, egli chiede che non venga trasmessa all’autorità rogante documentazione concernente terzi estranei all’inchiesta ita- liana, questo anche in ossequio al segreto degli affari e bancario. In caso con- trario, ogni riferimento a terze persone fisiche o giuridiche sarebbe da anoni- mizzare.

2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre

- 7 -

2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione permette altresì di evitare che l’autorità estera sia se del caso costretta a ricorrere all’inoltro di rogatorie complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente in- tralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, com- presi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esau- stività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e po- tenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribu- nale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 con- sid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a

- 8 -

casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).

2.2 In concreto, nella sua rogatoria l’autorità estera ha chiaramente spiegato il ruolo del ricorrente e della B. SA nell’ambito della frode carosello all’IVA, indicando come “l'attività della predetta associazione a delinquere ha ruotato/ruota attorno alla figura centrale di A. e della citata società di diritto svizzero B. SA, trattandosi quest'ultimo del soggetto giuridico che dall'estero ha effettuato formalmente gli acquisti della merce (nella specie, metalli) destinata ai citati beneficiari finali. Quanto all'individuazione del profitto del reato associativo, da sottoporre a con- fisca, va premesso che le società cartiere sono come noto scatole vuote, gene- rate al solo fine di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti funzionali al compimento della frode. Le predette società infatti non sostengono di fatto alcuna reale operazione commerciale, né in ingresso, né in uscita, as- solvendo la sola funzione di emettere fatture verso le società buffer, al solo fine di abbattere il debito di imposta maturato da queste ultime. Nel caso di specie, è stato invece accertato dalla P.G. delegata – dato assolutamente ingiustificato da un punto di vista economico e fiscale – l'esistenza di una serie di bonifici in uscita dai Conti corrente delle medesime società cartiere ed in entrata verso i Conti correnti esteri delle società conduit (tra queste ultime anche la B. SA, gestite per l'appunto da A., ovvero uno dei componenti del sodalizio criminoso in esame); poiché le predette società cartiere non sostengono realmente alcun costo non è possibile ravvisare, dietro i predetti bonifici bancari, altra finalità se non quella di veicolare in tal modo il profitto dell'associazione per delinquere verso conti correnti radicati in paesi esteri ove il denaro è più difficilmente ag- gredibile ed è più facilmente fruibile da parte dei vari componenti dell'associa- zione. In particolare, dal 1.10.2019 all'1.06.2023 la B. SA (…) ha ricevuto da tre società cartiere bonifici bancari per un importo complessivo di euro 3.791.391.28: somma che (…) è da considerarsi una parte del profitto conse- guito dall'associazione in esame” (atto 01-00-0002 e seg. incarto MPC). Alla luce di quanto precede, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è cer- tamente data, a prescindere dal fatto che alcuni documenti possano già essere in possesso dello Stato richiedente. Come previsto dalla giurisprudenza (v. su- pra consid. 2.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione liti- giosa va trasmessa alle autorità italiane, affinché queste possano ricostruire tutti i flussi di denaro di potenziale origine criminale. Per quanto riguarda la docu- mentazione cartacea, la cernita è avvenuta alla presenza delle autorità estere (v. atto 04-00-0005 e segg. incarto MPC), le quali hanno indicato ciò che era d’interesse per la loro inchiesta (v. atto 06.01-0034 e segg. incarto MPC). Per quanto attiene alla documentazione informatica, il MPC ha proceduto mediante parole chiave fornite dall’autorità rogante (v. atto 06-01-0024 e segg. incarto MPC), procedura che questa Corte ritiene ossequiosa del principio della pro- porzionalità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.1 del 18 marzo 2021 consid. 3.2; RR.2021.139 dell’11 novembre 2021 consid. 2.1.2). Non

- 9 -

potendo escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sco- nosciute agli inquirenti esteri possano risultare coinvolte nella vicenda, la richie- sta di anonimizzazione dei documenti litigiosi deve essere disattesa, visto che in questo ambito gli interessi del procedimento penale prevalgono sui segreti d’affari (v. sentenza del Tribunale federale 1B_108 e 110/2020 del 25 novembre 2020 consid. 3.3 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.117-120 del 19 ottobre 2022 consid. 4.5.2), come del resto sul segreto bancario (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; 125 II 83 consid. 5; 123 II 153 consid. 7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.77 del 22 giugno 2021 consid. 3.2; RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 5; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2015, n. 130 ad art. 47 LBCR). Sotto il profilo dell’utilità potenziale è infine comprensibile che l’autorità inquirente voglia disporre anche di tutte le informazioni necessarie per acclarare la situazione economica dell’imputato nel suo complesso, compresa quindi la documentazione fiscale e altre informazioni relative al tenore di vita suo e della sua famiglia.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documentazione. In de- finitiva, la trasmissione di quest'ultima rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca indiscriminata di mezzi di prova.

3. In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 10 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° settembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Andrea Daldini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).